Violazione del Patto di Integrità. 1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria;
b) qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
Violazione del Patto di Integrità. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
Violazione del Patto di Integrità. 1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: → l’esclusione dalla procedura di affidamento; → la risoluzione di diritto dal contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
a) esclusione del concorrente dalla procedura;
b) perdita o risoluzione del contratto;
c) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016);
b) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016);
c) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni
f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante
Violazione del Patto di Integrità. 1. L’Operatore economico è consapevole che, in base all’art. 83-bis del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. In particolare, l’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, è consapevole e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall’Università all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: • esclusione del concorrente dalla procedura; • risoluzione del contratto; • risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi: — inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; — misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale; • escussione della cauzione provvisoria; • escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; • responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata...
Violazione del Patto di Integrità. 1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria;
b) qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: • esclusione dalla procedura di gara; • escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta; • risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico; • escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; • esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; • segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
Violazione del Patto di Integrità. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore economico interessato. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l’Ente committente vengano a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: • esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della garanzia provvisoria; • se la verifica viene fatta dopo l’aggiudicazione, revoca dell’aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria; • se la verifica viene fatta dopo la stipula, risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Sono fatte salve, altresì, le specifiche sanzioni previste per l’ipotesi di violazione del c.d. divieto di pantouflage dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.