Common use of DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI Clause in Contracts

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Dall’applicazione del presente articolo non dovranno derivare ripercussioni occupazionali e/o contrattuali sul personale già in forza presso la stazione appaltante per lo svolgimento dei servizi oggetto di eventuali esternalizzazioni. Le Parti, inoltre, nel concordare che l’introduzione del presente articolo sia necessaria, per conciliare il rinnovo del contratto nazionale, improntato in una logica di sviluppo industriale e ambientale, e le politiche aziendali in tema di Responsabilità Sociale d’impresa, attraverso delle azioni concrete finalizzate alla realizzazione d’interessi sociali che abbiano immediato effetto sulle comunità locali. A tal fine, le Parti, intendono sempre più perseguire azioni specifiche finalizzate ad agevo- lare concretamente l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di svan- taggio, sia psico-fisico sia nei confronti del mondo del lavoro in genere, in modo da supportare più efficacemente le politiche di sostegno alla socialità. E’ in questa cornice che si rileva come gli obiettivi di “inclusione sociale” diventino anche soggetto di politiche attive del lavoro, capaci di incidere positivamente sulle emergenze occupazionali. Conseguentemente, affinché si possa meglio comprendere il contesto dell’inserimento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione, attraverso l’attività di raccolta delle informazioni dei progetti territoriali e/o aziendali, è istituito un gruppo tecnico paritetico nazionale che procederà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera B) del pre- sente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Dall’applicazione del presente articolo non dovranno derivare ripercussioni occupazionali e/o contrattuali sul personale già in forza presso la stazione appaltante per lo svolgimento dei servizi oggetto di eventuali esternalizzazioni. Le Parti, inoltre, nel concordare che l’introduzione del presente articolo sia necessaria, per conciliare il rinnovo del contratto nazionale, improntato in una logica di sviluppo industriale e ambientale, e le politiche aziendali in tema di Responsabilità Sociale d’impresa, attraverso delle azioni concrete finalizzate alla realizzazione d’interessi sociali che abbiano immediato effetto sulle comunità locali. A tal fine, le Parti, intendono sempre più perseguire azioni specifiche finalizzate ad agevo- lare agevolare concretamente l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di svan- taggiosvantaggio, sia psico-fisico sia nei confronti del mondo del lavoro in genere, in modo da supportare più efficacemente le politiche di sostegno alla socialità. E’ in questa cornice che si rileva come gli obiettivi di “inclusione sociale” diventino anche soggetto di politiche attive del lavoro, capaci di incidere positivamente sulle emergenze occupazionali. Conseguentemente, affinché si possa meglio comprendere il contesto dell’inserimento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione, attraverso l’attività di raccolta delle informazioni dei progetti territoriali e/o aziendali, è istituito un gruppo tecnico paritetico nazionale che procederà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera B) del pre- sente presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Dall’applicazione Nel procedere alla stipulazione del presente articolo non dovranno derivare ripercussioni occupazionali e/o contrattuali sul personale già contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da imprese e società che gestiscono servizi ambientali convengono di costituire un Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, alla luce dei recenti dispositivi emanati dal Governo. Federambiente e le XX.XX. ribadiscono l’intendimento di porre al centro della propria azione il tema della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei posti di lavoro, in forza presso un quadro di garanzie che rafforzi l’informazione e la stazione appaltante per lo svolgimento formazione sugli eventuali rischi connessi alle attività dei servizi oggetto ambientali e territoriali. Su tale progetto, le parti concordano di eventuali esternalizzazionicoinvolgere tutti gli associati, le Istituzioni e l’Anci, al fine di incrementare e rendere più efficaci le iniziative formative delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal proposito, le aziende associate a Federambiente verseranno al Fondo un importo pari a euro 1,00 per ciascun lavoratore, per 14 mensilità, allorquando saranno formalizzate le specifiche intese. Al fine di rendere operativo e funzionale il Fondo, le parti attiveranno una gestione bilaterale dello stesso. Le Partiparti, inoltre, nel concordare che l’introduzione del presente articolo sia necessariaconvengono di istituire un Osservatorio nazionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per conciliare con compiti di analisi e monitoraggio dello stato di applicazione nelle aziende della vigente normativa legislativa e contrattuale in materia. Ciò premesso, le parti, con l’obiettivo di realizzare il CCNL unico di settore attraverso il superamento dei differenziali normativi ed economici esistenti, hanno convenuto di procedere al rinnovo del contratto nazionale, improntato in una logica di sviluppo industriale e ambientale, e le politiche aziendali in tema di Responsabilità Sociale d’impresa, attraverso delle azioni concrete finalizzate alla realizzazione d’interessi sociali che abbiano immediato effetto sulle comunità locali. A tal fine, le Parti, intendono sempre più perseguire azioni specifiche finalizzate ad agevo- lare concretamente l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di svan- taggio, sia psico-fisico sia nei confronti del mondo del lavoro in genere, in modo da supportare più efficacemente le politiche di sostegno alla socialità. E’ in questa cornice che si rileva come gli obiettivi di “inclusione sociale” diventino anche soggetto di politiche attive del lavoro, capaci di incidere positivamente sulle emergenze occupazionali. Conseguentemente, affinché si possa meglio comprendere il contesto dell’inserimento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione, attraverso l’attività di raccolta delle informazioni dei progetti territoriali e/o aziendali, è istituito un gruppo tecnico paritetico nazionale che procederà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera B) del pre- sente articoloCCNL 22.5.2003.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Dall’applicazione del presente articolo non dovranno derivare ripercussioni occupazionali occu- pazionali e/o contrattuali sul personale già in forza presso la stazione appaltante per lo svolgimento dei servizi oggetto di eventuali esternalizzazioni. Le Parti, inoltre, nel concordare che l’introduzione del presente articolo sia necessarianeces- saria, per conciliare il rinnovo del contratto nazionale, improntato in una logica di sviluppo industriale e ambientale, e le politiche aziendali in tema di Responsabilità Sociale d’impresa, attraverso delle azioni concrete finalizzate alla realizzazione d’interessi d’in- teressi sociali che abbiano immediato effetto sulle comunità locali. A tal fine, le Parti, intendono sempre più perseguire azioni specifiche finalizzate ad agevo- lare agevolare concretamente l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di svan- taggiosvantaggio, sia psico-fisico sia nei confronti del mondo del lavoro in genere, in modo da supportare più efficacemente le politiche di sostegno alla socialità. E’ È in questa cornice che si rileva come gli obiettivi di “inclusione sociale” diventino anche soggetto di politiche attive del lavoro, capaci di incidere positivamente sulle emergenze occupazionali. Conseguentemente, affinché si possa meglio comprendere il contesto dell’inserimento dell’inseri- mento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione, attraverso l’attività di raccolta delle informazioni dei progetti territoriali e/o aziendali, è istituito un gruppo tecnico paritetico pa- ritetico nazionale che procederà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contenute con- tenute nella lettera B) del pre- sente presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Dall’applicazione Dall'applicazione del presente articolo non dovranno derivare ripercussioni occupazionali e/o contrattuali sul personale già in forza presso la stazione appaltante per lo svolgimento dei servizi oggetto di eventuali esternalizzazioni. Le Parti, inoltre, nel concordare che l’introduzione del presente articolo sia necessaria, per conciliare il rinnovo del contratto nazionale, improntato in una logica di sviluppo industriale e ambientale, e le politiche aziendali in tema di Responsabilità Sociale d’impresad'impresa, attraverso delle azioni concrete finalizzate alla realizzazione d’interessi d'interessi sociali che abbiano immediato effetto sulle comunità locali. A tal fine, le Parti, intendono sempre più perseguire azioni specifiche finalizzate ad agevo- lare agevolare concretamente l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di svan- taggiosvantaggio, sia psico-fisico sia nei confronti del mondo del lavoro in genere, in modo da supportare più efficacemente le politiche di sostegno alla socialità. E’ È in questa cornice che si rileva come gli obiettivi di “inclusione sociale” diventino anche soggetto di politiche attive del dei lavoro, capaci di incidere positivamente sulle emergenze occupazionali. Conseguentemente, affinché si possa meglio comprendere il contesto dell’inserimento dell'inserimento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione, attraverso l’attività di raccolta delle informazioni dei progetti territoriali e/o aziendali, è e istituito un gruppo tecnico paritetico nazionale che procederà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera B) del pre- sente presente articolo.

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