DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Clausole campione

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO I MODELLI DI CUI ALL’ART. 49 DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 (7A E 7B) E PRESO VISIONE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA: DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEL GLOSSARIO. Il Contraente (Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante) Il Contraente si impegna sin d’ora a consegnare l’informativa precontrattuale e contrattuale ai singoli Assicurati all’atto della adesione all’Assicurazione Collettiva di cui alla presente polizza. Il Contraente (Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante)
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il/la Contraente della Polizza dichiara: - di aver letto, accettato e sottoscritto il “Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia srl” e le relative “Condizioni Generali” edizione Inoltre, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale prende atto che, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo Telematics Italia srl - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare riportati nel presente allegato. La presente appendice, fatta in 3 esemplari ad un solo effetto, forma parte integrante della suddetta Polizza cui va annessa. Il Contraente Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, quanto previsto dal presente Allegato al punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente e al punto 4 Rivalsa. Il Contraente Fermi gli elementi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 a Lei già noti in base all’Informativa riportata nell’allegato IP, parte integrante della Polizza, Milano Assicurazioni S.p.A. La informa che: • comunicherà i dati soprariportati a Octo Telematics Italia srl al fine di consentire a quest’ultima di poterLa contattare per l’installazione del dispositivo, ove non ancora installato; • i Suoi dati personali relativi alla condotta di guida – percorrenze singole e complessive con il relativo tempo avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna secondo il giorno/settimana e provincia – che saranno forniti da Octo Telematics Italia srl in base al contratto da Lei stipulato con quest’ultima – verranno trattati per finalità statistiche, per applicare la riduzione del Premio RCA in base alle fasce kilometriche, per formulare tariffe personalizzate nell’offerta di prodotti assicurativi e per la gestione di eventuali sinistri/richieste di risarcimento inerenti la copertura assicurativa.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA: - della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del Glossario; Il Contraente (Timbro e firma leggibile) Il Contraente si impegna sin d’ora a consegnare l’informativa precontrattuale e contrattuale ai singoli Assicurati all’atto della adesione all’Assicurazione Collettiva di cui alla presente polizza. Il Contraente (Timbro e firma leggibile)
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza. Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto e dichiara:
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.