Common use of Diritti di proprietà di terzi Clause in Contracts

Diritti di proprietà di terzi. 10.1 il fornitore risponde della violazione dei diritti di terzi per effetto della propria prestazione, soltanto qualora quest'ultima sia stata impiegata in conformità al contratto e soltanto nel luogo dell'utilizzo contrattuale della prestazione (luogo di consegna). Non sussistono diritti per vizi giuridici nella misura in cui si tratti esclusivamente di divergenze irrilevanti delle prestazioni del fornitore dalla qualità prevista dal contratto. 10.2 Qualora terzi dovessero avanzare delle pretese nei confronti del committente per la violazione dei propri diritti per effetto di una prestazione del fornitore, il committente dovrà informare tempestivamente quest'ultimo in merito. Il fornitore potrà, pur senza esserne obbligato, contestare le pretese avanzate a proprie spese, ove consentito. Il committente non potrà riconoscere le pretese di terzi prima di avere concesso al fornitore una possibilità adeguata per contestare i diritti di terzi in altro modo. 10.3 Nel caso in cui siano state avanzate pretese di detto tipo, il fornitore potrà acquisire a proprie spese un diritto di utilizzo, modificare il software (programmi di licenza), sostituirlo con un prodotto equivalente o, qualora non possa conseguire un altro rimedio con uno sforzo ragionevole, ritirare la prestazione con il rimborso del corrispettivo versato dal committente a tal fine, al netto di una congrua indennità per l'uso. A tal fine, gli interessi del committente saranno tenuti in debita considerazione. 10.4 Per le richieste di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese vale altresì il punto 8.

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Diritti di proprietà di terzi. 10.1 il fornitore risponde della violazione dei diritti di terzi per effetto della propria prestazione, soltanto qualora quest'ultima sia stata impiegata in conformità al contratto e soltanto nel luogo dell'utilizzo contrattuale della prestazione (luogo di consegna). Non sussistono diritti per vizi giuridici nella misura in cui si tratti esclusivamente di divergenze irrilevanti delle prestazioni del fornitore dalla qualità prevista dal contratto. 10.2 Qualora terzi dovessero avanzare delle pretese nei confronti del committente per la violazione dei propri diritti per effetto di una prestazione del fornitore, il committente dovrà informare tempestivamente quest'ultimo in merito. Il fornitore potrà, pur senza esserne obbligato, contestare le pretese avanzate a proprie spese, ove consentito. Il committente non potrà riconoscere le pretese di terzi prima di avere concesso al fornitore una possibilità adeguata per contestare i diritti di terzi in altro modo. 10.3 Nel caso in cui siano state avanzate pretese di detto tipo, il fornitore potrà acquisire a proprie spese un diritto di utilizzo, modificare il software (programmi di licenza), sostituirlo con un prodotto equivalente equi- valente o, qualora non possa conseguire un altro rimedio con uno sforzo ragionevole, ritirare la prestazione con il rimborso del corrispettivo versato dal committente a tal fine, al netto di una congrua indennità per l'uso. A tal fine, gli interessi del committente saranno tenuti in debita considerazione. 10.4 Per le richieste di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese vale altresì il punto 8.

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Diritti di proprietà di terzi. 10.1 il fornitore risponde della violazione dei diritti di terzi per effetto della propria prestazione, soltanto qualora quest'ultima sia stata impiegata in conformità al contratto e soltanto nel luogo dell'utilizzo contrattuale della prestazione (luogo di consegna). Non sussistono diritti per vizi giuridici nella misura in cui si tratti esclusivamente di divergenze irrilevanti delle prestazioni del fornitore dalla qualità prevista dal contratto.. XXXX AG 07.2012 398969 10.2 Qualora terzi dovessero avanzare delle pretese nei confronti del committente per la violazione dei propri diritti per effetto di una prestazione del fornitore, il committente dovrà informare tempestivamente quest'ultimo in merito. Il fornitore potrà, pur senza esserne obbligato, contestare le pretese avanzate a proprie spese, ove consentito. Il committente non potrà riconoscere le pretese di terzi prima di avere concesso al fornitore una possibilità adeguata per contestare i diritti di terzi in altro modo. 10.3 Nel caso in cui siano state avanzate pretese di detto tipo, il fornitore potrà acquisire a proprie spese un diritto di utilizzo, modificare il software (programmi di licenza), sostituirlo con un prodotto equivalente o, qualora non possa conseguire un altro rimedio con uno sforzo ragionevole, ritirare la prestazione con il rimborso del corrispettivo versato dal committente a tal fine, al netto di una congrua indennità per l'uso. A tal fine, gli interessi del committente saranno tenuti in debita considerazione. 10.4 Per le richieste di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese vale altresì il punto 8.

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