Diritti di proprietà intellettuale Clausole campione
Diritti di proprietà intellettuale. 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio.
14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni.
14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi.
14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nu...
Diritti di proprietà intellettuale. 1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro che nelle relative comunicazioni verso l’esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l’opportunità di avviare il procedimento di deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di appositi accordi.
Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti concordano che il presente Accordo non trasferisce know-how, tecnologie, marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, modelli, software o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o informazioni di proprietà di ciascuna di esse. Qualora una Parte volesse utilizzare diritti di proprietà intellettuale dell'altra, tale utilizzo dovrà essere oggetto di accordo separato tra le Parti medesime. Ai fini delle Attività propedeutiche ai Test di Integrazione, ED non concede al/alla <sigla controparte> alcun diritto sui segni distintivi registrati o non registrati sul Materiale. È fatto espresso divieto al/alla <sigla controparte> di accedere ai software residenti nei sistemi e a tal fine il/la <sigla controparte> si impegna a non manomettere, riprodurre, modificare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di reverse engineering (o, comunque, sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgente) il Materiale, neppure per correggerne eventuali malfunzionamenti, incrementarne le funzionalità o garantirne l'interoperabilità. Le Parti espressamente accettano e riconoscono che la proprietà intellettuale dei sistemi e le funzionalità riportate nell’Allegato 1 e condivise con il/la <sigla controparte> è di ED così come le nuove funzionalità derivanti dalla manutenzione evolutiva e tutte le nuove release derivanti dalla manutenzione correttiva dei software di cui all’Allegato 1. Il/La <sigla controparte> riconosce che, in virtù della rilevanza per ED dei diritti di proprietà intellettuale, qualsiasi violazione del presente articolo potrebbe causare danni irreparabili a ED per cui il risarcimento dei danni per equivalente potrebbe risultare inadeguato. Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale del presente articolo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, ED sarà legittimata ad agire in via d’urgenza per l’ottenimento di un’ordinanza inibitoria.
Diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e ogni e qualsiasi altro diritto sul Servizio e sui software e ogni altra soluzione tecno- logica in esso presente e/o ad esso collegata sono e rimangono di titolarità di Vodafone e/o del Partner, salvo non sia espressamente indicata la titolarità di terzi. L’attivazione della Soluzione Digitale, salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni, non comporta alcuna cessione della titolarità o di qualsivoglia altro diritto relativo ai Servizi, ai marchi, brevetti, diritti d`autore, know how di proprietà o nella disponibilità di Vodafone o del Partner. È vietato al Cliente copiare, modificare, decompilare, disassemblare, distribuire anche online, concedere in uso a terzi le componenti di software e le soluzioni tecnologiche correlate al Servizio. Il Cliente terrà indenni e mallevati integralmente Vodafone e/o il Partner per qualsiasi contestazione, azione e domanda, compresa la richiesta di risarcimento del danno e la rifusione delle spese legali conseguente alla violazione di diritti di proprietà intellettuale da parte del Cliente.
Diritti di proprietà intellettuale. 13.1 La proprietà e il diritto esclusivo di ottenere la titolarità su tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale correlati ai Beni e/o ai Servizi rimarranno in ogni momento in capo al Venditore, il quale sarà responsabile della registrazione e delle altre misure di protezione dei suddetti Diritti di Proprietà Intellettuale suiBeni e/o sui Servizi nelle modalità ritenuteidonee dal Venditore stesso.
13.2 L’Acquirente non può utilizzare il nome, il logo oaltri marchi identificativi del Venditore per scopi pubblicitari o promozionali senza il previo consensoscritto del Venditore.
13.3 Qualora i Beni siano stati fabbricati secondo le specificazioni o il disegno dell’Acquirente, quest’ultimo è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore rispetto ad ogni eventuale perdita, responsabilità, costo, pretesa, domanda, spesa e parcella (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le spese legali e le altre parcelle professionali), azione legale, procedimento, sentenza e danno subito o sostenuto dal Venditore e derivante da, o correlato a, ogni violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, nel caso in cui tale responsabilitàsiaimputabilealla specifica oadunamodifica dellaspecifica fornita dall’Acquirente.
Diritti di proprietà intellettuale. 15.1 La titolarità di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sul Software (ivi inclusi, ma non limitatamente a, i codici oggetto, i codici sorgente e le interfacce), nonché sui relativi lavori preparatori, sulla relativa documentazione, sugli Aggiornamenti e Sviluppi e sui lavori derivati, sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, esclusivamente in capo a TeamSystem (o all’eventuale diverso soggetto titolare dei diritti sul Software così come indicato nella documentazione tecnica, nell’Ordine o nelle Condizioni Integrative).
15.2 Restano altresì in capo a TeamSystem (o all’eventuale diverso soggetto indicato nella documentazione tecnica, nell’Ordine o nelle Condizioni Integrative) tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, e altri segni distintivi comunque associati al Software, con la conseguenza che il Cliente non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta di TeamSystem (o dell’eventuale diverso soggetto titolare dei diritti sul Software così come indicato nella documentazione tecnica, nell’Ordine o nelle Condizioni Integrative).
Diritti di proprietà intellettuale. III. 10 Diritti di accesso
Diritti di proprietà intellettuale. Salvo quanto espressamente stabilito nel presente Contratto, il presente Contratto non concede ad alcuna delle parti alcun diritto, espresso o implicito, sui contenuti o sulla proprietà intellettuale dell’altra parte. Le parti concordano che il Cliente è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Dati del Cliente, e Google è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Servizi.
Diritti di proprietà intellettuale. 24.1. Ove non diversamente specificato, ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (ivi inclusi marchi, brevetti, diritti d’autore e connessi) afferente al Sito Web, all’Area Riservata, all’Apparato Telepass, al Sito Mobile e all’App (nel suo complesso e in ogni sua parte, ivi incluso il software, contenuti e banche dati), nonché ai marchi grafici e nominativi e i segni distintivi è e resterà di piena ed esclusiva titolarità di Xxxxxxxx e/o dei suoi licenzianti x xxxxx causa.
Diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore è l’unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, ai Documenti, ai Campioni, alle Attrezzature, salvo che questi siano realizzati sulla base di disegni o progetti predisposti dal Cliente. A meno di diverso accordo tra le Parti, il Fornitore è altresì l’unico titolare di quanto eventualmente realizzato nell’esecuzione dei Servizi. La titolarità di tali diritti permarrà in capo al Fornitore anche dopo la consegna dei Prodotti, dei Documenti, dei Campioni e delle Attrezzature. L’esecuzione della fornitura, pertanto, non costituirà e non potrà in nessun caso essere interpretata come una forma di cessione e/o concessione in licenza e/o concessione a qualsiasi altro titolo dei diritti di proprietà industriale o del Know-how relativi ai Prodotti e/o ai Servizi in favore del Cliente.