Disciplina E Organizzazione Degli Interventi Clausole campione

Disciplina E Organizzazione Degli Interventi 

Related to Disciplina E Organizzazione Degli Interventi

  • Risorse Umane e Organizzazione € 480,50 12/06/2018 370 Servizio centralizzato di Disaster Recovery Tier III per gli Enti Sanitari - Contratto di comodato d’uso ECM DATA DOMAIN 6300 – Lombardia Informatica S.p.A. Affari Generali Senza Costi - Contratto 12/06/2018 371 Approvazione del Regolamento congiunto ASST Nord Milano/Università’ degli Studi di Milano-Bicocca disciplinante il conferimento di incarichi di struttura complessa a direzione universitaria e della convenzione con la medesima Università per la copertura a direzione universitaria della U.O.C. Psichiatria del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 12/06/2018 372 Presa atto dell’assegnazione da parte di ATS Milano Città Metropolitana del sotto - budget definitivo anno 2018 ai fini del governo della presa in carico in ADI – deliberazione 31 maggio 2018 n. 571. Affari Generali Senza Costi 12/06/2018 373 Stipula convenzione passiva a titolo gratuito con l’Ospedale “San Xxxxxxxx” di Milano per prestazioni specialistiche di alta specializzazione di cardiochirurgia, a favore dei pazienti e utenti delle XX.XX.XX. di Cardiologia dei PP.OO. Bassini e “Città di Sesto San Xxxxxxxx”. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 12/06/2018 374 Stipula convenzione passiva con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana per prestazioni di Anestesia e Rianimazione a favore del P.O. “Città di Sesto San Xxxxxxxx” dell’ASST Nord Milano. Affari Generali € 25.920,00 - Convenzione 12/06/2018 375 Adesione alla Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria (cod. ARCA_2017_056) – Lotto 1 “Carta in risme”, stipulata dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. – Fornitore aggiudicatario: VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. – per il periodo decorrente dal 15 giugno 2018 fino al 4 maggio 2020. CIG n. 7527255753. Provveditorato Economato € 202.976,28 12/06/2018 376 Stipula contratto di concessione d’uso di porzione dell’immobile sito in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 14 a Cinisello Balsamo, di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo. Tecnico Patrimoniale € 342.184,31 - Contratto 12/06/2018 377 Copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di neurologia mediante utilizzo graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Struttura organizzativa Nell’Organigramma sopra rappresentato sono raffigurate tutte le figure che prendono parte al Servizio, le gerarchie tra esse stabilite e le interazioni che si generano, ovvero i rapporti istituzionali, informativi e di supporto dall’esterno. Tale struttura, che utilizza razionalmente le risorse umane tecniche e i mezzi disponibili, è ripartita su due livelli perfettamente integrati tra loro, la Struttura di Governo e la Struttura Operativa. Frutto di un progetto unitario, i due livelli sono stati concepiti per lavorare in modo strettamente coordinato e sinergico, tramite l’applicazione di un sistema di procedure di controllo e di qualità, definite secondo le norme UNI EN ISO 9001. Figura cardine di tutto il processo è il Supervisore della Convenzione che opererà quale supervisore del servizio e referente nei confronti di Città Metropolitana, nonché quale coordinatore delle attività dei singoli Gestori di Servizio; tale figura sarà la cerniera di congiunzione tra la Struttura di Governo e la Struttura Operativa nella fase di erogazione dei servizi attraverso il coordinamento delle attività del Gestore del Servizio. Sarà, inoltre, in stretto rapporto con un Comitato Tecnico di Coordinamento, costituito dai referenti del RTI, che lo supporterà a livello decisionale in tutte le scelte strategiche necessarie a un corretto svolgimento della convenzione. Lo Staff di Supporto, suddiviso in aree composte da professionalità con competenze e ruoli differenti, ha, invece, il compito di supportare i Gestori del Servizio nella gestione del servizio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, garantendo il completo soddisfacimento delle richieste del Capitolato Tecnico. Ha la funzione di indicare le linee guida e fornire il necessario supporto e coordinamento di ogni area per il suo ambito di competenza, in modo tale da garantire uniformità e coesione in tutti gli aspetti e in tutte le fasi di erogazione. Lo Staff di Supporto è diviso in cinque aree come di seguito descritte: Area Amministrazione e Contabilità | ha il compito di verificare gli OPF ricevuti dalle Amministrazioni Contraenti. Una volta ricevuto l’OPF, si occupa, poi, della predisposizione della documentazione amministrativa. Cura, inoltre, i rapporti con le Amministrazioni Contraenti, si occupa della fatturazione degli ordinativi di fornitura e gestisce i rapporti amministrativi tra i vari componenti. Area Sistemi Informativi/IT | è responsabile della corretta funzionalità di tutti i sistemi informativi adottati, di cui ai paragrafi dedicati della presente Offerta Tecnica. Tale struttura sarà coordinata da un Responsabile IT che avrà anche il compito di garantire la massima efficienza, la trasparenza del servizio reso e la rapidità dello scambio di informazioni e delle comunicazioni, di standardizzare i modi di operare del personale, assicurare il funzionamento delle infrastrutture a servizio della Centrale Operativa e delle GPG.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.