Distributore autorizzato Clausole campione

Distributore autorizzato. 22.1. La Società opererà attraverso distributori regolarmente autorizzati ad operare sul territorio italiano. Il distributore avrà le responsabilità di: - fornire al Contraente tutti gli strumenti ed il supporto necessario alla comprensione delle caratteristiche del prodotto; - raccogliere la Proposta e la documentazione integrativa.
Distributore autorizzato. Art. 23 – Tasse ed imposte
Distributore autorizzato. 6.1. L opererà attraverso Distributori regolarmente autorizzati ad operare sul territorio italiano. Il Distributore avrà le responsabilità di: • fornire altutti gli strumenti ed il supporto necessario alla comprensione delle caratteristiche del prodotto; • raccogliere il Modulo di Adesione e la documentazione integrativa. In particolare, Piano Pensione Moneyfarvmerrà distribuito attraverso MFM Future srl, iscritto con numero B000637784 alla sezione B del RUI tenuto presso IVASS. Il Distributore avrà le responsabilità di raccogliere le adesioni tramite il proprio portale web, xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx da Distributori, inclusi Agenti di assicurazione, aventi mandatodall
Distributore autorizzato. Art. 22 – Tasse ed Imposte
Distributore autorizzato. Art. 21 – Tasse ed imposte Documenti richiesti dalla Società Allegato 1: Codice Privacy
Distributore autorizzato. La Società opererà attraverso distributori regolarmente autorizzati ad operare sul territorio italiano. Il distributore avrà le responsabilità di: - fornire al Contraente tutti gli strumenti ed il supporto necessario alla comprensione delle caratteristiche del prodotto; - raccogliere la Proposta e la documentazione integrativa. La conclusione del Contratto rimane prerogativa unica ed esclusiva della Società. In nessun caso il distributore o chi per esso può procedere autonomamente in nome e per conto della Società alla conclusione di Contratti e/o assumere impegni e/o obbligazioni nei confronti dei Contraenti.

Related to Distributore autorizzato

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).