Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non- autosufficienza e...
DARTA LONG TERM CARE
Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente temporanea in caso di morte
(Codice Prodotto PUL1S01)
Il presente Fascicolo Informativo, che si compone di
- Nota Informativa
- Condizione di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
DARTA SAVING LIFE ASSURANCE DAC
è una società appartenente al
Gruppo ALLIANZ
Data di redazione: maggio 2016
Darta Long Term Care
Nota Informativa
Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente temporanea in caso di morte
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione della polizza.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni Generali
Darta Saving Life Assurance dac, in forma abbreviata la Società, è una compagnia di assicurazioni costituita e vigente ai sensi della legge irlandese, in forma di limited liability company, che è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dalla Central Bank of Ireland (già Financial Regulator) il 23 marzo 2003 e registrata presso il Companies Registration Office al n. 365015. La Società è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed appartiene al gruppo assicurativo che fa capo ad Allianz S.p.A., impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS (già ISVAP) n. 2398 del 21 Dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23.12.2005. Allianz S.p.A. è indirettamente controllata da Allianz SE.
L’indirizzo della sede legale della Società e i recapiti sono:
Darta Saving Life Assurance dac Allianz Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, XXXXXXX
Tel.: 00000-0-0000000
Fax: 00000-0-0000000
e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa1
Il patrimonio netto della Società al 31.12.2015 è pari a 56 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro di Capitale Sociale e 51 milioni di euro di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 2.655%.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte
A fronte della corresponsione dei premi stabiliti, il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato
Nel caso di perdita permanente di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana il Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario designato in polizza di:
1) una prestazione in forma di rendita mensile vitalizia posticipata finché l’Assicurato è in vita e permanga lo stato di non- autosufficienza. L’importo della rendita mensile vitalizia, costante per tutta la durata contrattuale, viene definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, sempre espresso in multipli di €250, e può variare da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500.
Il Contraente ha la facoltà in corso di Contratto di incrementare la rendita mensile vitalizia in multipli di € 100, previa consegna dell’idonea documentazione sanitaria (in questo caso verrà nuovamente applicato il periodo di carenza all’importo di rendita in eccedenza rispetto a quello precedentemente definito) e fermo restando l’importo massimo di rendita mensile pari a € 2.500.
2) una prestazione in forma di capitale. L’importo del capitale, corrisposto in un’unica soluzione, è definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di €
15.000. Tale capitale viene erogato esclusivamente in occasione del primo accertamento di stato di non- autosufficienza.
Si rinvia all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato viene corrisposto al Beneficiario designato un capitale pari a € 5.000 o € 10.000. L’importo è definito al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.
Tale copertura è operante anche durante il periodo di qualificazione e comunque fino al compimento dell’80° anno di età da parte dell’Assicurato.
1 I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato
Si precisa che nel caso in cui sia stata riconosciuta la prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato, il Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui relativi alla copertura caso morte (garanzia di esonero pagamento premi).
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente al verificarsi della condizione di non-autosufficienza dell’Assicurato verrà interrotta l’erogazione della prestazione in forma di rendita da parte della Società.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
Si rinvia all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
Avvertenza: sulle coperture offerte sono presenti dei periodi di carenza e delle cause di esclusione, si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
Prima della sottoscrizione leggere le avvertenze contenute nel modulo di proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.
È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive e legittime contestazioni della Società che potrebbero pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni previste.
3.1) Durata
Darta Long Term Care è a vita intera; pertanto la sua durata coincide con la durata della vita dell’Assicurato.
3.2) Requisiti soggettivi
L’età minima/massima per poter sottoscrivere il Contratto è di 20 anni/70anni (compiuti). L’età è calcolata considerando il compleanno più vicino al momento della sottoscrizione.
4) Premi
A fronte delle garanzie prestate, il Contraente deve corrispondere un premio annuo di importo costante definito alla sottoscrizione della proposta:
- vita natural durante e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell’Assicurato per le prestazioni in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato;
- fino al raggiungimento dell’80° anno di età e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell’Assicurato per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
Il premio annuo è determinato in base:
- all’importo della rendita vitalizia mensile prescelto;
- all’importo del capitale assicurato in caso di non-autosufficienza prescelto;
- all’importo del capitale assicurato in caso di decesso prescelto;
- all’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione, alle sue condizioni di salute, nonché in base all’attività lavorativa svolta e attività sportiva praticata.
Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di Contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. Per maggiori informazioni si rinvia all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio annuo su richiesta del Contraente può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso verranno applicati i costi di frazionamento come descritto al successivo punto 5.1.1. Tabella B.
In caso di frazionamento mensile al momento della sottoscrizione dovranno comunque essere versate le prime tre rate mensili di premio.
Il premio annuo include i costi di acquisizione, gestione e incasso e i costi per l’erogazione della rendita.
Il premio iniziale e le rate di premio successive, da corrispondere alle scadenze concordate, devono essere pagati esclusivamente tramite Mandato per Addebito diretto SEPA - D.D., la cui autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta.
Il Premio dovrà essere corrisposto per almeno otto annualità per aver diritto alla garanzia assicurativa.
Si rinvia all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI
Gli importi indicati costituiscono un esempio e non considerano le valutazioni del rischio attinente ad esempio all’attività lavorativa svolta e all’attività sportiva praticata dall’Assicurato, nonché allo stato di salute delle stesso, che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l’Assicurato abbia fornito le informazioni necessarie e abbia compilato il questionario sanitario o si sia sottoposto a visita medica. Gli importi non includono inoltre le spese fisse di emissione del Contratto e gli eventuali costi di frazionamento previsti in caso di rateizzazione del premio. La seguente esemplificazione si applica ad Assicurati sia di sesso maschile che femminile.
In caso di:
Coperture in caso di perdita dell’autosufficienza Rendita mensile vitalizia: 1.000 Euro Prestazione in forma di capitale: 10.000 Euro Copertura in caso di decesso
Età dell’Assicurato alla sottoscrizione | Premio annuo in Euro |
20 | 292,00 |
25 | 337,00 |
30 | 391,00 |
35 | 458,00 |
40 | 540,00 |
45 | 643,00 |
50 | 773,00 |
55 | 940,00 |
60 | 1.166,00 |
65 | 1.481,00 |
70 | 1.941,00 |
Prestazione in forma di capitale: 10.000 Euro Il premio annuo è pari a:
Mancato pagamento del premio
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto, il Contraente non riprende il pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società.
Qualora siano state versate almeno otto annualità di premio, l’interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo punto 9.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto
Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il Contratto semplicemente pagando le rate arretrate aumentate degli interessi legali.
Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione sempreché:
- il Contraente ne faccia espressa richiesta;
- la Società accetti la richiesta. La Società può infatti subordinare l’accettazione all’esito di nuovi eventuali accertamenti sanitari ritenuti necessari ed eventualmente applicare un nuovo periodo di carenza.
Trascorsi i suddetti termini senza che vi sia stata una richiesta di riattivazione del Contratto, o in caso di mancata accettazione da parte della Società, ove prevista, il Contratto si considera risolto ed i premi pagati rimangono acquisiti dalla Società.
Qualora siano state versate almeno otto annualità, l’interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo punto 9.
Si rinvia all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5) Costi
5.1) Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1) Costi gravanti sul premio
- Spese fisse di emissione
Vengono applicate esclusivamente sul premio iniziale e sono pari a 15,00€ da conteggiare in aggiunta al premio iniziale.
- Costi di acquisizione, gestione ed incasso
I costi di acquisizione, gestione ed incasso sono trattenuti dalla Società, che li detrae direttamente dal premio annuo corrisposto e sono rappresentati nella tabella sottostante.
Tabella A
Premio annuo | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Qualsiasi importo | 25,00% di ciascun premio annuo al netto degli eventuali costi di frazionamento |
- Costi di frazionamento
Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate la Società applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella tabella sottostante.
Tabella B
Rateazione del premio annuo | Costi di frazionamento |
Annuale | - |
Semestrale | 1,50% |
Trimestrale | 2,50% |
Mensile | 4,00% |
5.1.2) Costi per riscatto
Il Contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata.
5.1.3) Costi per l’erogazione della rendita
Le spese di erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 3,00% del premio e sono ricomprese nel premio annuo stesso.
La quota parte dei costi di acquisizione, gestione ed incasso e dei costi per l’erogazione della rendita, cosi come sopra descritti, retrocessa in media dalla Società al distributore è pari al 53,6%.
6) Regime fiscale
Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio del Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Fascicolo Informativo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.
Trattamento fiscale dei premi
I premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non-autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione d’ imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall’Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente a
fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1 gennaio 2001. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Trattamento fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione di rendita collegata a problemi di non-autosufficienza e in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
7) Modalità di perfezionamento del Contratto
Si rinvia agli Artt. 2 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
8) Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il Contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali.
Avvertenza: il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del Contratto per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo il Contraente non riprende il pagamento, il Contratto è risolto di diritto ed i premi sono acquisiti dalla Società.
Qualora l’interruzione del pagamento dei premi avvenga dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la copertura resta in vigore per una prestazione ridotta.
Si rinvia all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
9) Riscatto e riduzione
Il presente Contratto non prevede alcun valore di riscatto.
Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la garanzia resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita.
L’ammontare ridotto della rendita in caso di perdita di autosufficienza è calcolato in proporzione al 60% della riserva matematica accantonata fino a quel momento, e sarà determinato al momento della maturazione del diritto alla prestazione utilizzando le basi tecniche in vigore a tale data.
Con la stessa proporzione verrà ridotto anche il capitale previsto all’insorgere dello stato di non-autosufficienza previsto all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di variazione delle basi tecniche utilizzate (di cui all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) la prestazione ridotta verrà adeguata in funzione di tale variazione.
Si rinvia all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per un’esemplificazione numerica del meccanismo di riduzione delle prestazioni.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
Qualora non vengano corrisposte per intero almeno otto annualità di premio, non matura il diritto alla riduzione della prestazione; in tal caso pertanto il Contratto si risolve e nulla è più dovuto dalla Società.
Qualora il Contraente non intenda accettare l’eventuale modifica alle condizioni tariffarie in corso di Contratto come previsto all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, la prestazione verrà ridotta secondo le modalità definite nell’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
È possibile richiedere in qualsiasi momento alla Società la quantificazione dei valori di riduzione rivolgendosi a:
DARTA Saving Life Assurance dac – OPERATIONS XXXXXXXXXX
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxx 0, XXXXXXX
fax 00000-0-0000000
10) Revoca della proposta
Il Contraente prima della conclusione del Contratto può revocare la Proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società all’indirizzo:
Darta Saving Life Assurance dac Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0, XXXXXXX
anticipata via fax alla Società al numero 00000-0-0000000 fino a quando il Contratto è concluso.
La Società è tenuta al rimborso dei premi eventualmente corrisposti dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
11) Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata inviata alla Società all’indirizzo: Darta Saving Life Assurance dac
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0, XXXXXXX
anticipata via fax alla Società al numero 00000-0-0000000, entro trenta giorni decorrenti dal momento della sua conclusione.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso e dei relativi documenti richiesti, la Società provvederà a rimborsare totalmente al Contraente il premio corrisposto al netto delle spese fisse di emissione pari a 15,00 €.
12) Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e dei termini di prescrizione
Per il pagamento delle prestazioni assicurate del Contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione di cui all’art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.
Al fine dell’erogazione della prestazione per la perdita dell’autosufficienza (rendita e capitale), la Società si impegna ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia.
Una volta accertato e riconosciuto il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il periodo di qualificazione pari a 90 giorni, la Società corrisponde la prestazione in forma di capitale e inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Trascorsi i 180 giorni la Società corrisponderà all’avente diritto gli interessi legali.
Al fine dell’erogazione della prestazione in caso di decesso, la Società provvede al pagamento della prestazione ai sensi del Contratto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, corredata dalla documentazione indicata all’art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.
Trascorsi i 30 giorni la Società corrisponderà all’avente diritto gli interessi legali.
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I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente si estinguono in dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni.
13) Legge applicabile al Contratto
Ai sensi del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, la Società propone di applicare al Contratto la legge italiana.
14) Lingua in cui è redatto il Contratto
Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
15) Reclami
Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
DARTA Saving Life Assurance dac – OPERATIONS XXXXXXXXXX
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxx 0, XXXXXXX
Tel.: 00000-0-0000000
fax 00000-0-0000000
Eventuali presentazioni di reclami devono essere inoltrati per iscritto a COMPLIANCE DEPARTMENT che risponde ai medesimi contatti di cui sopra.
La Società provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di tardiva o di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:
- all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, telefono 00.000000000000 utilizzando l’apposito modello fornito dall’IVASS e disponibile sul sito della Società o al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx;
- oppure all’Autorità di vigilanza irlandese Central Bank of Ireland, XX Xxx 0000 Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, telefono
x000 0 000 0000, Fax: x000 0 000 0000.
I predetti reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Si precisa che è attualmente vigente l’obbligo di avvalersi del procedimento di mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria.
16) Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza: il Contratto prevede dei periodi di carenza. Si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni.
17) Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Questionario sanitario - Nullità
”Avvertenza” eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto e/o al momento della compilazione del questionario sanitario potrebbero comportare effetti sulla prestazione, ivi inclusa la mancata erogazione della stessa.
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:
A) ha diritto, quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave:
• di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro/evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
• di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale.
B) ha diritto, quando il Contraente non ha agito con dolo o colpa grave:
• di recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate, in base alla data di nascita effettiva.
18) Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione. Comunicazioni del Contraente alla Società
Il Contraente e l’Assicurato sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento qualsiasi mutamento che aggravi il rischio, ed in particolare l’eventuale modifica della professione svolta (Art. 1926 del Codice Civile).
19) Conflitto di interessi
La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo.
In particolare, la Società ha identificato una funzione interna alla Società che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.
La Società opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
Darta Saving Life Assurance dac è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Chief Executive Officer Director
Xxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Contratto di assicurazione in forma rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva al verificarsi della non-autosufficienza e componente temporanea in caso di morte
Art. 1 – Oggetto del Contratto
Art. 2 – Conclusione del Contratto Art. 3 – Premi
Art. 4 – Clausola di ripensamento
Art. 5 – Riduzione e risoluzione del Contratto
Art. 6 – Decorrenza degli effetti del Contratto e durata Art. 7 – Limitazioni alle prestazioni assicurate
Art. 8 – Definizione dello stato di non-autosufficienza Art. 9 – Rivedibilità dello stato di non-autosufficienza Art. 10 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Art. 11 – Costi
Art. 12 – Requisiti soggettivi
Art. 13 – Pagamenti della Società Art. 14 – Cessione, pegno e vincolo
Art. 15 – Beneficiari e cambio contraenza mortis-causa
Art. 16 – Collegio medico arbitrale Art. 17 – Modifiche contrattuali
Art. 18 – Legge applicabile e foro competente Art. 19 – Non pignorabilità e non sequestrabilità Art. 20 – Documenti contrattuali
Art. 21 – Comunicazioni
Art. 22 – Distributore autorizzato Art. 23 – Tasse ed imposte
Art. 24 – Documenti richiesti dalla Società
Allegato 1: Codice Privacy
Art. 1 – Oggetto del Contratto
1.1. Darta Long Term Care, a fronte del pagamento di un premio annuo da parte del Contraente, prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato
- Nel caso di perdita permanente di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, come descritta al successivo Art. 8, e fermo restando le esclusioni e la carenza di cui all’Art. 7, il Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario di:
- una prestazione in forma di rendita mensile vitalizia posticipata finché l’Assicurato è in vita e permanga lo stato di non-autosufficienza. L’importo della rendita mensile, costante per tutta la durata contrattuale, viene definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, sempre espresso in multipli di €250, e può variare da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500. Il Contraente ha la facoltà in corso di Contratto di incrementare una sola volta la rendita mensile vitalizia in multipli di € 100, previa accettazione della Società e consegna dell’idonea documentazione sanitaria (in questo caso verrà nuovamente applicato il periodo di carenza all’importo di rendita in eccedenza rispetto a quello precedentemente definito) e fermo restando l’importo massimo di rendita mensile pari a € 2.500.
- una prestazione in forma di capitale. L’importo del capitale, corrisposto in un’unica soluzione, è definito dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 15.000. Tale capitale viene erogato esclusivamente in occasione del primo accertamento di stato di non-autosufficienza.
1.2. La Società si impegna ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia di perdita di autosufficienza.
1.3. Nel caso in cui la Società entro i 180 giorni utili accertasse la mancanza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative ai premi scaduti successivamente alla denuncia.
1.4. La prestazione di rendita verrà corrisposta, se perdura lo stato di non-autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di qualificazione) a partire dalla data di denuncia. Qualora gli accertamenti per la verifica dello stato di non-autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all’atto di accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate.
1.5. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non-autosufficienza, e il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di qualificazione, la Società inizia a corrispondere la rendita mensile. Contestualmente al primo versamento di rendita, la Società versa anche la prestazione in forma di capitale.
1.6. La rendita vitalizia non consente valori di riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
1.7. Nel caso in cui l’Assicurato deceda entro i 90 giorni, non saranno erogate dalla Società le suddette prestazioni ma la sola prestazione in caso di decesso (descritta qui di seguito), mentre qualora il decesso avvenga successivamente ai 90 giorni ma prima che lo stato di non-autosufficienza sia stato accertato, la Società erogherà comunque le prestazioni dovute sopra descritte.
1.8. L’incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana deve essere permanente; la rivedibilità dello stato di non- autosufficienza è regolata dall’Art. 9.
1.9. Il rischio di non-autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’Art. 7.
1.10. Durante il periodo di pagamento della rendita, se l’Assicurato esce dallo stato di non-autosufficienza è tenuto a darne comunicazione alla Società entro 60 giorni. Inoltre gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Società del decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni seguenti la data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate dopo il decesso dell’Assicurato o dopo l’uscita dallo stato di non-autosufficienza saranno restituite alla Società. Dal momento dell’erogazione della rendita, è richiesto con cadenza annuale il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. Qualora la Società non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e rata/e di rendita, la stessa potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali.
1.11. Il caso di perdita di autosufficienza durante il periodo di carenza è regolato dal successivo Art. 7.
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
- In caso di decesso dell’Assicurato viene corrisposto al Beneficiario designato un capitale pari a € 5.000 o € 10.000. L’importo è definito al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.
- Tale copertura è operante anche durante il periodo di qualificazione e comunque fino al compimento dell’80° anno di età da parte dell’Assicurato.
- Si precisa che nel caso in cui sia stata riconosciuta la prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato, il Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui relativi alla copertura caso morte.
- Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente al verificarsi della condizione di non- autosufficienza dell’Assicurato, verrà interrotta l’erogazione della prestazione in forma di rendita da parte della Società.
- Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
- Per le cause di esclusione, si rinvia al successivo Art.7.
Art. 2 – Conclusione del Contratto
2.1. Il Contratto può essere sottoscritto mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del Contraente del modulo di proposta. La Società valuta la proposta di Contratto ricevuta in originale dal Contraente prima di accettarne la conclusione.
2.2. Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) alla data di addebito diretto SEPA del Premio iniziale (momento in cui tale somma è addebitata sul c/c indicato nel modulo di proposta). A conferma della Conclusione del Contratto, la Società invierà al Contraente la Lettera di Conferma e la Scheda di polizza.
2.3. La Società dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e pertanto di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero il loro domicilio abituale in Italia.
2.4. La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia al momento della conclusione del Contratto è elemento essenziale del Contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del Contratto, quest’ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio.
2.5. Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza).
2.6. Nei casi di cui ai precedenti comma 4 e 5, la Società procederà alla eventuale restituzione delle somme corrisposte al netto delle spese fisse di emissione, dei costi di acquisizione, gestione ed incasso e dei costi di erogazione della rendita.
2.7. È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.
2.8. La copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla compilazione del questionario sanitario dedicato. Nel caso in cui le dichiarazioni rese con il questionario non permettano l’emissione del Contratto o nel caso in cui l’Assicurando abbia un’età superiore ai 65 anni la copertura assicurativa è subordinata alla presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante dell’Assicurando.
2.9. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta, provvederà a restituire al Contraente entro trenta giorni dalla data di incasso il Premio iniziale eventualmente versato, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella Proposta.
Art. 3 – Premi
3.1 A fronte delle garanzie prestate, il Contraente deve corrispondere un premio annuo di importo costante determinato alla sottoscrizione della proposta:
- vita natural durante e comunque non oltre la denuncia dello stato di non-autosufficienza o la data di decesso dell’Assicurato per le prestazioni in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato;
- fino al raggiungimento dell’80° anno di età e comunque non oltre la denuncia dello stato di non- autosufficienza o la data di decesso dell’Assicurato per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
3.2 Il premio annuo è determinato in base:
- all’ importo della rendita vitalizia mensile prescelto;
- all’importo del capitale assicurato in caso di non-autosufficienza prescelto;
- all’importo del capitale assicurato in caso di decesso prescelto;
- all’età e condizioni di salute dell’Assicurato, nonché in base all’attività lavorativa svolta e attività sportiva praticata al momento della sottoscrizione del modulo di proposta.
3.3 Il premio annuo su richiesta del contraente può essere suddiviso in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso verranno applicati i costi di frazionamento come descritto al successivo Art. 11 Tabella B.
3.4 In caso di frazionamento mensile dovranno comunque essere versate al momento della sottoscrizione le prime tre rate mensili di premio.
3.5 Il premio annuo include i costi di acquisizione, gestione e incasso e i costi per l’erogazione della rendita.
3.6 Nel momento in cui si verifica lo stato di non-autosufficienza e una volta riconosciuto il diritto alla prestazione da parte della Società, il pagamento del premio viene sospeso (garanzia di esonero pagamento premi). Il Contraente
potrà quindi sospendere il versamento dei premi solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione da parte della Società, che rimborserà i premi eventualmente già corrisposti ma non dovuti.
3.7 In caso di mancato accertamento dello stato di non-autosufficienza, sarà consentito al Contraente di proseguire il rapporto contrattuale, dietro corresponsione dei premi arretrati.
3.8 Il pagamento del premio iniziale e delle rate successive può essere effettuato tramite Mandato per Addebito diretto SEPA - D.D., la cui autorizzazione viene rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta.
3.9 Condizioni di rivedibilità del premio
3.9.1 Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società riserva la possibilità di modificare in corso di Contratto la base tecnica e demografica utilizzata per il calcolo del premio.
3.9.2 In tal caso la Società si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza della ricorrenza annuale di Contratto, il nuovo premio da pagare per le annualità assicurative successive.
3.9.3 Il Contraente può comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio.
3.9.4 Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale.
3.9.5 Il Contraente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Società, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta (come descritto al successivo Art. 5), con effetto dalla stessa ricorrenza annuale, di un importo pari alla differenza tra la prestazione precedentemente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.
3.10 Mancato pagamento del premio
3.10.1 Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi.
3.10.2 Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto, il Contraente non riprende il pagamento il Contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Società.
3.10.3 Qualora siano state versate almeno otto annualità, l’interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo Art. 5.
3.11 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto
3.11.1 Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il Contratto semplicemente pagando le rate arretrate aumentate degli interessi legali.
3.11.2 Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione sempreché:
- il Contraente ne faccia espressa richiesta
- la Società accetti la richiesta. La Società può infatti subordinare l’accettazione all’esito di nuovi eventuali accertamenti sanitari ritenuti necessari ed eventualmente applicare un nuovo periodo di carenza.
Trascorsi i suddetti termini senza che vi sia stata una richiesta di riattivazione del Contratto, o in caso di mancata accettazione da parte della Società, ove prevista, il Contratto si considera risolto ed i premi pagati rimangono acquisiti dalla Società.
3.11.3 Qualora siano state versate almeno otto annualità, l’interruzione del pagamento dei premi determina comunque il riconoscimento da parte della Società di una prestazione ridotta, come descritto al successivo Art. 5.
Art.4 – Clausola di ripensamento
4.1. Il Contraente può revocare la Proposta fino alla data di Conclusione del Contratto. Per l’esercizio del diritto di Revoca, il Contraente deve inviare una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, contenente il proprio nome e cognome/ragione sociale, il numero della Proposta e le coordinate bancarie a sé intestate (numero di IBAN e codice BIC/SWIFT) da utilizzarsi ai fini del Rimborso del Premio iniziale eventualmente versato.
4.2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, la Società provvede a restituire al Contraente il Premio eventualmente pagato.
4.3. Il Contraente può, altresì, recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, inviando una lettera raccomandata anticipata via fax alla Società, corredata della documentazione indicata nell’ Art.
24. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente una somma pari al Premio da questi corrisposto al netto delle spese fisse di emissione di cui al successivo Art. 11.
4.4. Indirizzo per l'inoltro delle richieste di revoca/recesso:
DARTA Saving Life Assurance dac – OPERATIONS XXXXXXXXXX
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxx 0, XXXXXXX
fax 00000-0-0000000
Art. 5 – Riduzione e risoluzione del Contratto
5.1 Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte almeno otto annualità, la garanzia resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita.
L’ammontare ridotto della rendita in caso di perdita di autosufficienza è calcolato in proporzione al 60% della riserva matematica accantonata fino a quel momento, utilizzando le basi tecniche in vigore al momento della maturazione del diritto alla prestazione ridotta.
Con la stessa proporzione verrà ridotto anche il capitale previsto all’insorgere dello stato di non- autosufficienza previsto all’Art 1.1.a).
5.2 In caso di variazione delle basi tecniche utilizzate (di cui al Art. 3) la prestazione ridotta verrà adeguata in funzione di tale variazione.
5.3 Nel caso in cui l’interruzione di pagamento avvenga prima che siano state corrisposte otto annualità il Contratto è risolto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società, pertanto il Contraente perde tutto quanto versato fino a quel momento.
5.4 Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione del pagamento dei premi, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
Art. 6 – Decorrenza degli effetti del Contratto e durata
6.1 Gli effetti del Contratto decorrono dalle ore 24 del giorno in cui la Società incassa il Premio iniziale (data di decorrenza), fatti salvi i periodi di carenza contrattualmente previsti.
6.2 Il Contratto è a vita intera ed ha una durata pari all’intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: recesso del Contraente o decesso dell’Assicurato.
Art.7 – Limitazioni alle prestazioni assicurate
7.1 Esclusioni
7.1.1 Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non-autosufficienti o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell’ingresso in assicurazione.
7.1.2 Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di perdita permanente dell’autosufficienza e di morte derivanti direttamente, indirettamente da:
• dolo del Contraente o dell'Assicurato o del Beneficiario;
• patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi ecc.);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atto intenzionale dell’Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio;
• atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• infortunio che avvenga quando l’Assicurato si trova in stato di ebbrezza caratterizzato da un tasso alcolico uguale o superiore al tasso autorizzato dal codice della strada in vigore alla data del sinistro;
• malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni;
• negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
• incidente di volo tranne se l’Assicurato viaggia in qualità di passeggero di una linea aerea debitamente abilitata al trasporto pubblico dei passeggeri, e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio;
• contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
• sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia collegata allo stato di positività all’HIV;
• guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante.
• Partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Nei casi sopra elencati non è prevista alcuna prestazione da parte della Società e il Contraente non avrà diritto ad alcuna restituzione dei premi versati.
7.2 Carenza
7.2.1 La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal Contratto non opera:
- per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia causato da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer);
- per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa nel caso in cui lo stato di non- autosufficienza sia causato da altre malattie non rientrati tra quelle descritte al precedente comma.
7.2.2 Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato si verifichi entro il periodo di carenza, l’Assicurato non ha diritto alle prestazioni previste in caso di perdita di autosufficienza, ma la Società restituisce al Contraente i premi pagati al netto dei costi gravanti sugli stessi.
7.2.3 Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
7.2.4 Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del Contratto il capitale assicurato in caso di decesso sarà comunque pagato.
Art. 8 – Definizione dello stato di non-autosufficienza
8.1 L’Assicurato è riconosciuto non-autosufficiente nel caso in cui il suo stato di salute comporti l’impossibilità di compiere autonomamente in maniera presumibilmente permanente e irreversibile almeno 4 delle 6 attività di vita quotidiana (di seguito elencate) e necessita pertanto della costante assistenza di una terza persona, oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti come MMSE) con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona.
8.2 Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:
8.2.1 Lavarsi – la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia).
8.2.2 Vestirsi e Svestirsi – la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l’assistenza di una terza persona. La capacità di allacciarsi/slacciarsi le scarpe o di indossare/togliere i calzini non è considerata determinante.
8.2.3 Andare al bagno ed usarlo: la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc). Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi dalla testa ai piedi in modo da mantenere, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente e senza l’aiuto di una terza persona.
8.2.4 Spostarsi – la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e vice versa, anche con l’aiuto di ausili specifici, senza l’aiuto di una terza persona;
8.2.5 Continenza – la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
8.2.6 Alimentarsi – la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l’aiuto di una terza persona.
Art.9 – Rivedibilità dello stato di non-autosufficienza
9.1 L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente.
9.2 L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata.
9.3 La Società si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento.
9.4 Ogni anno l’Assicurato dovrà inviare alla Società un documento che ne attesti l’esistenza in vita.
9.5 Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il Contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza.
9.6 Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Società dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società.
Art. 10 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
10.1 Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
10.2 In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:
a) ha diritto, quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave:
- di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro/evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale.
b) ha diritto, quando il Contraente non ha agito con dolo o colpa grave:
- di recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
10.3 L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate, in base alla data di nascita effettiva.
Art.11 – Costi
11.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
11.1.1 Costi gravanti sul premio
a) Spese fisse di emissione
Vengono applicate esclusivamente sul premio iniziale e sono pari a 15,00€ da conteggiare in aggiunta al premio iniziale.
11.1.2 Costi di acquisizione, gestione ed incasso
I costi di acquisizione, gestione ed incasso sono trattenuti dalla Società, che li detrae direttamente dal premio annuo corrisposto e sono rappresentati nella tabella sottostante.
Tabella A
Premio annuo | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Qualsiasi importo | 25,00% di ciascun premio annuo al netto degli eventuali costi di frazionamento |
11.1.3 Costi di frazionamento
Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate la Società applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella tabella sottostante.
Tabella B
Rateazione del premio annuo | Costi di frazionamento |
Annuale | - |
Semestrale | 1,50% |
Trimestrale | 2,50% |
Mensile | 4,00% |
11.1.4 Costi per riscatto
Il Contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata.
11.1.5 Costi per l’erogazione della rendita
Le spese di erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 3,00% del premio e sono ricomprese nel premio annuo stesso.
Art. 12 – Requisiti soggettivi
12.1 L’età dell’Assicurato, al momento in cui sottoscrive il modulo di proposta non può essere inferiore a 20 anni, né superiore a 70 anni. L’età è calcolata considerando il compleanno più vicino al momento della sottoscrizione.
12.2 Sono ritenute assicurabili le persone fisiche che rispondano ai requisiti definiti tramite il questionario sulla salute dell’Assicurato, da compilare e sottoscrivere preliminarmente alla conclusione del Contratto.
12.3 Nel caso in cui l’Assicurato risponda affermativamente ad almeno una delle domande del suddetto questionario o abbia un’età superiore ai 65 anni, la copertura assicurativa potrà essere attivata solamente dopo una specifica valutazione da parte della Società, che si riserva la facoltà di richiedere la presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante l’Assicurando ed eventuali ulteriori accertamenti medici.
12.4 I costi per eventuali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
Art. 13 – Pagamenti della Società
13.1 Tutti i pagamenti della Società saranno effettuati tramite bonifico bancario.
13.2 Fatti salvi i casi in cui la Società debba richiedere documentazione integrativa ovvero non possa procedere al pagamento delle prestazioni in ragione di qualsivoglia motivo interno (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo richiesta di indagini da parte della funzione antiriciclaggio), la Società provvede ai sensi del Contratto:
- ad accertare lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia corredata dalla documentazione di cui all’art. 24 e delle coordinate bancarie (numero di IBAN e codice BIC). Una volta accertato e riconosciuto il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di qualificazione di 90 giorni, descritto nell’Art.1, la Società inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali.
- entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell’Assicurato, corredata dalla documentazione di cui all’art. 24, e delle coordinate bancarie (numero di IBAN e codice BIC), ad accreditare l’importo dovuto. Decorso il suddetto termine la Società corrisponderà all’avente diritto gli interessi legali.
13.3 I diritti derivanti dal presente Contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 14 – Cessione, pegno e vincolo
14.1 Il presente Contratto non può essere ceduto, messo a pegno e/o vincolato.
Art.15 – Beneficiari e cambio contraenza mortis causa
15.1 In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato il Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso.
15.2 L’Assicurato può designare un’altra persona quale delegato incaricato alla riscossione degli importi dovuti dalla Società ai sensi dell’Art. 1 e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate alla Società tramite raccomandata a/r inviata a:
Darta Saving Life Assurance dac Allianz Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0, XXXXXXX
15.3 In caso di decesso dell’Assicurato il Contraente designa i Beneficiari (in caso di morte) contestualmente alla sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare e procedere ad una nuova designazione. La revoca e la nuova designazione potranno essere considerate valide dalla Società solo nel caso in cui risulti inequivocabilmente chiara l’intenzione del Contraente di procedere in tal senso. Il Contraente, all’atto della revoca e contestuale nuova nomina dovrà indicare, in modo esplicito e per iscritto, alla Società:
- il numero di Proposta;
- il nome del Beneficiario che intende revocare;
- il nome della persona o delle persone che intende nominare come nuovi Beneficiari;
- la volontà di sostituire il Beneficiario precedentemente indicato con altro Beneficiario.
15.4 In caso di pluralità di Beneficiari e salvo diversa indicazione del Contraente, la liquidazione verrà fatta in quote uguali (è fatto salvo il caso di successione per rappresentazione) per ciascun Beneficiario senza che nulla possa essere eccepito alla Società.
15.5 La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di Xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
15.6 La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società – mediante raccomandata a.r. inviata all’indirizzo indicato al primo capoverso – o disposte esplicitamente per testamento.
15.7 In seguito al decesso del Contraente (qualora il Contratto sia stato stipulato da un Contraente e lo stesso sia una figura diversa dall’Assicurato), il Contratto rimane in vita e prevede il subentro nella contraenza di un erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari.
15.8 L’erede così subentrante diventerà il nuovo Titolare del Contratto, pur non potendo modificare il Beneficiario.
Art. 16 – Collegio medico arbitrale
16.1 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello stato di non-autosufficienza, possono essere demandate, per iscritto, ad un Collegio di tre medici esperti in gerontologia, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
16.2 Il Collegio medico fisserà la propria sede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
16.3 In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
16.4 Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
16.5 Viene fatto salvo il diritto delle parti di adire le vie giudiziali ordinarie.
Art. 17 - Modifiche contrattuali
17.1 Nel corso del rapporto contrattuale, la Società può apportare delle modifiche alle clausole del presente Contratto nel caso in cui:
- vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto stesso;
- vi sia una richiesta in tal senso formulata dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della generalità dei Contraenti.
17.2 Nelle ipotesi previste la Società informerà tempestivamente il Contraente dell’intervenuta modifica legislativa e della conseguente modificazione del Contratto.
17.3 Fatto salvo il caso in cui sia imposto un termine diverso dalla legge o dalla normativa secondaria, le modifiche eseguite ai sensi del punto 2 del presente articolo saranno produttive di effetti a far data dal 60° giorno successivo alla ricezione da parte del Contraente della comunicazione relativa alle modifiche proposte.
Art. 18 - Legge applicabile e foro competente
18.1 Ai sensi del D. Lgs. del 7 settembre 2005, la Società propone di applicare al Contratto la legge italiana.
18.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente esclusivamente il foro del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013).
Art. 19 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
19.1 Le somme dovute dalla Società non sono pignorabili né sequestrabili, nei limiti previsti dalla legge.
Art. 20 - Documenti contrattuali
20.1 La Società declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali dichiarazioni, verbali o scritte, fornite da intermediari assicurativi, contemporaneamente o successivamente all’emissione della Polizza, a meno che esse non siano contenute nel Contratto.
Art. 21 – Comunicazioni
21.1 Il Contraente prende atto che in Irlanda non è presente la lettera raccomandata a/r come modalità di invio di comunicazioni. Pertanto la prova dell’avvenuto invio della lettera o della comunicazione da parte della Società è assolto con l’esibizione della copia del documento presso la stessa depositato.
21.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere eseguite, salvo diversa indicazione contenuta in altri articoli:
- da parte della Società: tramite lettera ordinaria ovvero tramite e-mail o fax agli indirizzi indicati nella Proposta;
- da parte del Contraente: a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax agli indirizzi indicati nella Proposta.
21.3 Qualora il Contraente modifichi il proprio indirizzo di residenza o domicilio dovrà darne immediata comunicazione alla Società per consentirle di aggiornare la posizione anagrafica ad esso relativa. In caso di inadempimento al suddetto obbligo di comunicazione, la Società non potrà essere considerata responsabile della mancata ricezione di comunicazioni da parte del Contraente.
21.4 Si ricorda che tutte le richieste inviate alla Società devono pervenire in originale, anche se anticipate via Fax, a mezzo raccomandata a/r.
21.5 Il Contraente autorizza espressamente l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Il Contraente prende atto che l’utilizzo delle modalità di comunicazione previste dal presente comma verrà implementata in un momento successivo con tempistiche ancora da definire e che verranno comunicate dalla Società. Fino a tale data tutte le comunicazioni avverranno secondo le modalità tradizionali.
Art. 22 – Distributore autorizzato
22.1 La Società opererà temporaneamente attraverso distributori regolarmente autorizzati ad operare sul territorio italiano. Il distributore avrà le responsabilità di:
- fornire al Contraente tutti gli strumenti ed il supporto necessario alla comprensione delle caratteristiche del prodotto;
- raccogliere la Proposta e la documentazione integrativa.
22.2 La conclusione del Contratto rimane prerogativa unica ed esclusiva della Società. In nessun caso il distributore o chi per esso può procedere autonomamente in nome e per conto della Società alla conclusione di Contratti e/o assumere impegni e/o obbligazioni nei confronti dei Contraenti.
Art. 23 – Tasse e imposte
23.1 Tasse, imposte e altri oneri fiscali presenti e futuri dipendenti per legge dal Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art. 24 – Documenti richiesti dalla Società
24.1 Per tutti i pagamenti, la Società si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale della scheda di polizza e delle eventuali appendici di spettanza del Contraente.
24.2 Si precisa inoltre che, a seguito di specifiche esigenze, per effettuare il pagamento delle suddette prestazioni assicurate, la Società si riserva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione.
24.3 Ogni documento richiesto dalla Società deve recare la firma del Contraente o dell’avente diritto ed essere spedito in originale, eventualmente anticipato via Fax.
24.4 Revoca
- Richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente spedita via lettera raccomandata, anticipata via fax.
- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del Contraente;
- Indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare la liquidazione (banca, intestatario e relativo codice IBAN e codice BIC/SWIFT).
24.5 Recesso dal Contratto
- Richiesta di recedere dalla polizza;
- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del Contraente;
- Originale della Scheda di polizza e delle eventuali appendici;
- Eventuale dichiarazione del Contraente relativa al fatto che il Contratto è stato concluso nell’esercizio di un’attività commerciale;
- Indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare la liquidazione (banca, intestatario e relativo codice IBAN e codice BIC/SWIFT).
Indirizzo per l'inoltro delle richieste di revoca/recesso:
Darta Saving Life Assurance dac Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0, XXXXXXX
24.6 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
- Certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile;
- Certificato medico attestante la causa del decesso;
- Atto di notorietà, redatto da un Notaio o presso un Tribunale, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento, quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire. In particolare è richiesto:
o In caso di esistenza di testamento l’atto di notorietà dovrà riportare gli estremi di pubblicazione, precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari e/o legittimi, la loro età e capacità giuridica. Dovrà inoltre essere allegata una copia autenticata del testamento;
o In caso di mancanza di testamento deve essere indicato che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento specificando quali siano gli eredi legittimi e la loro capacità di agire.
- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari con firma leggibile;
- Qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione, in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci, a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
- Modulo di richiesta liquidazione sinistro, indicando le coordinate bancarie (banca, intestatario e relativo codice IBAN e codice BIC) sulle quali effettuare il pagamento; modulo da inviare in originale a:
Darta Saving Life Assurance dac Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx,
Xxxxxx 0, XXXXXXX
- Dichiarazione in cui risulta il grado di parentela o di relazione tra i Beneficiari ai quali la prestazione è destinata e del Contraente.
24.7 Denuncia e accertamento dello stato di non-autosufficienza
24.7.1 Modulo di denuncia del verificarsi dello stato di non-autosufficienza, redatta in forma scritta dall’Assicurato o altre persone in sua vece;
24.7.2 Certificato del medico curante o del medico ospedaliero, che espone lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato, indicante la data della sua sopravvenienza e che precisa l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato; qualora l’incapacità a svolgere gli atti elementari della vita quotidiana sia dovuta a deficit cognitivo, è necessario che lo stato di non-autosufficienza sia comprovato da un neurologo e/o gerontologo attraverso test neuropsicologici standard quali il Mini Mental State Examination (Xxxxxxxx M.M.S.E.).
24.7.3 In caso di difficoltà di accertamento dello stato di non-autosufficienza, la Società potrà richiedere, se ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stato di non-autosufficienza, ulteriori accertamenti medici e tutta la documentazione sanitaria a disposizione dell’Assicurato.
24.7.4 Per il ricorso ad un’eventuale procedura arbitrale si rimanda all’Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.
24.7.5 Ogni anno l’Assicurato dovrà inoltre inviare alla Società un documento che ne attesti l’esistenza in vita.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 ("Codice Privacy") e degli Irish Data Protection Acts 1998 e 2003.
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, Darta Saving Life Assurance dac fornisce di seguito le informazioni necessarie sull'utilizzo dei dati personali comuni e sensibili da parte della Società e sui diritti del Contraente e dell’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli Irish Data Protection Acts 1998 e 2003.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Darta Saving Life Assurance dac con sede in Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx (la“Società” o il “Titolare”). La Società svolge in Italia attività assicurativa nel ramo vita in regime di libera prestazione di servizi, avvalendosi della collaborazione di SIM, broker assicurativi, banche ovvero attraverso Internet.
2. Raccolta e trattamento dei dati – dati sensibili
Il Titolare raccoglie, registra e tratta i dati personali del Contraente, dell’Assicurato (in caso di persona diversa) e dei Beneficiari (Contraente, Assicurato e Beneficiari, collettivamente gli “Interessati”), quali: dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero del documento identificativo, dati bancari.
Il Titolare tratterà, se necessario, anche i “dati personali sensibili" del Contraente o dell'Assicurato come, ad esempio, i dati risultanti dalle perizie mediche o dal certificato di morte. Il trattamento di tali dati verrà effettuato, previo consenso dal Contraente o dell’Assicurato, solo qualora strettamente necessario alle finalità di cui al successivo par. 3 ed in conformità al Codice Privacy e alle Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
3.Finalità del trattamento dei dati
I dati forniti dall’Interessato, o da altri soggetti autorizzati, saranno trattati per le seguenti finalità:
a. conclusione e gestione dei Contratti, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella fase pre-contrattuale, di specifiche richieste dell'Interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni connesse o accessorie al Contratto.
b. adempimento degli obblighi legali (es. obblighi fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla legge italiana ed irlandese, da regolamenti comunitari ovvero da provvedimenti delle competenti autorità nazionali e organismi pubblici.
c. Redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione. Il trattamento dei dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società.
d. relativamente ai soli dati personali comuni: informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società o di altre società del gruppo, nonché rilevazione della qualità dei servizi e ricerca di mercato.
4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrà rendere impossibile:
- La conclusione di nuovi rapporti o la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o la gestione e liquidazione delle prestazioni assicurative (finalità di cui alle precedenti lett. a) e c) par. 3).
- L’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, dal Regolamento o dalla normativa comunitaria – ad esempio, per antiriciclaggio – (finalità di cui alla precedente lett. b) par. 3).
- La promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato.
5. Comunicazione dei dati
Per le finalità di cui al precedente par. 3 i dati oggetto di trattamento presso la Società possono essere comunicati, esclusivamente ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari:
- Autorità ed organismi pubblici;
- Altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- Consorzi ed associazioni del settore;
- Broker assicurativi, Banche, SIM, SGR;
Inoltre, il Titolare, per il perseguimento delle finalità suindicate, potrà utilizzare fornitori esterni di servizi che svolgono per conto del Titolare, anche su base non continuativa, compiti di natura tecnica. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Tali soggetti sono: soggetti della catena distributiva; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
In considerazione delle complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, quali incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti della Società e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni ricevute.
Il consenso dell’Interessato (ove necessario) riguarda, pertanto, anche la comunicazione ed il successivo trattamento dei dati per finalità non incompatibili con quelle dei soggetti sopra indicati.
È possibile richiedere gratuitamente l’elenco aggiornato di tali soggetti a: Darta Saving Life Assurance dac
Allianz Xxxxx, Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxx,
Xxxxxx 0, XXXXXXX
telefono 00000 0 0000000
fax 00000 0 0000000
Per quanto concerne invece le finalità di informazione e promozione commerciale, rilevazione della qualità dei servizi e ricerche di mercato, i dati personali oggetto di trattamento presso la Società possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti:
- Soggetti esterni all’organizzazione della Società facenti parte della rete distributiva della Società stessa;
- Soggetti esterni all’organizzazione della Società operanti nel settore dei servizi di elaborazione dei dati, ovvero nel settore del marketing diretto e operativo;
- Società facenti parte del Gruppo Allianz.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non verranno diffusi a soggetti non autorizzati al trattamento.
7. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati manualmente o mediante strumenti elettronici (inclusi a mero titolo esemplificativo telefax, posta elettronica e telefonia ed altri mezzi di comunicazione a distanza) idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi. Il trattamento sarà finalizzato al perseguimento delle finalità di cui al precedente par. 3 e saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali contro gli accessi non autorizzati e la perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai data base ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati del trattamento individuati dal Titolare ed ai nominati "responsabili" (interni ed esterni) dello stesso.
8. Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, l'art. 7 del Codice Privacy riserva i seguenti diritti:
- conoscere l'origine dei dati, finalità e le modalità del trattamento, degli estremi del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento, nonché dei soggetti cui possono essere comunicati i dati;
- chiedere al Titolare la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali ed opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per l’esercizio dei propri diritti, il Contraente e l’Assicurato possono rivolgersi a: Darta Saving Life Assurance dac
Allianz Xxxxx, Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxx,
Xxxxxx 0, XXXXXXX
telefono 00000 0 0000000
fax 00000 0 0000000
9. Trasferimento dei Dati all’estero
Con riferimento alle finalità di cui all’articolo 3, i dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui lett. a), b) e c) par. 3), nel momento in cui l’Interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l’apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Pertanto, se l’interessato non desideri che tale trasferimento venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati.
Glossario
Appendice
Documento che viene emesso per modificare la disciplina del Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere o meno con il Contraente e/o con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso
È la somma che in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà la prestazione assicurativa.
Cessione, pegno e vincolo
Facoltà del Contraente di cedere a terzi il Contratto, di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Clausola di riduzione
Facoltà del Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o con l’Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il Contratto e si impegna al versamento dei Premi alla Società. Il termine nella sua accezione singolare può indicare anche una pluralità di persone. Il Contratto di assicurazione può essere sottoscritto da un massimo di due persone.
Contratto
Il presente Contratto (detto anche Xxxxxxx) con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata nella forma prevista dalle Condizioni di Assicurazione, al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Data di decorrenza
Giorno a partire dal quale decorrono gli effetti del Contratto, coincidente con la data di addebito diretto SEPA del Premio iniziale sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del Contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario; Modulo di proposta.
Interessi di frazionamento
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa
Lettera di conferma
Lettera con cui la Società comunica al Contraente la data di decorrenza della copertura e altre caratteristiche del Contratto.
Modulo di Proposta
Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società , al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Periodo di qualificazione
Periodo intercorrente tra la denuncia di perdita di autosufficienza e l’erogazione della prestazione assicurativa, che avverrà a partire dal 91° giorno successivo alla denuncia.
Premio annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Premio rateizzato o frazionato
Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza
Somma liquidabile sotto forma di capitale o di rendita vitalizia in caso di perdita dell’autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, spostarsi. La rendita viene corrisposta dal momento del riconoscimento dello stato di non-autosufficienza finché l’Assicurato è non-autosufficiente e in vita.
Questionario Sanitario o amnestico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca della Proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di Proposta-polizza), di interrompere il completamento del Contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del Contratto se previste e quantificate nella Proposta).
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del Contratto di assicurazione.
Scheda di polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto.
Società
Darta Saving Life Assurance dac
DARTA LONG TERM CARE
Codice Prodotto PUL1S01
Fac simile
MODULO DI PROPOSTA
DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac
è una società appartenente al
Gruppo ALLIANZ
Fac simile
Darta Long Term Care
PROPOSTA DI POLIZZA N. 02.
Da inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac
CONTRAENTE (o LEGALE RAPPRESENTANTE1) |
COGNOME E NOME |
CODICE FISCALE DATA DI NASCITA SESSO2 |
COMUNE DI NASCITA PROV |
INDIRIZZO DI RESIDENZA4 N. |
CAP COMUNE PROV |
STATO TIPO DOCUMENTO3 |
N. DOCUMENTO RILASCIATO DA IN DATA |
ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE) | |
COGNOME E NOME | |
CODICE FISCALE DATA DI NASCITA | SESSO2 |
COMUNE DI NASCITA | PROV |
INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. |
CAP COMUNE DI RESIDENZA | PROV |
STATO |
CONTRAENTE (se Persona Giuridica o Ente) | ||||
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO | N. | PARTITA IVA CAP | COMUNE | STATO PROV |
ESTERO
(specificare)
ITALIA
STATO
PROV
COMUNE DI DOMICILIO
CAP
N.
INDIRIZZO DI DOMICILIO
INDIRIZZO DI DOMICILIO4 (se diverso da residenza)
ESTERO
(specificare)
ITALIA
STATO
PROV
COMUNE DI CORRISPONDENZA
CAP
N.
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da residenza)
INDIRIZZO E-MAIL
NUMERO DI TELEFONO
ALTRI RECAPITI (per le comunicazioni da parte della Società)
COGNOME E NOME
COGNOME E NOME
PROCURATORI (se presenti)
BENEFICIARI |
In caso di non-autosufficienza dell’Assicurato: l’Assicurato stesso In caso di morte dell’Assicurato Scegliere i Beneficiari richiamati in legenda indicando la lettera corrispondente alla necessità del Contraente5:
* COGNOME, NOME e % LUOGO E DATA DI NASCITA * COGNOME, NOME e % LUOGO E DATA DI NASCITA
* COGNOME, NOME e % LUOGO E DATA DI NASCITA * COGNOME, NOME e % LUOGO E DATA DI NASCITA * Utilizzare solo nel caso in cui nessuno dei Beneficiari richiamati in legenda corrisponda alla necessità del Contraente (è facoltà dell’intermediario indicare i Beneficiari su un allegato) |
DATI TECNICI |
Rendita vitalizia mensile in caso di non-autosufficienza6 Euro Prestazione in forma di capitale in caso di non-autosufficienza7 Euro Capitale caso morte qualora non si sia verificata la non-autosufficienza8 5.000 Euro 10.000 Euro |
PREMI |
PREMIO ANNUO Euro Tipo di rateazione Annuale Semestrale* Trimestrale* Mensile* (barrare l’opzione prescelta) PREMIO INIZIALE comprensivo delle spese di emissione pari a Euro 15,00 Euro e degli eventuali costi di frazionamento. In caso di scelta di frazionamento mensile è obbligatorio versare tre mensilità di premio anticipate. PREMIO RATE SUCCESSIVE Euro * Il premio di rata è comprensivo degli interessi di frazionamento di cui all’Art. 11. a) delle Condizioni di Assicurazione. |
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Copia per DARTA
DARTA PUL1S01 PROP Ed. 05/2016
Per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vedere NOTA ALLA COMPILAZIONE in calce al presente modulo
DICHIARAZIONI | ||
Il Contraente: - dichiara di aver preventivamente ricevuto, esaminato ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute, unitamente alla Nota Informativa, nel Fascicolo Informativo Mod. DARTA PUL1S01, ediz. 05/2016; - dichiara che il pagamento anticipato del Premio unico non determina alcun obbligo contrattuale per la Società; - prende atto che, in caso di mancata accettazione della Proposta, il Premio sarà restituito dalla Società mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella sezione "PREMI”; - di accettare la modalità di comunicazione a distanza come alternativa alla spedizione postale tradizionale; - dichiara che le informazioni indicate nella Proposta sono veritiere ed esatte; dichiara altresì di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza nella compilazione della Proposta, assumendosene ogni responsabilità; si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con la presente Proposta.
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE QUESTIONARIO SANITARIO Se l’Assicurato si trova nella situazione di rispondere SI ad una delle domande sul proprio stato di salute, il rischio potrebbe non es- sere assunto senza il supporto di documentazione sanitaria integrativa. La Società si riserva di valutare se assumere il rischio, dopo che l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica o abbia prodotto la documentazione sanitaria richiesta dalla Società. Da sottoscrivere sempre, segnando con una X la risposta (altrimenti il contratto non potrà essere emesso). Lo spazio disponibile per la compilazione del questionario è puramente indicativo, qualora sia necessario fornire maggiori chiari- menti può essere fatto su un foglio a parte. | ||
Vive: Da solo Con il Coniuge Con un parente/amico Xxxxx | ||
Attualmente lavora oppure è in Pensione? a. Nel caso in cui lavora, si prega di specificare la professione b. Nel caso in cui è in pensione, si prega di specificare da quando e quale era la sua professione c. Nel caso in cui è andato in pensione è per motivi di salute? In caso affermativo si prega di specificare la causa esatta | ||
Quali sport pratica? | ||
Ha in corso o in attesa di perfezionamento altre proposte Long Term Care con altre compagnie di assicurazioni? In caso affermativo si prega di specificare il capitale/rendita | Sì | No |
Ha mai ottenuto un rifiuto o differimento ad una richiesta di assicurazione (malattie gravi, vita, invalidità) oppure un’accettazione a condizioni speciali? | Sì | No |
DARTA PUL1S01 PROP Ed. 05/2016
Fac simile
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Fruisce di pensione di invalidità/inabilità o ha presentato domanda per ottenerla? Sì In caso affermativo si prega di specificare percentuale di invalidità e motivo | No | |||
Questionario sanitario | ||||
1. | Qual è la sua altezza? Qual è il suo peso? | Cm Kg | ||
Il suo peso ha subito variazioni negli ultimi 12 mesi? In caso affermativo si prega di fornire dettagli | Sì | No | ||
2. Ha mai ricevuto una diagnosi, o si è mai sottoposto a ricoveri, cure o esami, per una delle seguenti malattie: a. Apparato cardiovascolare - Ictus, angina pectoris, infarto, ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia o qualsiasi altro problema del sistema circolatorio? b. Tumori - Cancro, tumori o neoplasie? c. Apparato respiratorio - Asma (escluso rinite stagionale), bronchite cronica, enfisema, tubercolosi, o altri disturbi del sistema respiratorio? d. Apparato osteoarticolare - Osteoporosi, artrite, artrosi o altri disturbi del sistema osteoarticolare? e. Malattie Neurologiche - Morbo di Parkinson, Malattia di Alzheimer, sindrome demenziale, sclerosi multipla, malattia di motoneuroni (es. sclerosi laterale amiotrofica), epilessia, o qualsiasi altro disturbo progressivo debilitante? f. Malattie degli occhi - Soffre di glaucoma, cataratta, disturbi visivi o qualsiasi altro problema oculare (ad eccezione di semplici difetti visivi quali miopia o presbiopia corretti con lenti)? g. Disturbi nervosi - Depressione, stati d’ansia,psicosi, disturbi psichiatrici o altri? h. Apparato digerente - Colite ulcerosa, morbo di Crohn, malattia del fegato (cirrosi, epatiti) o qualsiasi altro disturbo dell’apparato digerente? i. Apparato genitourinario - Incontinenza o disturbi renali o della vescica, altri disturbi dell’apparato genitourinario? j. Sistema endocrino - Diabete, malattie della tiroide, surrene o altre ghiandole endocrine? k. Altre - Perdite di conoscenza, convulsioni, vertigini, test positivi per HIV? In caso di risposta affermativa a una delle suddette domande si prega di specificare la malattia, la durata, il trattamento e l’esito | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì | No No No No No No No No No No No | ||
3. Negli ultimi 5 anni ha consultato un medico, è stato ricoverato o ha ricevuto un trattamento per una malattia che non rientra tra quelle sopra menzionate? In caso affermativo si prega di fornire dettagli | Sì | No | ||
4 E’ caduto o è stato ricoverato negli ultimi 12 mesi? In caso affermativo si prega di fornire dettagli | Sì | No | ||
5. E’ in attesa di effettuare esami diagnostici oppure è in attesa di un intervento? In caso affermativo si prega di fornire dettagli | Sì | No | ||
6. Soffre di perdite di memoria o stati confusionali? | Sì | No | ||
7. Attualmente assume qualche trattamento farmacologico? In caso affermativo si prega di specificare: Farmaco e Dosaggio | Sì | No | ||
8. Si prega di specificare il suo consumo giornaliero di: | Tabacco Alcool | |||
9. Ai suoi genitori, fratelli e sorelle sono state riscontrate una o più delle seguenti malattie: diabete, cancro o tumori, malattie cardiocircolatorie, ictus, malattie nervose e mentali, ipertensione, malattie renali, malattia di Alzheimer, demenza, morbo di Parkinson, malattia di Xxxxxxxxxx, malattia dei motoneuroni, Sclerosi multipla? In caso affermativo si prega di specificare quale parente, la malattia e l’età alla diagnosi: | Sì | No | ||
10. Usa una sedia a rotelle, le stampelle o il bastone oppure altro ausilio ai movimenti? | Sì | No | ||
11. Necessita di assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane quali alzarsi dal letto e coricarsi, lavarsi, vestirsi, muoversi all’interno della casa, alimentarsi, andare in bagno, sedersi o alzarsi da una sedia, uscire a passeggio o fare la spesa? In caso affermativo si prega di fornire precisazioni | Sì | No |
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DARTA PUL1S01 PROP Ed. 05/2016
Fac simile
Nel caso in cui l’Assicurando abbia alla sottoscrizione un'eta superiore ai 65 anni deve sottoporsi anche a visita medica.
Ai fini dell’accettazione del rischio da parte della Compagnia dichiaro, assumendomi ogni responsabilità, consapevole che le notizie ed i dati di ordine sanitario ed informativo costituiscono elemento fondamentale per la valutazione del rischio, di aver risposto con esattezza e in modo veritiero al questionario circa il mio stato di salute. Prosciolgo dal segreto professionale e legale medici ed enti che mi hanno o potranno in futuro curare o visitare e le altre persone alle quali la Compagnia volesse rivolgersi per informazioni.
FIRMA DELL’ASSICURATO
L’Assicurato:
- esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’articolo 1919 del Codice Civile;
- dichiara di essere a conoscenza del fatto che le dichiarazioni inesatte o reticenti, rese dallo stesso circa il proprio stato di salute possono compromettere il diritto alla prestazione;
- dichiara di essere a conoscenza del fatto che lo stesso può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico;
- acconsente esplicitamente, ad ogni fine ed effetto di legge, che la Società, gli Eredi e/o i Beneficiari possano chiedere, anche successivamente al verificarsi dell’evento assicurato, a terzi (siano essi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo persone fisiche e/o giuridiche, enti, cliniche, laboratori, aziende ospedaliere, ecc…) informazioni concernenti il proprio stato di salute, certificati medici di qualsivoglia natura, cartelle cliniche o quanto possa essere ritenuto utile opportuno e/o necessario dalla Società ai fini della liquidazione della prestazione assicurativa. Con la presente dichiarazione i soggetti che forniranno le informazioni, i documenti, le certificazioni e/o le cartelle cliniche, sono sin da ora liberati, ad ogni fine ed effetto di legge ivi incluse le disposizioni sul Codice della Privacy, dal segreto professionale/legale. Nessuno pertanto potrà eccepire alcunché a fronte di tale richiesta.
LUOGO E DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 nonché 1469 bis e seguenti del Codice Civile, i se- guenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1 Oggetto del Contratto (1.1 a, 1.4, 1.7,1.10), art. 2 Conclusione del Contratto (2.2, 2.4,
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2.5, 2.6, 2.7, 2.8) , art. 3 Premi (3.4, 3.6, 3.9.1, 3.9.4, 39.5, 3.10.3, 3.11.2), art. 4 Clausola di ripensamento. Revoca e recesso (4.1, 4.3), art.
5 Riduzione e risoluzione del Contratto (5.1, 5.3, 5.4), art. 7 Limitazioni alle prestazioni assicurate (7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3), art. 8 Definizione dello stato di non-autosufficienza (8.1), art.9 Rivedibilità dello stato di non-autosufficienza (9.2, 9.3, 9.6), art. 10 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato (10.3), art. 11 Costi (11.1), art. 12 Requisiti Oggettivi (12.3, 12.4), art.13 Pagamenti della Società (13.2),
art. 15 Beneficiari e cambio contraenza mortis-causa (15.2, 15.3), art. 16 Collegio medico arbitrale (16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5), art. 21
Comunicazioni (21.1, 21.3, 21.4, 21.5), art. 24 Documenti richiesti dalla Società (24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7).
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Il Contraente e l’Assicurato, preso atto dell’informativa, riportata nell’Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’Irish Data Protection Acts 1998 and 2003, consapevoli che il trattamento dei propri “dati sen- sibili” da parte della Società è essenziale ai fini della Conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto, acconsentono al trattamento di tali dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell’informativa suddetta. Il Contraente e l’Assicurato, inoltre, acconsen- tono alla comunicazione e alla trasmissione all'estero dei propri dati personali ai soggetti terzi indicati nell’informativa, tra cui, a titolo di esempio, coassicuratori, riassicuratori, consulenti esterni, società esterne di servizi, ecc. ed all’ulteriore trattamento da parte di questi ultimi per finalità non incompatibili a quelle indicate nell’informativa medesima. Tale consenso è indispensabile per la Conclusione del Contratto.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONTRAENTE FIRMA DELL’ASSICURATO
(o Rappresentante Legale in caso di Persona Giuridica o Ente) (se persona diversa dal Contraente)
Inoltre lo stesso/gli stessi (qualora l’Assicurato sia diverso dal Contraente):
Acconsente/Acconsentono
- al trattamento, dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano per finalità di cui al punto 3 lett. d) della predetta informativa
(informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato);
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- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato di cui al punto 3.4;
do il consenso nego il consenso Il Contraente
do il consenso nego il consenso L’Assicurato
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO
La sezione sottostante deve essere compilata solo nel caso in cui il Contraente della polizza sia una persona fisica.
Nel caso in cui il Contraente della polizza non sia una persona fisica, è necessario indicare i dati del titolare/dei titolari effettivo/i nell’apposito modulo e compilare l’apposita autodichiarazione.
Il Contraente DICHIARA:
di essere l’unico TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento di non essere TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento
di NON essere l’unico TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento
In caso di uno o più titolari effettivi, diversi dal Contraente, si prega di compilare con i dati dei titolari effettivi/degli ulteriori titolare/i effettivo/i:
Titolare Effettivo 1 | Titolare Effettivo 2 | |
Nome e Cognome: |
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Data di Nascita: |
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Codice Fiscale: |
|
|
Indirizzo di Residenza: Rapporto Esistente tra Contraente e Titolare Effettivo
NB: se i titolari effettivi aggiuntivi risultano eccedenti allo spazio messo a disposizione, riportare i dati richiesti in un allegato separato che deve essere consegnato unitamente al presente Xxxxxx di Proposta.
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LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE
FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA
LUOGO E DATA
ai sensi della normativa antiriciclaggio iItaliana e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica,
attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento in merito al Contraente (Legale rappresentante) che ha compilato il presente modulo di sottoscrizione.
cod.
Il sottoscritto
SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RIPENSAMENTO
Conclusione del Contratto e decorrenza
Il Contratto può essere sottoscritto mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del Contraente del modulo di proposta. La Società valuta la proposta di Contratto ricevuta in originale dal Contraente prima di accettarne la conclusione.
Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) data di incasso del Premio iniziale (momento in cui tale somma è disponibile sul c/c della Società, salvo buon fine). A conferma della Conclusione del Contratto, la Società invierà al Contraente la Lettera di Conferma e la Scheda di polizza. Gli effetti del Contratto decorrono dalle ore 24 del giorno in cui la Società incassa il Premio iniziale.
Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta, provvederà a restituire al Contraente, entro trenta giorni dalla data di incasso, il Premio, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella Proposta.
Revoca della Proposta
Il Contraente può revocare la Proposta fino alla data di Conclusione del Contratto.
A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata all’indirizzo Darta Saving Life Assurance dac, Allianz Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, XXXXXXX, anticipando la stessa via fax al numero 00000-0-0000000. Tale lettera deve contenere l’indicazione della volontà di revocare la Proposta, corredata dei seguenti dati: nome e cognome (o ragione sociale), numero della Proposta e coordinate bancarie (numero di IBAN e codice BIC) da utilizzarsi ai fini del Rimborso del Premio.
Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.
La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunica- zione.
Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento della sua Conclusione.
A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata anticipata via un fax ai riferimenti riportati per la Revoca della Proposta, con l’indicazione di tale volontà, corredandola della documentazione richiesta dalla Società. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alle somme pa- gate al netto delle spese fisse di emissione.
NOTA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA
Fac simile
1 Compilare con i dati del Legale Rappresentante nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica o Ente. In tal caso allegare alla Proposta la docu- mentazione sociale attestante il potere di sottoscrivere la presente Proposta in nome e per conto della Società o dell’Ente.
2 Sesso: F FEMMINA M MASCHIO
3 Tipo documento: 1 CARTA D’IDENTITÀ 2 PATENTE DI GUIDA 3 PASSAPORTO
4 Requisiti anagrafici: La Società dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e, pertanto di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero il loro domicilio in Italia.
La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia al momento della conclusione del contratto è elemento essenziale del contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del contratto, que- st’ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio.
Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza).
Nei casi di cui ai precedenti commi, la Società procederà alla eventuale restituzione delle somme corrisposte al netto delle spese fisse di emis- sione, dei costi di acquisizione, gestione ed incasso e dei costi di erogazione della rendita. In ogni caso la Società si riserva di trattenere l’eventuale somma da restituire fino alla concorrenza della somma ad essa dovuta a titolo di danno.
È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.
Nel caso di Residenza straniera è obbligatorio compilare anche la sezione del Domicilio italiano.
5 Beneficiari - In caso di decesso dell’Assicurato:
A Il Contraente B Gli eredi legittimi dell’Assicurato D I figli dell’Assicurato in parti uguali E I genitori dell’Assicurato F Il coniuge dell’Assicurato o, in mancanza, i figli dell’Assicurato G Il coniuge dell’Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi dell’Assicurato J Beneficio come da plico sigillato depositato presso la Società
L Gli eredi testamentari dell’Assicurato; in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi
6 L’importo della rendita mensile deve sempre essere espresso in multipli di € 250, e può variare da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500. 7 L’importo del capitale può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 15.000 sempre arrotondato all’euro.
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8 L’importo del capitale può essere pari a € 5.000 o € 10.000 ( indicare la scelta barrando la casella corrispondente).
Darta Saving Life Assurance dac Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx,
Xxxxxx 0, XXXXXXX
Cap. Soc. 5.000.000 € int. Versato CRO 365015
DOCUMENTO DARTA LONG TERM CARE – Mod DARTA PIL1S01– Edizione maggio 2016
data ultimo aggiornamento: maggio 2016