Common use of Divieto di sospendere le prestazioni Clause in Contracts

Divieto di sospendere le prestazioni. Il Fornitore Aggiudicatario non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell’appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione o ritardi nei pagamenti. L’eventuale sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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Divieto di sospendere le prestazioni. Il Fornitore Aggiudicatario non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell’appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione o ritardi nei pagamenticontraente. L’eventuale La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazionedall’ Amministrazione contraente, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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Samples: Verbale Di Presa in Consegna

Divieto di sospendere le prestazioni. Il Fornitore Aggiudicatario non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell’appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione o ritardi nei pagamentil’Azienda Sanitaria contraente. L’eventuale La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazionedall’Azienda Sanitaria contraente, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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