Divulgazione delle informazioni. 1. Ogni Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto è stato gestito in modo equo, impar- ziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteri- stiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta. 2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono ad alcun prestatore di servizi informazioni che potreb- bero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi. 4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un obbligo per le Parti e i loro enti aggiudicatori, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazio- ni confidenziali la cui divulgazione: a) ostacoli l’applicazione delle leggi; b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi; c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; o d) sia altrimenti contraria all’interesse pubblico.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Divulgazione delle informazioni. 1. Ogni Ciascuna Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto è stato gestito in modo equo, impar- ziale imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteri- stiche caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite.
3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono ad alcun prestatore di servizi informazioni che potreb- bero potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi.
4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un obbligo per le Parti e in modo da obbligare una Parte, compresi i loro suoi enti aggiudicatori, le autorità o e gli organi di ricorso, di revisione a divulgare informazio- ni informazioni in virtù del presente capitolo qualora le informazioni siano confidenziali secondo la cui sua legislazione nazionale o qualora la divulgazione:
(a) ostacoli l’applicazione delle leggidella legge;
(b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi;
(c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; o;
(d) sia altrimenti contraria all’interesse pubblico.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Divulgazione delle informazioni. 1. Ogni Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto è stato gestito in modo equo, impar- ziale imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteri- stiche caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono ad alcun prestatore di servizi informazioni che potreb- bero potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi.
4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un obbligo per le Parti e i loro enti aggiudicatori, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazio- ni informazioni confidenziali la cui divulgazione:
a) ostacoli l’applicazione delle leggi;
b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi;
c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; o
d) sia altrimenti contraria all’interesse pubblico.
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