Miscellanea. 27.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Gestore e il Titolare in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con il Titolare questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
27.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Titolare difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Gestore. L'eventuale inerzia del Gestore nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
27.3 A meno di espressa diversa indicazione nel
27.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Titolare intenda inviare 14 relativamente al Contratto, xxx comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ad Aruba Pec esclusivamente tramite il Partner/Cliente Enterprise.
27.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
27.6 Il Titolare prende atto ed accetta che il Gestore potranno comunicare a soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’oggetto, la durata, la denominazione del Titolare) come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi.
27.7 È fatto divieto al Titolare di cedere il Contratto a terzi.
Miscellanea. 23.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.
23.2. La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
23.3. Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
Miscellanea. 15.1 Il presente Contratto costituisce un accordo completo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le Parti sul medesimo oggetto.
Miscellanea. Conflitti di interesse pag. 23 Art. 29 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia pag. 23 Art. 30 Prestito pag. 23
Miscellanea. 26.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.
26.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
Miscellanea. 22.1 Il Contratto contiene l’intero accordo tra Soisy e il Cliente Richiedente in relazione all’oggetto del presente accordo e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo, dichiarazione o intesa scritta o orale.
22.2 Se una o più clausole del presente Contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall’effetto della legge o da una decisione che si impone alle parti del presente Contratto, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme del presente Contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole.
22.3 Soisy potrà trasferire o cedere il presente Contratto, e qualsiasi diritto ai sensi del presente Contratto, senza alcun preavviso nei confronti del Cliente Richiedente o necessità di un consenso da parte di questo.
22.4 La tolleranza, anche reiterata, di una delle parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente Contratto non costituisce precedente, ne? infirma comunque la validità? della clausola violata o derogata. Pertanto, eventuali ritardi od omissioni di una delle parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente Xxxxxxxxx non potranno essere interpretati quale rinuncia al relativo diritto, ne? al potere di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo.
Miscellanea. 9.1 È espressamente pattuito che la partecipazione del BENEFICIARIO al programma di assegnazione delle OPZIONI oggetto del presente REGOLAMENTO non costituisce né fa sorger alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione a o in connessione al rapporto del BENEFICIARIO con la SOCIETA’ e/o con le società da questa partecipate. Detti rapporti continueranno ad essere regolati dalle leggi e contratti vigenti.
9.2 Tutti i termini previsti nel presente REGOLAMENTO devono intendersi tassativi (ove non diversamente espressamente previsto), fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
9.3 Le modifiche al presente REGOLAMENTO potranno essere effettuate solamente per iscritto e dovranno essere accettate, per quanto applicabile, da ciascuno dei BENEFICIARI che sia, a sua volta, soggetto il presente REGOLAMENTO.
9.4 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente REGOLAMENTO.
Miscellanea. 20.1 Il presente Contratto costituisce l’intero Contratto tra le Parti in relazione alla presente questione in oggetto e sostituirà tutte le proposte, garanzie o precedenti accordi, sia in forma orale che in forma scritta, relativi alla fornitura dei Dati di Mercato. Ciascuna Parte riconosce che non è stata indotta a concludere il presente Contratto da alcuna garanzia, impegno o promessa non espressamente prevista dal medesimo.
20.2 Il Venditore non trasferirà in alcun caso il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Provider. Le Parti riconoscono e concordano che il Provider è autorizzato ad esternalizzare l’intera o parte della licenza e della fornitura dei Dati di Mercato, come descritto dal presente Contratto.
20.3 Se qualche parte del presente Contratto che non è fondamentale è viziata da invalidità ai sensi della legge applicabile, essa non pregiudicherà la validità della parte restante del presente Contratto.
20.4 Il mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del presente Contratto non si considererà come una rinuncia a tale diritto o rimedio né come un’accettazione del fatto che necessita tale diritto o rimedio.
Miscellanea. 13.1. Il Contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi delle Parti.
13.2. Ogni modificazione del Contratto richiede forma scritta a pena di nullità.
13.3. Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante P.E.C. o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
13.4. Il Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l’unico Contratto esistente tra EI e il Cliente in relazione alle materie in esso trattate e, comunque, in caso di contrasto fra pattuizioni contenute nel Contratto e pattuizioni contenute in eventuali precedenti contratti o atti, accordi o impegni di qualsiasi natura, sono le pattuizioni contenute nel presente Contratto a prevalere.
13.5. Ciascuna Parte non risponde per mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni risultanti dal Contratto qualora ciò sia dovuto a causa di forza maggiore (qualsiasi avvenimento eccezionale che vada oltre il ragionevole controllo della Parte interessata). La presente clausola lascia impregiudicato l’obbligo della Parte di usare ogni ragionevole sforzo per evitare o eliminare gli effetti della forza maggiore, e di continuare la prestazione dovuta in base al Contratto con la massima speditezza al cessare dell’impedimento. La Parte che invoca la forza maggiore deve darne immediata notizia all’altra. Il presente comma non riguarda gli obblighi di pagamento.
13.6. Qualora una o più clausole del Contratto dovessero per qualunque motivo essere ritenute nulle, invalide o inefficaci, il Contratto resterà comunque valido ed efficace, e le clausole colpite da nullità, invalidità o inefficacia saranno considerate come eliminate dal Contratto, salvo che ciò alteri in maniera sostanziale l’originaria volontà delle Parti, nel qual caso le Parti stesse possono risolvere il Contratto nei termini e con le modalità previste nei precedenti punti.
13.7. EI si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente Contratto, qualora ricorra un giustificato motivo. In tal caso, EI comunicherà tempestivamente a mezzo e-mail al Cliente siffatte modifiche. Dal momento del ricevimento di tale notizia, il Cliente dissenziente avrà il diritto di recedere dal presente Contratto nei termini e con le modalità previste nei precedenti punti. In difetto di tempestivo recesso, le predette modifiche saranno da considerarsi tacitamente accettate e come tali efficaci.
Miscellanea. Nei limiti in cui non sia proibito alla RIM dalla legge obbligatoria applicabile, il Cliente prende atto e accetta che il presente Accordo, così come ciascuno e tutti i documenti ad esso relativi, saranno redatti in lingua inglese. Se il Cliente è domiciliato in Francia: è espressa volontà comune delle Parti che il presente Accordo, così come ciascuno e tutti i documenti ad esso relativi, siano redatti in lingua inglese, sotto la riserva delle disposizioni legali di ordine pubblico applicabili. La eventuale rinuncia della RIM a far valere qualsiasi inadempimento non potrà essere considerata come una rinuncia permanente o come una esenzione di qualsivoglia responsabilità per qualsivoglia inadempimento. Nel caso si verifichi qualsiasi conflitto tra il presente Accordo e qualsiasi documento riguardante i Servizi di Riparazione per l’apparato BlackBerry PlayBook del Cliente, troveranno applicazione da parte della RIM - a risoluzione del conflitto - le disposizioni del presente Accordo, nei limiti del conflitto. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione, termine o sub-paragrafo del presente Accordo siano dichiarati nulli, invalidi o inapplicabili, la validità e la possibilità di dare esecuzione al resto delle disposizioni, termini e sub-paragrafi resteranno comunque inalterate. Le disposizioni del presente Accordo che da un ragionevole punto di vista commerciale facciano emergere che il Cliente e la RIM probabilmente avrebbero voluto la sopravvivenza di tali disposizioni anche successivamente alla risoluzione o alla scadenza del presente Accordo, sopravvivranno nei limiti in cui sia necessario perseguire lo scopo delle disposizioni in questione. Senza limitazioni di sorta, il Cliente accetta che una copia cartacea stampata del presente Accordo e qualsiasi avviso, notizia o informazione forniti in forma elettronica saranno ammissibili come prove basate su o relative al presente Accordo nell’ambito di procedimenti giudiziali o amministrativi, similmente a quanto avviene – ed in base alle condizioni applicabili – per altri documenti commerciali e atti che originariamente sono formati e conservati in forma cartacea stampata. Il presente Accordo è applicabile solo al Cliente ed è limitato al suo apparato BlackBerry PlayBook. Il Cliente non potrà trasferire o concedere i propri diritti ed obblighi ai sensi del presente Accordo. Nonostante la previsione che precede, RIM potrà invece assegnare l’esecuzione dei suoi obblighi così come previsti dal presente Accordo a su...