Appalti pubblici Clausole campione

Appalti pubblici. 1. La Comunità e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società serbe, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Serbia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe. 4. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe. All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario: − le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; − le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; − le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e − le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Serbia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudica...
Appalti pubblici. 1. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi d’appalto pubblici e di migliorare l’accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le piccole imprese fornitrici. Nel caso dell’Ecuador, i prestatori di servizi delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese includono gli Actores de la Economia Popular y Solidaria («AEPYS», attori dell’economia popolare e solidale). 2. Le Parti si impegnano a cooperare in ambiti quali: (a) lo sviluppo e l’utilizzo di comunicazioni elettroniche nei sistemi d’appalto pubblici; (b) lo scambio di esperienze e informazioni, ad esempio sui quadri normativi, sulle migliori pratiche e sulle statistiche; (c) il rafforzamento delle capacità e l’assistenza tecnica ai prestatori di servizi per quanto riguarda l’accesso agli appalti pubblici; (d) il rafforzamento istituzionale per l’attuazione del presente capitolo, ivi com- presa la formazione del personale governativo; o (e) l’agevolazione dell’individuazione di progetti, partenariati o altre forme di cooperazione specifici tra di esse.
Appalti pubblici. 1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, fatti salvi gli obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non discrimi­ natorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci. 2. Le parti concordano di rafforzare le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore degli appalti pubblici sulle questioni di interesse reciproco, compresi i rispettivi quadri normativi. 3. Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare gli scambi nel settore degli appalti.
Appalti pubblici. Le tre nazioni del cartello NAFTA si sono accordate al fine di au- mentare in maniera considerevole l’accesso alle opportunità di forniture per i rispettivi governi non soltanto per la vendita di merci, ma anche per la vendita di servizi, compre- si i servizi per le costruzioni.
Appalti pubblici. Le Parti contraenti collaborano per sviluppare le condizioni per un’aggiudicazione aperta e concorrenziale dei contratti di appalti pubblici, segnatamente mediante pubblica gara.
Appalti pubblici. 1. Le Parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa. 3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi. 5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l'Albania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.
Appalti pubblici. Le Parti contraenti si adoperano per istituire condizioni trasparenti e concorrenziali per quanto concerne l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e ser- vizi, segnatamente mediante pubblica gara. S’impegnano a tal fine a collaborare in seno al Comitato misto.
Appalti pubblici. L’accordo contiene una clausola negoziale che garantisce agli Stati dell’AELS di po- ter negoziare un accesso agli appalti pubblici qualora l’Indonesia dovesse concludere un accordo che preveda impegni in questo settore con un Paese terzo.
Appalti pubblici. Con riferimento al D.Lgs.2006, n° 163, e successive integrazioni e variazioni, la polizza fideiussoria a garanzia dei lavori è suddivisa in ▪ Provvisoria: generalmente pari al 2% dell’importo a base d’asta;
Appalti pubblici. Le Parti contraenti si adoperano congiuntamente per sottoporre a condizioni traspa­ renti e concorrenziali l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, in particolare mediante pubbliche gare. Si impegnano a collaborare a tal fine in seno al Comitato misto.