Common use of Documentazione antimafia Clause in Contracts

Documentazione antimafia. 1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA). 2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista della legge. In particolare dovranno essere inviati: a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. 3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati. 4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Documentazione antimafia. 1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitoriè costituita, prestatori ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La “comunicazione antimafia” consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di servizi ed esecutori una delle cause di lavori non soggetti a decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. La “informazione antimafia” consiste invece nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., la Stazione appaltante deve acquisire l’informazione antimafia prima di autorizzare contratti di subappalto il cui valore sia superiore a 150.000 euro. La Stazione appaltante, quando la richiesta di autorizzazione è relativa ad un importo superiore a 150.000 euro, acquisita dal subappaltatore la dichiarazione sostitutiva contenente le generalità di tutti i soggetti elencati all’art. 80, commi 2 e 3, D .lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i., con i relativi familiari conviventi (modello F), provvede all’acquisizione dell’informazione antimafia. L’acquisizione dell’informazione antimafia avviene tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 193/14, e - per le “attività sensibili” di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i. - previa consultazione dell’elenco istituito presso le Prefetture (cd. “White list”), ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i. (D.P.C.M. 18 aprile 2013 come integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016). Da ultimo, si ricorda che l’art. 29 della legge 190/2012 Legge n. 114/14 s.m.i., modificando il comma 52 dell’art. 1 della Legge n. 190/12 s.m.i. (c.d. white list provinciali“legge Anticorruzione”), impone alla Stazione appaltante l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., tramite la consultazione dell’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) per le sole attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, di seguito riportate: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione per un subappalto che include tra le prestazioni anche una o mediante più delle “attività sensibili” sopra elencate, è subordinato all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, della presenza dello stesso subappaltatore nella “White list” della Prefettura della provincia in cui ha sede. La Stazione appaltante non rilascerà l’autorizzazione al subappalto per le attività sopra elencate in assenza dell’iscrizione del subappaltatore nella “White list”, imposta obbligatoriamente dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i., l’iscrizione nell’elenco istituito presso le Prefetture (cd. “White list”) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini dell’autorizzazione di contratti di subappalto e di sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Si precisa altresì che l’obbligo di iscrizione nelle “White list” degli operatori economici imposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 sussiste a prescindere dall’importo economico dei contratti di subappalto e sub-contratti e, quindi, riguarda anche i contratti di importo non superiore a € 150.000,00, che l’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. considera sottratti all’obbligo della documentazione antimafia. Si precisa che l’obbligo di iscrizione nelle “White list” degli operatori economici imposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 sussiste anche per le attività soggette a comunicazione ex art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.) se inerenti le attività sensibili di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i. Per le sole attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., è consentita la facoltà alla Stazione appaltante di procedere al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la risposta-informativa della Prefettura non sia pervenuta nei termini previsti (30/45 gg.), ovvero in caso d’urgenza, salvo l’eventuale, successiva revoca della autorizzazione, in caso di riscontro negativo (art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i.). In punto di comunicazione antimafia, fermo quanto previsto dall’art. 88 comma 4 bis e dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., per le attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., l’autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, previa acquisizione dell’autocertificazione da parte del soggetto interessato, salvo poi essere revocata nell’ipotesi di sopravvenuta applicazione di una misura di prevenzione. Qualora un subappaltatore abbia presentato domanda di iscrizione nelle “White list”, ma l’iter non sia stato ancora concluso dalla competente Prefettura, la Stazione appaltante potrà autorizzare il subappalto, previa consultazione della Banca Dati Nazionale Unica dati nazionale della documentazione antimafia, come in ogni altra situazione ordinaria finalizzata al rilascio della documentazione antimafia (BDNACircolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero degli Interni). 2, salvo l’eventuale successiva revoca della autorizzazione in caso di successivo diniego dell’iscrizione. A tal fine si precisa L’art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. prevede che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cdPrefetto rilasci l’informazione antimafia entro 30 giorni dalla data della richiesta, da parte della Stazione appaltante. White list provinciali, verrà richiesto Quando le verifiche disposte siano di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista della legge. In particolare dovranno essere inviati: a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. 3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati. 4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigorecomplessità, il contratto Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione appaltante e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Decorso questo termine la Stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione antimafia, salvo l’eventuale successiva revoca della autorizzazione in caso di successivo rilascio da parte del Prefetto di informazione antimafia interdittiva. Tale disciplina non si intenderà risolto ipso iure con comunicazione applica nei riguardi delle attività imprenditoriali “sensibili”, di LepidaScpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata cui all’art 53, Legge n. 190/12 s.m.i. (PECc.d. “White list”) e salva che richiedono, come sopra cennato, la facoltà avvenuta iscrizione nelle “White list” o, almeno, la avvenuta presentazione della domanda di richiedere il risarcimento dei danniiscrizione nelle “White list”.

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Samples: Linee Guida Per L’ottenimento Dell’autorizzazione Al Subappalto

Documentazione antimafia. 1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitoriè costituita, prestatori ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. dalla “comunicazione antimafia” e dall' “informazione antimafia”. La “comunicazione antimafia” consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di servizi ed esecutori una delle cause di lavori non soggetti a decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. La “informazione antimafia” consiste invece nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., la Stazione appaltante deve acquisire l’informazione antimafia prima di autorizzare contratti di subappalto e di cottimo il cui valore sia superiore a 150.000 euro. La Stazione appaltante, quando la richiesta di autorizzazione è relativa ad un importo superiore a 150.000 euro, acquisita dal subappaltatore o cottimista la dichiarazione sostitutiva contenente le generalità di tutti i soggetti elencati all’art. 80, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i. con i relativi familiari conviventi, e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) (modello F), provvede all’acquisizione dell’informazione antimafia. L’acquisizione dell’informazione antimafia avviene tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 193/14 e - per le “attività sensibili” di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i. - previa consultazione dell’elenco istituito presso le Prefetture (cd. “White list”), ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i. (D.P.C.M. 18 aprile 2013 come integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016). Da ultimo, si ricorda che l’art. 29 della legge 190/2012 Legge n. 114/14 s.m.i., modificando il comma 52 dell’art. 1 della Legge n. 190/12 s.m.i. (c.d. white list provinciali“legge Anticorruzione”), impone alla Stazione appaltante l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., tramite la consultazione dell’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) per le sole attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell’art. 1 della medesima Legge n. 190 (“attività sensibili”), di seguito riportate: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione per un subappalto o mediante cottimo che include tra le lavorazioni anche una o più delle “attività sensibili” sopra elencate, è subordinato all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, della presenza dello stesso subappaltatore o cottimista nella “White list” della Prefettura della provincia in cui ha sede. La Stazione appaltante non rilascerà l’autorizzazione al subappalto o cottimo per le attività sopra elencate in assenza dell’iscrizione del subappaltatore o cottimista nella “White list”, imposta obbligatoriamente dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i., l’iscrizione nell’elenco istituito presso le Prefetture (cd. “White list”) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini dell’autorizzazione di contratti di subappalto e di sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Si precisa altresì che l’obbligo di iscrizione nelle “White list” degli operatori economici imposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 sussiste a prescindere dall’importo economico del sub-contratto e, quindi, riguarda anche i contratti di importo non superiore a € 150.000,00, che l’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. considera sottratti all’obbligo della documentazione antimafia. Per le sole attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., è consentita la facoltà alla Stazione appaltante di procedere al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la risposta-informativa della Prefettura non sia pervenuta nei termini previsti (30/45 gg.), ovvero in caso d’urgenza, salvo l’eventuale, successiva revoca della autorizzazione, in caso di riscontro negativo (art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i.). In punto di comunicazione antimafia, fermo quanto previsto dall’art. 88 comma 4 bis e dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., per le attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., l’autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, previa acquisizione dell’autocertificazione da parte del soggetto interessato, salvo poi essere revocata nell’ipotesi di sopravvenuta applicazione di una misura di prevenzione. Qualora un subappaltatore abbia presentato domanda di iscrizione nelle “White list”, ma l’iter non sia stato ancora concluso dalla competente Prefettura, la Stazione appaltante potrà autorizzare il subappalto, previa consultazione della Banca Dati Nazionale Unica dati nazionale della documentazione antimafia, come in ogni altra situazione ordinaria finalizzata al rilascio della documentazione antimafia (BDNACircolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero degli Interni), salvo l’eventuale successiva revoca della autorizzazione in caso di successivo diniego dell’iscrizione. L’art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. prevede che il Prefetto rilasci l’informazione antimafia entro 30 giorni dalla data della richiesta, da parte della Stazione appaltante. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione appaltante e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Decorso questo termine la Stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva in caso di successivo rilascio da parte del Prefetto di informazione antimafia interdittiva. Tale disciplina non si applica nei riguardi delle attività imprenditoriali “sensibili”, di cui all’art 53, Legge n.190/12 s.m.i. (c.d. “White list”). 2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista della legge. In particolare dovranno essere inviati: a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. 3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati. 4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Linee Guida Per L’ottenimento Dell’autorizzazione Al Subappalto E Per La Comunicazione Dei Subcontratti

Documentazione antimafia. 1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia antifimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA). 2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di compilare ed inviare a LepidaScpA la modulistica prevista LepidaScpA, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, i modelli disponibili sul sito internet della leggecompetente Prefettura, sezione White List provinciali. In particolare dovranno essere inviati: a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. 3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati. 4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Documentazione antimafia. 1. Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA). 2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di compilare ed inviare a LepidaScpA la modulistica prevista LepidaScpA, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, i modelli disponibili sul sito internet della leggecompetente Prefettura, sezione White List provinciali. In particolare dovranno essere inviati: a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. 3. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati. 4. Nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Documentazione antimafia. 1. Il presente contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi del D.L.vo 490/94 e DPR 252/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Lepida S.p.A. si riserva comunque il diritto di richiedere originale o copia autentica del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente. L’Aggiudicatario si obbliga sin da adesso a consegnare suddetto certificato emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA)richiesta da parte di Lepida S.p. 2. A tal fine si precisa che qualora il Partecipante alla singola procedura non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, verrà richiesto di inviare a LepidaScpA la modulistica prevista della legge. In particolare dovranno essere inviati: a. Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito internet della competente prefettura); b. Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. N. 50/2016) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. 3. Il Contraente A. L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA Lepida S.p.A. le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA Lepida S.p.A. la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei datidati e richiedendo alla Prefettura competente il rilascio a Lepida S.p. 4A. di nuova informativa antimafia. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere attestassero la sussistenza di cause ostative previste dalla normativa in vigoreai sensi delle leggi n.575/65, 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA Lepida S.p.A. all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

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