Common use of Documentazione delle operazioni eseguite Clause in Contracts

Documentazione delle operazioni eseguite. La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

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Samples: Contratto, Contratto, Contratto

Documentazione delle operazioni eseguite. La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca Banca, nella prestazione dei Servizi di Investimento di cui alle sezioni III e IV, trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo lavorat ivo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, e sempre nella prestazione dei Servizi di cui alle Sezioni III e IV, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

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Samples: Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attivita’di Intermediazione E Consulenza Assicurativa, Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attivita’di Intermediazione E Consulenza Assicurativa

Documentazione delle operazioni eseguite. La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal d al Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

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