Documentazione delle operazioni eseguite. La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
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Samples: Financial Services Agreement, Financial Services Agreement, Financial Services Agreement
Documentazione delle operazioni eseguite. La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca Banca, nella prestazione dei Servizi di Investimento di cui alle sezioni III e IV, trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo lavorat ivo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, e sempre nella prestazione dei Servizi di cui alle Sezioni III e IV, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
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Samples: Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attività Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa, Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attività Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa
Documentazione delle operazioni eseguite. La BancaPer ogni operazione eseguita nell’ambito del Servizio di Investimento di Ricezione e Trasmissione di Ordini, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia la Banca invierà al Cliente su Supporto Durevole conferma dell’esecuzione dell’ordine (di seguito, la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi “Nota informativa”) entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, del medesimo ordine nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione abbia avuto notizia diretta o, comunque, nel giorno successivo alla ricezione della conferma dell’av- venuta esecuzione qualora questa debba provenire da parte un terzo. Nel caso di un terzo soggettooperazione con regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conferma dal terzo medesimoconclusione dell’operazione stessa, salvo aggiu- stamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. In tale ipotesital caso l’avviso di conferma contiene l’indicazione del tasso di cambio ottenuto. L’avviso di conferma non viene inviato al Cliente quando il medesimo conterrebbe le stesse informazioni contenuta in un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto. Nel caso in cui l’ordine impartito dal Cliente abbia ad oggetto l’investimento/ disinvestimento di quote di fondi comuni di investimento e altri OICR, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata è comunicata al Cliente dalla società di gestione del Fondo / Sicav ovvero dal soggetto da un terzo soggettoquesta incaricato (ad esempio, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzioneil Soggetto Incaricato dei pagamenti, il c.d. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa“SIP”).
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