DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA. E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI 9.1 Il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione relativa allo stato finale degli investimenti alla Banca Autorizzata entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dell’investimento o, per gli investimenti già ultimati alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa in assenza di gravi e giustificati motivi preventivamente comunicati determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del successivo art. 11. 9.2 La Banca Autorizzata redige, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Domanda di Erogazione di cui al comma precedente, la relazione finale sugli investimenti realizzati e la trasmette, entro lo stesso termine, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale. 9.3 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta dalla Banca Autorizzata la relazione finale di cui al comma precedente: a. dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione degli investimenti; b. provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Beneficiario; c. adotta il provvedimento finale di concessione definitiva delle agevolazioni entro 9 (nove) mesi dal ricevimento della documentazione finale sull’investimento realizzato di cui al precedente articolo 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dalla Normativa di Riferimento, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. 9.4 Qualora dal ricalcolo delle agevolazioni risulti che il Beneficiario debba restituire quote di Finanziamento o di contributo già erogato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla rideterminazione delle agevolazioni erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile, ovvero possono essere recuperate maggiorando il contributo erogato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) computato dal momento dell’erogazione al Beneficiario delle somme non dovute, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva, ovvero, della data di restituzione delle maggiori somme. La restituzione di quanto già erogato sul Finanziamento FRI è stabilito all’interno del Contratto di Finanziamento. 9.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca Autorizzata.
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Samples: Filiera Contract, Filiera Agreement
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA. E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI
9.1 12.1 Il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione relativa allo stato finale degli investimenti alla Banca Autorizzata e/o ad ISMEA entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dell’investimento o, per gli investimenti già ultimati alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa in assenza di gravi e giustificati motivi preventivamente comunicati determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del successivo art. 11.oltre
9.2 12.2 La Banca Autorizzata redigee/o ISMEA redigono, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Domanda di Erogazione di cui al comma precedente, la relazione finale sugli investimenti realizzati e la trasmettetrasmettono, entro lo stesso termine, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca AutorizzataAutorizzata e/o da ISMEA, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
9.3 12.3 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta dalla Banca Autorizzata e/o da ISMEA la relazione finale di cui al comma precedente:
a. dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione degli investimenti;
b. provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Beneficiario;
c. adotta il provvedimento finale di concessione definitiva delle agevolazioni entro 9 (nove) mesi dal ricevimento della documentazione finale sull’investimento realizzato di cui al precedente articolo 5. ai precedenti articoli 5 e 7 L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dalla Normativa di Riferimento, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
9.4 12.4 Qualora dal ricalcolo delle agevolazioni risulti che il Beneficiario debba restituire quote di Finanziamento o di contributo già erogato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla rideterminazione delle agevolazioni erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile, ovvero possono essere recuperate maggiorando il contributo erogato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) computato dal momento dell’erogazione al Beneficiario delle somme non dovute, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva, ovvero, della data di restituzione delle maggiori somme. La restituzione di quanto già erogato sul Finanziamento FRI è stabilito all’interno del Contratto di Finanziamento.,
9.5 12.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca Autorizzata, a ISMEA e alle Regioni interessate.
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Samples: Filiera Florovivaistica Contract, Contratto Di Filiera
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA. E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI
9.1 12.1 Il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione relativa allo stato finale degli investimenti alla Banca Autorizzata e/o ad ISMEA entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dell’investimento o, per gli investimenti già ultimati alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa in assenza di gravi e giustificati motivi preventivamente comunicati determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del successivo art. 11.oltre
9.2 12.2 La Banca Autorizzata redigee/o ISMEA redigono, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Domanda di Erogazione di cui al comma precedente, la relazione finale sugli investimenti realizzati e la trasmettetrasmettono, entro lo stesso termine, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca AutorizzataAutorizzata e/o da ISMEA, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
9.3 12.3 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta dalla Banca Autorizzata e/o da ISMEA la relazione finale di cui al comma precedente:
a. dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione degli investimenti;
b. provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Beneficiario;
c. adotta il provvedimento finale di concessione definitiva delle agevolazioni entro 9 (nove) mesi dal ricevimento della documentazione finale sull’investimento realizzato di cui al precedente articolo 5. ai precedenti articoli 5 e 7 L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dalla Normativa di Riferimento, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
9.4 12.4 Qualora dal ricalcolo delle agevolazioni risulti che il Beneficiario debba restituire quote di Finanziamento o di contributo già erogato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla rideterminazione delle agevolazioni erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile, ovvero possono essere recuperate maggiorando il contributo erogato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) computato dal momento dell’erogazione al Beneficiario delle somme non dovute, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva, ovvero, della data di restituzione delle maggiori somme. La restituzione di quanto già erogato sul Finanziamento FRI è stabilito all’interno del Contratto di Finanziamento.
9.5 12.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca Autorizzata, a ISMEA e alle Regioni interessate.
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Samples: Filiera Agreement, Filiera Contract
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA. E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI
9.1 11.1 Il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione relativa allo stato finale degli investimenti alla Banca Autorizzata e/o ad ISMEA entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dell’investimento o, per gli investimenti già ultimati alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa in assenza di gravi e giustificati motivi preventivamente comunicati determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del successivo art. 11.oltre
9.2 11.2 La Banca Autorizzata redigee/o ISMEA redigono, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Domanda di Erogazione di cui al comma precedente, la relazione finale sugli investimenti realizzati e la trasmettetrasmettono, entro lo stesso termine, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca AutorizzataAutorizzata e/o da ISMEA, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
9.3 11.3 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta dalla Banca Autorizzata e/o da ISMEA la relazione finale di cui al comma precedente:
a. dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione degli investimenti;
b. provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Beneficiario;
c. adotta il provvedimento finale di concessione definitiva delle agevolazioni entro 9 (nove) mesi dal ricevimento della documentazione finale sull’investimento realizzato di cui al precedente articolo 5. ai precedenti articoli 5 e 7 L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dalla Normativa di Riferimento, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
9.4 11.4 Qualora dal ricalcolo delle agevolazioni risulti che il Beneficiario debba restituire quote di Finanziamento o di contributo già erogato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla rideterminazione delle agevolazioni erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile, ovvero possono essere recuperate maggiorando il contributo erogato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) computato dal momento dell’erogazione al Beneficiario delle somme non dovute, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva, ovvero, della data di restituzione delle maggiori somme. La restituzione di quanto già erogato sul Finanziamento FRI è stabilito all’interno del Contratto di Finanziamento.
9.5 11.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca Autorizzata, a ISMEA e alle Regioni interessate.
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Samples: Contratto Di Filiera