Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate. 1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, lettera ì) D.Lgs. n. 50/2016 b) per l’aggiudicazione del contratto; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento dei SAL e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC nuovo e specifico. 2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. 3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni: a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA; c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto; d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate. 1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, lettera ì) D.LgsD. Lgs. n. 50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento dei SAL;
e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale finale. IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.
2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all’art. 12 del presente CSA CSA, e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
c) posizione Posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appaltosubappalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate. 1. L’esecutore L’appaltatore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, lettera ì) D.Lgs. n. 50/2016n.50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento dei SAL;
e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzioneesecuzione ) e pagamento del saldo finale finale; IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.
2. L’inosservanza da parte dell’esecutore dell’appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’esecutore dell’appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore dell’appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore dell’appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
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Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate. 1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, lettera ì) D.Lgs. n. 50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento dei SAL
e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.
2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
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Samples: Accordo Ex Articolo 6 Lr 11/2004