Common use of Domanda a titolo di anticipo (facoltativa) Clause in Contracts

Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando ; la domada a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2 del bando. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente art. 3.Nel caso in cui i controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscana. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica. 1 La prestazione di garanzia fideiussoria non è richiesta per gli OR pubblici (ad esempio università o enti di ricerca). Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il soggetto gestore per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante. La polizza fideiussoria per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto da ARTEA e approvato dall’Amministrazione regionale (Allegato 14) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata ad ARTEA che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana nel recupero coattivo del credito. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve prevedere espressamente: • il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di ARTEA; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento; • il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile; • il Foro di Firenze quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; • l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese); • la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto. Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche delle garanzie fideiussorie per l’erogazione del finanziamento a fondo perduto si rinvia allo schema di garanzia fideiussoria di cui all’allegato 14. XXXXX procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a fondo perduto. Per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto dalla Regione Toscana (Allegato 15) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana . La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui la Regione Toscana può procedere ad escussione. Il soggetto gestore procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a credito agevolato. Detta garanzia potrà essere liberata su richiesta del beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

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Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ È facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando ; la domada a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.2 17.2.1, secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione del bandodecreto di ammissione a finanziamento. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente artall’art. 3.Nel 18.2. Nel caso in cui i tali controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore MIUR per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1dell’anticipo27. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscanaal MIUR. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica. 1 La prestazione di garanzia fideiussoria non è richiesta per gli OR pubblici (ad esempio università o enti di ricerca). Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il soggetto gestore per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante. La polizza fideiussoria per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto da ARTEA e approvato dall’Amministrazione regionale (Allegato 14) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata ad ARTEA che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana nel recupero coattivo del credito. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve prevedere espressamente: • il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di ARTEA; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento; • il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile; • il Foro di Firenze quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; • l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese); • la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto. Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche delle garanzie fideiussorie per l’erogazione del finanziamento a fondo perduto si rinvia allo schema di garanzia fideiussoria di cui all’allegato 14. XXXXX procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a fondo perduto. Per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto dalla Regione Toscana (Allegato 15) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana . La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui la Regione Toscana può procedere ad escussione. Il soggetto gestore procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a credito agevolato. Detta garanzia potrà essere liberata su richiesta del beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.le

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Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando ; la domada a titolo di anticipo relativa alla 17.2.1 per una quota di contributo fino al 40% secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione di ammissione a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’artfinanziamento. 17.2.2 del bando. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente art. 3.Nel Nel caso in cui i controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore MIUR per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscanaal MIUR. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica. 1 La prestazione di garanzia fideiussoria non è richiesta per gli OR pubblici (ad esempio università o enti di ricerca). Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il soggetto gestore MIUR per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante. La polizza fideiussoria per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto da ARTEA e approvato dall’Amministrazione regionale (Allegato 14) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. 1 La prestazione di garanzia fideiussoria non è richiesta per gli OR pubblici (ad esempio università o enti di ricerca). La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata ad ARTEA che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana nel recupero coattivo del credito. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve prevedere espressamente: • il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di ARTEA; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento; • il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile; • il Foro di Firenze quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; • l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese); • la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto. Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche delle garanzie fideiussorie per l’erogazione del finanziamento a fondo perduto si rinvia allo schema di garanzia fideiussoria di cui all’allegato 14. XXXXX procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a fondo perduto. Per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria che sarà predisposto dalla Regione Toscana (Allegato 15) dal MIUR e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana al MIUR che agisce in nome proprio nel recupero coattivo del credito. La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui la Regione Toscana il MIUR può procedere ad escussione. Il soggetto gestore procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a credito agevolato. Detta garanzia potrà essere liberata su richiesta del beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

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Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ È facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando 17.2.1; la domada domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2 del bando17.2.2. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente artall’art. 3.Nel 18.2. Nel caso in cui i tali controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR soggetto gestore per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1dell’anticipo27. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscana. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica. 1 La prestazione di garanzia fideiussoria non è richiesta per gli OR pubblici (ad esempio università o enti di ricerca). Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il soggetto gestore per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante. La polizza fideiussoria per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto da ARTEA e approvato dall’Amministrazione regionale (Allegato 14) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata ad ARTEA che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana nel recupero coattivo del credito. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente. La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve prevedere espressamente: • il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di ARTEA; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento; • il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile; • il Foro di Firenze quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; • l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese); • la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto. Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche delle garanzie fideiussorie per l’erogazione del finanziamento a fondo perduto si rinvia allo schema di garanzia fideiussoria di cui all’allegato 14. XXXXX procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a fondo perduto. Per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto dalla Regione Toscana (Allegato 15) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana . La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui la Regione Toscana può procedere ad escussione. Il soggetto gestore procederà al controllo sulla regolarità delle garanzie fideiussorie per il finanziamento a credito agevolato. Detta garanzia potrà essere liberata su richiesta del beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.le

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