Common use of Domanda a titolo di anticipo (facoltativa) Clause in Contracts

Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando ; la domada a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2 del bando. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente art. 3.Nel caso in cui i controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscana. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

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Samples: Accordo Di Programma Miur Regione Toscana DGRT 1208/12 Accordo Di Programma Quadro Miur Mise Regione Toscana DGRT 758/2013

Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ È facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando ; la domada a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.2 17.2.1, secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione del bandodecreto di ammissione a finanziamento. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente artall’art. 3.Nel 18.2. Nel caso in cui i tali controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore MIUR per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1dell’anticipo27. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscanaal MIUR. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.le

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Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ È facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando 17.2.1; la domada domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2 del bando17.2.2. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente artall’art. 3.Nel 18.2. Nel caso in cui i tali controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR soggetto gestore per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1dell’anticipo27. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscana. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.le

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Domanda a titolo di anticipo (facoltativa). E’ facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto. La domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1del bando ; la domada a titolo di anticipo relativa alla 17.2.1 per una quota di contributo fino al 40% secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione di ammissione a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’artfinanziamento. 17.2.2 del bando. XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui al precedente art. 3.Nel Nel caso in cui i controlli e verifiche richiamati all’articolo 3 abbiano avuto esito positivo, XXXXX ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato. Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore MIUR per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione. La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo1. Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscanaal MIUR. Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le garanzie fideiussorie dei partner di progetto. La garanzia fideiussoria per il credito agevolato dovrà altresì essere inviata in originale da parte del singolo beneficiario al soggetto gestore. Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica. Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il MIUR per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante. La polizza fideiussoria per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto da ARTEA e approvato dall’Amministrazione regionale (Allegato 14) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

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