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Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti per la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione

Domanda. Il Sempre con riferimento alla fideiussione a favore della singola Amministrazione contraente, se il calcolo dell’importo fideiussorio viene aumentato di tanti punti percentuali rispetto al ribasso effettuato dal fornitore, cosa viene considerato come xxxxxxx xxxxxxx? La media risultante dalla somma dei ribassi effettuati in gara dal fornitore per ogni singolo servizio? In Capitolato D’oneri prevede d’oneri al paragrafo 23 – Garanzie definitive – punto 2 (garanzie in favore di ciascuna Amministrazione contraente) viene specificato che Documenti l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione contraente (quindi con riferimento agli Ordinativi di Fornitura), sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% se il Ribasso (R) Offerto in sede di AQ rispetto alla base d’asta dell’AQ sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.” Inoltre, sempre nel medesimo paragrafo, viene specificata la Stipula”modalità di calcolo del Ribasso R: “il Ribasso (R) offerto in sede di AQ sarà determinato mediante la formula R = 1 - P/BA, paggdove BA è il valore della quota di fornitura, di cui al par. 86 3, spettante all'aggiudicatario e seguentiP è il prezzo complessivo offerto relativamente a tale quota. Detto prezzo complessivo sarà a sua volta calcolato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le rispettive quantità annuali stimate, quanto seguedi cui al par. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro4.1 del Capitolato Tecnico, ciascun aggiudicatario moltiplicate per i 3 anni di ciascun lotto dovrà prestare: 1) durata del contratto e considerando solo le quantità relative alle Amministrazioni Beneficiarie corrispondenti alla quota aggiudicata. Il ribasso così determinato, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’artad es. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussioneR pari a 0,12345, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (4712,345%, 30%, 22sarà arrotondato a 12,35%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.

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Samples: Accordo Quadro Multifornitore, Accordo Quadro Multifornitore

Domanda. Il Con riferimento al Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per la Stipula”esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, pagg. 86 non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e seguenti, quanto segue. “Ai fini della stipula 5 dell’Accordo Quadro, ciascun che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di ciascun lotto dovrà prestare: 1aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); 2(ii) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito degli Ordinativi della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di Fornitura ricevutiun aggiudicatario, venga raggiunta da parte può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro viene ereditato in caso fase di 2 Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicataripuò avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si si chiede di confermare che l’estensione effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della garanzia venga richiesta a ciascun Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazionipectore.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro

Domanda. Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del lotto 1, il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato D’oneri prevede al paragrafo d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che Documenti per la Stipula”La quota massima sopra indicata, pagg. 86 e seguentiquindi, quanto segue. “Ai fini della stipula non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) ma rappresenta una garanzia definitivasoglia massima che, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatariciascun lotto”. Per tale ragione, così come di seguito indicato: • 50% nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatariincompatibilità dell’operatore, in favore delle le Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • dovranno scorrere la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguitegraduatoria.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Il Con riferimento alla documentazione di offerta tecnica dei Lotti 5 e 6, all’interno dell’Allegato 10 B – Schema offerta tecnica Lotti Supporto è riportata la seguente dicitura: “le schede esperienze pregresse – Lotti supporto e le schede Business Case – Lotti supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti per d’oneri, possono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Stipula”Relazione Tecnica, paggin una sezione dedicata e identificabile. 86 In tali casi, il numero massimo di pagine previsto nell’allegato 10 E, e seguentiquello previsto nell’allegato 10 F e, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadrose del caso, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitivaquello previsto nel presente documento, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% si intenderanno cumulati.” Al riguardo – in caso di 2 aggiudicatari predisposizione di tre documenti distinti per ciascun Lotto di supporto (primo documento: Relazione tecnica; secondo documento: Allegato Schede Esperienze pregresse; terzo documento: Allegato Scheda Business Case) – si chiede conferma che 33,33% in caso Il documento di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari“Relazione tecnica” dovrà essere contenuto entro 40 pagine, in favore delle Amministrazioni Beneficiarieal netto di: - Copertina - Indice - Premessa - Sezione relativa alla “presentazione e descrizione dell’offerente” - Sezione relativa alla “documentazione coperta da riservatezza”. (…) Qualora- Schede Esperienze Pregresse e Business Case, prodotte in corso di esecuzionedocumenti distinti; • l’allegato “Scheda Esperienze pregresse” dovrà essere contenuto entro 10 pagine, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguitedi copertina e indice dell’allegato; • l’allegato “Scheda Business Case”, dovrà essere contenuto entro 5 pagine, al netto di una copertina dell’allegato. • Il numero cumulato di pagine di offerta tecnica soggetto a valutazione sarà pertanto dato da: - 40 pagine relative al capitolo “3. Criteri di valutazione tecnica” del documento di Relazione tecnica - 10 pagine relative alle schede Esperienze pregresse presentate in apposito documento; - 5 pagine relative alla scheda business case presentato in apposito documento.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto

Domanda. Il Documento: Capitolato D’oneri prevede Tecnico, par. 12 Penali, tabelle 13, 15, 17, e 18 del paragrafo 12.3 Penali Domanda: si chiede di confermare l’interpretazione che il VUP indicato sia da considerarsi riferito al paragrafo “Documenti per la Stipula”canone unitario dell’item oggetto di guasto fuori SLA e non al canone complessivo del servizio. In caso contrario si fa presente che l’incidenza percentuale della penale calcolata, pagg. 86 e seguentirisulterebbe direttamente proporzionale, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale sia al numero di aggiudicatariitem oggetto del servizio, così come sia al valore complessivo del servizio, contravvenendo a quanto previsto all’art. 113-bis. Comma 4 del Codice degli Appalti: I contratti di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede contrattuale che prescrive di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario commisurare la penale in modo proporzionale e mutuamente esclusivo all’importo del contratto oppure alle prestazioni del contratto. Nel caso in cui la penale dovesse essere comminata in modo proporzionale sia alla singola prestazione, sia al numero degli stessivalore complessivo del contratto, in coerenza a quanto disposto parità di livello qualitativo del servizio erogato, si riscontrerebbe l’effetto che a fronte di un determinato livello di servizio con uno specifico ordine di grandezza per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata le penali (47%, 30%, 22%)es. Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo 0,1% del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione valore del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo contratto) esisterebbe sempre un contratto abbastanza grande in termini di garanzia apparati gestiti tale da comportare una penale oltre il 10%. Per maggiore chiarezza si riporta di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioniseguito un esempio di calcolo: CASO 1 - Gestione di 100 apparati Considerando un: • Canone mensile per singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 1000 € • Numero Item contrattualizzati = 100 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 1000 € = 1 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% il valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 2 (numero guasti) * 1 (FP) * 1 € (VUP) * 50% (DLS) = 1 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 0,1 % • Canone mensile per singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 10.000 € • Numero Item contrattualizzati = 1.000 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 10.000 € = 10 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 20 (numero guasti) * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 100 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 1 % • Canone mensile per singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 100.000 € • Numero Item contrattualizzati = 10.000 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 100.000 € = 100 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 200 (numero guasti) * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 10.000 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 10 % Si rimanda alla rettifica n.1 al capitolato tecnico.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro

Domanda. Il Conn riferimento al Capitolato D’oneri prevede d’Oneri – Art. 15.2 “Documentazione a Comprova delle Caratteristiche Tecniche” – pag. 39, si riporta: “Esclusivamente per il “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” di cui alle tabelle del par. 17.1 del presente Capitolato d’Oneri, ove offerto, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al paragrafo criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con riferimento alle misure messe in atto per la Stipulaciascuna voce offerta, pagg. 86 e seguenti, quanto segue. “Ai fini della Visto che l’assegnazione del punteggio prevede anche di adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario come si riporta: “L’offerente ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure: ❑ Assicurazione sanitaria: C=0,4; ❑ Asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a € 100 per l’accesso all’asilo nido: C=0,4; ❑ Miglioramento condizioni di maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un contributo una tantum per la nascita di ciascun lotto dovrà prestarefiglio: 1C=0,2. Verrà attribuito un coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure adottate, fino a un massimo di C=1”. Si richiede a codesta Spettabile Azienda di confermare che per l’attribuzione del punteggio si ritenga sufficiente un’autodichiarazione della società che si impegni ad adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro Risposta Si conferma che il punteggio di cui al “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) (…); 2) una garanzia definitivaDL 77/2021” delle tabelle del par. 17.1 del Capitolato d’Xxxxx, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in è assegnato anche nel caso di 2 aggiudicatari • 33,33% dichiarazione di “mero impegno”. Non è necessario a tal fine, tuttavia, produrre un’autodichiarazione in tal senso, posto che al concorrente sarà consentito opzionare a Sistema, nell’ambito della “Scheda offerta tecnica” di cui al par. 15.1 del Capitolato Tecnico, la soluzione offerta. In caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari“impegno”, troverà applicazione, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso sede di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di l’art. 8 comma 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo e la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse previsione delle amministrazionirelative penali (art. 14 comma 18).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi

Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede In riferimento alla gara in oggetto, dall’analisi della Documentazione di gara solleviamo le seguenti perplessità: in fase di aggiudicazione bisogna presentare: - 1 cauzione definitiva di € 600.000 che garantisca la convenzione principale (che in teoria ha durata 24 mesi) - Numero “X” di definitive derivanti dalla conclusione dei singoli contratti nascenti in forza della Convenzione principale. Ogni singolo contratto ha una durata che va dai 6 ai 9 anni. Sia per la cauzione principale che per le singole applicative viene precisato che cessano alla esatta esecuzione delle obbligazioni. Si chiede di chiarire 1) Relativamente alla durata principale: Partendo dal presupposto che si possono stipulare singoli contratti all’interno dei 24 mesi, ognuno dei quali viene emesso con separata cauzione, siamo certi che la definitiva principale non sia legata alla durata dei singoli contratti applicativi? 2) Relativamente alla durata degli applicativi: 6 o 9 anni. La cauzione che viene accesa per i singoli contratti deve avere validità iniziale di 6/9 anni o può essere emessa garanzia con proroghe? Questo anche in virtù del fatto che è previsto lo svincolo progressivo fino all’80%. 3) Relativamente alla possibilità di escussione. Riporto a quanto indicato a pag. 80 del disciplinare: La Cauzione rilasciata a favore di Xxxxxx copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura. La domanda è: quanto dura? 24 mesi oppure 24 mesi + 6/9 per gli applicativi? In caso di inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la definitiva di riferimento o anche quella a favore di Xxxxxx? Si riportano di seguito le risposte ai singoli punti. 1) La garanzia definitiva in favore di Xxxxxx durerà fino all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, in particolare come riportato nella documentazione di gara: • al paragrafo 8.1 Documenti per la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, quanto segue. Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadrodella Convenzione, ciascun aggiudicatario l’Aggiudicatario di ciascun lotto Lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016163/2006, sotto forma una garanzia fideiussoria pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.”; • alla lett. b MOD. 1. nell’allegato 6 al Disciplinare di gara “con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura”. 2) La cauzione che viene accesa per i singoli contratti attuativi deve avere validità iniziale di 6 o fideiussione9 anni (in ragione della scelta della singola Amministrazione) come si evince dal paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Il Fornitore di ciascun Xxxxx è altresì obbligato a prestare, pari al 5a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi”. Lo svincolo progressivo fino all’80% dell’importo massimo stabilito è previsto per legge in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatariragione e misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come previsto al medesimo paragrafo del Disciplinare di seguito indicato: • 50% in gara. 3) In merito alla durata della cauzione rilasciata a favore di Xxxxxx si veda la risposta di cui al x.xx 1. In caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso inesatto adempimento di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per uno dei singoli contratti si escute solo la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno relativa a tale contratto; restano ferme le eventuali conseguenze che da tale inesatto adempimento possono derivare sull’esecuzione degli aggiudicatari raggiunga una o più volte obblighi derivanti dalla Convenzione e sulla eventuale possibilità di escutere anche la quota cauzione definitiva in favore di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioniConsip.

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Samples: Servizio Luce E Servizi Connessi Ed Opzionali

Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede In premessa, si sottolinea che, pur considerando le indicazioni di contesto presenti al paragrafo “Documenti per la Stipula”2.1 del Capitolato Tecnico (documento: ID 1598· MS EA Sogei ·Allegato 4 ·Capitolato tecnico.pdf) che descrivono i ruoli, pagg. 86 i rapporti e seguenti, quanto segue. “Ai fini le attività del Committente e della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzioneStazione Appaltante, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevutifar data dal 16 dicembre 2015, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • data antecedente alla pubblicazione della gara in oggetto. è attiva la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatariconvenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" avente come oggetto analoga fornitura, a cui Sogei può aderire. Come noto, tale Fornitore sarà richiesto convenzione è disponibile per tutte le Amministrazioni Pubbliche. In relazione proprio a questa convenzione attiva, non si giustifica come. nonostante sia mantenuto sostanzialmente il medesimo oggetto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuofornitura, necessario a coprire l’intero valore da un lato vengono peggiorati elementi economici essenziali (termini di fatturazione e pagamento, tempi di fornitura, etc.), che aumentano i costi, e dall'altra si Impone un abbattimento del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%)perimetro del corrispettivi. Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione Il listino a base d'asta della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corsooggetto (documento: XX 0000- MS EA Sogei – listino di gara) riporta valori economici che sono più bassi del 28% rispetto al listino consigliato al pubblico di Microsoft. Invece, nell'analoga procedura di gara per la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" il listino a base d'asta della gara coincideva esattamente con il listino consigliato al pubblico di Microsoft. Sempre la procedura di gara per la Convenzione recentemente attivata Imponeva uno sconto minimo sul listino di gara del 21,70% che ha determinato la sua aggiudicazione con uno sconto del 26%. Inoltre, l'impianto della procedura di gara in oggetto impone un ulteriore sconto sulla base d'asta almeno pari al 15%, come è riportato al paragrafo 6 del Disciplinare (documento: ID 1598· MS EA Sogei -Disciplinare.pdf), a pena esclusione. Dalle considerazioni precedenti è evidente impatto negativo che il combinato disposto dello sconto del 28% sul listino consigliato al pubblico e del requisito di un ulteriore sconto del 15% determina una richiesta di sconto complessivo almeno pari al 38,8% di gran lunga superiore al migliore sconto che è stato possibile ottenere nell'analoga gara che ha generato la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" la quale, si ribadisce, prevede, in particolar modo, termini di garanzia fatturazione e pagamento allineati alle normativa in essere. Pertanto, in prima Istanza, si richiede: • di massima partecipazione nell’interesse innalzare la base d'asta al valori del listino consigliato al pubblico da Microsoft, come peraltro effettuato da codesta Amministrazione nel caso dell'espletamento della procedura di gara relativa alla convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3"; • e/o di eliminare la condizione, a pena esclusione, di applicare uno sconto almeno pari al 15%, presente al paragrafo 6 del Disciplinare; • di adottare i termini di fatturazione e pagamento, i tempi di fornitura previsti nella convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" Anche In relazione a quanto precedentemente esposto. si riportano qui di seguito le richieste di chiarimento: Premesso che - la fornitura in oggetto risponde ad esigenze diverse e afferenti un unico soggetto, ossia Sogei S.p.A. e non un numero indefinito di “utenti” come nel caso delle amministrazioniConvenzione, - la presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento di un contratto d’appalto e non alla stipulazione di una Convenzione, - la fornitura oggetto della presente procedura non trova esatta corrispondenza con quanto oggetto della convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3, - le condizione economiche previste nella presente procedura si collocano in continuità con forniture precedenti che si sono susseguite a partire dal 2009, - lo sconto previsto del 28% sul listino consigliato al pubblico da Microsoft è stato confermato da Agid che, in aggiunta, ha richiesto un ulteriore sconto del 15%. L’entità dello sconto previsto trova la sua motivazione nella presenza di una componente fissa di rilevante entità con un minimo effort organizzativo necessario alla gestione di un unico cliente, contesto, quest’ultimo, che si differenzia sostanzialmente dalle Convenzioni caratterizzate, per loro stessa natura, dalla indeterminatezza delle quantità che saranno effettivamente oggetto di acquisto e dalla eterogeneità dei clienti. Alla luce di quanto suesposto, si ritiene di non accogliere alcuna delle richieste avanzate nella presente richiesta di chiarimenti poiché inconferenti rispetto alla presente procedura di gara. Relativamente alle modalità di fatturazione, si considerino comunque le modifiche apportate in sede di errata corrige.

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Samples: Licensing Agreements

Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede All’art 17 del disciplinare di gara: “contenuto dell’offerta economica” si esplicita che con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono, in particolare si precisa che il concorrente dovrà presentare, a pena d’esclusione, un “Piano Economico Finanziario” (PEF), come di seguito: • Redatto sulla base del Piano Economico e Finanziario di massima (allegato D al capitolato tecnico) e quindi contenere al minimo le voci in esso presenti, • Dovrà essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed economica nonché quanto previsto dalla lex specialis • Garantire l’equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. • Si precisa altresì che il nel proprio PEF il concorrente dovrà tenere conto del flusso visitatori stimati al paragrafo “Documenti per 5 dell’Appendice 1 al progetto -Capitolato Tecnico; e degli incassi totali derivanti dalla vendita dei biglietti stimati allo stesso paragrafo e che non potranno essere modificati. Alla luce di quanto sopra esposto si chiedono i seguenti chiarimenti: x. Xx fa presente che la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, somma complessiva dei valori indicati è diversa da quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito dichiarato in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatarigara, così come di seguito indicatodimostrato: • 50% in caso VALORE STIMATO CONCESSIONE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 Totale somma corretta incassi vendita dei biglietti 3.203.469,00 3.239.656,00 3.271.269,00 3.304.266,00 3.335.879,00 00.000.000,00 VALORE STIMATO CONCESSIONE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 Totale somma atti di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” gara non corretta incassi vendita dei biglietti 3.203.469,00 3.239.656,00 3.271.269,00 3.304.266,00 3.335.879,00 00.000.000,32 Si chiede di confermare indicare pertanto i valori corretti da utilizzare pena l’esclusione. b. Specificare cosa si intenda in merito al fatto che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo il PEF vada redatto sulla base del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia Piano Economico e Finanziario di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni(allegato D al capitolato tecnico) e quindi debba contenere al minimo le voci in esso presenti, ossia se siano da rispettare oltre le voci di costo e di ricavi anche i valori economici relativi e che quindi le eventuali modifiche potranno essere fatto solo in aumento.

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Samples: Affidamento in Concessione Dei Servizi Museali

Domanda. Il Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti In relazione all’avviso di rettifica del bando pubblicato, su GUCE n. S70 del 10/04/08, in particolare per quel che riguarda gli oneri per la Stipulasicurezza, si chiede di confermare: a) che gli oneri per la sicurezza di cui al DUVRI sono da considerare, in termini economici, aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d’asta; b) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in percentuale, sono da applicare sui prezzi unitari a base d’asta e non sui prezzi di aggiudicazione; c) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in valore assoluto, dovranno comunque rispettare dei valori percentuali minimi di mercato (es. 2% per i servizi manutentivi); d) che tali oneri, trattandosi di servizi della durata di 4 anni, saranno applicati annualmente; e) che tali oneri, potranno essere fatturati dall’Assuntore alle Amministrazioni contraenti periodicamente, insieme ai corrispettivi; f) che nelle giustificazioni d’offerta, la valutazione degli oneri per la sicurezza di cui all’ART. 86 del D.lgs. 163/2006 dovrà quindi riguardare gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’Assuntore, con esclusione quindi di quelli di interferenza, in quanto questi ultimi sono stati quantificati in sede di gara a) i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza, che saranno valutati e indicati, laddove esistano interferenze, da ciascuna Amministrazione al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d’asta; b) la Determinazione n.5/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (G.U. n.64 del 15 marzo 2008), al punto B. “Valutazione dei costi della sicurezza”, paggrecita “…la stima dei costi della sicurezza da interferenze [laddove esistano interferenze] dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad un’analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato…”; c) vedi risposta al precedente punto b); d) la validità, in termini di durata, dei costi relativi alla sicurezza da interferenze, laddove esistano interferenze, sarà, come per gli oneri, indicata dall’Amministrazione Contraente; e) le modalità di fatturazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze, laddove esistano interferenze, saranno indicate dall’Amministrazione Contraente; f) gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’Assuntore, diversi dai rischi da interferenza che - si ribadisce - saranno determinati dalle singole Amministrazioni al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, laddove esistano interferenze, dovranno essere espressamente indicati dal concorrente in Offerta Economica, così come previsto dall’art. 86 e seguenti87, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadrocomma 4, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite163/2006.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.

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Samples: Facility Management Services Agreement

Domanda. Il Per quanto concerne il Lotto 5, avente per oggetto “DES autoespandibili”, segnaliamo quanto segue: La descrizione contenuta nel Capitolato D’oneri prevede al paragrafo Tecnico, ed in particolare i requisiti minimi ivi previsti, non consente di comprendere a quale distretto di utilizzo (femoro-popliteo o iliaco) sia destinato lo stent richiesto per il lotto in questione. Si chiede, quindi, di precisare se il lotto abbia per oggetto: (i) lo stent per l’arteria femorale ovvero (ii) per l’arteria iliaca ovvero ancora (iii) entrambi gli stent. Sia nell’ipotesi (i), in cui il lotto abbia per oggetto lo stent per l’arteria femorale, sia nell’ipotesi (iii), ossia che il lotto stesso si riferisca ad entrambi gli stent, segnaliamo che le misure massime previste quali Documenti caratteristiche minime” per la Stipula”“gamma di lunghezze” e la “gamma di diametri” - più precisamente 150mm per la lunghezza e 10mm per il diametro - risultano incompatibili con lo stent destinato al trattamento dell’arteria femorale, paggdisponibile – in relazione alle ordinarie misure dell’arteria - solo con lunghezza fino a 140mm e diametro fino a 8mm. 86 e seguentiChiediamo, quanto seguepertanto, se tale fosse l’evenienza, di modificare il punto 2.5 del Capitolato Tecnico eliminando la dicitura “estremi inclusi” contenuta nella Tabella 5, onde consentire la più ampia partecipazione ed evitare illegittime limitazioni della concorrenza. Nei criteri di valutazione previsti nel Capitolato d’oneri si prevede l’attribuzione di 10 punti - peraltro a titolo discrezionale - per la Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario percentuale di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ischemia critica in studi pubblicati su riviste con IF≥1 relativi al 5% dell’importo massimo stabilito dispositivo offerto in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiariegara”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede di confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta precisare se verrà valutata (i) la percentuale dei pazienti inclusi nello studio con ischemia critica o (ii) la percentuale di pervietà del sotto gruppo di pazienti con ischemia critica. Nei criteri di valutazione previsti nel Capitolato d’oneri si prevede l’attribuzione di 10 punti - peraltro a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto titolo discrezionale - per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte “percentuale di occlusioni riscontrata in studi pubblicati su riviste con IF≥1 relativi al dispositivo offerto in gara”. Si chiede di precisare se verrà valutata (i) la quota percentuale di ordinato indicata lesioni definite come “occlusioni totali” incluse nello studio o (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo ii) la percentuale di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo pervietà del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero sotto gruppo di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, pazienti con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazionilesioni definite come “occlusioni totali”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Stent Vascolari