Durata della prestazione lavorativa. La commissione deve verificare che vi sia indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa, che deve risultare ridotta rispetto all'orario normale di legge e a quello stabilito dai contratti collettivi applicati (nazionale, territoriale, aziendale). Il lavoratore andrà informato della sussistenza di limiti legali giornalieri e settimanali (in valore assoluto e in media su un periodo di riferimento) alla prestazione lavorativa, affinché ne tenga debito conto in caso di instaurazione di altri contemporanei rapporti part-time. Se le parti decidono di derogare all’eventuale durata minima dell’orario di lavoro (settimanale, mensile, annuale), stabilita dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, la Commissione dovrà acquisire la chiara manifestazione della volontà derogatoria e le relative motivazioni. La durata massima della giornata di lavoro non deve eccedere, anche per il lavoratore part-time, le 12 ore e 50 minuti, in considerazione del diritto inderogabile ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e, se la prestazione giornaliera eccede le 6 ore, ad una pausa di almeno 10 minuti.
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