DURATA DELLA LOCAZIONE Clausole campione

DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di nove anni, con decorrenza dal giorno della effettiva immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio in novennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in pos- sesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente af- fittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato ricevuto, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile decorsi quindici giorni dalla sca- denza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Conduttore, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior danno.
DURATA DELLA LOCAZIONE. 1) L’immobile viene assegnato in uso in locazione per la durata di anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e stante la durata prevista è esplicitamente esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.
DURATA DELLA LOCAZIONE il contratto è stipulato per la durata di anni 6, ai sensi dell’art. 27 della Legge 27.7.1978, n. 392, a partire dal ................... con scadenza al
DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di locazione, rinnovabile secondo le vigenti norme in materia. E’ escluso il rinnovo tacito.
DURATA DELLA LOCAZIONE. Il presente contratto di locazione decorre dall’ ed avrà naturale scadenza il salvo rinnovo in forza dell'art. 28 della Legge 27.07.1978, n. 392.
DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza dal giorno 01 marzo 2023 e fino al giorno 28 febbraio 2029 e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, si intenderà tacitamente rinnovata di sessennio in sessennio. Tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC, almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.
DURATA DELLA LOCAZIONE. Art. 3 - IMPORTO BASE D'ASTA ...................................................................................
DURATA DELLA LOCAZIONE. La concessione avrà la durata di anni otto decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto purchè ne dia avviso con lettera raccomandata a/r inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso anticipato per giusta causa si precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere esplicitamente addotta dal conduttore.
DURATA DELLA LOCAZIONE. 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392).
DURATA DELLA LOCAZIONE. Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.