Prestazione assicurativa Clausole campione

Prestazione assicurativa. Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
Prestazione assicurativa. L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
Prestazione assicurativa. Fermi i massimali di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni Particolari, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), al netto dell’anticipo e di eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro.
Prestazione assicurativa dopo un periodo di Ricovero Ospedaliero e relativa Convalescenza, protrattosi ininterrottamente per oltre 21 giorni, la Società liquida all’Aderente una prestazione pari alla rata mensile. Successivamente dopo ogni periodo di 30 giorni consecutivi di ricovero e convalescenza, la Società liquiderà un ulteriore importo pari alla rata mensile. La Società liquiderà un numero massimo di 12 prestazioni mensili per ogni sinistro. Nel caso di diversi ricoveri il numero massimo di prestazioni che la Società corrisponderà per ogni Aderente è pari a 18. Non sarà dovuta alcuna prestazione per incrementi di rata di rimborso intervenuti durante il periodo di Ricovero Ospedaliero e convalescenza.
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata. Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Prestazione assicurativa. L’Assicuratore liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Lesione indicata nella tabella allegata (Allegato A). Qualora un singolo evento Infortunio determini un politraumatismo, caratterizzato da più Lesioni, l’Assicuratore liquiderà l’importo risultante dalla somma delle singole voci di Lesione riportate in tabella, nei limiti del Massimale di Euro 100.000,00=. Con riferimento alla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, per ogni annualità assicurativa, la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato, anche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è limitata a n. 2 (due) Sinistri e non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=. In ogni caso, per ogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP DA INFORTUNIO”, non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00= ed è limitata a n. 2 (due) Sinistri. Qualora l’Assicuratore abbia già liquidato la prestazione prevista dalla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e, successivamente, in conseguenza del medesimo evento che ha dato origine al Sinistro, si accerti che è insorta una Invalidità Permanente in misura pari o superiore a 67%, verrà corrisposta all’Aderente la differenza tra quanto già liquidato nel corso dell’annualità in forza della garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, e la somma di Euro 100.000,00=. Tale Sinistro verrà quindi considerato “IP DA INFORTUNIO” e non più “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”.
Prestazione assicurativa. Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia indicato all’art. 3, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso del Finanziamento alla data del sinistro, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, incluse le spese di incasso fino ad un massimo di 5,00 Euro, escluse eventuali “maxi rate” finali e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Aderente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Particolari.
Prestazione assicurativa una volta accertato dal punto di vista medico lo stato e il grado di Invalidità Permanente, la Compagnia liquida al Beneficiario, fermi i Limiti di Indennizzo di cui all’art. 3 – Limiti di Indennizzo – delle Condizioni di Assicurazione, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data del Sinistro del contratto di Prestito, stipulato dall’Aderente/Assicurato con la Contraente a cui è correlata l’Adesione al Contratto (il cui importo inizialmente assicurato è indicato sulla Richiesta di Adesione) calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto, l’importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati.
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia indicato sopra, l’Assicuratore corrisponderà un’indennità pari alle rate mensili di rimborso, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, che hanno scadenza durante il periodo di inabilità o di ricovero, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro, In ogni caso, l’Assicuratore non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo assicurato. L’indennità mensile sarà pari all’importo della rata, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, derivante dal contratto, calcolata e fissata sulla base del debito residuo alla data del sinistro secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo aver ripreso le proprie ordinarie occupazioni, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro o un nuovo ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo incidente, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia, In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia prevista.
Prestazione assicurativa la Società liquida, agli eredi legittimi o testamentari, un importo pari al debito residuo in linea capitale esistente al momento del sinistro. Sono esclusi eventuali importi di rate insolute.