Common use of DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA Clause in Contracts

DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. È comunque onere di ciascuna ditta partecipante alla gara elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

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DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA. La Il documento di valutazione dei rischi, Allegato 6 al presente procedura Disciplinare di gara ha ad gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto servizi di natura intellettuale pertantodella presente gara, ai sensi del che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall’art. 26, comma 3-bis dell’art. 26 ter del D.LgsD. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il documento di valutazione s.m.i. Sulla base dei rischi standard da interferenzainterferenza individuati nell’allegato, si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza. Tale documento sarà integrato dalle Amministrazioni Contraenti, prima dell’inizio dell’esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in quanto non sussiste l’obbligo cui verrà espletato l’appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all’Ordinativo di cui al comma 3 dell’artFornitura prima dell’inizio dell’attività. 26 del Decreto sopracitato. È Resta comunque onere di ciascuna ditta partecipante alla gara ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

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DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA. La Le attività oggetto della presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale non danno origine a rischi da interferenza, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.iis.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza. Resta inteso che qualora la Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in quanto non sussiste l’obbligo cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di cui al comma 3 dell’artfornitura. 26 del Decreto sopracitato. È Resta comunque onere di ciascuna ditta partecipante alla gara ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

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DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale pertanto, ai Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.iis.m., considerata la natura e l’erogazione del servizio non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitatosopracitato nel caso del servizio de quo. È Resta inteso che qualora l’Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il Contratto. E’ comunque onere di ciascuna ditta partecipante alla gara ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

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DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale mere forniture, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.iis.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. Resta inteso che qualora l’Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura. È comunque onere di ciascuna ditta partecipante alla gara ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

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