EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI Clausole campione

EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI. Sono state predisposte due nuove caselle sulle tabelle “personalizzate” relative alle Xxxxx Xxxxx. Le nuove caselle sono riportate sulle ultime righe della tabella, identificate dalla seguente descrizione: - Imp. Contributivo: Imp. GNF maggiorato: da utilizzare nel caso in cui i contributi Cassa Edile debbano essere calcolati sull’imponibile GNF maggiorato delle percentuali relative all’accantonamento sul lordo (18,50%) ed alla maggiorazione sostitutiva dei permessi (4,95%). Per attivare il suddetto criterio di calcolo dell’imponibile relativo ai contributi Cassa Edile, occorre indicare l’opzione ‘1’. - Oneri soggetti a Inps: da utilizzare nel caso in cui occorra assoggettare ad Inps eventuali “oneri mutualistici” previsti dalla Cassa Edile territoriale. In tal caso, deve essere indicata l’aliquota relativa ai suddetti oneri. Precisiamo che l’aliquota viene applicata sulla retribuzione corrispondente sia alle ore lavorate che alle ore di festività retribuita. L’importo assoggettato ad Inps viene riportato sulla nuova voce 494. Nel caso in cui si abbia necessità di compilare le nuove caselle, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/10/2017 o successiva (non è occorre storicizzare le tabelle personalizzate se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle).
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI. Sono state predisposte due nuove opzioni sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali. Le nuove opzioni possono essere indicate sulla preesistente riga ‘Gestione Ferie / Permessi (magg. sost.)’, descritta nell’aggiornamento di ottobre 2010 Acred414 (la riga era descritta come ‘Ferie / Perm.’). Prima del presente aggiornamento, sulla riga in questione era possibile indicare il valore convenzionale ‘1’ se si voleva bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), attivando la maturazione sia dei permessi che delle ferie a carico del datore di lavoro (voci 161 / 141). Con l’aggiornamento, tale opzione rimane immutata. A partire dal mese di maggio 2019, sulla riga in questione è possibile indicare il valore convenzionale ‘2’ nel caso in cui si intenda bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), attivando la sola maturazione dei permessi a carico del datore di lavoro (voce 161) e lasciando le ferie a carico della cassa edile. Sempre a partire dal mese di maggio 2019, sulla stessa riga è possibile indicare il valore convenzionale ‘3’ nel caso in cui si intenda mantenere attiva la maggiorazione sostitutiva permessi (voce 132), lasciando bloccata la maturazione dei permessi e attivando la sola maturazione delle ferie a carico del datore di lavoro (voce 141).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).