Effetti del preavviso. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuati i casi di dimissioni e di licenziamento per collocamento a riposo, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a 2 ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti del preavviso. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuati i casi di dimissioni e di licenziamento per collocamento a riposo, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a 2 ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.. EDERCASSE 78
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Effetti del preavviso. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuati i casi di dimissioni e di licenziamento per collocamento a riposo, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a 2 ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.. FEDERCASSE 78
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Effetti del preavviso. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuati i casi di dimissioni e di licenziamento per collocamento a riposo, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a 2 ore giornaliere, per consentirgli consentire la ricerca di altra occupazione. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.
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