Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16. 2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva. 3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 27. 4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e gli assegni per il nucleo familiare. 5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente che sia colpito da misure restrittive misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, servizio con privazione della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della legge 18.1.92 n. 16libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva35 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficaciaL’azienda o ente, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione cessato lo stato di recedere con le procedure restrizione della libertà personale di cui all’art. 27al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies dell’art. 15, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1, lettere a) e b), limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo dei commi da 1 a 5 è corrisposta una indennità alimentare sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50 per cento 50% della retribuzione di cui gli arttindicata dall’allegato 3 del CCNL del 5 dicembre 1996. 34 e 35 e Dal 31 dicembre 2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nell’allegato n. 4 al presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli assegni per il del nucleo familiarefamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
57. In caso di sentenza definitiva irrevocabile di assoluzione perché si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sussiste sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o l’imputato meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell’art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non lo attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha commessodiritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio.
13. La presente disciplina disapplica l’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente che sia colpito da misure restrittive misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, servizio con privazione della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della legge 18.1.92 n. 16libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 2741 (Recesso dell’amministrazione).
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, comma 21 lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia soggetto a misura restrittiva concessa la sospensione condizionale della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effettipena, salva si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva41 (Recesso dell’amministrazione).
36. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’artsecondo quanto previsto dall’art. 2741 (Recesso dell’amministrazione).
47. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare un'indennità pari al 50 per cento 50% della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e tabellare, nonché gli assegni per il del nucleo familiarefamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
58. In Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione perché o di proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizioservizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della sospensione.
9. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con revoca dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà, salvo che l’amministrazione l’ente non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16029 (Recesso dell'Amministrazione).
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 27029, comma 2, (Recesso dell'Amministrazione), qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27, effetti può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, salva l’applicabilità dell’art. 029 (Recesso dell'Amministrazione).
3. Fatta salva l’applicazione dell’art. 029 (Recesso dell'Amministrazione), resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell' art. 58 comma 1, lett. a), e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche), in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata L. n. 97/2001, salvo l’applicabilità dell’art. 029 (Recesso dell'Amministrazione).
5. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione l’ente di recedere con le procedure di cui all’art. 27029 (Recesso dell'Amministrazione).
46. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità un’indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione 50% dello stipendio tabellare di cui gli arttall’art. 34 e 35 057, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
57. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché o di proscioglimento, pronunciate, con la formula “il fatto non sussiste sussiste”, "non costituisce illecito penale" o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione.
8. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate all'art. 3, comma 57, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) come modificato dal D.L. 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento) convertito con la L. 11 maggio 2004, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento). In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 7, esclusi i compensi legati agli incarichi.
9. In caso di riammissione in servizio, al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 5, 7 e 8, il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico dirigenziale di livello equivalente, in termini economici e di prestigio, a quello in godimento al momento della sospensione o all'affidamento dello stesso incarico già rivestito in precedenza, se vacante.
10. Il dirigente, licenziato ai sensi dell’art. 029, comma 2, (Recesso dell'Amministrazione) a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne ha consentito la prosecuzione neppure provvisoria per la specifica gravità, se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, alla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima sede, nonché in un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento o all'affidamento dello stesso incarico già rivestito in precedenza, se vacante.
11. Dalla data di riammissione in servizio, di cui al precedente comma 10, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che gli sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, esclusi i compensi collegati agli incarichi. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel caso di sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 7, esclusi i compensi legati agli incarichi.
12. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui all'art. 029 (Recesso dell'Amministrazione). E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della L. n. 97/2001.
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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente che sia colpito da misure restrittive misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, servizio con privazione della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della legge 18.1.92 n. 16libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 2741 (Recesso dell’amministrazione).
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 21, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia soggetto a misura restrittiva concessa la sospensione condizionale della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effettipena, salva si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva41 (Recesso dell’amministrazione).
36. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’artsecondo quanto previsto dall’art. 2741 (Recesso dell’amministrazione).
47. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare un'indennità pari al 50 per cento 50% della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e tabellare, nonché gli assegni per il del nucleo familiarefamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
58. In Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione perché o di proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizioservizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della sospensione.
9. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente che sia colpito da misure restrittive misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15con privazione della retribuzione, commi 1, 2, 3 e 4, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16libertà.
2. L'ente o agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 2741.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 21, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia soggetto a misura restrittiva concessa la sospensione condizionale della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effettipena, salva si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva41.
36. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione l’ente o agenzia di recedere con le procedure di cui all’artsecondo quanto previsto dall’art. 2741.
47. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare un'indennità pari al 50 per cento 50% della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e tabellare, nonché gli assegni per il del nucleo familiarefamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
58. In Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione perché o di proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizioservizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della sospensione.
9. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione l'Amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, avvalersi della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16facoltà di recesso.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva anche in assenza di misure restrittive della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27ed ove l'Amministrazione non adotti provvedimenti estintivi del rapporto di lavoro, può essere sospeso dal servizio con privazione della diritto alla conservazione del posto senza retribuzione fino sino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente dirigente, salvo che non sia intervenuto il recesso da parte dell'Ente, è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 27servizio fino a sentenza passata in giudicato.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli arttall'art. 34 e 35 37 e gli assegni per il nucleo familiare.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il che non comporti la condanna, fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commessosalvo l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Tale conguaglio deve essere comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione l'amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’artdell' art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' artdall'art. 15, commi 1, 22 , 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo dall' articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’artdell' art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’artl'applicabilità dell' art. 27, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all’artall' art. 27.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e gli assegni per il nucleo familiare.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché perchè il fatto non sussiste o l’imputato l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’artdell’ art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/9055 del 1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 1616 del 1992. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’artdell’ art. 2731, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 2731, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’artall’ art. 2731.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli arttall’ art. 34 38, punti 1, 2 e 35 3, e gli assegni l’ assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione “perché il fatto non sussiste o sussiste” o” l’imputato non lo ha commesso”, l’ Amministrazione reintegra il dirigente nella medesima posizione rivestita prima della sospensione; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente Dirigente colpito da misure restrittive misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso so- speso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' artdall’art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge L. n. 55/9055/1990, come sostituito dall'articolo dall’articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 L. n. 1616/1992.
2. Il dirigente Dirigente rinviato a giudizio giudizio, per fatti direttamente di- rettamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 2735, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27con atto scritto e motivato, può essere sospeso dal servizio servizio, con privazione della retribuzione retribuzione, fino alla sentenza definitiva.definitiva per fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione della presenza in servizio
3. La sospensione disposta ai sensi del presente presen- te articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente Dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 27.
4. Al dirigente Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità inden- nità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e gli assegni per il nucleo familiare.retri- buzione prevista dalla nelle tabelle allegato n.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà è conguagliato con quanto dovuto al dirigente Dirigente se fosse rimasto in servizio. Il Di- rigente cui sia stato applicato l’art. 35, è rein- tegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di risultato.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione le Amministrazioni regionali non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, intendano avvalersi della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16facoltà di recesso.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva anche in assenza di misure restrittive della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 27ed ove le Amministrazioni regionali non adottino provvedimenti estintivi del rapporto di lavoro, può essere sospeso dal servizio con privazione della diritto alla conservazione del posto senza retribuzione fino sino alla sentenza definitiva.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente dirigente, salvo che non sia intervenuto il recesso da parte dell’Amministrazione regionale di appartenenza, è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 27.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli artt. 34 e 35 e del trattamento tabellare, gli assegni per il nucleo familiare, nonché la retribuzione di anzianità.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il che non comporti la condanna, fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commessosalvo l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Tale conguaglio deve essere comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il Per gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro si richiama quanto previsto dalla legge n. 97/01, “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
2. dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 2740. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
23. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 2740, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l’applicabilità dell’art. 2740, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.
34. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 2740.
45. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione dello stipendio tabellare e dell’eventuale maturato economico di cui gli arttall’art. 34 e 35 comma 1 lett. b) del CCNL 10.04.1996, e gli assegni per il nucleo familiare.
56. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio.
7. In caso di sentenza definitiva di condanna l’indennità alimentare dovrà essere restituita anche con compensazione di somme a qualsiasi titolo dovute al dirigente da parte dell’amministrazione.
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