Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. - Xxx nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 6. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5. 7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. 9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. - Xxx Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
6. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 33 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell'area dirigenziale e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica dirigenziale posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personalemodifica delle aree dirigenziali. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriame nte dal servizio, con privazione della retribuzione, per la durata dello stato di rilevanza penaledetenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'ente o agenzia, l'Amministrazione inizia ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitivadefinitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Analoga sospensione è disposta Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui l'obbligo venga sottoposto a procedime nto penale che non comporti la restrizione della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviatolibertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art. 41.
24. Al Resta fermo l'obbligo di fuori dei sospensione per i casi previsti nel dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto st abilito dal comma precedente, quando l'Amministrazione venga 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente giudizio per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui delitti previsti all'art. 53, commi 2 e 4comma 1, della legge 97 del 2001, negli altri casi in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l'applicabilità dell'art. 41.
6. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il procedimento disciplinare dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'ente o agenzia di recedere secondo quanto previsto dall'art. 41.
7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazionevariabile in godimento all'atto della sospensione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
59. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall'art. - Xxx nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente3, oltre ai fatti oggetto comma 57, della legge 350 del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
62003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e premorienza i figli legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamentolic enziamento ai sensi del comma 8, escluse le indennità comunque legate alla presenza esclusi i compensi legati agli incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio ovvero alla prestazione al termine del periodo di lavoro straordinariosospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui dall'art. 41. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Nel caso Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di gravi fatti illeciti commessi in serviziodetenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di rilevanza penalerestrizione della libertà personale, l'Amministrazione inizia può prolungare il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitivadefinitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Analoga sospensione è disposta Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui l'obbligo venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviatolibertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art. 52.
24. Al Resta fermo l'obbligo di fuori dei sospensione per i casi previsti nel dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 15 comma precedente1 lett. a), quando l'Amministrazione venga lett. b) limitatamente agli artt. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente giudizio per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui delitti previsti all'art. 53, commi 2 e 4, comma 1 della legge n. 97 del 2001, negli altri casi in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata legge n. 97 del 2001, salva l'applicabilità dell'art. 52.
6. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il procedimento disciplinare dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere secondo quanto previsto dall'art. 52.
7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate con le formule "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazionevariabile in godimento all'atto della sospensione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
59. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.; ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall'art. - Xxx nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente3, oltre ai fatti oggetto comma 57 della legge 350 del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
62003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e premorienza i figli legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamentolicenziamento ai sensi del comma 8, escluse le indennità comunque legate alla presenza esclusi i compensi legati agli incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio ovvero alla prestazione al termine del periodo di lavoro straordinariosospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui dall'art. 52. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. - Xxx Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
6. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Nel caso di gravi fatti illeciti commessi in servizio, di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed inoltra agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la denuncia penalecitata legge 97/2001.
2. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo , previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviatodignità professionale dello stesso dirigente scolastico – dalla sua ulteriore permanenza nell’incarico ricoperto.
24. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 41.
5. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dirigente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è scolastico sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della sentenza definitiva retribuzione di cui all’art. 50 e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5l'assegno per il nucleo familiare, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. - Xxx nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioniove spettante.
6. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
8. Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 30 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza definitiva di assoluzione, alla riammissione in servizio l'Amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima sede posizione rivestita prima della sospensione, o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
9. Il dirigente riammesso ai sensi del comma 8, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione o cautelare a titolo di licenziamentoindennità alimentare, escluse le indennità comunque legate alla presenza verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinarioservizio.
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