Common use of Effetti dello scioglimento Clause in Contracts

Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell' adempimento dell' obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

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Samples: Factoring Agreement, Factoring Agreement

Effetti dello scioglimento. 20.1 Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e perfezionate con il Factor per le quali avranno valore tutte continueranno ad applicarsi le norme del presente contratto. Conserveranno altresì efficacia le obbligazioni e le garanzie accessorie assunte rispettivamente dal Fornitore. Fornitore nonché, ricorrendone tutte le condizioni, dal Factor. 20.2 In caso di scioglimento scioglimento, e salvo diverso accordodiversi accordi, le parti Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 il termine di 60 giorni dal momento dalla data in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia lo scioglimento del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitorecontratto avrà effetto. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di dovrà restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti fuori Plafond, ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle speserestituzione. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivii crediti verranno trasferiti al Fornitore, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell' adempimento dell' obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordatasalvo quelli per i quali il Factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza del Debitore.

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Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l' obbligo - obbligo, senza necessità di previa costituzione in mora - mora, di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell' adempimento dell' obbligo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

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Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’artnell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l' obbligo l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell' adempimento dell' obbligo dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

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