Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 69 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità dell'indennità premio di fine servizio, dell’indennità dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, nonché di quella prevista dall’artdall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Delle Istituzioni E Degli Enti Di Ricerca E Sperimentazione Per Il Quadriennio Normativo 2002 2005 Ed Il Biennio Economico 2002 2003, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Dell’agenzia Spaziale Italiana Per Il Quadriennio Normativo 2002/2005 Ed Il Biennio Economico 2002/03, Ipotesi Di Accordo
Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 6 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E I ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 dall’art.2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E Tabella D ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità dell'indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’artdall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Samples: m.flcgil.it
Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità dell'indennità premio di fine servizio, dell’indennità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 dall'art.2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contrattocontratto 2006-2007, gli incrementi di cui all’art. 72 44 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c.codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E Tabella D. ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità dell'indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’artdall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E G ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 72 al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
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