Limitazione di responsabilità 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.