GARANZIE E ASSICURAZIONI. L’Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
GARANZIE E ASSICURAZIONI. Art. 34 Garanzia provvisoria ................................................................................................................................
Art. 35 Garanzia definitiva...................................................................................................................................
Art. 36 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................
Art. 37 Obblighi assicurativi dell’appaltatore......................................................................................................
GARANZIE E ASSICURAZIONI. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula della convenzione presta una fideiussione assicurativa/bancaria, per un valore pari ad € 30.000,00. La garanzia fidejussoria è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale a semplice richiesta scritta. La garanzia fidejussoria dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di all’art. 107 del D.Lgs 385/93; • essere espressamente prestata a copertura delle obbligazioni della concessione in oggetto; • essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 C.C.; • riportare esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.) sia ai termini di cui all’art. 1957 C.C.; • essere escutibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CONCEDENTE. La garanzia fidejussoria sarà svincolata su richiesta del CONCESSIONARIO alla scadenza della concessione e di sua eventuale proroga, dopo che il CONCEDENTE avrà accertato l’avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo, il CONCESSIONARIO è tenuto a sottoscrivere, al momento della consegna dell’immobile e comunque prima dell’inizio delle attività, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore di eventuale proprio personale idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme c...
GARANZIE E ASSICURAZIONI. 1) Lo sponsor è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il lavoro oggetto della sponsorizzazione, che copra i danni eventualmente subiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà pari: - all’importo previsto dalla proposta progettuale oltre IVA, per tutti i danni materiali e diretti subiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere oggetto del lavoro, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei); - € 100.000,00, per tutti i danni materiali e diretti subiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate o comunque connessi alla realizzazione delle lavorazioni oggetto del contratto (partita 2: opere preesistenti); - € 20.000,00 per le spese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate (partita 3: demolizione e sgombero).
2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili dello sponsor per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 500.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto del contratto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.
3) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3) e all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4), non sono opponibili all’Amministrazione.
4) La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata all’Amministrazione e trasmessa a questa prima dell’avvio dei lavori. Congiuntamente alla polizza dovrà essere trasmessa la quietanza di pagamento del...
GARANZIE E ASSICURAZIONI. All’atto della sottoscrizione del Contratto il gestore dovrà prestare, a garanzia degli obblighi dipendenti dalla esecuzione del presente disciplinare, una garanzia fideiussoria di €. 1.250,00 che verrà svincolata dopo il rilascio dei locali e che sarà, invece, incamerata anche parzialmente in caso di risoluzione anticipata del Contratto per colpa del Gestore o per rivalsa sul medesimo per danni rilevati in sede di rilascio dei locali, ovvero per mancato pagamento delle singole rate di pagamento del canone. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque per sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. Il Gestore stipula inoltre, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura dei rischi derivanti dall’attività oggetto del Contratto medesimo, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00;
GARANZIE E ASSICURAZIONI. Art. 33 Garanzia provvisoria.................................................................................................................................
Art. 34 Garanzia definitiva............................................................................... ................................................... ..
GARANZIE E ASSICURAZIONI. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore deve produrre la garanzia definitiva, sotto forma di fidejussione o cauzione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare residuo deve permanere sino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle Prestazioni. scrizione del collaudo. Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione della fornitura. Tali polizze devono prevedere una garanzia per un massimale non inferiore all’importo contrattuale. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle forniture e dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi. La stesse polizza deveo inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
GARANZIE E ASSICURAZIONI. Le aziende partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altre modalità previste dalla normativa vigente) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa).(art. 75 del D. Lgs. 163/2006)
GARANZIE E ASSICURAZIONI. 1. Il Professionista incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 e 9, del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da - filiale di , num. polizza . per l'importo garantito di euro .
2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all’ art. 7 (Durata dell’incarico e termini).
4. Il Professionista consegna, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10, del D.Lgs 50/16, visto il punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, al momento della stipula del presente contratto, copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che dovrà avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori realizzati.
5. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro 1.622.400,00.- (Unmilioneseicentoventiduemilaquattrocento/00) per sinistro e per periodo di assicurazione, pari al 20 % del valore dell'opera.
6. La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
7. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
8. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della Legge n. 124/2017.
9. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione di eventuali variazioni dei Piani della Sicurezza che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
GARANZIE E ASSICURAZIONI. I concorrenti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altre modalità previste dalla normativa vigente) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa). Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Prima della stipula contrattuale, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea e valida polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura dell’attività oggetto dell’appalto, compresa la conduzione di locali, con massimale non inferiore a: RCT € 1.500.000,00 unico, RCO € 1.500.000,00 unico. La predetta copertura dovrà avere validità per tutta la durata del servizio. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.