Esclusione e decadenza Clausole campione

Esclusione e decadenza. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento, l'esclusione dalla selezione a mezzo fax, o raccomandata A.R., o telegramma, o P.E.C., per le seguenti motivazioni: ● la trasmissione telematica della domanda di ammissione oltre il termine perentorio di cui all'articolo 4 del bando; ● la mancata sottoscrizione del riepilogo relativo alla domanda di partecipazione; ● la mancanza del curriculum vitae scientifico professionale redatto in lingua italiana o inglese; ● la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità; ● la mancanza del versamento del contributo di partecipazione entro il termine di scadenza; ● il difetto dei requisiti indicati all'articolo 3 del bando; ● situazioni di incompatibilità di cui all'art. 14 del bando; ● ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Responsabile del Procedimento dispone la decadenza da ogni diritto connesso alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

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  • Limitazioni, esclusioni e rivalse La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di riparazione o sostituzione presso un centro non specializzato nella riparazione e convenzionato con la Compagnia. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. Garanzie di base La garanzia copre: - le spese sostenute dall'Assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri incendio, furto e rapina dell'autoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; per i veicoli con sistema di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con la Compagnia, il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile nei termini di polizza; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; - le spese sostenute, fino al massimale di €300, per la frequenza del Contraente presso un'autoscuola ad un corso valido per il recupero dei punti nel caso questi siano pari o inferiori a dieci; - le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale di €1.000, per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di attivazione accidentale o di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato; - le spese sostenute e documentate , fino al massimale di €5.000, per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi comprovata da verbale delle Autorità intervenute; - le spese all'Assicurato a seguito di sinistro regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo, fino al massimale di €5.000 e comunque non oltre il valore commerciale dell'autoveicolo, per i danni al autoveicolo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede; (a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza) b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente; f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata; g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti. Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

  • Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.