Esclusione Clausole campione

Esclusione. Rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
Esclusione. 1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4; b) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 dalla lettera a) alla lettera f); c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione. 2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura selettiva con riserva. 3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della procedura selettiva, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Esclusione. 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora: a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta e/o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale c) pubblicità diretta e/o indiretta collegata alla produzione/vendita di prodotti pericolosi per la salute o che possono diventarlo quali sigarette, tabacco e droghe in genere, alcolici, superalcolici etc...; d) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.
Esclusione. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o con un Professore afferente alla Giunta SDM (l’elenco dei membri è indicato nell’allegato 1). Ai sensi dell’art. 25 L. 724/1994 sono esclusi dalla presente selezione: - coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo con diritto alla pensione anticipata di anzianità; - coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Bergamo rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione. Il candidato che non dichiari, nelle forme indicate nei successivi articoli, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione s’intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Università.
Esclusione. Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata dal Concorrente, l’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L., nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione B, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato per il 09/07/2019. In ragione di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l’indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), per poter verificare l’effettivo possesso del requisito di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui “In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) e...
Esclusione. Sono escluse dalla garanzia le spese relative a: a) procedimenti penali e amministrativi; b) le spese del legale e del perito di controparte e quelle di soccombenza; c) recupero crediti; d) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); e) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) le spese di domiciliazione; g) controversie non previste e disciplinate dall’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione; h) controversie con la Società anche qualora quest’ultima fosse l’assicuratore della controparte.
Esclusione. ▇▇▇▇▇▇ esclusi relativi alla copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione
Esclusione. La presente Sezione non si applica ai trasferimenti di obbligazioni effettuati secondo le norme speciali che regolano i trasferimenti di obbligazioni nell’ambito di una cessione di azienda.
Esclusione. EMBARGO"