Esclusione Clausole campione

Esclusione. L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
Esclusione. Rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
Esclusione. 1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4; b) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 dalla lettera a) alla lettera f); c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione. 2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura selettiva con riserva. 3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della procedura selettiva, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Esclusione. 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora: a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta e/o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale c) pubblicità diretta e/o indiretta collegata alla produzione/vendita di prodotti pericolosi per la salute o che possono diventarlo quali sigarette, tabacco e droghe in genere, alcolici, superalcolici etc...; d) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.
Esclusione. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o con un Professore afferente alla Giunta SDM (l’elenco dei membri è indicato nell’allegato 1). Ai sensi dell’art. 25 L. 724/1994 sono esclusi dalla presente selezione: - coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo con diritto alla pensione anticipata di anzianità; - coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Bergamo rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione. Il candidato che non dichiari, nelle forme indicate nei successivi articoli, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione s’intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Università.
Esclusione. Sono escluse dalla garanzia le spese relative a: a) procedimenti penali e amministrativi; b) le spese del legale e del perito di controparte e quelle di soccombenza; c) recupero crediti; d) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); e) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) le spese di domiciliazione; g) controversie non previste e disciplinate dall’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione; h) controversie con la Società anche qualora quest’ultima fosse l’assicuratore della controparte.
Esclusione. Xxxxxx esclusi relativi alla copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione
Esclusione. 1. CC&G esclude il Partecipante dal Sistema – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione: a) fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 90, comma 3, parte seconda, del T.U.B., nel caso di revoca, da parte dell’Autorità competente, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all’esercizio dell’attività stessa; b) nel caso di inadempimento ai sensi dell’Articolo B.6.1.1. 2. CC&G esclude altresì dal Sistema o dal Comparto - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione: a) il Partecipante Diretto qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all’Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai sensi dell’Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell’Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell’Articolo B.2.2.3, comma 3; b) il Partecipante qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all’Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l’hanno determinata; c) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso il Partecipante Generale di cui si avvale; d) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso dalle negoziazioni su un Mercato relativo al Comparto al quale aderisce. 3. CC&G può altresì escludere dal Sistema o dal Comparto - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione - il Partecipante Diretto che sia stato escluso delle negoziazioni su un Mercato. 4. L’atto di esclusione è comunicato, a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al Partecipante e, qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui si avvale.
Esclusione. 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora: a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Esclusione. EMBARGO"