DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:
a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
d. determinati da dolo dell’Assicurato.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:
a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine.
c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico;
d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
e) determinati da dolo dell’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell’Assicurato, perdita del bene;
g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).
h) I danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
i) Attrezzature professionali;
j) Gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
k) Le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
l) I beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.; In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli. Questa estensione di garanzia opera a primo rischio rispetto ad altre coperture prestate in abbinamento nell’ambito del Programma Assicurativo SicurezzaScuola e non è cumulabile con le stesse.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 11);
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 23);
e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 7);
h) i danni provocati dalla rete fognaria e da spargimento d’acqua non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture;
i) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale.
i) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
j) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
k) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l’asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
l) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
m) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
n) i danni provocati da spargimento d’acqua non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.
o) derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati (OGM);
p) danni derivanti da propagazione di virus e/o contagi;
q) xxxxx conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus".
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:
a) derivanti da smarrimento, perdita del bene;
b) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).
c) I danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
d) Attrezzature professionali;
e) Gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
f) Le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
g) I beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.; In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli. Questa estensione di garanzia opera a primo rischio rispetto ad altre coperture prestate in abbinamento nell’ambito del Programma Assicurativo SicurezzaScuola e non è cumulabile con le stesse.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. Relativamente alla garanzia prestata da Xxxxxxxxxx il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato. - dolo o colpa grave del Contraente, dell’Aderente/Assicurato o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. Le coperture per Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro relativi a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea. Le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi: - dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto; - azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Aderente/Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico; - infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone; - partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo; - stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e c...
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:
a) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico;
b) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
c) determinati da dolo dell'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell'Assicurato, perdita del bene, furto;
e) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. L’assicurazione non comprende i danni e/o perdite causati da:
1) dolo dell’Assicurato/Contraente, intendendosi per tale esclusivamente il Legale Rappresentante;
2) costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell’anormale funzionamento dell’ente assicurato, a meno che tale registrazione o rettifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
3) deperimento, logoramento, corrosione, ruggine, incrostazioni ossidazione che siano naturale conseguenza dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
5) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
6) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
7) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
8) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; Elettronica / Università degli Studi del Sannio
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
11) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atmosferiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. L’assicurazione è sospesa durante l’arruolamento volontario non sostitutivo del servizio di leva, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione. Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni direttamente collegati ad un evento traumatico avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
b) gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall’uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall’Assicurato come pilota d’aereo o come membro dell’equipaggio; gli infortuni subiti dall’Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile non autorizzato al volo e con pilota non titolare di brevetto idoneo;
c) l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skelezon (slittino), rugby, baseball, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
d) la partecipazione a corse o gare e relative prove od allenamenti, salvo che si tratti di:
e) gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o simili; quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
f) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
g) gli infortuni derivanti da stato di guerra o insurrezioni;
h) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
i) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:
a) Derivanti da smarrimento, perdita del bene;
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI. La garanzia non è operante per danni: