Esclusione e sospensione Clausole campione

Esclusione e sospensione. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: a) nel mese di agosto limitatamente ai servizi: b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; f) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
Esclusione e sospensione. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: a) nel mese di agosto limitatamente ai servizi: - del Ministero dei trasporti collegati con il trasporto aereo; - di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale; - di sdoganamento; - di sanità; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; f) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.