Contract
IL PERSONALE CIVILE
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
1995 - 2002
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA pag. V
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI STIPULATO IL 16 MAGGIO 1995. pag. VI
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali. pag. VIII
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI pag. VIII
ACCORDO RIGUARDANTE LE «TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO», AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI STIPULATO IL 12 GENNAIO 1996. pag. IX
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO DEI MINISTERI - PARTE ECONOMICA, BIENNIO 1996/1997, SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1996. pag. IX
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI STIPULATO IL 16 MAGGIO 1995, SOTTOSCRITTO IL 22 OTTOBRE 1997. pag. X
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998/1999 STIPULATO IL 16 FEBBRAIO 1999. pag. X
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO - QUADRIENNIO 1998-2001 DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA STIPULATO IL 6 LUGLIO 2000 pag. XII
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 STIPULATO IL 21 FEBBRAIO 2001 pag. XIII
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI STIPULATO IL 16.2.1999 SOTTOSCRITTO IL 16 MAGGIO 2001 pag. XIV
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI DEL 16.2.1999 SOTTOSCRITTO IN DATA 21 GIUGNO 2001 pag. XV
MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DIFESA QUADRIENNIO 1998-2001 DEL 6 LUGLIO 2000 SOTTOSCRITTO IN DATA 30 LUGLIO 2002 pag. XV
I N D I C E
A CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1
IL CONTRATTO COLLETTIVO 1
Generalità 1
Definizione e caratteri del contratto collettivo di lavoro 2
Natura giuridica del contratto collettivo 3
Natura giuridica 3
Causa, fondamento e forma del contratto collettivo 4
Tipi e scopo del contratto collettivo 4
Ulteriori funzioni del contratto collettivo 5
Funzione obbligatoria 5
Funzione compositiva 5
Oggetto della contrattazione collettiva 6
I soggetti e i livelli del contratto collettivo 7
Il procedimento di stipulazione del contratto collettivo 8
Preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale 8
Negoziazione e mediazione (eventuale) dei pubblici poteri 8
Accordo 9
L’efficacia dei contratti collettivi 9
La posizione del contratto collettivo nella gerarchia delle fonti. La derogabilità per condizioni più favorevoli al lavoratore 10
La posizione del contratto collettivo nella gerarchia delle fonti e il criterio della derogabilità per condizioni più favorevoli al lavoratore 10
Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale 11
Limiti alla derogabilità in melius e all'inderogabilità in peius 12
Tipologia dei contratti collettivi 13
Il contratto collettivo di diritto comune 13
Il contenuto normativo dei contratti collettivi di diritto comune e la sua efficacia oggettiva 13
Rapporti tra contratto collettivo e legge 14
Rapporti tra contratto individuale e collettivo 14
Rapporti tra contratti collettivi e usi aziendali 14
Estensione del contratto collettivo per il principio posto dall’art. 36 della Costituzione 15
Interventi legislativi per l’estensione dell’ambito applicativo dei contratti collettivi 16
LA CONTRATTAZIONE coLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO 18
Generalità 18
La normativa preesistente al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 18
Il X.Xxx. n. 29/1993 e l'ambito di applicazione della regolamentazione contrattuale 19
Evoluzione normativa 19
Campo di applicazione 19
L'articolazione della contrattazione collettiva 20
I soggetti della contrattazione 21
Parte pubblica: l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) 21
Le organizzazioni sindacali ammesse alla negoziazione 24
La formazione del contratto collettivo 25
L'efficacia dei contratti collettivi 26
Interpretazione dei contratti collettivi 27
Contratti collettivi e accordi preesistenti 28
CONTRATTI COLLETTIVI 1995 - 2002 29
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1995 31
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI STIPULATO IL 16 MAGGIO 1995 34
PARTE PRIMA 35
TITOLO I - Disposizioni generali 35
Capo I 35
Art.1 - Campo di applicazione. 35
Art.2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 35
TITOLO II - Sistema delle relazioni sindacali 36
Capo I - Disposizioni generali 36
Art.3 - Obiettivi e strumenti. 36
Art.4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato. 37
Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata. 37
Art. 6 - Composizione delle delegazioni 38
Capo II - Informazione e forme di partecipazione 39
Art. 7 - Informazione 39
Art. 8 - Esame 40
Art. 9 - Pari opportunità 41
Art. 10 - Consultazione 41
Art 11 - Forme di partecipazione 41
Capo III - Diritti sindacali 41
Art. 12 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro 41
Art. 12-bis - Contributi sindacali 42
Capo IV - Procedure di raffreddamento dei conflitti 42
Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti 42
TITOLO III - Rapporto di lavoro 43
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro 43
Art. 14 - Il contratto individuale di lavoro 43
Art. 14-bis - Periodo di prova 44
Capo II - Particolari tipi di contratto 45
Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 45
Capo III - Struttura del rapporto 46
Art 16 - Ferie 46
Art. 17 - Festività 47
Art. 18 - Permessi retribuiti 47
Art. 18-bis - Tutela della maternità 48
Art. 19 - Orario di lavoro 49
Art. 20 - Permessi brevi 50
Art. 21 - Assenze per malattia 50
Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 52
Art. 22-bis - Lavoratori disabili 53
Art. 22-ter - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica 53
Art. 22-quater - Servizio militare 53
Art. 22-quinquies - Aspettativa 54
Art. 22-sexties - Formazione 54
Capo IV - Norme disciplinari 56
Art. 23 - Doveri del dipendente 56
Art. 24 - Sanzioni e procedure disciplinari 57
Art. 25 - Codice disciplinare 58
Art. 26 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 61
Art. 27 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 61
Art. 28 - Termini di preavviso 62
Capo V - Mobilità 62
Art. 28-bis - Accordi di mobilità 62
Capo VI - Estinzione del rapporto di lavoro 64
Art. 28-ter - Termini di preavviso 64
Art. 28-quater - Cause di cessazione del rapporto di lavoro 64
Art. 28-quinquies - Obblighi delle parti 65
PARTE SECONDA 66
TITOLO I - Trattamento economico 66
Capo I - La retribuzione 66
Art. 29 - Struttura della retribuzione 66
Art. 30 - Aumenti della retribuzione base 66
Art. 31 - Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento 67
Art. 32 - Effetti dei nuovi stipendi 67
Capo II - La retribuzione accessoria 68
Art. 33 - Il contenimento del lavoro straordinario 68
Art. 34 - Disciplina della retribuzione accessoria 68
Art. 35 - Il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri 69
Capo III - Produttività 69
Art. 36 - Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi 69
Art. 37 - Il fondo per la qualità della prestazione individuale 70
Capo IV - Ordinamento e verifica degli oneri 71
Art. 38 - Istituzione della Commissione per la revisione dell'ordinamento 71
Art. 39 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive 71
PARTE TERZA 72
TITOLO I - Norme finali e transitorie 72
Capo I 72
Art. 40 - Segretari comunali 72
Art. 41 - Norme transitorie 72
Art. 42 - Norma finale 73
Art. 43 - Disapplicazioni 73
Dichiarazione Congiunta n. 1 75
Dichiarazione Congiunta n. 2 75
Dichiarazione Congiunta n. 3 75
Dichiarazione Congiunta n. 4 75
Dichiarazione Congiunta n. 5 75
Dichiarazione a Verbale Aran n. 1 75
ALLEGATO A - nuovo stipendio tabellare annuo a regime (12 mensilità) 76
ALLEGATO B - (art. 34, 2° comma) 77
Tabella I - Individuazione degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria 77
Ministero Difesa - indennità mensile 78
ALLEGATO C - Premio per la qualità della prestazione individuale 79
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 80
Articolo 1 - Servizi pubblici essenziali 80
Articolo 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale 81
Articolo 3 - Modalità di effettuazione degli scioperi 82
Articolo 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione 83
Articolo 5 - Sanzioni 83
Articolo 6 - Applicabilità del contratto 83
Articolo 7 - Pubblicità dell'accordo 84
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 85
D.M. 28 novembre 2000 85
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 85
1. Disposizioni di carattere generale. 85
2. Principi. 86
3. Regali e altre utilità. 86
4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni. 87
5. Trasparenza negli interessi finanziari. 87
6. Obbligo di astensione. 87
7. Attività collaterali. 87
8. Imparzialità. 87
9. Comportamento nella vita sociale. 88
10. Comportamento in servizio. 88
11. Rapporti con il pubblico. 88
12. Contratti. 89
13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati. 89
14. Abrogazione. 89
NOTE 90
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1995 95
TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO 99
Premessa. 99
Articolo 1 - Turnazioni 99
Articolo 2 - Orario plurisettimanale 100
Articolo 3 - Orario di lavoro flessibile 101
Articolo 4 - Rilevazione dell'orario 101
Articolo 5 - Ritardi 101
Articolo 6 - Recupero e riposi compensativi 102
Articolo 7 - Pausa 102
Articolo 8 - Reperibilità 102
Articolo 9 - Personale in servizio all'estero 103
Articolo 10 - Disapplicazioni 103
Dichiarazione a Verbale 104
NOTE 104
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1996 105
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO DEI MINISTERI - PARTE ECONOMICA, BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1996. 108
Articolo 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale 108
Articolo 2 - Aumenti della retribuzione base 108
Articolo 3 - Incremento del trattamento accessorio 108
Articolo 4 - Integrazione del fondo per la produttività collettiva 108
Articolo 5 - Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento 108
Articolo 6 - Segretari comunali 109
Articolo 7 - Effetti dei benefìci 109
TABELLA A 110
Dichiarazione Congiunta n. 1 112
NOTE 112
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1997 113
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI 115
Articolo 1 115
Articolo 2 115
Articolo 3 115
Articolo 4 115
Articolo 5 115
Articolo 6 115
Articolo 7 116
Articolo 8 - Disapplicazioni 116
ALLEGATO A 118
Dichiarazione Congiunta n. 1 120
Dichiarazione Congiunta n. 2 120
Dichiarazione Congiunta n. 3 120
NOTE 121
Accordo 16 febbraio 1999 - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. 123
PARTE PRIMA 124
TITOLO I - Disposizioni Generali 124
Capo I 124
Art. 1 - Campo di applicazione 124
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 124
TITOLO II - Relazioni Sindacali 125
Capo I 125
Art. 3 - Obiettivi e strumenti 125
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa 125
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo 127
Art. 6 - Sistema di partecipazione 127
Art. 7 - Comitato pari opportunità 130
Capo II - I soggetti sindacali 131
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa 131
Art. 9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali 131
Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa 132
Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti 132
Art. 11 - Clausole di raffreddamento 132
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti 132
PARTE SECONDA - Ordinamento professionale 133
TITOLO I - Sistema di Classificazione 133
Art. 13 - Aree di inquadramento 133
Art. 14 - Accesso dall'esterno 133
Art. 15 - Passaggi interni 134
Art. 16 - Norme di prima applicazione 135
Capo II - Progressione economica 136
Art. 17 - Sviluppi economici all'interno delle aree 136
Art. 18 - Posizioni organizzative 136
Art. 19 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative 136
Capo III 137
Art. 20 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio 137
PARTE III - Rapporto di lavoro 138
TITOLO I - Flessibilità del rapporto di lavoro 138
Capo I 138
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 138
Art. 22 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 139
Art. 23 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 140
Art. 24 - Mansioni superiori 141
Capo II - Orario di lavoro 142
Art. 25 - Riduzione dell'orario 142
Capo III 142
Art. 26 - Formazione 142
Capo IV - Mobilità 144
Art. 27 - Mobilità volontaria all'interno del comparto 144
PARTE QUARTA - Trattamento economico 144
Art. 28 - Struttura della retribuzione 144
Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi 144
Art. 30 - Lavoro straordinario 145
Art. 31 - Fondo unico di amministrazione 145
Art. 32 - Utilizzo del fondo di amministrazione 146
Art. 33 - Indennità di amministrazione 146
PARTE QUINTA 147
TITOLO I - Norme finali, transitorie e di rinvio 147
Art. 34 - Disposizioni particolari 147
Art. 35 - Norme di rinvio 147
Art. 36 - Previdenza complementare 148
Art. 37 - Commissione paritetica per l'istituzione nell'area «c» di una separata area dei professionisti 148
Art. 38 - Norma programmatica 149
Art. 39 - Disapplicazioni 149
Allegato A 150
Area Funzionale A 150
Area Funzionale B 151
Posizione Economica B1 151
Posizione Economica B2 152
Posizione Economica B3 153
Area Funzionale C 154
Posizione Economica C1 154
Posizione Economica C2 156
Posizione Economica C3 157
Norme Finali 158
TABELLA B - Trasposizione automatica nel sistema di classificazione 159
Tabella C - Aree e posizioni economiche di sviluppo 160
Tabella D - Qualifica / livello 161
Tabella D - bis 162
Tabella E - Aree e posizioni economiche di sviluppo (importi al 1.11.1998) 163
Tabella F - Aree e posizioni economiche di sviluppo (importi al 1.6.1999) 164
Tabella G 165
Dichiarazione Congiunta n. 1 166
Dichiarazione Congiunta n. 2 166
Dichiarazione Congiunta n. 3 166
Dichiarazione Congiunta n. 4 166
Dichiarazione Congiunta n. 5 167
NOTE 167
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO -QUADRIENNIO 1998-2001 - del personale delle qualifiche funzionali dipendente del Ministero della Difesa 169
PREMESSA 169
Titolo I - Disposizioni Generali 170
Capo 1° - Campo di Applicazione 170
Capo 2° - Durata del Contratto, tempi e procedure di applicazione 170
Titolo II - Il Sistema di Relazioni Sindacali 171
Capo 1° - Obiettivi ed Istituti delle Relazioni Sindacali 171
Capo 2° - Contrattazione Collettiva Integrativa 173
Capo 3° - Sistema di Partecipazione: informazione-concertazione-consultazione 173
Capo 4° - Forme di Partecipazione 174
Capo 5° - Procedure di Raffreddamento dei Conflitti 175
Art. 1 - Clausole di Raffreddamento 175
Art. 2 - Controversie Interpretative 175
Art. 3 - Diritti Sindacali 175
Titolo III - Ordinamento Professionale 175
Capo 1° - Criteri Generali 175
Capo 2° - Il Sistema di Classificazione 176
Capo 3° - Criteri per l’individuazione dei nuovi profili 177
Capo 4° - Il Sistema dei Passaggi 178
Art. 1 - Passaggi nell’ambito del Sistema di Classificazione 178
Art. 2 - Modalità di determinazione dei contingenti per i passaggi 179
Art. 3 - Passaggi tra le Aree: modalità di selezione e valutazione 179
Art. 4 - Passaggi all’interno delle Aree: modalità di selezione e valutazione 181
Capo 5° - Accordo Successivo 184
Titolo IV - Flessibilità del Rapporto di Lavoro 184
Capo 1° - Criteri per il conferimento di Mansioni Superiori 184
Capo 2° - Part-time 185
Capo 3° - Orario di lavoro - Turnazioni 186
Capo 4° - Mobilità 187
Art.1 - Mobilità interna a carattere individuale 187
Art. 2 - Mobilità esterna a carattere individuale 189
Art. 3 - Mobilità collettiva - Reimpieghi 190
Quadro di sintesi per la procedura di mobilità 191
Capo 5° - Riconversione Professionale 192
Capo 6° - Formazione 194
Titolo V - Fondo Unico di Amministrazione 195
Capo 1° - Distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione 195
Capo 2° - Criteri Generali relativi all’affidamento degli Incarichi per le Posizioni Organizzative 199
Titolo VI - Disposizioni particolari 200
Capo 1° - Previdenza Complementare 200
Capo 2° - Pari Opportunità 200
Capo 3° - Igiene e Sicurezza 201
Capo 4° - Lavori atipici/telelavoro 201
ALLEGATO “A” - Accordo sulla Formazione del personale inquadrato nelle Aree Funzionali (art. 4, comma 3, lettera a) del CCNL 1998-2001 Comparto Ministeri) 202
ALLEGATO “B” - Accordi sulla ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione in data 7 luglio 1999, 5 ottobre 1999 e 22 dicembre 1999 204
Allegato B1 - Verbale di Contrattazione Integrativa di Amministrazione relativa alla utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione (artt. 31 e 32 del Ccnl 1998/2001) 204
Allegato B2 - Accordo Collettivo Decentrato dell’A.D. relativo al Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 1999 205
Allegato B3 - Accordo Collettivo Decentrato dell’A.D. relativo alla definizione dei criteri dell’anno 1999 per la corresponsione delle “Posizioni Economiche Super” e delle “Posizioni Organizzative” nell’ambito del Fondo Unico di Amministrazione 217
NOTE 224
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 STIPULATO IL 21.2.2001 225
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale 226
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base 226
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi 226
Art. 4 - Indennità di amministrazione 226
Art. 5 - Lavoro straordinario 227
Art. 6 - Integrazione del Fondo unico di amministrazione 227
Art. 7 - Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo unico di amministrazione 227
Art. 8 - Previdenza complementare 228
Art. 9 - Norma finale 228
TABELLA A - Incrementi mensili 229
TABELLA B - Importi annui lordi per 12 mensilità 230
TABELLA C - Incrementi Indennità d'Amministrazione 231
Dichiarazione a Verbale Aran 232
Dichiarazione a Verbale Xx.Xx. 232
Dichiarazione Congiunta n.1 232
Dichiarazione Congiunta n. 2 232
Dichiarazione Congiunta n. 3 232
Unsa – Conf.S.A.L. - Dichiarazione a Verbale 232
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999 235
TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI STIPULATO IL 16.2.1999 237
PREMESSA 237
TITOLO I 237
Capo I - Disposizioni Generali 237
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità 237
Capo II - Diritti Sindacali 238
Art. 2 - Diritto di assemblea 238
TITOLO II - Disciplina del Rapporto di Lavoro 238
Capo I 238
Art. 3 - Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica 238
Capo II - Mobilità 239
Art. 4 - Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 239
Art. 5 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 240
Capo III - Cause di sospensione del Rapporto di Lavoro 241
Art. 6 - Assenze per malattia 241
Art. 7 - Aspettative 242
Art. 8 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge 243
Art. 9 - Congedi per eventi e cause particolari 244
Art. 10 - Congedi dei genitori 244
Art. 11 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 246
Art. 12 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap 247
Art. 13 - Diritto allo studio 247
Art. 14 - Congedi per la formazione 249
Capo IV - Disposizioni di particolare interesse 249
Art. 15 - Ricostituzione del rapporto di lavoro 249
Art. 16 - Copertura Assicurativa e patrocinio legale 250
Art. 17 - Clausole speciali 251
Art. 18 - Diritti derivanti da invenzione industriale 252
TITOLO III - Flessibilità del Rapporto di Lavoro 252
Capo I - Rapporti a termine 252
Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo determinato 252
Art. 20 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 255
Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro 256
Capo II - Rapporto di lavoro a tempo parziale 258
Art. 22 - - Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale 258
Art. 23 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 259
Capo III - Discipline sperimentali 260
Art. 24 - Disciplina sperimentale del telelavoro 260
TITOLO IV - Trattamento Economico 262
Art. 25 - Retribuzione e sue definizioni 262
Art. 26 - Lavoro straordinario 263
Art. 27 - Banca delle ore 263
Art. 28 - Bilinguismo 264
Art. 29 - Trattenute per scioperi brevi 264
Art. 30 - Trattamento di trasferta 264
Art. 31 - Trattamento di trasferimento 266
TITOLO V 267
Capo I - Disposizioni finali e transitorie 267
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto 267
Art. 33 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali 267
Art. 34 - Disapplicazioni 268
TABELLA "A" - Indennità Integrativa Speciale 270
TABELLA "B" - Assenze per malattia nel Rapporto a Tempo Determinato 271
Dichiarazione Congiunta n. 1 273
Dichiarazione Congiunta n. 2 273
Dichiarazione Congiunta n. 3 273
Dichiarazione Congiunta n. 4 273
Dichiarazione Congiunta n. 5 273
Dichiarazione Congiunta n. 6 273
Dichiarazione Congiunta n. 7 273
Dichiarazione Congiunta n. 8 274
Nota a Verbale Rdb/Pi 274
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI DEL 16.2.1999 SOTTOSCRITTO IN DATA 21 GIUGNO 2001 275
Art. 1 278
MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DIFESA QUADRIENNIO 1998-2001 DEL 6 LUGLIO 2000 SOTTOSCRITTO IN DATA 30 LUGLIO 2002 279
Accordo per la modifica del C.C.N.L. Integrativo Difesa del 6 luglio 2000 sottoscritto in data 30 luglio 2002 280
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
IL CONTRATTO COLLETTIVO
Generalità
La maggiore espressione dell'autonomia sindacale, che costituisce al tempo stesso il compito fondamentale delle organizzazioni sindacali, si concreta nel determinare autonomamente le condizioni di lavoro, il contratto collettivo, quindi, può considerarsi il principale strumento dell'azione sindacale.
La determinazione delle condizioni di lavoro può aversi anche direttamente per atto dell'autorità (ad es. mediante legge, per determinate categorie), ma normalmente essa avviene per accordo diretto tra le parti, mediante contratto.
Il contratto, a sua volta, può essere individuale, cioè stipulato tra il singolo datore e il singolo prestatore di lavoro, o collettivo se stipulato tra le associazioni (sindacali) dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le due forme contrattuali, tuttavia, non sono alternative ed autonome in quanto il contratto collettivo è strettamente funzionale al contratto individuale del cui contenuto economico e normativo costituisce il presupposto valido e (spesso) obbligatorio.
Questo fenomeno va sotto il nome di contrattazione collettiva e sfocia appunto nella stipula dei contratti collettivi in cui si compongono i differenti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e con i quali viene istituita una disciplina uniforme per i settori di attività cui si applica il contratto stesso.
Gli studiosi del diritto sindacale, individuano due modelli di contrattazione collettiva:
- la cosiddetta contrattazione statica (o crisis bargaining) allorquando le parti contrattuali entrano in rapporto negoziale solo periodicamente, esaurendo i loro rapporti in questa attività;
- la cosiddetta contrattazione dinamica (o continuous bargaining) allorquando le parti contrattuali mettono in opera istituzioni, procedure o prassi onde permettere l'adattamento continuo (dinamico) delle norme collettive esistenti al mutamento delle circostanze con un processo di produzione delle stesse continuo e permanente.
In Italia, al primo modello che è prevalso sino a più di dieci anni fa, va sostituendosi man mano il secondo.
Oltre ai due modi prima indicati, la determinazione delle condizioni di lavoro, come è stato innanzi accennato, può aversi anche per atto dell'autorità, ad esempio per legge.
Nella pratica del nostro sistema, però, anche l'atto dell'autorità è normalmente preceduto dalla contrattazione a livello sindacale, per cui si finisce col recepire, in un atto formalmente unilaterale (legge, decreto legge, decreto ministeriale ecc.), un contenuto che ha formato oggetto di un accordo bilaterale.
Esempio in materia è soprattutto la legge n. 741 del 1959 che attribuì efficacia erga omnes a determinati contratti collettivi, e cioè a veri e propri accordi bilaterali.
Definizione e caratteri del contratto collettivo di lavoro
Punto di partenza per la definizione del contratto collettivo è la disamina dei cosiddetti. rapporti collettivi di lavoro. Con tale denominazione si intende:
«Il complesso di relazioni sociali, non sempre regolate dalla legge, che corrono tra le organizzazioni sindacali di imprenditori e di lavoratori subordinati o tra organizzazioni di lavoratori subordinati (riconosciute - sul piano aziendale - dalla legge, da accordi collettivi o dalla stessa direzione aziendale) e direzione dell'azienda; oppure fra rappresentanze di fatto di lavoratori e di imprenditori, comunque qualificate e che abbiano per scopo:
- la redazione concordata delle tariffe delle retribuzioni e di tutte le condizioni di lavoro, con contenuto normativo ed economico;
- la regolazione della stessa attività sindacale, le obbligazioni reciproche tra sindacati, l'esercizio dei diritti sindacali, l'esercizio dei diritti di rappresentanza collettiva sul piano aziendale, le procedure convenzionali per la soluzione delle controversie collettive di lavoro e per la soluzione di tutti i conflitti sul piano aziendale, nonché per i licenziamenti collettivi ed individuali e per tutta la vasta gamma di rapporti che intercorrono, sul piano collettivo, sia tra imprenditori e lavoratori, sia fra gli stessi sindacati».
Il concetto è molto ampio e complesso e comprende tutti i problemi relativi alla libertà ed autonomia sindacale.
Esso, tuttavia, presenta due aspetti caratteristici che ne convalidano quel carattere di «nuova dimensione del diritto» attribuito ai rapporti collettivi, e cioè:
a) smentisce la tradizionale contrapposizione tra legge e contratto, la prima astratta e generale ed il secondo concreto e particolare. Infatti è dato osservare da un lato una legislazione speciale sempre meno astratta e dall'altro la contrattazione collettiva che ha per oggetto centinaia di migliaia di lavoratori e contiene regole generali riguardanti un'intera categoria di persone;
b) estende il campo del diritto sindacale al di là del semplice rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'oggetto dei rapporti collettivi non è limitato ai soli lavoratori subordinati, ma è aperto a tutti coloro che esercitano una attività professionale, come artigiani, agricoltori, liberi professionisti, piccoli imprenditori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ecc..
La dottrina dominante definisce, pertanto, il contratto collettivo di lavoro come l'accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed una organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.
Esso si caratterizza:
- per i soggetti, in quanto viene stipulato tra parti, di cui una almeno, quella dei prestatori di lavoro, deve essere costituita da soggetti coalizzati;
- per l'oggetto, in quanto con esso si intende predeterminare, con carattere impegnativo tra le parti, le clausole e le condizioni dei futuri contratti dei singoli prestatori appartenenti alla categoria.
Se andiamo ad analizzare ulteriormente tali due caratteri, rileveremo che:
- il contratto collettivo viene sempre stipulato da soggetti diversi (almeno dalla parte dei lavoratori) da quelli nei cui confronti esso deve sortire effetti: infatti, la cosiddetta parte normativa esplica la sua efficacia nei confronti dei soggetti dei rapporti individuali di lavoro, che sono diversi dai soggetti collettivi (associazioni sindacali) contraenti;
- il suo contenuto è determinato solo nel minimo, in quanto il contratto collettivo è inderogabile in peius, cioè in ordine al minimo garantito per il singolo prestatore, ma consente di poter accordare al singolo condizioni più favorevoli rispetto a tale minimo (salvo, naturalmente, il divieto di trattamenti economici discriminatori di cui all'art. 16 dello Statuto dei Lavoratori);
- i suoi effetti non si ripercuotono direttamente ed immediatamente sulle parti. I soggetti collettivi sindacali, là dove assumano reciproche obbligazioni, non le assumono iure proprio ma iure delegatio ius: da ciò deriva che le stesse non hanno l'obbligo diretto di fare ma assicurano, per lo più, di far fare (o, anche, non fare), a determinate condizioni e ferme restando queste condizioni, a coloro che dagli atti sindacali sono giuridicamente vincolati. In particolare il rapporto di lavoro individuale, qualora venga posto in essere, avrà un contenuto obbligato per i singoli soggetti appartenenti alle associazioni sindacali stipulanti, perché dovrà uniformarsi alle disposizioni del contratto collettivo.
Natura giuridica del contratto collettivo
Natura giuridica
Il problema della qualificazione giuridica del «contratto collettivo» di lavoro si pone in quanto dal contratto collettivo, stipulato tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed una o più organizzazioni di lavoratori, derivano in capo ai singoli lavoratori diritti ed obblighi.
La dottrina è oramai unanime nel ritenere che il contratto collettivo, come «fatto giuridico», si collochi nella categoria dei negozi giuridici e, tra questi, in quella dei contratti.
La dottrina prevalente ritiene che allo stato attuale il contratto collettivo sia un contratto atipico (o innominato), come tale meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 codice civile per la funzione che esplica: fin quando, infatti, non sarà data completa attuazione all'art. 39 della Costituzione, che tipicizza la causa di tale contratto, esso non potrà che esser considerato atipico.
La giurisprudenza e la maggioranza degli studiosi attribuiscono al contratto collettivo natura giuridica privatistica. Tale inquadramento determina che l'unica regolamentazione del contratto collettivo rinvenibile nel nostro ordinamento sia quella dettata dal codice civile per i contratti in generale.
La dottrina è anche pressoché unanime sull'inserimento del contratto collettivo nella categoria dei cosiddetti contratti normativi, di quei contratti cioè che invece di porre in essere immediatamente un regolamento degli interessi delle parti, determinano i contenuti di una futura produzione contrattuale. Tale contratto non costituisce la diretta disciplina dei singoli rapporti di lavoro, ma rappresenta la base ed il presupposto cui dovranno uniformarsi le regolamentazioni dei singoli rapporti individuali futuri (con eventuali modifiche anche per i rapporti in corso): in tal senso i precetti che esso contiene rivestono i caratteri dell'astrattezza e della generalità in virtù dei quali si verifica, per il contratto collettivo, una «assimilabilità» alla norma giuridica.
Per precisare meglio la definizione giuridica del contratto collettivo come contratto normativo occorre porlo a confronto con un altro contratto, che possa presentare punti di analogia con esso: il cosiddetto «contratto-tipo».
Il contratto-tipo si sostanzia in un modulo predisposto da una parte, il cosiddetto contraente più forte, in cui sono fissate le clausole contrattuali valide per tutti i contratti di quella specie posti in essere dal contraente più forte (si pensi, come esempio di contratto-tipo, ai contratti tra gli utenti e gli enti erogatori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua ecc.).
La differenza tra contratto normativo e contratto-tipo sta nel fatto che in quest'ultimo la predeterminazione proviene da una sola parte e non è vincolante finché non è accettata dall'altra; nel contratto normativo, invece, la predeterminazione è disposta da entrambe le parti e determina la nascita già tra esse di un rapporto obbligatorio, il cui contenuto consiste nell'obbligo per entrambe le parti di attenersi, nella successiva attività contrattuale, ai contenuti che sono racchiusi nel testo concordato tra le stesse.
Rispetto al comune contratto-tipo, il contratto collettivo di lavoro può qualificarsi come una sua peculiare specificazione in quanto quest'ultimo svolge la funzione di disciplinare tutti i rapporti in corso di esecuzione e quelli ancora da instaurarsi intercorrenti non tra le parti contraenti costituite dai sindacati, bensì tra lavoratori e datori in virtù del potere di rappresentanza volontaria attribuito alle parti collettive al momento dell'adesione alle stesse nei modi previsti.
Il contratto collettivo regola cioè il «come» dei contratti individuali e non il «se».
Causa, fondamento e forma del contratto collettivo
La causa del contratto collettivo, in quanto contratto normativo, può individuarsi proprio nella funzione normativa come sopra specificata e può essere definita come la «realizzazione dell'interesse collettivo professionale alla pattuizione di disposizioni vincolanti per coloro che sono addivenuti o addiverranno alla costituzione contrattuale di rapporti individuali di lavoro compresi in quello che risulta essere il campo di applicazione della disciplina collettiva pattuita».
Il fondamento giuridico del contratto collettivo sta da un lato nell'autonomia che l'ordinamento giuridico concede alle organizzazioni sindacali e dall'altro nel rapporto interno che unisce il sindacato ai suoi membri, per cui il primo rappresenta giuridicamente i secondi.
Quanto, infine, alla forma, pur in assenza di specifiche previsioni di legge, la dottrina prevalente ritiene che il contratto collettivo debba esser redatto, a pena di nullità, per iscritto e debba essere sottoscritto da tutti gli stipulanti.
La forma scritta, pur non essendo espressamente richiesta dal legislatore, sarebbe ricavabile da una serie di norme (es. artt. 2077 e 2113 del codice civile, art. 410 codice di procedura civile) che rinviano alla contrattazione collettiva.
In specie, la forma scritta è necessaria affinché un nuovo contratto collettivo possa abrogare le disposizioni di quello anteriore.
Tipi e scopo del contratto collettivo
Nella dinamica della contrattazione collettiva si individuano due tipi di contratto collettivo:
- contratto collettivo unilateralmente sindacale: è quello stipulato da un singolo datore di lavoro con l'organizzazione collettiva dei lavoratori;
- contratto collettivo bilateralmente sindacale: è quello stipulato da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro da un lato e di prestatori di lavoro dall'altro.
Scopo dei contratti collettivi è quello di stabilire condizioni uniformi e obbligatorie valide per tutti i prestatori e i datori di lavoro di una determinata categoria onde evitare una possibile e dannosa concorrenza:
- fra prestatori di lavoro i quali pur di ottenere il lavoro, potrebbero essere indotti ad accettare un trattamento economico inferiore a quello pattuito dai sindacati per la loro categoria, pianificando quindi i risultati delle conquiste sindacali consacrate nel contratto;
- fra datori di lavoro in quanto quelli tra loro che corrispondono salari più bassi di quelli stipulati verrebbero a trovarsi diminuiti i loro costi di lavoro in una situazione di vantaggio nei confronti degli altri imprenditori. Tutto ciò integrerebbe gli estremi di una concorrenza sleale in danno dei datori che corrispondono le tariffe sindacali.
La obbligatorietà all'osservanza delle norme del contratto collettivo trova il suo fondamento nel fatto che i singoli prestatori di lavoro (ma il ragionamento non è dissimile per i datori di lavoro organizzati sindacalmente), una volta demandata la tutela dei propri interessi ai sindacati, non possono più autoregolare i propri interessi in minus, stipulando, cioè, un contratto individuale meno favorevole ad essi, pur potendo stipulare col datore di lavoro un contratto individuale più favorevole.
Ulteriori funzioni del contratto collettivo
La funzione peculiare (o causa) del contratto collettivo, per la dottrina dominante, è quella normativa tra i gruppi stipulanti; tale funzione, tuttavia, pur se costituisce la parte essenziale del contratto, non è l'unica che esso svolge in quanto accanto ad essa se ne individuano altre due, e cioè una funzione obbligatoria ed una funzione compositiva.
Funzione obbligatoria
Nel contratto collettivo, accanto alle clausole propriamente normative, le quali predeterminano la disciplina dei futuri contratti individuali, si riscontrano altre clausole, di carattere meramente obbligatorio, intese cioè a porre obbligazioni dirette tra i soggetti collettivi stipulanti.
Esse abbracciano una vasta serie di contenuti diversi alquanto difficili da catalogare (alcuni studiosi ne hanno elencati oltre una quindicina); possono, comunque, distinguersi:
- clausole di organizzazione dell'attività contrattuale (ad esempio la clausola di rinvio da un livello contrattuale ad un altro e le conseguenti regole di competenza);
- clausole di «amministrazione» del contratto collettivo (ad esempio le clausole di conciliazione ed arbitrato);
- clausole concernenti l'attività sindacale (ad esempio ritenute sindacali, facilitazioni per lo svolgimento dell'attività sindacale);
- clausole costitutive o regolative di istituzioni aventi competenza in materia di rapporti di lavoro, assistenziale e previdenziale (cosiddette clausole istituzionali, come quelle che regolano le commissioni interne o le rappresentanze sindacali unitarie).
Funzione compositiva
Talvolta col contratto collettivo le parti possono anche disporre, in genere in forma transattiva o accertativa, di situazioni giuridiche già formatesi, come nel caso di interpretazione di clausole ambigue o di transazione intorno a somme contestate: in tal caso il contratto collettivo ha anche funzione compositiva dei conflitti giuridici in questione.
La dottrina moderna individua nella soluzione delle crisi aziendali un'ulteriore e ormai consolidata funzione del contratto collettivo utile per le occasioni in cui sia possibile evitare o ritardare in qualche modo i licenziamenti collettivi. È accaduto, infatti, che il sindacato abbia svolto un ruolo attivo nel contrattare con l'imprenditore l'adozione di decisioni imposte dalla crisi aziendale e che tale intervento concreto si sia tradotto in una efficace protezione delle posizioni dei lavoratori contro provvedimenti arbitrari.
Attualmente poi, attraverso la riforma dell'art. 2112 del codice civile attuata con l'art. 47 della legge n. 428/1990, si è espressamente abilitato il contratto collettivo anche a definire i limiti entro cui può mantenersi l'occupazione in un'impresa, oggetto di trasferimento, quando sia in crisi; inoltre, e si tratta di una normativa veramente innovatrice, l'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 233 autorizza il contratto collettivo, che ha la finalità di disporre il riassorbimento dei dipendenti di imprese in crisi, a stabilirne l'impiego anche in mansioni non equivalenti alle ultime svolte e ciò in deroga all'art. 2103 del codice civile.
Oggetto della contrattazione collettiva
Oggetto della disciplina del contratto collettivo sono, in via generale, i rapporti individuali di lavoro subordinato.
Tuttavia la nostra legislazione positiva prevede la possibilità di disciplinare a mezzo di contratti collettivi anche altri speciali rapporti di lavoro. Ciò è dovuto al fatto che tali rapporti intercorrono pur sempre fra parti, l'una delle quali (quella dei prestatori) si trova in condizioni di inferiorità economica rispetto all'altra.
La contrattazione collettiva appare, inoltre, lo strumento più adatto per la disciplina dei rapporti di lavoro formalmente inquadrati come «autonomi» (parasubordinazione e lavori atipici), ma sostanzialmente spesso equiparabili al lavoro subordinato in quanto il lavoratore si trova nelle medesime condizioni di sottoprotezione e debolezza (si veda ad esempio il primo contratto collettivo nazionale per i collaboratori coordinati e continuativi siglato l'8 aprile 1998).
A norma dell'art. 2068 del codice civile non possono essere regolati da contratto collettivo «i rapporti di lavoro disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge».
Va comunque osservato che tale esclusione ha perso ormai ogni attualità considerato che a partire dalla legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983) si è riconosciuta anche a tale area la possibilità di regolamentazione mediante contrattazione collettiva. Inoltre il D.Lgs. 29/1993, che ha portato a compimento il laborioso processo di privatizzazione del pubblico impiego, ha sancito la regolamentazione delle relazioni sindacali, secondo il modello privatistico, con la definizione delle materie su cui sono obbligatorie la contrattazione, l'esame, l'accordo e l'informazione.
Resterebbero ancora esclusi dalla contrattazione collettiva alcuni rapporti di lavoro tra privati eccezionalmente disciplinati da atti della Pubblica Autorità. Tali sono:
- i rapporti di lavoro di alcuni pubblici dipendenti (magistrati, avvocati e procuratori di Stato, personale diplomatico, personale militare e delle Forze di polizia di stato, ecc.) non «contrattualizzati», ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (Art. 2, comma 4, del X.Xxx. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 80 del 1998);
- i rapporti di lavoro dei concessionari di pubblici servizi;
- i rapporti di appalto di opere pubbliche;
- i rapporti di lavoro portuale ai sensi dell'art. 108 e segg. del codice della navigazione.
I soggetti e i livelli del contratto collettivo
Per soggetti del contratto collettivo possono definirsi quelle entità collettive che risultano portatrici, per investitura dei singoli, del relativo potere negoziale di autonomia.
A volte dette entità sono il risultato di una rappresentanza occasionale e limitata alla stipula del contratto collettivo per cui si è in presenza di un mandato conferito a raggruppamenti occasionali e spontanei di lavoratori senza che sussista un formale vincolo associativo.
Di regola, però, si tratta di soggetti «propri» e «associativi» investiti dalla negoziazione collettiva in via permanente e cioè i sindacati: da ciò consegue che i sindacati stessi stabiliscono al loro interno i soggetti competenti in pratica per la definizione del negozio. Tale indicazione varia da sindacato a sindacato e discende dalla struttura interna.
La individuazione interna ed esterna della competenza per la negoziazione collettiva è opera, in generale, dell'autonomia sindacale e, in particolare, dell'autonomia statutaria.
Le organizzazioni complesse, ad esempio, possono intervenire «a titolo di assistenza tecnica e legale» o essere «parti stipulanti il contratto collettivo», vincolando così i sindacati stessi.
Oltre che dagli statuti la individuazione interna può venire anche da «pattuizioni e «pattuizioni intersindacali». Per la individuazione esterna, ci si basa sulla pluralità dei sindacati.
Con riferimento agli attuali contratti stipulati dai sindacati, si ricorda che l'Accordo interconfederale 23 settembre 1993 ha individuato due differenti livelli (nazionale di categoria e un secondo livello di contrattazione aziendale o territoriale) in cui è articolata la contrattazione collettiva, ed ha individuato, altresì, i soggetti collettivi abilitati secondo i vari livelli.
In specie, fermo restando che il processo negoziale porta comunque a stabilire delle intese fra parti diverse, i livelli principali della contrattazione sono:
- il livello interconfederale, in cui contrattano le Confederazioni CGIL, CISL, UIL e le associazioni negoziali delle imprese, come la Confindustria, la Confapi, le organizzazioni rappresentative dell'artigianato, le organizzazioni rappresentative della cooperazione. A questo livello di producono gli accordi interconfederali o i protocolli d'intesa sulle relazioni industriali. I contenuti, come l'indicizzazione del salario, la disciplina dei licenziamenti collettivi o le rappresentanze sindacali, riguardano la generalità dei lavoratori, ma anche l’intera collettività nella misura in cui l’oggetto delle intese di tale livello è andato progressivamente estendendosi a scelte di politica economica (riforma dell’istruzione, riforma sanitaria, pensioni ecc.);
- il livello nazionale di categoria in cui contrattano associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie come i metalmeccanici, o i chimici, e le relative associazioni imprenditoriali. Questo livello rappresenta i lavoratori di un determinato settore produttivo per tutto il territorio nazionale. Esso produce i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- il livello aziendale, che produce un accordo valido per i lavoratori di una determinata impresa. Gli attori negoziali comprendono normalmente le rappresentanze sindacali aziendali, assistite o meno dal sindacato territoriale o nazionale di categoria; la controparte al negoziato è di regola l'imprenditore aziendale, assistito o meno dalla sua associazione di categoria di territorio o nazionale. I contenuti riguardano la condizione di lavoro aziendale e, di regola, sono migliorativi rispetto al contratto collettivo nazionale; possono anche riguardare aspetti della ristrutturazione aziendale, come la cassa integrazione, l'innovazione tecnologica e i livelli occupazionali.
Il procedimento di stipulazione del contratto collettivo
Ogni contratto collettivo ha una durata limitata nel tempo (per lo più biennale o triennale) e viene a scadere ad una data fissa.
A tale scadenza (o prima) le organizzazioni delle due parti in conflitto si incontrano per provvedere al rinnovo del contratto stesso, cioè alla stipula di un nuovo contratto che prende il posto di quello venuto a scadenza.
Le procedure di stipulazione e di rinnovo dei contratti collettivi si svolgono secondo prassi e usi ormai consolidati.
Inoltre con l'Accordo interconfederale del 3 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, tali prassi sono state formalizzate, prevedendosi in specie, che ciascun contratto nazionale di categoria debba definire «le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali».
La stipula del contratto collettivo può considerarsi il momento conclusivo di un procedimento che consta generalmente di tre fasi:
Preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale
Le nuove trattative difficilmente portano alla sostituzione totale del precedente contratto: esse, in genere, si limitano ad aggiornarlo limitatamente a quelle parti che hanno formato oggetto di conflitto.
Inoltre, è frequente che, ancor prima della scadenza dei contratti collettivi, le organizzazioni sindacali presentino delle piattaforme rivendicative, costituite da specifiche richieste che rappresentano la base minima della futura contrattazione.
Tali rivendicazioni sono il più delle volte elaborate attraverso assemblee con la partecipazione di tutti i lavoratori.
La piattaforma rivendicativa (nota anche come «pacchetto») costituisce dunque il punto di partenza delle trattative che vengono poi generalmente condotte in comune con delegazioni distinte di ciascun sindacato oppure, come nel caso dei metalmeccanici, con una delegazione unitaria facente capo quasi sempre alle tre grandi Confederazioni dei lavoratori.
L’accordo del '93 ha, inoltre, previsto che le piattaforme rivendicativi vadano presentate in tempo utile onde consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima la scadenza del contratto ed evitare, in tal modo, nocive vacatio di fonti normative. Durante tale periodo, e per il mese successivo la scadenza del contratto, le parti non devono attuare azioni di lotta o di rottura (cosiddetto periodo di raffreddamento).
Negoziazione e mediazione (eventuale) dei pubblici poteri
Le trattative, che si realizzano attraverso successivi incontri delle delegazioni delle parti interessate, possono essere più o meno laboriose, e se si protraggono nel tempo talvolta sono appoggiate dall'esterno con scioperi. Questi scioperi (definiti in dottrina «ammonitivi e confermativi») potrebbero probabilmente essere evitati, ma oggi sono ormai diventati una «prassi difficilmente rinunciabile».
D'altra parte, si osserva in dottrina, «il ricorso all'azione diretta, durante le trattative , giova, in un certo modo, a fare il punto della situazione dei rapporti di forza, e quindi della capacità di resistenza alle reciproche pretese. Uno sciopero protratto può indurre il datore di lavoro ad abbandonare posizioni intransigenti di fronte alle richieste dei sindacati operai; uno sciopero, proclamato dalle associazioni sindacali, ma che trovi poco seguito tra i lavoratori, può indurre le stesse a mitigare le proprie pretese».
Spesso, soprattutto se le controparti non riescono a raggiungere un accordo o il conflitto si protrae nel tempo, si verifica l'intervento di «mediazione» dello Stato attraverso il Ministero del lavoro o i suoi organi periferici (Uffici regionali o provinciali del lavoro).
Questi interventi disposti sia per iniziativa diretta dell'organo pubblico sia per richiesta esplicita di una o ambedue le parti in conflitto, sono spesso decisivi soprattutto quando si tratta di contratti che abbracciano importanti settori della vita economica; spesso si traducono nella determinazione di un testo, la cosiddetta ipotesi di accordo, che è in effetti una proposta di transazione ovvero una specie di arbitraggio informale.
Accordo
Quando si è raggiunto finalmente l'accordo, direttamente o con la mediazione del Ministero, il contenuto di esso, consacrato nella cosiddetta ipotesi di accordo, viene sottoposto, in virtù di una prassi ormai affermata, alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o ad un referendum.
Ottenuta la approvazione attraverso il voto espresso dalle assemblee, il contratto collettivo si concreta nel testo definitivo, articolato in clausole, a cui dovranno attenersi i futuri contratti individuali.
Le trattative confluiscono in un accordo contenente le modifiche e le integrazioni del testo contrattuale originario; le clausole che non hanno subito modifiche si intendono tacitamente rinnovate. Nel caso di contraddizione fra il testo rinnovato e il contratto, la dottrina maggioritaria ritiene che debba prevalere «il nuovo testo» in quanto con esso viene fatto cessare il conflitto valorizzando proprio quelle che sono le esigenze attuali; per tale via si realizza la funzione propria del contratto collettivo.
Nella prassi attuale, alla contrattazione collettiva del mondo del lavoro privato partecipano solo le tre Confederazioni sindacali che si riconoscono reciprocamente (CGL, CISL, UIL); solo esse, nella generalità dei casi, hanno una forza contrattuale ed una effettiva rappresentatività nei confronti dei datori di lavoro. Restano, quindi, escluse le altre organizzazioni minori.
Per estendere a tali organizzazioni i contratti collettivi stipulati dalle tre Confederazioni è invalso nella pratica l'uso di far sottoscrivere in separata sede a tali organizzazioni l'accordo raggiunto con le tre Confederazioni: sotto il profilo formale, si ha che questo nuovo contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni che non hanno preso parte alle trattative (esso è un nuovo contratto, in quanto, anche se ha contenuto identico all'altro, è stipulato tra soggetti diversi) assume la natura di contratto per adesione (che può essere esplicita oppure desumibile per facta concludentia), in quanto le organizzazioni che lo sottoscrivono sono poste dinanzi ad un testo già predisposto e sul quale non possono influire, potendo soltanto adeguarvisi o meno.
L’efficacia dei contratti collettivi
Si è detto che i contratti collettivi esplicano efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli contraenti (almeno per quanto riguarda i prestatori di lavoro); occorre quindi individuare i soggetti per i quali un contratto collettivo è vincolante ed al riguardo occorre distinguere tra due tipi di contratti collettivi:
a) contratti collettivi vincolanti per i soli aderenti alle associazioni stipulanti. Sono quelli stipulati dalle attuali associazioni sindacali ed hanno efficacia solo limitatamente ai soci iscritti alle associazioni sindacali stipulanti;
b) contratti collettivi con efficacia «erga omnes». Si tratta di quei contratti la cui parte normativa si estende automaticamente a tutti gli appartenenti alla categoria professionale cui i contratti stessi si riferiscono.
La posizione del contratto collettivo nella gerarchia delle fonti. La derogabilità per condizioni più favorevoli al lavoratore
La posizione del contratto collettivo nella gerarchia delle fonti e il criterio della derogabilità per condizioni più favorevoli al lavoratore
Allorché per la regolamentazione di un rapporto giuridico privato concorrono più fonti, l'individuazione della disciplina concretamente applicabile avviene mediante il criterio della gerarchia che consente di stabilire un ordine di valore tra più fonti concorrenti.
Per il rapporto di lavoro, la gerarchia delle fonti è la seguente:
- principi generali del diritto;
- la Costituzione e le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
- i regolamenti e le direttive comunitarie immediatamente dispositive, nonché le decisioni degli organi comunitari;
- le leggi nazionali e gli atti aventi forza di legge;
- i contratti collettivi e il contratto individuale di lavoro;
- gli usi e la consuetudine;
- i principi interpretativi.
Di conseguenza, poiché la norma di ordine superiore prevale rispetto a quella di ordine inferiore, le norme della Costituzione, del diritto sovranazionale e delle leggi nazionali prevalgono su quelle del contratto collettivo, che a sua volta prevale sugli usi e sulla consuetudine.
Pertanto, qualora il contratto collettivo contenga deroghe rispetto alle disposizioni di legge, quest'ultima dovrebbe prevalere sul contratto collettivo.
Tale rigido criterio è però attenuato dal principio del favore verso il lavoratore (cosiddetto favor prestatoris) che fa prevalere, tra più fonti regolatrici del rapporto di lavoro, quella più favorevole verso il lavoratore: quindi la norma di legge può essere derogata dal contratto collettivo che prevede condizioni migliorative (derogabilità in melius).
Restano comunque escluse quelle norme di legge assolutamente inderogabili rispetto alle quali non può essere disposto diversamente, né in senso migliore né in senso peggiore in quanto perseguono interessi pubblici.
Peraltro, nel caso di conflitto tra contratto collettivo e legge (nell'ipotesi in cui il contratto collettivo introduca deroghe peggiorative rispetto alle previsioni di legge), ai sensi dell'art. 1419 codice civile (sulla nullità parziale del contratto) la nullità di singole clausole del contratto collettivo ne comporta la totale nullità solo se le clausole nulle non siano sostituite con le relative disposizioni di legge inderogabili.
Il criterio della derogabilità per condizioni più favorevoli al prestatore opera, oltre che nei rapporti tra contratto collettivo e legge, anche:
- nei rapporti fra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro;
- nell'ambito degli stessi contratti collettivi, in relazione alla materia ed al territorio (es.: derogabilità degli accordi interconfederali da parte dei contratti di categoria, derogabilità dei contratti nazionali da parte di contratti collettivi a base regionale etc.);
- nei rapporti fra contratto collettivo e usi aziendali, regolamenti di impresa ecc. (derogabilità in melius da parte degli usi aziendali alla disciplina dettata dal contratto collettivo).
Al riguardo sorge il problema di individuare quella che, nel concorso di più discipline, deve intendersi come condizione più favorevole per il lavoratore. Attualmente la teoria che raccoglie i maggiori consensi in dottrina è la teoria della valutazione globale, secondo la quale bisogna esaminare complessivamente ciascuna fonte e dopo aver determinato quale, globalmente, può considerarsi più favorevole, applicare solo quest'ultima.
Il criterio da essa affermato deve intendersi nel senso che prevale la disciplina relativa ad un istituto complessivamente più favorevole al lavoratore: non si cumulano, pertanto, all'interno dell'istituto, disciplina legale e deroghe migliorative ma si compensano le deroghe migliorative con quelle peggiorative.
Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale
Contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, essendo entrambi espressione dell’autonomia privata, si collocano nello stesso ordine all’interno della gerarchia delle fonti. Tuttavia, per la funzione di tutela che il primo svolge nei confronti del secondo, è prevista l’inderogabilità da parte del contratto individuale delle disposizioni del contratto collettivo, salvo che le disposizioni del contratto individuale siano più favorevoli.
In sostanza il contratto individuale può derogare quello collettivo in melius ma non in peius.
Il primo comma dell'art. 2077 del codice civile, stabilendo che «i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo», sembra codificare quella che viene definita come funzione normativa (privatistica) del contratto collettivo.
Tuttavia, poiché è controversa l'applicabilità dell'art. 2077 agli attuali contratti collettivi di diritto comune, buona parte della dottrina ritiene preferibile fondare l'accennata inderogabilità del contratto collettivo da parte dei contratti individuali sulla necessaria subordinazione dell'interesse individuale all'interesse collettivo.
Da ciò consegue la nullità delle clausole del contratto individuale difformi da quelle del contratto collettivo.
Tuttavia tale nullità non travolge l'intero contratto individuale, ma comporta solo l'inserzione automatica delle corrispondenti clausole generali previste dal contratto collettivo in luogo delle clausole contenute nel contratto individuale risultanti al di sotto dello standard del contratto collettivo.
Analogamente al rapporto tra legge e contratto collettivo, anche in tal caso l'inderogabilità del contratto collettivo non è da considerarsi, tuttavia, assoluta e tassativa: essa, infatti, opera solo nel senso che le condizioni in esso previste costituiscono il minimo assoluto per il prestatore di lavoro e, pertanto, è possibile che i contratti individuali, prevedendo condizioni più favorevoli per il lavoratore, deroghino al contratto collettivo (derogabilità in melius).
Limiti alla derogabilità in melius e all'inderogabilità in peius
Va, comunque, sottolineato che, a partire dagli anni settanta, numerosi interventi legislativi (nell'ambito della legislazione cosiddetta dell'emergenza o della crisi) hanno apportato deroghe ai principi di prevalenza tra contratto collettivo e altre fonti normative, in particolare da un lato consentendo alla contrattazione collettiva di scendere al di sotto dei livelli di tutela delineati dalla legge, e dall'altro introducendo dei limiti (i «tetti» del linguaggio sindacale) alla possibilità di miglioramenti in sede di contratto collettivo.
Ciò è accaduto, in specie, con la legge 31 marzo 1977, n. 91 che determinò l'abolizione delle cosiddette scale mobili anomale, allineando i diversi sistemi di indicizzazione settoriali a quello del settore industriale, e che stabilì la nullità di diritto delle successive clausole contrattuali in contrasto con il contenuto della stessa legge, cosicché si precludeva in modo assoluto la possibilità di future deroghe in melius da parte della contrattazione collettiva.
Va, altresì, ricordata la legge 26 maggio 1978, n. 215 che prevede la possibilità di risoluzione di crisi aziendale mediante trasferimento dell'azienda e del relativo personale ad altra impresa secondo modalità e tempi concordati con le associazioni più rappresentative dei lavoratori: in tal caso è disposta l'inoperatività dell'art. 2112 del codice civile, norma posta a garanzia dei lavoratori e, pertanto, trattasi di una ipotesi di derogabilità in peius da parte della contrattazione collettiva a disposizioni di legge.
Ulteriore esempio di derogabilità in peius è dato dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 4) che consente agli accordi sindacali relativi alle procedure di messa in mobilità dei lavoratori di derogare al divieto di adibire i lavoratori a mansioni inferiori, sancito in via generale dall'art. 2103 del codice civile.
Con riguardo ai rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, possono essere citati i contratti collettivi (territoriali) di riallineamento (legge 28 novembre 1996, n. 608 e legge 24 giugno 1997, n. 196) che possono derogare ai minimi salariali contenuti nei contratti collettivi nazionali, seppur nell'ottica di un progressivo adeguamento a tali minimi.
Tali provvedimenti appaiono indubbiamente l'effetto del tentativo di adattare, attraverso la contrattazione collettiva, le disposizioni di legge alle esigenze sorte dall'evoluzione della realtà economica e del mondo del lavoro.
In pratica, nell'ottica di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, il contratto collettivo si mostra uno strumento duttile ed idoneo ad attenuare il rigore delle rigidità normative e di conseguenza il legislatore affida sempre più spesso ad esso il compito di disciplinare determinate materie (cosiddetta funzione integrativa delegata del contratto collettivo), potendo anche derogare alle norme di legge.
D'altra parte, i soggetti collettivi, attesa la sostituzione del ruolo conflittuale con quello partecipativo ed anche in ragione della persistente crisi occupazionale, accettano limiti alla loro azione rivendicativa ovvero si fanno attori della derogabilità in peius quale necessario compromesso per la difesa di un determinato assetto occupazionale o al fine del suo incremento.
Tuttavia non pochi dubbi di legittimità sono avanzati circa l'eventuale compressione dell'autonomia sindacale che da ciò sembra derivare ovvero circa la violazione del principio generale del favor prestatoris.
A tal proposito parte della dottrina ha rilevato che se può accettarsi l'introduzione di limiti alla contrattazione collettiva qualora essi siano giustificati da ragioni congrue ai precetti fondamentali della Costituzione, non potrebbero giustificarsi invece vincoli finalizzati ad obiettivi estranei a tali precetti, ancorché inseriti in un preciso quadro programmatico di politica economica o motivati dallo stato economico del Paese (ad esempio riduzione del costo del lavoro, lotta all'inflazione ecc.).
Tipologia dei contratti collettivi
Dall’evoluzione storica che ha subito il contratto collettivo nel nostro Paese risultano esistere, in teoria, quattro diverse specie di contratti collettivi di lavoro (sebbene per alcuni di essi solo impropriamente può parlarsi di contratti):
- contratti collettivi stipulati dalle disciolte associazioni sindacali fasciste e mantenuti in vigore, a norma dell’art. 43 del D.Lg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, con efficacia «erga omnes» (cosiddetti contratti collettivi corporativi);
- contratti collettivi previsti dall’art. 39 della Costituzione, che possono essere stipulati (con efficacia «erga omnes») dai sindacati registrati, tramite le loro rappresentanze unitarie. Attualmente tali contratti non sono stipulati non avendo trovato ancora attuazione legislativa l’art. 39;
- contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente al 3 ottobre 1959, ai quali è conferita ex post efficacia «erga omnes» dalla legge 14 luglio 1959, n. 741;
- contratti collettivi di diritto comune, stipulati dalle attuali associazioni sindacali, con efficacia limitata ai soli soci iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Dei quattro tipi di contratto sopra delineati quello «di diritto comune» è l’unico che oggi possa realizzarsi e nell’attuale fase del diritto positivo, i contratti collettivi stipulati dalle attuali associazioni sindacali vincolano, almeno in stretti termini giuridici, esclusivamente gli iscritti alle associazioni stipulanti.
Il contratto collettivo di diritto comune
L'unico tipo di contratto collettivo che possa realizzarsi oggi nel nostro ordinamento, come già detto, è il «contratto collettivo di diritto comune», così chiamato in quanto regolato dalle norme di diritto comune valide in materia contrattuale (libro IV del codice civile: in particolare art, 1322).
In conformità ai principi generali del diritto, validi in materia contrattuale, tale tipo di contratto vincola esclusivamente gli associati alle organizzazioni sindacali (di lavoratori e datori di lavoro) che li hanno stipulati.
Ad esempio il datore di lavoro che receda dalla propria organizzazione si libera dall'obbligo di applicare i contratti collettivi stipulati successivamente al recesso, ma resta vincolato fino alla normale scadenza del contratto collettivo vigente al momento in cui il recesso si è verificato.
Gli attuali contratti collettivi del diritto, essendo espressione di una vera e propria autonomia negoziale, comprendono un contenuto normativo e una parte obbligatoria. Si differenziano in questo profondamente dal contratto collettivo corporativo di contenuto esclusivamente normativo.
Il contenuto normativo dei contratti collettivi di diritto comune e la sua efficacia oggettiva
Il contenuto normativo del contratto collettivo di diritto comune può dirsi ormai tipico e comprende una serie di clausole che regolamentano gli aspetti generali (ed anche particolari) del contratto di lavoro, adattabili ad una varietà o serie di fattispecie concrete e riconducibili alla funzione che fin dai primi studi sulla contrattazione collettiva fu definita «normativa» perché volta a determinare i contenuti di una successiva produzione contrattuale.
Il contratto collettivo, dunque, regola di fatto i rapporti di lavoro individuali che, comunque, sono già disciplinati dalle norme di legge.
Vanno, pertanto, esaminati i problemi derivanti dalla consistenza di diverse fonti normative (legge, contratto collettivo, contratto individuale ecc.) che si rivolgono, sostanzialmente, allo stesso oggetto.
Rapporti tra contratto collettivo e legge
Secondo la prevalente dottrina il contratto collettivo (al pari di quello individuale) deve ritenersi gerarchicamente subordinato alla legge: tale subordinazione comporta la inderogabilità in peius della norma di legge da parte del contratto collettivo, mentre è riconosciuta la derogabilità in melius.
La giurisprudenza ha al riguardo precisato che «nel conflitto tra norme imperative di legge e norme, altrettanto inderogabili, della contrattazione collettiva, prevalgono queste ultime ove tutelino in melius, nel loro complesso, gli interessi specifici dei lavoratori emergenti in un dato momento, rispetto all'interesse generalizzato minimale tutelato dalla norma imperativa di legge, la quale non tende al livellamento del contenuto del contratto allo schema minimo, ma soltanto a correggerlo nel contenuto minimo di tutela.».
Rapporti tra contratto individuale e collettivo
La dottrina ha ampiamente dibattuto dei rapporti fra contenuto del contratto collettivo di diritto comune e contratto individuale. Infatti, se il contratto collettivo corporativo, inquadrato dal legislatore tra le fonti del diritto, non poteva essere derogato dal contratto individuale in base all'esplicito disposto dell'art, 2077 del codice civile, nel caso del contratto collettivo di diritto comune, non essendoci una esplicita previsione normativa, deve essere individuato un fondamento giuridico al principio dell'inderogabilità in peius del contratto collettivo.
La giurisprudenza ritiene di poter utilizzare lo stesso art. 2077 del codice civile al fine di giustificare l'inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune. Nonostante la dottrina obietti che la disciplina dell'art. 2077 sia stata predisposta per la peculiare natura dei contratti corporativi e pertanto l'articolo in questione può considerarsi in vigore solo in funzione di tali contratti, l'orientamento giurisprudenziale si è affermato in modo costante e consolidato. La giurisprudenza, di fatto, ha attribuito per questa via l'inderogabilità in peius ai contratti collettivi di diritto comune.
Il legislatore ha successivamente riconfermato la natura inderogabile del contratto collettivo attraverso la legge sul processo del lavoro n. 533 del 1973. L'art. 6 della predetta legge, infatti, così recita: «le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile non sono valide.».
Rapporti tra contratti collettivi e usi aziendali
La dottrina si è posta il problema del rapporto tra contratto collettivo e usi aziendali identificandosi questi ultimi con ogni comportamento tenuto dal datore di lavoro «con apprezzabile continuità o reiterazione nei riguardi dell'intero personale o di settori più o meno ampi dello stesso».
Buona parte della dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza ritengono che una prassi aziendale consolidata e puntualmente osservata possa avvicinarsi agli usi contrattuali. La dottrina è solita poi configurare gli usi aziendali come proposte contrattuali, tacitamente accolte dai lavoratori, e come clausole d'uso, rilevanti ai sensi degli articoli 1340 e 1368 del codice civile, per giustificare la loro capacità di incidere sui rapporti di lavoro. Ne consegue la possibilità per gli usi aziendali di modificare soltanto in melius il contratto collettivo alla stregua di un qualsiasi accordo individuale. La Cassazione, in proposito, ha sostenuto la valorizzazione degli usi aziendali poiché essi contribuiscono alla creazione della disciplina cui è sottoposta la vita aziendale per volontà delle parti, si pongono «o come elementi integrativi del patto aziendale esistente o come elementi costitutivi di un patto autonomo», e sono perciò governati dal principio della successione temporale di più accordi.
Estensione del contratto collettivo per il principio posto dall’art. 36 della Costituzione
L'estensione del contratto collettivo di diritto comune anche al di fuori dei limiti della sua efficacia è stata operata dalla giurisprudenza in applicazione del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione (sufficienza della retribuzione).
Partendo dal presupposto che il principio sancito dal primo comma dell'art. 36 abbia senz'altro carattere precettivo, la giurisprudenza ha ritenuto che il giudice di merito, ai fini della determinazione dell'equa retribuzione, ai sensi degli articoli 2099 del codice civile e 36 della Costituzione, debba tener conto, come indici sintomatici, della situazione generale e locale della mano d'opera e delle clausole salariali contenute nei contratti collettivi di categoria e possa, quindi, utilizzare anche le tariffe salariali concordate con regolamentazione collettiva per altri rapporti di lavoro che presentino analogia e affinità con il particolare rapporto sottoposto alla sua decisione.
Da ciò risulta l'applicabilità dei contratti collettivi, nella parte relativa ai minimi retributivi, anche nei confronti dei lavoratori e dei datori non iscritti alle associazioni stipulanti.
L'effetto più rilevante di tale interpretazione giurisprudenziale è stato quello di consentire a lavoratori dipendenti da imprese non aderenti alle associazioni sindacali (e quindi non tenute a rispettare i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi) di invocare l'applicazione delle tariffe salariali sindacali.
La dottrina riconosce che attraverso tale interpretazione la giurisprudenza ha realizzato una forma parziale ed indiretta di estensione erga omnes degli effetti del contratto collettivo, risolvendosi così il problema del riconoscimento dell'efficacia generale ai contratti collettivi stessi, almeno limitatamente alla loro parte economica (cosiddetta estensione ultra partes dei contratti collettivi).
è stato precisato, tuttavia, che:
a) il riferimento alla disciplina collettiva concernente il trattamento economico del lavoratore ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata ai sensi del primo comma dell'art. 36 della Costituzione, costituisce una facoltà e non un obbligo per il giudice;
b) la norma sancita dal primo comma dell'art. 36 della Costituzione non può essere applicata d'ufficio ma deve essere invocata dal lavoratore;
c) la violazione dell'art. 36 della Costituzione, oltre che nei confronti dei contratti individuali, può essere denunciata anche nei confronti di un contratto collettivo.
Interventi legislativi per l’estensione dell’ambito applicativo dei contratti collettivi
La legislazione, al fine di ampliare lo spazio di operatività della contrattazione collettiva, ha operato numerosi interventi di carattere essenzialmente settoriale che hanno incentivato l'applicazione del contratto collettivo anche quando il datore e/o i lavoratori non siano iscritti alle associazioni stipulanti.
Tra le disposizioni normative più importanti troviamo:
- la legge n. 300/1970 che nell'art. 36 ha subordinato la concessione dei benefici pubblici e di appalti di opere pubbliche alla condizione che ai lavoratori dipendenti siano riconosciuti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi della categoria e della zona, pena sanzioni fino alla revoca ed esclusione dai benefici;
- la legge n. 502/1978 che ha disciplinato il diritto di godere di sgravi degli oneri previdenziali a condizione che vengano erogate prestazioni che si traducano in un trattamento non inferiore a quello minimo previsto dalla contrattazione nazionale di categoria;
- la legge n. 236/1993 che prevede la stipulazione dei cosiddetti contratti di solidarietà che dispongono una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione al fine di evitare licenziamenti collettivi.
La contrattazione collettiva, inoltre, può essere autorizzata dalla legge a derogare o integrare le disposizioni normative acquisendo così efficacia generale nei confronti dei lavoratori dipendenti dal datore che applica il contratto collettivo (si veda ad esempio la legge n. 903/1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne).
Va comunque ricordato che il Governo pro tempore, con il Protocollo stipulato nel 1993 con le parti sociali, si è impegnato a garantire, attraverso propri provvedimenti ancorché non ancora attuati, l'efficacia erga omnes del contratto collettivo in quei settori ove l'estensione soggettiva del suo ambito di applicazione sia giustificata dall'esigenza di normalizzare le condizioni concorrenziali tra le imprese.
Nell'attuale fase di concertazione sociale, infine, sono indubbie la valenza e la portata sempre più ampie della contrattazione collettiva.
Sulle materie oggetto di concertazione si assiste al quasi costante rinvio operato dal legislatore alla contrattazione collettiva nazionale alla quale viene demandata istituzionalmente la funzione di integrare il dettato normativo.
In pratica il legislatore delinea nel provvedimento normativo i «confini» della disciplina relativa a particolari materie, demandandone la specificazione alla contrattazione collettiva nazionale la quale, attesa tale funzione integrativa, assume di fatto valenza erga omnes.
Tali considerazioni confermano, dunque, che oggi il contratto collettivo nazionale di categoria costituisce il principale (ancorché indiretto) elemento di riferimento per la regolamentazione, nei suoi vari aspetti, del rapporto di lavoro.
Il più delle volte, i contenuti del contratto collettivo rendono il suo ambito soggettivo di applicazione non più limitato ai prestatori e ai datori appartenenti ai soggetti sindacali stipulanti, così come di regola dovrebbe essere in un sistema la cui unica certezza resta indubbiamente la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione.
D'altra parte, dinanzi ad un'estensione erga omnes dell'efficacia del contratto collettivo, che si perpetua grazie anche al continuo rinvio legislativo alla contrattazione collettiva per la definizione di contenuti normativi, restano irrisolti i seguenti problemi:
- l'opportunità di regolamentare la presenza di un contratto collettivo di categoria con efficacia erga omnes;
- l'individuazione di criteri idonei a selezionare i soggetti collettivi legittimati alla contrattazione collettiva con funzione integrativa o derogativa delle norme di legge.
Ciò è avvenuto solo con riferimento al settore del pubblico impiego.
LA CONTRATTAZIONE coLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO
Generalità
Nell'ambito delle relazioni sindacali, la contrattazione collettiva nell'area del pubblico impiego, cioè dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha ormai acquistato nel nostro Paese un'importanza ed una posizione pari a quella del settore privato.
In materia, l'evoluzione della disciplina ha portato al superamento della vecchia teoria del pubblico impiego basata sul concetto di supremazia della Pubblica Amministrazione (con la corrispondente soggezione del dipendente) cosicché il legislatore ha finito con il recepire integralmente, ed in modo coerente con la politica promozionale dell'attività sindacale, il metodo della contrattazione collettiva per tutte le materie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici salvo limitate e tassative eccezioni (processo inserito nella cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego).
La normativa preesistente al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
Il X.Xxx. n. 29/1993 costituisce il punto di arrivo di un processo evolutivo, iniziato negli anni '70, e teso ad armonizzare, proprio attraverso la contrattazione collettiva, le regole del pubblico impiego con quelle del lavoro privato.
Anche antecedentemente alla legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983, diverse disposizioni legislative già prevedevano, infatti, che il trattamento economico e normativo dei pubblici dipendenti fosse determinato con decreti del Presidente della Repubblica emanati sulla base di accordi (di natura, ovviamente, meramente informale) stipulati tra rappresentanze degli enti pubblici e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Una prima sistemazione organica della materia è stata data nel 1983 dalla citata legge quadro sul pubblico impiego n. 93 che si proponeva di assicurare una uniformità normativa, almeno tendenziale, nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Peraltro nel sistema della legge quadro la contrattazione non costituiva fonte direttamente normativa, immediatamente disciplinante il rapporto, ma si configurava come semplice fase preliminare e propositiva rispetto all'atto con cui il governo recepiva il contenuto dell'accordo.
Il sistema di contrattazione previsto dalla legge quadro, però, alla prova dei fatti ha presentato non pochi inconvenienti. Ha comportato, prima di tutto, una dilatazione dei tempi necessari sia al raggiungimento dell'accordo sindacale sia al successivo recepimento in atto normativo. Ha comportato, altresì, l'innescarsi di una micro e macro conflittualità permanente che, complice una non sempre netta distinzione fra materie riservate alla legge e materie riservate alla contrattazione, aveva finito con il favorire un gioco al rialzo fra quanto i sindacati riuscivano ad ottenere al tavolo contrattuale e quanto i dipendenti riuscivano a strappare attraverso leggi e leggine approvate in sede parlamentare, rendendo così sempre più inestricabile la cosiddetta giungla retributiva del pubblico impiego. Di conseguenza la trasparenza della spesa pubblica era offuscata in maniera irreversibile.
Il D.Lgs. n. 29/1993 e l'ambito di applicazione della regolamentazione contrattuale
Evoluzione normativa
La legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ha sancito il principio fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi di diritto privato.
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ha dato attuazione alla delega ed ha sancito il definitivo assorbimento del rapporto di pubblico impiego nell'ambito applicativo della disciplina giuslavoristica (cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego) precisando, altresì, la sfera di applicazione soggettiva e oggettiva della regolamentazione contrattuale.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, dopo aver assoggettato tale rapporto alla normativa di diritto comune (comma 2), dispone, infatti, che i rapporti di lavoro e d'impiego pubblico vengono regolati contrattualmente, secondo criteri e modalità prefissale dallo stesso decreto (Titolo III).
Significative novità sono state, poi, introdotte dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Xxxxxxxxx) nell'ottica del completamento della riforma del 1993 e della correzione delle distorsioni ed imperfezioni evidenziate nella prima esperienza applicativa del D.Lgs. n. 29/1993.
In attuazione del comma 4 della legge n. 59/1997 sono stati emanati prima il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e, successivamente, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che hanno profondamente riformato la materia della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Il X.Xxx. n. 29/1993 e le successive modificazioni sono poi stati raccolti in testo unico nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Campo di applicazione
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina contrattuale di diritto privato si applica ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle seguenti amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001):
- amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
- istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari;
- Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Restano esplicitamente escluse dalla disciplina privatistica le seguenti categorie per le quali rimane in vigore la normativa vigente prevista dai rispettivi ordinamenti (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001):
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare;
- forze di polizia;
- personale delle carriere diplomatica e prefettizia (a partire da determinate qualifiche);
- dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 691 del 1947 (risparmio, funzioni creditizia e valutaria), e dalle leggi n. 281 del 1985 (tutela del risparmio, valori mobiliari) e n. 287 del 1990 (tutela della concorrenza e del mercato).
Ulteriori esclusioni sono previste da leggi speciali, quali ad esempio l’art. 9 del D.L. n. 89/1995 per il personale dell’ISVAP e l’art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995 per il personale delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.
Si tratta di eccezioni in larga misura opportune per la specialità dei rapporti e riguardano categorie peraltro già precedentemente escluse dalla disciplina della legge quadro n. 93 del 1983. La Corte Costituzionale ha inoltre avallato con propria sentenza l’opportunità delle eccezioni.
Prima dell’intervento del D.Lgs. n. 80/1998 erano esclusi anche i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, il cui rapporto di lavoro oggi è, invece, anch’esso contrattualizzato.
Sotto il profilo oggettivo, va invece rilevato che, già nell'enunciazione del principio della privatizzazione del pubblico impiego, la stessa legge delega prevede esplicitamente «i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzati».
Tali limiti, ovviamente, comportano una diversa disciplina di alcune materie che sono sottratte, in armonia a quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, alla regolamentazione contrattuale.
L'articolazione della contrattazione collettiva
Antecedentemente al D.Lgs. n. 29/1993, il sistema era delineato dalla legge quadro n. 93/1983, oggi abrogata, e prevedeva sostanzialmente tre livelli di regolamentazione:
- gli accordi sindacali intercompartimentali;
- gli accordi nazionali di comparto;
- gli accordi decentrati.
Con l'emanazione del D.Lgs. n. 29/1993, prima della riforma del 1997/98, la contrattazione collettiva nel settore pubblico era nazionale e decentrata e si svolgeva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi previsti dalla legge n. 421/1992.
I diversi livelli di contratto collettivo, previsti dall'art. 45, erano:
- contratti collettivi quadro;
- contratti collettivi nazionali di comparto;
- contratti collettivi decentrati;
- contratti collettivi nazionali delle aree separate.
Attualmente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 (Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) stabilisce che la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, ed ha semplificato i livelli della contrattazione stessa eliminando i contratti collettivi quadro. Esso, quindi, individua due soli livelli di contrattazione:
1) contratti collettivi nazionali di comparto;
2) contratti integrativi (che sostituiscono i precedenti contratti collettivi decentrati).
La contrattazione nazionale si fonda in via principale sui contratti collettivi di comparto. Essa prevede una strutturazione per comparti dell'amministrazione pubblica (comprensiva di settori omogenei o affini) determinati mediante appositi accordi tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali contratti sono stipulati dall'Agenzia suddetta, per la parte pubblica, e dalle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto interessato una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
L'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni stipulano contratti collettivi integrativi nel rispetto delle materie e dei limiti prefissati dai contratti nazionali di comparto, che, quindi, si pongono come fonte normativa di grado superiore.
Sicché alla contrattazione in sede nazionale, in coerenza con il settore privato, vengono riservate la determinazione della durata dei contratti integrativi, la scelta delle materie negoziabili in sede integrativa e dei relativi limiti, nonché la definizione delle procedure negoziali e dei soggetti tra i quali si svolgerà la contrattazione integrativa, la quale, peraltro, potrà avere ambito territoriale e riguardare anche più amministrazioni.
La contrattazione integrativa opera quindi all’interno delle materie ad essa riservate, nel rispetto dei vincoli di bilancio e senza introdurre norme in contrasto con quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione. Le clausole dei contratti integrativi che non rispettano i suddetti limiti sono considerate nulle di pieno diritto ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 (Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998). In merito il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 1418 del codice civile che implica la possibilità per chiunque di richiedere al giudice la nullità delle clausole senza che ciò cada in prescrizione. Inoltre i contratti integrativi devono rispettare i limiti di bilancio posti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
L’art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 inserisce una clausola a favore della contrattazione di secondo livello, in base alla quale i decreti legislativi dovranno garantire livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio. Questo livello acquista così una propria autonomia finanziaria, sottraendosi al vincolo economico del contratto nazionale, potendo le varie amministrazioni destinare alla contrattazione aziendale risorse aggiuntive, con l’unico vincolo delle disponibilità dei relativi bilanci.
Va, infine, osservato che i dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti.
I soggetti della contrattazione
Parte pubblica: l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran)
L'aspetto più eclatante della nuova normativa sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego è la istituzione (art. 46, comma 10 del D.Lgs. n. 165/2001 - ex Art. 50, comma 10, del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 396 del 1997) di una Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
L'ARAN ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minor onere per essa.
L'ARAN non è un'autorità amministrativa indipendente, in quanto non opera in posizione di imparzialità, dovendo rappresentare le pubbliche amministrazioni nell'ambito di procedimenti contrattuali.(e potenzialmente conflittuali) di fronte a una controparte privata.
Nella sua veste attuale, dopo le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. n. 396/1997 e dal D.Lgs. n. 80/1998, l'autonomia dell'ARAN risulta notevolmente potenziata sia dal punto di vista organizzativo che da quello delle funzioni.
L'ARAN è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, nei limiti del proprio bilancio; definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. Per quanto riguarda il finanziamento l'Agenzia. reperisce le risorse necessarie alla propria attività tramite contributi versati direttamente dalle singole amministrazioni dei vari comparti.
Nella sua configurazione attuale l'ARAN dispone di una propria dotazione organica di personale inquadrato in un apposito ruolo ripartito tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità in bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme «di diritto privato».
L'Agenzia, nonostante la personalità giuridica di diritto pubblico, non è più sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e gli unici controlli sulla sua attività sono effettuati a consuntivo dalla Corte dei Conti, sulla gestione finanziaria, mentre il Dipartimento della Funzione pubblica è deputato al controllo sui regolamenti interni, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi.
La nuova normativa consente inoltre all'ARAN, (che ha sede a Roma), una sorta di decentramento regionale o pluriregionale, attuabile anche temporaneamente, su richiesta dei comitati di settore.
L'ARAN è guidata da un organo collegiale, il Comitato Direttivo, composto da cinque componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Comitato Direttivo (che dura in carica quattro anni) è riconfermabile e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
Non possono far parte del Comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.
L'attuale normativa incentra sull'ARAN ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla contrattazione collettiva. L'innovazione principale è soprattutto costituita dalla procedura contrattuale di cui l'Agenzia è soggetto necessario.
L'Agenzia, infatti, pur rimanendo per legge rappresentante negoziale delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale e di tutte le altre attività connesse alla negoziazione e alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, non opera più come semplice organismo tecnico deputato a tradurre in articoli di un contratto indirizzi centralisticamente impartiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutti i comparti del settore pubblico. Essa si pone invece al centro di un sistema opportunamente articolato, al servizio di tutte le pubbliche amministrazioni rappresentate e non più solamente del Governo, consentendo all'Agenzia di operare sempre più nella logica dell'autonomia.
Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN, infatti, è esercitato dal Presidente del Consiglio per le amministrazioni statali e dai comitati di settore per le altre amministrazioni o da organismi intersettoriali quando si tratta di accordi sui comparti o normative riguardanti più comparti e quello che in precedenza era il potere autorizzatorio alla firma definitiva del contratto, si è ora trasformato in un parere favorevole all'ipotesi di accordo da parte di questi ultimi.
Le direttive cui deve attenersi l'Agenzia riguardano i criteri generali della disciplina contrattuale in materia di inquadramento, disponibilità finanziaria e di bilancio, gli standard di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
Nonostante in futuro il ruolo dell'Agenzia sarà quello di ritagliarsi uno spazio sempre più autonomo nei confronti dei nuovi detentori del potere di indirizzo, essa non potrà tuttavia mai aspirare a diventare un'autorità amministrativa indipendente, a causa dell'oggettiva mancanza di neutralità nell'attività che svolge. L'ARAN non ha compiti prevalenti di controllo, regolazione, sanzione, non protegge categorie di interessi collettivi o diffusi, rappresenta interessi di parte: tutti elementi che portano ad escludere il sopra citato inquadramento.
La previsione dell'ARAN quale unico agente contrattuale distinto dalle singole amministrazioni comporta notevoli vantaggi: essa, infatti, è in grado da un lato di condurre in maniera omogenea tutte le trattative e dall'altro di spezzare il nefasto legame fra P.A. e politica che tanti guasti ha comportato in passato, determinando l'abnorme crescita della spesa pubblica.
Inoltre la funzione di rappresentanza svolta dall'Agenzia fa sì che il contratto sia efficace nei confronti di tutte le P.A. interessate, senza la necessità di un formale atto governativo di ricezione, evitando così complessi e farraginosi iter burocratici (è sintomatico, ad esempio, che sulla stampa l'ARAN sia stata definita la «Confindustria del pubblico impiego»!).
Il nuovo organismo, formato da tecnici esperti e non politici, è più attento, quindi, alle ragioni della efficienza e della economicità dei pubblici servizi piuttosto che al consenso elettorale ed è in grado, altresì, di resistere sia alle pressioni clientelari dei politici negoziatori sia alle rivendicazioni di più basso carattere corporativo dei lavoratori che tanto spesso hanno inquinato le trattative del passato.
Le funzioni dell'ARAN, comunque, non si esauriscono unicamente nell'attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione dei contratti collettivi di lavoro. Esse si dilatano fino a comprendere:
- l'assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro, sulla base di apposite intese con le p.a. interessate;
- l'assistenza alle p.a. ai fini della contrattazione integrativa, anche in forma collettiva, sulla base di apposite intese;
- la certificazione dei dati sui voti e sulle deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale. Per quanto riguarda le deleghe, i dati devono essere trasmessi all'Agenzia a cura delle amministrazioni non oltre il 31 marzo di ogni anno, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata; per il controllo delle procedure elettorali e per il controllo dei dati l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della Funzione pubblica, del Ministero del Lavoro e delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni. Ai fini invece dell'obiettività e della certificazione (e anche per il caso in cui insorgano delle controversie) è istituito un comitato paritetico, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale;
- attività di studio, monitoraggio e documentazione per l'acquisizione di dati necessari ai fini della contrattazione collettiva;
- la predisposizione trimestrale di un rapporto sulla evoluzione delle retribuzioni di fatto da inviare al Governo, ai comitati di settore e alle competenti commissioni parlamentari.
Le organizzazioni sindacali ammesse alla negoziazione
Il D.Lgs. n. 396/1997 ha introdotto la significativa definizione di criteri oggettivi di accertamento della rappresentatività sindacale al fine di selezionare i soggetti collettivi da ammettere alla negoziazione.
Secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 (Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs n. 396 del 1997 e modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998), i rappresentanti dei lavoratori, relativamente alla stipula dei contratti collettivi nazionali di comparto, sono le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto stesso una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale, invece, risulta dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale (RSU) rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
Alla contrattazione collettiva nazionale partecipano, inoltre, le confederazioni alle quali siano affiliate le organizzazioni sindacali come sopra individuate.
Condizione necessaria affinché l'ARAN sottoscriva il contratto è la preventiva verifica che il complesso delle organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi di accordo rappresenti almeno il 51 % come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto contrattuale o almeno il 60 % del dato elettorale nel medesimo ambito.
Viene espressamente stabilito che i suddetti criteri di rappresentatività sindacale «sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali» (art. 8 D.Lgs. n. 396/1997).
Oltre alla definizione del concetto di maggiore rappresentatività sindacale, un'altra importante novità introdotta dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396/1997, è la costituzione presso l'ARAN di un comitato paritetico, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale, che ha il compito di verificare i dati relativi alle deleghe ed ai voti di cui al comma 1 dello stesso articolo, e di risolvere le controversie riguardanti le rilevazioni dei voti e delle deleghe.
Tale comitato ha, inoltre, il potere di escludere, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore delle organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo inferiore di più della metà rispetto alle altre organizzazioni di comparto.
La norma tende chiaramente ad evitare che tra le organizzazioni vi sia una sorta di concorrenza sleale volta a guadagnarsi una percentuale di rappresentatività superiore alle altre.
Per quanto riguarda l'individuazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori ai fini della contrattazione integrativa, l'art. 43, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 demanda ai contratti collettivi nazionali la funzione di definire i soggetti e le procedure.
La formazione del contratto collettivo
Per quanto concerne la formazione del contratto collettivo nel pubblico impiego, l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998) tenta di contemperare da un lato l'esigenza di celerità della procedura e, dall'altro le esigenze di garantismo e di legalità.
È il caso di ricordare che, nel sistema precedente (ex legge quadro n. 93/1983), l'ipotesi di accordo concordata dalle delegazioni pubblica e sindacale era sottoposta ad un primo controllo del Consiglio dei Ministri che doveva autorizzare la sottoscrizione dell'accordo nel termine di 30 giorni. Sottoscritto l'accordo dai rappresentanti delle delegazioni, nei successivi 60 giorni l'accordo veniva recepito formalmente in un decreto del Presidente della Repubblica emanato previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Il X.Xxx. n. 165/2001 prevede, invece, un procedimento spedito attraverso il quale i contratti collettivi acquistano efficacia.
La prima fase è costituita dalla deliberazione, prima di ogni rinnovo contrattuale, di atti di indirizzo da parte dei comitati di settore della Pubblica Amministrazione. L'ARAN, raggiunta l'ipotesi di accordo, trasmette il testo concordato del contratto collettivo al comitato di settore del relativo comparto. Quest'ultimo deve comunicare il proprio parere favorevole entro 5 giorni dalla ricezione del testo. Acquisito il parere favorevole, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti la quale, entro 15 giorni dalla ricezione, ne certifica la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Decorso tale termine, anche se la Corte non si è pronunciata, l'autorizzazione si intende rilasciata. Vige in questo caso il meccanismo del silenzio assenso proprio al fine di rendere la procedura più spedita e di evitare le defatiganti lungaggini che hanno caratterizzato la procedura di recepimento degli accordi in atto normativo prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983. Tuttavia la possibilità di iter negoziali veloci e snelli viene ad essere fortemente condizionata dall'ipotesi di interruzione dei termini entro i quali deve essere data la decisione della Corte dei Conti poiché quest'ultima, per effetto dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, può richiedere chiarimenti o elementi integrativi sospendendo in tal modo la decorrenza di detti termini.
Ottenuta la certificazione positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
Se, invece, la Corte dei Xxxxx si esprime negativamente, l'ARAN provvede ad adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione; qualora questo non sia possibile, si procederà alla riapertura delle trattative per ottenere una nuova ipotesi di accordo.
L’esito positivo del procedimento viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al comitato di settore e al Governo, nonché al Parlamento, in modo da autorizzare così il presidente dell’Agenzia alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo. La certificazione positiva può in ogni caso essere accompagnata anche da raccomandazioni e/o riserve.
Se invece l’esito della certificazione non è positivo, l’ARAN assume le necessarie iniziative per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, quando non lo ritenga possibile, deve riaprire le trattative con le organizzazioni sindacali. Tale iniziativa unilaterale di adeguamento non può però risolversi in un mero artificio contabile, perché l’Agenzia deve comunicare ogni sua decisione al Governo e alla Corte dei Conti, al fine di concedere l’ultima parola circa la quantificazione dei costi al supremo organo di controllo, tenuto a redigere alla fine una relazione al Parlamento.
Fatta eccezione per il caso in cui si renda necessario riaprire le trattative, la procedura di certificazione deve concludersi nel termine di quaranta giorni dall’ipotesi di accordo. Decorso tale periodo, il presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo. Una volta avvenuta la sottoscrizione, il contratto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'efficacia dei contratti collettivi
Una volta sottoscritto il contratto collettivo acquista efficacia «erga omnes» cioè sia per le amministrazioni che per tutti i lavoratori interessati, trattandosi di veri e propri contratti di diritto comune che sono pienamente efficaci non appena stipulati.
Sorge a questo punto il problema della vincolatività della contrattazione collettiva così configurata.
Il problema non si pone ovviamente per la parte pubblica ove è stato creato un organismo unitario dotato di personalità giuridica cui è stata attribuita la rappresentanza di tutte le P.A., e cioè l'ARAN.
Peraltro l'art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 (Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) a proposito dei contratti collettivi esplicitamente dispone che le amministrazioni pubbliche adempiono gli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Vi è poi un'altra norma a proposito del trattamento economico dettata dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (Art. 49 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs n. 546 del 1993) che impone alle amministrazioni pubbliche di garantire in ogni caso ai propri dipendenti la parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
La vincolatività dei contratti collettivi assume aspetti più complessi nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il mancato recepimento dell'accordo contrattuale in un apposito decreto del Presidente della Repubblica (prima previsto dalla legge quadro) se ha eliminato una fonte di esasperanti rinvii nell'attuazione della disciplina, con conseguente macro e micro conflittualità e connessi notevoli disagi per l'utenza, ha posto il problema dell'applicazione uniforme e generalizzata a tutti i dipendenti della contrattazione collettiva di diritto comune, indipendentemente dall'adesione degli stessi all'organizzazione sindacale stipulante.
Puntuali sulla questione sono giunti i rilievi del Consiglio di Stato che nel suo parere in data 31 agosto 1992 sul disegno di legge delega ha ritenuto che: «la trasposizione dei contenuti degli accordi in una fonte regolamentare sembra indispensabile affinché gli accordi stessi acquisiscano efficacia normativa erga omnes». Lo stesso Consiglio di Stato, infatti, annota che l'art. 39 della Costituzione pur prevede contratti collettivi aventi efficacia generalizzata, ma a tali fini prescrive la presenza di sindacati registrati che rappresentino la totalità dei lavoratori; è ben noto tuttavia che l'art. 39 della Costituzione è rimasto inattuato in questa parte.
Su questo punto si è espressa la Corte Costituzionale che, con propria sentenza, ha stabilito che il pubblico dipendente « … rinviene nel contratto individuale di lavoro … la fonte regolatrice del proprio rapporto: l’obbligo di conformarsi, negozialmente assunto, nasce proprio dal rinvio alla disciplina collettiva contenuto in tale contratto.».
La Consulta, tuttavia, non tiene conto del fatto che il pubblico dipendente possa rifiutarsi di accettare la clausola di rinvio al contratto collettivo inserita nel contratto individuale, soprattutto laddove il rifiuto provenga non da un solo dipendente ma da una pluralità di essi in concerto tra loro, perché aderenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo.
Allo stato la questione sembra essere stata parzialmente risolta grazie all'individuazione (operata dal D.Lgs. n. 396/1997) di criteri oggettivi di accertamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Interpretazione dei contratti collettivi
Qualora sorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi l'art. 49 del D.Lgs. 165/2001 (art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) impone alle parti che li hanno sottoscritti di incontrarsi e di definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
L'accordo così raggiunto è soggetto alla procedura di stipulazione già illustrata disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998) e sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo assumendo dunque effetto retroattivo rispetto alla stipula del contratto cui si riferisce.
Un particolare procedimento finalizzato all'«accertamento pregiudiziale» sull'efficacia, validità ed interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall’ARAN è disciplinato dall'art. 64 del D.Lgs. 165/2001 (Art. 68-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 387 del 1998) in relazione alla definizione di controversie giurisdizionali per le quali si renda necessario il suddetto accertamento.
In tali ipotesi il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa una nuova udienza di discussione in un termine non inferiore a 120 giorni e dispone la comunicazione degli atti all’ARAN.
Quest’ultima, entro 30 giorni dalla comunicazione, convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto per verificare la possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo ovvero sulla modifica della clausola controversa.
L’accordo eventualmente raggiunto viene trasmesso a cura dell’ARAN alla cancelleria del giudice procedente.
Decorsi comunque 90 giorni dalla comunicazione del giudice all’ARAN senza che sia intervenuto l’accordo, la procedura è da ritenersi conclusa.
Nel caso in cui, invece, non si raggiunga un accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione pregiudiziale, impartendo distinti provvedimenti per la prosecuzione della causa.
La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione.
Contratti collettivi e accordi preesistenti
Con la riforma della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si è posto il problema del rapporto intercorrente tra i contratti collettivi di diritto comune ed i preesistenti accordi sindacali recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica, che regolavano la materia fino all'emanazione del D.Lgs. n. 29/1993.
L'art. 72 del suddetto decreto aveva previsto che gli accordi sindacali ex legge n. 93/1983 e le norme del pubblico impiego vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/1993 conservassero efficacia fino alla stipula dei nuovi contratti collettivi.
Contestualmente alla stipulazione dei contratti collettivi di diritto comune del quadriennio 1994-1997, sono altresì inapplicabili, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati, «le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione od ente» (art. 72, comma 3).
Con tale ultimo inciso il legislatore ha voluto salvaguardare i trattamenti economici ed accessori, corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione, di cui i lavoratori già godevano, allo scopo di non peggiorare l'attuale trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Rispettato il minimo contrattuale per tutti i lavoratori, sono però legittimi eventuali trattamenti accessori se giustificati da particolari caratteristiche della prestazione lavorativa: lavoro usurante, di particolare responsabilità ecc..
Dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 le disposizioni derogate cessano in ogni caso di produrre effetti (art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 – ex art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998).
C O N T R A T T I C O L L E T T I V I 1 9 9 5 - 2 0 0 2
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1995 (1).
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (2) - degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (3), concordati: a) il 10 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Statali, UIL-Statali; b) il 14 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISAL, CISNAL, USPPI e l'organizzazione sindacale CISAL-FAS; c) il 16 febbraio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CIDA (3/a).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;
Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e università;
Visti il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n.167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) e il successivo decreto correttivo del 9 febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995), con i quali si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593»;
Viste le lettere prot. n. 515/95 del 15 febbraio 1995 e prot. n. 557 del 17 febbraio 1995, con le quali l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», identici Testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale dipendente dai «Ministeri», concordati: a) il 10 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Statali, UIL-Statali; b) il 14 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISAL, CISNAL, USPPI e l'organizzazione sindacale CISAL-FAS; c) il 16 febbraio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CIDA;
Visti i «testi concordati» in precedenza indicati, i quali sono stati inviati unitamente ad una Relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;
Visti in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 42, comma 3, dei predetti testi concordati, i quali prevedono rispettivamente che «il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica» e che «le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti»;
Visto l'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, - comma modificato dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e dal X.Xxx. 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725 del 1992 «la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria», indicando, in particolare, in lire 413,65 miliardi ed in lire 687,86 miliardi gli specifici stanziamenti destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», escluso il personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che i predetti testi concordati non risulti in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del Tesoro;
Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie determinate dalla legge 23 dicembre 1994, n. 725, e dalla direttiva del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;
Considerato che i predetti testi concordati sono coerenti con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
Tenendo conto che i testi concordati in questione realizzano, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilità finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalità ed il maggiore impiego dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttività da erogare, da parte dei dirigenti, sulla base di criteri selettivi ben individuati, e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati;
Tenendo conto che, come indicato nelle predette direttive, i citati testi concordati, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuiscono, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
Vista l'autorizzazione espressa del Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 marzo 1995;
Visto il D.P.C.M. del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, cons. Xxxxxx Xxxxxxxx, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;
A nome del Governo;
Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione degli allegati identici Testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (5), concordati: a) il 10 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Statali, UIL-Statali; b) il 14 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISAL, CISNAL, USPPI e la organizzazione sindacale CISAL-FAS; c) il 16 febbraio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CIDA.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Xxxxx xxx xxxxx.
Xxxx, 0 marzo 1995
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 27
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del D.P.C.M. 3 marzo 1995, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto Ministeri, il giorno 16 maggio 1995, alle ore 19 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato direttivo e le seguenti Confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RDB-CUB - USPPI - CONFEDIR - CIDA - F.P./CGIL - FILS/CISL - UIL/STATALI - UNSA - FAS/CISAL - UNSCP.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Ministeri.
Del predetto CCNL fa parte integrante il Protocollo d'intesa sui servizi pubblici essenziali.
Si allega, altresì, il «Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni» definito, ai sensi dell'art. 58-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (6), dal Ministro per la funzione pubblica con decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 giugno 1994.
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Capo I
Art.1
Campo di applicazione.
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (7).
2. Al fine di raccordare le norme del presente contratto con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione nonché delle leggi integrative in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano, di amministrazione del relativo personale, di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e del loro uso negli uffici pubblici si procede entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto ad apposita contrattazione.
3. Negli stessi termini e modalità di cui al comma precedente si procede per raccordare con le norme relative al personale del presente comparto:
- le norme dell'ordinamento del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, disciplinato dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (8) e successive modificazioni ed integrazioni;
- le norme derivanti dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (9), convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, per il personale dei ruoli del Ministero delle Poste (9/a).
4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie:
- personale dipendente dalle Agenzie per l'impiego, di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (10);
- personale dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (11);
- personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1968, n. 18 (12), e ai sensi della L. 22 dicembre 1990, n. 401 (13).
5. Il riferimento al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (6), e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx. 3 febbraio 1993, n. 29 (6).
Art.2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (6), e viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5 Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (6).
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Capo I
Disposizioni generali
Art.3
Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (14) in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (15). La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (15), e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8;
c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Nei casi di urgenza o su materie riservate possono essere adottate modalità e forme diverse da quelle previste alla presente lettera;
e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 13.
Art.4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato.
1. Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (15). I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
Art. 5
Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata.
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell'art. 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge a livello di singola Amministrazione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (16) sulle seguenti materie:
a) i sistemi di incentivazione della produttività, per quanto concerne:
- i progetti di interesse nazionale e la percentuale di risorse ad essi destinata;
- l'assegnazione e la distribuzione delle risorse destinate alla realizzazione di progetti locali, tenuto conto delle priorità organizzative e di servizio delle singole amministrazioni;
- i criteri per: la individuazione dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e di servizio degli uffici per la partecipazione agli stessi; le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno attuate nei modi e nei tempi risultanti dall'art. 4; la conseguente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi e ai singoli, secondo le regole selettive previste dall'art. 36 del presente contratto.
b) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente impegnative, disagiate, pericolose o dannose e la quota di risorse ad essi destinata;
c) gli accordi di mobilità di cui all'art. 35, 8° comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (16), ed i criteri per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e gestione della mobilità in caso di esuberi; in particolare, per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno della Amministrazione, anche nei casi in cui si tratti di mobilità all'estero;
d) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.
5. Presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico di livello dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (16), la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) i progetti di produttività di interesse locale;
b) i criteri generali per la individuazione dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e di servizio degli uffici, per la partecipazione agli stessi, per la valutazione dei risultati e per la corrispondente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli secondo le regole selettive previste dall'art. 36;
c) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
d) modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
e) implicazioni, in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti, delle innovazioni organizzative e tecnologiche, nonché delle modifiche delle funzioni e delle strutture amministrative nell'ambito dei livelli di inquadramento.
6. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività ed è quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati raggiunti.
7. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
Art. 6
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (16), la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino al 30 giugno 1995.
II - NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto decentrato.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U.,
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12, lett. b),
- da rappresentanti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (16).
Capo II
Informazione e forme di partecipazione
Art. 7.
Informazione
1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (17) e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
d) definizione delle piante organiche;
e) criteri generali di organizzazione degli uffici;
f) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- stato dell'occupazione e politiche degli organici;
- parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli artt. 36 e 37;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
5. L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (18), al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti tenuto conto della presenza di adeguati servizi sociali.
Art. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (17):
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici.
Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (17), le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Art. 9
Pari opportunità
1. In materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (19).
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di negoziazione decentrata, ai sensi degli artt. 5 e 6, anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (20).
3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (17), e delle procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.
Art. 10
Consultazione
1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c), procede alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art. 6 nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (21), e negli altri casi previsti da altre disposizioni di legge o contrattuali;
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (22).
Art 11
Forme di partecipazione
1. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, la formazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, a richiesta, sono costituite, a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, Commissioni bilaterali o Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi agli argomenti trattati - che l'Amministrazione è tenuta a fornire o di formulare proposte in ordine agli stessi temi. Per la pari opportunità continuano ad operare i comitati istituiti ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 (23) ed art. 20 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (24).
3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata presenza femminile.
Capo III
Diritti sindacali
Art. 12
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa ARAN - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 nonché dal protocollo d'intesa ARAN - Organizzazioni sindacali del comparto del 12.5.1994, ferma restando l'applicabilità dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (25) per le Organizzazioni sindacali stipulanti tale accordo;
b) le rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che siano maggiormente rappresentative nei luoghi di lavoro, in base alla normativa sinora vigente.
Art. 12-bis
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali (25/a).
Capo IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (21), quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (21), sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (26), sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (26).
TITOLO III
Rapporto di lavoro
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 15, di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (26). In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (27).
Art. 14-bis
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- 2 mesi per le posizioni economiche A1 e B1;
- 4 mesi per le posizioni economiche X0, X0, X0, X0.
Xx base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, sentite le OOSS, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità (96).
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (26). In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova (27/a).
Capo II
Particolari tipi di contratto
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Art. 15
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 3 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale in servizio che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni. L'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni sindacali.
4. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 6.
6. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (28) e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 (29).
13. Ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate negli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche ad orientamento autonomo, aventi sede nella provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (30).
Capo III
Struttura del rapporto
Art 16
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (31).
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavoratori di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (31).
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937 (31).
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno (95).
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 17
Festività
1. Sono considerati giorni festivi le Domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 (32) e dell'8 marzo 1989, n. 101 (32). Le ore lavorative non prestate il Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
Art. 18
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento.
2. A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili (97).
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento(97).
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (33), non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (98).
7. [Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (34), integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (34), i primi trenta giorni sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Nel successivo biennio, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (34), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi giorni trenta annuali di permesso retribuito] - comma soppresso - (34/a).
8. [Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (34), spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché il trattamento economico accessorio, come determinato ai sensi dell'art. 34] - comma soppresso - (34/a).
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 18-bis
Tutela della maternità
[DISCIPLINA SOSTITUITA DALL’ART. 10 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL 16 FEBBRAIO 1999 SOTTOSCRITTO IL 16 MAGGIO 2001]
1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (34), con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (34) e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (34) e agli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 della legge n. 903 del 1977 (34), spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del CCNL.
3. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7 comma 1 della legge n. 1204 del 1971 (34) integrata dalla legge n. 903 del 1977 (34), i primi trenta giorni fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art. 34 del CCNL. Per il restante periodo di cinque mesi dell'astensione facoltativa, alle lavoratrici madri, o in alternativa, ai lavoratori padri, spetta il 30% dell'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art. 34 del CCNL.
4. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7 comma 2 della legge n. 1204 del 1971 (34), la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assistenza retribuita per ciascun anno di età del bambino. Per le assenze retribuite previste dal presente comma spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art. 34 del CCNL.
5. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall'art. 18, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
6. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 1204 del 1971 (34), qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporti una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psicofisico (34/b) (99).
Art. 19
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (35), l'orario di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 8 del presente contratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (35), sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (36).
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo;
- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- turnazioni: da attivare ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (37), nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. L'orario di lavoro giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (35), e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (36), si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione.
Art. 20
Permessi brevi
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 21
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. Sono abrogati il punto 6 dell'allegato B del CCNL del 16 maggio 1995 ed il punto 5, lett. a), 1 periodo dell'allegato A del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97 (100);
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) (101).
7.ter. La disciplina di cui al comma 7/bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.Lgs. n. 834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata (101).
7.quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7/bis, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati (101).
7.quinquies. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 16.5.95. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità (101).
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
16. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
Art. 22
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 22-bis
Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 11, avente anche compiti di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia, ed in particolare sulla applicazione dell'art. 24 della legge n. 104 del 1992 (37/a) per quel che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. I permessi retribuiti per garantire il diritto allo studio, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988 (37/b), possono essere concessi dalle amministrazioni anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti socialmente svantaggiati sul piano lavorativo. Tali permessi vengono concessi nel rispetto del limite del 3% delle unità in servizio e dell'ordine di priorità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 44 del 1990 (37/c) (37/d).
Art. 22-ter
Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
[DISCIPLINA SOSTITUITA DALL’ART. 3 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL 16 FEBBRAIO 1999 SOTTOSCRITTO IL 16 MAGGIO 2001]
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, alla qualifica inferiore.
2. L'eventuale ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale, o anche a qualifica inferiore, è regolata da appositi criteri stabili dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
3. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti può essere presentata dal dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
4. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella qualifica inferiore, conserva ad personam il trattamento retributivo già in godimento senza riassorbimento dello stesso (37/d) (99).
Art. 22-quater
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito (37/d).
Art. 22-quinquies
Aspettativa
[DISCIPLINA SOSTITUITA DAGLI ARTT. 7 E 8 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL 16 FEBBRAIO 1999 SOTTOSCRITTO IL 16 MAGGIO 2001]
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia, per un periodo massimo di dodici mesi in un quadriennio.
2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
3. Alla lavoratrice madre e al lavoratore padre possono inoltre essere concessi periodi di aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili ai fini della retribuzione, della carriera e dell'aumento economico. I medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) della legge n. 335 del 1995 (37/e) e delle successive modificazioni ed integrazioni.
4. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 3 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 21 e 22 del presente contratto.
5. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
6. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 5.
7. È comunque fatta salva l'applicazione della legge n. 476 del 1984 (37/f) e le altre fattispecie di aspettative e permessi non retribuiti previsti da altre specifiche disposizioni di legge (37/g) (99).
Art. 22-sexties
Formazione
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
1. Le parti individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi lavorativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi e delle attività di istituto.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione. In ragione della distribuzione del personale in aree professionali la formazione si articola in formazione di base, formazione specifica, riqualificazione, riconversione e specializzazione.
3. Le Amministrazioni, sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla formazione e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato da Governo e Parti Sociali, nell'ambito dei propri piani di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, definiscono e realizzano, in base all'art. 5 del CCNL Ministeri, i programmi delle attività formative avvalendosi, secondo le norme di legge in vigore, della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore.
4. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
5. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato; i programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo. I programmi dei corsi di aggiornamento sono finalizzati all'obbiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, e tengono conto:
- della normativa vigente da applicare;
- delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro;
- delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attraverso l'attribuzione di un apposito titolo.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono di regola a livello regionale, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti, in particolare delle donne.
8. L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 5 del CCNL e verificati ai sensi dell'art. 7 dello stesso CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del D.Lgs. n. 29 del 1993 (37/h).
9. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti (37/g).
Capo IV
Norme disciplinari
Art. 23
Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241 (38);
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (38), dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a princìpi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psicofisico, in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darne esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) xxxxxxxsi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
Art. 24
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (39), il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (40).
Art. 25
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (40), e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma;
c) Xx dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica al dipendente per:
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme a princìpi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
- inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (41);
- insufficiente rendimento.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal Bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:
- recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- svolgimento di attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
- rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
- minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (42);
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
- qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno all'Amministrazione o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
- recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
- rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
- persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; (lettera integrata dall’art. 17, comma 6 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001);
d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera a), anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge, 19 marzo 1990, n. 55 (43), modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) quando alla condanna consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
6. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 5, l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
8. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivo entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
9. Le mancanze non espressamente previste nella presente elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'articolo 23 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4 e 5 lett. a) ed e) del presente articolo e successivamente assolto, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza dell'anzianità all'atto del licenziamento. Il dipendente riammesso è reinquadrato nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento. Le medesime disposizioni si applicano in caso di proscioglimento di ogni addebito in sede di revisione del procedimento penale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. (comma aggiunto dall’art. 17, comma 9 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001).
Art. 26
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 27
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (44), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall'articolo 25, commi 6, 7 e 8.
6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
Art. 28
Termini di preavviso
[ARTICOLO SOPPRESSO]
1 In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. (44/a).
Capo V
Mobilità (44/b)
Art. 28-bis
Accordi di mobilità
1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (44/c), e dei principi previsti dalla legge n. 59 del 1997 (44/d) e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico in data 12 marzo 1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati:
- in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni;
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6 del CCNL Ministeri.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (44/e).
7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (44/e).
12. Nel caso che gli accordi di mobilità ex art. 35 c. 8 riguardino Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le norme di cui al presente articolo (44/f).
Capo VI
Estinzione del rapporto di lavoro (44/g)
Art. 28-ter
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo l'allegato A, Tabella n. 1, di cui al presente contratto (44/g).
Art. 28-quater
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi, di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 24 del presente CCNL, ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente (44/h);
d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia (102).
Art. 28-quinquies
Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 28-quater la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso (44/h).
3. "Nell'ipotesi di cui all'art. 28 quater, lett. d), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso (103).
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento economico
Capo I
La retribuzione
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Art. 29
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
- trattamento accessorio:
d) competenze di cui all'art. 72 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (45) ed all'Allegato B del presente contratto;
e) fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 36;
f) fondo per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 37;
g) compensi per lavoro straordinario;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti, aventi carattere fisso e continuativo, sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.
Art. 30
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (46), previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (47), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde (47/a):
Qualifica I £. 92.000
Qualifica II " 96.000
Qualifica III " 102.000
Qualifica IV " 107.000
Qualifica V " 113.000
Qualifica VI " 123.000
Qualifica VII " 139.000
Qualifica VIII " 161.000
Qualifica IX " 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
Qualifica I £ 70.000
Qualifica II " 74.000
Qualifica III " 78.000
Qualifica IV " 82.000
Qualifica V " 86.000
Qualifica VI " 94.000
Qualifica VII " 106.000
Qualifica VIII " 123.000
Qualifica IX " 140.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
Art. 31
Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento
1. Il presente contratto collettivo si applica nei confronti del personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (48), e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (45).
2. Gli stipendi iniziali lordi in vigore per il personale di cui al comma 1 sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
- Direttore di divisione ruolo esaurimento (iniziale) 195.000
- Direttore di divisione ruolo esaurimento (dopo 2 anni) 210.000
- Ispettore generale ruolo esaurimento (iniziale) 210.000
- Ispettore generale ruolo esaurimento (dopo 2 anni) 226.000
3. Gli aumenti mensili di cui al comma 2 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
4. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi:
- Direttore di divisione ruolo esaurimento (iniziale) 150.000
- Direttore di divisione ruolo esaurimento (dopo 2 anni) 161.000
- Ispettore generale ruolo esaurimento (iniziale) 161.000
- Ispettore generale ruolo esaurimento (dopo 2 anni) 173.000
5. Gli incrementi di cui al comma 4 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui al comma 2 e assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
6. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti dal 1° dicembre 1995. Il valore degli aumenti biennali in godimento al 30.11.1995, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 6, 1° comma, del decreto legge n. 123 del 1990, convertito dalla legge n. 29 del 1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
7. I trattamenti economici accessori sono corrisposti secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del presente contratto. Il fondo per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 37 è eventualmente corrisposto nella misura spettante al personale della nona qualifica funzionale (49).
Art. 32
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma, del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione degli articoli 30, 31 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (49/a).
Capo II
La retribuzione accessoria
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Art. 33
Il contenimento del lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, i singoli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale regolato dal presente CCNL, risultanti dagli appositi capitoli dei bilanci di previsione delle amministrazioni dello Stato, nonché dal fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 (50) (capitolo 6682 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro), sono ridotti nella misura del 20%. L'importo di tale riduzione è destinato al finanziamento degli istituti finalizzati all'incentivazione della produttività, previsti dal presente CCNL.
Art. 34
Disciplina della retribuzione accessoria
1. I trattamenti economici accessori in atto presso le singole amministrazioni del comparto, secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, sono conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità determinate ai sensi del comma seguente.
2. Nell'allegato B le parti definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte amministrazioni:
a) tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi dell'art. 72, 3° comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (50/a), facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevanti sulla base del bilancio consuntivo (50/b);
b) le residue quote di retribuzione accessoria non aventi carattere di generalità e continuità, che concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività collettiva, di cui al successivo art. 36, nell'amministrazione di appartenenza.
3. Gli importi di cui al comma 2 lettera a) sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le amministrazioni provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle disposizioni di cui all'art. 72, terzo comma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (50/a).
4. La determinazione delle tabelle e degli elementi di cui al comma 2 non può comportare né oneri né vantaggi per le parti.
5. Gli incrementi sessennali dell'indennità di servizio penitenziario derivanti dall'art. 16, 1° comma della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (51), e dalla relativa tabella, cessano di essere corrisposti dal 1° dicembre 1995. Da tale data, gli incrementi sessennali in godimenti al 30 novembre 1995, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di incremento sessennale maturati alla stessa data, vengono corrisposti in aggiunta agli importi di cui alla allegata tabella B.
6. L'indennità di servizio penitenziario derivante dall'art. 16, 1° comma della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (52), e dalla relativa tabella, come riportata nell'allegato B al presente contratto, nonché dal trattamento di cui al comma 5 continua ad essere corrisposta per tredici mensilità e ad essere utile gli effetti del calcolo del trattamento di quiescenza.
Art. 35
Il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri
1. Una parte dell'incremento retributivo contrattuale pari a Lire 20.000 mensili medie per dipendente viene utilizzato a partire dal 1° dicembre 1995 per costituire un fondo complessivo destinato al personale delle seguenti amministrazioni: Ministero della pubblica istruzione, Ministero dei beni culturali, Ministero delle risorse agricole ed alimentari (ad eccezione della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste), Ministero della sanità, Ministero dell'industria, Ministero degli esteri (ad eccezione degli Uffici all'estero), Ministero dei lavori pubblici, Ministero dei trasporti e della navigazione (per il solo personale già dipendente dal soppresso Ministero della marina mercantile), Ministero dell'ambiente, nonché al personale del soppresso Ministero del Turismo e spettacolo, purché non percepisca la retribuzione accessoria mensile di cui all'allegato B presso l'amministrazione di assegnazione. Tale fondo viene utilizzato per la determinazione di uno specifico importo pari a Lire 120.000 medie mensili per dipendente, che concorre alla formazione di una distinta voce retributiva uguale per tutti i Ministeri sopra indicati, definita ai sensi del precedente articolo 34, in sede di individuazione della quota di retribuzione accessoria mensile avente carattere di generalità e continuità per le singole amministrazioni del comparto e risultante dall'allegato B.
Capo III
Produttività
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Art. 36
Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
1. Allo scopo di aumentare la produttività degli uffici e la qualità dei servizi è istituito in ciascun Ministero od Amministrazione un fondo alimentato dalle somme di cui all'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (53), ad eccezione del compenso incentivante base di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 (54), nelle misure in atto vigenti, e dagli altri fondi destinati alla produttività, determinati come previsto all'articolo 34, comma 2. A partire dal 1° dicembre 1995 il Fondo è incrementato di un importo determinato moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1992 presso ciascuna Amministrazione per una somma corrispondente a Lire 25.000 medie mensili, derivanti anche dal finanziamento di cui all'art. 33 e ponderate sulla base della distribuzione del personale all'interno dei singoli livelli retributivi.
2. Le risorse previste nel fondo sono destinate, oltre che alla retribuzione delle particolari posizioni di cui al comma seguente, a progetti di interesse nazionale o locale. Per progetti nazionali una quota variabile fra il 30 e il 50% sarà determinata per ogni Amministrazione secondo le rispettive priorità organizzative. Le risorse previste per tali progetti dovranno essere attribuite a non più del 50% del totale dei dipendenti di ciascuna amministrazione. La quota residua di risorse è attribuita a progetti di interesse locale. L'individuazione dei progetti di interesse nazionale e di quelle locali è operata in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5.
3. Nella contrattazione decentrata di Amministrazione sono individuate le risorse da destinare alla retribuzione delle particolari posizioni di lavoro già coperte dalle maggiorazioni del compenso incentivante di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 (54), o di altre posizioni, quali la reperibilità e specifiche responsabilità di direzione.
4. In base ai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, l'individuazione dei dipendenti da adibire ai progetti di produttività collettiva sarà determinata dal dirigente sulla base della loro collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I criteri di valutazione della produttività e dei risultati saranno definiti in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi dei progetti, in modo da garantire la selettività delle erogazioni ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potrà basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi del progetto, sia su elementi attinenti alla qualità e intensità della partecipazione individuale.
5. I risultati raggiunti per ciascuna Amministrazione in termini di maggiore produttività e di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, mediante l'impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Servizio per il controllo interno o Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (55). L'attività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
6. Nell'ambito del fondo per la produttività collettiva viene stanziato un importo pari a Lire 72.000 annue lorde pro capite, la cui destinazione verrà definita con accordo tra le parti entro il 1° dicembre 1995, anche in relazione alle proposte della Commissione di cui al successivo art. 38 (55/a).
Art. 37
Il fondo per la qualità della prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico è istituito un fondo annuo per i premi di qualità della prestazione individuale.
2. Per l'attribuzione del premio i dirigenti responsabili individuano, con provvedimenti motivati, entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno i lavoratori ai quali il premio viene assegnato. Gli stessi dirigenti provvedono all'erogazione del premio nei mesi di luglio e dicembre entro il limite massimo del 15% del numero dei lavoratori in servizio. L'importo di detti premi è determinato secondo i valori della tabella di cui all'allegato C. Per il 1995 il premio è attribuito nel mese di dicembre, con riferimento al secondo semestre dell'anno. L'attribuzione del premio è operata sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità organizzativa, di proposta di soluzioni innovative e di contributo alla realizzazione di cambiamenti organizzativi e gestionali;
e) qualità delle prestazioni connesse alla responsabilità di procedimento o comunque rilevanti ai fini di un effettivo adeguamento dell'azione amministrativa ai princìpi di riforma del procedimento.
3. Le decisioni assunte dai dirigenti devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle XX.XX. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati generali dell'applicazione saranno comunicati alle XX.XX., che potranno chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate. Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale.
4. I risultati raggiunti in termini di maggiore produttività, per ciascuna Amministrazione, mediante l'impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Servizio per il controllo interno o Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (56). L'attività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN in allegato alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
Capo IV
Ordinamento e verifica degli oneri
Art. 38
Istituzione della Commissione per la revisione dell'ordinamento
1. È istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'ARAN e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per la revisione dell'ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto anche della esperienza acquisita e delle realtà presenti nei diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del necessario riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura economica;
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree di inquadramento professionale, quali l'informatica;
d) all'impiego reale del personale con particolare riferimento alle situazioni di scostamento fra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti in atto, nonché alle modalità con cui dette situazioni si manifestano (durata, attribuzione delle funzioni, relazione con l'assetto delle piante organiche e con la loro rideterminazione in attuazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (56).
2. La Commissione si riunirà entro il 31 marzo 1995 e terminerà i propri lavori entro il 30 settembre 1995, formulando proposte organiche sui singoli punti indicati nel comma precedente.
Art. 39
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (56), al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (57).
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
PARTE TERZA
TITOLO I
Norme finali e transitorie
Capo I
Art. 40
Segretari comunali
1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e della conseguente ridefinizione del regime giuridico e della collocazione contrattuale di tale categoria, le norme del presente contratto non si applicano alla categoria medesima, ad eccezione di quelle contenute nel presente articolo, nonché nell'art. 32.
2. Gli stipendi per i segretari comunali come stabiliti dall'articolo 8, comma 7 e seguenti del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (58), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica VIII £ 161.000
Qualifica IX " 182.000
3. Gli aumenti mensili di cui al comma 2 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
4. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
Qualifica VIII £ 123.000
Qualifica IX " 140.000
5. Gli aumenti di cui al comma 4 hanno effetto fino al conseguimento di quelli successivi ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
6. In attesa dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, gli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, commi 12 e 13 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (58), e gli incrementi dell'indennità di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, 14° comma, dello stesso D.P.R., vengono corrisposti fino al 30 novembre 1995. Il valore degli incrementi stipendiali e degli incrementi dell'indennità di funzione e coordinamento in godimento alla predetta data, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di incremento maturati alla stessa data, viene conservato come retribuzione individuale di anzianità per gli incrementi stipendiali, e come misura individuale dell'indennità di funzione e di coordinamento per gli incrementi di questa.
7. A decorrere dal 1° dicembre 1995, la misura dell'indennità di funzione e coordinamento spettante a tale data, anche ai sensi del comma precedente, è provvisoriamente incrementata dalla somma di 86.600 lire mensili pro capite.
8. Le parti si impegnano entro il 1° dicembre 1995 a rivedere le problematiche relative alla categoria dei segretari comunali anche alla luce dell'eventuale legge di riforma (58/a).
Art. 41
Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 24, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (59).
3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 non siano impiegate nei rispettivi esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
Art. 42
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (60), rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 giugno 1995.
3. Le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.
Art. 43
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente contratto sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all'articolo 4 (Procedure per la contrattazione decentrata): artt. 18 e 19 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (61); art. 7 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (62); art. 14 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (58);
b) con riferimento all'articolo 5 (Livelli di contrattazione): art. 15 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (61); artt. 5 e 6 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (62); art. 14 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (58);
c) con riferimento all'articolo 6 (Composizione delle delegazioni): art. 16 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (61);
d) con riferimento all'articolo 7 (Informazione): artt. 18 e 20 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (63); art. 32 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (61);
e) con riferimento all'articolo 9 (Pari opportunità): art. 16 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (64);
f) con riferimento all'articolo 11 (Forme di partecipazione): art. 146, comma 1, lettera d) e parte successiva, e comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (59);
g) con riferimento all'articolo 12 (Rappresentanze sindacali): art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (65);
h) con riferimento all'articolo 13 (Interpretazione dei contratti): art. 14, comma 6, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (58); art. 21, lettera b), del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (63);
i) con riferimento all'articolo 14 (Contratto individuale): art. 12 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (66); art. 10 del D.P.C.M. 10 giugno 1986; art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (67);
j) con riferimento all'articolo 15 (Tempo parziale): art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 (68); art. 4 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (63);
k) con riferimento all'articolo 16 (Ferie): artt. 36, 39 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (59), art. 18 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (69); art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (70); art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (64);
l) con riferimento all'articolo 18 (Permessi retribuiti): artt. 37, 39, 41 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (71); art. 3, commi dal 37 al 41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (72); art. 22, commi dal 22 al 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (72);
m) con riferimento all'articolo 20 (Permessi brevi): art. 11 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (73); art. 13 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (74);
n) con riferimento all'articolo 21 (Malattia): artt. 37, 68, commi dal primo all'ottavo, 70 e 71 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (71), artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (75);
o) con riferimento all'articolo 22 (Infortuni sul lavoro): art. 68, comma 7, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (71);
p) con riferimento all'articolo 23 (Doveri): artt. 12, 13, 14, 15 16 e 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (71);
q) con riferimento agli articoli 24, 25, 26 e 27 (Disciplina): artt. dal 78 all'87, artt. dal 91 al 99, art. 134, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (71); art. 61 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (75);
r) con riferimento all'articolo 32 (Effetti dei nuovi stipendi): art. 10 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (76);
s) con riferimento all'articolo 34 (Disciplina della retribuzione accessoria): art. 8, L. 8 agosto 1985, n. 455 (77); art. 23, comma 8, L. 30 dicembre 1986, n. 936 (78); art. 1, L. n. 152 del 1989; artt. 2 e 3, L. 29 dicembre 1989, n. 412 (79); art. 3, comma 3, D.L. 4 dicembre 1992, n. 469 (80) conv. L. 2 febbraio 1993, n. 23; art. 4, comma 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (81), conv. L. 17 febbraio 1985, n. 17; art. 3, lett. i, punto 2, L. 10 ottobre 1989, n. 349 (82); L. 22 giugno 1988, n. 221 (83); art. 4, D.L. 28 agosto 1987, n. 356 (84) conv. L. 27 ottobre 1987, n. 43; art. 9, comma 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (85), conv. L. 20 maggio 1988, n. 160; art. 10, commi 1 e 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 (85) conv. L. 1° giugno 1991, n. 169; art. 1, L. 25 febbraio 1992, n. 209 (86); art. 19, comma 8, L. 1° dicembre 1986, n. 870 (86); art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 245 (87);
t) con riferimento all'articolo 36 (Fondo per la produttività collettiva): artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (88); art. 15 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (89); art. 50 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (74); art. 7 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (76);
u) con riferimento all'articolo 40 (Segretari comunali): art. 8, commi 12, 13 e 14 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (76).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
L'ARAN e le XX.XX. firmatarie del presente contratto intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare soluzioni conciliative ai problemi che riguardano, in generale, la tutela delle condizioni di lavoro. Allo stesso modo le parti si danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell'adozione delle misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione. Pertanto, nelle sedi di contrattazione decentrata la definizione dei criteri dovrà escludere qualsiasi riferimento alla individuazione dei singoli dipendenti.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti cosi come definite dal X.Xxx. 3 febbraio 1993, n. 29 (90) e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle XX.XX. dei lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale, fino alla definizione del quadro normativo, restano invariate le regole sulla rappresentatività, anche in relazione ai criteri sulla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali.
Le parti riconoscono altresì l'opportunità di una fase transitoria che consenta il mantenimento della situazione in atto esistente in materia di assegnazione dei locali per le rappresentanze sindacali.
L'esame di tutte le materie elencate dovrà essere concluso entro il 30/6/1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Entro la data del 30/6/1995 le parti si incontreranno per dare attuazione al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (91).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Entro la data del 30/6/1995 le parti si incontreranno per definire consensualmente il regime dei contributi sindacali ed il regime delle trattenute per sciopero; fino a tale data si continuano ad applicare le norme attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, si chiarisce che, nel caso delle Organizzazioni sindacali, per «parte interessata» si intende anche una singola sigla firmataria del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
L'ARAN considera di tutta evidenza che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo, nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti nonché l'autonomia organizzativa delle amministrazioni. Tale competenza non è neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (92) e dall'art. 8 del presente contratto.
ALLEGATO A
NUOVO STIPENDIO TABELLARE ANNUO A REGIME
(per 12 mensilità)
Ispettore Generale dopo 2 anni £ 27.724.000
Ispettore Generale iniziale " 25.307.000
Direttore di divisione dopo 2 anni " 25.042.000
Direttore di divisione iniziale " 22.887.000
IX LIVELLO " 20.495.000
VIII LIVELLO " 17.703.000
VII LIVELLO " 15.239.000
VI LIVELLO " 13.047.000
V LIVELLO " 11.677.000
IV LIVELLO " 10.555.000
III LIVELLO " 9.445.000
II LIVELLO " 8.373.000
I LIVELLO " 7.425.000
ALLEGATO B
(art. 34, 2° comma)
TABELLA I
Individuazione degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria.
1. Gli istituti normativi presi in esame sono: Tempo parziale (art. 15), Ferie (art. 16), Permessi retribuiti (art. 18), Maternità (art. 18, 7° comma), Assenze per malattia (art. 21), Sospensione cautelare per procedimento disciplinare (art. 26), Sospensione cautelare per procedimento penale (art. 27), Permessi distacchi e aspettative sindacali, Sciopero.
2. Le voci retributive considerate sono: Indennità di amministrazione (art. 34), Fondo di produttività collettiva (art. 36), Fondo per la qualità della prestazione individuale (art. 37), Compenso per lavoro straordinario.
3. Le indennità di amministrazione vengono corrisposte, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare; vengono ridotte, perciò, pro quota in caso di tempo parziale orizzontale, ed al 50% in caso di sospensione cautelare per procedimento penale. Vengono erogate per intero in tutte le altre fattispecie di cui al punto 1, ad eccezione dello sciopero.
Il compenso per lavoro straordinario non compete in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1; i due Fondi competono, in misura proporzionale, in caso di rapporto di lavoro part-time. Le assenze a qualsiasi titolo non pregiudicano la corresponsione del trattamento accessorio di cui agli artt. 36 e 37 nel caso in cui le medesime non siano rilevanti e/o determinanti agli effetti della valutazione complessiva della produttività o della qualità della prestazione individuale (92/a).
4. Le indennità sono calcolate al lordo delle ritenute a carico del lavoratore ed al netto delle ritenute a carico dell'amministrazione.
5. L'indennità spettante al personale inquadrato nella prima qualifica corrisponde a quella definita per il personale della seconda qualifica.
[6. In caso di malattia di durata pari o inferiore a 15 giorni lavorativi, la riduzione dell'indennità sulle giornate di assenza viene calcolata sulla base di 1/30, come disposto dalla normativa vigente] (92/a) (92/b).
7. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni determinano l'ammontare delle risorse destinate al Fondo per la produttività collettiva.
Le somme di cui all'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (93), e degli altri fondi destinati alla produttività che non sono utilizzati per le erogazioni tabellari vengono assegnati al Fondo.
MINISTERO DIFESA
indennità mensile
misura base area operativa area industriale
Ispettore Generale r.e. £ 442.000 £ 463.000 £ 475.000
Direttore di Divisione r.e. " 411.000 " 432.000 " 444.000
IX qualifica " 306.000 " 324.000 " 333.000
VIII qualifica " 287.000 " 303.000 " 312.000
VII qualifica " 254.000 " 269.000 " 276.000
VI qualifica " 227.000 " 240.000 " 247.000
V qualifica " 202.000 " 215.000 " 221.000
IV qualifica " 183.000 " 195.000 " 200.000
III qualifica " 161.000 " 171.000 " 176.000
II qualifica " 146.000 " 154.000 " 159.000
Al personale dei Tribunali Militari compete l'indennità dell'Amministrazione giudiziaria.
Le misure indicate nella colonna area operativa competono al personale dipendente dagli Enti operativi.
Le misure indicate nella colonna area industriale competono al personale dipendente dagli Enti di produzione industriale.
(Si omettono i prospetti delle indennità mensili degli altri Dicasteri) (94)
ALLEGATO C
PREMIO PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
Ispettore Generale ruolo esaurimento £ 700.000
Direttore di Divisione ruolo esaurimento " 700.000
IX livello " 700.000
VIII livello " 640.000
VII livello " 576.000
VI livello " 524.000
V livello " 494.000
IV livello " 469.000
III livello " 444.000
II livello " 421.000
I livello " 400.000
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Articolo 1
Servizi pubblici essenziali
1. Servizi essenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) servizio doganale;
c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
d) attività di tutela della libertà della persona e sicurezza pubblica;
e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
f) trasporti;
g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
h) servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
2. Prestazioni
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo, relativamente alla custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
b) attività giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'Ufficio di Gabinetto del prefetto, al cifrario ed all'archivio generale della questura; Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela dell'integrità ed incolumità dei connazionali all'estero nell'ambito dell'unità di crisi;
d) attività sanitaria - Ministero della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed aerea ed al servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - enti della sanità militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
e) attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi;
f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: limitatamente al periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi;
i) servizio elettorale: limitatamente alle attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
l) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche col personale in reperibilità;
n) servizio di trasporto aereo, limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
o) il pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Articolo 2
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
1. Individuazione delle prestazioni e dei contingenti di personale
In ciascuna amministrazione, le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi di cui all'articolo 1 sono individuate, insieme ai relativi contingenti di personale, con le procedure di cui ai commi successivi.
2. Livello nazionale
A livello nazionale, per ciascuna amministrazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, con le organizzazioni maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata, sono individuate, in sede di contrattazione decentrata, le qualifiche e le professionalità che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 resi da ciascuna amministrazione.
3. Livello locale
La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale, entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2, e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Gli accordi decentrati di cui al presente comma ed a quello precedente hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione, restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
4. Attribuzioni dei dirigenti
In conformità degli accordi decentrati di cui al comma precedente, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
Articolo 3
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Preavviso
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di restituire affidabilità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. Comunicazioni
La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Limiti
Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b) in caso di scioperi distinti nel tempo, con intervalli inferiori alle ventiquattro ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e reparti, o per qualifiche professionali, di una medesima unità lavorativa, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Esclusione e sospensione
Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) nel mese di agosto limitatamente ai servizi:
- del Ministero dei trasporti collegati con il trasporto aereo;
- di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
- di sdoganamento;
- di sanità;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
Articolo 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Previsione
Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Obblighi delle amministrazioni
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si asterranno dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la situazione dei lavoratori interessati al conflitto.
Articolo 5
Sanzioni
1. Rinvio
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e di quelle contenute nel presente contratto, si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n. 146.
Articolo 6
Applicabilità del contratto
1. Azioni sindacali
Le norme di cui al presente contratto si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, nel comparto Ministeri, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione ed a livello decentrato.
2. Deroga
Le norme di cui al presente contratto non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Articolo 7
Pubblicità dell'accordo
1. Obblighi
Le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la massima pubblicità del presente accordo. In particolare, le stesse amministrazioni sono tenute a rendere pubblico il presente accordo in ogni sede di livello dirigenziale che abbia rapporti con l'utenza.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Il codice di comportamento allegato al CCNL 16 maggio 1995, approvato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, è stato abrogato dall’art. 14 del D.M. 28 novembre 2000 con il quale è stato emanato il nuovo codice di comportamento).
D.M. 28 novembre 2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
1. Disposizioni di carattere generale.
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Principi.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
3. Regali e altre utilità.
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, nè li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
5. Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
6. Obbligo di astensione.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Xxxx'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
7. Attività collaterali.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
8. Imparzialità.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
9. Comportamento nella vita sociale.
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
10. Comportamento in servizio.
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
11. Rapporti con il pubblico.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni nè fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
12. Contratti.
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
14. Abrogazione.
1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.
omissis
(Si omettono le dichiarazioni a verbale delle organizzazioni sindacali)
NOTE
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 1995, n. 124, S.O.
(2) Riportato al n. A/LXV.
(3) Riportato al n. A/LXVIII.
(3/a) Vedi, anche, quanto dispone l'allegato A al Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(4) Riportato al n. A/LXV.
(5) Riportato al n. A/LXVIII.
(6) Riportato al n. A/LXV.
(7) Riportato al n. A/LXVIII.
(8) Riportato alla voce MINISTERO DELL'INTERNO.
(9) Riportato alla voce MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
(9/a) Xxxx, in merito, il Provv. P.C.M. 5 luglio 1996, riportato alla voce MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
(10) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(11) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(12) Riportato alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(13) Vedi, anche, il Provv. P.C.M. 27 settembre 1997, riportato alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(14) Riportata alla voce LAVORO.
(15) Riportato al n. A/LXV.
(16) Riportato al n. A/LXV.
(17) Riportato al n. A/LXV.
(18) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(19) Riportato al n. A/LIX.
(20) Riportata alla voce LAVORO.
(21) Riportato al n. A/LXV.
(22) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).
(23) Riportato al n. XLV.
(24) Riportato al n. A/LIX.
(25) Riportato alla voce MEDIATORE (PROFESSIONE DI).
(25/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(26) Riportato al n. A/LXV.
(27) Riportato al n. A/LXXIV.
(27/a) Articolo aggiunto dall'art. 2, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(28) Riportata al n. A/LIII.
(29) Riportato al n. A/LIV.
(30) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(31) Riportata al n. A/XXVI.
(32) Riportata alla voce ENTI DI CULTO.
(33) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(34) Riportata alla voce LAVORO.
(34/a) L'art. 3, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII ha soppresso i commi 7 e 8 dell'art. 18 e li ha sostituiti con l'art. 18-bis.
(34/b) L'art. 3, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII ha soppresso i commi 7 e 8 dell'art. 18 e li ha sostituiti con l'art. 18-bis.
(35) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(36) Riportato al n. A/LXV.
(37) Riportato al n. A/XLV.
(37/a) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(37/b) Riportato al n. A/LI.
(37/c) Riportato al n. A/LIX.
(37/d) Articolo aggiunto dall'art. 4, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(37/e) Riportata alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(37/f) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(37/g) Articolo aggiunto dall'art. 4, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(37/h) Riportato al n. A/LXV.
(38) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(39) Riportato al n. A/LXV.
(40) Riportato al n. A/LXV.
(41) Riportata alla voce LAVORO.
(42) Riportata alla voce LAVORO.
(43) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(44) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(44/a) L'art. 6, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII, ha soppresso l'art. 28 e lo ha sostituito con l'art. 28-ter; inoltre ha aggiunto il capo VI con gli artt. da 28-ter a 28-quinquies.
(44/b) L'art. 5, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII ha aggiunto il capo V e l'art. 28-bis.
(44/c) Riportato al n. A/LXV.
(44/d) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(44/e) Riportato al n. A/LXV.
(44/f) L'art. 5, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII ha aggiunto il capo V e l'art. 28-bis.
(44/g) L'art. 6, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII, ha soppresso l'art. 28 e lo ha sostituito con l'art. 28-ter; inoltre ha aggiunto il capo VI con gli artt. da 28-ter a 28-quinquies.
(44/h) L'art. 6, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII, ha soppresso l'art. 28 e lo ha sostituito con l'art. 28-ter; inoltre ha aggiunto il capo VI con gli artt. da 28-ter a 28-quinquies.
(45) Riportato al n. A/LXV.
(46) Riportato al n. A/LIX.
(47) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).
(47/a) Vedi, anche, gli artt. 2 e 7, Provv. P.C.M. 18 giugno 1996, riportato al n. A/LXXXVII.
(48) Riportato al n. A/XXII.
(49) Vedi gli artt. 5 e 7, Provv. P.C.M. 18 giugno 1996, riportato al n. A/LXXXVII.
(49/a) Vedi, anche, l'art. 7, Provv. P.C.M. 18 giugno 1996, riportato al n. A/LXXXVII.
(50) Riportata al n. G/XXIII.
(50/a) Riportato al n. A/LXV.
(50/b) Vedi, anche, l'art. 3, Provv. P.C.M. 18 giugno 1996, riportato al n. A/LXXXVII.
(51) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(52) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(53) Riportato al n. A/LIX.
(54) Riportato al n. A/XXXV.
(55) Riportato al n. A/LXV.
(55/a) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, Provv. P.C.M. 18 giugno 1996, riportato al n. A/LXXXVII, e il Provv. P.C.M. 31 ottobre 1996, riportato al n. A/XC.
(56) Riportato al n. A/LXV.
(57) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(58) Riportato al n. A/LIX.
(58/a) Vedi, anche, il Provv. P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla voce COMUNI E PROVINCE, e gli artt. 6 e 7, Provv. P.C.M. 18 giugno 1996, riportato al n. A/LXXXVII.
(59) Riportato al n. A/II.
(60) Riportato al n. A/LXV.
(61) Riportato al n. A/XLV.
(62) Riportato al n. A/XLVII.
(63) Riportato al n. A/XLI.
(64) Riportato al n. A/LI.
(65) Riportata al n. A/XXXIV.
(66) Riportato al n. A/XLIV.
(67) Riportato al n. A/LXXIV.
(68) Riportato al n. A/LIV.
(69) Riportato al n. A/III.
(70) Riportata al n. A/XXXI.
(71) Riportato al n. A/II.
(72) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(73) Riportato al n. A/XLI.
(74) Riportato al n. A/XLV.
(75) Riportato al n. A/III.
(76) Riportato al n. A/LIX.
(77) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(78) Riportata alla voce CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.
(79) Riportata al n. G/XL.
(80) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(81) Riportato alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(82) Riportata alla voce DOGANE.
(83) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(84) Riportato alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(85) Riportato alla voce LAVORO.
(86) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
(87) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(88) Riportato al n. A/XLI.
(89) Riportato al n. A/LI.
(90) Riportato al n. A/LXV.
(91) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).
(92) Riportato al n. A/LXV.
(92/a) Comma così modificato dall'art. 7, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(92/b) Comma abrogato dall’art 6, comma 2, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(93) Riportato al n. A/LIX.
(94) Il quadro relativo alle indennità di amministrazione per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è stato modificato con Provv. P.C.M. 5 luglio 1996 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188, S.O.) e dall'art. 7, Provv. P.C.M. 29 agosto 1997, riportato al n. A/XCVII.
(95) Comma così modificato dall'art. 34 del CCNL sottoscritto il. 16 febbraio 1999
(96) Comma modificato dall’art 17, comma 5, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(97) Comma sostituito dall’art 9, comma 3, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(98) Comma modificato dall’art 9, comma 3, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(99) Articolo disapplicato dall’art 34, comma 2, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(100) Comma modificato dall’art 6, comma 2, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(101) Comma aggiunto dall’art 6, comma 1, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(102) Comma modificato dall’art 17, comma 7, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
Comma aggiunto dall’art 17, comma 8, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
LEGGI D'ITALIA - testo vigente
(Aggiornamento alla G.U. 06/01/98)
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1995 (1).
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (2) - del testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le «Tipologie degli orari di lavoro», in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri» - di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (3) - sottoscritto il 16 maggio 1995.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;
Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione xxxxxxxxx xxx xxxxxx x'Xxxxxx (XXXX) x xxxx'Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x'Xxxxxx (XXX);
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo..., scuola e università;
Visti il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) e il successivo decreto correttivo del 9 febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995), con i quali si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;
Vista la lettera prot. n. 4677 del 20 novembre 1995 (pervenuta il 22 novembre 1995), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le «Tipologie degli orari di lavoro», in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Ministeri» - di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 - sottoscritto il 16 maggio 1995;
Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente ad una «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato - tra l'altro - che il predetto Accordo successivo è «senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quello stabilito con il CCNL, tenuto conto che i compensi previsti dall'Accordo fanno integralmente carico sul fondo per la produttività collettiva nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo»;
Visto l'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale, al comma 5, ha stabilito che «al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto legislativo n. 29 del 1993, si provvederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione»;
Visto inoltre, l'art. 2, comma 1, e l'art. 42, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995, i quali prevedono rispettivamente che il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica, e che «le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti»;
Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 «la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria», indicando, in particolare, in lire 413,65 miliardi ed in lire 687,86 miliardi gli specifici stanziamenti destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», escluso il personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che il predetto Xxxxx concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta dell'accordo successivo in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1° febbraio 1995 ed entro i limiti già definiti con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Ministeri» sottoscritto il 16 maggio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1995, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Xxxxxx Xxxxxxxx, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ..» e ad «esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica»;
A nome del Governo;
Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le «Tipologie degli orari di lavoro», in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri» - di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (5) - sottoscritto il 16 maggio 1995.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.
Roma, 30 novembre 1995
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 1
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro, stipulato il 14 novembre 1995 ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, quest'ultimo già sottoscritto il 16 maggio 1995, il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:
FILS-CISL, UIL-Statali, UNSA-CONFSAL, USPPI, CGIL-F.P., CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, già sottoscritto il 16 maggio 1995.
TESTO DELL'ACCORDO RIGUARDANTE LE «TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO», AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI.
TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO
Premessa.
Sulla materia è stato emesso, in data 14 giugno 1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'orario di lavoro. Xxxxx comunicato viene allegato al presente accordo.
Tenuto conto che:
le parti, nel sottoscrivere il presente accordo ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, già avviata con l'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e si propongono l'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro in nove ore di lavoro massime giornaliere, comprensive del lavoro straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge n. 734 del 1973 (6), nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge;
le applicazioni a livello decentrato degli istituti individuati nel presente accordo devono essere sottoposte alle procedure di informazione e di confronto previste dagli articoli 7, 8 e 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro;
sull'argomento vanno tenute in considerazione le proposte formulate dai comitati per le pari opportunità;
l'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle amministrazioni e dai sindacati sull'insieme degli orari deve contemperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai sindaci dall'art. 36 della legge n. 142 del 1990 (7) ed a quelle previste per i comitati metropolitani dall'art. 17 del decreto legislativo n. 152 del 1991 (8);
le diverse tipologie di orario individuate possono coesistere tra loro all'interno di una stessa amministrazione;
nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate;
le amministrazioni favoriscono l'attuazione del nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati servizi sociali per il personale interessato;
si concorda quanto segue:
Articolo 1
Turnazioni
1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le organizzazioni sindacali, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede;
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le seguenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore; b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b); lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento delle dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.
4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
Articolo 2
Orario plurisettimanale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le organizzazioni sindacali, secondo le forme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Articolo 3
Orario di lavoro flessibile
1. Una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge numero 1204/1971, legge n. 903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.
Articolo 4
Rilevazione dell'orario
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
Articolo 5
Ritardi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Articolo 6
Recupero e riposi compensativi
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 7
Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'art. 3 comma 2.
Articolo 8
Reperibilità
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.600. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
Articolo 9
Personale in servizio all'estero
1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei princìpi generali del presente accordo, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.
Articolo 10
Disapplicazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono inapplicabili le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all'art. 1 (turnazioni), l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 (9);
b) con riferimento all'art. 2 (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx), l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 (9);
c) con riferimento all'art. 3 (orario flessibile), gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 (9).
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'Unsa-Conf. Xxx sottoscrive il presente accordo - pur non condividendone l'impianto - al fine di consentire alle proprie strutture il confronto in merito.
Al riguardo stigmatizza che nel testo ultimo dell'accordo non compaiono le tipologie così come risultavano definite all'art. 1 della prima stesura, in quanto cassate nella riunione conclusiva.
Analogamente si lamenta l'eliminazione del riferimento ai tempi tecnici che erano stati originariamente previsti nell'accordo, supportati da una comunicazione ed assicurazione, seppur ufficiosa, che la Funzione Pubblica sulla questione avrebbe diramato una circolare tesa ad affermare il non recupero degli stessi.
Inoltre l'attuale testo sembra strettamente concordato con la Funzione Pubblica e connesso, anche sui tempi, con la circolare n. 21 dell'8 novembre 1995 di quest'ultima.
Ciò nonostante, l'Unsa ritiene che la contraddizione rimane e cercherà di farla emergere nelle varie sedi di contrattazione.
L'Unsa rileva ancora una volta come la trattativa sia stata influenzata dalla pesante interferenza della Funzione Pubblica sull'attività dell'Aran, evidenziando sempre più la mancanza di piena autonomia contrattuale dell'Agenzia.
IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Xxxxxxxx Xxxxxx)
NOTE
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 1996, n. 29.
(2) Riportato al n. A/LXV.
(3) Riportato al n. A/LXVIII.
(4) Riportato al n. A/LXV.
(5) Riportato al n. A/LXVIII.
(6) Riportata al n. F/XV.
(7) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(8) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(9) Riportato al n. XLV.
LEGGI D'ITALIA - testo vigente
(Aggiornamento alla GU 06/01/98)
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1996 (1).
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (2) - del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (3), relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 21 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/F.P., CISL/FILS, UIL/STAT, CONFSAL/UNSA e FAS/CISAL.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione xxxxxxxxx xxx xxxxxx x'Xxxxxx (XXXX) x xxxx'Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x'Xxxxxx (XXX);
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;
Vista la lettera prot. n. 3550 del 27 maggio 1996 (pervenuta il 31 maggio 1996), con la quale l'ARAN - in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 21 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/F.P., CISL/FILS, UIL/STAT, CONFSAL/UNSA e FAS/CISAL;
Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato;
Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, concordato il 21 maggio 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 giugno 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Xxxxxx Xxxxxxxxx, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione pubblica»;
A nome del Governo;
Autorizza
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (5), relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 21 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/FILS, UIL/STAT, CONFSAL/UNSA e FAS/CISAL.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.
Roma, 18 giugno 1996
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 4
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1996, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (5), relativo al biennio economico 1996-1997 stipulato il 21 maggio 1996, il giorno 26 luglio alle ore 10 presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:
prof. Xxxxx Xxxx'Xxxxxx;
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
avv. Xxxxxx Xxxxxx,
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, (*)CONFEDIR, CGIL-FP, CISL-FILS, UIL-STAT, CONFSAL-UNSA, FAS-CISAL, (*)USPPI, (*)UNIONQUADRI e UNSCP.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 1996-1997 - parte economica - per il personale del comparto dei Ministeri.
Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono contrassegnate da un asterisco, sono state ammesse alle trattative con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del T.A.R. del Lazio, in attesa delle decisioni di merito.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO DEI MINISTERI - PARTE ECONOMICA, BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1996.
[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
Articolo 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
Articolo 2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (6) sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
Articolo 3
Incremento del trattamento accessorio
1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (6), nelle misure indicate per ciascuna amministrazione della relativa tabella, sono incrementate, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata tabella B.
2. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (6) è incrementato, in ciascuna amministrazione, per l'anno 1997, di un importo pari allo 0,16 per cento del monte salari dell'anno 1995 e di un ulteriore importo pari allo 0,12 per cento della medesima massa salariale, a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere sull'anno 1998.
Articolo 4
Integrazione del fondo per la produttività collettiva
1. Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro (6), istituito presso ciascun Ministero o amministrazione, potrà essere incrementato dal 1° gennaio 1997 fino ad un massimo di L. 240.000 annue medie pro-capite, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (7) ed in particolare:
- la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;
- l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.
Articolo 5
Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (8) per il personale delle qualifiche direttive ad esaurimento, sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
Articolo 6
Segretari comunali
1. Gli stipendi tabellari dei segretari comunali derivanti dall'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (8) sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste, per le qualifiche di inquadramento VIII e IX.
2. L'indennità di direzione dei segretari comunali, di cui al punto 3 dell'accordo successivo stipulato, per tale categoria, in data 14 luglio 1995, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 1997, delle seguenti misure mensili lorde:
qualifica VIII £ 74.000
qualifica IX " 81.000
Articolo 7
Effetti dei benefìci
1. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 2, 5 e 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti alla data di cessazione dal servizio.Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (8).
TABELLA A
INCREMENTI STIPENDIALI
DECORRENZE 1-1-1996 1-11-1996 1-7-1997 Totale
Ispettore Generale r.e. 113.000 131.000 82.000 326.000
Direttore di Divisione r.e. 105.000 121.000 76.000 302.000
Livello IX 91.000 105.000 66.000 262.000
Livello VIII 83.000 96.000 60.000 239.000
Livello VII 78.000 87.000 55.000 220.000
Livello VI 70.000 80.000 50.000 200.000
Livello V 65.000 75.000 47.000 187.000
Livello IV 62.000 72.000 45.000 179.000
Livello III 59.000 68.000 42.000 169.000
Livello II 56.000 64.000 40.000 160.000
Livello I 53.000 61.000 38.000 152.000
INCREMENTI DELLE INDENNITÀ DI MINISTERO
Fascia A
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato e TAR, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato, Ministero di grazia e giustizia [1], Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Ministero delle poste, Ministero aviazione civile e Direzione generale motorizzazione civile, Ministero università e ricerca scientifica, Ministero del commercio estero, Ministero del bilancio.
Misure mensili lorde (lire)
-
Isp. Gen. r.e.
41.000
Dir. Div. r.e.
38.000
Livello IX
33.000
Livello VIII
30.000
Livello VII
27.000
Livello VI
25.000
Livello V
24.000
Livello IV
22.000
Livello III
21.000
Livello II
20.000
Livello I
19.000
[1] Al personale del Ministero di grazia e giustizia, dell'Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, gli incrementi dell'indennità di ministero previsti dalla tabella B, fascia A, competono per tredici mensilità.
Fascia B
Ministero dell'interno.
Misure mensili lorde (lire)
-
Isp. Gen. r.e.
66.000
Dir. Div. r.e.
61.000
Livello VIII-bis (IX)
53.000
Livello VIII
48.000
Livello VII-bis
46.000
Livello VII
44.000
Livello VI
40.000
Livello V
38.000
Livello IV
36.000
Livello III
34.000
Livello II
32.000
Livello I
31.000
Fascia C
Ministero della difesa, Ministero del|lavoro e ella previdenza sociale, |Ministero degli affari esteri, Ministero |dei trasporti - Marina mercantile, |Ministero della pubblica istruzione, Ministero dei beni culturali, Ministero dell'ambiente, Ministero delle risorse agricole, forestali ed ambientali, |Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'industria, Ministero della sanità.
Misure mensili lorde (lire)
-
Isp. Gen. r.e.
90.000
Dir. Div. r.e.
84.000
Livello IX
73.000
Livello VIII
66.000
Livello VII
60.000
Livello VI
55.000
Livello V
52.000
Livello IV
49.000
Livello III
47.000
Livello II
44.000
Livello I
42.000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.
NOTE
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188, S.O.
(2) Riportato al n. A/LXV.
(3) Riportato al n. A/LXVIII.
(4) Riportato al n. A/LXV.
(5) Riportato al n. A/LXVIII.
(6) Riportato al n. A/LXXIX.
(7) Riportato al n. A/LXV.
(8) Riportato al n. A/LXXIX.
LEGGI D'ITALIA - testo vigente
(Aggiornamento alla G.U. 06/01/98)
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1997 (1).
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (2) - del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» - sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 - concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;
Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e università;
Visto il CCNL relativo al personale Ministeri concernente il periodo 1994-1997, sottoscritto in data 16 maggio 1995;
Viste le lettere prot. n. 4571 del 7 luglio 1997 e prot. 5523 del 19 agosto 1997 (quest'ultima pervenuta il 21 agosto 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» - sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 - concordato in data 2 luglio 1997 tra l'RAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA;
Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto-legislativo n. 29 del 1993, da appositi «Prospetti» nei quali si evidenzia che «sotto il profilo della compatibilità finanziaria l'insieme delle disposizioni integrative del contratto del 16 maggio 1995, non comportano alcun onere aggiuntivo»;
Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che il predetto accordo, concordato il 2 luglio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 agosto 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Xxxxxx Xxxxxxxxx, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»);
A nome del Governo:
Xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx'xxx. 00, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» - sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 - concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.
Roma, 29 AGOSTO 1997
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 10 OTTOBRE 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 14
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo integrativo parte normativa del CCNL del comparto «Ministeri» stipulato il 16 maggio 1995, il giorno 22 ottobre, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del Comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL - CISL - UIL - CONFEDIR - CONFSAL - UGL - UNIONQUADRI - USPPI F.P./CGIL - FPI/CISL - UIL/STATO - CONFSAL/UNSA - FAS/CISAL.
Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo al contratto integrativo parte normativa del CCNL del comparto Ministeri.
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI (3)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, e di seguito denominato «CCNL», è integrato dalle seguenti disposizioni:
Articolo 1
1. Aggiunge l'art. 12-bis al CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 (4).
Articolo 2
1. Aggiunge l'art. 14-bis al CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 (5).
Articolo 3
1. Sopprime i commi 7 e 8 dell'art. 18 ed aggiunge l'art. 18-bis al CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 (6).
Articolo 4
1. Aggiunge gli artt. da 22-bis a 22-sexties al CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 (7).
Articolo 5
1. Aggiunge il capo V con l'art. 28-bis al titolo III, parte prima, del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 (8).
Articolo 6
1. Sopprime l'art. 28 ed aggiunge il capo VI con gli artt. da 28-ter a 28-quinquies al titolo III, parte prima del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 (9).
Articolo 7
1. Al testo del presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 è accluso l'Allegato A, riguardante l'applicazione della disciplina in materia di:
- part-time;
- festività del Santo Patrono;
- permessi retribuiti;
- orario di lavoro;
- assenze per malattia;
- indennità di amministrazione;
- sanzioni disciplinari.
2. A correzione di errori materiali, nell'allegato B - Tabella 1 del CCNL ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995:
comma 3:
- al primo capoverso l'espressione «procedimento disciplinare» va sostituita con «procedimento penale»;
- al secondo capoverso l'espressione «il compenso per lavoro straordinario nonché i due Fondi non competono in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1» va sostituita con la seguente: «Il compenso per lavoro straordinario non compete in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1; i due Fondi competono, in misura proporzionale, in caso di rapporto di lavoro part-time»;
comma 6:
- l'espressione «In caso di malattia di durata inferiore a quindici giorni lavorativi» va sostituita con «In caso di malattia di durata pari o inferiore a quindici giorni lavorativi».
3. Le tabelle contenute nell'allegato B tabella 2 del CCNL ministeri relative alle indennità della Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia - Amministrazione giudiziaria e del personale dei Tribunali militari del Ministero della Difesa sono modificate secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 (10). Alle tabelle così rideterminate non si applicano gli incrementi di cui all'art. 3 comma 1 del CCNL - parte economica, biennio 1996-1997.
Articolo 8
Disapplicazioni
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (11), comma 1, dalla data della stipula del presente accordo integrativo al CCNL del contratto ministeri, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nell'accordo. In particolare sono inapplicabili le seguenti norme:
- con riferimento all'art. 1 (Art. 12-bis Contributi sindacali): art. 50 della legge n. 249 del 1968 (12);
- con riferimento all'art. 2 (Art. 14-bis Periodo di prova): art. 10 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13);
- con riferimento all'art. 4 (Art. 22-ter Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica): art. 29 del D.P.R. n. 266 del 1987 (14);
- con riferimento all'art. 4 (Art. 22-quater Tutela della maternità): art. 15 del D.P.R. n. 335 del 1990 (15);
- con riferimento all'art. 4 (Art. 22-quinquies Servizio militare): art. 67 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13);
- con riferimento all'art. 4 (Art. 22-sexties Aspettativa): art. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13);
- con riferimento all'art. 4 (Art. 22-septies Formazione): art. 31 del D.P.R. n. 266 del 1987 (14);
- con riferimento all'art. 5 (Art. 28-bis Accordi di mobilità): art. 21 del D.P.R. n. 335 del 1990 (15); artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 269 del 1987 (16);
- con riferimento all'art. 6 (Art. 28-ter Termini di preavviso): art. 124 del D.P.R. n. 3 del 1957 (13);
- con riferimento all'art. 7 comma 3: art. 1 della L. 15 gennaio 1991 n. 14 (17); art. 1 della L. n. 525 del 1996 (18).
ALLEGATO A
1. Applicazione dell'art. 15 del CCNL:
- le riduzioni di orario di cui al comma 7 dell'art. 15 non comprendono i permessi brevi, la flessibilità ed altre simili fattispecie di modifica dell'orario di lavoro.
2. Applicazione dell'art. 17 del CCNL:
- la festività del Santo Patrono, dopo l'esame previsto dagli artt. 7 e 8 del CCNL, ove non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge n. 937 del 1977 (19) per le festività soppresse.
3. Applicazione dell'art. 18 del CCNL:
- i tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 2 possono essere rifiutati esclusivamente per ragioni di servizio; in particolare, possono riguardare anche visite mediche specialistiche o esami clinici.
4. Applicazione dell'art. 19 del CCNL:
a) il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell'ambito dell'orario giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro, definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme contrattuali;
b) la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di operazioni di sdoganamento, ecc.);
c) le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza.
5. Applicazione dell'art. 21 del CCNL:
a) [ai fini del computo dell'assenza per malattia, i quindici giorni lavorativi, citati al punto 6 dell'allegato B tabella 1, sono comprensivi della giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni] (21) ai fini, invece, della decurtazione dell'indennità, il conteggio delle spettanze economiche va comunque fatto dividendo l'importo dell'indennità per 1/30 e moltiplicando per i giorni prescritti dal certificato medico;
b) in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il secondo che inizia il Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia: lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive;
c) l'Amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative;
d) il caso di ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art. 21 si riferisce anche al ricovero in day-hospital;
e) gli obblighi del dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art. 21 del CCNL;
f) i controlli previsti dal comma 10 non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino, prevista dall'art. 18 del CCNL, comma 7, convertito in art. 4 del presente accordo.
6. Applicazione art. 24 del CCNL:
- la sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
7. Applicazione art. 34 del CCNL:
a) le indennità di amministrazione istituite dal CCNL vanno erogate esclusivamente secondo le modalità previste dal CCNL;
b) il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non coincidente con quella di appartenenza ed avente diversa indennità di amministrazione, percepisce l'indennità della struttura ove presta servizio, purché vi sia stato assegnato con atto formale legittimo, in base alla normativa in vigore.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le Parti prendono atto delle situazioni di grave ritardo nell'effettuazione della trattenuta sindacale rispetto al momento del rilascio della relativa delega da parte del dipendente, presso alcune amministrazioni.
In relazione a tale ritardo, le parti si impegnano ad esperire ogni utile intervento presso le diverse amministrazioni interessate perché la trattenuta venga attivata al più tardi entro sessanta giorni dalla data del rilascio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le Parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa perché le Amministrazioni adottino atti organizzativi e procedimenti tempestivi ed idonei ad assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente accordo in materia di aspettativa non retribuita.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'art. 43 del CCNL del comparto ministeri e con l'art. 9 del presente contratto integrativo, le stesse parti hanno inteso facilitare l'opera di individuazione delle normative che risultano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti, in virtù di quanto dispone l'art. 72, 1° comma del D.Lgs. n. 29 del 1993 (20). Le clausole hanno dunque una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dall'art. 72, 1° comma del D.Lgs. n. 29 del 1993 (20) e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro.
NOTE
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1997, n. 265, S.O.
(2) Riportato al n. A/LXV.
(3) Approvato con Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(4) Aggiunge l'art. 12-bis al Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(5) Aggiunge l'art. 14-bis al Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(6) Sopprime i commi 7 e 8 dell'art. 18 ed aggiunge l'art. 18-bis al Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(7) Aggiunge gli artt. da 22-bis a 22-sexies al Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. /LXXIX.
(8) Aggiunge il capo V con l'art. 28-bis al titolo III, Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(9) Sopprime l'art. 28 ed aggiunge il capo VI con gli artt. da 28-ter a 28-quinquies al titolo III, Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(10) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(11) Riportato al n. A/LXV.
(12) Riportata al n. A/XV.
(13) Riportato al n. A/II.
(14) Riportato al n. A/XLV.
(15) Riportato al n. A/LXI.
(16) Riportato al n. A/XLVI.
(17) Riportata alla voce UFFICIALI GIUDIZIARI.
(18) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(19) Riportata al n. A/XXVI.
(20) Riportato al n. A/LXV.
(21) lettera modificata dall’art 6, comma 2, del CCNL Integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001
Accordo 16 febbraio 1999 (1)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999.
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Visto il parere favorevole espresso, in data 11 dicembre 1998, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, con esclusione degli istituti giuridici ed economici previsti dall'art. 29, comma 1 Tabella D/bis e dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea;
Visto il parere favorevole espresso, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), in data 15 gennaio 1999 dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, riguardante gli istituti giuridici ed economici previsti dall'art. 29, comma 1 Tabella D/bis e dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea, originariamente esclusi dalla suddetta valutazione in data 11 dicembre 1998;
Vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 1° febbraio 1999, sull'attendibilità dei costi quantificativi per il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;
Il giorno 16 febbraio 1999 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Prima della sottoscrizione del suddetto C.C.N.L., le parti prendono atto delle rettifiche apportate al testo per alcuni errori materiali, dell'eliminazione dell'art. 34 relativo alla decorrenza diversificata dell'efficacia degli istituti contrattuali, di cui ai primi due commi del presente verbale, nonché della modifica della sequenza degli articoli successivi a quello espunto e dei relativi riferimenti normativi ad esso collegati.
Al termine della riunione, con le precisazioni di cui al presente verbale, viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999:
per l'ARAN dal Presidente prof. Xxxxx Xxxx'Xxxxxx
e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:
Organizzazioni sindacali Confederazioni
CGIL/FP CGIL
CISL/FPI CISL
UIL/PA UIL
CISAL/FAS CISAL
CONFSAL/UNSA CONFSAL
RDB/CUB-STATALI RDB/CUB
UGL/STATALI-ANDCD UGL
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del C.C.N.L. quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (2), nonché al personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (3) e ai sensi della L. n. 401 del 1990 (4) e al personale U.N.E.P. dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego di cui alla legge n. 56 del 1987 (5), si applica il presente C.C.N.L. fino all'effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997 (6) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente C.C.N.L. è suscettibile di essere integrato ai sensi del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 (7) per le materie ivi previste.
5. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8) e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 (9) e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (10), è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx. n. 29 del 1993 (8).
Art. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (11).
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 29/1993 (11);
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 31, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 32.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola Amministrazione:
- le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 del presente C.C.N.L., nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125 (12).
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste al punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett. a) e all'art. 25 del presente C.C.N.L. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
È demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995 (13). Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995 (13).
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Xxxxx restando i princìpi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Sistema di partecipazione
A) INFORMAZIONE
1. Ciascuna amministrazione fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i) concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell'art. 31;
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell'ufficio/ente.
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
B) CONCERTAZIONE
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell'art. 20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai princìpi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 35 del presente C.C.N.L;
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10;
2) I soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. È, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (14).
D) Forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all'applicazione della legge n. 59 del 1997 (15), sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7, composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 7
Comitato pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991 (16).
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente C.C.N.L. e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Capo II
I soggetti sindacali
Art. 8
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. B) sono :
- le R.S.U.;
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del C.C.N.L..
Art. 9
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1;
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1.
Art. 10
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I) A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1;
II) Nelle sedi centrali o sedi distaccate di amministrazioni centrali e negli uffici periferici individuati come sede di contrattazione integrativa:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto;
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
Capo III
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai princìpi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti princìpi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 12
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/1993 (17) e successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del presente C.C.N.L., sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
PARTE SECONDA
Ordinamento professionale
TITOLO I
Sistema di classificazione
Art. 13
Aree di inquadramento
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree:
Area A - comprendente i livelli dal I al III;
Area B - comprendente i livelli dal IV al VI;
Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una separata area dei «professionisti dipendenti», nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali;
c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993 (17), tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.
5. L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del presente C.C.N.L. e con l'assistenza dell'ARAN.
Art. 14
Accesso dall'esterno
1. L'accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni della declaratoria allegato A), avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56/1987 (18), secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 (19) e dall'art. 45, comma 11, del D.Lgs. n. 80/1998 (20), le quali devono garantire un adeguato accesso dall'esterno.
Art. 15
Passaggi interni
1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall'art. 20.
b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art. 20.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (19).
Art. 16
Norme di prima applicazione
1 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Dalla data indicata nel comma 1 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'area A) è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base all'allegata tabella B.
4. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
5. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'art. 14 è attribuito il trattamento tabellare riportato nella tabella C, corrispondente - nella declaratoria dell'allegato A - alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 15 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
7. Le parti si danno atto che il riordino del sistema classificatorio attuato con il presente contratto determina la necessità per le amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove flessibilità contenute nelle declaratorie di cui all'allegato A, valorizzi la professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1, corrispondente alla ex settima qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell'art. 15.
8. Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi istruttori quali-quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola i requisiti di accesso che - in via transitoria ed eccezionale - possano essere ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle declaratorie dell'allegato A, per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle selezioni indicate nel comma 1 - indette in prima applicazione del sistema classificatorio - anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne risultassero in possesso.
9. Tale istruttoria sarà portata a termine a cura dell'ARAN entro il 31 dicembre 1998, ai fini del negoziato di cui all'art. 35, comma 1 e, comunque, in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.
Capo II
Progressione economica
Art. 17
Sviluppi economici all'interno delle aree
1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono denominati «super», assumendo rispettivamente la sigla «A1 S», «B3 S», «C1 S», «C3 S».
2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
Art. 18
Posizioni organizzative
1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il valore dell'indennità di cui al comma 1) è ricompreso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.000, annui lordi per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 31.
Art. 19
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
1. Possono procedere all'individuazione delle posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei princìpi di razionalizzazione previsti dal X.Xxx. n. 29/1993 (21), con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dalle singole amministrazioni.
Capo III
Art. 20
Relazioni sindacali del sistema classificatorio
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate:
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B);
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 15;
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett. A);
c) con riferimento agli artt. 17 e 18:
- criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
PARTE III
Rapporto di lavoro
TITOLO I
Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo I
Art. 21
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1, comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (22) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità. Il contingente predetto è utilizzato sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part-time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art. 39 comma 8 della legge n. 449/1997 (22) e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10% massimo. In deroga alle procedure previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1° giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 (23) è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa di cui all'art. 22 secondo quanto concordato con l'amministrazione.
Art. 22
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b) (50).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000 (51).
5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000 (52).
Art. 23
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (53)
1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.
6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro.
7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.
8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. N. 61/2000.
Art. 24
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 29/1993 (25) per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano «mansioni immediatamente superiori» le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche «super» non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate «mansioni superiori», per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993 (25).
Capo II
Orario di lavoro
Art. 25
Riduzione dell'orario
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.
Capo III
Art. 26
Formazione
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del sistema di classificazione da una posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.Lgs. n. 39 del 1993 (26).
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. D.Lgs. n. 39/1993 (26), ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera a) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del D.Lgs. n. 29 del 1993 (27).
8. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
Capo IV
Mobilità
Art. 27
Mobilità volontaria all'interno del comparto
1. Le amministrazioni nell'ambito dello stesso comparto, possono coprire i posti vacanti in organico destinati all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento della domanda.
PARTE QUARTA
Trattamento economico
Art. 28
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33;
f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
Art. 29
Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del C.C.N.L. stipulato in data 26 luglio 1996 (28) sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate tabella D e D-bis, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle E ed F.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma del C.C.N.L. sottoscritto il 16.5.95, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
4. Il personale cui è attribuito il livello economico super di cui all'art. 17, mantiene l'indennità integrativa speciale in godimento.
5. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 30
Lavoro straordinario
1. Prima della loro ripartizione ed assegnazione nelle singole amministrazioni, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono ridotte, dall'1/1/1999, del 5%. Tale disponibilità andrà ad alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il fondo unico di ciascuna amministrazione.
2. La restante somma è ripartita per singola amministrazione in base alle vigenti disposizioni. All'atto della costituzione del fondo unico di ciascuna amministrazione di cui al punto 3, il 30% delle risorse confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle risorse sarà utilizzato per finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente prestato.
3. Le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento in cui si è verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione.
Art. 31
Fondo unico di amministrazione
1. È costituito presso ciascuna Amministrazione un Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:
- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo C.C.N.L. del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
- la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;
- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (29);
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 (29) e successive modificazioni ed integrazioni;
- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
- gli importi relativi all'indennità di Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;
- L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.
Art. 32
Utilizzo del fondo di amministrazione
1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
- erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
Art. 33
Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31.12.1999, gli importi dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 16.5.1995, così come rideterminati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del C.C.N.L. del 26.7.96, sono incrementati nelle misure previste nell'allegata Tabella G.
2. Per il personale del Ministero dell'Interno, ai fini della perequazione di cui al comma 1, è destinata alla contrattazione integrativa l'importo di L. 11.000 medie mensili pro-capite con decorrenza 31 dicembre 1999. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle suddette risorse.
PARTE QUINTA
TITOLO I
Norme finali, transitorie e di rinvio
Art. 34
Disposizioni particolari
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del C.C.N.L. 16.5.1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. L'art. 16 comma 13 del CCNL 16.5.1995 è integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente periodo: in caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno (30).
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del presente C.C.N.L. o successivamente per i casi previsti dall'art. 24, commi 2 e 3 sono valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non in modo esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 29/1993 (31), le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per l'esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all'art. 35, comma 1, sulla base di tali risultanze, il Fondo di cui all'art. 31 verrà opportunamente integrato.
5. Nel primo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e 32 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
Art. 35
Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti materie:
a) entro il 31 gennaio 1999:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- la mobilità (tra amministrazioni di diverso comparto e in conseguenza delle eccedenze);
- la disciplina sperimentale del telelavoro;
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro temporaneo, contratti di solidarietà);
- la disciplina nell'area «C» della separata area dei professionisti sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall'art. 37.
2. Entro il 31.12.1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (32) e successive modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente C.C.N.L. ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.
Art. 36
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 (33), della legge n. 335/1995 (34), della legge n. 449/1997 (35) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito D.P.C.M.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
Art. 37
Commissione paritetica per l'istituzione nell'area «c» di una separata area dei professionisti
1. È istituita una Commissione paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - amministrazioni del Comparto, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza utili alla corretta individuazione - nell'area C del sistema classificatorio previsto dall'art. 13, - di una separata area di professionisti, con particolare riguardo al censimento delle professionalità utilizzate e una loro quantificazione, alle attribuzioni assegnate, al grado di autonomia delle stesse ed alla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 aprile 1999 e le proposte formulate verranno utilizzate ai fini del negoziato previsto dall'art. 35, comma 2.
Art. 38
Norma programmatica
1. Le parti concordano sull'opportunità che le Amministrazioni di Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 1999 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
Art. 39
Disapplicazioni
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (32) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di stipula del presente C.C.N.L., sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli artt. dal n. 1 al n. 12 e all'art. 20 (il sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 e n. 20 del D.P.R. n. 44 del 1990 (36);
b) con riferimento agli artt. dal 13 al 19 (sistema di classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10 della legge n. 312/1980 (37), riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;
c) con riferimento all'art. 21 (contratto di lavoro a tempo parziale): l'art. 15 del C.C.N.L. sottoscritto il 16.5.95;
d) con riferimento all'art. 26 (formazione): l'art. 22-sexies del C.C.N.L. integrativo del 22.10.1997;
e) con riferimento agli artt. dal n. 28 al n. 33: gli articoli dal 29 al 37 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 e C.C.N.L. del 26 luglio 1996;
f) con riferimento all'allegato A): il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (36), art. 5 e allegati n. 1, n. 2 e n. 3.
Le parti si riservano di procedere ad ulteriori disapplicazioni nel prosieguo delle trattative per il completamento della contrattualizzazione di cui all'art. 35, comma 2.
Allegato A
AREA FUNZIONALE A
(ex 1, 2, 3)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità specifiche semplici.
POSIZIONE ECONOMICA A1
Specifiche professionali:
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
Accesso:
Dall'esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/1987 (38) e successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
AREA FUNZIONALE B
(ex 4, 5, 6)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.
Accesso:
Dall'esterno: mediante le procedure previste dalla legge n. 56/1987 (38) e successive modificazioni.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c.1, lett. A) del presente C.C.N.L.:
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1: esperienza professionale di quattro anni nell'area di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Specifiche professionali:
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.
- Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c.1, lett. B) del presente C.C.N.L.:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2;
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalla posizione economica B1 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
- capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati;
- gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici, impianti e macchinari, cura l'esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi, assicura l'attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi, rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c.1, lett. B) del presente C.C.N.L.:
- dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3;
- dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni.
Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B3: esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione economica B3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
AREA FUNZIONALE C
(ex 7, 8, 9)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA C1
Specifiche professionali:
- adeguate conoscenze ed esperienze acquisite;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina.
- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali è ripartito.
- Lavoratore che, nell'ambito dell'area tecnica assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c.1, lett. A) del presente C.C.N.L.:
- dalle posizioni X0, X0, X0, X0X verso la posizione economica C1.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni.
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di sette anni nella posizione di provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali;
- direzione, coordinamento di unità operative;
- relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza.
- Lavoratori che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano prodotti software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c.1, lett. B) del presente C.C.N.L.:
- dalle posizioni economiche C1, C1S verso la posizione economica C2.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche C1 e C1S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione precedente.
POSIZIONE ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
- elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;
- direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati;
- relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano ad attività specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e pianificano la gestione delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi.
Accesso:
Dall'interno della stessa area dalle posizioni economiche C1, C1S, C2 sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione secondo le procedure di cui all'art. 15, lett. B, punto d) del presente C.C.N.L.
Requisiti:
Diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica C3: esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica C2 verso la posizione economica C3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
NORME FINALI
1. Nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal D.P.R. n. 1219/1984 (39) e dal D.P.R. n. 44/1990 (40) all. 1-2-3, sino all'applicazione dell'art. 13, comma 5 del presente C.C.N.L.
2. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione alle selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali per legge purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, il periodo di servizio maturato nelle posizioni super di cui all'art. 17 è sommato al servizio effettuato nelle posizioni economiche di riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 29/1993 (40) e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all'ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
Tabella B
TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Qualifiche funzionali ex legge n. 312/1980 |
Area |
Nuove posizioni economiche |
I II III |
A |
A1 |
IV V VI |
B |
B1 B2 B3 |
VII VIII IX |
C * comprensive dell'area professionale e delle posizioni organizzative |
C1 C2 C3 |
* Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.
Tabella C
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
importi annui lordi per 12 mensilità
C ** |
C1 * 17.879.000 |
C1 - S 19.200.000 |
C2 * 20.571.000 |
C3 23.639.000 |
C3 - S 26.500.000 |
||
B |
B1 * 12.703.000 |
B2 * 13.921.000 |
B3 * 15.447.000 |
B3 - S 17.500.000 |
|
||
A |
A1 * 11.473.000 |
A1 - S 12.500.000 |
|
* le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1, lett. b)
Tabella D
Qualifica / livello |
|
Aumenti mensili (in lire) dal 1.11.98 |
|
|
|
Ispettore Generale r.e. |
|
68.000 |
Direttore Divisione r.e. |
|
63.000 |
Nono livello |
C3 |
55.000 |
Ottavo livello |
C2 |
49.000 |
Settimo livello |
C1 |
45.000 |
Sesto livello |
B3 |
42.000 |
Quinto livello |
B2 |
39.000 |
Quarto livello |
B1 |
37.000 |
Terzo livello |
A1 |
35.000 |
Tabella D - bis
Qualifica / livello |
|
Aumenti mensili (in lire) dal 1.6.99 |
|
|
|
Ispettore Generale r.e. |
|
57.000 |
Direttore Divisione r.e. |
|
53.000 |
Nono livello |
C3 |
46.000 |
Ottavo livello |
C2 |
41.000 |
Settimo livello |
C1 |
38.000 |
Sesto livello |
B3 |
35.000 |
Quinto livello |
B2 |
32.000 |
Quarto livello |
B1 |
31.000 |
Terzo livello |
A1 |
29.000 |
Tabella E
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1.11.1998
C ** |
C1 * 18.419.000 |
C1 - S 19.740.000 |
C2 * 21.159.000 |
C3 24.299.000 |
C3 - S 27.160.000 |
||
B |
B1 * 13.147.000 |
B2 * 14.389.000 |
B3 * 15.951.000 |
B3 - S 18.004.000 |
|
||
A |
A1 * 11.893.000 |
A1 - S 12.920.000 |
|
* le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1, lett. b)
Tabella F
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1.6.1999
C ** |
C1 * 18.875.000 |
C1 - S 20.196.000 |
C2 * 21.651.000 |
C3 24.851.000 |
C3 - S 27.712.000 |
||
B |
B1 * 13.519.000 |
B2 * 14.773.000 |
B3 * 16.371.000 |
B3 - S 18.424.000 |
|
||
A |
A1 * 12.241.000 |
A1 - S 13.268.000 |
|
* le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1, lett. b)
Tabella G
FASCE |
AREA |
posizioni economiche |
incrementi mensili lordi dal 31.12.1999 |
|
|
Ispettore Generale R.e. |
14.000 |
|
|
Direttore Divisione R.e. |
14.000 |
|
|
C - 3 |
14.000 |
fascia A |
C |
C - 2 |
13.000 |
|
|
X - 0 |
00.000 |
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx |
|
X - 3 |
11.000 |
|
B |
B - 2 |
10.000 |
|
|
B - 1 |
7.000 |
|
A |
A - 1 |
6.000 |
|
|
Ispettore Generale R.e. |
35.000 |
|
|
Direttore Divisione R.e. |
32.000 |
|
|
C - 3 |
25.000 |
fascia B |
C |
C - 2 |
23.000 |
|
|
C - 1 |
21.000 |
Ministero della Difesa |
|
B - 3 |
18.000 |
|
B |
B - 2 |
17.000 |
|
|
B - 1 |
15.000 |
|
A |
A - 1 |
14.000 |
|
|
Ispettore Generale R.e. |
39.000 |
fascia C |
|
Direttore Divisione R.e. |
38.000 |
|
|
X - 0 |
00.000 |
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx mercanti- |
C |
C - 2 |
30.000 |
le, della Sanità, delle Politiche agricole, |
|
C - 1 |
26.000 |
della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pub- |
|
B - 3 |
23.000 |
blici, dell'Industria, per i beni e le attività |
B |
B - 2 |
21.000 |
culturali, dell'Ambiente, degli Affari Esteri |
|
B - 1 |
19.000 |
|
A |
A - 1 |
17.000 |
ai dipendenti collocati nelle posizioni «Super» spetta la misura dell'indennità prevista per la categoria di riferimento
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 16 comma 4 del presente C.C.N.L. le parti concordano che nell'ambito delle «procedure concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura dei posti vacanti, in corso o già programmate alla data di entrata in vigore del C.C.N.L.,» si intendono ricomprese anche quelle avviate sulla base degli accordi sottoscritti con le Amministrazioni in applicazione di vigenti norme di legge.
Le parti, altresì, concordano che, sono fatti salvi i processi di riqualificazione del personale delle amministrazioni in fase di riforma e di riorganizzazione, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 549 del 1995 (41), dell'art. 2 del D.Lgs. n. 265 del 1997 (42), del D.Lgs. n. 430 del 1997 (43), dell'art. 6 della legge n. 344 del 1997 (44) e dell'art. 12, comma 1 lett. S, della legge n. 59 del 1997 (45).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti si atterranno ai princìpi e alle disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei n. 626/1994 (46) e n. 242/1996 (46);
2. migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle finalità prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino la diffusione omogenea delle conoscenze e degli aggiornamenti;
3. prevedere un livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori promuovendo, anche mediante l'utilizzo di supporti multimediali, l'autoapprendimento in forme controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che, al momento dell'emanazione del decreto interministeriale in attuazione della legge n. 146/1998 (47), che ridetermina gli importi dell'indennità di amministrazione del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, le tabelle - di cui all'art. 34, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 16/5/1995 e successive modificazioni - si intendono automaticamente integrate dalla nuova tabella relativa al personale del Ministero delle Finanze - Commissioni Tributarie, con le decorrenze e gli importi previsti dalla normativa di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lett. b) e all'art. 37, comma 1, le parti concordano che nella separata area dei professionisti, da istituire nell'ambito dell'area C prevista dal nuovo sistema di classificazione del personale, si intendono ricomprese tutte le figure professionali, tecnico-scientifiche e di ricerca di cui all'art. 11, comma 4, lett. d), della legge n. 59 del 1997 (48) e dall'art. 1, comma 3 del relativo decreto legislativo di attuazione n. 396 del 1997 (49).
Resta inteso che le professionalità da includere nell'area saranno individuate mediante le procedure definite nell'art. 37 del presente C.C.N.L.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti concordano che, per gli adempimenti negoziali anteriori alla stipula del presente contratto, i relativi termini si intendono prorogati di quattro mesi.
NOTE
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1999, n. 46, S.O.
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(3) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(4) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(5) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(6) Riportato alla voce Lavoro.
(7) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(8) Riportato al n. A/LXV.
(9) Riportato al n. A/C.
(10) Riportato al n. A/CII.
(11) Riportato al n. A/LXV.
(12) Riportata alla voce Lavoro.
(13) Riportato al n. A/LXXIX.
(14) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(15) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(16) Riportata alla voce Lavoro.
(17) Riportato al n. A/LXV.
(18) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(19) Riportato al n. A/LXV.
(20) Riportato al n. A/CII.
(21) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(23) Riportato alla voce Lavoro.
(24) Riportata al n. A/LIII.
(25) Riportato al n. A/LXV.
(26) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(27) Riportato al n. A/LXV.
(28) Riportato al n. A/LXXXVII.
(29) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(30) Aggiunge un periodo al comma 13 dell'art. 16, Provv. P.C.M. 3 marzo 1995, riportato al n. A/LXXIX.
(31) Riportato al n. A/LXV.
(32) Riportato al n. A/LXV.
(33) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(34) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(35) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(36) Riportato al n. A/LIX.
(37) Riportata al n. A/XXXI.
(38) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(39) Riportato al n. A/LIX.
(40) Riportato al n. A/LXV.
(41) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(42) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(43) Riportato alla voce Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
(44) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(45) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(46) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(47) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(48) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(49) Riportato al n. A/C
(50) Lettera aggiunta dall’art. 22, comma 2, lettera a) del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(51) Comma sostituito dall’art. 22, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(52) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 2, lettera c) del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001.
(53) articolo sostituito dall’art. 23, comma 1 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001).
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO QUADRIENNIO 1998-2001 del personale delle qualifiche funzionali dipendente del Ministero della Difesa
PREMESSA
Nell’ambito del processo di riforma del Ministero e della conseguente ristrutturazione degli uffici e dei servizi, il Contratto Integrativo di Amministrazione deve costituire lo strumento primario per contribuire in forma determinante alla realizzazione di un’Amministrazione della Difesa riorganizzata e riformata in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Per la realizzazione di tali obiettivi, per i quali non si può prescindere dal consolidamento del sistema delle relazioni sindacali tracciato nel CCNL, si deve mirare, utilizzando tutti gli istituti contrattuali, alla valorizzazione del ruolo e della professionalità del personale civile, alla ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, alla puntuale individuazione delle esigenze dei servizi nonché alla conseguente predisposizione di organici funzionali a tali esigenze.
Occorre inoltre procedere al recupero di adeguati livelli di economicità attraverso iniziative di razionalizzazione e modernizzazione e di progressivo processo di civilizzazione anche al fine di pervenire al diretto assolvimento dei compiti d’istituto, oggi in taluni settori tendenzialmente affidati all’esterno.
In tale quadro il nuovo sistema di classificazione del personale sarà orientato, conformemente all’evoluzione dei modelli organizzativi, al superamento delle rigidità che caratterizzavano il precedente ordinamento, nonché a favorire la crescita professionale dei dipendenti attraverso percorsi di sviluppo professionale sia tra le aree che all’interno delle stesse. In sede di individuazione dei nuovi profili professionali, occorrerà altresì procedere a specifici interventi sui diversi processi lavorativi per giungere alla ricomposizione e riqualificazione di attività attualmente svolte in modo parcellizzato e non funzionale alle esigenze dei servizi.
Il Contratto Integrativo rappresenta inoltre lo strumento primario per regolare l’utilizzazione delle disponibilità economiche mirate al finanziamento degli obiettivi e dei progetti di incremento della produttività, con particolare riferimento ai recuperi di funzionalità di realtà lavorative coinvolte nei processi di ristrutturazione, tra le quali soprattutto quelle dell’area industriale.
Per attuare questi indirizzi è necessario utilizzare in modo coerente il Fondo Unico di Amministrazione (FUA) partendo da una prioritaria e puntuale sua quantificazione e da una trasparente analisi delle varie voci che concorrono al relativo finanziamento per la sua costituzione.
La contrattazione integrativa, con particolare riferimento alla gestione del FUA, deve inoltre perseguire il duplice obiettivo di consolidare e valorizzare le scelte della contrattazione nelle realtà decentrate, sedi di costituzione di RSU, per una più mirata erogazione dei compensi incentivanti la produttività.
A tale contrattazione di posto di lavoro è quindi destinato un “Fondo Unico di Sede (FUS)” di entità tale da consentire la individuazione e la remunerazione di progetti di produttività e di eventuali specifiche “particolari posizioni di lavoro”, non previste dalla contrattazione nazionale, o di quant’altro definito in contrattazione locale.
I fondi ulteriormente disponibili dovranno essere utilizzati per gestire gli effetti della riforma (ad esempio, prevedendo la remunerazione della mobilità attraverso il previsto “Fondo di trasferimento”), per sostenere processi di riorganizzazione e realizzare il nuovo ordinamento professionale secondo criteri concordati e secondo una predeterminata scala di priorità.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo 1°
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica esclusivamente al personale del Ministero della Difesa delle aree A – B e C, di cui all’art. 13 del CCNL, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a part-time.
Non si applica al personale con qualifica di dirigente.
Capo 2°
DURATA DEL CONTRATTO, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
Il CCNI ha validità per il periodo 1.1.1998/31.12.2001. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo a quello di stipulazione in via definitiva, salvo diversa prescrizione.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione in via definitiva.
L’avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza di tutti gli Enti interessati con idonea pubblicità da parte della Direzione Generale per il Personale Civile.
La quantificazione del Fondo Unico di Amministrazione è riferita a ciascun esercizio finanziario ed i criteri di utilizzazione dello stesso, stabiliti a seguito della prevista contrattazione integrativa, hanno di norma validità per l’E.F. di riferimento.
Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive in particolare per quanto attiene alle materie che il CCNL disciplinerà nel corso della vigenza ed in presenza di condizioni di miglior favore.
È fatta comunque salva la preminenza del CCNL sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti economici e normativi generali.
Ulteriori fasi di contrattazione integrativa del Ministero potranno svilupparsi a seguito delle verifiche annuali derivanti dall’attuazione del processo di riforma e di riordino dei servizi del Dicastero od, anche, a seguito di altri processi riformatori che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente accordo.
Alla scadenza il presente Contratto, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, si rinnova tacitamente e comprenderà gli eventuali aumenti che saranno attribuiti dal CCNL e quelli che saranno individuati nell’incontro periodico annuale sulla composizione e quantificazione del Fondo.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto Integrativo.
Entro il mese di settembre di ogni anno e comunque qualora intervengano elementi innovativi le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo si incontrano al fine di individuare la composizione del FUA dell’anno successivo ed eventualmente modificare la destinazione delle quote del fondo stesso.
Tale incontro servirà anche a verificare lo stato di attuazione del Contratto in corso di svolgimento con la possibilità di intervenire su eventuale dinamiche distorsive.
Titolo II
IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Capo 1°
OBIETTIVI ED ISTITUTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il presente contratto riconosce nel sistema di relazioni sindacali uno dei fattori principali per lo sviluppo, modernizzazione e riorganizzazione del Dicastero.
Al riguardo, nel rispetto della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, il sistema è incentrato sul rafforzamento del confronto e della partecipazione su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi.
In considerazione delle trasformazioni che stanno interessando ed interesseranno il Ministero, improntate ad una riorganizzazione dei servizi e delle strutture, il sistema di relazioni sindacali deve essere in grado di determinare comportamenti uniformi, sia presso la sede centrale che presso tutte le sedi periferiche, incentrati sulla piena responsabilità delle parti contraenti e finalizzati a proficue e corrette relazioni sindacali, anche mediante momenti di coinvolgimento formativo e di responsabilizzazione della Dirigenza e delle Rappresentanze Sindacali sui contenuti del presente accordo.
Le parti sottolineano, altresì, la necessità che in tutte le sedi di contrattazione integrativa, centrale e periferica, sia assicurato il pieno rispetto delle prerogative sindacali e delle procedure della contrattazione, della informazione preventiva e successiva, della consultazione e della concertazione.
Per l’attivazione delle procedure relative a ciascuno dei predetti istituti contrattuali si farà riferimento alle materie stabilite per ognuno di essi dal C.C.N.L. sia a livello di Amministrazione che a livello locale.
In questo quadro l’Amministrazione s’impegna, tuttavia, a sviluppare un reale processo di contrattazione e concertazione, su tutte le questioni di particolare rilevanza che interessano il rapporto di lavoro dei dipendenti, il processo di riforma e ristrutturazione del Dicastero nonché la definizione del nuovo ordinamento professionale, fra cui:
a) a livello nazionale
- criteri generali per l’organizzazione degli Uffici centrali e periferici in riferimento anche alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- criteri per la determinazione delle piante organiche e dei carichi di lavoro, in correlazione al processo di riforma e all’attuazione del nuovo ordinamento professionale;
- incremento del contingente che può essere ammesso ad usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione a particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari;
- criteri per il conferimento delle posizioni organizzative e quantificazione delle relative indennità;
- linee di indirizzo generale per l’attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di ristrutturazione e innovazioni tecnologiche;
- politiche occupazionali, con particolare riferimento ai percorsi formativi e di riqualificazione, anche per esigenze di reimpiego;
- progetti formativi, anche per quanto concerne quelli attivati direttamente dalle strutture periferiche dell’Amministrazione;
- costituzione del Fondo Unico di Amministrazione e definizione dei criteri di ripartizione delle relative risorse;
- sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e miglioramento della qualità dei servizi;
- individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree, in relazione alle esigenze organizzative;
- criteri relativi alla progressione economica nelle posizioni “super”;
- determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni nei passaggi all’interno delle aree e da un’area all’altra;
- criteri per il conferimento delle mansioni superiori;
- criteri di mobilità del personale;
- linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
- indirizzi generali sulla fruizione dei servizi sociali;
- modalità di attuazione e misure per favorire le pari opportunità;
b) a livello periferico
- organizzazione del lavoro e formulazione di proposte relative ai contingenti di area ai fini anche della definizione degli organici nazionali;
- articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro e connesse modalità di accertamento;
- applicazione dei criteri di utilizzo del FUA individuati a livello nazionale;
- predisposizione di progetti strumentali e di risultato tesi al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi nonché all’individuazione dei destinatari di “particolari posizioni di lavoro” non determinate a livello nazionale da retribuire con le disponibilità economiche assegnate con il “Fondo di Sede”;
- determinazione dei fabbisogni relativi ad eventuali esigenze di straordinario da fronteggiare con disponibilità del FUS;
- attuazione dei criteri per la individuazione del personale da coinvolgere nei processi di formazione;
- progetti e programmi formativi organizzati a livello periferico relativi ad attività didattica extra-Civilscuoladife;
- attuazione dei criteri di mobilità;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- linee di indirizzo sulla organizzazione e fruizione delle singole strutture di protezione sociale con particolare riferimento a Mense Aziendali e CRDD;
- pari opportunità.
Capo 2°
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate nell’articolo 10 del CCNL e precisamente:
1. a livello nazionale
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato.
b) per la parte sindacale:
- dalle XX.XX. di categoria firmatarie del CCNL.
2. a livello di sede periferica
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito dell’ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all’applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale:
- dalle RSU;
- dalle XX.XX. di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
Per tutte le materie oggetto di contrattazione è coinvolto opportunamente il Comitato pari opportunità.
Capo 3°
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONE-CONCERTAZIONE-CONSULTAZIONE
Nell’ambito del sistema di partecipazione previsto dal CCNL, articolato negli istituti dell’informazione, della concertazione e della consultazione, si evidenzia quanto segue:
- l’informazione preventiva è data, di norma, in forma scritta ed in tempi tali da consentire alle XX.XX. un attento esame della documentazione e l’eventuale richiesta di una sessione di concertazione, nei modi e nei tempi previsti dal CCNL.
In ogni caso, l’informazione preventiva deve essere fornita almeno una settimana prima della prevista emanazione dell'atto o della sua definizione formale. In particolare l’Amministrazione centrale e periferica è tenuta a fornire ampia, documentata e preventiva informazione in ordine ad ogni eventuale ipotesi di “esternalizzazione”, con appalti o contratti, di attività, lavori e servizi propri dell’Amministrazione. Tale informazione deve essere fornita in tempo utile per consentire, su richiesta delle XX.XX. o delle RSU, una successiva fase di concertazione per valutare ogni possibilità di recupero alle strutture dell’Amministrazione della realizzazione, in tutto o in parte, delle predette iniziative.
- L’informazione successiva è data nelle forme e per le materie previste, in generale, dal CCNL. Per le materie previste dall’art.6, comma 3-lettere 1a) e 2a) del CCNL, invece, l’informazione successiva è data quadrimestralmente ed ogni volta che ne facciano esplicita richiesta le XX.XX. o le RSU.
- La concertazione è attivata nelle forme, con le modalità e nei tempi previsti dal CCNL. Particolare attenzione va posta nello sviluppo di tale innovativo istituto che, attraverso un ampio confronto tra le parti sociali, ha la finalità di ricercare la possibilità di pervenire ad accordi sulle materie di comune interesse, nella convinzione che tale procedura sia idonea a risolvere i problemi ed a garantire sia il miglioramento dei servizi sia una maggiore tutela del personale dipendente.
- La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Essa si svolge obbligatoriamente sulle materie previste dall’art. 6 lett. C) del CCNL ed è attivabile, mediante richiesta scritta, anche da parte dei soggetti sindacali di cui all’art. 8, commi 1 e 2 del CCNL.
Capo 4°
FORME DI PARTECIPAZIONE
Nel quadro della complessa e delicata fase di ristrutturazione della Difesa, il sistema delle relazioni sindacali deve prevedere forme di partecipazione alle linee di indirizzo dell’Amministrazione in materia di riordinamento degli uffici e delle strutture, occupazione e mobilità del personale e di verifica dei risultati dell’azione amministrativa in relazione alla attuazione del presente contratto.
A tal fine, entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sono istituiti appositi comitati composti da rappresentanti dell’Amministrazione e dalle XX.XX. nazionali firmatarie del CCNL di comparto, ai sensi degli artt. 6, lett. d) e 7 dello stesso CCNL.
La composizione degli organismi che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Si concorda la costituzione dei seguenti organismi:
1. Comitato con compiti di verifica e di monitoraggio delle fasi di avanzamento della ristrutturazione e dei conseguenti processi di mobilità nonché delle piante organiche, della riforma, della riorganizzazione e del riordino del Ministero.
2. Comitato per le pari opportunità.
3. Conferenza dei rappresentati dell’Amministrazione e delle XX.XX. abilitate alla contrattazione integrativa che, ai sensi del comma 3 della lettera d) dell’art. 6 del CCNL, esamina le linee di indirizzo in materia di gestione ed organizzazione dell’Amministrazione, nonché di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Tali organismi, ad eccezione di quello di cui al precedente punto 3 che si riunisce “due volte l’anno”, si riuniscono periodicamente ed almeno trimestralmente.
Ai componenti degli stessi organismi deve essere fornita la documentazione utile ad un ottimale svolgimento dei propri compiti. La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
Capo 5°
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 1
Clausole di raffreddamento
Nel rispetto dei principi fissati dall’art. 11 del CCNL in materia di relazioni sindacali, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 2
Controversie interpretative
In caso di controversie sull’interpretazione e l’applicazione del presente CCNI, nonché di altre disposizioni di natura pattizia definita ai vari livelli, le parti si impegnano a comunicare per iscritto le motivazioni che danno luogo al contenzioso ed a promuovere entro 20 giorni dalla ricezione di formale richiesta di parte, un apposito incontro tra le parti firmatarie per giungere ad una definizione consensuale delle controversie. Durante tale periodo è sospesa l’efficacia delle decisioni e degli atti concernenti la materia del contenzioso.
Art. 3
Diritti sindacali
Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritti sindacali (permessi sindacali retribuiti, permessi sindacali non retribuiti, diritto di assemblea, diritto di affissione, diritto all’uso di locali dell’Amministrazione per l’esercizio delle attività sindacali sia a livello locale che nazionale, ecc.), l’Amministrazione mette a disposizione delle XX.XX. firmatarie del presente contratto un adeguato spazio WEB all’interno del dominio del Ministero Difesa (xxxxxx.xx).
L’Amministrazione si impegna inoltre a fornire ogni informazione di interesse per il personale civile anche in formato elettronico (supporto magnetico ovvero mediante le tecnologie telematiche quali “posta elettronica” e “Internet”) per garantire pienamente un puntuale e tempestivo accesso alla predetta informazione.
Relativamente alle riunioni ed alle trattative, nel rinviare alla regolamentazione della materia stabilita dall’art.10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.1998, si concorda che, qualora dette riunioni vengano svolte durante l’orario di lavoro, i rappresentanti sindacali componenti le delegazioni trattanti, sono considerati in attività di servizio.
Titolo III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo 1°
CRITERI GENERALI
Il nuovo ordinamento del personale introdotto dal CCNL 1998/2001 è finalizzato alla determinazione di un nuovo modello organizzativo teso a sviluppare un assetto basato sulla riduzione dei livelli gerarchici, sullo sviluppo dell’integrazione delle attività, sulla riduzione delle attività di supporto al processo produttivo e sull’ampliamento e l’arricchimento delle singole posizioni di lavoro.
Tale orientamento comporta il superamento della rigida classificazione del personale disciplinata dalla legge 312/1980 e dai DD.PP.RR.1219/1984 e 44/1990, che risulta essere non più aderente alla reale evoluzione delle modalità di lavoro non più incentrate sulla frammentazione delle attività.
Elemento centrale del nuovo assetto ordinamentale è la definizione dei percorsi di sviluppo professionale ed economico che nel tempo consentono la gestione degli operatori con la finalità di favorire la crescita delle capacità e delle competenze, anche attraverso la partecipazione ad attività formative, nonché di stimolare le motivazioni del personale, rendendo possibile la sua progressione “di carriera” sia tra le aree che all’interno delle stesse .
Capo 2°
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Fermo restando quanto indicato nel CCNL - allegato A – sulle aree funzionali e sulle posizioni economiche, ivi comprese le metodologie ed i requisiti richiesti per il passaggio da una posizione economica ad una superiore, al fine di pervenire ad un nuovo sistema di classificazione funzionale alla riorganizzazione del lavoro e delle professionalità nonché al raggiungimento di una maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, si rende preliminarmente necessario esaminare tutti i profili professionali d'interesse dell'Amministrazione Difesa per i quali il D.P.C.M. 26.6.1998 (concernente le dotazioni organiche del personale civile) prevede una specifica consistenza organica.
Quanto precede al fine di eliminare tutti i profili obsoleti, che non trovano più rispondenza nell’organizzazione del lavoro o che vanno rivisitati alla luce della normativa vigente.
L’obiettivo generale da raggiungere è quello di stabilire dei nuovi modelli organizzativi consoni ai criteri di flessibilità introdotti dal nuovo CCNL nonché di aprire nuovi spazi per una gestione delle risorse umane dell’Amministrazione Difesa che accompagni i processi di riorganizzazione in corso, facilitando lo snellimento delle strutture, l’adeguamento delle professionalità e l’utilizzo flessibile del personale.
La nuova classificazione dovrà quindi, come anzidetto, essere modellata, abbandonando la rigidità e la frammentazione tipica del previgente ordinamento, attraverso la modifica e la riduzione del numero degli attuali profili professionali nonché l’individuazione di nuovi profili caratterizzati da maggior contenuto professionale nel rispetto della flessibilità.
Ciò consentirà:
- di poter usufruire del personale in maniera fungibile rispetto ad attività di contenuto omogeneo;
- di realizzare un arricchimento ed allargamento delle mansioni delle varie attività lavorative nel rispetto della professionalità;
- di attuare un superamento dei problemi del mansionismo e del relativo contenzioso;
- di stimolare le motivazioni del personale attraverso lo sviluppo delle attività addestrative – formative incentrate sull’accrescimento delle competenze e delle capacità;
- di valorizzare le professionalità elevate attraverso adeguate e selettive forme di accertamento del merito e della professionalità;
- di ridurre sia in termini qualitativi che quantitativi le professionalità ascrivibili alla 3^ e 4^ qualifica funzionale poiché ai dipendenti inquadrati nelle stesse, come l’esperienza degli ultimi anni insegna, non si richiedono più soltanto compiti meramente esecutivi e manuali ma anche mansioni che, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnologici ed informatici, comportano l’utilizzo di apparecchiature, strumenti e macchinari di uso complesso e specializzato.
Capo 3°
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PROFILI
In sintonia con i sopraindicati criteri scaturenti dal CCNL, nell’individuazione dei nuovi profili professionali occorrerà procedere all’accorpamento dei numerosissimi profili professionali attualmente esistenti in un numero ristretto di profili – ripartiti per settori di attività – corrispondenti alle aree nelle quali è concretamente articolato il lavoro del personale civile, consentendo altresì la percorribilità di itinerari di mobilità verticale connessi alla crescita delle capacità e delle competenze professionali.
Coerentemente con il disegno di sviluppo della qualità della prestazione lavorativa, sarà individuata una “soglia” professionale di base per l’accesso alle diverse posizioni classificatorie talvolta più elevata di quella preesistente, pur escludendo modalità di reinquadramento che possano dar luogo a fenomeni di automatico “ricompattamento” verticale delle professionalità.
A titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi di soluzione della problematica in argomento.
Settore amministrativo
Sensibile snellimento dell’articolazione professionale per ogni livello economico. Trattandosi peraltro di profili comuni a più Amministrazioni la riduzione del numero degli stessi dovrà avvenire nel quadro di un coordinamento garantito dall’ARAN.
Settore informatico
Su conforme orientamento dell’A.I.P.A. si ritiene di non dover individuare alcun profilo professionale inferiore alla posizione economica “B3”. Infatti i precedenti profili professionali ascrivibili alle posizioni “B1” e “B2” corrispondono a professionalità obsolete ovvero riconducibili ad attività strumentali alle normali mansioni lavorative.
Settori tecnici
Settori di peculiare interesse per l’Amministrazione della Difesa nella quale è rinvenibile uno straordinario pluralismo professionale.
Nel procedere alle indispensabili semplificazioni, si riterrebbe opportuno superare il dualismo tra operai qualificati ed operai specializzati, individuando, nel pieno rispetto delle declaratorie generali di cui al C.C.N.L., profili professionali che, pur nell’ambito dello stesso processo lavorativo si differenzino tra loro per il contenuto professionale della prestazione lavorativa.
In tale contesto verrebbe individuata nella posizione economica B2 l’attività specialistica vera e propria (che perde, quindi, le suesposte connotazioni di qualificazioni o specializzazioni professionali), e in quella B1 un’attività più generica, in quanto di supporto a più attività specialistiche nell’ambito dello stesso settore di lavoro.
Area dei professionisti
Nella nuova area confluiranno le attività tipicamente libero professionali per le quali la Difesa dovrebbe altrimenti avvalersi di professionisti esterni (ad esempio in occasione di collaudi).
L’istituzione di tale specifica area, peraltro, farà venir meno l’esigenza di prevedere, per l’espletamento di attività tecnico-specialistiche “non professionistiche” ma di elevato livello, profili per l’accesso ai quali, oltre la laurea, occorre l’iscrizione ad albi e la relativa abilitazione.
Ciò consentirà una progressione economica anche per il personale appartenente al previgente profilo di “Capo tecnico”, istituendo profili di funzionario tecnico nelle posizioni economiche “C2 e C3”.
Per quanto concerne i contenuti professionali, tenuto conto che nell’allegato A del ripetuto CCNL sono definite le declaratorie non solo di ciascuna delle tre aree in cui si articola il nuovo ordinamento del personale ma anche delle singole posizioni economiche all’interno delle stesse aree, nell’individuazione dei nuovi profili occorrerà evitare che, per ogni settore di attività, relativamente alle singole posizioni economiche all’interno delle aree, vengano individuati profili professionali verticalmente articolati che, riferiti ad una stessa attività lavorativa, si differenzino solo per il minore o maggiore grado di responsabilità, autonomia, esperienza professionale e difficoltà delle relative prestazioni lavorative.
Quanto precede, infatti, oltre a non essere in sintonia con gli obiettivi di flessibilità a cui in precedenza si è fatto cenno, comporterebbe la riproduzione della stessa situazione del vecchio ordinamento dove (come nel caso degli operai qualificati e specializzati), a causa della generalità delle declaratorie, risultava difficile individuare le differenti prestazioni lavorative di profili articolati su più livelli relativi allo stesso settore di attività.
L’indirizzo più corretto a cui fare riferimento sembra pertanto quello di individuare - ove possibile – per ciascuna posizione economica, relativamente allo stesso settore di attività, profili professionali che, nell’ambito di un unico processo lavorativo, si riferiscono a specifiche ed autonome prestazioni lavorative, caratterizzate da un diverso livello di conoscenza di base e specialistico necessario per l’espletamento dei relativi compiti.
A differenza delle previgenti declaratorie, inoltre, i nuovi profili professionali dovranno individuare solo le principali attività. Le attività elencate peraltro non saranno descritte in modo esaustivo ma dovranno essere quanto più generali possibile, in modo da evitarne la rapida obsoloscenza. Saranno altresì indicati i requisiti d’accesso – per i quali, nel rinviare a quelli in generale previsti dalle declaratorie delle singole posizioni economiche di cui al CCNL, verranno precisate le aree disciplinari di riferimento – nonché le responsabilità principali legate alle attività descritte.
Capo 4°
IL SISTEMA DEI PASSAGGI
Art. 1
Passaggi nell’ambito del sistema di classificazione
In applicazione dell’art. 15 del C.C.N.L. 1998/2001 sono possibili passaggi interni nel sistema di classificazione:
- tra le aree;
- all’interno delle singole aree.
Le disponibilità dei posti per i passaggi interni sono determinate nei limiti della dotazione organica nazionale e di Ente nonché dei contingenti in essa previsti - anche in esito ai processi di riorganizzazione ed alle carenze rilevate a seguito di cessazioni dal servizio - nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1 (punto B, lett. a) e 2 del predetto art.15, nonché salvaguardando l’accesso dall’esterno, come previsto dalla vigente normativa nella misura del 30% dei posti disponibili accertati a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche.
Le modalità di passaggio tra le aree si realizzano attraverso procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e della professionalità per le posizioni ed i profili interessati.
I passaggi all’interno delle aree avvengono previa frequenza di specifico percorso formativo con esami finali e valutazione del curriculum professionale dei candidati al fine di verificare l’effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze.
Le selezioni saranno avviate solo al termine delle procedure di riqualificazione e riconversione professionale del personale del Ministero della Difesa, tenendo conto, ai fini della ricognizione dei posti disponibili, della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei contingenti riservati all’accesso dall’esterno in applicazione dei vigenti accordi con le XX.XX. in materia, appunto, di riqualificazione e riconversione del personale.
Art. 2
Modalità di determinazione dei contingenti per i passaggi.
La disponibilità di posti per i passaggi interni alle aree e tra le aree è determinata nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti individuati con cadenza biennale.
Le procedure di selezione si sviluppano secondo le tappe di seguito indicate:
a) determinazione, previa concertazione con le XX.XX. nonché nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, dei contingenti destinati alla selezione interna (sia tra le aree che all’interno delle stesse) ed individuazione, nell’ambito degli stessi contingenti, dei posti da mettere a concorso e degli Enti interessati;
b) indizione di bandi di selezione, bandi che potranno essere riferiti a carenze esistenti o su tutto il territorio nazionale (in tal caso saranno comunque indicate le singole sedi di servizio destinatarie dei posti a concorso) o presso singoli Enti o località o Regioni geografiche. I singoli bandi saranno attivati contestualmente su tutto il territorio nazionale e produrranno effetti d’inquadramento in modo uniforme. Alle selezioni potrà partecipare tutto il personale, indipendentemente dalle sedi di servizio di appartenenza, purchè in possesso di requisiti richiesti. Ciascun dipendente può candidarsi per una sede di servizio, anche diversa da quella di appartenenza;
c) realizzazione della fase di selezione dei candidati sulla base di criteri e metodologie formulate a livello nazionale previo confronto con le XX.XX. ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. e definiti (come di seguito indicato) in relazione alla differenti posizioni ordinamentali.
d) gestione delle graduatorie scaturite dalle selezioni di cui alla precedente lettera C), sia per quanto riguarda le posizioni oggetto del bando, sia per la successiva utilizzazione a scorrimento per la copertura di ulteriori posizioni che dovessero restare vacanti.
Art. 3
Passaggi tra le aree: modalità di selezione e valutazione
Le procedure di passaggio dei dipendenti da un’area alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore a quella di appartenenza si svolgono mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso - concorso alla cui partecipazione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo al quale si riferisce la selezione.
La preselezione per l’accesso al corso sarà effettuata sulla base delle seguenti modalità:
A - Parte concorsuale
Si realizza attraverso l’effettuazione di una prova pratica o tecnica o teorico-pratica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali dei dipendenti interessati.
Tale prova consisterà in particolare:
profili dell’area “B” - posizione economica “B1”
- profili relativi ad attività tecniche: prova d’arte alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio pari a 42;
- profili relativi ad attività amministrativo/contabili: quesiti a risposta multipla (quiz). Anche a tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio pari a 42.
profili dell’area “C” - posizione economica “C1”
- profili relativi ad attività amministrative e tecniche: quesiti a risposta sintetica;
- profili relativi ad attività informatica: prova tecnica.
Alle prove sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. Per conseguire l’idoneità sarà necessario riportare un punteggio almeno pari a 42 punti.
Nei confronti dei candidati idonei si procederà alla valutazione comparata dei “curricula” ove saranno presi in considerazione:
1. Valutazione dei titoli di studio (purché non utilizzati come requisito di ammissione)
passaggio dall’area “A” all’area “B
- attestato di qualifica professionale punti 2,5
- diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente punti 3,5
passaggio dall’area “B” all’area “C”
- diploma di laurea breve punti 4
- diploma di laurea punti 6
- specializzazione post laurea punti 8
I punteggi dei titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
2. Corsi di aggiornamento professionale (anche esterni alla Amministrazione) e/o percorsi formativi, qualificati quanto alla durata (non meno di due settimane) ed alla previsione di esame finale o giudizio di idoneità o valutazione di profitto (titoli valutabili esclusivamente per il passaggio all’area “C”).
- aggiornamento professionale antecedente alla data di entrata in vigore del presente C.I.
0,5 punti per ogni corso fino ad un massimo di punti 1,5
- aggiornamento professionale posteriore alla data di entrata in vigore del presente C.I.
1,5 punti per ogni corso fino ad un massimo di punti 6
Saranno in ogni caso oggetto di valutazione solo i corsi e/o percorsi formativi strettamente attinenti alla professionalità dei profili a concorso.
3. Esperienza professionale
- mansioni superiori, risultanti da atti dell’Amministrazione, relative al profilo a concorso o a quello di posizione economica superiore dello stesso settore di lavoro svolte alla data del 31.12.98 o precedentemente conferite:
per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,25
per un massimo di punti 3,5
Tale titolo è valutabile solo fino alla scadenza della validità del presente C.I.
- mansioni superiori relative al profilo a concorso conferite nei casi previsti dall’art. 24, commi 2 e 3, del C.C.N.L.:
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,5
per un massimo di punti 6
4. Anzianità di servizio di ruolo comunque prestata nell’Amministrazione statale:
- passaggio dall’area “A” all’area “B”:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,5
per un massimo di 17 punti
- passaggio dall’area “B” all’area “C”:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,2
per un massimo di 5 punti
5. Penalizzazioni per sanzioni disciplinari riportate nel biennio precedente la valutazione:
- multa: 3 punti di penalizzazione;
- sospensione dal servizio: 5 punti di penalizzazione.
Nel caso fossero state riportate più sanzioni disciplinari la riduzione cumulativa del punteggio risultante non potrà comunque superare un massimo di punti 10.
B - Parte corsuale
La somma dei punteggi conseguiti nelle prove di preselezione ed a seguito della valutazione dei “curricula” costituisce la graduatoria di merito dei candidati idonei.
Sulla base di tali graduatorie, in numero superiore al 20% dei posti messi a concorso per ciascun profilo, i candidati idonei saranno ammessi a partecipare a corsi teorico-pratici, articolati in moduli di durata non superiore a due settimane per l’accesso all’area “B” e non superiore a 4 settimane per l’accesso all’area “C”.
I corsi si concluderanno con un esame finale per il quale potrà essere attribuito il punteggio massimo di 30 punti. L’idoneità si consegue con il punteggio di 21 punti.
Il punteggio conseguito nel corso si somma con quello attribuito nella graduatoria di merito relativa alle ammissioni allo stesso corso, costituendo in tal modo la graduatoria finale dei vincitori e degli idonei.
Art. 4
Passaggi all’interno delle aree: modalità di selezione e valutazione
I criteri su cui si fonda il nuovo ordinamento professionale introdotto dal C.C.N.L. 1998/2001 tendono al consolidamento di una nuova cultura gestionale improntata al risultato attraverso una rinnovata funzione della formazione intesa come leva strategica per la crescita e l’autonomia professionale e per la condivisione di obiettivi di cambiamento da parte dei dipendenti. In particolare il nuovo ordinamento professionale impone di valorizzare la crescita professionale nell’ambito di ciascuna area, costruendo percorsi formativi in grado di coniugare le conoscenze tecniche e normative alla nuova cultura innovativa della P.A..
In tale contesto si collocano i “passaggi interni alle aree”, per i quali costituisce presupposto indispensabile la partecipazione dei dipendenti a percorsi formativi con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formazione, come di seguito indicato, secondo quanto previsto dall’art. 15, lett. B, del C.C.N.L., saranno considerati altresì insieme al risultato dei corsi anche ulteriori elementi di valutazione professionale.
Accertate le vacanze in organico, le selezioni, che si svolgeranno con cadenza biennale, riguarderanno i posti disponibili nelle posizioni economiche B2, B3, C2 e C3 nella seguente misura (con possibilità di variazioni in più o in meno sia per le posizioni sia per i singoli profili in relazione alle professionalità richieste nonché a quelle concretamente presenti all’interno dell’Amministrazione):
- 70% dei posti disponibili delle posizioni economiche B2, B3 e C2;
- 100% dei posti disponibili nella posizione economica C3.
Le selezioni sono effettuate distintamente per ognuno dei profili previsti dal sistema di classificazione ed alle stesse può partecipare solo il personale già classificato nei profili dell’area cui fa riferimento la selezione.
I percorsi formativi avranno una durata complessiva non superiore a 2 settimane (72 ore) per i passaggi nell’ambito delle posizioni economiche dell’area “B” e non superiore a 4 settimane (144 ore) per quelli relativi all’area “C”. Gli stessi avranno carattere modulare ed in quanto tali potranno essere adattati agli specifici contesti organizzativi e professionali.
La preselezione per l’accesso ai percorsi formativi avviene mediante graduatoria che terrà conto dei titoli di studio, professionali e di servizio valutati secondo il seguente schema:
|
C3 |
C2 |
B3 |
B2 |
ANZIANITÀ nella posizione |
1 p. per ogni anno nella posizione C2 0,5 p. per ogni anno nella posizione C1 o C1S 0,20 punti per ogni anno di ulteriore servizio di ruolo comunque prestato nell’Amministrazio-ne statale |
1 punto per ogni anno nella posizione C1 o C1S 0,30 punti per ogni anno di ulteriore servizio di ruolo comunque prestato nell’Amministrazione statale |
1,5 punti per ogni anno nella posizione B2 1 punto per ogni anno nella posizione B1 0,5 punti per ogni anno di ulteriore servizio di ruolo comunque prestato nell’Amministra-zione statale |
1 punto per ogni anno nella posizione B1 0,5 punti per ogni anno di ulteriore servizio di ruolo comunque prestato nell’Amministra-zione statale |
TITOLI di studio attinenti al profilo posseduto (purché non utilizzati come requisito di ammissione) |
Laurea breve: 4 p. Laurea: 6 p. Specializzaz.: 8 p.
MAX: 8 punti |
Scuola secondaria superiore: 3 p. Laurea breve: 4 p. Laurea: 6 p.
MAX: 6 punti |
||
CORSI di formazione e aggiornamento professionale (anche esterni all’Ammi-nistrazione) attinenti al profilo posseduto |
0,5 punti per ogni corso > 2 settimane Prima dell’entrata in vigore del C.I. e comunque 0,2 punti per ogni corso < 2 settimane non antecedenti alla data di entrata in vigore del MAX: 2 punti 1° CCNL
2 punti per ogni corso > 2 settimane Dopo l’entrata in vigore del C.I. 1 punto per ogni corso < 2 settimane MAX: 6 punti |
|||
PROFESSIONALITÀ ACQUISITA per incarichi risultanti da ordini di servizio o da altri atti di conferimento dei medesimi MAX 10,5 p. |
MANSIONI SUPERIORI svolte alla data del 31.12.1998 o precedentemente conferite * 0,3 punti per ogni anno di svolgimento MAX: 4,5 punti MANSIONI SUPERIORI relative al profilo a concorso conferite nei casi previsti dall’art.24, commi 2 e 3, del C.C.N.L.: 0,5 p. per ogni mese MAX: 6 punti * Tale titolo è valutabile solo fino alla scadenza della validità del presente C.I. |
|||
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IDONEITÀ conseguita nei corsi/concorsi interni in fase di espletamento o in precedenti percorsi formativi relativi all’accesso al profilo a concorso o della stessa area professionale punti 3 |
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Posizioni Organizzative conferite secondo i criteri di cui al C.I. con valutazione annuale positiva: p. 1 per anno |
|
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Sanzioni Disciplinari riportate nel biennio precedente la valutazione |
Multa: 3 punti di penalizzazione Sospensione dal servizio: 5 punti di penalizzazione Nel caso fossero state riportate più sanzioni disciplinari la riduzione cumulativa del punteggio risultante non potrà comunque superare un massimo di punti 10. |
Ai percorsi formativi è ammesso un numero di dipendenti pari ai posti disponibili aumentati del 20%.
In caso di parità di punteggio saranno valutati i titoli di precedenza e preferenza utilizzati nei pubblici concorsi.
Il punteggio derivante dai criteri di valutazione sopraindicati si somma a quello risultante dall’esame finale, espresso in cinquantesimi, che si intende superato dai candidati che abbiano riportato 35 punti.
A parità di punteggio saranno valutati, come anzidetto, i titoli di precedenza e preferenza interessati nei pubblici concorsi.
Capo 5°
ACCORDO SUCCESSIVO
Entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto integrativo si procederà ad avviare apposita successiva contrattazione, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L., finalizzata all’individuazione dei nuovi profili professionali ovvero all’accorpamento o soppressione di quelli del preesistente ordinamento, al fine di realizzare un sistema di classificazione che prefiguri specifici settori di attività nonché ambiti e limiti di ciascun processo lavorativo, il tutto calibrato alle mutate esigenze dell’Amministrazione in un quadro di valorizzazione delle professionalità e con l’obiettivo primario di operare secondo moderni criteri di economica gestione.
Titolo IV
FLESSIBILITà DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo 1°
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI
La disciplina delle mansioni superiori stabilita dall’art.24 del C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Ministeri entrerà in vigore a seguito della definizione dei corsi concorsi di riqualificazione, in atto in via di espletamento, e della conseguente applicazione del nuovo ordinamento professionale di cui al presente contratto integrativo.
Il conferimento di mansioni superiori può avvenire esclusivamente per eccezionali comprovate esigenze di servizio connesse alla funzionalità degli Enti interessati, previo accertamento dell’indisponibilità di personale in posizione economica adeguata alle mansioni di cui si tratta.
Nei casi e nei limiti previsti dal succitato art. 24, c.3, il Dirigente titolare dell’Ente, nell’esercizio delle sue attribuzioni organizzative, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali di cui all’art.8 comma 2 del C.C.N.L., può conferire ad un dipendente le mansioni immediatamente superiori a quelle corrispondenti alla posizione economica nella quale è inquadrato, purché le mansioni di cui si tratta siano omogenee al settore lavorativo del dipendente interessato.
L’attribuzione di mansioni superiori è formalizzata con atto scritto dal quale risultino il destinatario, la decorrenza, il motivo dell’assegnazione (per vacanza del posto o per sostituzione di dipendente assente) e, nel caso di sostituzione, il lavoratore che viene sostituito; devono inoltre risultare la posizione economica del sostituto e quella corrispondente al posto vacante (in riferimento alle dotazioni organiche dell’Ente) ovvero al lavoratore sostituito.
Contestualmente all’emanazione dell’atto attributivo delle mansioni superiori sono avviate le procedure per la corresponsione delle differenze retributive, da definirsi attraverso apposito provvedimento di competenza di PERSOCIV.
Il lavoratore destinatario di mansioni superiori ha diritto, per tutta la durata dell’incarico, al trattamento economico previsto per la posizione occupata (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione accessoria, compenso per lavoro straordinario ecc.).
Non sono considerate interruzioni dello svolgimento di mansioni superiori le ferie ed i permessi brevi fruiti nell’arco temporale previsto dall’atto formale di assegnazione nonché le assenze per malattia con prognosi fino a 15 gg..
Capo 2°
PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Ministeri.
La trasformazione del rapporto potrà essere chiesta dal dipendente in qualsiasi momento e si intenderà accolta qualora nessuna decisione sia stata assunta in merito da PERSOCIV entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del dipendente, della richiesta stessa.
Nello stesso termine di sessanta giorni la Direzione Generale per il Personale Civile predisporrà il contratto individuale.
Il part-time sarà concesso nel limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale.
Il contingente predetto è elevabile di un ulteriore 10% in caso di gravi e documentate situazioni familiari ovvero in presenza di particolari favorevoli situazioni organizzative.
Con cadenza trimestrale saranno pertanto esaminate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro eccedenti il limite del 25% della dotazione organica di ogni posizione economica – purché rientranti nel più ampio contingente pari al 35% della dotazione organica – e saranno accolte, a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo, le domande presentate con le seguenti motivazioni, in ordine di priorità:
1. assistenza a persone portatrici di handicap;
2. lavoratori affetti da gravi patologie;
3. assistenza a familiari affetti da gravi patologie ovvero ad anziani non autosufficienti;
4. figli di età non superiore a 12 anni, in relazione al loro numero;
5. lavoratori soggetti ad effetti da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica che intendano sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbliche o da strutture associative convenzionate previste da leggi regionali;
6. situazione organizzativa dell’Ente che non pregiudica l’efficienza del servizio.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 9 – ultima parte del succitato C.C.N.L. le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time non incidono sul contingente del 25%.
Non è nel potere dell’Amministrazione negare la trasformazione del rapporto di lavoro nei casi in cui sussistano i presupposti (che, come si è visto, consistono unicamente nel rispetto della percentuale indicata al punto precedente). Essa può soltanto rinviare, per un periodo non superiore a sei mesi, la trasformazione del rapporto, per consentire all’Ente di adottare le misure più opportune per fronteggiare la nuova situazione organizzativa determinata dalla richiesta del dipendente. È, però, necessario che il Titolare dell’Ente lo richieda espressamente, indicando le ragioni del differimento. In proposito l’art. 21, comma 3, del ripetuto C.C.N.L. prevede che il differimento sia possibile solo quando la trasformazione del rapporto comporta, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Ne consegue che la richiesta del Titolare dell’Ente dovrà indicare compiutamente le ragioni che giustificano il differimento.
La trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà disposta a tempo indeterminato. Il dipendente che ha trasformato il suo rapporto di lavoro (tale possibilità allo stato non può essere riconosciuta al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale), potrà esercitare il diritto di ritornare a tempo pieno dopo due anni dalla trasformazione anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, purché vi sia disponibilità del posto nell’organico locale relativo alla posizione economica del dipendente medesimo (art. 22, comma 4, C.C.N.L. 1998/2001).
Anche l’istanza di rientro a tempo pieno dovrà essere presentata 60 giorni prima della sua decorrenza. Al riguardo, tenuto conto dell’avviato processo di riqualificazione del personale civile della Difesa – per effetto del quale l’attuale generalizzato esubero nella ex 4^ qualifica funzionale sarà presumibilmente ripianato con il passaggio di consistenti contingenti di personale dalla ex 4^ qualifica alla ex 5^ qualifica funzionale e da quest’ultima alla ex 6^ - sino alla conclusione dei corsi-concorsi di riqualificazione e alla completa entrata a regime del nuovo ordinamento professionale, per la verifica dell’eventuale situazione di esubero prima della scadenza del biennio potrà farsi eccezionalmente riferimento, in presenza di esigenze di servizio debitamente motivate dai responsabili degli Enti, all’organico complessivo delle sopraindicate tre ex qualifiche funzionali corrispondenti all’attuale area B.
Capo 3°
ORARIO DI LAVORO - TURNAZIONI
La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale articolato su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici.
Alla turnazione si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Ferma restando la disciplina dei turni contenuta nell’allegato A) punto 1 dell’accordo collettivo decentrato relativo al Fondo Unico di Amministrazione in data 5 ottobre 1999, la durata massima del turno è fissata in 9 ore.
Tenuto conto, peraltro, del nuovo orientamento dell’ARAN in materia, in relazione a particolari attività da individuare in contrattazione integrativa locale, la durata massima del turno potrà raggiungere le 12 ore, per eccezionali esigenze connesse al funzionamento di taluni servizi.
Tali attività sono individuate tra quelle che non comportano un intenso impegno psico-fisico nel corso della turnazione stessa, aventi, dunque, carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia (ad esempio presso depositi munizioni, fari, postazioni radar, stazioni meteo, centrali elettriche ed idriche), come pure nel settore della vigilanza, nei bacini di carenaggio, nelle attività nautiche in porto, con riferimento agli interventi imprevisti per la riparazione o assistenza delle unità navali, ovvero ancora nel settore della ristorazione ed in quello della intercettazione.
È escluso in maniera tassativa che il limite delle 9 ore possa essere superato nello svolgimento di attività nelle quali l’impegno fisico e mentale possa comportare un eccesso di tensione o di stanchezza tali da mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori, la pubblica incolumità, la sicurezza degli impianti, l’efficacia del lavoro svolto, ad esempio per i lavoratori impegnati nei polverifici o in altre attività produttive a ciclo continuo.
Di norma, nell’arco del mese ciascun dipendente non può essere impiegato in più di otto turni notturni; l’impiego nei periodi festivi nel corso dell’anno non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi dell’anno medesimo, tenuto conto delle esigenze organizzative ed anche delle disponibilità organiche.
A tutti i turnisti dovrà essere, comunque, garantito un periodo di riposo non inferiore a 12 ore consecutive nell’arco della giornata.
Dalla data di entrata in vigore del presente contratto integrativo, in applicazione dell’art. 25 del CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, al personale turnista impegnato in attività particolarmente gravose (per turni, dunque, la cui durata massima non sarà superiore alle 9 ore), è applicata la riduzione di un’ora dell’orario settimanale di lavoro.
In sede di contrattazione locale saranno individuati i destinatari della predetta riduzione dell’orario di lavoro; tale riduzione sarà autofinanziata facendo riferimento al fondo costituito presso ogni Ente di cui all’accordo relativo al F.U.A.
Capo 4°
MOBILITÀ
Art.1
Mobilità interna a carattere individuale.
Suddivisione per Aree
Sino al definitivo espletamento delle procedure di riqualificazione, riconversione e reimpiego previsti nell’attuale fase del processo di ristrutturazione in corso presso questa Amministrazione, la mobilità su base volontaria (a domanda del personale interessato) deve necessariamente tenere conto dell’Area di appartenenza, dell’Ente di servizio del dipendente aspirante al trasferimento, nonché di quella dell’Ente di destinazione.
Procedura generale di mobilità
La procedura generale volta a concretizzare i processi di mobilità individuale su base volontaria deve prioritariamente prevedere la rideterminazione degli organici di ciascun Ente, calibrati alle effettive esigenze dell’Ente stesso, rapportati ai tempi di emanazione del prossimo D.P.C.M. in materia. Gli Organi Programmatori, ciascuno per l’area di competenza, avranno cura di fornire a Persociv, entro il 31 dicembre di ogni anno, la situazione aggiornata delle disponibilità di impiego nelle singole sedi o enti dipendenti, con l’indicazione delle carenze e delle esigenze funzionali prioritarie prospettate per aree funzionali (A-B-C-), posizione economica e, ove possibile, per profili professionali tenendo anche conto delle esigenze connesse al processo di ristrutturazione in atto.
PERSOCIV, acquisite le piante di disponibilità, entro un mese (31 gennaio), ne darà adeguata informazione con apposita circolare. Gli Enti, a loro volta, ne daranno tempestiva comunicazione al personale.
I dipendenti, aspiranti al trasferimento, potranno produrre specifica domanda al proprio ufficio di appartenenza, per uno o più sedi o Enti tra quelli per i quali sussistono le vacanze, non oltre il 15 di marzo.
Il Direttore dell’Ente, poi, trasmetterà le domande con il proprio parere motivato entro 15 gg. dalla data di ricezione agli Organi Programmatori che provvederanno, a loro volta, entro il successivo mese (30 aprile) ad inviare le medesime a PERSOCIV, corredate dal proprio motivato parere di tramite.
Qualora pervengano da uno o più Enti un numero di domande verso una medesima sede o Ente per un’entità superiore ai posti disponibili nell’identico profilo professionale, si farà ricorso ai criteri posti alla base delle graduatorie di cui agli accordi A.D./XX.XX. del 24/10/1997.
PERSOCIV, esaminate le pratiche di trasferimento, procederà, in presenza delle necessarie condizioni favorevoli, a disporre i trasferimenti entro 60 gg. (30 giugno) dalla data di ricezione delle domande.
Nel medesimo termine si provvederà a dare motivata comunicazione negativa all’Ente di servizio dell’interessato per successiva informazione allo stesso nel caso in cui non siano state riscontrate le circostanze favorevoli per disporre il trasferimento.
PERSOCIV avrà cura di effettuare la più ampia valutazione di merito correlata anche al complesso processo di ristrutturazione in corso.
Personale in servizio presso Enti dell’Area T.I. (tab. a), b) e c)) del D.M.20.1.1998
Premessa l’esigenza prioritaria di sfoltire gli esuberi del personale appartenente a tale area, non potranno, di norma, essere prese in considerazione istanze di trasferimento verso Enti dell’area T.I. o T.A.C. per i quali risultano in corso i processi di riqualificazione e la cui esecutività possa alterare i meccanismi dei posti messi a concorso.
Potranno, invece, essere oggetto di adeguata valutazione le istanze verso le medesime aree del personale in possesso di 3^ e 4^ q.f., stante, allo stato, l’assenza dei corsi di riqualificazione per dette qualifiche funzionali. Parimenti, a fronte di prioritarie esigenze di servizio, potranno essere oggetto di favorevole valutazione domande avanzate da personale anche in possesso di altre qualifiche funzionali (posizioni economiche), qualora si siano rese disponibili specifiche vacanze correlabili ai pensionamenti intervenuti in data successiva alla pubblicazione dei bandi relativi al processo di riqualificazione in corso. Potranno, altresì, essere valutate con esito favorevole istanze di personale verso Enti dell’area T.O.
È consentito il trasferimento del personale in servizio presso gli Enti dell’area T.I., anche entro 30 km. dall’Ente di appartenenza, ferma restando la verifica delle compatibilità con le esigenze di riqualificazione in atto.
Per il personale in servizio presso lo Stamoto di Bologna, SMMEP, Centetra, Centege e Ceteco di Roma, per i quali il protocollo di intesa tra A.D. e XX.XX. del 20.5.1998 ha preso atto della mancata rispondenza alle esigenze della Difesa e per i quali si prevede l’attuabilità delle prossime procedure di reimpiego, potranno essere oggetto di esame solo le domande di trasferimento del personale verso enti ubicati oltre i 30 km. dalla propria sede di servizio.
Quanto sopra in relazione alla esigenza di rispettare la “par condicio” di tutto il personale soggetto al piano di reimpiego.
Potranno, altresì, essere prese in considerazione anche quei movimenti entro i 30 km che, comunque, non risultassero in alcun modo lesivi nei confronti del personale in posizione di concorrenzialità e che fossero compatibili con le minime esigenze di funzionamento dell’Ente di appartenenza.
Deroghe alla procedura generale di mobilità.
Costituiscono comunque deroghe alla procedura generale dei trasferimenti particolari fattispecie degne di maggior protezione, purché sussistano le necessarie esigenze funzionali nelle sedi richieste.
Rientrano in tali fattispecie:
- Trasferimenti a domanda supportati da specifiche disposizioni di legge (legge n.104/1992, legge n.100/1987)
- Trasferimenti di personale coinvolto direttamente o indirettamente in situazioni di particolare gravità adeguatamente motivate e documentate.
Per tali particolari situazioni, per le quali è possibile derogare alla procedura di mobilità di cui al presente C.I., potrà essere valutata l’opportunità della effettuazione di mirati processi di riconversione professionale, volti all’utile collocazione di detto personale o, in caso di impossibilità di riconversione, eccezionalmente, anche alla collocazione soprannumeraria.
Tutti i casi, oggetto di deroga, vengono esclusi dalla procedura generale di mobilità, e saranno soggetti a specifiche valutazioni, di volta in volta, anche in relazione all’obiettiva esigenza di urgenza riscontrabile.
Art. 2
Mobilità esterna a carattere individuale
Ai sensi della vigente normativa in materia, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa Area e posizione economica, in servizio presso altre Amministrazioni, anche di comparto diverso, che facciano domanda di trasferimento.
Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza.
Il dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 27 del C.C.N.L., è trasferito con provvedimento della Amministrazione ricevente, previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza, entro 15 gg. dall’accoglimento della domanda.
Circa la procedura di mobilità esterna a carattere individuale il personale interessato potrà produrre domanda di mobilità direttamente ad altre Amministrazioni, anche di diverso comparto, che potranno chiedere, alla presenza di individuate vacanze organiche, il previsto assenso.
L’assenso in questione sarà rilasciato dall’Amministrazione Difesa in relazione al profilo professionale ed alla posizione economica posseduti dagli interessati, tenuto conto anche del quadro generale degli esuberi e delle carenze offerte dagli Organi Programmatori di competenza ed alla valutazione delle eventuali conseguenze che l’uscita definitiva del dipendente dai ruoli della Difesa potrà produrre nell’ambito del complesso quadro di ristrutturazione in atto.
Questa Amministrazione, in aderenza a quanto già concordato con le XX.XX. aventi titolo nel protocollo di intesa dell’1.4.1999, assumerà ogni utile iniziativa volta a favorire la collocazione del personale civile presso altre Amministrazioni, laddove le posizioni di esuberi in enti in forte sofferenza critica non risultino facilmente ripianabili con collocazioni interne presso altri Enti di questa Amministrazione, ubicati presso la medesima sede di servizio o sedi viciniori.
A fronte di una richiesta numerica di personale con specifica professionalità ed in presenza di un numero di istanze superiori agli eventuali posti disponibili nella stessa sede di altre Amministrazioni, si farà ancora ricorso ai criteri posti alla base delle graduatorie di cui agli accordi A.D./XX.XX. del 24.10.1997.
Art. 3
Mobilità collettiva - Reimpieghi
Le procedure di mobilità collettiva, connesse ad operazioni di reimpiego, scaturenti dal riordino o da dismissione di Enti della Difesa sono delineate secondo l’area di appartenenza degli Enti medesimi.
Enti appartenenti area T.O.
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 464/1997, entro i 3 mesi precedenti l’adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell’anno successivo, vanno promossi incontri con le XX.XX. nazionali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio.
A tal fine gli Organi Programmatori, ciascuno nell’ambito della propria competenza, predispongono una “ipotesi di piano di reimpiego a carattere generale” individuando le varie sedi di assorbimento del personale coinvolto, anche in ambito Interforze, contemperando le esigenze funzionali della Amministrazione e dei “desiderata” dei dipendenti preventivamente acquisiti in sede di concertazione locale.
Detto piano di reimpiego dovrà acquisire il consenso delle citate XX.XX. in sede politica, alla presenza del Delegato alla gestione delle relazioni sindacali.
In caso di raggiungimento dell’accordo politico, detto piano di reimpiego sarà trasmesso in sede locale per l’avvio della specifica contrattazione volta a dare concreta esecutività allo stesso, in relazione alle accertate esigenze degli Enti dislocati sul territorio.
I soggetti titolari della contrattazione sono gli Alti Comandi di F.A. e le XX.XX. territoriali, nonché le RSU dell’Ente il cui personale è oggetto di reimpiego.
Nel caso in cui il progetto di reimpiego esecutivo dovesse risultare difforme da quello a carattere generale sarà cura del Titolare alla contrattazione verificare con gli Organi Programmatori le modifiche intervenute prima della sottoscrizione dell’accordo a livello locale.
Il piano di reimpiego esecutivo, definito a livello territoriale, viene trasmesso successivamente a PERSOCIV per la sanzione formale.
Enti appartenenti all’area T.I.
Per le operazioni di reimpiego del personale civile relative agli Enti di tabella a), b) e c) del D.M. 20.1.1998, tenuto conto delle rispettive dipendenze dallo Ispettorato Logistico dell’Esercito e dall’Ispettorato del Supporto Navale e da SEGREDIFESA, si applicano procedure analoghe a quelle previste per gli Enti dell’area T.O.
Le operazioni di reimpiego riferibili agli Enti di cui alla tab. a) e b) del D.M. 20.1.1998 potranno, di norma, essere realizzate solo successivamente all’espletamento definitivo delle fasi di riqualificazione e riconversione professionale previsti dagli accordi A.D. – XX.XX. del 24.10.1997.
Gli Enti di cui alla tab. c) del D.M. 20.1.1998, in base all’art. 4 del D. Lgs. n.459/1997 sono stati posti alla diretta dipendenza di SEGREDIFESA mediante un apposito Ufficio che ha assunto le attribuzioni delle competenti XX.XX.
L’ “ipotesi di piano di reimpiego a carattere generale”, elaborato da PERSOCIV d’intesa con gli XX.XX., sarà presentata da SEGREDIFESA (Ufficio Generale Gestione Enti Area T.I.), quale Organo Programmatore, al Delegato alla gestione delle relazioni sindacali.
Il piano esecutivo definito a livello territoriale (ove l’Amministrazione è rappresentata dall’Alto Comando periferico maggiormente interessato e dalla Direzione dell’Ente) viene sottoposto a PERSOCIV per la sanzione formale.
Enti appartenenti all’Area Centrale
In caso di operazioni di reimpiego di personale civile in servizio presso Enti appartenenti all’Area Centrale, l’Organo programmatore (SEGREDIFESA o su specifica delega PERSOCIV), in collaborazione con gli XX.XX., predispone le ipotesi di piano di reimpiego a carattere generale, sempre applicando procedure analoghe a quelle previste per gli Enti dell’area T.O..
Acquisito il consenso delle XX.XX. maggiormente rappresentative l’ipotesi di piano di reimpiego viene trasmesso in sede territoriale e successivamente inviata a PERSOCIV per la sanzione formale del piano esecutivo di reimpiego secondo le normali procedure.
Enti periferici dipendenti da enti appartenenti all’Area Centrale.
Per quanto concerne, poi, le operazioni di reimpiego del personale in servizio presso Enti periferici dipendenti dalle Direzioni Generali (es.: Ceracomiles dipendente da Commiservizi; Uffici Tecnici Territoriali dipendenti da Navarm, Teledife, Terrarm, Armaereo, Commi-servizi, ecc.) l’ipotesi di piano di reimpiego a carattere generale, elaborato dalla D.G., dalla quale dipende l’Ente interessato, d’intesa con gli XX.XX., sarà presentato da SEGREDIFESA, quale Organo Programmatore, al Delegato alla gestione delle relazioni sindacali.
QUADRO DI SINTESI PER LA PROCEDURA DI MOBILITà
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Organi Programmatori forniscono a PERSOCIV la situazione aggiornata delle disponibilità con la indicazione delle carenze ed esigenze funzionali prioritarie:
- per singole sedi o Enti
- per area funzionale (A-B-C)
- per posizione economica
- per profilo professionale (ove possibile)
2. Entro un mese (31 gennaio), PERSOCIV predisporrà circolare, per adeguata comunicazione agli Enti, che ne daranno tempestiva informazione al personale interessato.
3. Entro il 15 marzo, il personale interessato potrà produrre domanda al proprio Ente che provvederà a farla pervenire nei successivi 15 gg. corredata di parere, agli Organi Programmatori (30 marzo).
4. Entro il mese successivo (30 aprile), gli Organi Programmatori trasmetteranno le domande medesime con i pareri motivati dei Direttori degli enti e con il proprio parere di tramite, a PERSOCIV per la valutazione di merito.
5. PERSOCIV disporrà il trasferimento o ne darà comunicazione negativa, entro 60 gg. (30 giugno) dalla data di ricezione della domanda.
________
Al fine dell’attuazione delle sopraindicate procedure si intende per Organi Programmatori:
XX.XX. per il personale in servizio presso gli Enti dell’area T.O.
XX.XX. per il personale in servizio presso gli Enti dell’area T.I. (Tab. a) e b))
SEGREDIFESA Ufficio Generale per il personale in servizio presso gli Enti area gestione Xxxx.xxxx’area T.I. T.I (Tab. c)
SEGREDIFESA ed Enti dell’Area Centrale per il proprio personale e per quello in servizio presso gli Enti dagli stessi dipendenti
Capo 5°
RICONVERSIONE PROFESSIONALE
Per riconversione professionale si intende ogni cambio di profilo, nell’ambito della stessa qualifica funzionale (posizione economica), per evidenziate esigenze di servizio.
A decorrere dal giorno successivo all’atto di stipula del presente contratto integrativo, le disposizioni di cui all’art.5, comma 14, del DPR n.44/1990, concernente i cambi di profilo professionale per motivi di servizio, sono concretamente disapplicati e sono contestualmente interrotte le procedure di cambio di profilo ancora in corso di cui alla citata norma.
Ai dipendenti che non abbiano ancora maturato il periodo temporale triennale previsto per l’acquisizione del diritto, viene attribuito, in via definitiva, il nuovo profilo professionale a decorrere dalla stessa data.
Le procedure di riconversione professionale a carattere collettivo, previste per gli Enti oggetto di ristrutturazione (tab. a e b del D.M. 20.01.1998 ed area centrale) dagli accordi A.D. – XX.XX. del 24/10/1997, potranno essere attuate, con i criteri ivi previsti solo successivamente all’espletamento definitivo delle procedure di riqualificazione in atto.
La riconversione professionale di cui al presente capitolo anticipa, a fronte di particolari esigenze da soddisfare, la disciplina definitiva dell’istituto che potrà realizzarsi, nella sua completezza, solo dopo l’entrata a regime del nuovo ordinamento professionale.
La riconversione professionale si prefigge, in via provvisoria, di individuare percorsi a carattere individuale, che nell’attuale fase del processo di ristrutturazione in corso possano consentire un migliore utilizzo delle risorse umane con una più razionale distribuzione delle stesse sul territorio, anche al fine di ridurre o eliminare posizioni di esubero fortemente critiche per i possibili futuri reimpieghi.
In caso di più aspiranti, in servizio nel medesimo Ente, rispetto alla vacanza disponibile, si farà ricorso alle graduatorie di cui al citato accordo del 24.10.1997.
A fronte di rappresentate esigenze di servizio l’Ente potrà avanzare proposte di riconversione professionale nei confronti del dipendente consenziente che svolga attività lavorativa presso il medesimo Ente e risulti in possesso di un profilo professionale in posizione di esubero.
L’Istituto della riconversione professionale prevede il seguente iter procedurale:
- richiesta formale da parte del Direttore dell’Ente con la rappresentazione organica delle carenze e degli esuberi nei profili professionali di interesse;
- la specifica domanda del dipendente che manifesta la propria disponibilità alla riconversione nel profilo professionale per il quale viene avvertita l’esigenza funzionale;
- la visita collegiale di idoneità fisica al profilo professionale verso il quale si richiede il passaggio;
- la predisposizione di un xxxxx xxxxxx xx conseguimento delle nuove professionalità, previsto per un arco temporale da 1 a 4 moduli settimanali, a seconda del livello da acquisire da tenersi possibilmente nello stesso Ente di interesse. Alla predisposizione dei corsi, ove opportuno, per la corretta impostazione didattica potrà essere interessata Civilscuoladife;
- esame finale (prova d’arte, esperimento pratico, prova teorico-pratica) per l’accertamento dell’avvenuto conseguimento dei requisiti di base, necessari per l’espletamento dell’attività lavorativa attinente alla nuova professionalità;
- il transito nel nuovo profilo professionale avverrà il giorno successivo al superamento dell’esame finale. Di tale transito l’Amministrazione provvederà a redigere specifico atto formale.
Le procedure di riconversione potranno essere avviate qualora nell’Ente di servizio del dipendente sussista una situazione organica in base alla quale il profilo professionale posseduto dallo stesso, sia in posizione eccedentaria rispetto all’organico di Ente ed il profilo professionale verso il quale si richiede la riconversione si trovi in posizione di carenza rispetto alle previsioni organiche locali.
Per la situazione di assoluta straordinarietà in cui versa l’Amministrazione Difesa, dovuta alla ristrutturazione in corso, i processi di riconversione non potranno subire ostacoli nella eventuale indisponibilità di posti a livello nazionale del profilo professionale verso il quale si richiede il passaggio, ma si dovrà fare esclusivo riferimento agli organici dei singoli enti interessati.
Comunque, al fine di ottimizzare l'utile impiego del personale, in presenza di esigenze funzionali e di carattere contingente, individuate dagli organi programmatori e connesse a cause obiettive e di assoluto rilievo, previa informazione alle XX.XX., la D.G. del Personale Civile autorizzerà l'avvio di processi di riconversione anche nel caso di eccedenza organica nell'Ente nel profilo professionale verso il quale si richiede il passaggio, purché il profilo di appartenenza sia in posizione eccedentaria rispetto alla previsione organica. (1)
Alla stessa stregua, nelle more della definizione dei criteri di attuazione dell'art. 3 del C.C.N.L. Integrativo del 16.05.2001, il personale dichiarato permanentemente non idoneo al profilo potrà transitare in un profilo professionale in posizione eccedentaria presso l'ente sempreché venga evidenziata la complessiva esigenza funzionale. (2)
L’adeguamento organico, per i profili interessati potrà essere realizzato successivamente, in relazione alle nuove esigenze senza alcuna variazione di spesa.
L’istituto della riconversione, alla presenza delle medesime circostanze, potrà essere applicato anche al personale proveniente da altro Ente con il ricorso alle varie forme di mobilità previste, ivi comprese le ipotesi di reimpiego conseguenti a processi di riorganizzazione ed a provvedimenti di chiusura o di dismissione di Enti sul territorio.
Le forme di riconversione professionale che si rendono opportune per il passaggio definitivo del personale presso altre Amministrazioni o Enti pubblici non sono soggette ad alcun vincolo organico.
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
La Commissione medica è competente a giudicare l’idoneità fisica al nuovo profilo professionale ed è composta da due medici ed un membro tecnico che abbia specifica conoscenza delle caratteristiche professionali dell’impiego che il dipendente dovrà espletare.
La Commissione predisposta al fine di attestare la idoneità professionale alle nuove mansioni è composta da tre membri di cui due tecnici con conoscenze professionali del nuovo impiego.
I membri tecnici devono rivestire qualifica funzionale superiore a quella dei dipendenti da riconvertire ed appartenere alla medesima area professionale.
La Commissione, dopo l’effettuazione del corso da parte del dipendente, esprimerà la propria valutazione positiva o negativa sulla base di un esperimento pratico o prova d’arte, ovvero sulla base di una prova tecnico-pratica a seconda delle caratteristiche tecniche delle professionalità da acquisire.
Capo 6°
FORMAZIONE
L’Amministrazione della Difesa e le Organizzazioni Sindacali riconoscono che nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno ai processi di cambiamento, con l’obiettivo tendenziale di pervenire anche in ambito Difesa, in sintonia con il protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12.3.1997 tra Governo e parti sociali, alla destinazione per la formazione di una quota pari all’1% della spesa complessiva del personale.
L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo generale che potranno essere riviste, a richiesta, con cadenza annuale tra le parti firmatarie del presente accordo.
L’amministrazione e le XX.XX. convengono sulla necessità di una riorganizzazione di Civilscuoladife in funzione delle complessive e specifiche esigenze della Difesa e dell’obiettivo di svolgimento dei corsi, a livello regionale e/o territoriale, utilizzando anche le strutture delle ex scuole allievi operai, allo scopo di favorire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati.
Premesso quanto sopra, gli aspetti più rilevanti del cambiamento, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, per il rimanente periodo di vigenza del CCNL 1998/2001, sono individuati nel completamento del processo di ristrutturazione in atto e nel connesso progetto di riqualificazione del personale civile attraverso appositi corsi.
In tale contesto l’Amministrazione e le XX.XX., nel confermare le linee di indirizzo di cui all’Accordo sulla formazione del personale civile inquadrato nelle Aree Funzionali - anno 1999 -, che qui sono espressamente richiamate ed allegate, convengono sulla necessità di integrare le suddette linee di indirizzo con l’introduzione delle seguenti ulteriori iniziative didattiche di particolare attualità:
Area per lo sviluppo ed il comportamento organizzativo
- Corso sulla comunicazione scritta: lo snellimento del linguaggio amministrativo;
- Corso di formazione sulla pari opportunità;
Area di formazione linguistica
- Corso specialistico di comunicazione in lingua inglese;
Area dei formatori
- Corso di formazione per formatori in materia di adeguamento dei sistemi contabili ed informatici per l’introduzione dell’EURO;
Area giuridico amministrativa
- Seminario sugli adempimenti in materia di autocertificazione;
- Corso sulla gestione di procedimenti disciplinari nei riguardi del personale civile;
- Corso sulle peculiari responsabilità penali e disciplinari del militare;
Area finanziaria e contabile
- Seminario sugli appalti, lavori, forniture e servizi in ambito comunitario;
Area informatica e tecnica
- Corso di formazione di base;
- Corso sull’uso di autocad – LT 2000;
- Seminario sulla gestione del protocollo informatico;
Area della “sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”
- Corso di formazione per il rappresentante per la sicurezza;
- Corso sulla sicurezza del lavoro per il personale con incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Corso di formazione sull’antinfortunistica per il personale “Addetto” al servizio di prevenzione e protezione.
Inoltre, su segnalazione dell’Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico-Industriale, si conviene sull’opportunità di attuare un percorso-formativo, in conseguenza dell’istituzione della “Agenzia Industrie Difesa”, da riservare ai quadri amministrativi e tecnici in servizio negli Enti compresi nella predetta Agenzia.
L’Amministrazione ai sensi dell’art. 6, lettera A), comma 2 del CCNL - Comparto Ministeri 1998/2001 fornirà l’informazione preventiva, in materia di programmi di formazione del personale, ai soggetti di cui all’art.8 commi 1 e 2.
Il Direttore di Civilscuoladife metterà a disposizione delle XX.XX. il piano generale dei corsi da realizzare in ambito Amministrazione Difesa nell’anno 2000.
Titolo V
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
Capo 1°
DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1) Le parti, rammentato che per l'anno 1999 per la ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione sono stati raggiunti gli accordi in data 7.7.1999, 5.10.1999 e 22.12.1999, in via preliminare convengono di allegare gli stessi al presente accordo anche per i richiami che vengono di seguito operati.
2) Le parti convengono quindi che il presente accordo abbia efficacia limitata al periodo temporale 1.1. - 31.12.2000, salvo quanto previsto al successivo punto 11, e si riferisca al solo personale del Comparto Ministeri delle Aree A, B, e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa. Di conseguenza, considerato che il personale civile in servizio presso Mariteleradar - Livorno è beneficiario del contratto del Comparto degli Enti di Ricerca, per lo stesso l'Amministrazione Difesa provvederà con autonomo accordo.
Risultando, pertanto, stanziato sul pertinente capitolo 3591 l'indifferenziato importo di £.129.657.497.000 al lordo dei contributi anche a carico dello Stato, quota parte dello stesso, corrispondente alla proporzione esistente al 1.1.2000 tra il personale civile della Difesa inquadrato nelle aree (pari a n° 41.532 unità) e quello in servizio presso Mariteleradar (pari a n. 47), per un importo lordo di £. 146.562.023 viene stralciata dalla quota disponibile per l'anno 2000 per il presente accordo.
3) Della somma residua così risultante, pari a £.129.510.934.977, in relazione all'accordo raggiunto in data 22.12.1999 per le posizioni super che ha visto destinare a tale esigenza la somma di £. 5.319.140.800, viene accantonato un pari importo residuando quindi la somma di £. 124.191.794.177.
4) Sempre relativamente alle posizioni super, in via preliminare rammentano che l'accordo del 22.12.1999 prevede che nell'anno 1999 tale posizione sia attribuita:
- ai dipendenti dell'area A1 (ex 3^ qualifica funzionale) che abbiano maturato 12 anni di servizio senza demerito;
inoltre, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale:
a) ai dipendenti dell'area B3 (ex 6^ qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella 6^ qualifica funzionale;
b) ai dipendenti dell'area C1 (ex 7^ qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella 7^ qualifica funzionale;
c) ai dipendenti dell'area C3 (ex 9^ qualifica funzionale).
Convengono quindi che la posizione super venga attribuita con decorrenza 1.1.2000 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 3^ qualifica funzionale) che nel periodo 1.1.- 31.12.1999 hanno maturato senza demerito 12 anni di servizio. Considerato che in tale posizione si trovano n. 95 dipendenti, viene accantonato a tal fine l'importo di £.129.468.755.
Le parti concordano di lasciare invariato il contingente dei destinatari delle posizioni super relative alle posizioni economiche B3S - C1S e C3S già definite con l'accordo del 22.12.1999.
Sarà pertanto reintegrato in tali prefissati contingenti con decorrenza 1.1.2000 un numero di dipendenti corrispondente a quello individuato quale destinatario di tali posizioni super cessato a qualsiasi titolo nel corso dell'anno 1999.
Alla definizione delle graduatorie, con i criteri in atto determinati con il richiamato accordo del 22.12.1999, integrati con le sottoindicate varianti relative alla posizione C1, concorrono ovviamente tutti coloro che alla data del 31.12.1999 hanno maturato i prescritti requisiti di anzianità:
- consegnatario con l’obbligo della resa del conto giudiziale (anziché consegnatario per debito di custodia);
- titolarità di unità organica, tecnica o amministrativa, prevista per la 7^ qualifica funzionale (anziché capo di una sezione o di ufficio equipollente);
- incarico di funzionario delegato (precedentemente non previsto);
- titolarità dell’Xxxxxxx Xxxxx (precedentemente non previsto).
A tal fine si accantonano cautelativamente le somme di:
£. 62.659.613 per la posizione B3S,
£. 61.353.845 per la posizione C1S,
£. 30.372.376 per la posizione C3S
Per le posizioni super delle aree A1, B3, C1 e C3 viene pertanto accantonata in via provvisoria e cautelativa la somma complessiva di £. 283.854.589, convenendo che al termine della individuazione dei destinatari delle posizioni super in parola per l'anno 1999 e quindi dell'esatta individuazione della somma necessaria per l'anno 2000, la eventuale differenza residua venga ripartita fra i vari Enti con il meccanismo individuato al successivo punto 7-b.
5) Le parti determinano poi di accantonare, in via provvisoria e cautelativa, con riserva di riesaminare nella prima metà del prossimo mese di settembre il reale fabbisogno:
a) £. 4.000.000.000 per la mobilità
b) £. 20.000.000.000 per incrementi retributivi conseguenti al nuovo ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, tale accantonamento le parti convengono che, ove nel periodo sopraindicato venga previsto il completamento entro il 31.12.2000 dei processi formativi introdotti dal nuovo C.C.N.L., si procederà alla stipula di apposito accordo integrativo in materia per la concreta quantificazione degli oneri derivanti dai passaggi e dei contingenti interessati.
6) Le parti esaminano poi la voce relativa alle "Posizioni Organizzative", stanziando l'importo di £.4.680.859.200 pari a quello dell'anno 1999 e rimandando al successivo punto 8 per alcune integrazioni del precedente accordo del 22.12.1999.
7) Le parti, preso atto quindi che dell’iniziale stanziamento risultano disponibili lire 00.000.000.000, decidono di costituire per le esigenze di ogni Ente dell’Amministrazione Difesa un fondo per le finalità e con le modalità di seguito riportate:
a) per remunerare le seguenti posizioni di lavoro già definite nell'accordo del 5.10.1999: indennità per turni, per reperibilità, per sede disagiata, di rischio da radiazioni, di rischio - anche per operatori subacquei -, per la bonifica dei campi minati, per la disattivazione di ordigni esplosivi, di mansione ai centralinisti non vedenti, di imbarco. A tal fine verranno rapportate ad anno intero le somme stanziate per gli ultimi 5 mesi dell'anno 1999 per la corresponsione dei compensi per le indennità sopra richiamate per un importo complessivo di £. 00.000.000.000.
b) per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del C.C.N.L., altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnata quota parte dello stanziamento residuo, pari a £. 00.000.000.000, in ragione di ogni dipendente in servizio all' 1.1.2000 (pari quindi a £. 1.645.118 per ogni dipendente).
8) Relativamente poi alle posizioni organizzative, richiamando lo stanziamento di cui al punto 6, le parti confermano il precedente accordo del 22.12.1999 aggiornando ovviamente all'anno 2000 il periodo di riferimento. Le parti ritengono inoltre di dover integrare le posizioni organizzative individuate in tale accordo.
Le stesse, pertanto, per l’anno 2000 sono quelle di seguito riportate.
Posizione economica C3 (ex 9^ qual. funz.)
- Reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale £ 5.000.000
- Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali; incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Xxx.xx (Difesa Gabinetto e SEGREDIFESA); consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali £ 3.800.000
Posizione economica C2 (ex 8^ qual. funz.)
- Responsabilità di unità organizzativa organicamente prevista per l’8^ Q.F.;
- incarichi di studio organicamente previsti presso Difesa Gabinetto e Uffici Legali di livello dirigenziale £ 2.800.000
Posizione economica C1 (ex 7^ qual. funz.)
- Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la 7^ q.f.;
- Titolarità dell’ufficio cassa;
- Incarico di consegnatario con l’obbligo della resa del conto giudiziale;
- Incarico di ufficiale rogante;
- Incarico di funzionario delegato;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione £ 2.000.000
Le parti concordano che tale nuova elencazione delle posizioni organizzative nulla modifica per quanto concerne la percentuale massima del 30%, fissata nel suddetto accordo del 22.12.1999, dei posti organici complessivi degli Enti riferiti all'area C.
Relativamente all'invio dei dati (posizioni organizzative, relativi titolari, ordine di priorità) la Direzione Generale del Personale Civile con propria circolare impartirà le disposizioni del caso.
9) Le parti, nella considerazione che le somme accantonate per la mobilità ed il nuovo ordinamento (rif. punto 5 ) potrebbero, a seguito del previsto riesame, presentare aliquote non utilizzabili nel corso dell’anno 2000, concordano che tali somme non utilizzabili vengano ripartite per i vari Enti in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio all’1.1.2000.
10) Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di £ 129.657.497.000 sul cap. 3591 (rif. punto 2) si riferisce alle somme “c.d. certe” del F.U.A. e non anche a quelle “c.d. variabili” delle quali è in corso l’accertamento e che potranno essere disponibili solo dopo la legge di assestamento, convengono, detratta preliminarmente la quota parte da destinare al personale di Mariteleradar, di assegnare ad ogni Ente la restante somma quale quota parte per ogni dipendente in servizio all’1.1.2000.
11) Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività presso gli Enti nonché la continuità nella corresponsione degli emolumenti, le parti convengono che nell’anno 2001, nelle more della definizione del relativo accordo decentrato, possano essere immediatamente erogate nella stessa misura prevista per il 1999, le indennità riportate al punto 7-a del presente accordo.
12) Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente accordo, viene allegato l'unito specchio nel quale vengono riportate anche al netto dei contributi a carico dello Stato i vari stanziamenti che sono citati nei punti che precedono.
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 4, 31 E 32 DEL C.C.N.L.) |
||
|
importo lordo a bilancio |
importo al netto degli oneri a carico dello Stato |
|
A |
B |
STANZ. ISCRITTO IN BILANCIO PARI ALLE SOMME CERTE |
129.657.497.000 |
00.000.000.000 |
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE |
||
QUOTA DEL FONDO SPETTANTE A MARITELERADAR |
146.562.023 |
110.446.136 |
IMPORTO RESIDUO A DISPOSIZIONE |
129.510.934.977 |
00.000.000.000 |
IMP. DELLE CAT. SUPER ANNO 1999 IN DETRAZ. |
5.319.140.800 |
4.008.395.479 |
IMPORTO RESIDUO A DISPOSIZIONE |
124.191.794.177 |
00.000.000.000 |
ACCANTONAMENTO PER POSIZIONI SUPER 2000 |
283.854.589 |
213.907.000 |
IMPORTO RESIDUO A DISPOSIZIONE |
123.907.939.588 |
00.000.000.000 |
IMPORTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
4.680.859.200 |
3.527.399.548 |
IMPORTO PER IL NUOVO ORDINAMENTO |
20.000.000.000 |
00.000.000.000 |
IMPORTO PER MOBILITà |
4.000.000.000 |
3.014.318.011 |
IMPORTO RESIDUO A DISPOSIZIONE |
00.000.000.000 |
00.000.000.000 |
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO |
00.000.000.000 |
00.000.000.000 |
IMPORTO RESIDUO |
00.000.000.000 |
00.000.000.000 |
IMPORTO FONDO DI SEDE (41.233 UNITà) |
1.645.118 |
1.239.727 |
Capo 2°
CRITERI GENERALI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Per il conferimento dei suddetti incarichi gli Enti devono tener conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti inquadrati nelle singole posizioni economiche dell’area “C” alle quali gli stessi incarichi si riferiscono.
A tal fine devono essere annualmente rese note dagli Enti le posizioni organizzative da individuarsi, in sede di concertazione locale, in funzione della valutazione prioritaria di incarichi comportanti particolari responsabilità nell’ambito di quelli individuati nel punto 8 del precedente Capo 1.
Per esigenze di affidamento di incarichi corrispondenti a posizioni organizzative vacanti i dipendenti interessati possono avanzare candidature che saranno valutate dai Titolari degli Enti in relazione ai “curricula” dagli stessi dipendenti posseduti.
Gli incarichi che saranno a tempo determinato (di norma di durata annuale, rinnovabile) sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l’indennità prevista dal citato punto 8 del precedente capo 1, da attribuire per la durata dell’incarico.
L’indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative ed alle funzioni specifiche e di responsabilità individuate.
Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di posizione organizzativa è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno.
La valutazione del risultato delle attività svolte sarà effettuata dal Titolare dell’Ente, su proposta del dirigente responsabile dei procedimenti a cui sono preposti i titolari delle posizioni organizzative.
In caso di valutazioni negative, i suddetti organismi, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale del dipendente interessato. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.
La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nell’area e relativa posizione economica di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il relativo trattamento economico.
Titolo VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo 1°
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti si impegnano ad una successiva negoziazione in materia una volta definito l’accordo di comparto per regolamentare le modalità di adesione al fondo di previdenza complementare.
Capo 2°
PARI OPPORTUNITÀ
Per tutte le materie di interesse oggetto di contrattazione è sentito preventivamente il Comitato per le pari opportunità, il quale può presenziare alla riunione dei Comitati/Osservatori tramite un proprio delegato e può fornire suggerimenti, proposte e quant’altro utile alla conoscenza ed alle soluzioni dei problemi affrontati dagli stessi.
Capo 3°
IGIENE E SICUREZZA
Tenuto conto che il Ministero non ha ancora esercitato la delega prevista dall’art. 1 comma 2 del D.L.vo 626/1994 e successive modifiche le parti si impegnano a programmare un approfondito e risolutivo confronto al fine di regolamentare nel suo complesso le delicate materie.
Capo 4°
LAVORI ATIPICI/TELELAVORO
Con apposito successivo accordo le parti disciplineranno l’eventuale ricorso ai rapporti di lavoro atipici, una volta definite le modalità in sede di accordo di comparto, fermo restando la piena applicazione del CCNL.
Per quanto riguarda il telelavoro le stesse si impegnano a discuterne criteri e modalità di attuazione, sulla base dei progetti sottoposti alle XX.XX. dall’amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
ALLEGATO “A”
ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI
(art. 4, comma 3, lettera a) del CCNL 1998-2001 Comparto Ministeri)
In data 26.5.99 e 2.6.99 si sono tenute, presso la Direzione Generale del Personale Civile, riunioni a “tavoli separati” rispettivamente tra le XX.XX. F.P. CGIL, CISL F.P.I.. Settore Difesa, UIL Pubblica Amministrazione Difesa, S.A.L.D.I.F. (U.N.S.A. – CONF.S.S.I.) e le XX.XX. CONFEDIR DIRSTAT, CISAL, SNAD, Fed. Naz. UGL Statali, RDB – CUB, UGL-STA FED.NAZ.COMP.MIN.ANDCD, USPPI-TEC Statali Difesa ed il delegato del Sig. Ministro, per la contrattazione integrativa inerente la formazione del personale inquadrato nelle aree funzionali.
Al termine delle riunioni le parti hanno sottoscritto, per l’anno 1999, l’unito accordo.
FIRMATO: IL DELEGATO DEL MINISTRO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:
DIRETTORE GENERALE DI PERSOCIV CGIL - FP
Dir. Gen. xxxx. Xxxxx XXXXXX XXXX FPI
UIL PA
SALDIF (UNSA - CONFSSL)
CISAL-SNAD
RDB - CUB
UGL-Statali/ANDCD
NON FIRMATO CONFEDIR-DIRSTAT
USSPI – TEC Statali Difesa
P.S.
Sotto la sigla sindacale CONFEDIR DIRSTAT e USPPI – TEC Statali Difesa non sono state apposte le firme dei rispettivi rappresentanti sindacali, in quanto le suddette XX.XX. non sono firmatarie del CCNL di comparto 1998 – 2001.
ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE INQUADRATO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI ANNO 1999 (art. 4, comma 3 lettera a) del CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001)
L’Amministrazione della Difesa e le Organizzazioni Sindacali convengono che i più rilevanti aspetti normativi ed organizzativi da ritenersi innovativi, afferenti l’Amministrazione della Difesa ed aventi rilevanza ai fini dell’attività didattica e formativa, sono da individuarsi, per l’anno 1999, nel processo di ristrutturazione dell’Amministrazione centrale e periferica, in fase attuativa, e nel contestuale e connesso progetto di riqualificazione del personale civile attraverso appositi corsi.
Ciò premesso, le parti, nel confermare l’impianto delle linee di indirizzo per la formazione, già approvata per l’anno 1998, in ordine alle esigenze didattiche ordinarie dell’Amministrazione, convengono di integrare le suddette linee di indirizzo con un ventaglio di iniziative afferenti le nuove esigenze di servizio che comportano attività formativa e didattica in rapporto alle predette innovazioni ordinamentali, organizzative e di reimpiego del personale.
Quanto sopra premesso, Amministrazione e Organizzazioni Sindacali concordano nell’individuazione delle seguenti ulteriori iniziative didattiche:
programmazione di corsi e seminari per l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione del personale da reimpiegare in mansioni diverse da quelle proprie del profilo di appartenenza a seguito dei provvedimenti di ristrutturazione;
a) programmazione di corsi e seminari in materia di economia ed organizzazione aziendale anche nell’ottica della prevista riconfigurazione dell’area tecnico-industriale della Difesa;
b) programmazione di corsi e seminari finalizzati alla gestione dei progetti per la utilizzazione dei fondi strutturali europei;
c) attuazione dei corsi di riqualificazione.
L’organizzazione e il programma delle materie saranno definite successivamente.
d) programmazione di corsi e seminari mirati all’applicazione delle innovazioni normative intervenute in materia di bilancio dello Stato;
e) programmazione di corsi sulla tutela antinfortunistica ed ambientale;
f) programmazione corsi per la formazione di personale specializzato nel settore dell’analisi dei costi della contabilità industriale.
Si conviene inoltre che:
- la formazione e l’aggiornamento derivante da obblighi di legge, da innovazione tecnica e/o tecnologica e da evoluzione normativa incidente sulle responsabilità dei dirigenti e funzionari possano essere attivate all’occorrenza e, quindi, anche prima della contrattazione stessa.
- L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 del CCNL del Comparto Ministeri1998/2001, fornirà l’informazione ai soggetti di cui all’art. 8 commi 1 e 2 sull’attuazione dei programmi di formazione del personale;
- Il direttore di Civilscuoladife metterà a disposizione delle XX.XX. il piano generale dei corsi.
ALLEGATO “B”
ACCORDI SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 7 LUGLIO 1999, 5 OTTOBRE 1999 E 22 DICEMBRE 1999
ALLEGATO B1 - VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (ARTT. 31 e 32 del CCNL 1998/2001)
In data 06.07.1999 e 07.07.1999 si sono tenute, presso la Direzione Generale del Personale Civile, riunioni a “tavoli separati” rispettivamente tra le XX.XX. F.P. – CGIL – CISL F.P.I. Settore Difesa, UIL Pubblica Amministrazione Difesa, S.A.L.DIF (U.N.S.A. – CONF.S.A.L.), le XX.XX. CISAL SNAD, Fed. Naz. UGL Statali/ANDCD, RDB – CUB, ed il delegato del Sig. Ministro Dir. Gen. Dr. Xxxxx XXXXXX, per esaminare le problematiche connesse agli artt.31 e 32 del CCNL 1998/2001, ai fini di stabilire criteri e modalità di gestione e di distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione – anno 1999.
Preliminarmente il delegato alla contrattazione, riferisce alle XX.XX. presenti dei contatti avuti, per le vie brevi, con il Ministero del Tesoro circa le disponibilità economiche “certe” e “variabili” di detto Fondo Unico, così come provvisoriamente quantificate alla data del 01.07.1999.
Precisa altresì che va definita, in via prioritaria, la problematica connessa al pagamento delle particolari posizioni di lavoro relative ai primi sette mesi del 1999.
Le XX.XX. riservandosi di entrare nel merito della specifica e puntuale quantificazione delle singole voci del Fondo, prendono atto di quanto comunicato dall’Amministrazione e concordano di definire sin da ora la parte relativa al suddetto periodo tramite la diramazione di apposita circolare, che confermi fino al 31.07.1999 i criteri già fissati in contrattazione nazionale decentrata intervenuta l’anno 1998 ai sensi dell’art. 36 del precedente CCNL.
Concordano, poi, di aprire immediatamente il confronto con l’Amministrazione per stabilire modalità e criteri di gestione e distribuzione della parte residuale stabilendo inoltre un orientamento teso a verificare la possibilità di definire in sede centrale solo alcune fattispecie, prevalentemente riferite a particolari posizioni di lavoro, rimandando invece alla contrattazione integrativa locale i criteri di distribuzione di un apposito “Fondo di sede” da quantificare successivamente.
Al termine delle riunioni le parti hanno sottoscritto, per l’anno 1999, l’unito verbale.
FIRMATO: IL DELEGATO DEL MINISTRO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:
DIRETTORE GENERALE DI PERSOCIV FP - CGIL
Dir. Gen. Xxxx. Xxxxx XXXXXX XXXX FPI Settore Difesa
UIL PA Difesa
SALDIF CONFSAL - UNSA
CISAL-FAS-SNAD
Fed. Naz. UGL/ANDCD
RdB - CUB
7 luglio 1999
ALLEGATO B2 - ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO DELL’A.D. RELATIVO AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 1999
Con le circolari n. E/12/36 del 14.7.1999 e n. E/12/42 del 2.8.1999 sono state date disposizioni, a seguito della contrattazione integrativa, relative all’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per i primi 7 mesi dell’anno 1999, avendo stabilito con un accordo stralcio che fino al 31 luglio u.s. venivano confermati i criteri già fissati per l’anno 1998 per le particolari posizioni di lavoro previste dall’art. 36 del precedente contratto.
Tale accordo stralcio comporta che dell’ammontare complessivo delle risorse, destinate al FUA pari a £ 127.294.504.000 lorde, di cui
£ 107.226.003.000 (lorde) quali somme certe e
£ 00.000.000.000 (lorde) quali somme variabili
vanno detratte per la corresponsione dei benefici relativi ai primi 7 mesi dell’anno 1999:
£ 00.000.000.000 (pari al 60% dell’assegnazione del 1998)
Restano, pertanto, a disposizione per la finalità di cui all’art. 32 del CCNL, da definire con decorrenza 1.8.99:
£ 106.709.674.970
1) Al fine di provvedere, per il periodo successivo alla suddetta data dell’1.8.99, le parti hanno preso in esame tutte le voci elencate all’art. 32 del CCNL 1999, prevenendo alla conclusione che alcune di dette voci hanno carattere di priorità e sono di immediata applicazione, mentre altre sono suscettibili di successiva definizione.
Pertanto con il presente specifico “Accordo Stralcio bis”, sono state individuate le seguenti indennità:
- Indennità per turni
- Indennità per reperibilità
- Indennità per sede disagiata
- Indennità di rischio da radiazioni
Per i criteri applicativi di carattere generale si dovrà far riferimento ancora a quelli relativi alla contrattazione avvenuta per l’anno 1998 e di cui alle circolari L/12 ed L/13 del 18.5.98, trasmesse a tutti gli Enti, i cui contenuti vengono riportati nell’allegato “A”, cui si rinvia.
Sulle singole indennità sopra indicate si forniscono, però, le seguenti ulteriori delucidazioni:
- turnazioni: l’articolazione dell’orario di servizio, in genere, anziché sostanziare una turnazione rientra nell’ipotesi della diversa articolazione dell’orario di lavoro, cui si può far fronte, in base al nuovo CCNL, in caso di sussistenza di tutti i requisiti necessari, con il fondo di sede, così come definito al successivo punto 4) e non con i fondi specificamente previste per le turnazioni;
- l’individuazione delle condizioni che danno luogo all’articolazione dell’orario per turni (vds. in proposito le circolari L/12 e L/13 del 18.5.98 di PERSOCIV) rientra nella particolare responsabilità dei dirigenti agli Enti;
- sedi disagiate: sono quelle già individuate come tali per il personale militare, come precedentemente stabilito dalla contrattazione per l’anno 1998;
- indennità per rischio da radiazioni: deve essere corrisposta per l’intero arco dell’anno.
Per le seguenti ulteriori indennità, i cui fondi gravavano sul cap. 1615, ora transitati nel FUA:
. indennità di rischio, anche agli operatori subacquei;
. premio per la bonifica dei campi minati;
. premio di disattivazione di ordigni esplosivi;
. indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
ed inoltre:
. indennità di bilinguismo;
. indennità di imbarco;
i cui fondi gravavano sui capitoli degli stipendi dei singoli centri di responsabilità ed ora anch’essi transitati nel FUA continuano ad essere erogate sulla base delle norme i cui criteri di applicazione sono riportati nell’allegato “B”.
Le disposizioni fornite per i primi 7 mesi del 1999 con la circolare n. E/12/36 del 14.7.99, dovranno riguardare anche le due ultime indennità (bilinguismo e imbarco).
Per le suddette indennità vengono stanziate le seguenti somme relative agli ultimi 5 mesi del 1999:
1) per turni £ 5.516.108.376
2) per reperibilità £ 1.522.417.075
3) per sede disagiata £ 703.742.330
4) per rischio £ 4.247.518.000 (Indennità di rischio, premio per bonifica campi minati, premio di disattivazione di ordigni esplosivi, indennità mansione ai centralinisti non vedenti)
. indennità di bilinguismo £ 84.680.000
. indennità di imbarco £ 63.306.000
5) per rischio da radiazioni
(cat. A e B) £ 208.085.760
Per un totale complessivo di £ 00.000.000.000
2) Sempre in sede di contrattazione integrativa, le parti hanno inoltre convenuto sulla necessità di dare urgente applicazione all’indennità di mobilità, individuata tra le priorità di cui all’art. 32 del CCNL, in relazione all’esigenza di dare concreta operatività al reimpiego conseguente ai trasferimenti di autorità connessi agli Enti per i quali è giù stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione.
Tenuto conto del presumibile numero dei trasferimenti d’autorità che avverranno nel corso del 1999 e della somma pro-capite convenuta, per tale voce viene stanziata una cifra complessiva lorda di
£ 6.000.000.000
I relativi criteri vengono definiti dell’allegato “C”.
3) Si è poi convenuto di destinare alla remunerazione delle posizioni economiche Super e delle posizioni organizzative di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 del CCNL, la cifra di £ 10.000.000.000.
L’individuazione specifica di dette posizioni organizzative, unitamente alle categorie Super, con le relative quantificazioni economiche, verranno definite con protocollo a parte.
Non si prevedono invece particolari stanziamenti per incrementi retributivi conseguenti al nuovo ordinamento professionale considerato che per il 1999 non sarà possibile procedere a passaggi economici all’interno delle aree professionali.
4) Per quanto precede, avendo impegnato per gli istituti descritti ai punti 1), 2) e 3) la somma di £ 00.000.000.000
restano disponibili per le finalità di cui all’art. 4 – 1° comma del CCNL, tra cui in particolare processi di riorganizzazione dell’A.D., e per ulteriori ipotesi individuate ai sensi dell’art. 32
£ 00.000.000.000
che costituiscono l’ammontare complessivo da destinare a “Fondo di sede”, da distribuire ai vari Enti in ragione di £ 1.830.630 per ogni dipendente in servizio alla data dell’1.1.99.
In proposito si è convenuto di ripartire detto Fondo in due quote: A e B
A) £ 00.000.000.000 (pari al 60% del Fondo)
per finanziare tutte le tipologie lavorative non individuate nella presente circolare tra quelle aventi carattere di priorità e che venivano finanziate con l’art. 36 e l’art. 37 del precedente Contratto, ulteriori nuove fattispecie, ovvero incrementi degli importi relativi alle particolari posizioni di lavoro elencate al punto 1), con particolare riguardo alle fattispecie non rivalutate nel tempo.
In particolare, tra tali tipologie, individuate dall’art. 32 del CCNL vigente, cui si potrà fra fronte con il “Fondo di sede” si elencano:
- i compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all’art. 30 del CCNL siano state esaurite;
- le gravose articolazioni dell’orario di lavoro;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi;
- i compensi correlati al merito e all’impegno individuale.
B) £ 00.000.000.000 (pari al 40% del Fondo)
Per finanziare i processi di riorganizzazione e riordino di ciascun Ente/Ufficio dell’A.D.
5) La definizione della contrattazione decentrata locale del “Fondo di sede”potrà avvenire soltanto quanto PERSOCIV sarà in grado di assegnare i fondi, dopo che il Ministero del Tesoro avrà provveduto agli adempimenti di competenza, fermo restando che l’avvio della stessa potrà avvenire fin da ora.
Le eventuali somme del FUA assegnate a ciascun Ente e non utilizzate verranno destinate all’incremento del proprio “Fondo di sede”.
N.B. L’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui agli artt. 31 e 32 CCNL vigente formano oggetto di contrattazione con le RSU e con le XX.XX. di categoria territoriali firmatarie del contratto, come previsto dall’art. 8 – comma 2 – del CCNL. Tale contrattazione dovrà avvenire presso ogni Ufficio individuato come sede di contrattazione a seguito delle elezioni delle citate RSU, così come previsto dall’art. 4- comma 3 – lett. b del CCNL stesso. Gli accorpati con altre sedi, potranno ugualmente svolgere la contrattazione in loco, purché questa sia presieduta dal titolare dell’Ente sede di RSU e siano presenti tutte le rappresentanze sindacali di RSU e le XX.XX. territoriali aventi titolo.
FIRMATO: IL DELEGATO DEL MINISTRO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:
DIRETTORE GENERALE DI PERSOCIV FP - CGIL
Dir. Gen. Xxxx. Xxxxx XXXXXX XXXX FPI Settore Difesa
UIL PA Difesa
SALDIF CONFSAL - UNSA
CISAL-FAS-SNAD
Fed. Naz. UGL/ANDCD
RdB - CUB
Allegato “A”
1) INDENNITÀ PER TURNI
Importi:
Lit. 8.000 lorde per turno mattutino
Lit. 12.000 lorde per turno pomeridiano
Lit. 25.000 lorde per turno notturno
Lit. 25.000 lorde per turno festivo
Lit. 50.000 lorde per turno notturno/festivo
Lit. 30.000 lorde di ulteriore incremento per turno superfestivo (1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1° Maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)
- La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all’art.8 – co.2 del CCNL.
- Deve essere comunque garantito, all’interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
La durata massima di un turno deve essere di nove ore.
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l’adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno;
- il turno mattutino va dalle ore 6.00 alle ore 14.00. Per turno pomeridiano si intende quello che va dalle ore 14.00 alle ore 22.00. Il turno notturno va dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo. Per turno notturno – festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22.00 del giorno prefestivo e le ore 06.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 06.00 del giorno successivo.
- I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore.
- L’indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell’intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
- I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L. 903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
2) INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ
- All’istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l’opera dei ministri.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione della reperibilità sono i seguenti:
. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell’arco del mese.
. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a lire 33.600.
. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.
. In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.
3) INDENNITÀ PER SEDE DISAGIATA
Importo Lit. 80.000 mensili
L’indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell’articolazione del suo orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
4) INDENNITÀ PER RISCHIO DA RADIAZIONI
I destinatari di tale indennità, i cui criteri sono stati previsti dall’art. 12 del D.P.R. 44/90 e successivamente recepiti negli accordi raggiunti in sede di contrattazioni con le XX.XX., sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al X.Xxx. 17 marzo 1995, n.230 ed in particolare nell’Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
- ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta una indennità nella misura unica mensile lorda di Lit. 200.000;
- ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta una indennità nella misura unica mensile lorda di Lit. 50.000.
Le indennità di cui al presente articolo non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni continuativi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
L’indennità per rischio da radiazioni non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
Allegato “B”
Xxxxx restando i criteri di attribuzione, vengono disciplinate dalla contrattazione e non più dalla specifica normativa di riferimento, le seguenti indennità:
1) indennità di rischio (DPR 146/1975);
2) bonifica campi minati (D.Lgs. Lgt. N. 320/1946);
3) premio di disattivazione (L. 294/1985);
4) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (L.113/1985);
5) indennità di bilinguismo (L. 1165/1961, DPR 807 del 18.8.1964);
6) indennità di imbarco (R.D. 2262/1924; L. 157/1925).
1) INDENNITÀ DI RISCHIO
Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio)si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
Per eventuali nuove situazioni lavorative di rischio non formalizzate che dovessero essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti, qualora sussistano le previste condizioni di riconoscimento del diritto al relativo pagamento così come individuato dal DPR 146/75, si dovrà provvedere facendo ricorso alle somme stanziate per il Fondo di Sede di cui è riferimento nell’ultima parte della circolare.
Si rammenta che l’indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L. 294/85 e con l’indennità per rischio da radiazioni prevista dall’art. 14 dell’Accordo per le particolari posizioni di lavoro per l’anno 1998, di cui alle circolari L/12 ed L/13 del 18.5.1998, né con l’indennità di cui al D.Lgs. Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
IMPORTO min. Lit. 960 (su gg.5) max. Lit 5.100 (su gg. 5)
min. Lit. 800 (su gg.6) max. Lit 4.250 (su gg. 6)
come dal Tab. A allegata al DPR n. 146/75
Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. c del DPR 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n.28), come riportato nella seguente tabella:
-
Profondità massima
raggiunta durante l’immersione
(in metri)
1
Indennità (in lire) per ogni ora di immersione con la saturazione usando apparecchiature a:
indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
5
Aria
2
Miscele
Sintetiche
3
Ossigeno
4
0-12 . . . . .
13-25 . . . . .
26-40 . . . . .
41-55 . . . . .
56-80 . . . . .
81-110 . . . . .
111-150 . . . . .
151-200 . . . . .
oltre 200 . . . . .
1.200
1.600
2.000
3.000
5.000
6.000
------
------
------
1.600
2.400
3.400
4.400
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2.400
3.400
-------
-------
-------
-------
-------
-------
--------
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2.000
2.500
3.000
2) BONIFICA CAMPI MINATI
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320, art. 12)
Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, coma da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.
IMPORTO
a) indennità giornaliera di rischio: max. Lit. 600 min. Lit. 460
b) indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo: xxx. Lit. 480 min. Lit. 120 lorde
c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: Lit. 2000
Gli importi sopraindicati non risultano essere mai stati rivalutati. L’eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.
3) PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29 maggio 1985, N. 294)
PREMIO riservato agli artificieri esplosivisti specializzati della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.
Tale premio non è cumulabile con l’indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l’indennità di cui al D.lgs. Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI), né con l’art. 17 dell’Accordo per le particolari posizioni per l’anno 1998, di cui alle circolari L/12 ed L/13 del 18.5.1998.
IMPORTO: Lit. 200.000 giornaliere, come rideterminato dalla L. 174 del 20.6.1997.
4) INDENNITÀ DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85, - art. 9, comma 1)
Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all’Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
L’indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
- assenza per ferie
- assenza per malattia dipendente da causa di servizio
- cure necessarie per infermità contratte in guerra
- frequenza corsi professionali dell’A.D.
- motivi sindacali
- donatori di sangue
IMPORTO: Lit. 7.290 giornaliere, maggiorate del 20% se l’orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell’orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
5) INDENNITÀ DI BILINGUISMO
Per la provincia di Bolzano:
L. 23.10.1961, N. 1165
DPR 18.8.1964, N.807
L.13.8.1980, N. 454
Per la Valle d’Aosta:
DPR nn. 150, 266, 267, 268, 269, 270 del 1987
Indennità prevista per i dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici con sede in Trento, estesa al personale in servizio nella Valle d’Aosta.
Tale indennità è cumulabile con tutte le altre indennità, e non deve essere corrisposta per periodi di destinazione, anche se temporanea, in sedi od uffici diversi non ubicati nella provincia di Bolzano, o in uffici con sede in Trento, o nella regione Valle d’Aosta.
IMPORTI mensili: Lit. 337.130 (diploma di laurea) (ex carriera direttiva)
Lit. 280.942 (diploma di scuola superiore) (ex carriera concetto)
Lit. 224.753 (diploma di scuola media) (ex carriera esecutiva)
Lit. 202.277 (licenza elementare) (ex carriera ausiliaria)
rideterminati con D.M. 22.12.1992 del Ministero del Tesoro.
6) INDENNITÀ DI IMBARCO
(REGIO DECRETO N. 2994 del 30.12.1923, REGIO XXXXXXX X.0000 del 31.12.1924, L. 157 del 1925)
Tale indennità è prevista per prestazioni rese su unità navali della Marina Militare.
L’importo corrisponde alla quarta parte della diaria giornaliera di missione (art. 208 del R.D. 2262/24) pari a:
£ 6.475 (un quarto di £ 25.900)
D.M. Ministero Tesoro 11.4.1985
£ 7.200 (un quarto di £ 28.800)
Non è cumulabile con l’indennità di missione o con altra indennità attribuita allo stesso titolo e comunque con le indennità per prestazioni rese su natanti in porto o in navigazione.
Allegato “C”
FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
Le risorse sono attribuite a tale titolo nell’ambito del FUA, per l’anno 1999, ammontano a £. 6.000.000.000 da corrispondere secondo i criteri sottoindicati.
La quota pro-capite è stata convenuta, in sede di contrattazione integrativa nazionale nella misura di £ 21.000.000 lordi per i lavoratori soggetti a trasferimento oltre i 30 Km dalla propria sede di servizio ed entro i 60 Km dalla stessa.
Detta quota è oggetto di maggiorazione rispettivamente del 20%, qualora il trasferimento avvenga oltre i 60 Km ed entro i 120 Km e del 40% nel caso in cui il medesimo trasferimento sia stato disposto oltre i 120 Km.
Tutto il personale trasferito, destinatario del beneficio in questione è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni.
In caso di successivo ulteriore trasferimento, attuato a qualsiasi titolo, che dovesse rientrare nell’ambito del periodo sopra indicato, la quota spettante sarà soggetta ad una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
Detto importo, risultante dalla differenza tra la quota globale e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego, sarà recuperato in congrue rate mensili sul trattamento economico stipendiale spettante all’interessato.
Per i dipendenti, poi, collocabili a riposo per raggiunti limiti di età, con cadenze temporali inferiori a 7 anni di permanenza dalla data di assegnazione conseguente al trasferimento di autorità, l’indennità verrà corrisposta, alla stessa stregua, in misura proporzionale agli anni di servizio prestati.
In tutti i precedenti casi individuati, al fine del computo della decurtazione economica da effettuare, è stato convenuto il principio in base al quale è valutabile ad 1 anno ogni periodo superiore a 6 mesi.
Qualora nel corso dell’anno il numero dei trasferimenti conseguenti a reimpiego oltre i 30 Km dalla sede di servizio non assorbissero completamente lo stanziamento annuale previsto (6.000.000.000), la somma residua potrà essere destinata ad incrementare lo stanziamento del “FONDO DI SEDE” dell’Ente di assegnazione ripianando le esigenze correlabili ad altre fattispecie di cui all’art. 32 del FUA.
La quota pro-capite è determinata nella stessa misure (ripetesi £. 21.000.000 lordi) a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta.
La medesima quota pro-capite costituisce un riferimento certo e costante per le esigenze che saranno contrattate, a tal fine negli anni futuri restando, pertanto, sempre determinate nel medesimo importo.
ALLEGATO B3 - ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO DELL’A.D. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DELL’ANNO 1999 PER LA CORRESPONSIONE DELLE “POSIZIONI ECONOMICHE SUPER” E DELLE “POSIZIONI ORGANIZZATIVE” NELL’AMBITO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE.
A) “POSIZIONI ECONOMICHE SUPER”
In attesa dell’attivazione dei percorsi di qualificazione previsti dal CCNL, la cui frequenza potrebbe in futuro costituire presupposto indispensabile, seppure non esclusivo, per il conseguimento delle posizioni economiche “super” previste per le posizioni apicali delle arre A e B e per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell’area C., per la selezione del personale si è convenuto di far riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative ed all’arricchimento professionale, desumibili dalla valutazione comparativa di diversi elementi, in seguito specificati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le singole aree dei dipendenti interessati.
L’attribuzione di tali sviluppi economici, che hanno carattere permanente, è correlata alla valutazione dell’impegno e della qualità della prestazione professionale nonché del curriculum, ivi comprese le esperienze formative e di aggiornamento.
In proposito viene preventivamente stabilito che il contingente di personale proveniente rispettivamente dalle posizioni A1, B3, C1 e C3, destinatario della progressione economica “Super” prevista per le stesse posizioni deve essere individuato sulla base degli elementi che seguono, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate a tal fine, pari a £ 5.319.140.800.
A1 (ex 3^ qualifica funzionale)
Si è convenuto che il contingente di personale destinatario della posizione economica “Super” debba essere più elevato relativamente alle altre posizioni destinatarie di tale beneficio, tenuto conto degli impegni assunti nei confronti dei dipendenti interessati nel protocollo d’intesa sottoscritto dall’Amministrazione con le XX.XX. in data 1.4.99, e della mancata possibilità di partecipazione, per tale qualifica, ai corsi-concorsi.
In considerazione del particolare contenuto della prestazione lavorativa propria del personale interessato, si è stabilito che il presupposto essenziale per l’attribuzione della posizione economica “Super” sia per l’esperienza professionale maturata in servizio.
Il criterio di attribuzione è stato quindi identificato nel numero di anni di anzianità senza demerito (*) maturati in servizio; in proposito si sono ritenuti congrui 12 anni.
La posizione economica A1 “Super” sarà pertanto attribuita a tutti i dipendenti in possesso di almeno 12 anni di anzianità di servizio senza demerito.
Il personale destinatario del beneficio è pari a 2.028 dipendenti (77% circa dell’organico)
B3 (ex 6^ qualifica funzionale)
Tenuto conto che nella predetta posizione economica B3 risulta in atto inquadrato personale proveniente sia dalle qualifiche di Capo Operaio che dalle previgenti carriere esecutive tecniche in possesso di una elevata esperienza professionale e che, a causa della generalizzata carenza complessiva dell’organico, viene impiegato in compiti particolarmente onerosi, al fine della individuazione dei criteri di attribuzione della suddetta posizione economica “super” si è ritenuto di individuare i destinatari del beneficio tra i dipendenti in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito (*), di cui almeno 5 maturati nella 6^ qualifica funzionale.
I dipendenti in possesso del predetto requisito saranno valutati sulla base dei seguenti elementi di giudizio.
1) Esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti.
a) capo reparto di stabilimento industriale; capo settore di stabilimento; consegnatario per debito di vigilanza; cassiere o addetto alla cassa con servizio allo sportello; contabile agli assegni; capo di unità operativa.
Per ogni anno di svolgimento di ognuno dei predetti incarichi o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa punti 1
b) altri incarichi comunque prestati nell’Amministrazione Difesa
Per ogni anno di svolgimento di tali incarichi punti 0,60
Per gli incarichi di durata inferiore all’anno, sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. sarà considerata pari ad un mese.
2) formazione professionale.
a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte, di durata non inferiore a 15 gg.
punti 0,25 per ogni corso
b) corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte, di durata inferiore a 15 gg:
punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1.
Complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4
Il personale destinatario del beneficio è pari a 300 unità. (8% circa dell’organico)
C1 (ex 7^ qualifica funzionale)
In considerazione dell’elevata professionalità di tale posizione economica, per il raggiungimento della quale è necessaria una congruo anzianità senza demerito (*) non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella 7^ qualifica funzionale.
Per i dipendenti in possesso del predetto requisito, si procederà ad una valutazione comparativa sulla base dei seguenti elementi:
1) Esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti.
a) capo di una sezione o di ufficio equipollente; ufficiale rogante; consegnatario per debito di custodia; responsabile del servizio di prevenzione e di protezione.
Per ogni anno di svolgimento di ognuno dei predetti incarichi o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa punti 1
b) altri incarichi comunque prestati nell’Xxx.xx Difesa
Per ogni anno di svolgimento di tali incarichi punti 0,55
Per gli incarichi di durata inferiore all’anno, sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. sarà considerata pari ad un mese.
2) formazione professionale.
a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte, di durata non inferiore a 15 gg.
punti 0,25 per ogni corso
b) corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte, di durata inferiore a 15 gg:
punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1.
Complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4
Il personale destinatario del beneficio è pari a 754 unità. (21% circa dell’organico)
C3 (ex 9^ qualifica funzionale)
In considerazione delle funzioni istituzionalmente svolte e delle connesse particolari responsabilità attribuite al personale appartenente alla posizione C3, nonché della circostanza che alla predetta ex 9^ qualifica funzionale si accedeva con una anzianità di servizio non inferiore a 10 anni maturati nella ex carriera direttiva, si è convenuto di non fissare una determinata anzianità di servizio ai fini della corresponsione della posizione “super”.
Pertanto per tutti i dipendenti appartenenti alla posizione economica C3, che negli ultimi due anni non abbinano riportato alcuna sanzione disciplinare superiore alla censura, si procederà esclusivamente ad una valutazione comparativa della esperienza professionale e formativa acquisita sulla base dei seguenti elementi:
1) Esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti.
a) reggente di ufficio dirigenziale (punti 1 per ogni anno)
b) capo servizio amministrativo (punti 0,75 per ogni anno)
c) vicario del dirigente; capo di unità organizzativa non dirigenziale a rilevanza esterna ed incarichi di consulenza ed ispettivi organicamente previsti sia nel settore tecnico che in quello amministrativo (punti 0,50 per ogni anno)
Per gli incarichi di durata inferiore all’anno, sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. sarà considerata pari ad un mese.
2) formazione professionale.
a) corsi universitari post-lauream/abilitazione professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte
punti 1 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 2
b) corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte, di durata inferiore a 15 gg:
punti 0,50 per ogni corso
c) corsi o seminari, strettamente attinenti alle funzioni svolte, di durata inferiore a 15 gg:
punti 0,25 per ogni corso fino ad un massimo di punti 1
Complessivamente non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 5.
Il personale destinatario del beneficio è pari a 97 unità. (28% circa dell’organico)
PROCEDURA
Previa concertazione con le XX.XX., il personale di ogni Ente/Ufficio sede di RSU (**) avrà cura di predisporre un elenco del personale in servizio all’1.1.99 potenzialmente destinatario del beneficio, attribuendo ad ogni dipendente il punteggio derivante dall’applicazione dei suesposti criteri.
Sia i nominativi che il punteggio totale dovranno essere trasmessi su floppy disk, secondo il formato di cui alla tabella allegata, a Persociv – 15^ Divisione entro e non oltre il 10.02.2000, con l’avvertenza che tutti i dati pervenuti oltre tale termine non potranno essere presi in considerazione.
Dovrà essere trasmessa, altresì, la sottoindicata documentazione:
a) copia del foglio matricolare/attestato di servizio a firma del titolare dell’Ente da cui risulti l’anzianità di servizio complessiva e di qualifica;
b) copia degli atti di conferimento degli incarichi e/o attestazione del titolare dell’Ente con l’indicazione della durata degli incarichi stessi;
c) attestati di corsi/seminari frequentati, nonché di ogni altro titolo previsto nei criteri;
d) scheda di valutazione di ogni dipendente scrutinato completa dei punteggi parziali dal medesimo riportati;
e) verbale di concertazione locale.
PERSOCIV, sulla base dei punteggi pervenuti, formulerà una graduatoria per ogni posizione economica, provvedendo ad attribuire le posizioni economiche “super” nel limite dei contingenti precedentemente indicati.
In caso di parità di punteggio verranno prese in considerazione, a titolo di preferenza, in ordine decrescente di rilevanza.
a) anzianità di qualifica;
anzianità di servizio;
età anagrafica.
(*) Si intende senza demerito il servizio prestato negli ultimi 2 anni senza alcuna sanzione disciplinare superiore alla censura.
(**) Gli Enti che non siano sede di RSU e che nella recente elezione di detti Organismi siano stati accorpati con altre sedi, potranno ugualmente svolgere la contrattazione in loco, purché questa sia presieduta dal titolare dell’Ente sede di RSU o da un suo delegato con potere di firma e siano presenti tutte le rappresentanze sindacali di RSU e le XX.XX. territoriali aventi titolo.
FACSIMILE TABELLA - OMISSIS
B) POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Costituiscono posizioni organizzative del personale civile con qualifica non dirigenziale gli incarichi che, nell’ambito delle posizioni economiche relative all’area C, richiedono lo svolgimento di compiti e funzioni di particolare rilevanza che comportano l’assunzione di una specifica responsabilità.
Tali posizioni organizzative, attribuite al personale civile dalle tabelle ordinative degli Enti centrali e periferici dell’A.D., riguardano settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, uffici, sezioni e reparti, caratterizzate da un elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa, o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione cumulate al possesso di titoli universitari oppure lo svolgimento di attività di staff e/o studio e di ricerca.
Ai fini della corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 18 del CCNL – spettante esclusivamente ai dipendenti inquadrati nelle posizioni C1, C2 e C3 – ed il cui ammontare complessivo va da un minimo di 2 ad un massimo di 5 milioni lordi, si individuano con il presente accordo, nell’ambito di ciascuna qualifica funzionale interessata (ora posizione economica) e per il periodo annuale di riferimento (anno 1999), tra le posizioni organizzative quelle alle quali collegare tale elemento di retribuzione accessoria e le funzioni professionali specialistiche e di responsabilità previste dalle tabelle ordinative.
Per ognuna delle predette posizioni economiche, pertanto, fermo restando che deve trattarsi di incarichi organicamente previsti e che quindi nessuna posizione soprannumeraria può essere presa in considerazione, sono individuate le seguenti posizioni organizzative, graduate tra loro, come di seguito specificato:
Posizione economica C3 (ex 9^ qualifica funzionale)
- Reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale £ 5.000.000
- Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali; incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell’Xxx.xx (Difesagabientto e Segredifesa); consulente giurdidico presso gli Alti Comandi Territoriali. £ 3.800.000
Posizione economica C2 (ex 8^ qualifica funzionale)
- Responsabilità di unità organizzativa organicamente prevista per l’8^ q.f.;
- incarichi di studio organicamente previsti presso Difesagabinetto e Uffici Legali di livello dirigenziale £ 2.800.000
Posizione economica C1 (ex 7^ qualifica funzionale)
- Titolarità dell’Ufficio Cassa
- Incarico di consegnatario per debito di custodia
- Incarico di Ufficiale Rogante
- Incarico di Funzionario delegato
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione £ 2.000.000
Qualora una posizione organizzativa, ascritta a qualifica superiore, sia ricoperta da un Dipendente di qualifica inferiore, al medesimo l’indennità è corrisposta nella misura prevista per la qualifica di appartenenza, maggiorata del 20%.
PROCEDURA
Le risorse finanziarie destinate in sede di contrattazione decentrata nazionale all’istituto delle “posizioni organizzative”, ammontano a £ 4.680.859.200. Tali risorse consentono di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, un numero di posizioni organizzative pari a circa il 30% dei posti complessivi previsti dall’organico della 7^, 8^ e 9^ qualifica funzionale, di cui al D.C.P.M. 26/06/98.
Non potendosi individuare, a livello centrale, il numero esatto delle singole posizioni enucleate in premessa, al fine di evitare che le segnalazioni facciano superare le disponibilità finanziarie all’uopo destinate, gli Enti dovranno comunicare, previa concertazione con le XX.XX. locali, tutte le anzidette posizioni sussistenti all’interno degli stessi Enti in ordine di priorità.
Detto ordine di priorità, per il quale dovrà farsi esclusivo riferimento alle posizioni tra loro omogenee (es: tra più servizi di 9^ q.f., tra più sezioni di 8^ q.f., oppure tra più incarichi di 7^q.f. ), dovrà essere individuato sulla base dei sottoindicati criteri elencati nell’ordine che segue:
- bacino di utenza/carico di lavoro dell’unità organica;
- risorse umane a disposizione;
- grado di specializzazione richiesto dai compiti affidati;
- responsabilità del procedimento ai sensi della L.241/90.
I nominativi dei titolari delle posizioni organizzative debbono riferirsi all’intero Anno 1999 o anche a parte di esso. Per il personale cessato nel corso del 1999, dovrà essere considerato il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.
I dati relativi alle posizioni organizzative, ai relativi titolari, nonché all’ordine di priorità dovranno essere trasmessi su floppy disk, secondo il formato di cui alla tabella allegata, unitamente al verbale di concertazione con le XX.XX., da parte degli Enti/Uffici sede di R.S.U.(*), a Persociv – 15^ Divisione entro e non oltre il 10.02.2000 con l’avvertenza che i dati pervenuti oltre tale termine non potranno essere presi in considerazione.
Il beneficio di cui trattasi sarà corrisposto da Persociv fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, fermo restando che la corresponsione del beneficio potrà riguardare circa il 30% dei posti complessivi dell’organico dell’Ente riferito alle posizioni economiche interessate.
Nell’ipotesi in cui il personale destinatario delle suddette posizioni organizzative abbia titolo a percepire i compensi previsti dall’art. 15A e 15B dell’Accordo Collettivo Decentrato dell’A.D. per l’anno 1998 per le particolari posizioni di lavoro, sarà corrisposto il trattamento economico più favorevole, fermo restando il divieto di cumulo dei due trattamenti economici.
(*) Gli Enti che non siano sede di RSU e che nella recente elezione di detti Organismi siano stati accorpati con altre sedi, potranno ugualmente svolgere la contrattazione in loco, purché questa sia presieduta dal titolare dell’Ente sede di RSU o da un suo delegato con potere di firma e siano presenti tutte le rappresentanze sindacali di RSU e le XX.XX. territoriali aventi titolo.
TABELLA “A” - Tabella esemplificativa riassuntiva della raccolta dati delle posizioni organizzative
OMISSIS
TABELLA “B” - Tabella delle graduazioni delle posizioni organizzative organicamente previste
OMISSIS
FIRMATO: IL DELEGATO DEL MINISTRO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:
DIRETTORE GENERALE DI PERSOCIV FP - CGIL
Dir. Gen. Xxxx. Xxxxx XXXXXX XXXX FPI Settore Difesa
UIL PA Difesa
CISAL-FAS-SNAD
Fed. Naz. UGL/ANDCD
NON FIRMATO SALDIF CONFSAL – UNSA
RdB – CUB
22 dicembre 1999
Nota aggiuntiva all’Accordo sottoscritto tra l’ A.D. e le XX.XX. aventi titolo in sede di contrattazione integrativa di Amministrazione effettuata in data 20.12.1999 con CGIL, CISL e UIL e il 21.12.1999 con CISAL FAS – SNAD, UGL/ANDCD.
Si è convenuto che i criteri relativi alle posizioni economiche “super” e alle posizioni “organizzative” hanno carattere transitorio e che pertanto dovranno essere ridefiniti in sede di contrattazione decentrata nazionale per l’anno 2000, fermo restando le somme stanziate nell’anno 1999 per i due istituti.
Le parti si impegnano, altresì, a definire, entro il 1° semestre del prossimo anno, l’accordo relativo al nuovo ordinamento del personale nel quale convengono occorrerà porre particolare attenzione alle problematiche inerenti l’area professionale B.
FIRMATO: IL DELEGATO DEL MINISTRO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI:
DIRETTORE GENERALE DI PERSOCIV FP - CGIL
Dir. Gen. Xxxx. Xxxxx XXXXXX XXXX FPI Settore Difesa
UIL PA Difesa
CISAL-FAS-SNAD
Fed. Naz. UGL/ANDCD
NON FIRMATO SALDIF CONFSAL – UNSA
RdB – CUB
22 dicembre 1999
NOTE
Comma aggiunto dall'Accordo per la modifica del C.C.N.L. Integrativo Difesa, quadriennio 1998-2001, del 6 luglio 2000 stipulato il 30 luglio 2002.
Comma aggiunto dall'Accordo per la modifica del C.C.N.L. Integrativo Difesa, quadriennio 1998-2001, del 6 luglio 2000 stipulato il 30 luglio 2002.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 STIPULATO IL 21.2.2001
A seguito del parere favorevole espresso, in data 26 gennaio 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all’ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 19 gennaio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 febbraio 2001 alle ore 15,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il biennio economico 2000/2001:
per l'ARAN:
nella persona dell’avv. Xxxxx Xxxxxxx quale presidente ff.;
e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:
Organizzazioni sindacali Confederazioni
CGIL/FP CGIL
CISL/FPS CISL
UIL/PA UIL
Conf.S.A.L./UNSA Conf.S.A.L.
TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all’estero gli incrementi economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell’art. 1, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 viene indicato come “CCNL”.
ART. 2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
ART. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’art. 29 del CCNL.
2. A decorrere dall'1.1.2000 l'indennità di amministrazione prevista dall'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 è considerata utile agli effetti del comma 1 secondo periodo. (comma aggiunto dall’art. 17, comma 12 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001).
ART. 4
Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui all’art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella Tabella C.
ART. 5
Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un’ ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa all’anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli oneri del presente CCNL.
ART. 6
Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l’art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:
- risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne usufruito;
- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;
- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall’1/1/2001.
2. A decorrere dall’anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l’anno 2000.
ART. 7
Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo unico di amministrazione
1. Le risorse di cui al comma 2 dell’art. 6 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall’art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo.
2. La contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.
ART. 8
Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell’art. 36 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 36, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART. 9
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.
TABELLA A
incrementi mensili
-
Aree e posizioni
TABELLARE
01.07.2000
01.01.2001
Isp. Gen. r.e.
59.000
98.000
Dir. Div. r.e.
54.000
91.000
C3 - S
47.000
79.000
C3
47.000
79.000
C2
43.000
72.000
C1 - S
39.000
66.000
C1
39.000
66.000
B3 -S
36.000
60.000
B3
36.000
60.000
B2
34.000
56.000
B1
32.000
54.000
A1 - S
30.000
51.000
A1
30.000
51.000
TABELLA B
Importi annui lordi per 12 mensilità
-
Aree e posizioni
TABELLARE
01.07.2000
01.01.2001
Isp. Gen. r.e.
34.036.000
35.212.000
Dir. Div. r.e.
30.886.000
31.978.000
C3 - S
28.276.000
29.224.000
C3
25.415.000
26.363.000
C2
22.167.000
23.031.000
C1 - S
20.664.000
21.456.000
C1
19.343.000
20.135.000
B3 -S
18.856.000
19.576.000
B3
16.803.000
17.523.000
B2
15.181.000
15.853.000
B1
13.903.000
14.551.000
A1 - S
13.628.000
14.240.000
A1
12.601.000
13.213.000
TABELLA C
Incrementi indennità d'amministrazione
Valori mensili in lire
-
Incremento
Rideterminato
dal 01.07.2000
dal 01.01.2001 (1)
Ispettore Generale
24.000
32.000
Direttore Divisione
23.000
31.000
C3
18.000
26.000
C2
16.000
22.000
C1
14.000
20.000
B3
13.000
18.000
B2
11.000
16.000
B1
10.000
15.000
A1
9.000
13.000
(1) I valori indicati a decorrere dal 1.1.2001 comprendono l'aumento corrisposto dal 1.7.2000.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L’Accordo di cui all’art. 8 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all’ARAN da parte dell’organismo di coordinamento intersettoriale.
DICHIARAZIONE A VERBALE XX.XX.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL prendono atto della dichiarazione a verbale dell’ARAN.
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL-UNSA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le parti ritengono necessario che il DPCM previsto dal comma 2 dell’art. 74 della legge 23.12.2000, n. 388, definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l’avvio, le misure straordinarie per incentivare l’adesione ai Fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant’altro di sua competenza
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all’art. 6, comma 1, secondo alinea e art. 7, comma 2 del presente Contratto, le parti ribadiscono che le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative di cui all’art. 18 del CCNL sottoscritto in data 16. 2.1999 rimangono, in ogni caso, di pertinenza del Fondo stesso nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del CCNL medesimo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all’art. 31, terzultimo alinea, del CCNL sottoscritto in data 16.2.1999 le parti si danno atto che la confluenza nel Fondo unico di amministrazione degli importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni - deve avvenire con le stesse modalità previste per la retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 6, comma 1, primo alinea del presente CCNL.
UNSA – Conf.S.A.L. - DICHIARAZIONE A VERBALE
L’UNSA - Conf.S.A.L ritenuto che per la rassegnazione al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di Area dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il “Fondo”, risulta essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti in senso contrario proprio dopo l’approvazione della finanziaria del 1999.
Pertanto l’UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le finalità del Fondo stesso.
Inoltre per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c) FUA auspica che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione, a livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con i risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell’anno 1999.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999
A seguito del parere favorevole espresso, in data 21 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo, relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16.2.1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 maggio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di CCNL Integrativo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 16 maggio 2001 alle ore 17,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx:
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Confederazioni:
FP/CGIL CGIL
FPS/CISL CISL
UIL/PA UIL
CONFSAL/UNSA CONFSAL
FAS/CISAL – FAS =========
RDB/PI RDB – CUB
(ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
UGL-STATALI/ANDCD UGL
(ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
Nel corso della riunione le parti prendono atto che la valutazione positiva della Corte dei Conti sulla copertura degli oneri derivanti dall'art. 32 è limitata all'esercizio finanziario corrente.
Pertanto a partire dall'esercizio finanziario 2002 l'operatività dello stesso art. 32 lett. d) ed e) resta subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
Le organizzazioni sindacali manifestano l'assoluta necessità della stabilizzazione dell'istituto e del suo mantenimento nel tempo così come previsto dall'art. 32 in relazione allo stipulando accordo sulla costituzione dei fondi.
A tale scopo l'ARAN, nel concordare, si impegna a quantificare l'onere relativo ed a comunicarlo, immediatamente, al Governo affinché possa assumere le iniziative di propria competenza al fine di assicurare il completo finanziamento dell'istituto.
Si provvede quindi alla correzione dei seguenti errori materiali:
- Il comma 5 dell'art. 17 sostituisce solo il primo periodo dell'art. 14 bis del CCNL integrativo del 22.10.1997.
- In relazione all'art. 21 (contratto formazione lavoro), comma 10, secondo xxxx: il riferimento "all'art. 21" deve intendersi come "all'art. 19".
- In relazione all'art. 23 (trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 1, punto 3, secondo xxxx, il riferimento "all'art. 27" deve intendersi come "all'art. 25".
- In relazione all'art. 30 (trattamento di trasferta), comma 11 e 12, il riferimento alla "indennità di trasferta" deve intendersi come al "trattamento di trasferta".
- In relazione all'art. 34 (disapplicazioni), al comma 2, a seguito di variazioni ed integrazioni dell'articolato, non vi è corrispondenza tra i riferimenti numerici dei Titoli e degli articoli con la numerazione finale dei medesimi. In particolare:
Titolo II, lettera d), il riferimento "all'art. 6" deve intendersi "all'art. 15";
il riferimento al "TITOLO III" deve intendersi "CAPO III";
Titolo III, lettera a), il riferimento agli "artt. 8 e 9" deve intendersi agli "artt. 7 ed 8";
Titolo III, lettera b), il riferimento "all'art. 10" deve intendersi "all'art. 13";
Titolo III, lettera c), il riferimento "all'artt. 12, comma 3, lett. b)" deve intendersi "all'art. 9, comma 3, lett. a)";
Titolo III, lettera d), il riferimento "all'art. 13" deve intendersi "all'art. 10";
Titolo III, lettera e), il riferimento agli "artt. 14 e 15" deve intendersi agli "artt. 11 e 12";
il riferimento al "TITOLO IV" deve intendersi "CAPO IV";
Titolo IV, lettera b), il riferimento "all'art. 17" deve intendersi "all'art. 28";
Titolo IV, lettera c), il riferimento "all'art. 19" deve intendersi "all'art. 17";
Titolo IV, lettera d), il riferimento "all'art. 20" deve intendersi "all'art. 18";
il riferimento al "TITOLO V" deve intendersi "TITOLO III";
Titolo V, lettera a), il riferimento "all'art. 21" deve intendersi "all'art. 19";
il riferimento al "TITOLO VI" deve intendersi "TITOLO IV";
Titolo VI, lettera a), il riferimento "all'art. 28" deve intendersi "all'art. 26". Occorre altresì inserire dopo i due punti (:) quanto segue: "art. 9, del DPR 344/1983, art. 9 del DPR 13/1986 e";
Titolo VI, dopo la lettera a) occorre inserire: "b) con riferimento all'art. 30 (trattamento di trasferta): l'art. 5 del DPR 395/1988 e l'art. 13 del DPR 44/1990.".
Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di RDB/PI e relativa confederazione, sottoscrivono il Contratto Collettivo Integrativo del CCNL del 16.2.1999, nel testo che segue.
TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI STIPULATO IL 16.2.1999
PREMESSA
Con il presente CCNL le parti intendono portare a termine il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale del comparto iniziato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993 ed accelerato in modo irreversibile dalla legge 59/1997 e dai successivi decreti delegati, riconducendo alla disciplina negoziale tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al fine di qualificare l'offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse umane.
Dall'insieme dei CCNL della stagione contrattuale 1994 – 1997 e quella del 1998 – 2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica del personale e proiettato verso la più ampia valorizzazione delle professionalità anche attraverso un moderno sistema classificatorio del personale e mediante una pluralità di meccanismi premianti basati sul merito.
Nel contesto di armonizzazione delle regole e tutele tra lavoro pubblico e privato la realizzazione completa della riforma ed una completa utilizzazione degli istituti contrattuali citati richiedono, comunque, una coerente e complessiva attivazione da parte delle amministrazioni di tutti gli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dalla riforma.
Da questo punto di vista il CCNL anche mediante la nuova disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro e la loro regolazione sottolinea la particolare rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane, che nonostante il loro carattere di sperimentalità e comunque nel rispetto delle professionalità utilizzate e dei diritti dei lavoratori, offrono alle amministrazioni forti margini di ampliamento e qualificazione dell'offerta di lavoro e dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni coordinate o ad altre forme di rapporto non disciplinate dal presente documento.
Con il presente contratto le parti hanno, pertanto, inteso realizzare le migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro pubblico in un quadro di coerenza con le riforme della pubblica amministrazione a sostegno dello sviluppo del Paese.
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione e finalità)
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario del CCNL stipulato in data 16 febbraio 1999 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilità del rapporto di lavoro;
c) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Nelle vigenti disposizioni anche contrattuali relative al comparto Ministeri ogni riferimento alla qualifica funzionale va inteso come posizione economica ed area di inquadramento nella quale essa è confluita per effetto del nuovo sistema di classificazione.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI
Art. 2
(Diritto di assemblea)
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le Amministrazioni per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 3
(Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica)
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l'inidoneità, previo consenso dell'interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente inferiore dell'area sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili dell'area sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica l'art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 5.
CAPO II
MOBILITÀ
Art. 4
(Assegnazione temporanea presso altra amministrazione)
1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all'art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge 488/1999, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza.
6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
3) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 26 del citato CCNL.
9. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.
10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001.
11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.
12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell'amministrazione di destinazione.
13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Art. 5
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza)
1. Xxxxx restando gli accordi di mobilità di cui all'art. 28/bis, del CCNL integrativo dei Ministeri sottoscritto in data 22 ottobre 1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 29/1993 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all'istituto del comando di cui all'art. 4, con particolare riguardo all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO III
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
(Assenze per malattia)
1. Dopo il comma 7 dell'art. 21 del CCNL, del 16.5. 95, sono inseriti i seguenti commi:
"7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a)".
"7 ter. La disciplina di cui al comma 7/bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.Lgs. n. 834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata".
"7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7/bis, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati".
"7 quinquies. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 16.5.95. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità".
2. Il secondo periodo dell'art. 21, comma 7, lettera a) è sostituito dal seguente:
"Nell'ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. Sono abrogati il punto 6 dell'allegato B del CCNL del 16 maggio 1995 ed il punto 5, lett. a), 1 periodo dell'allegato A del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97".
Art. 7
(Aspettative)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il presente articolo sostituisce l'art. 22 quinquies del CCNL 22 ottobre 1997.
Art. 8
(Altre aspettative previste da disposizioni di legge)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.
Art. 9
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 18 del CCNL del 16.2.1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995, con le seguenti precisazioni:
a) Il comma 2 è così sostituito:
"A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili.".
b) Il comma 3 è così sostituito:
"Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.".
c) il comma 6 è integrato, dopo la parola "ferie" dal seguente periodo:
"e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.".
Art. 10
(Congedi dei genitori)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute.
2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999 e l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 18 del medesimo CCNL ove spettante e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge 1204/1971, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art.18 bis, del CCNL integrativo del comparto Ministeri sottoscritto in data 22 ottobre 1997.
Art. 11
(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 7, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 12
(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 7, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Art. 13
(Diritto allo studio)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Le amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. A), del CCNL del 16.2.1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL del 16.2.1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 18, comma 1, prima alinea del Ccnl del 16.5.1995.
11. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del DPR 44/1990.
Art. 14
(Congedi per la formazione)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art.5 della legge n. 53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3 lett. A) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22 del CCNL del 16.5.1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 15
(Ricostituzione del rapporto di lavoro)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art. 16
(Copertura Assicurativa e patrocinio legale)
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le amministrazioni nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti dell'area C, previamente individuati, i quali, anche ai sensi dell'art. 18 del CCNL 16/02/1999, operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave. In particolare per il patrocinio legale si applica l'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 17
(Clausole speciali)
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell'uniforme di servizio, con oneri a carico dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario all'espletamento del servizio stesso, l'amministrazione ne disciplina l'uso, con oneri a proprio carico.
5. L'art. 14/bis del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97, il comma 1, primo capoverso, viene così sostituito:
"1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le posizioni economiche A1 e B1;
- 4 mesi per le posizioni economiche X0, X0, X0, X0".
6. L'art. 25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95, al comma 5, lettera c) viene integrato come segue: " ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi".
7. L'art. 28 quater del CCNL integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997 è integrato come segue: "lett. d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia".
8. L'art. 28 quinques del CCNL integrativo di cui al comma 1, è integrato con l'aggiunta del seguente comma 3: "Nell'ipotesi di cui all'art. 28 quater, lett. d), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso".
9. L'art. 25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95 è integrato dal seguente comma:
"11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4 e 5 lett. a) ed e) del presente articolo e successivamente assolto, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza dell'anzianità all'atto del licenziamento. Il dipendente riammesso è reinquadrato nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento. Le medesime disposizioni si applicano in caso di proscioglimento di ogni addebito in sede di revisione del procedimento penale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.".
10. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento, anche in soprannumero, presso gli uffici della propria amministrazione situati nella medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
11. L'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 è integrato dal seguente comma:
"3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente.".
12. L'art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è integrato con il seguente comma:
"2. A decorrere dall'1.1.2000 l'indennità di amministrazione prevista dall'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 è considerata utile agli effetti del comma 1 secondo periodo.".
13. Tutte le risorse di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993 confluite nel fondo unico di amministrazione e destinate a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione integrativa.
Art. 18
(Diritti derivanti da invenzione industriale)
1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione integrativa a livello amministrazione può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
TITOLO III
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Rapporti a termine
Art. 19
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art.23, comma 1, della legge n. 56/1997, le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5 della legge n. 53/2000, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'art. 3 della legge n. 53/2000;
c) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
d) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi ovvero nei limiti previsti dai progetti medesimi;
e) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L'amministrazione fa ricorso ai casi previsti dal comma 1, lettere c) e d) quando nell'ambito della programmazione del fabbisogno non si sia deciso di fare ricorso alle altre forme di flessibilità previste dagli artt. 22 e 23.
3. Anche al fine di favorire standard di qualità nell'erogazione dei servizi, le amministrazioni, nei casi in cui le assunzioni siano programmabili, individuano, previa concertazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL dell'16. 2.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
4. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 e 36 bis del D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive - anche semplificate - per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine di cui al comma 1 e la durata delle relative graduatorie.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 5.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
9. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale.
10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 2 del CCNL del 22 ottobre 1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dalla predetta clausola, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 11. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'amministrazione deve essere motivato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 21, comma 7, del citato CCNL, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi (cfr. Tabella B). Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 21 del predetto CCNL;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 3, del CCNL del 16.5.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 2 del CCNL stipulato in data 22 ottobre 1997, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 Cod. Civ..
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000. Per i casi di permesso per lutto si applica l'art. 12, comma 2.
12. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 Cod. Civ. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
13. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 230/1962 come modificato ed integrato dall'art.12 della legge n. 196/1997, il contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'art. 23,comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
Art. 20
(Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio presso l'amministrazione, arrotondato in caso di frazioni all'unità.
4. Ai sensi dell'art. 2 del CCNLQ sottoscritto in data 9/8/2000 è escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale appartenenti ai profili professionali delle posizioni economiche A1 e B1 del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999 ovvero a profili professionali addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b), la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale dell'amministrazione. È possibile la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità previste dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999 purché le relative risorse siano previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L'amministrazione comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n. 300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto alle amministrazioni di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizione della legge 196/1997 e all'Accordo quadro la cui ipotesi è stata siglata il 23 maggio 2000.
Art. 21
(Contratto di formazione e lavoro)
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, le amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del D.Lgs. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 5.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell'Area C. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nell'Area A e B, posizione economica B1.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 16.5.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 o C1 o C2). Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'amministrazione, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 19 con le seguenti eccezioni:
- Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia;
- gravidanza e puerperio;
- astensione facoltativa post partum;
- servizio militare di leva e richiamo alle armi;
- infortunio sul lavoro.
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le amministrazioni disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B) del CCNL del 16 febbraio 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970.
CAPO II
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 22
(orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Con riferimento alle modalità di cui all'art. 21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione dell'amministrazione è conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell'art. 22, comma 3 del citato CCNL.
2. L'art. 22 del CCNL del 16/02/1999 è così integrato:
a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).".
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000.".
c) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000.".
Art. 23
(Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.)
1. Al fine di adeguare al D.Lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 23 del CCNL del 16/02/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.".
"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.".
"3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.".
"4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.".
"5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.".
"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro.".
"7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.".
"8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.".
"9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.".
"10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni.".
"11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.".
"12 Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. N. 61/2000.".
CAPO III
Discipline sperimentali
Art. 24
(Disciplina sperimentale del telelavoro)
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a. telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente.
b. altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Le amministrazioni, consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 8, c. 1 del CCNL 16/02/1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di amministrazione le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le procedure stabilite dall'art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'amministrazione, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli amministrazioni, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'amministrazione nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'amministrazione definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le amministrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'amministrazione.
11. Le amministrazioni, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. È istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al DPR 70/1999.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 25
(Retribuzione e sue definizioni)
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
Retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di ciascuna area - ivi comprese le posizioni super di cui all'art. 17 del CCNL del 16.2.99 - e dall'indennità integrativa speciale;
Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 18 del citato CCNL, ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento;
Retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo alinea, per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di ciascuna area - ivi comprese le posizioni super di cui all'art. 17 del CCNL del 16.2.99 - e dall'indennità integrativa speciale, secondo quanto stabilito dal comma 2, primo alinea. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 25 del CCNL del 16 febbraio 1999 il valore del divisore è fissato in 151.
Art. 26
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 25, comma 4, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
al 15% per il lavoro straordinario diurno;
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.5.1995 e dall'art. 2 dell'accordo sulle tipologie dell'orario di lavoro.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27.
Art. 27
(Banca delle ore)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.
Art. 28
(Bilinguismo)
1. Al personale in servizio negli uffici statali della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale è attribuita una apposita indennità, collegata alla professionalità, la cui misura è definita dall'art. 13 dell'Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 354/1997.
2. Per il personale statale della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29
(Trattenute per scioperi brevi)
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 25, comma 4.
Art. 30
(Trattamento di trasferta)
1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L. 43.100. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L.85.700, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Le attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;
c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;
d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;
e) attività che comportino imbarchi brevi su unità;
f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;
g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute.
6. I dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma forfetaria di L. 50.000 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e DPR 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, ultimo periodo.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.
Art. 31
(Trattamento di trasferimento)
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
1. Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
2. Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
3. Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio ecc.;
4. Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
5. Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall'art. 1 comma 59 della legge 662/1996.
4. Per le modalità di erogazione e le misura economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e DPR 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
TITOLO V
Capo I
Disposizioni finali e transitorie
Art. 32
(Trattamento di fine rapporto)
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo della posizione super ove acquisita;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 9 DPR 44/1990 ed ex art. 47 DPR 266/1987;
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
e) Indennità di posizione, di cui all'art. 18 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 33
(Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50 e dell'1.25 del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalla seguenti leggi e le loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27/7/1962, n.1116 e successivo DPCM del 5/7/65; DPR 20.4.94, n. 349, DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23.12.1994, n. 724; art.1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.96, n. 662.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 00.xx mensilità si continua a fare riferimento al D.Lgs. C. P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti l'indennità di servizio all'estero continuerà ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dal DPR 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella allegato A).
Art. 34
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma1 del D.Lgs. 29/1993, sono disapplicate tutte le norme contenute:
a) nel T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, purché espressamente menzionate nel CCNL del 16.5.1995 e successive integrazioni, in quello del 16 febbraio 1999, nonché dal presente CCNL. ;
b) nei DPR n. 266/1987 e n. 44/1990 le quali, sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 16.5.1995 e successive integrazioni, dal CCNL 16.2.1999 e dal presente contratto, fatta salva l'indennità di rischio radiologico, le cui risorse sono già confluite nel Fondo unico di amministrazione, ma che continuano ad essere corrisposte con le modalità previste nell'art. 12 del predetto DPR 44/1990. Le disposizioni dei citati DPR non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente contratto, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti.
2. Ai sensi del comma 1 risultano in particolare disapplicate le seguenti norme:
TITOLO I
CAPO II:
a) Con riferimento all'art. 2 (diritto di assemblea): l'art. 11 DPR 395 del 23 agosto 1988.
TITOLO II
CAPO I:
a) Con riferimento all'art. 3 (Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica): l'art. 22/ter del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997;
CAPO II:
a) Con riferimento all'art. 4 (assegnazione temporanea presso altra amministrazione): artt. 56 e 57. continuano ad essere applicati gli artt. 00 x 00 xxx X.X. x. 0/0000;
b) Con riferimento all'art. 5 (passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza): artt. 72, 73, 74, 74, 75 e 76 del T.U. n. 3/1957;
CAPO III:
a) Con riferimento agli artt. 7 e 8 (aspettativa) (altre aspettative previste da disposizioni di legge): l'art. 22 quinques del CCNL del 22 ottobre 1997 e artt. 66, 69, 70, 71 e 127 del T.U. n. 3/1957;
b) Con riferimento all'art.9, comma 3, lett.b) (congedi per eventi e cause particolari): il comma 2 dell'art. 18 del CCNL 16 maggio 1995 e il comma 1 dell'art. 34 del CCNL 16 febbraio 1999;
c) Con riferimento all'art. 10 (congedi per i genitori): l'art. 18/bis del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 e l'art. 21 del D.P.R44/1990;
d) Con riferimento agli art. 11 e 12 (tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) (tutela dei dipendenti portatori di handicap): l'art. 18 del DPR n. 44/1990;
e) Con riferimento all'art. 13 (diritto allo studio): l'art. 3 del DPR 395/1988 e l'art. 17 del DPR 44/1990;
CAPO IV:
a) Con riferimento all'art. 15 (ricostituzione del rapporto di lavoro): art 000 X.X. x. 0/0000;
b) con riferimento all'art 16 (copertura assicurativa e patrocinio legale): l'art. 16 del DPR n. 44/1990;
c) con riferimento all'art.17 (clausole speciali): gli artt. 55, 88, 89, 90, 127, 135 e 136 del T.U n. 3/1957;
d) con riferimento all'art. 18 (diritti derivanti da invenzione industriale): l'art. 34 del T.U. n. 3/1957.
TITOLO III
CAPO I:
a) con riferimento all'art. 19 (rapporto di lavoro a tempo determinato): DPR 31.3.71, n. 276.
TITOLO IV
a) con riferimento all'art. 26 (lavoro straordinario): art. 9 del D.P.R 344/1983, art. 9 del DPR 13/1986 e l'art. 49 DPR n. 266/1987;
b) con riferimento all'art. 28 (bilinguismo): l'art. 53 del DPR n. 266/1987;
c) con riferimento all'art. 30 (trattamento di trasferta): l'art. 5 del DPR 395/1988 e l'art. 13 del DPR 44/1990.
3. Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 29/1993 e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, cessano, altresì, di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti ed espressamente applicabili anche al personale del comparto Ministeri. Con riferimento all'art. 30 del presente CCNL, per le missioni all'estero continuano ad essere applicato il X.X. 0 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative regolamentari.
Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi saranno oggetto di segnalazioni ai fini della stipulazione di eventuali contratti nazionali integrativi.
TABELLA "A"
INDENNITà INTEGRATIVA SPECIALE *
C |
C3 |
13.931.229 |
C2 |
13.729.456 |
|
C1 |
13.521.001 |
|
B |
B3 |
13.364.065 |
B2 |
13.252.447 |
|
B1 |
13.168.103 |
|
A |
A1 |
13.080.301 |
* (annua lorda comprensiva del rateo della tredicesima mensilità)
TABELLA "B"
"ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO"
ESEMPI PRATICI"
1 Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata dei contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere dei termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione dei posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio dei rapporto avrà diritto alla conservazione dei posto solo per i restanti due mesi.
2.Trattamento economico delle assenze.
2.1. Determinazione dei periodo massimo retribuibile e relativo trattamento - - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della L.638/1983, richiamato nel testo dell'art. 21 del presente CCNL, qual è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso dei rapporto.
Ai fini della quantificazione dei trattamento economico da corrispondere nell'ambito dei periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà dei periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 (e cioè due sesti) al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il DPR 347/1983).
Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni.
Il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il DPR 347/1983).
L'assenza di 120 giorni del dipendente sarà dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90 %.
Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
- 90 gg. al 100%;
- 30 gg. al 90%;
- 60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il DPR 347/1983);
- 10 gg. senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza dei contratto a termine.
N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 gg. da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
- 45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al 100%;
- 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3 per chi applicava il DPR 347 del 1983).
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, al 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50.
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. – 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. – 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg. e al 90 % per i successivi 10 gg.; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala per 40 gg., poiché ha diritto alla retribuzione solo per 30 gg., i primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza retribuzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 2 del presente CCNL, in relazione alla diversa dislocazione degli uffici delle amministrazioni statali nell'ambito di una stessa città e al fine di favorire assemblee sindacali anche tra dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse, le parti convengono che per "idonei locali concordati con l'amministrazione" si intendono anche quelli fuori dalla sede di servizio. In tali limitati casi l'assenza dal servizio non può superare il tempo previsto per lo svolgimento dell'assemblea sindacale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione all'art. 30, le parti si danno reciproco atto che, in questa tornata contrattuale, l'impossibilità di disporre di risorse adeguate non ha consentito una completa revisione dell'istituto della trasferta al fine di renderlo idoneo a compensare economicamente il disagio derivante al lavoratore dalla prestazione della propria attività fuori della sede di servizio. In alternativa alla mancanza di risorse, si ravvisa l'esigenza di pervenire ad una regolazione dell'istituto che possa consentire, nel quadro di una razionalizzazione delle disponibilità esistenti, di considerare il tempo utilizzato per il viaggio come tempo di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono, in relazione all'art. 25, commi 3 e 4 del CCNL del 16 maggio 1995, sulla necessità di prevedere una nuova articolazione delle sanzioni disciplinari ivi previste con particolare riguardo alla durata della sospensione dal servizio in rapporto alle cause che determinano il licenziamento con preavviso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti prendono atto che le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 19 rientrano nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni e nel piano annuale delle assunzioni stesse.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all'Indennità di servizio all'estero di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 33 le parti prendono atto che tale trattamento continua ad essere regolato dal DPR 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni come previsto dall'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993 che regola i trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'art. 30, comma 5, lett. g) le parti si danno atto che le attività di assistenza ivi previste riguardano anche la traduzione dei detenuti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Relativamente al congedo dei genitori di cui all'art. 10 le parti richiamano in particolare il disposto dell'art. 39-quater lettere a) e c) della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti ritengono necessario che le amministrazioni adottino, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11. 1991, n. 93/131/CEE. Il testo tipo sarà portato a conoscenza delle amministrazioni a cura dell'ARAN.
NOTA A VERBALE RDB/PI
La RdB-PI non sottoscrive l'accordo per il CCNL Integrativo del comparto ministeri perché non ha partecipato alla definizione dell'accordo in esame, i cui contenuti comunque non condivide, e perché alle materie demandate alla contrattazione successiva del CCNL 1998-2001 sono state aggiunte materie non previste e peggiorative sul piano normativo.
Ulteriore motivo di non sottoscrizione da parte delle RdB-PI è l'introduzione, nell'art.2, del divieto per i singoli delegati RSU eletti di indire assemblee del personale, contraddicendo quanto disposto dal CCNQ 7/8/1998, che prevede i passaggi di tutte le prerogative già in capo alle RSA alle RSU.
Su tale punto la RdB-PI attiverà ogni iniziativa al fine di ripristinare quanto previsto dal CCNQ.
Roma, 16 maggio 2001
Federazione RdB-PI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI DEL 16.2.1999 SOTTOSCRITTO IN DATA 21 GIUGNO 2001
A seguito del parere favorevole espresso, in data 17 maggio 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'Ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del CCNL comparto Ministeri, stipulato in data 16.2.1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 giugno 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di interpretazione autentica e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 giugno 2001 alle ore 15,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona dell'avv. Xxxxx Xxxxxxx Presidente dell'Aran:
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali:
FP/CGIL firmato CGIL firmato
FPS/CISL firmato CISL firmato
UIL/PA firmato UIL firmato
CONFSAL/UNSA firmato CONFSAL firmato
FAS/CISAL – FAS =========
RDB/PI firmato RDB – CUB firmato
(ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
UGL-STATALI/ANDCD firmato UGL firmato
(ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di FAS/CISAL – FAS, sottoscrivono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sull'Interpretazione autentica dell'art. 13 del CCNL comparto Ministeri del 16.2.1999, nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL CCNL 1998/2001 COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.
Premesso che il Tribunale ordinario di Treviso - Sezione del Lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 165/2000, nella seduta del 27.10.2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 13 del contratto collettivo nazione di lavoro 1998/2001 - comparto ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, ed in particolare appurare "la validità dell'art. 13 del CCNL sopra menzionato là dove, non ottemperando a quanto disposto dalla L. n. 190/85, non istituisce la categoria dei quadri in relazione alle figure professionali di rilevante responsabilità";
Considerato che il D.Lgs. n. 29/1993 (ora confluito nel D.Lgs. n. 165 del 2001 al quale successivamente si fa riferimento) nel rinnovare la disciplina del Pubblico Impiego ha posto le basi per un nuovo sistema organizzativo teso ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, a definire una migliore gestione economica mediante la razionalizzazione dei costi, a realizzare una più opportuna utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura della formazione e dello sviluppo professionale anche mediante l'applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, "fatte salve le diverse disposizioni di legge contenute nel presente decreto";
Che, pertanto, l'assimilazione della normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici a quella omologa del settore privato deve tenere conto di questa prescrizione;
Considerato che, con riferimento al sistema classificatorio del personale l'unica previsione vincolante, anche per quanto attiene le fonti deputate all'emanazione della relativa normativa, si rinviene nell'art. 11, comma 4, lettera d) della legge delega n. 59 del 1997, con riferimento ai dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi oppure tecnico – scientifiche e di ricerca, la cui disciplina è demandata ai decreti legislativi delegati ed alla contrattazione collettiva, che sono, pertanto, da considerare le uniche fonti individuate per realizzare il disposto della legge delega;
Che la prima fonte si è espressa con l'art. 40, comma 2, ultimo periodo del rinnovellato D.Lgs. n. 165 del 2001, affermando che siano i contratti collettivi a prevedere una distinta disciplina per i dipendenti che "in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi oppure tecnico – scientifici o di ricerca";
Che la norma, pur nella sua sinteticità, presenta elementi di specialità nella disciplina del personale interessato ai sensi del citato art. 2 , comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001;
Che tali elementi di specialità sono suffragati dal fatto che, a differenza del settore privato nel quale la legge 190 del 1985 prevede solo la costituzione di una "categoria" con requisiti da definirsi nella contrattazione collettiva, nel settore pubblico la disposizione del decreto conferisce ampia libertà alla fonte negoziale circa le modalità con le quali realizzare la distinta disciplina, modalità che potrebbero portare tanto alla individuazione della categoria alla stessa stregua del settore privato, quanto all'individuazione di altri benefici distintivi ugualmente idonei nel loro complesso a garantire i giusti riconoscimenti al personale interessato nonché l'efficacia e la flessibilità dell'organizzazione delle amministrazioni, senza preclusioni o vincoli derivanti alle parti dalla predefinizione in un principio di legge;
Che, pertanto, le parti negoziali, nel corso dei lavori per la stipulazione del CCNL del 16 febbraio 1999, prendendo atto della citata previsione del decreto legislativo hanno ritenuto sussistente nel sistema classificatorio pubblico la specificità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 165 del 2001 e, nell'inequivoca libertà riconosciuta dal legislatore all'autonomia negoziale sull'individuazione della distinta disciplina dei dipendenti che svolgono le attività prese in considerazione dalla legge delega, hanno stabilito di non applicare, in via diretta, la categoria dei "quadri" previsti dall'art. 2095 del c.c., per il settore privato;
Che, anche se in un ipotetico contesto di ritenuta applicabilità nel pubblico impiego della legge n. 190 del 1985 istitutiva della categoria dei quadri nel settore privato, tale libertà, viene riconosciuta anche dal Tribunale di Trieste in analogo ricorso presentato da pubblico dipendente nella considerazione che tale legge presenta una formulazione generica di carattere meramente definitorio della categoria dei quadri e non contiene norme immediatamente precettive tali da consentirne l'applicazione al di fuori della contrattazione collettiva. (Sentenza del 13 luglio 2000);
Ritenuto necessario sottolineare ulteriori caratteri di specialità della disciplina pubblica in tema di inquadramenti e classificazione del personale in generale rispetto a quanto previsto per il settore privato che – per la definizione della distinta disciplina in esame - giustificano il rinvio da parte del legislatore pubblico alla contrattazione collettiva (utilizzata come strumento di collegamento tra la previsione legale e la sua realizzazione in funzione dell'organizzazione del pubblico impiego):
- l'inquadramento del personale in una categoria (o area come nel caso del CCNL del 16 febbraio 1999 del comparto Ministeri) non avviene a seguito del riconoscimento delle mansioni svolte, per espresso divieto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165: tale articolo, infatti, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di direzione";
- l'accesso ad una categoria (o area) per le figure di nuova istituzione è effettuato con la procedura concorsuale, che non costituisce materia disponibile per le parti, in quanto deve essere stabilita dalle amministrazioni in relazione ai propri ordinamenti, nel quadro dei principi contenuti nelle norme vigenti (art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998).La procedura concorsuale è attivabile in presenza dei posti vacanti nella dotazione organica;
- la previsione di qualsiasi nuova figura nel sistema classificatorio comporta la variazione della dotazione organica che non può essere effettuata neanche indirettamente per via contrattuale. La materia è, infatti, rimasta nella sfera dei pubblici poteri, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi rientra nell'autonoma determinazione delle amministrazioni. La variazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, avviene con le procedure previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, esclusivamente tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del Tesoro, ove non comporti incremento di spesa;
Considerato che la coerenza del comportamento delle parti, in virtù della specialità della disciplina di cui trattasi ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001, va dunque valutata alla luce delle considerazioni che precedono per verificare come sia stata utilizzata la facoltà concessa dal legislatore delegato e, più precisamente, se alla non inclusione nell'art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999 della categoria dei quadri sia corrisposta l'individuazione di altre soluzioni idonee a sottolineare la distinta disciplina voluta dal legislatore;
Tenuto conto che le parti, nel rispetto degli equilibri raggiunti nell'ambito del CCNL del 16 febbraio 1999 tra gli aspetti normativi e gli aspetti economico finanziari, hanno preferito non utilizzare la scelta organizzatoria del settore privato di cui alla legge 190/1985, assolvendo il compito affidato dall'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 mediante l'individuazione - con riferimento al personale compreso nell'ambito dell'area C – di riconoscimenti distintivi caratterizzanti le attività individuate nel citato decreto legislativo, quali - ad esempio - la "separata area dei professionisti dipendenti" (art. 13, comma 1 lett. b) ovvero l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa, con riconoscimento della relativa indennità, per i dipendenti che ricoprono funzioni di direzione di unità organizzative caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (cfr. art- 18) ;
Tutto quanto sopra valutato, le parti, concordano l'interpretazione autentica dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri – del 16 febbraio 1999 nel testo che segue:
Art. 1
1. L'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri – del 16 febbraio 1999 è confermato nella sua attuale formulazione che non prevede la categoria di Quadro, a motivo del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere all'automatica trasposizione della legge n. 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico.
È altresì confermata la disciplina speciale prevista nell'ambito dell'area C per il personale di cui al comma 1 dagli artt. 13 e 18 e seguenti del CCNL 16 febbraio 1999.
MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DIFESA QUADRIENNIO 1998-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 6 LUGLIO 2000.
In data 30 luglio 2002 presso la Direzione Generale per il Personale Civile è stato stipulato tra l'amministrazione Difesa e le XX.XX. aventi titolo un accordo, come da allegato, con il quale vengono integrate le disposizioni contenute nel Capo 5°, Titolo IV, del C.C.N.I.-Difesa sottoscritto in data 6 luglio 2000.
Il predetto accordo è immediatamente esecutivo.
Le parti concordano che a cura di Xxxxxxxx sarà data massima diffusione del presente accordo anche attraverso la pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Difesa nonché sul sito "internet".
FIRMATO: Il Delegato Alla Contrattazione: Le Rappresentanze Sindacali:
Dir. Gen. Dr. Xxxxx XXXXXX F.P. CGIL
CISL-FPS
UIL P.A.
CONFSAL-UNSA SIAD
UGL Fed. Statali/ANDCD
FAS/CISAL-FAS
30 LUG. 2002 Fed. RdB Statali
Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Civile - 3^ Divisione
ACCORDO PER LA MODIFICA DEL C.C.N.L. Integrativo Difesa
sottoscritto in data 6 luglio 2000
RICONVERSIONE PROFESSIONALE
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Difesa (quadriennio 1998 - 200l) prevede, al. Capo V del Titolo IV, che la procedura di riconversione professionale possa essere attivata qualora nell'Ente di servizio sussistano determinati presupposti, in particolare una situazione organica in base alla quale il profilo professionale posseduto da un dipendente sia in posizione eccedentaria rispetto all'organico di Ente ed il profilo professionale verso il quale si richiede la riconversione si trovi in posizione di carenza rispetto alle previsioni organiche locali.
Considerando che talvolta le D.O.T. degli Enti sono desuete e non corrispondono alle effettive necessità degli stessi, in quanto non prevedono determinati profili professionali o ne prevedono una dotazione limitata, in questi casi si verifica l'impossibilità di autorizzare le riconversioni professionali in mancanza dei suddetti presupposti.
In tale situazione la mancata riconversione professionale non permette di soddisfare dall'interno inderogabili ed evidenziate esigenze di servizio, con possibile danno per l'Amministrazione costretta a rivolgersi a ditte esterne per assicurare il servizio.
Il problema è suscettibile di ulteriore aggravamento a causa della revisione dell'organico in corso. Le future tabelle organiche, infatti,. prevederanno una generalizzata contrazione dei posti previsti per la posizione economica B1, facendo venire meno gli spazi di eventuale riconversione proprio nella posizione economica nella quale maggiormente si avverte tale esigenza.
Si ritiene dunque opportuno, per favorire il buon esito della procedura di riconversione professionale, prescindere, quanto al requisito della capienza, dalle dotazioni organiche nazionali o locali, e consentire il transito di personale in possesso di un profilo professionale in esubero presso l'ente verso altri profili professionali che si trovino presso il medesimo ente in posizione eccedentaria ma per i quali sia evidenziata da parte degli organi programmatori una rilevante esigenza funzionale.
Si concorda pertanto la seguente modifica al Capo V del Titolo IV del C.C.N.L. Integrativo Difesa:
Dopo il comma 11 del Capo V del Titolo IV sono inseriti i seguenti commi 11 bis e 11 ter:
"Comunque, al fine di ottimizzare l'utile impiego del personale, in presenza di esigenze funzionali e di carattere contingente, individuate dagli organi programmatori e connesse a cause obiettive e di assoluto rilievo, previa informazione alle XX.XX., la D.G. del Personale Civile autorizzerà l'avvio di processi di riconversione anche nel caso di eccedenza organica nell'Ente nel profilo professionale verso il quale si richiede il passaggio, purché il profilo di appartenenza sia in posizione eccedentaria rispetto alla previsione organica.
Alla stessa stregua, nelle more della definizione dei criteri di attuazione dell'art. 3 del C.C.N.L. Integrativo del 16.05.2001, il personale dichiarato permanentemente non idoneo al profilo potrà transitare in un profilo professionale in posizione eccedentaria presso l'ente sempreché venga evidenziata la complessiva esigenza funzionale."
III