Forme di partecipazione. 1. Negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti , su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, senza oneri per le amministrazioni, possono essere istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di dirigenti responsabili degli uffici e strutture di livello più elevato dell’ente e di rappresentanti sindacali dei dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione saranno definiti da ciascun ente.
2. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell’eventuale esistenza di elementi normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente sull’azione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi competenti di ciascuna amministrazione, anche al fine di elaborare programmi, direttive, schemi di progetti di legge regolamenti o provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. E' costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, delle Associazioni o Unioni degli altri Enti del comparto e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti l’affidameno degli incarichi e l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato.
4. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e le Associazioni o Unioni regionali degli altri Enti del Comparto e le Organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, al fine di monitorare l’andamento dell’attuazione della disciplina contrattuale anche in ordine alla preparazione dei lavori della Conferenza di cui al comma 3, e alla mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonchè sui processi di formazione e aggiornamento professionale.
Forme di partecipazione. 1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all’applicazione della Legge 59/97, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall’art. 7 composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione, registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6 lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 26 del citato CCNL
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore...
Forme di partecipazione. 1. Per l’approfondimento delle problematiche relative alla formazione del personale, alla promozione di una reale parità tra uomini e donne, alla prevenzione di fenomeni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, sono costituiti, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli organismi bilaterali di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che CONI Servizi e Federazioni Sportive sono tenute a fornire - e di formulare proposte ed elaborare analisi e studi di settore in ordine ai medesimi temi.
2. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, sarà paritetica e comprenderà un’adeguata rappresentanza di genere.
3. E’ istituita una Conferenza di rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2. La Conferenza esamina due volte l’anno, una delle quali prima della presentazione dei bilanci di previsione agli organi deliberanti, le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e di gestione della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
Forme di partecipazione. 1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie: - edilizia scolastica; - situazione degli organici; - adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente e A.T.A., - mobilità di detto personale; - formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le procedure di conferimento delle supplenze; - rilevazione e prevenzione delle malattie professionali; - modalità di applicazione della legge del 5 febbraio 1992, n.104; - sistemi informativi automatizzati; - modalità di attuazione della legge n. 241 del 1990; - educazione degli adulti.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica.
Forme di partecipazione. 1. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell'ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla contrattazione decentrata. La Conferenza esamina due volte l'anno - una delle quali fissata in prossimità della presentazione del bilancio preventivo dell'ente - le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, sono costituite, a richiesta, in relazione alla dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell' art. 9, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Forme di partecipazione. I. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie responsabilità, fornisce un'informazione preventiva, anche, in relazione alla lett. f) del predetto articolo,, nella materia degli assegni di sede di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, nonché, in relazione alla lett.c), sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinate al Ministero medesimo, ai sensi dell’art.626 del citato testo unico. Esso fornisce altresì un’informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art. 6, comma 2.
Forme di partecipazione. 1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione o di trasformazione delle Aziende del comparto, conseguenti all’attuazione di specifiche norme di legge, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall’art. 7, composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
Forme di partecipazione. Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”). Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitato. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’Impresa partecipa. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La categoria di ammissione è richiesta per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella Categoria di ammissione indicata nella tabella che segue o in una Categoria di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei relativi requisiti di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) lett. a), del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui a...
Forme di partecipazione. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, gli andamenti dell’occupazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, sono costituiti in relazione alle dimensioni degli Enti e senza oneri aggiuntivi per gli stessi, entro il termine di 60 gg. dalla stipulazione del presente contratto, Comitati bilaterali con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che gli Enti di ricerca sono tenuti a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica, sulla scorta delle designazioni delle Organizzazioni Sindacali e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
3. In considerazione delle specificità e peculiarità che contraddistinguono il comparto delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, è costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza Permanente dei Presidenti degli Enti di Ricerca, e delle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, due volte l'anno, sono verificati gli effetti del presente contratto in relazione alle esigenze specifiche del comparto.
Forme di partecipazione. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.