Modalità di effettuazione degli scioperi. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e regionali/provinciali o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d. gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; - nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Modalità di effettuazione degli scioperi. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle presidenze nazionali delle associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata rispettivamente alle sedi locali delle associazioni ed aziende inte- ressate. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. in caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sin- dacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette aziende ed enti. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organiz- zazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le pre- stazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
Modalità di effettuazione degli scioperi. 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o di rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli enti.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a). Il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore);
Modalità di effettuazione degli scioperi. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’articolo 2 sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca spontanea di uno sciopero indetto in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne comunicazione alle predette amministrazioni almeno 5 giorni prima.
Modalità di effettuazione degli scioperi a) Il diritto di sciopero si esercita nel rispetto delle leggi e degli accordi che lo regolano, cui si fa integrale rinvio: Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83; Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto “Regioni – Autonomie Locali, del 19/9/2002.
b) Nel caso in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'Amministrazione darà comunicazione all’utenza circa tempi e modalità dello sciopero e dell’erogazione dei servizi essenziali così come individuati dal presente articolo, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, mediante pubblicazione nel sito Internet del Comune, integrata qualora necessario tramite avvisi al pubblico, da esporsi presso le sedi municipali.
c) Non è consentito autorizzare una giornata di ferie in coincidenza con una giornata di sciopero, a meno che non sia stata richiesta prima della proclamazione dello stesso.
Modalità di effettuazione degli scioperi pag. 20 (art. 6 CCRL 28/07/2005)
Modalità di effettuazione degli scioperi. Le strutture sindacali che proclamano azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione all’Opera con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando la durata, le modalità e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero le strutture sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’Opera. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: ➢ dal 10 al 20 agosto; ➢ dal 23 dicembre al 7 di gennaio; ➢ dal giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo;
Modalità di effettuazione degli scioperi. 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni1.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all’amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di
Modalità di effettuazione degli scioperi. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art.2, ne daranno comunicazione all’Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione. Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all’utenza, l’Amministrazione porterà a conoscenza degli utenti, nelle forme indicate negli artt.4, comma 2 ed art.6 comma 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale 19/09/02, la durata e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione sarà effettuata dall’Amministrazione in caso di revoca dello sciopero. Per l’indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si fa riferimento all’art.6 del predetto Accordo Collettivo. REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (Art. 18 Legge 11/02/1994 n. 109)
Modalità di effettuazione degli scioperi. Art. 4 Sanzioni