Common use of Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente Clause in Contracts

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente. In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelevamenti o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale. La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

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Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente. In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelevamenti o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale. La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 75. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

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Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente. In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelevamenti o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale. La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca. Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta del presente contratto, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all’inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell’ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere: • al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; • oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Mod. 660006 - 01.2023 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X.Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).

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