PARTE PRIMA
NORME CONTRATTUALI SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DA PARTE DI FIDEURAM S.p.A.
PARTE PRIMA
Norme generali
Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto.
Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A., di seguito “Banca”, salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.
Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono a carico del Cliente. Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.
Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, come ad esempio la firma elettronica avanzata. Tipologie e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 3 - Invio di corrispondenza al Cliente.
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca.
Fermo quanto previsto all’art. 13, resta salva la possibilità per il Cliente di scegliere di ricevere detta corrispondenza in formato elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione per le sopra indicate comunicazioni tramite i Servizi Online.
In questo caso la corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.
Art. 4 - Rapporti cointestati.
In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite i Servizi Online in caso di scelta di tale canale comunicativo ai sensi dell’art. 3, comma 2 e dall’art. 13, comma1, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2.
Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Art. 5 - Cointestazione a firma disgiunta.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
La facoltà di disposizione separata sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, salvo quanto indicato al penultimo comma.
L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve avvertirne tempestivamente gli altri.
In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido tra loro.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per gli atti di disposizione quando da uno di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca.
L’opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione. Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell’interdetto e l’inabilitato con l’assistenza del curatore.
Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell’interdetto e dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l’art. 5, ultimo comma.
Art. 7 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.
La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 13.
Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente.
Fermo il disposto dell’art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui ai commi precedenti, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest’ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca – previa messa in mora del Cliente, ove necessaria – deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei confronti di conti/attività e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest’ultimo, anche se cointestato.
Parimenti la Banca può stornare d’iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuale fido e altre forme di finanziamento, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 - Durata-Recesso.
Il presente contratto è a tempo indeterminato.
Relativamente alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, salvo quanto disposto nel fido concesso tramite l’apertura di credito o nelle altre forme di finanziamento o nella convenzione di assegno e salvo altro diverso accordo, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.
La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente:
a) può essere consegnata dal Cliente alla Banca personalmente o tramite il Private Banker;
b) può essere inviata alla Banca tramite posta;
Mod. 262010 - 01.2020
c) o infine – solo se il Cliente è un soggetto consumatore – può essere inviata alla Banca da un’altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto corrente di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal rapporto di conto corrente è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del rapporto di conto corrente avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sul trasferimento dei servizi di pagamento.
La richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente determina la cessazione anche dei rapporti o servizi collegati al conto.
Se il Cliente chiede la chiusura del rapporto di conto corrente con la modalità a) oppure b) del precedente comma, la chiusura avviene entro i seguenti termini:
• 5 giorni lavorativi, se al conto corrente non sono collegati altri rapporti o servizi; il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente;
• 12 giorni lavorativi, se al conto corrente sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di debito e/o di credito collegate al conto corrente e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.
Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto corrente e definisce il saldo di chiusura del conto. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nei Fogli Informativi).
Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 3, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.
Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l’operatività del conto corrente per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul rapporto di conto corrente solo le seguenti operazioni: prelievi di contante allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito diretto di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul rapporto di conto corrente sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.
Prima della data di chiusura del rapporto di conto corrente ciascuna delle parti deve corrispondere all’altra quanto dovuto. Pertanto la presenza sul conto corrente di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del rapporto di conto corrente rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.
La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura dei singoli rapporti o servizi collegati al conto corrente può essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Foglio Informativo “Servizi Accessori”, disponibile nelle filiali e nel sito internet della Banca.
La Banca può comunicare al Cliente il recesso da tutti o da singoli rapporti con le modalità indicate al comma 3, lettere a) o b) e con un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore, di 10 giorni se non è consumatore. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso.
I soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D.Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori. Relativamente alla prestazione dei servizi di investimento, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con comunicazione scritta.
Per tutti i servizi resta in ogni caso ferma la facoltà di ognuna delle parti di recedere senza necessità di preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone pronta comunicazione scritta all’altra parte. Si applica inoltre l’art. 23, ultimo comma. Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.
Salvo quanto previsto al successivo art. 38 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni e/o modificazioni. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia aderito ai Servizi Online e abbia optato per il canale di comunicazione elettronico ai sensi dell’art. 3, comma 2 e dell’art. 13, comma 1.
Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quinta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
Art. 10 - Invio della corrispondenza alla Banca.
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso di operatività a distanza (utilizzo dei Servizi Online). Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.
Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.
In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelevamenti o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale.
La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.
La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.
Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta del presente contratto, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all’inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell’ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:
• al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X.Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela.
La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico prescelto, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore.
Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite i Servizi Online – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite i Servizi Online.
Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.
Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2.
Art. 14 - Competenza territoriale.
Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto. La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
PARTE SECONDA
Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
Art. 15 - Utilizzo del conto mediante assegni bancari. Convenzione di assegno. Recesso, pagamento degli assegni ed invio dei relativi moduli.
Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca contro rimborso del costo. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 124 del R.D. n. 1736 del 1933 e relative integrazioni e/o modificazioni ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 9-bis della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni e/o modificazioni.
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato di detti moduli, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Banca, fornendo successivamente – e comunque entro 2 giorni lavorativi bancari – copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente la citata comunicazione scritta, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.
Il Correntista può richiedere, a suo esclusivo rischio – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili – presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca l’invio dei moduli di assegno nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
Le parti possono recedere anche dalla sola convenzione di assegno, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, fermo rimanendo il rapporto di conto corrente.
Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso non incide sull’efficacia della convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
Con la cessazione del rapporto di conto corrente o della convenzione di assegno i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Se il Cliente non restituisce i moduli non utilizzati, la Banca può bloccare l’operatività di detti moduli anche senza la loro materiale restituzione.
In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di debito e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a detti prelievi o pagamenti. In tali ipotesi, se per effetto di detti prelievi o pagamenti le disponibilità in conto sono divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che perverranno, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, qualora la Banca venga tempestivamente avvisata per iscritto, provvede al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, utilizzando fondi disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Xxxxxxxxxxx.
Art. 16 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.
L’importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia o emessi da banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto.
La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi di personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilito al comma 1.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità richiamati al comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
Decorsi i termini richiamati al comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell’ipotesi prevista dal precedente comma – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nei precedenti commi (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Il Correntista può anche effettuare versamenti tramite il Private Banker (consulente finanziario agente senza rappresentanza della Banca ovvero di società del gruppo con le quali la Banca stessa abbia stipulato un apposito incarico di promozione e collocamento e distribuzione) o per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. In entrambi i casi il versamento dei valori e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accertata una irregolarità o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei titoli/valori, la Banca stessa procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta – mediante lettera raccomandata A/R o telegramma – al Correntista. Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca, senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.
Il versamento tramite il Private Banker è limitato esclusivamente a:
1) assegni non trasferibili emessi dal Correntista ed intestati a sé medesimo;
2) assegni o vaglia postali intestati o girati al Correntista e resi non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere nella parte anteriore sbarrati, con inserimento tra le due righe, della dicitura Fideuram S.p.A. e girati valuta per l’incasso a Fideuram S.p.A.. Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento difformi.
La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l’estratto conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell’operazione; consegna inoltre al Private Banker copia della relativa distinta di presentazione valori.
Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una speciale busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l’esatta intestazione del medesimo. Pur se non richiesto dalla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e i vaglia devono recare la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La spedizione della busta, a cura del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare con un’unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare una sola busta. La Banca
provvede ad aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, e dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l’estratto conto, ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell’operazione.
Infine, poiché per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro. Art. 17 - Pagamento degli assegni e compensazione in caso di cessazione della facoltà di disposizione.
Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue.
a) In caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell’art. 8 o dell’art. 15. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni e/o modificazioni.
b) In caso di recesso, da parte della Banca, dal fido concesso tramite l’apertura di credito e di incapienza del conto, il Correntista è tenuto a costituire, senza dilazione, i fondi necessari per il pagamento degli assegni dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione alla data di efficacia del recesso, ancorché emessi prima di tale data.
c) Se la Banca si avvale della compensazione di legge di cui all’art. 7, comma 3, la Banca medesima non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Nel caso di recesso dal fido concesso tramite l’apertura di credito, la compensazione di cui all’art. 7, comma 4 – ove applicabile – opera al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.
d) In ogni ipotesi di recesso, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima dell’operatività della compensazione e dei quali non è spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi è venuta meno per effetto della compensazione stessa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più soggetti anche se il credito della Banca si riferisce solo ad uno dei cointestatari.
Art. 18 - Servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni.
I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione che vengono effettuate sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:
• indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
• casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulta richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 19 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento.
Mod. 262010 - 01.2020
La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità materiale.
Art. 20 - Effetti cambiari recanti clausola “senza spese” o altra equivalente. Ordini di proroga di scadenza effetti. Pagamento mediante assegni.
Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratta di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
Nel caso di effetti con clausole “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Se l’effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all’art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (e relative integrazioni e/o modificazioni), a far levare protesto.
Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati da essa girati.
Art. 21 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni.
La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali è stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca – direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non – con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte.
Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati nell’art. 16, il Correntista è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta, se – per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti – la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti; la Banca non è in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Art. 22 - Fido concesso tramite Apertura di credito in conto corrente. Recesso - Sconfinamento.
Il fido perfezionato eventualmente dalle parti è soggetto alle seguenti pattuizioni.
a) Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti.
b) Se il fido è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.
c) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto è dato al Correntista, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi bancari. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
d) Qualora il Correntista sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005:
• nel fido a tempo determinato, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, dandone apposita comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o xxx xxx, xxxxx il termine predetto.
Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l’importo del fido utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati come stabilito dal contratto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione.
Tale restituzione ha l’effetto di estinguere il fido con conseguente impossibilità di ripristino della stessa. Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente ai contratti accessori al fido.
Nel fido a tempo determinato, il Cliente, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare il fido in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto e in parte.
Se il Cliente vuole rimborsare il fido in anticipo, deve darne comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, e versare:
– in caso di rimborso anticipato parziale, l’importo che intende rimborsare;
– in caso di rimborso anticipato totale, l’importo intero utilizzato;
– gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
Il rimborso ha l’effetto di estinguere o ridurre il fido che quindi non potrà più essere ripristinato. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del fido.
Nell’apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l’ammontare dell’apertura di credito o sospenderne l’utilizzo, se sussiste giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma;
• nel fido a tempo indeterminato la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1845 cod.civ., ovvero ridurne l’ammontare o sospenderne l’utilizzo con preavviso di 15 giorni di calendario a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l’obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Se sussiste giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell’ammontare del fido o alla sospensione dell’utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.
Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell’ipotesi di recesso o di riduzione dal fido per giustificato motivo o per giusta causa, è dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.
In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dal fido con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha in ogni caso l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido non comporta l’aumento di tale limite e deve essere anch’esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel penultimo comma del presente articolo per le cosiddette operazioni allo scoperto (salvo diversa previsione del contratto di fido). In tale ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.
f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro fido o altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, se non diversamente pattuito.
Se l’utilizzazione del fido è subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Correntista, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultano regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Correntista.
Nell’ipotesi in cui la Banca receda dal fido, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.
Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Correntista ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
In caso di più fidi utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Cliente, e così xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx corrispondente ad un diverso fido fra quelli posizionati sul conto corrente.
Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di un fido.
Eventuali operazioni disposte dal Cliente a debito del conto in assenza di fido (cosiddette operazioni allo scoperto), che la Banca ritenesse comunque di eseguire, non comportano concessione di fido o altre forme di finanziamento, neppure per l’importo delle operazioni eseguite. L’importo di tali operazioni, unitamente alle commissioni, spese e oneri, è addebitato in conto e deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:
• entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è consumatore,
• entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è non consumatore. Nel caso sopra previsto, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.
Art. 23 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri - Valuta addebito assegni.
Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto.
Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente o del fido concesso tramite l’apertura di credito regolata in conto corrente per cui sono dovuti.
Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.
Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.
Gli interessi debitori sui fidi concessi tramite aperture di credito regolate in conto corrente e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente o del fido regolato in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3, e 11, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni e firme degli intestatari” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o data di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra banca.
Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.
Art. 24 - Conto non movimentato.
Se il conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare o mettere a disposizione del Cliente tramite i Servizi Online, in conformità con la disciplina vigente, l’estratto conto ed altra documentazione prevista dalla normativa bancaria.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 25 - Operazioni in valuta estera.
Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto – previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l’esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed effetti.
In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 27 - Conti correnti a tasso vincolato.
Per i conti correnti in euro o in divisa regolati a tasso vincolato, il periodo di vincolo, di volta in volta concordato, è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Se la Banca consente, in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo, ciò comporterà l’applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta.
Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengano concordate nuove condizioni, verranno applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla Banca ai sensi dell’art. 9, comma 2.
PARTE TERZA
Servizi di pagamento
Sottosezione (A) - NORME GENERALI Art. 28 - Definizioni.
Nella Parte “Servizi di pagamento” si intende per:
“Addebito Diretto”: con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal Conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare;
“Beneficiario”: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
“Conto”: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti;
“Dispositivo mobile”: apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti tramite il “Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile”;
“Giorno Lavorativo”: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
“Identificativo Unico”: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
“Intermediario del Beneficiario”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Intermediario del Pagatore”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Paese E.E.A.”: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
“Pagamento”: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, a cui la presente Parte non si applica;
“Pagamento in divisa Extra E.E.A.”: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 29 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);
“Pagamento Paese Extra E.E.A.”: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 29, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d’America);
“Pagatore”: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
“POS” (“Point Of Sales”): apparecchiatura installata presso gli esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Convenzionati, anche alle Operazioni di prelievo;
“Punti Operativi Convenzionati”: punti operativi dei soggetti convenzionati con una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, dove è possibile effettuare Operazioni di prelievo di contante;
“Terza Parte”: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta; servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Art. 29 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l’ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di credito, che sono regolati nel rispettivo contratto),
b) Addebiti Xxxxxxx,
c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.
Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C), (D) e (F) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:
– l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b)
– o l’Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub c),
è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.
Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese”, di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con l’eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.
Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. Le norme della sottosezione (F) relative alle Terze Parti si applicano:
– nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
– nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.
Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.
Art. 30 - Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti.
Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
– nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
– gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
- per l’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all’art. 40, commi 4 e ss..
Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
Se nell’ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
Prima dell’esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.
Art. 31 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca.
La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e tramite Private Banker), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Art. 32 - Richiesta di rettifica.
Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nei relativi Fogli Informativi (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).
Art. 33 - Pagamenti non autorizzati.
Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 32 - riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quelle dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Art. 34 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento, a seconda del caso:
– nel termine indicato dall’art. 44 oppure
– nel termine indicato dall’art. 49 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.
Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 32, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
Art. 35 - Imputazione delle spese del Pagamento.
Il Cliente non può disporre:
Mod. 262010 - 01.2020
– l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
– né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all’Intermediario del Beneficiario.
Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto. Art. 36 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.
La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.
Art. 37 - Recesso dai servizi di pagamento.
Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall’articolo 8. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.
Art. 38 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento.
La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca. Se il Cliente è non consumatore:
– il comma 2 non si applica;
– la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
– il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Art. 39 - Caratteristiche.
La presente sottosezione si applica:
– ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
– ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l’effettuazione.
Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Art. 40 - Ordine di Pagamento - Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte
Ordine di Pagamento - L’ordine di Pagamento, è impartito – direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza – mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall’Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:
– tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite i Servizi Online della Banca.
Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
– ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 41 - Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento.
A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
– dell’Identificativo Unico e/o
– di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’ordine di Pagamento o nell’ambito del servizio utilizzato per impartire l’ordine.
Art. 42 - Ricezione dell’ordine.
L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l’orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Il comma 1 si applica anche all’ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l’ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella documentazione contrattuale e/o nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online – l’ordine si considera ricevuto il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto:
– nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
– nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario.
Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, oppure il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo
Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l’ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.
Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento: bonifici, Mav, Rav, Riba, bollettini postali, bollettini Ici, tasse universitarie.
L’ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.
Art. 43 - Revoca dell’ordine.
L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 42, commi 5 e 6.
La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l’esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.
L’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.
Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.
L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario:
– nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 42;
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 42.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’Euro l’importo è accreditato all’Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 42.
Sottosezione (C) - ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO
Art. 45 - Caratteristiche.
La presente sottosezione si applica:
– al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria Sepa Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l’Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
– al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Businessto- Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l’Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese;
– ad altri tipi di Xxxxxxxx Diretto di cui la Banca consenta l’effettuazione.
Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all’abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all’autorizzazione all’esecuzione – sono descritte nel relativo Foglio Informativo.
Art. 46 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE e al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.
Per fruire dei tipi di Xxxxxxxx Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l’abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione prevista nei commi successivi. Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l’abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.
La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.
Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un’apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE, servizio ADUE B2B) l’autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.
Nell’autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all’esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l’esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
L’autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario. L’autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell’apposito modulo cartaceo o informatico. L’autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:
– tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite i Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.
L’autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.
Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all’autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.
Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l’autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell’autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Xxxxxxxx Diretto:
– in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione al Beneficiario;
– la Banca esegue gli Addebiti Xxxxxxx che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l’autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Xxxxxxxx Diretto autorizzato quello indicato come tale nell’ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.
La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.
L’esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell’Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
La Banca può rifiutare l’incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l’autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste dall’art. 31.
Art. 47 - Modifica e revoca dell’autorizzazione.
Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all’art. 46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.
Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.
L’ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui perviene l’ordine alla Banca – indicata nell’ordine stesso dall’Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
L’importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all’Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A diversa dall’Euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.
Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.
Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 49, comma
2. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.
Art. 51 - Richieste di rimborso.
Entro il termine di 8 settimane dall’addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito Diretto;
b) l’importo dell’Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso;
Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.
Per alcune tipologie di Xxxxxxxx Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso).
Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell’autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.
Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Art. 52 - Termini di accredito.
L’importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.
Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).
Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39,
40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).
Art. 54 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 32, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
– in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l’importo addebitato;
– in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l’importo del Pagamento.
Art. 55 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l’ordine.
Art. 56 - Revoca dell’ordine di Pagamento.
L’ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 55.
Si applica l’art. 43 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.
Art. 57 - Esecuzione del Pagamento.
Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
– l’accredito all’Intermediario del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Conto
– l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..
In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l’art. 52.
Sottosezione (F) - BancoCard - Terze Parti: Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi BancoCard
Art. 58 - Oggetto.
La Banca rilascia al Cliente, previa richiesta scritta di quest’ultimo, una Carta BancoCard multifunzione, di seguito “Carta”. L’uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto, di seguito “PIN”, identifica e legittima il Cliente/Titolare della Carta medesima a disporre del Conto con modalità elettroniche per usufruire dei servizi più avanti disciplinati negli appositi paragrafi della presente sottosezione.
Art. 59 - Rilascio della Carta.
La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
In caso di persone giuridiche (ivi comprese società di persone, comitati, associazioni di fatto, ecc.) la Carta è rilasciata ad un soggetto autorizzato ad operare sul Conto sulla base di elementi portati a conoscenza della Banca per iscritto, ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione del presente contratto.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto al successivo art. 66, la Banca procede al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviare presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore ad un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.
Art. 60 - Limiti e plafond.
La Carta può operare nei limiti e nei plafond di spesa giornalieri/mensili comunicati al Titolare all’atto della consegna della Carta stessa e del PIN, secondo le indicazioni di cui alle istruzioni che vengono all’uopo consegnate. In ogni caso il Cliente si obbliga a non effettuare operazioni oltre il limite costituito dal saldo disponibile del Conto, qualora inferiore al limite
Art. 63 - Custodia della Carta e del PIN. - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato. Responsabilità per utilizzo non autorizzato.
Il Cliente/Titolare, non appena li riceve, è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;
– utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
– custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
– utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare informazioni personali o i dati della Carta);
– seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo comma; verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto).
Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell’appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato della Carta o del PIN, il Cliente/Titolare deve:
– chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l’esatta intestazione della Carta), e annotando il “numero di blocco” che gli viene comunicato dall’operatore nel corso della telefonata;
– entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
– entro due giorni lavorativi dal momento del blocco, confermare la segnalazione telefonica, recandosi personalmente presso qualsiasi filiale della Banca oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma all’indirizzo indicato dell’operatore telefonico o dal sito internet della Banca, indicando il numero di blocco e fornendo in ogni caso copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In caso di impossibilità di utilizzo del numero telefonico, il Cliente/Titolare deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma e fornendo copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La segnalazione è opponibile alla Banca:
a) se effettuata telefonicamente, dal momento in cui il Cliente/Titolare riceve il numero del blocco da parte dell’operatore;
b) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
c) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
– dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l’orario di apertura dello sportello;
– dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se la comunicazione perviene oltre l’orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;
fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).
La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Cliente/Xxxxxxxx deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta recandosi personalmente in Xxxxxxx.
A seguito della richiesta di sostituzione la Banca consegna la Carta e il PIN con le modalità previste all’art. 62, comma 1. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate qualora il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all’articolo 62 e al presente articolo con dolo o colpa grave.
Tuttavia, salvo il caso in cui il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita:
– se la Banca per l’esecuzione delle operazioni di pagamento non esige una Autenticazione forte del Cliente/Titolare (intendendosi per “Autenticazione forte” un’autenticazione del Cliente/Titolare basata sull’uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza <qualcosa che il Cliente/Titolare conosce; es. PIN>, del possesso <qualcosa che il Cliente/Titolare possiede; es. Carta> e dell’inerenza <qualcosa che caratterizza il Cliente/Titolare>, che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione);
– se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Cliente/Titolare prima di una operazione di pagamento.
Inoltre il Cliente non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l’esecuzione delle attività previste a suo carico nel presente contratto.
Il comma precedente non si applica se il Cliente è non consumatore. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate, se il Cliente/Titolare abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, nel caso in cui non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all’articolo 62 e al presente articolo.
A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’utilizzo non autorizzato della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente/Titolare stesso.
Art. 64 - Addebito in Conto. Operazioni non autorizzate. Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni
Il Cliente/Titolare prende atto che le operazioni effettuate e le istruzioni dallo stesso impartite con utilizzo della Carta unitamente al PIN, danno luogo a registrazioni effettuate in via automatica sulle apparecchiature elettroniche utilizzate. Gli addebiti in Conto verranno conseguentemente eseguiti in via automatica sulla base delle registrazioni così effettuate dalle apparecchiature elettroniche medesime.
Dell’addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione (fatto salvo il caso in cui l’apparecchiatura informa preventivamente il Cliente/Titolare dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il Cliente/Titolare decide di eseguire comunque l’operazione), nonché la documentazione della Banca. Può costituire, inoltre, mezzo di prova la telecamera di sicurezza della Banca.
Se l’operazione risulta non autorizzata, la Banca – entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell’operazione o riceve la richiesta di rettifica – rimborsa l’importo dell’Operazione, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente previsti al precedente art. 63 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’operazione.
Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l’Operazione era stata autorizzata, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell’importo non dovuto.
La Banca è inoltre responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione a debito del Conto. Tuttavia la Banca non è responsabile:
– se l’ordine di pagamento non è pervenuto dal circuito tramite il quale l’Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
– se la Banca prova che l’intermediario dell’Esercente ha ricevuto l’importo dell’Operazione nei tempi previsti dal circuito di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’Operazione o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
– in caso di uso illecito della Carta da parte del Cliente/Titolare.
La Banca, se è responsabile in base al comma precedente e l’importo dell’Operazione è già stato addebitato sul Conto, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina il Conto stesso nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non avesse avuto luogo applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo dell’operazione.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente/Titolare oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Se il Cliente è non consumatore, i commi 6 e 7 non si applicano.
Art. 65 - Utilizzo della Carta - Modifica condizioni per esigenze di carattere tecnico - Utilizzo della Carta all’estero
Il Cliente/Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta alle condizioni e con le modalità indicate nelle istruzioni all’uopo consegnate, in eventuali avvisi esposti nei locali aperti al pubblico della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile. La Banca si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento dette istruzioni per esigenze di carattere tecnico anche conseguenti all’evoluzione degli strumenti elettronici a supporto delle funzionalità di prelievo, disposizioni di pagamento e richiesta di informazioni usufruibili con la Carta. Le comunicazioni relative sono validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare, ovvero mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile e sono applicabili con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.
La Carta è utilizzabile anche all’estero, ove siano disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti.
Tuttavia, per le Operazioni non effettuate tramite Internet, ma presso sportelli automatici e presso Esercenti (c.d. “Operazioni tramite POS fisici”):
– la Carta, appena emessa, è automaticamente utilizzabile all’estero in tutti i Paesi (c.d. “Profilo Mondo”);
– successivamente all’emissione della Carta il Cliente/Titolare può chiedere di limitarne l’utilizzo solo ai Paesi tempo per tempo indicati nell’elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (c.d. “Profilo Limitato”); inoltre, in ogni momento il Cliente/Titolare può modificare l’operatività scelta, passando dal “Profilo Mondo” al “Profilo Limitato” e viceversa; nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.
La richiesta può essere effettuata dal Cliente/Titolare con le seguenti modalità:
– tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta è collegata, se previsto dai medesimi;
– mediante richiesta scritta in Filiale.
La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all’eventuale termine indicato nella stessa ovvero fino alla successiva richiesta di modifica da parte del Cliente/Titolare.
Se la Carta è utilizzata fuori dall’area geografica consentita, l’Operazione non viene eseguita.
Art. 66 - Restituzione della Carta.
Il Cliente/Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnato in ogni caso di recesso dal presente servizio o dal contratto di conto corrente, sia esso operato dalla Banca sia dal Cliente/Titolare.
Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca o dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
La Carta dovrà essere restituita anche nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità totale o parziale di agire del Cliente/Titolare o nel caso di procedure concorsuali a suo carico nonché nel caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 59, comma 3.
Art. 67 - Danneggiamento e deterioramento della Carta.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente/Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni con la stessa ed a consegnarla alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 68 - Erogazione dei servizi.
La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui alla presente sottosezione, negli orari indicati nelle norme che disciplinano i singoli servizi.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione degli sportelli automatici, nonché di sospendere o limitare l’utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa, o al sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato, fermo comunque l’impegno, nel caso di sospensione, di riattivarne il funzionamento nel più breve tempo possibile.
La Banca comunica la sospensione o la limitazione al Cliente/Titolare – se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo – verbalmente (anche per telefono), tramite il Servizio Informativo SMS di cui al successivo art. 69, se attivo, o per iscritto, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Cliente/Titolare deve comunicare alla
d’importo.
Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
®
Mod. 262010 - 01.2020
Le parti possono concordare la variazione dei limiti e plafond di spesa. In relazione ad esigenze di efficienza detti limiti e plafond possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente/Titolare e tramite avvisi esposti nei locali della Banca medesima, sulle apparecchiature previste dai successivi paragrafi o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando, con preavviso di almeno due mesi, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime, ferma in ogni caso la facoltà della Banca di operare dette modifiche senza preavviso, in relazione ad esigenze di sicurezza dei servizi, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare.
Art. 61 - Impegni del Cliente/Titolare.
Il Cliente/Titolare si impegna ad effettuare tutte le operazioni che comportano addebito sul proprio Conto, entro il saldo disponibile del Conto stesso, con i limiti e nei plafond di cui al precedente art. 60.
Art. 62 - Codice Personale Segreto (PIN) - Consegna della Carta e del PIN.
La Banca, oltre alla Carta, consegna un plico sigillato contenente un PIN, predisposto con la massima riservatezza.
Tale Xxxxxx, non conosciuto dalla Banca, deve restare segreto e non deve essere indicato sulla Carta né conservato insieme a quest’ultima.
Dietro richiesta del Cliente/Titolare, la Banca provvede alla spedizione della Carta e/o del PIN in plichi separati o alla consegna degli stessi ai soggetti all’uopo delegati per iscritto dal Cliente/Titolare, e quest’ultimo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’uso della Carta e del PIN da parte di tali persone. In alternativa, il Cliente/Titolare può chiedere di ricevere il PIN mediante invio di un SMS gratuito al numero di cellulare dallo stesso indicato.
Xxxxx restando i servizi usufruibili presso qualsiasi sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT , la Banca si
riserva di dare al Cliente/Titolare la possibilità di utilizzare, anche a particolari condizioni, gli sportelli automatici/apparecchiature poste presso le Filiali di altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo per i servizi disciplinati dai successivi paragrafi; tali servizi saranno di volta in volta comunicati con le modalità indicate all’art. 65. Il Cliente/Titolare autorizza a rendere disponibili a tali Banche, che opereranno con il Cliente/Titolare in nome e per conto della Banca, i dati e le informazioni necessarie all’esecuzione delle operazioni richieste; la delega conferita dalla Banca alle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l’operato delle altre Banche.
Con l’utilizzo di tali apparecchiature il Cliente/Titolare conferma di essere stato edotto delle modalità di erogazione dei relativi servizi.
La Banca si riserva la facoltà di modificare o di integrare, in qualunque momento, la gamma dei servizi offerti usufruibili con la Carta comunicando, di volta in volta, i relativi aggiornamenti con le modalità indicate nell’art. 65.
Paragrafo A
Art. 69 - Servizio BANCOMAT®.
Il servizio BANCOMAT® consente al Cliente/Titolare di prelevare contante presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. Ove consentito, il servizio permette altresì al Cliente/Titolare di effettuare versamenti di contanti/assegni ed eseguire servizi di pagamento, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, nelle istruzioni o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.
La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio BANCOMAT® per effettuare tutte le operazioni consentite sulle apparecchiature del Sistema Bancario ubicate sul territorio nazionale.
L’orario del servizio BANCOMAT® è di regola il seguente: dalle 00.00 alle 02.00 e dalle 05.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì incluse le festività infrasettimanali; 24 ore su 24 il sabato e la domenica. Per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali vale l’orario di apertura al pubblico.
Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato lo sportello BANCOMAT® può trattenere la Carta.
Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del servizio BANCOMAT®, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al Cliente/Titolare.
Nell’ipotesi prevista nei precedenti commi 4 e 5, il Cliente/Titolare è tenuto a prendere esclusivamente contatto con una filiale della Banca.
Il Cliente/Titolare può attivare il Servizio Informativo SMS. Il servizio prevede l’invio, sull’utenza cellulare indicata dal Cliente/Titolare, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’operazione di prelievo di contante o di pagamento, tramite la Carta, di importo superiore a quello indicato dal Cliente/Titolare.
In caso di operatività della Carta all’estero, il servizio prevede l’invio di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’operazione di prelievo o di pagamento, indipendentemente dall’importo soglia indicato dal Cliente/Titolare. Il servizio può essere richiesto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto unitamente alla richiesta di rilascio della Carta, oppure può essere attivato dal Cliente/Titolare presso le filiali o direttamente dagli sportelli ATM della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Il servizio non comporta addebiti di costi da parte della Banca, mentre è previsto l’addebito da parte dell’operatore prescelto del costo telefonico dell’invio dell’SMS secondo le tariffe stabilite dai singoli gestori telefonici indipendentemente dal profilo tariffario del Cliente/Titolare e da eventuali iniziative promozionali riguardanti il costo degli SMS.
Il Servizio Informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione al Cliente/Titolare tramite SMS o per posta ordinaria.
Il Cliente/Titolare può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del Servizio Informativo SMS presso una filiale o direttamente dagli sportelli ATM della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o tramite i Servizi Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi.
Paragrafo B
Art. 70 - Servizio PagoBANCOMAT®.
La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio PagoBANCOMAT® per effettuare pagamenti in Italia nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati (“Esercenti”) mediante addebito sul Conto del Cliente/Titolare medesimo, avvalendosi delle apparecchiature POS contrassegnate dal marchio PagoBANCOMAT®. Il servizio è utilizzabile con una delle seguenti modalità:
a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
b) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:
– sono convalidati mediante digitazione del PIN;
– possono essere effettuati senza digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro: essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall’apparecchiatura POS;
c) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo.
Eseguita l’operazione l’Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN, la memoria di spesa è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta.
Il servizio PagoBANCOMAT® è utilizzabile negli orari di apertura al pubblico degli Esercenti oppure, nel caso in cui il servizio sia utilizzato per Operazioni presso gli sportelli automatici abilitati, negli orari di cui all’art. 69 comma 3.
La Banca rimane estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e società o enti convenzionati presso i quali il Cliente/Titolare stesso effettua i pagamenti di beni o di servizi con l’utilizzo della Carta.
Se al momento del rilascio del consenso all’esecuzione di una Operazione di pagamento presso un Esercente, l’importo esatto dell’Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all’importo predeterminato autorizzato dal Cliente/Titolare.
La Banca al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente e addebita l’esatto importo dell’Operazione sul Conto.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT®, di cui al precedente Paragrafo A.
Paragrafo C
Art. 71 - Servizio di prelevamento su ATM e sul circuito CIRRUS e pagamento su POS e sul circuito MAESTRO.
La Carta consente al Cliente/Titolare di prelevare presso tutti gli ATM esteri contrassegnati con il marchio CIRRUS, valuta locale. I prelievi di contante sono effettuati mediante uso congiunto della Carta e del PIN.
I prelievi in valuta estera ottenuti presso gli ATM sono convertiti in euro direttamente dal circuito internazionale, al cambio dallo stesso praticato ed alle condizioni economiche indicate nel Documento di sintesi.
A dette operazioni si applicano, per quanto non previsto, le norme che regolano il servizio BANCOMAT® di cui al precedente Paragrafo A.
La Carta, inoltre, consente al Cliente/Titolare di effettuare pagamenti in Italia e all’estero nei confronti degli Esercenti mediante le apparecchiature POS contrassegnate dal marchio Maestro.
I pagamenti tramite il circuito MAESTRO possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
b) mediante utilizzo della Carta e apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall’Esercente;
c) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:
– sono convalidati mediante digitazione del PIN o firma della memoria di spesa;
– possono essere effettuati senza digitazione del PIN e senza firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultima digitazione del PIN o dell’ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro: essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall’apparecchiatura POS;
d) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo.
Se l’Operazione è da convalidare tramite firma della memoria di xxxxx, questa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta dal Cliente/Titolare sul presente contratto, sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. L’Esercente e la Banca hanno la facoltà di richiedere al Cliente/Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, provvedendo ad annotare gli estremi. Eseguita l’operazione l’Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa, quest’ultima è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta. Le memorie di spesa che risultino irregolari possono non essere pagate dalla Banca.
Il Cliente/Titolare autorizza l’addebito in Conto di tutte le operazioni effettuate con la Carta mediante le modalità suddette, in utilizzo del circuito MAESTRO.
I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro direttamente dal circuito internazionale, al cambio dallo stesso praticato. A dette operazioni si applicano, per quanto non previsto, le norme che regolano il servizio PagoBANCOMAT® di cui al precedente Paragrafo B.
Paragrafo D
Art. 72 - Servizio di pagamento Fastpay.
I servizi di pagamento Fastpay consentono al Cliente/Titolare della Carta di effettuare presso apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali e di pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Società od Enti convenzionati dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, autorizzando irrevocabilmente l’addebito dei relativi importi sul Conto. Il Cliente/Titolare prende atto che la Banca è parimenti in tal modo autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti gli importi pagati sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente su dette apparecchiature elettroniche. La Carta può essere utilizzata per un solo veicolo, non essendo pertanto consentito a convalidare il transito di un altro veicolo anche se al seguito del primo. Il Cliente/Titolare è tenuto ad utilizzare i servizi Fastpay secondo le modalità e fino al limite di importo per ogni transazione inerente i servizi Fastpay indicati dalle Società od Enti convenzionati. Il Cliente/Titolare prende atto che per l’utilizzo dei servizi Fastpay non è prevista la digitazione del PIN.
I servizi Fastpay funzionano, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e Società od Enti convenzionati in ordine alle transazioni effettuate utilizzando i servizi Fastpay.
La contabilizzazione in Conto dell’importo dei pagamenti effettuati dal Cliente/Titolare avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese precedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti.
Paragrafo E
Art. 73 - Servizi di Versamento e di Pagamento tramite ATM abilitati della Banca - Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati
– Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile Servizi di Versamento
a) Versamento contanti
Il servizio consente al Cliente/Titolare di versare in Conto banconote in euro mediante gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo. All’esito dell’operazione la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura costituisce ricevuta del versamento, salvo buon fine, per l’importo indicato.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’apparecchiatura trattiene le eventuali banconote sospette di falsità, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare. Se a seguito delle verifiche le banconote risultano autentiche il relativo importo è accreditato in Conto.
Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate, le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un ulteriore verifica da parte della Banca. Il Cliente/Titolare autorizza la Banca a riaddebitare l’importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. La Banca darà notizia dell’avvenuto addebito delle banconote versate non autentiche trasmettendo all’indirizzo del Cliente/Titolare la relativa nota contabile.
b) Versamento assegni
Il servizio consente al Cliente/Titolare di far pervenire alla Banca, attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo, assegni bancari e circolari tratti ed emessi da banche italiane, nonché assegni postali (inclusi i vaglia) che saranno accreditati salvo buon fine sul Conto secondo le norme contrattuali che regolano il presente contratto. Avuto riguardo alle caratteristiche del servizio ed alle modalità di svolgimento dello stesso, le parti convengono che i titoli si considerano versati in conto all’atto dell’accreditamento in Conto da parte della Banca.
Dalla data di accreditamento operato dalla Banca decorre la valuta, applicata nella misura prevista per le corrispondenti operazioni effettuate in Conto. In caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il Cliente/Titolare deve darne comunicazione scritta alla Banca non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui i titoli sono stati introdotti nello sportello automatico.
Il Cliente/Xxxxxxxx prende atto e accetta che:
– la Banca provvederà all’apertura dell’apparecchiatura nei quali affluiscono i titoli ed alla verifica di questi ultimi entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello dell’introduzione dei titoli nell’apparecchiatura, salvi i casi di forza maggiore e caso fortuito;
Mod. 262010 - 01.2020
– qualora la Banca riscontrasse irregolarità di qualsiasi genere degli assegni presentati o differenze tra l’importo riportato sul titolo e quello indicato all’atto del versamento, ne darà pronta comunicazione scritta al Cliente/Titolare e procederà alla registrazione dell’operazione limitatamente all’importo accertato. Gli assegni irregolari saranno prontamente restituiti per raccomandata al Cliente/Titolare. Sono a carico del Cliente/Titolare le spese postali e i rischi connessi alla spedizione e alla eventuale scadenza dei termini di presentazione.
In relazione al mandato all’incasso conferito alla Banca con riferimento agli assegni versati si applica, in quanto non derogato dalle presenti disposizioni, quanto previsto alla precedente Parte Seconda. Xxxxx quanto sopra, si precisa comunque che il Cliente/Titolare assume a proprio carico:
– la verifica della regolarità degli assegni, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul Cliente/Titolare di tutte le eventuali spese ed oneri conseguenti ad irregolarità, nonché delle pene pecuniarie eventualmente pagate, anche addebitando il Conto;
– la verifica dell’insussistenza di indicazioni erronee, imprecise, insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, luogo di pagamento, di nominativi, ovvero di clausole od istruzioni contraddittorie.
Nell’esecuzione del mandato all’incasso si precisa che non possono essere addebitati alla Banca, sempre che esulino dalla sfera di pertinenza o di imputabilità della stessa, i seguenti eventi:
– sciopero, anche del proprio personale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali;
– impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi.
La Banca assume l’incarico inerente il mandato all’incasso dei titoli senza assicurare la presentazione per il pagamento od il protesto in tempo utile in caso di presentazione di assegni nell’imminenza del termine di scadenza, se non sussistono i tempi tecnici ordinariamente necessari per detta incombenza.
c) Disposizioni comuni al servizio di Versamento contanti ed assegni in euro
Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di accredito sul Conto di esecuzione dell’operazione.
Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell’apparecchiatura riscontrata in occasione dell’utilizzo del servizio e, purché in tempo utile, è altresì tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio.
In sede di apertura delle apparecchiature, viene redatto verbale dei valori rinvenuti nelle stesse, sottoscritto da dipendenti o incaricati della Banca.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT®.
Servizi di Pagamento
a) Bonifici
Il servizio consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – di disporre il trasferimento dei fondi.
Avuto riguardo alle modalità elettroniche di esecuzione del servizio il Cliente/Titolare assume a proprio carico la verifica dell’insussistenza di indicazioni erronee, imprecise o contraddittorie.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di addebito sul Conto.
Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell’apparecchiatura riscontrate in occasione dell’utilizzo del servizio e, purché in tempo utile, è altresì tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
b) Domiciliazione delle utenze e altri pagamenti
La Carta consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – di autorizzare in via permanente o di revocare l’addebito sul Conto di riferimento degli importi relativi ad utenze fatturategli dagli Enti convenzionati sulle apparecchiature abilitate.
Il Cliente/Titolare prende atto che la Banca assume l’incarico dell’estinzione di detti documenti a condizione che, al momento del pagamento, il Conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario la Banca non provvederà al pagamento, che dovrà essere effettuato all’Ente creditore direttamente a cura del debitore.
Se intende eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, il Cliente/Titolare dovrà darne immediato avviso in tal senso alla Banca, entro la data di scadenza.
La Carta consente altresì al Cliente/Titolare di impartire alla Banca, – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – ordini continuativi di pagamento a favore degli Enti convenzionati, con addebito sul Conto, per importi e con frequenza minima predeterminati dal Cliente/Titolare medesimo all’atto dell’impostazione dell’ordine continuativo. I pagamenti saranno effettuati nei limiti giornalieri e mensili di cui all’art. 60.
La revoca o modifica dell’ordine continuativo potrà essere effettuata dal Cliente/Titolare, con effetto immediato nei confronti della Banca, seguendo la procedura descritta sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
c) Pagamento “Self-Service” su apparecchiature automatiche
I servizi di pagamento Self-Service consentono – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – al Cliente/Titolare della carta abilitata al servizio PagoBANCOMAT® di effettuare pagamenti a favore di Enti e soggetti convenzionati, quali indicati sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile e secondo le modalità e negli orari ivi specificati, effettuando l’operazione di pagamento su apparecchiature automatiche all’uopo abilitate, con addebito dei corrispondenti importi sul Conto.
Il Cliente/Titolare potrà effettuare tali operazioni di pagamento nei limiti giornalieri e mensili di cui all’art. 60.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni di pagamento darà luogo a specifica causale di addebito sul Conto.
Se è previsto il rilascio da parte dell’apparecchiatura di una comunicazione scritta, la stessa riporterà indicazioni relative al pagamento effettuato.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati
Il servizio di prelievo consente di prelevare contante presso i Punti Operativi Convenzionati. Tale operazione richiede l’uso congiunto della Carta e del PIN sull’apparecchiatura POS. Per l’esecuzione dell’operazione, i Punti Operativi Convenzionati richiedono la tessera sanitaria nazionale del Cliente/Titolare per la lettura elettronica del codice fiscale.
Il Cliente/Titolare può effettuare con la Carta operazioni di prelievo entro il limite giornaliero indicato nel Foglio Informativo. Se il Cliente/Titolare è titolare di più carte, il totale dei prelievi giornalieri è consentito sempre entro lo stesso limite anche se i prelievi sono effettuati con carte diverse. Al termine dell’operazione, il Punto Operativo Convenzionato consegna al Cliente/Titolare il contante e lo scontrino; il Cliente/Titolare verifica la corrispondenza tra l’importo ricevuto e quello indicato sullo scontrino.
Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile
Il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile (“Servizio”) consente al Cliente/Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.
Per l’utilizzo del Servizio, il Cliente/Titolare deve:
– aver aderito ai Servizi Online della Banca;
– disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella Guida ai Servizi e installare sul Dispositivo mobile - se non già presenti sullo stesso - le applicazioni di pagamento indicate nella guida; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terzi convenzionati con la Banca stessa; e
– attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono indicate nella Guida ai Servizi.
Il Cliente/Titolare presta il proprio consenso alle Operazioni di pagamento effettuate con il Servizio con le modalità indicate nella Guida ai Servizi; tali modalità variano in base alle caratteristiche dell’Operazione (es. a seconda che l’Operazione sia effettuata presso POS o sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti; a seconda del circuito di pagamento, del Dispositivo mobile e dell’applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell’importo dell’Operazione) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:
– l’uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e
– l’inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dal Cliente/Titolare nella fase di configurazione del Servizio.
In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:
– in luogo dell’inserimento delle credenziali sul Dispositivo mobile, al Cliente/Titolare può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul POS;
– l’Esercente può chiedere al Cliente/Titolare di firmare anche la memoria di spesa stampata dal POS;
– possono essere effettuate senza inserimento delle credenziali, digitazione del PIN e firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultimo inserimento delle credenziali, dell’ultima digitazione del PIN o dell’ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro.
Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.
Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione create dal Cliente/Titolare nella configurazione del Servizio si applicano l’obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti per la Carta e il PIN all’art. 63; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella Guida ai Servizi.
La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 68 e 37 del contratto.
TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
Art. 74 - Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari;
– per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
– tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite i Servizi Online, se previsto dalle sue funzionalità.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
La Banca non blocca sul Conto l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite i Servizi Online o altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
PARTE QUARTA
Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Art. 75 - Oggetto.
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei che accentrati e dematerializzati, di seguito denominati anche “titoli”, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Depositante deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile degli stessi a nome del Depositante presso la Banca prende luogo della consegna degli strumenti medesimi ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi possono trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata. Resta esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Nel caso di strumenti finanziari accentrati, il regime di circolazione è analogo a quanto stabilito al comma precedente, fatta eccezione per la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea.
Art. 76 - Svolgimento del servizio – Identificazione dei Depositanti titolari di strumenti finanziari – Sollecitazione di deleghe di voto.
La Banca custodisce i titoli cartacei e gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
Nei casi di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni scritte del Depositante entro l’orario di chiusura finale di sportello del Giorno Lavorativo precedente l’ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Depositante l’ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI di cui al successivo art. 84, ultimo comma, la Banca non procede alla vendita medesima.
Per i titoli non immessi nel sistema di gestione accentrata, il Depositante deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l’orario di chiusura finale di sportello del quinto Giorno Lavorativo precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
Il cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Depositante, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest’ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall’emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395, c.c.
In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
A richiesta delle società italiane con azioni ammesse con il consenso dell’emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, il cui statuto lo preveda, ovvero a richiesta delle società emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata, la Banca comunica i dati identificativi del Depositante che detiene presso la Banca azioni/obbligazioni della società richiedente unitamente al numero di azioni/obbligazioni di tali società registrate nel deposito intestato al Depositante medesimo presso la Banca. Resta salva la possibilità per il Depositante di opporsi alla suddetta comunicazione.
Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi con il consenso dell’emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, la Banca comunica al Private Banker richiedente i dati identificativi dei soggetti a cui spetta il diritto di voto unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati nel deposito ad essi intestati presso la Banca. Resta in ogni caso salva la possibilità per il Depositante di opporsi alla suddetta comunicazione.
Art. 77 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.
Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera.
Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Depositante.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.
Art. 78 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito.
Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire avviso alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.
In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 81, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.
Art. 79 - Deposito cointestato e procure.
Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, oltre quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6, ciascuno degli altri cointestatari è inoltre autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, a comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto, a trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto.
Allo scopo appone sugli stessi le relative girate o conferisce alla Banca il relativo mandato anche per girarli a favore di terzi o della Banca, nonché a dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere, ad utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, nonché a costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca.
Pertanto, con la firma del presente contratto, i Depositanti si conferiscono reciproca procura.
Art. 80 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei.
La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo.
Art. 81 - Subdeposito e gestione accentrata.
La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi delle società di gestione accentrata.
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
Se i titoli di cui al comma precedente presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto.
Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 76 da società estere subdepositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
PARTE QUINTA
Norme speciali relative all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari
Art. 82 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.
La presente “Parte Quinta” disciplina i servizi di investimento di “esecuzione di ordini per conto dei clienti”,“negoziazione per conto proprio” e “ricezione e trasmissione di ordini”.
Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.
Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.
Per “ricezione e trasmissione di ordini” si intende l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
Nell’ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quinta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni, purché tali ordini risultino in linea con la normativa vigente, con le relative indicazioni date dalle Autorità di settore e con le conseguenti regole di commercializzazione di cui la Banca si è dotata. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quinta, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni ordini alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall’intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.
Art. 83 - Modalità di conferimento degli ordini e mezzi di pagamento. Procura. Clausola di retroattività.
Gli ordini sono conferiti per iscritto, fatte salve altre modalità concordate tra Banca e Cliente (ad es. per l’operatività telefonica) e fatta salva comunque l’operatività a distanza di cui alla successiva Parte Sesta. Il Cliente prende atto che nel caso di conferimento di ordini con modalità dematerializzate, gli stessi ordini sono documentati dai registri e dalle evidenze informatiche della Banca, messe a disposizione del Cliente.
Se vengono impartiti attraverso il Private Banker, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il Private Banker rilasciano apposita attestazione cartacea.
Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
Gli addebiti e gli accrediti derivanti dall’esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento.
Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente.
Mod. 262010 - 01.2020
Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
Si ritiene utile evidenziare che gli effetti delle norme contenute nella Parte Quinta una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente.
Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli l’immediata emanazione di ordini e disposizioni nell’ambito del rapporto regolato nella presente Parte Quinta.
Art. 84 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni. Aggregazione degli ordini.
La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio. La Banca – nel rispetto della normativa di settore vigente – applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente stesso rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi di negoziazione della Banca.
La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
Nella ricezione e trasmissione e nell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di tale strategia è contenuta nell’apposita sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari” sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata.
Quando gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un’altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.
In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca potrà, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l’ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell’ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l’ordine potrebbe non essere mostrato al mercato.
Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.
Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un’altra sede di negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti.
Se il Cliente impartisce istruzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi – limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute – a tali istruzioni: il Cliente prende atto che eventuali istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni – pregiudicare le misure previste nella Strategia.
Nel caso in cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.
Se l’ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca per conto terzi, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Se è prevista l’aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.
In caso di recesso dal presente contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.
Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie) assegnato da una unità operativa locale (“LOU”) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
Art. 85 - Garanzie relative alle operazioni richieste.
L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni regolamentari in materia.
Art. 86 - Valutazione delle operazioni. Connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. Conflitto di interesse.
Fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, nello svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini, se il Cliente ha già sottoscritto il separato contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell’operazione e verifica comunque l’esperienza e la conoscenza di chi dispone l’operazione nel rispetto di quanto previsto nel citato contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, fatte salve le eventuali deroghe previste nel medesimo contratto.
Il Cliente prende inoltre atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che, pertanto, è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa variazione.
Se la Banca riceve dal Cliente disposizioni relative ad un’operazione che, sulla base delle informazioni acquisite, è ritenuta non adeguata/appropriata provvede ad informarlo di tale circostanza nel rispetto della normativa vigente. Tale informativa esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni non adeguate/appropriate, salvo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione ovvero nel contratto di solo collocamento e distribuzione, per quanto attiene alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente.
La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento oggetto della presente Parte Quinta, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari”.
Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.
Art. 87 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati. Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite.
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari”.
Nel caso di operatività in strumenti derivati che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite quando viene superata la soglia convenuta tra la Banca e il Cliente stesso nell’ambito di uno specifico separato contratto che disciplina detta operatività, secondo quanto ivi contenuto. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento) fermo restando quanto indicato nel successivo art. 90.
La Banca provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia viene superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
Art. 88 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.
Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (complessivamente “sede di negoziazione”) diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
– il rischio di non essere facilmente liquidabili;
– la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 89 - Vendite allo scoperto.
Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni emanate dalla Consob.. Art. 90 - Operazioni aventi ad oggetto warrant, certificates e strumenti derivati regolamentati.
Con riguardo ai warrant, covered warrant e ai certificates, la Banca comunica al Cliente quando il capitale di riferimento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, a seguito di perdite, effettive o potenziali, acquisti, vendite o esercizio di diritti. Il capitale di riferimento è pari al controvalore complessivamente investito nei suddetti strumenti finanziari e viene rideterminato dalla Banca a seguito delle suddette comunicazioni. Il Cliente prende atto che il valore di mercato di warrant, covered warrant e certificates è soggetto a notevoli variazioni. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del Giorno Lavorativo nel quale la perdita è stata contabilizzata o, qualora la circostanza si sia verificata non in un Giorno Lavorativo, alla fine del Giorno Lavorativo successivo.
L’operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF - negoziati su una sede di negoziazione (“Derivati Regolamentati”) è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca. Il Cliente prende comunque atto che l’operatività in Derivati Regolamentati comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.
Art. 91 - Versamento margini di garanzia.
Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all’articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell’ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all’operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell’operazione stessa. Art. 92 - Deposito degli strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari sono immessi o registrati nel deposito amministrato presso la Banca. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
Art. 93 - Conferme e termini per il reclamo.
Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate - apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 cod. civ. e comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa
PARTE SESTA
Operatività a distanza (Servizi Online)
Art. 94 - Definizioni - Descrizione del servizio e modalità di firma elettronica.
Nella Parte “Operatività a distanza (Servizi Online)” si intende per:
“Autenticazione forte”: un’autenticazione del Cliente basata sull’uso di due o più Codici di accesso, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Cliente conosce; es. codice PIN), del possesso (qualcosa che il Cliente possiede; es. Dispositivo) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
“Cellulare Certificato”: il numero di cellulare del Cliente, certificato dal Cliente medesimo con le modalità previste nella Guida ai Servizi. La Banca utilizza questo numero per l’invio di codici di sicurezza (ad esempio, attivazione smartphone per la generazione di Codici di accesso). Il possesso di un Cellulare Certificato è requisito necessario per l’utilizzo dei Servizi Online; “Dispositivo”: strumento, costituito da una o più componenti, necessario alla generazione o alla ricezione di uno dei Codici di accesso. Il possesso di un Dispositivo è requisito necessario per l’utilizzo dei Servizi Online. Le sue caratteristiche sono indicate nella Guida ai Servizi;
“Guida ai Servizi”: il documento dove sono indicate le caratteristiche e le modalità di accesso e di utilizzo dei Servizi Online nonché la funzionalità di Rendicontazione online;
“Terza Parte”: prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento.
La Banca consente ai propri clienti di operare sul proprio conto corrente e deposito titoli, di effettuare attività di trading on line, di aderire ad OPV/IPO, nonché di sottoscrivere ed effettuare operazioni relative a prodotti e servizi - bancari, finanziari e di investimento - offerti dalla Banca, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza - Servizi Online, di seguito “Servizi”, (quali a mero titolo esemplificativo Internet e l’utilizzo di app), secondo quanto di seguito previsto.
Al riguardo, il Cliente prende atto:
• dei particolari rischi connessi alle modalità di funzionamento delle tecniche di comunicazione a distanza, anche con riguardo alla moltiplicazione delle transazioni nell’ambito di un’operatività intraday (al riguardo, si rinvia in particolare all’apposita pagina disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A. in cui sono specificati i rischi, anche in considerazione del costo complessivo in termini di commissioni, connessi a tale strategia);
• delle modalità tecniche ed operative necessarie per utilizzare i Servizi – anche per quanto attiene ad eventuali tecniche di comunicazione a distanza diverse da Internet – contenute nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A.;
• della necessità di fornire alla Banca un numero di cellulare per poter perfezionare l’adesione ai Servizi nonché per ricevere i codici di sicurezza.
Nell’ambito dei Servizi Online la Banca offre ai propri clienti la possibilità di avvalersi dello strumento di firma elettronica avanzata. A tal fine, il Cliente dovrà inserire i codici di accesso ai Servizi Online di cui al successivo art. 96, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key.
Tale inserimento costituisce apposizione di firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password) e garantisce sia l’identificabilità dell’autore sia l’integrità e l’immodificabilità dei documenti informatici sottoscritti.
L’utilizzo della firma elettronica avanzata OTP vale come riconoscimento di paternità della documentazione in tal modo sottoscritta e come prova dell’utilizzo legittimo della firma.
I documenti elettronici sottoscrivibili mediante tale tipo di firma sono esclusivamente quelli indicati nella Guida ai Servizi. Tra tali documenti possono rientrare sia le operazioni che il Cliente intende stipulare con la Banca, sia le operazioni che lo stesso intende stipulare con le società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e/o servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata messo a disposizione dalla Banca.
L’elenco delle società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e i servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata OTP è indicato nella Guida ai Servizi.
Le caratteristiche e le modalità di utilizzo della firma elettronica avanzata OTP sono indicate nella Guida ai Servizi.
La Banca consente al Cliente la possibilità di avvalersi di tale modalità di firma anche in caso di utilizzo della “Web Collaboration”, come indicato nel successivo art. 106 e nel contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento/distribuzione.
Art. 95 - Operazioni effettuabili. Collegamento dei rapporti ai Servizi Online. Rapporti a firma congiunta. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.
Le operazioni effettuabili tramite i Servizi sono esclusivamente quelle descritte nella Guida ai Servizi.
Possono essere collegati ai Servizi i rapporti di conto corrente e deposito titoli e gli altri rapporti bancari e finanziari che siano intestati al Cliente e quelli sui quali il Cliente sia autorizzato a operare (di seguito “Rapporti Collegabili”). L’elenco aggiornato dei Rapporti Collegabili è contenuto nella Guida ai Servizi.
Possono essere collegati anche i Rapporti Collegabili di cui il Cliente sia cointestatario. Per ragioni operative i Servizi non possono invece essere attivati per i conti/depositi e per gli altri rapporti bancari e finanziari cointestati a firma congiunta, salvo espressa autorizzazione scritta della Banca.
Il Cliente autorizza fin d’ora la Banca a registrare su supporto duraturo le telefonate che il Cliente stesso effettua al Numero Verde indicato nella Guida ai Servizi per richiedere l’attivazione/disattivazione dei vari servizi offerti, descritti nella Guida stessa. Il Cliente presta altresì il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento tramite i Servizi Online di cui alla presente Parte.
Art. 96 - Rilascio, utilizzo, custodia e smarrimento dei Codici di accesso. Responsabilità per utilizzo non autorizzato.
La Banca assegna a ciascun Cliente, che ha espressamente richiesto l’accesso ai Servizi, i Codici di accesso, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key, il cui funzionamento è descritto nella Guida ai Servizi. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione di tali Codici ed è tenuta a non rivelarli a terzi.
Il Cliente può scegliere quali modalità di accesso ai Servizi Online utilizzare tra quelle rese disponibili dalla Banca e indicate nella Guida ai Servizi.
Nel caso in cui il Cliente risulti intestatario di più conti correnti/depositi titoli, la Banca assegna allo stesso un solo Codice di accesso (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Key) che consente l’operatività su tutti i rapporti, se, con riferimento ai singoli rapporti, è stata effettuata la richiesta di abilitazione ai Servizi.
Nel sito internet della Banca vengono espressamente specificate le modalità di utilizzo dei Codici di accesso.
La Banca può bloccare per motivi di sicurezza il Codice Titolare ed il Codice PIN, previa comunicazione al Cliente. Analoga facoltà è riconosciuta al Cliente che deve farne espressa richiesta scritta; resta ferma ovviamente la possibilità per il Cliente stesso di modificare autonomamente il Codice PIN.
Il Cliente è inoltre consapevole del fatto che l’utilizzo dei Codici di accesso comporta l’automatica attribuzione al Cliente delle istruzioni ricevute, con immediato effetto sui prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente.
Pertanto, il Cliente, non appena riceve i Codici di accesso, si impegna ad adottare in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– mantenere segreti i Codici di accesso e non comunicarli a terzi;
– utilizzare i Codici di accesso esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
– custodire i Codici di accesso e il Dispositivo separatamente l’uno dall’altro con la massima diligenza, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
– utilizzare i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. accedere correttamente all’area personale del sito della Banca, digitando nel browser l’indirizzo del sito ed effettuare il login senza mai utilizzare per l’accesso i link ricevuti via e-mail o tramite altri canali);
– seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui ai successivi commi; verificare spesso i movimenti e il saldo dei rapporti collegati, l’integrità delle proprie apparecchiature necessarie per l’utilizzo dei Servizi e mantenere aggiornato il programma anti-virus e il sistema operativo delle apparecchiature stesse; eseguire il logout ogni volta che si termina l’utilizzo del servizio via internet).
Non appena a conoscenza dello smarrimento, del furto, della appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato dei Codici di accesso o del Dispositivo, il Cliente è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Banca o recandosi presso le Filiali abilitate oppure a mezza lettera o telefonando al Numero Verde dei Servizi all’uopo indicato nella Guida ai Servizi, fornendo le informazioni che l’operatore richiederà per poter procedere al blocco dell’operatività sui singoli rapporti. Il Cliente autorizza fin d’ora la Banca a far registrare su supporto duraturo la telefonata.
Non appena la comunicazione è ricevuta, l’utilizzo dei Codici di accesso è bloccato e la comunicazione è opponibile alla Banca:
a) dal momento della ricezione, da parte della Banca, della comunicazione effettuata dal Cliente personalmente alla Filiale, oppure a mezzo dell'apposito servizio telefonico;
b) dalle ore 24 del giorno di ricezione, da parte della Filiale, della comunicazione inviata per lettera.
Prima del momento in cui la comunicazione è opponibile alla Banca, la responsabilità del Cliente è regolata secondo le norme di legge. In particolare, con riferimento esclusivo ai servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto:
(a) salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza di tutti o di alcuni dei Codici di accesso, il Cliente sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dei Servizi conseguente alla sottrazione, appropriazione indebita o smarrimento di tutti o di alcuni dei Codici di accesso;
(b) qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia e comunicazione previsti al presente articolo, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al punto precedente.
Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il Cliente non sopporta alcuna perdita:
– se la Banca per la disposizione di un ordine di pagamento non esige un’Autenticazione forte del Cliente;
– se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dei Codici di accesso o del Dispositivo non potevano essere notati dal Cliente prima di un ordine di pagamento.
Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dallo smarrimento, dalla sottrazione o dall’appropriazione indebita dei Codici di accesso o del Dispositivo utilizzati per eseguire un’operazione di pagamento se la stessa perdita è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l’esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’utilizzo di tutti o di alcuni Codici di accesso, salvo il caso di dolo del Cliente stesso.
In caso di nomina di procuratori questi operano attraverso i Codici di accesso ad essi specificamente attribuiti dalla Banca. Il Cliente dichiara di riconoscere fin d’ora la piena validità delle operazioni disposte dai procuratori e resta pienamente responsabile e direttamente obbligato nei confronti della Banca dell’operato dei procuratori medesimi.
Il Cliente è inoltre consapevole che i Servizi Online saranno automaticamente disattivati in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente.
Art. 97 - Modifiche della Guida ai Servizi. Limitazione all’operatività dei servizi.
La Guida ai Servizi può essere modificata o integrata dalla Banca in qualsiasi momento:
– per esigenze di carattere tecnico o normativo, conseguenti all’evoluzione e all’aggiornamento degli strumenti tecnologici a supporto delle diverse funzionalità usufruibili con i Servizi, ivi comprese le modalità di firma utilizzabili dal Cliente;
– oppure al fine di migliorare l’efficienza dei Servizi, ampliare la gamma delle informazioni, delle operazioni e dei servizi offerti, nonché al fine di rendere disponibili modalità e sistemi di comunicazione a distanza, alternativi e/o aggiuntivi.
Gli aggiornamenti sono comunicati al Cliente per iscritto oppure mediante comunicazione nella Sezione riservata del sito internet di Fideuram S.p.A. .
La versione aggiornata della Guida ai Servizi è disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A. .
È altresì facoltà della Banca procedere a eventuali limitazioni dell’operatività dei Servizi, immediatamente per giustificato motivo o con preavviso di 15 giorni di calendario. Anche in tale ipotesi la Banca provvederà ad aggiornare la Guida ai Servizi e renderla disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A. .
Art. 98 - Strumentazione per accedere ai servizi. Ambito di responsabilità.
Per accedere ai Servizi il Cliente deve dotarsi a sua cura e spese di adeguata strumentazione, compatibile con quella della Banca. In particolare, nella Guida ai Servizi, nonché nelle sue successive modifiche e/o aggiornamenti, vengono esplicitate le specifiche tecniche necessarie per connettersi ai Servizi stessi.
Il Cliente garantisce inoltre che i propri apparati permettono la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca.
Il Cliente ha facoltà di accedere ai Servizi anche tramite l’utilizzo di dispositivi, apparati e connessioni messi a disposizione dalla Banca e fermo l’utilizzo dei propri Codici di accesso.
La Banca non è responsabile:
• di eventuali malfunzionamenti dei Servizi derivanti dal non corretto funzionamento delle apparecchiature del Cliente, né delle conseguenze derivanti dall’utilizzo, da parte del Cliente, di dati o informazioni forniti da terzi e resi disponibili tramite i Servizi;
• della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso i Servizi, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca.
Art. 99 - Servizi di informazione economico-finanziaria forniti da terzi.
Il Cliente prende atto che i Servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d’autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d’ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi. In particolare, il Cliente prende atto che in tali casi la Banca si limita a diffondere automaticamente le informazioni e le elaborazioni fornite da terzi, con la conseguenza che – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili – la Banca stessa non assume responsabilità per eventuali inesattezze ed imprecisioni o mancate ricezioni di tali Servizi di informazione economico finanziaria.
Art. 100 - Sospensione ed interruzione dei servizi.
Il Cliente prende atto che i Servizi (con riferimento a tutte o parte delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca) e/o i Servizi d’informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati ad esso connessi possono essere in qualunque momento temporaneamente sospesi per motivi obiettivamente giustificati legati:
Mod. 262010 - 01.2020
– alla sicurezza dei Servizi stessi (inclusa l’esecuzione di interventi di aggiornamento tecnico anche con riferimento alle apparecchiature che consentono il collegamento) di sicurezza ovvero per casi di forza maggiore;
– al sospetto di un utilizzo dei Servizi improprio o difforme dalle norme indicate nella presente Parte (compresa la Guida ai Servizi);
– alla conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l’avvenuta morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente.
Possono verificarsi sospensioni dei Servizi per fatti non imputabili alla Banca, quali, in via esemplificativa: impossibilità di comunicazioni, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telematico, scioperi, compresi quelli del personale della Banca e delle strutture tecniche delegate, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge e regolamentari, da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o atti di natura giudiziaria, o da atti o fatti di terzi. La Banca comunica la sospensione al Cliente, mediante i Servizi stessi, se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca provvede a riattivare il servizio sospeso nel più breve tempo possibile.
La Banca si riserva altresì la facoltà di inibire i Servizi e/o i Servizi d’informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, senza bisogno di preavviso, se riscontra da parte del Cliente un utilizzo di Servizi e/o dei Servizi d’informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, contrario o difforme alle norme di legge ovvero alle presenti norme e alla Guida ai Servizi.
La sospensione di un Servizio può determinare l’impossibilità per il Cliente di utilizzare i servizi prestati da Terza Parte la sospensione dell’operatività tramite Terza Parte.
In caso di sospensione o interruzione dei Servizi il Cliente può comunque effettuare le operazioni tramite i canali tradizionali (filiale della Banca, Private Banker) ovvero attraverso ulteriori modalità che vengono comunicate anche attraverso il sito internet della Banca, fatta salva comunque l’ipotesi di impedimenti, non dipendenti dalla Banca, che inibiscano l’operatività anche tramite canali tradizionali.
Art. 101 - Operazioni che richiedono un’ulteriore valutazione da parte del Cliente.
Le operazioni inappropriate/inadeguate, in conflitto di interesse o che comunque richiedono un’ulteriore valutazione da parte del Cliente, vengono evidenziate dalla Banca con uno specifico messaggio; il Cliente che intende ugualmente procedere all’esecuzione dell’operazione deve manifestare espressamente tale volontà tramite la conferma dell’ordine stesso. Resta fermo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione in essere tra il Cliente e la Banca, in ordine alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente.
Art. 102 - Esecuzione delle disposizioni. Rifiuto di esecuzione.
La Banca dà corso alle disposizioni che sono impartite dal Cliente previa corretta esecuzione da parte di quest’ultimo delle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi. In particolare, il Cliente è tenuto a osservare i limiti operativi indicati nella Guida ai Servizi o successivamente modificati. La prova della provenienza dal Cliente delle disposizioni impartite e, in genere, delle comunicazioni trasmesse tramite i Servizi, è data dal corretto utilizzo dei Codici di accesso secondo le modalità previste dalla Guida ai Servizi. La Banca non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha materialmente impartito le disposizioni.
Con riguardo alle operazioni dispositive il Cliente è tenuto in ogni caso ad operare entro i limiti di saldo dei mezzi finanziari effettivamente disponibili o degli strumenti finanziari relativi al rapporto sottostante.
Fermo quanto previsto all’articolo precedente, la Banca ha comunque la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ordine, e ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, anche attraverso supporti informatici, nei seguenti casi:
• il conto del Cliente risulta insufficiente ai fini del perfezionamento dell’operazione. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell’ordine e il Cliente, una volta integrato il conto, se intende confermarlo, deve effettuare un nuovo ordine;
• la disponibilità dei titoli presenti nel deposito titoli non è sufficiente a coprire integralmente l’ordine impartito;
• vi è fondato motivo di ritenere che i Codici di accesso sono conosciuti da soggetti terzi;
• il Cliente non ha dato corretta esecuzione alle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi;
• per altre ragioni gravi e motivate.
Le disposizioni, incluse quelle di pagamento impartite tramite Terza Parte, si considerano ricevute dalla Banca nel momento in cui la procedura dà conferma dell’avvenuta ricezione indicando i riferimenti con cui la disposizione è stata presa in carico dalla Banca.
Tuttavia se la disposizione è presentata oltre determinati limiti orari – indicati nella Guida ai Servizi – o in un giorno non lavorativo, l’ordine si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Questi limiti orari si applicano anche in caso di disposizione di pagamento impartita tramite Terza Parte. La Banca può comunque considerare una disposizione, inclusa quella di pagamento impartita tramite Terza Parte, ricevuta oltre il limite orario come ricevuta nello stesso giorno lavorativo di presentazione.
I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto nel presente contratto e delle eventuali limitazioni specificate nella Guida ai Servizi nonché, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, dell’orario di apertura dei mercati stessi e in generale dalla normativa di settore applicabile.
Art. 103 - Conferma dell’esecuzione delle disposizioni.
Le informazioni concernenti le singole disposizioni poste in essere attraverso i Servizi, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma nella documentazione ovvero negli estratti conto previsti dal presente contratto, nonché nella rendicontazione relativa ai singoli prodotti e servizi.
Le modalità di invio previste dalla presente Parte possono tuttavia essere successivamente modificate o sostituite, previa comunicazione al Cliente, anche mediante appositi messaggi sul sito internet della Banca.
Nel caso di ordini relativi al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione, di adesione ad OPV/IPO, la Banca rilascia al Cliente l’attestazione dell’ordine mediante tecniche di comunicazione a distanza, fermo restando quando previsto nel successivo art. 107 in relazione alla rendicontazione online.
La revoca di una disposizione già impartita è ammessa nei casi previsti nella Guida ai Servizi e nei tempi e secondo le modalità ivi disciplinate.
Per la revoca di una disposizione di pagamento impartita tramite Terza Parte, oltre a quanto previsto nella Guida ai Servizi, occorre anche il consenso della Terza Parte.
Art. 104 - Mezzi di prova.
Tenuto conto della particolare natura dei Servizi, il Cliente e la Banca attribuiscono efficacia probatoria di scrittura riconosciuta alle evidenze ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche, utilizzate per il funzionamento dei Servizi stessi.
Art. 105 - Oneri a carico del Cliente.
Oltre alle spese e alle commissioni richieste dalla Banca per l’effettuazione delle operazioni, indicate nel Documento di sintesi, sono a carico del Cliente le spese di collegamento e di utilizzo nonché i costi delle necessarie attrezzature per l’attivazione e l’utilizzo dei Servizi.
Art. 106 - Web Collaboration.
Tra le tecniche di comunicazione a distanza di cui alla presente Parte rientra anche l’operatività denominata “Web Collaboration”.
Tale operatività, accessibile dal sito internet e dalle applicazioni mobili della Banca, consente ai clienti che abbiano sottoscritto il presente contratto e che abbiano aderito ai Servizi Online di ricevere – nella sezione “Il Tuo Private Banker”, in un’area a loro riservata e sempre mediante il Private Banker di riferimento, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, anche evoluta (c.d. Servizio Sei/Servizio Sei versione Private), di cui al contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione.
Nella stessa sezione i clienti possono altresì dare esecuzione alle operazioni da loro espressamente richieste, nonché ad altre disposizioni e dichiarazioni, anche di natura bancaria e finanziaria, non rientranti nella prestazione del servizio di consulenza. Per ciascuna operazione consigliata o per l’esecuzione di ulteriori operazioni e disposizioni sopra indicate (composte da un singolo contratto/ordine o da una pluralità di contratti/ordini):
– il Cliente procede alla sottoscrizione delle disposizioni mediante l’inserimento dei codici previsti per l’utilizzo dei Servizi Online di Fideuram S.p.A. (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Key), che costituisce apposizione di firma elettronica avanzata OTP anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca o sue società controllate commercializzano i prodotti/o servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata, con pieno valore di scrittura riconosciuta. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal precedente art. 94;
– sempre nella sezione “Il Tuo Private Banker” di Fideuram Online è messa a disposizione del Cliente, per la preventiva visione e l’eventuale sottoscrizione, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale correlata.
In ogni caso, il Cliente ha diritto di opporsi in ogni momento all’utilizzo della modalità operativa Web Collaboration da parte della Banca.
Dettagliate istruzioni relative all’operatività in Web Collaboration sono contenute nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito della Banca.
Art. 107 - Rendicontazione online.
L’attivazione della funzionalità di Rendicontazione online comporta che le comunicazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 sono inviate dalla Banca esclusivamente tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca.
Le comunicazioni inviate mediante la Rendicontazione online sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni inviate in formato cartaceo. Esse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno successivo a quello in cui sono inserite nella sezione riservata del sito internet della Banca. È onere del Cliente consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente stampare i documenti o salvarli in formato elettronico.
Mediante la Rendicontazione online sono inviate:
• le comunicazioni periodiche e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali relative al presente contratto nonché ai rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online (di seguito “Rapporti Collegati”) per i quali è attiva la Rendicontazione online; l’elenco aggiornato dei Rapporti Collegabili per i quali è prevista la Rendicontazione online è riportato nella Guida ai Servizi;
• le altre comunicazioni tempo per tempo indicate nella Guida ai Servizi nonché le comunicazioni previste nei contratti che disciplinano i Rapporti Collegati.
La Banca può estendere la Rendicontazione online ad altri Rapporti Collegabili o ad altri tipi di comunicazioni oppure escludere alcuni Rapporti Collegabili o alcuni tipi di comunicazioni previste. Le eventuali estensioni o esclusioni sono comunicate al Cliente per iscritto oppure mediante avviso messo a disposizione, tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca, con il termine di preavviso di cui all’art. 8.
Le comunicazioni relative ad alcuni Rapporti Collegati, indicati nella Guida ai Servizi, sono automaticamente inviate mediante la Rendicontazione online se il rapporto viene collegato ai Servizi Online.
In caso di estensione da parte della Banca della Rendicontazione online ai sensi del comma 4, per i rapporti già collegati ai Servizi Online la funzionalità è automaticamente attivata dal momento in cui l’estensione è efficace, salvo che nella Guida ai Servizi non sia indicato diversamente.
La Rendicontazione online è automaticamente disattivata se il rapporto cessa di essere collegato ai Servizi Online. Inoltre il Cliente può in ogni momento disattivare la Rendicontazione online su tutti o su alcuni rapporti e successivamente, se il rapporto è collegato ai Servizi Online, riattivarla; tuttavia la richiesta di disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni.
L’attivazione e la disattivazione della Rendicontazione online (nei casi in cui non siano automatiche) vanno richieste in Filiale oppure, nei casi previsti nella Guida ai Servizi, tramite i Servizi Online; la Banca invia, tramite i Servizi Online, la conferma dell’avvenuta attivazione/disattivazione; se la conferma non perviene entro 10 giorni, la richiesta si considera non ricevuta. L’attivazione o disattivazione della Rendicontazione online è efficace nei termini previsti nella Guida ai Servizi.
In tutti i casi di estinzione del rapporto a cui le comunicazioni si riferiscono la Rendicontazione online è automaticamente disabilitata.
Le comunicazioni che cessano di essere inviate tramite la Rendicontazione online sono inviate in formato cartaceo all’indirizzo previsto nell’ambito del rapporto a cui si riferiscono e secondo le condizioni economiche previste in tale rapporto per l’invio delle comunicazioni in formato cartaceo.
Per i Rapporti Collegati cointestati ciascuno dei cointestatari può chiedere il ripristino dell’invio delle comunicazioni in formato cartaceo. Tuttavia anche per i cointestatari la disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni. I Rapporti Collegati per i quali è esercitata tale facoltà vengono esclusi dalla Rendicontazione online.
La Banca si riserva comunque la facoltà di inviare in formato cartaceo, all’indirizzo previsto nell’ambito del rapporto a cui si riferiscono, le comunicazioni relative al presente contratto e ai Rapporti Collegati anche ai clienti che hanno attivato la Rendicontazione online.