PARTE PRIMA
NORME CONTRATTUALI SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DA PARTE DI FIDEURAM S.p.A.
PARTE PRIMA
Norme generali
Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto.
Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A., di seguito “Banca”, salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.
Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono a carico del Cliente.
Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.
Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 3 - Modalità di firma dei documenti e invio di corrispondenza al Cliente.
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca. In caso di utilizzo da parte del Cliente di sistemi operativi della Banca che prevedono esclusivamente documenti informatici le sottoscrizioni avvengono utilizzando gli strumenti di firma elettronica – anche di tipo grafometrico – messi a disposizione dalla Banca, previa accettazione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.
2. Nell’ambito del Servizio a Distanza, in particolare, la sottoscrizione dei documenti può avvenire mediante la firma digitale disciplinata nel contratto per il Servizio a Distanza ovvero, in alternativa, tramite una firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password), con pieno valore di scrittura riconosciuta dal Cliente, anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca commercializza i prodotti/servizi, che abbiano aderito al medesimo sistema di firma. I termini e le condizioni del predetto servizio di firma elettronica avanzata di tipo OTP, le relative caratteristiche tecniche, il dettaglio dei documenti sottoscrivibili e l’elenco delle società che hanno aderito allo stesso sistema sono contenuti nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito di Fideuram.
3. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso i recapiti della Banca di cui al precedente comma.
4. L’attivazione del Servizio a Distanza determina, a partire dalla data del primo accesso, l’attivazione automatica della funzionalità di rendicontazione elettronica (“Rendicontazione online”), tramite la quale l’estratto conto e ogni altra comunicazione periodica o rendicontazione relativi al presente contratto sono messi dalla Banca a nostra disposizione in formato elettronico.
Il Cliente può modificare in ogni momento tale canale di comunicazione, chiedendo alla Banca di ricevere l’estratto conto e ogni altra comunicazione periodica o rendicontazione relativi al presente contratto in formato cartaceo, in aggiunta al formato elettronico. Per l’invio dei documenti in formato cartaceo si applicano le condizioni economiche eventualmente previste per tale modalità. Dopo che sia stata attivata la modalità elettronica, la Banca - laddove verifichi che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione.
Art. 4 - Rapporti cointestati.
In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite il Servizio a Distanza, nel rispetto delle modalità previste dalle relative norme contrattuali e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2.
Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Art. 5 - Cointestazione a firma disgiunta.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
La facoltà di disposizione separata sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, salvo quanto indicato al penultimo comma.
L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve avvertire tempestivamente gli altri.
Mod. 262010 - 01.2023
In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido tra loro.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per gli atti di disposizione quando da uno di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche
solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. L’opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.
Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell’interdetto e l’inabilitato con l’assistenza del curatore.
Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell’interdetto e dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l’art. 5, ultimo comma.
Art. 7 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.
La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 13.
Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente.
Fermo il disposto dell’art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui ai commi precedenti, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest’ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca – previa messa in mora del Cliente, ove necessaria – deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei confronti di conti/attività e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest’ultimo, anche se cointestato.
Parimenti la Banca può stornare d’iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuale fido e altre forme di finanziamento, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 - Durata-Recesso.
Il presente contratto è a tempo indeterminato.
Relativamente alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, salvo quanto disposto nel fido concesso tramite l’apertura di credito o nelle altre forme di finanziamento o nella convenzione di assegno e salvo altro diverso accordo, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente, secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.
La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente:
a) può essere consegnata dal Cliente alla Banca personalmente o tramite il Private Banker;
b)può essere inviata alla Banca tramite posta;
c) o infine – solo se il Cliente è un soggetto consumatore – può essere inviata alla Banca da un’altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto corrente di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal rapporto di conto corrente è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del rapporto di conto corrente avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sul trasferimento dei servizi di pagamento.
La richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente determina la cessazione anche dei rapporti o servizi collegati al conto.
Se il Cliente chiede la chiusura del rapporto di conto corrente con la modalità a) oppure b) del precedente comma, la chiusura avviene entro i seguenti termini:
• 5 giorni lavorativi, se al conto corrente non sono collegati altri rapporti o servizi; il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente;
• 12 giorni lavorativi, se al conto corrente sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di debito e/o di credito collegate al conto corrente e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.
Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto corrente e definisce il saldo di chiusura del conto. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nei Fogli Informativi).
Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 3, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.
Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l’operatività del conto corrente per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul rapporto di conto corrente solo le seguenti operazioni: prelievi di contante allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
di utenze o altri servizi), addebito diretto di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul rapporto di conto corrente sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.
Prima della data di chiusura del rapporto di conto corrente ciascuna delle parti deve corrispondere all’altra quanto dovuto.
Pertanto la presenza sul conto corrente di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del rapporto di conto corrente rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.
La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura dei singoli rapporti o servizi collegati al conto corrente può essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Foglio Informativo “Servizi Accessori”, disponibile nelle filiali e nel sito internet della Banca.
La Banca può comunicare al Cliente il recesso da tutti o da singoli rapporti con le modalità indicate al comma 3, lettere a) o b) e con un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore, di 10 giorni se non è consumatore. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso.
I soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D.Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori.
Relativamente alla prestazione dei servizi di investimento, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con comunicazione scritta.
Per tutti i servizi resta in ogni caso ferma la facoltà di ognuna delle parti di recedere senza necessità di preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone pronta comunicazione scritta all’altra parte. Si applica inoltre l’art. 23, ultimo comma.
Art. 8 bis – Trasferimento dei servizi di pagamento
Il Cliente, se consumatore, può chiedere gratuitamente alla Banca il trasferimento, presso altro prestatore di servizi di pagamento, dei servizi di pagamento connessi al conto, secondo quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), anche senza chiedere la chiusura del conto.
Per informazioni il Cliente può consultare la “Guida al trasferimento dei servizi di pagamento” disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca.
Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.
Salvo quanto previsto al successivo art. 38 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni e/o modificazioni dandone comunicazione al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicata nella proposta. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia attivato il Servizio a Distanza.
Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quinta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
Art. 10 - Invio della corrispondenza alla Banca.
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso di operatività a distanza (utilizzo del Servizio a Distanza).
Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.
Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.
In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelevamenti o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale.
La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.
La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.
Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta delle presenti “Norme Contrattuali”, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all’inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell’ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Mod. 262010 - 01.2023
Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:
• al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento
di cui alla Parte Terza delle presenti “Norme Contrattuali” sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X.Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela.
La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore.
Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza
– si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza.
Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.
Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti.
La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2.
Art. 14 - Competenza territoriale.
Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
PARTE SECONDA
Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
Art. 15 - Utilizzo del conto mediante assegni bancari. Convenzione di assegno. Recesso, pagamento degli assegni ed invio dei relativi moduli.
Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca contro rimborso del costo. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 124 del R.D. n. 1736 del 1933 e relative integrazioni e/o modificazioni ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 9- bis della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni e/o modificazioni.
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato di detti moduli, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Banca, fornendo successivamente – e comunque entro 2 giorni lavorativi bancari – copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente la citata comunicazione scritta, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.
Il Correntista può richiedere, a suo esclusivo rischio – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili – l’invio dei moduli di assegno presso una filiale della Banca o all’indirizzo di corrispondenza del contratto, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore. Le parti possono recedere anche dalla sola convenzione di assegno, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, fermo rimanendo il rapporto di conto corrente.
Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso non incide sull’efficacia della convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
Con la cessazione del rapporto di conto corrente o della convenzione di assegno i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Se il Cliente non restituisce i moduli non utilizzati, la Banca può bloccare l’operatività di detti moduli anche senza la loro materiale restituzione.
In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di debito e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a detti prelievi o pagamenti. In tali ipotesi, se per effetto di detti prelievi o pagamenti le disponibilità in conto sono divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che perverranno, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, qualora la Banca venga tempestivamente avvisata per iscritto, provvede al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, utilizzando fondi disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Xxxxxxxxxxx.
Art. 16 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.
L’importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia o emessi da banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.
La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi di personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilito al comma 1. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità richiamati al comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto. Decorsi i termini richiamati al comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell’ipotesi prevista dal precedente comma – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nei precedenti commi (vaglia ed altri titoli similari)
nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Il Correntista può anche effettuare versamenti tramite il Private Banker (consulente finanziario agente senza rappresentanza della Banca ovvero di società del gruppo con le quali la Banca stessa abbia stipulato un apposito incarico di promozione e collocamento e distribuzione) o per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. In entrambi i casi il versamento dei valori e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accertata una irregolarità o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei titoli/valori, la Banca stessa procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta – mediante lettera raccomandata A/R o telegramma – al Correntista.
Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca, senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.
Il versamento tramite il Private Banker è limitato esclusivamente a:
1) assegni non trasferibili emessi dal Correntista ed intestati a sé medesimo;
2) assegni o vaglia postali intestati o girati al Correntista e resi non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere nella parte anteriore sbarrati, con inserimento tra le due righe, della dicitura Fideuram S.p.A. e girati valuta per l’incasso a Fideuram S.p.A.. Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento difformi.
La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l’estratto conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell’operazione; consegna inoltre al Private Banker copia della relativa distinta di presentazione valori.
Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l’esatta intestazione del medesimo. Pur se non richiesto dalla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e i vaglia devono recare la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La spedizione della busta, a cura del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare con un’unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare una sola busta. La Banca provvede ad aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l’estratto conto ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell’operazione.
Infine, poiché per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 17 - Pagamento degli assegni e compensazione in caso di cessazione della facoltà di disposizione.
Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue.
a) In caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell’art. 8 o dell’art.
15. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni e/o modificazioni.
b) In caso di recesso, da parte della Banca, dal fido concesso tramite l’apertura di credito e di incapienza del conto, il Correntista è tenuto a costituire, senza dilazione, i fondi necessari per il pagamento degli assegni dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione alla data di efficacia del recesso, ancorché emessi prima di tale data.
c) Se la Banca si avvale della compensazione di legge di cui all’art. 7, comma 3, la Banca medesima non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Nel caso di recesso dal fido concesso tramite l’apertura di credito, la compensazione di cui all’art. 7, comma 4 – ove applicabile – opera al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.
d) In ogni ipotesi di recesso, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima dell’operatività della compensazione e dei quali non è spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi è venuta meno per effetto della compensazione stessa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più soggetti anche se il credito della Banca si riferisce solo ad uno dei cointestatari.
Art. 18 - Servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni.
I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione che vengono effettuate sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:
• indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
• casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
Mod. 262010 - 01.2023
Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulta richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. Art. 19 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento.
La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità materiale.
Art. 20 - Effetti cambiari recanti clausola “senza spese” o altra equivalente. Ordini di proroga di scadenza effetti. Pagamento mediante assegni.
Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratta di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
Nel caso di effetti con clausole “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Se l’effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all’art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (e relative integrazioni e/o modificazioni), a far levare protesto.
Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati da essa girati.
Art. 21 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni.
La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali è stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca – direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non – con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte.
Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati nell’art. 16, il Correntista è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta, se – per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti – la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti; la Banca non è in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Art. 22 - Fido concesso tramite Apertura di credito in conto corrente. Recesso - Sconfinamento.
Il fido perfezionato eventualmente dalle parti è soggetto alle seguenti pattuizioni.
a) Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti.
b)Se il fido è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.
c) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto è dato al Correntista, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi bancari. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
d)Qualora il Correntista sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005:
• nel fido a tempo determinato, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, dandone apposita comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o xxx xxx, xxxxx il termine predetto.
Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l’importo del fido utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati come stabilito dal contratto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione.
Tale restituzione ha l’effetto di estinguere il fido con conseguente impossibilità di ripristino della stessa.
Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente ai contratti accessori al fido. Nel fido a tempo determinato, il Cliente, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare il fido in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto e in parte.
Se il Cliente vuole rimborsare il fido in anticipo, deve darne comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, e versare:
– in caso di rimborso anticipato parziale, l’importo che intende rimborsare;
– in caso di rimborso anticipato totale, l’importo intero utilizzato;
– gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
Il rimborso ha l’effetto di estinguere o ridurre il fido che quindi non potrà più essere ripristinato. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del fido. Nell’apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l’ammontare dell’apertura di credito o sospenderne l’utilizzo, se sussiste giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma;
• nel fido a tempo indeterminato la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1845 cod.civ., ovvero ridurne l’ammontare o sospenderne l’utilizzo con preavviso di 15 giorni di calendario a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l’obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Se sussiste giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell’ammontare del fido o alla sospensione dell’utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.
Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell’ipotesi di recesso o di riduzione dal fido per giustificato motivo o per giusta causa, è dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.
In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dal fido con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha in ogni caso l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido non comporta l’aumento di tale limite e deve essere anch’esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel penultimo comma del presente articolo per le cosiddette operazioni allo scoperto (salvo diversa previsione del contratto di fido). In tale ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.
f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro fido o altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, se non diversamente pattuito.
Se l’utilizzazione del fido è subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Correntista, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultano regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Correntista.
Nell’ipotesi in cui la Banca receda dal fido, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.
Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Correntista ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
In caso di più fidi utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Cliente, e così xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx corrispondente ad un diverso fido fra quelli posizionati sul conto corrente.
Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di un fido.
Eventuali operazioni disposte dal Cliente a debito del conto in assenza di fido (cosiddette operazioni allo scoperto), che la Banca ritenesse comunque di eseguire, non comportano concessione di fido o altre forme di finanziamento, neppure per l’importo delle operazioni eseguite. L’importo di tali operazioni, unitamente alle commissioni, spese e oneri, è addebitato in conto e deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:
• entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente
è consumatore,
• entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è non consumatore.
Nel caso sopra previsto, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.
Art. 23 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri - Valuta addebito assegni.
Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto. Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente o del fido concesso tramite l’apertura di credito regolata in conto corrente per cui sono dovuti.
Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.
Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.
Gli interessi debitori sui fidi concessi tramite aperture di credito regolate in conto corrente e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente o del fido regolato in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3, e 11, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni e firme degli intestatari” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o data di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra banca.
Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.
Art. 24 - Conto non movimentato.
Se il conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare o mettere a disposizione del Cliente tramite il Servizio a Distanza, in conformità con la disciplina vigente, l’estratto conto ed altra documentazione prevista dalla normativa bancaria.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 25 - Operazioni in valuta estera.
Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto – previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l’esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed effetti.
In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 27 - Conti correnti a tasso vincolato.
Per i conti correnti in euro o in divisa regolati a tasso vincolato, il periodo di vincolo, di volta in volta concordato, è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Se la Banca consente, in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo, ciò comporterà l’applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta.
Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengano concordate nuove condizioni, verranno applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla Banca ai sensi dell’art. 9, comma 2.
PARTE TERZA
Servizi di pagamento
Sottosezione (A) - NORME GENERALI Art. 28 - Definizioni.
Nella Parte “Servizi di pagamento” si intende per:
“Addebito Diretto”: con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal Conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare;
Mod. 262010 - 01.2023
“Autenticazione forte”: un’autenticazione del Cliente basata sull’uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l’Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l’Intestatario possiede; es. carta di xxxxxx) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Intestatario), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
“Beneficiario”: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
“Esercenti”: esercenti convenzionati presso cui la carta di xxxxxx è utilizzabile;
“Dispositivo mobile”: apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni tramite il “Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile” o tramite il “Servizio BANCOMAT Pay®”;
“Conto”: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti;
“Giorno Lavorativo”: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
“Identificativo Unico”: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
“Intermediario del Beneficiario”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Intermediario del Pagatore”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Operazioni”: operazioni di prelievo di denaro o di pagamento (inclusi i versamenti e le richieste di contante tramite il Servizio Cash back) effettuabili mediante la carta di debito; se la carta di debito opera sul circuito di pagamento VISA o MasterCard, sono inclusi inoltre gli invii di denaro ricevuti tramite il “Servizio di ricezione denaro”;
“Paese E.E.A.”: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
“Pagamento”: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, a cui la presente Parte non si applica;
“Pagamento in divisa Extra E.E.A.”: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 29 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);
“Pagamento Paese Extra E.E.A.”: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 29, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d’America);
“Pagatore”: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
“POS”: apparecchiatura installata presso gli esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Convenzionati, anche alle Operazioni di prelievo. Presso gli Esercenti abilitati consente anche di effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back;
“Punti Operativi Convenzionati”: punti operativi dei soggetti terzi, dove è possibile effettuare Operazioni di prelievo di denaro contante. L'elenco aggiornato dei Punti Operativi Convenzionati è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo
“Terza Parte”: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta; servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Art. 29 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l’ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di credito, che sono regolati nel rispettivo contratto),
b)Addebiti Xxxxxxx,
c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.
Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C), (D) e (F) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:
– l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b)
– o l’Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub c),
è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo. Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese”, di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con l’eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori. Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.
Le norme della sottosezione (F) relative alle Terze Parti si applicano:
– nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
– nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.
Art. 30 - Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti.
Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
– nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
– gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
– per l’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all’art. 40, commi 4 e ss..
Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
Se nell’ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
Prima dell’esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.
Art. 31 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca.
La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e tramite Private Banker), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Art. 32 - Richiesta di rettifica.
Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nei relativi Fogli Informativi (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).
Art. 33 - Pagamenti non autorizzati.
Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 32
- riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di xxxxx, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quelle dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Art. 34 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento, a seconda del caso:
– nel termine indicato dall’art. 44 oppure
– nel termine indicato dall’art. 49 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.
Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 32, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
Art. 35 - Imputazione delle spese del Pagamento.
Il Cliente non può disporre:
– l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
– né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all’Intermediario del Beneficiario.
Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Art. 36 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.
La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.
Art. 36 bis - Utilizzo del conto presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (servizio di “interoperabilità”).
Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:
– prelievo e versamento di contante;
– versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane.
L’elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito, la/le "Banca/Banche Abilitata/e") viene aggiornato di volta in volta dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente.
L’elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca e pubblicato sul sito Internet della Banca.
Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:
– sono contabilizzate sul conto con l’indicazione di una specifica descrizione;
– le operazioni a debito del conto corrente possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile.
A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le Filiali della Banca.
I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.
Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all’esecuzione delle operazioni richieste.
Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l’operato della Banca Abilitata.
Art. 37 - Recesso dai servizi di pagamento.
Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall’articolo 8. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.
Art. 38 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento.
La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126- sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso.
Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
Se il Cliente è non consumatore:
– il comma 2 non si applica;
– la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
– il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Mod. 262010 - 01.2023
Art. 39 - Caratteristiche.
La presente sottosezione si applica:
– ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
– ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l’effettuazione.
Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Art. 40 - Ordine di Pagamento - Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte
Ordine di Pagamento - L’ordine di Pagamento, è impartito – direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza – mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall’Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:
– tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite il Servizio a Distanza della Banca.
Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha attivato il Servizio a Distanza della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
– ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite il Servizio a Distanza a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 41 - Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento.
A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
– dell’Identificativo Unico e/o
– di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’ordine di Pagamento o nell’ambito del servizio utilizzato per impartire l’ordine.
Art. 42 - Ricezione dell’ordine.
L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo. Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l’orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Il comma 1 si applica anche all’ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite il Servizio a Distanza (anche quando l’ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella documentazione contrattuale e/o nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e al Servizio a Distanza
– l’ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative al Servizio a Distanza si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto:
– nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite il Servizio a Distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
– nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario. Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, oppure il
primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l’ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.
Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento: bonifici, Mav, Rav, Riba, bollettini postali, bollettini Ici, tasse universitarie.
L’ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.
Art. 43 - Revoca dell’ordine.
L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 42, commi 5 e 6.
La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l’esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.
L’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2. Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.
L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario:
– nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite il Servizio a Distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 42;
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 42.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese
E.E.A. diversa dall’Euro l’importo è accreditato all’Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 42.
Sottosezione (C) - ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO
Art. 45 - Caratteristiche.
La presente sottosezione si applica:
– al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria Sepa Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l’Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
– al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Businessto-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l’Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese;
– ad altri tipi di Xxxxxxxx Diretto di cui la Banca consenta l’effettuazione.
Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all’abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all’autorizzazione all’esecuzione – sono descritte nel relativo Foglio Informativo.
Art. 46 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE e al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.
Per fruire dei tipi di Xxxxxxxx Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l’abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione prevista nei commi successivi.
Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l’abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto. La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.
Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un’apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE, servizio ADUE B2B) l’autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto. Nell’autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all’esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l’esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
L’autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario.
L’autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell’apposito modulo cartaceo o informatico. L’autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:
– tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite il Servizio a Distanza se previsto dalle sue funzionalità.
L’autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente. Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all’autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.
Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l’autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell’autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Xxxxxxxx Diretto:
– in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione al Beneficiario;
– la Banca esegue gli Addebiti Xxxxxxx che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l’autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Xxxxxxxx Diretto autorizzato quello indicato come tale nell’ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.
La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.
L’esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell’Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
La Banca può rifiutare l’incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l’autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste dall’art. 31.
Art. 47 - Modifica e revoca dell’autorizzazione.
Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all’art. 46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.
Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.
Mod. 262010 - 01.2023
L’ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui perviene l’ordine alla Banca – indicata nell’ordine stesso dall’Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto. L’importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all’Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A diversa dall’Euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.
Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.
Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 49, comma 2. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.
Art. 51 - Richieste di rimborso.
Entro il termine di 8 settimane dall’addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito Diretto;
b)l’importo dell’Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso;
Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.
Per alcune tipologie di Xxxxxxxx Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso).
Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell’autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.
Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Art. 52 - Termini di accredito.
L’importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.
Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).
Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).
Art. 54 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 32, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
– in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l’importo addebitato;
– in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l’importo del Pagamento.
Art. 55 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l’ordine.
Art. 56 - Revoca dell’ordine di Pagamento.
L’ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 55.
Si applica l’art. 43 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.
Art. 57 - Esecuzione del Pagamento.
Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
– l’accredito all’Intermediario del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Conto
– l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..
In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l’art. 52.
Sottosezione (F) - BancoCard - Terze Parti: Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi
BancoCard
Art. 58 - Oggetto.
La Banca rilascia al Cliente, previa richiesta scritta di quest’ultimo, una Carta BancoCard Fideuram, di seguito “Carta”.
L’uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto, di seguito “PIN”, identifica e legittima il Cliente/Titolare della Carta medesima a disporre del Conto con modalità elettroniche per usufruire dei servizi più avanti disciplinati negli appositi paragrafi della presente sottosezione.
La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre Operazioni indicate in questo contratto. Le Operazioni effettuabili possono essere modificate dalla Banca oppure integrate mediante attivazione di nuovi tipi di Operazioni.
Art. 59 - Rilascio della Carta - Cessazione del contratto.
La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Non appena in possesso della Carta, il Cliente/Titolare deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima, se presente.
La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca. Inoltre:
– la Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza;
– la sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dall’art. 63;
– in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN e con una delle seguenti modalità:
– personalmente in Filiale;
– tramite il Servizio a Distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo;
– tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca, mediante l’uso congiunto della Carta e del PIN; questa modalità è disponibile solo nel caso in cui l’apparecchiatura rilevi il deterioramento o danneggiamento della Carta.
La richiesta di sostituzione non comporta il blocco della Carta. La Carta danneggiata o deteriorata, se ancora funzionante, può continuare ad essere utilizzata fino al momento in cui sarà attivata la Carta sostitutiva.
Il Cliente/Titolare prende atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento Visa o Mastercard a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente/Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.
In caso di persone giuridiche (ivi comprese società di persone, comitati, associazioni di fatto, ecc.) la Carta è rilasciata ad un soggetto autorizzato ad operare sul Conto sulla base di elementi portati a conoscenza della Banca per iscritto, ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione del presente contratto.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto al successivo art. 66, la Banca procede al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviare presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore ad un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.
Il contratto cessa se il Cliente, o se diverso, l’Intestatario, non attiva la Carta, con le modalità previste all’art. 62, entro l’inizio del quinto mese successivo:
a) alla data di sottoscrizione del contratto,
b) alla data di scadenza della Carta (l’attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva),
c) alla data di ricezione da parte della Banca della richiesta di sostituzione della Carta (l’attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva),
d) alla data indicata nella comunicazione di sostituzione della Carta da parte della Banca (l’attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva).
Il contratto cessa altresì se il Cliente, o se diverso, l’Intestatario, dopo il blocco della Carta, ai sensi dell’art. 63, entro l’inizio del quinto mese successivo alla data del blocco:
– non richiede la sostituzione della Carta oppure
– non comunica il ritrovamento della Carta smarrita richiedendo alla Banca la riattivazione della Carta stessa.
In tutti i casi sopra previsti, il contratto cessa il primo giorno lavorativo del quinto mese successivo alle date sopra indicate.
Art. 60 - Limiti e plafond.
La Carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente cui è collegata la Carta (di seguito, il “Conto”) e, inoltre, nei limiti e nei plafond di spesa giornalieri/mensili comunicati al Titolare all’atto della consegna della Carta stessa e del PIN, secondo le indicazioni di cui alle istruzioni che vengono all’uopo consegnate. L’esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all’atto dell’utilizzo della Carta: pertanto, le Operazioni sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all’Operazione richiesta.
I limiti indicati al momento della consegna della Carta sono modificabili dal Cliente/Titolare in diminuzione o in aumento, entro i massimali stabiliti dalla Banca, secondo quanto previsto al comma seguente; i massimali tempo per tempo in vigore sono indicati nel Foglio Informativo. La richiesta di modifica dei limiti può essere presentata dal Cliente/Titolare con una delle seguenti modalità:
– per iscritto in Filiale;
– oppure tramite il Servizio a Distanza cui la Carta è collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
Nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che la modifica sia applicata per un periodo di tempo determinato secondo la periodicità consentita dalla Banca. La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all’eventuale termine indicato dal Cliente/Titolare o, se non è indicato un termine, fino alla successiva richiesta di modifica.
In relazione ad esigenze di efficienza detti limiti e plafond possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente/Titolare e tramite avvisi esposti nei locali della Banca medesima, sulle apparecchiature previste dai successivi paragrafi o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando, con preavviso di almeno due mesi, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime, ferma in ogni caso la facoltà della Banca di operare dette modifiche senza preavviso, in relazione ad esigenze di sicurezza dei servizi, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare.
Art. 61 - Impegni del Cliente/Titolare.
Il Cliente/Titolare si impegna ad effettuare tutte le operazioni che comportano addebito sul proprio Conto, entro il saldo disponibile del Conto stesso, con i limiti e nei plafond di cui al precedente art. 60. Art. 62 - Codice Personale Segreto (PIN) - Consegna della Carta e del PIN - Modifica del PIN.
La Banca, oltre alla Carta, consegna un plico sigillato contenente un PIN, predisposto con la massima riservatezza.
Tale Xxxxxx, non conosciuto dalla Banca, deve restare segreto e non deve essere indicato sulla Carta né conservato insieme a quest’ultima.
Dietro richiesta del Cliente/Titolare, la Banca provvede alla spedizione della Carta e/o del PIN in plichi separati o alla consegna degli stessi ai soggetti all’uopo delegati per iscritto dal Cliente/Titolare, e quest’ultimo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’uso della Carta e del PIN da parte di tali persone. In alternativa, il Cliente/Titolare può chiedere di ricevere il PIN mediante invio di un SMS gratuito al numero di cellulare dallo stesso indicato in sede di censimento anagrafico o successivamente modificato.
Il Cliente/Titolare può modificare il PIN presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle Banche del Gruppo, seguendo le istruzioni riportate sugli stessi; per effettuare tale modifica occorre utilizzare la Carta e il PIN. Il PIN può essere successivamente modificato con le stesse modalità ogniqualvolta ritenuto opportuno dal Cliente/Titolare.
Fermo restando quanto previsto all’art. 59, comma 3, il Cliente/Titolare, se dimentica il PIN, può segnalare la circostanza in Filiale o tramite il Servizio a Distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
A seguito della segnalazione:
– la Banca blocca l’eventuale PIN modificato dal Cliente/Titolare e in tal caso ripristina il PIN originario;
– il Cliente/Titolare può richiedere il PIN originario; il PIN ricevuto può essere modificato come previsto al comma precedente. La segnalazione non determina il blocco della Carta.
L’attivazione della Carta è effettuata al momento della consegna della stessa in filiale oppure, in caso di spedizione per posta, può essere attivata dal Cliente/Titolare dagli sportelli automatici ATM e MTA della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, mediante il Servizio a Distanza, e con le modalità indicate nel card carrier.
Art. 63 - Custodia della Carta e del PIN. - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato. Responsabilità per utilizzo non autorizzato.
Il Cliente/Titolare, non appena li riceve, è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;
– utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
– custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
– utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare informazioni personali o i dati della Carta);
– seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo comma; verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto).
Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell’appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato della Carta o del PIN, il Cliente/Titolare deve chiedere immediatamente il blocco della Carta con una delle seguenti modalità:
a) telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l’esatta intestazione della Carta), e annotando il “numero di blocco” che gli viene comunicato dall’operatore nel corso della telefonata;
b) tramite il Servizio a Distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo;
c) segnalando nel più breve tempo possibile l’accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma.
Inoltre il Cliente/Titolare deve:
– entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
– entro due giorni lavorativi dal momento del blocco inviare alla Banca, con le modalità sopra previste al punto b) e c), copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva.
Il blocco della Carta non comporta l’automatico blocco del Servizio BANCOMAT Pay®. La segnalazione è opponibile alla Banca:
a) se effettuata telefonicamente, dal momento in cui il Cliente/Titolare riceve il numero del blocco da parte dell’operatore;
Mod. 262010 - 01.2023
b) se effettuata tramite il Servizio a Distanza, dal momento in cui il richiedente riceve tramite detti Servizi la comunicazione di avvenuto blocco;
c) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
d) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
– dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l’orario di apertura dello sportello;
– dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se la comunicazione perviene oltre l’orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;
fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).
La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Cliente/Xxxxxxxx deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta una delle seguenti modalità:
a) recandosi personalmente in Filiale;
b) tramite il Servizio a Distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
A seguito della richiesta di sostituzione la Banca consegna la Carta e il PIN con le modalità previste all’art. 62, comma 1.
Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Cliente/Titolare comunica alla Banca stessa il ritrovamento della Carta; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo articolo per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei tempi comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.
Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all’articolo 62 e al presente articolo con dolo o colpa grave.
Tuttavia, salvo il caso in cui il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se:
– la Banca per l’esecuzione delle Operazioni non esige una Autenticazione forte del Cliente/Titolare;
– se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Cliente/Titolare prima di una Operazione.
Inoltre il Cliente non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l’esecuzione delle attività previste a suo carico nel presente contratto. Il comma precedente non si applica se il Cliente è non consumatore. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate, se il Cliente/Titolare abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, nel caso in cui non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all’articolo 62 e al presente articolo.
A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’utilizzo non autorizzato della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente/Titolare stesso.
Art. 64 - Registrazioni delle Operazioni. Operazioni non autorizzate. Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni
L’addebito e l’accredito in Conto delle Operazioni compiute tramite la Carta è eseguito in base alle registrazioni effettuate dall’apparecchiatura presso cui l’Operazione è stata effettuata.
Dell’addebito e dell’accredito delle Operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione (fatto salvo il caso in cui l’apparecchiatura informa preventivamente il Cliente/Titolare dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il Cliente/Titolare decide di eseguire comunque l’operazione), nonché la documentazione della Banca. Può costituire, inoltre, mezzo di prova la telecamera di sicurezza della Banca.
Qualora la Banca debba procedere alla rettifica o all’eliminazione di una registrazione, provvede a ricostituire la posizione contabile del Cliente/Titolare e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione fosse stata correttamente eseguita.
Se l’operazione risulta non autorizzata, la Banca – entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell’Operazione o riceve la richiesta di rettifica – rimborsa l’importo dell’Operazione, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente previsti al precedente art. 63 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’Operazione.
Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l’Operazione era stata autorizzata, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell’importo non dovuto.
La Banca è inoltre responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione a debito del Conto. Tuttavia la Banca non è responsabile:
– se l’ordine di pagamento non è pervenuto dal circuito tramite il quale l’Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
– se la Banca prova che l’intermediario del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione nei tempi previsti dal circuito di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’Operazione o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
– in caso di uso illecito della Carta da parte del Cliente/Titolare.
La Banca, se è responsabile in base al comma precedente e l’importo dell’Operazione è già stato addebitato sul Conto, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina il Conto stesso nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non avesse avuto luogo applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo dell’operazione.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione a credito del Conto tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all’art. 73, la Banca è responsabile se è dimostrato che essa ha ricevuto la conferma dell’Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l’Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma precedente, la Banca accredita l’importo dell’Operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione.
La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente/Titolare oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Se il Cliente è non consumatore, i commi 9 e 10 non si applicano.
Art. 65 - Utilizzo della Carta - Modifica condizioni per esigenze di carattere tecnico - Utilizzo della Carta all’estero
Il Cliente/Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta alle condizioni e con le modalità indicate nelle istruzioni all’uopo consegnate, in eventuali avvisi esposti nei locali aperti al pubblico della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.
La Banca si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento dette istruzioni per esigenze di carattere tecnico anche conseguenti all’evoluzione degli strumenti elettronici a supporto delle funzionalità di prelievo, disposizioni di pagamento e richiesta di informazioni usufruibili con la Carta. Le comunicazioni relative sono validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare, ovvero mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile e sono applicabili con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.
La Carta è utilizzabile anche all’estero, ove siano disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti.
Tuttavia, per le Operazioni non effettuate tramite Internet, ma presso sportelli automatici e presso Esercenti (c.d. “Operazioni tramite POS fisici”):
– la Carta, appena emessa, è automaticamente utilizzabile all’estero in tutti i Paesi (c.d. “Profilo Mondo”);
– successivamente all’emissione della Carta il Cliente/Titolare può chiedere di limitarne l’utilizzo solo ai Paesi tempo per tempo indicati nell’elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (c.d. “Profilo Limitato”); inoltre, in ogni momento il Cliente/Titolare può modificare l’operatività scelta, passando dal “Profilo Mondo” al “Profilo Limitato” e viceversa; nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.
La richiesta può essere effettuata dal Cliente/Titolare con le seguenti modalità:
– tramite il Servizio a Distanza della Banca a cui la Carta è collegata, se previsto dal medesimo;
– mediante richiesta scritta in Filiale.
La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all’eventuale termine indicato nella stessa ovvero fino alla successiva richiesta di modifica da parte del Cliente/Titolare.
Se la Carta è utilizzata fuori dall’area geografica consentita, l’Operazione non viene eseguita.
Art. 66 - Restituzione della Carta.
Il Cliente/Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnato in ogni caso di recesso dal presente servizio o dal contratto di conto corrente, sia esso operato dalla Banca sia dal Cliente/Titolare.
Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca o dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
La Carta dovrà essere restituita anche nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità totale o parziale di agire del Cliente/Titolare o nel caso di procedure concorsuali a suo carico nonché nel caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 59, comma 3.
Art. 67 - Danneggiamento e deterioramento della Carta.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente/Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni con la stessa ed a consegnarla alla Banca nello stato in cui si trova. Art. 68 - Erogazione dei servizi - Sospensione della Carta.
La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui alla presente sottosezione, negli orari indicati nelle norme che disciplinano i singoli servizi.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione degli sportelli automatici, nonché di sospendere o limitare l’utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa, o al sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato, fermo comunque l’impegno, nel caso di sospensione, di riattivarne il funzionamento nel più breve tempo possibile.
La Banca comunica la sospensione o la limitazione al Cliente/Titolare – se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo – verbalmente (anche per telefono), tramite il Servizio Informativo SMS di cui al successivo art. 69, se attivo, o per iscritto, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare o tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Cliente/Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi il Cliente/Titolare è tenuto a prendere contatto con la Filiale.
La sospensione della Carta non comporta l’automatica sospensione del Servizio BANCOMAT Pay®. Xxxxx restando i servizi usufruibili presso qualsiasi sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT®, la Banca si riserva di dare al Cliente/Titolare la possibilità di utilizzare, anche a particolari condizioni, gli sportelli automatici/apparecchiature poste presso le Filiali di altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo per i servizi disciplinati dai successivi paragrafi; tali servizi saranno di volta in volta comunicati con le modalità indicate all’art. 65. Il Cliente/Titolare autorizza a rendere disponibili a tali Banche, che opereranno con il Cliente/Titolare in nome e per conto della Banca, i dati e le informazioni necessarie all’esecuzione delle operazioni richieste; la delega conferita dalla Banca alle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l’operato delle altre Banche.
Con l’utilizzo di tali apparecchiature il Cliente/Titolare conferma di essere stato edotto delle modalità di erogazione dei relativi servizi.
La Banca si riserva la facoltà di modificare o di integrare, in qualunque momento, la gamma dei servizi offerti usufruibili con la Carta comunicando, di volta in volta, i relativi aggiornamenti con le modalità indicate nell’art. 65.
Paragrafo A
Art. 69 - Servizio BANCOMAT® - Servizio Informativo SMS BancoCard.
Il servizio BANCOMAT® consente al Cliente/Titolare di prelevare contante presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. Ove consentito, il servizio permette altresì al Cliente/Titolare di effettuare versamenti di contanti/assegni ed eseguire servizi di pagamento, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, nelle istruzioni o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.
La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio BANCOMAT® per effettuare tutte le operazioni consentite sulle apparecchiature del Sistema Bancario ubicate sul territorio nazionale. L’orario del servizio BANCOMAT® è di regola il seguente: dalle 00.00 alle 02.00 e dalle 05.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì incluse le festività infrasettimanali; 24 ore su 24 il sabato e la domenica. Per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali vale l’orario di apertura al pubblico. Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato lo sportello BANCOMAT® può trattenere la Carta. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del servizio BANCOMAT®, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al Cliente/Titolare.
Nell’ipotesi prevista nei precedenti commi 4 e 5, il Cliente/Titolare è tenuto a prendere esclusivamente contatto con una filiale della Banca.
Il Cliente/Titolare può attivare il Servizio Informativo SMS BancoCard. Il servizio prevede l’invio, sull’utenza cellulare indicata dal Cliente/Titolare in sede di censimento anagrafico o successivamente modificata, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’operazione di prelievo di contante o di pagamento, tramite la Carta, di importo superiore a quello indicato dal Cliente/Titolare.
In caso di operatività della Carta all’estero, il servizio prevede l’invio di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l’effettuazione di un’operazione di prelievo o di pagamento, indipendentemente dall’importo soglia indicato dal Cliente/Titolare.
Il servizio può essere richiesto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto unitamente alla richiesta di rilascio della Carta, oppure può essere attivato dal Cliente/Titolare presso le filiali o tramite il Servizio a Distanza della Banca se previsto dalla funzionalità del medesimo.
Il servizio non comporta addebiti di costi da parte della Banca, mentre è previsto l’addebito da parte dell’operatore prescelto del costo telefonico dell’invio dell’SMS secondo le tariffe applicate dai singoli gestori telefonici indipendentemente dal profilo tariffario del Cliente/Titolare e da eventuali iniziative promozionali riguardanti il costo degli SMS.
L’elenco aggiornato dei gestori telefonici tempo per tempo abilitati al servizio informativo SMS è riportato nel Foglio Informativo della Carta.
Il Servizio Informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione al Cliente/Titolare tramite SMS o per posta ordinaria o tramite il Servizio a Distanza della Banca se previsto dalla funzionalità del medesimo.
Il Cliente/Titolare può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del Servizio Informativo SMS presso una filiale o direttamente dagli sportelli ATM della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o tramite il Servizio a Distanza della Banca se previsto dalla funzionalità del medesimo. Nei rapporti tra Cliente e Intestatario valgono le seguenti regole:
– se la disattivazione è richiesta dal Cliente e il servizio era stato attivato dall’Intestatario diverso dal Cliente, il Cliente deve preventivamente acquisire dall’Intestatario l’autorizzazione scritta alla disattivazione;
– se la disattivazione è richiesta dall’Intestatario, diverso dal Cliente, e il servizio era stato attivato dal Cliente, l’Intestatario deve preventivamente acquisire dal Cliente l’autorizzazione scritta alla disattivazione.
La Banca non ha tuttavia l’onere di verificare il rilascio della suddetta autorizzazione.
Il Servizio Informativo SMS non si applica alle Operazioni fatte con il Servizio BANCOMAT Pay®.
Paragrafo B
Art. 70 - Servizio PagoBANCOMAT®.
La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio PagoBANCOMAT® per effettuare pagamenti in Italia nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati (“Esercenti”) mediante addebito sul Conto del Cliente/Titolare medesimo, avvalendosi delle apparecchiature POS contrassegnate dal marchio PagoBANCOMAT®. Il servizio è utilizzabile con una delle seguenti modalità:
a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
b) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:
Mod. 262010 - 01.2023
– sono convalidati mediante digitazione del PIN;
– possono essere effettuati senza digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro: essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall’apparecchiatura POS;
c) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo.
Eseguita l’operazione l’Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN, la memoria di spesa è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta.
Il servizio PagoBANCOMAT® è utilizzabile negli orari di apertura al pubblico degli Esercenti oppure, nel caso in cui il servizio sia utilizzato per Operazioni presso gli sportelli automatici abilitati, negli orari di cui all’art. 69 comma 3.
La Banca rimane estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e società o enti convenzionati presso i quali il Cliente/Titolare stesso effettua i pagamenti di beni o di servizi con l’utilizzo della Carta.
Se al momento del rilascio del consenso all’esecuzione di una Operazione di pagamento presso un Esercente, l’importo esatto dell’Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all’importo predeterminato autorizzato dal Cliente/Titolare.
La Banca al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente e addebita l’esatto importo dell’Operazione sul Conto. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT®, di cui al precedente Paragrafo A.
Paragrafo C
Art. 71 - Servizio di prelievo e pagamento su circuiti diversi.
Le funzioni di prelievo e pagamento su circuiti diversi da quelli indicati agli articoli 69 e 70 consentono di:
– prelevare contante presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi indicati sulla Carta ed anche presso i Punti Operativi Convenzionati di cui all’art. 73;
– richiedere contante ad un Esercente tramite il Servizio di Cash back di cui all’art. 73;
– disporre Operazioni di pagamento nei confronti degli Esercenti mediante le apparecchiature POS contrassegnate dai marchi indicati sulla Carta o con le altre modalità previste in questo contratto.
Resta fermo quanto previsto all’art. 65 comma 3 per l’utilizzo all’estero.
Le Operazioni di prelievo di denaro sono effettuate mediante uso congiunto della Carta e del PIN. Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all’art. 73.
Le Operazioni di pagamento sono effettuate con una delle seguenti modalità:
a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
b) mediante utilizzo della Carta e apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall’Esercente se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard;
c) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:
– sono convalidati mediante digitazione del PIN o, se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, firma della memoria di spesa;
– possono essere effettuati senza digitazione del PIN e se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, senza firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultima digitazione del PIN o dell’ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro: essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall’apparecchiatura POS;
d) mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all’art. 73;
e) mediante il Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile di cui all’art. 73;
f) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo;
g) se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, mediante comunicazione all’Esercente dei:
– dati della Carta, in caso di Operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici;
– dati della carta virtuale di cui all’art. 73 paragrafo “Servizio Pagamenti sicuri internet”, richiesta tramite il Servizio a Distanza della Banca, in caso di ordini per corrispondenza o ordini telefonici.
In questi casi, l’Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all’Esercente stesso; di tali importi l’Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Cliente/Titolare, fermo comunque restando l’obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
Se al momento del rilascio del consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento presso un Esercente l’importo esatto dell’Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all’importo predeterminato autorizzato dall’Intestatario. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l’esatto importo dell’Operazione sul Conto.
L’Esercente può richiedere l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Per ragioni di sicurezza l’Esercente può inoltre richiedere una specifica autorizzazione verbale della Banca Se l’Operazione è da convalidare tramite firma della memoria di spesa, questa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta dal Cliente/Titolare sul presente contratto, sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. Eseguita l’operazione l’Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa, quest’ultima è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta. Le memorie di spesa che risultino irregolari possono non essere pagate dalla Banca.
Il consenso all’esecuzione di un’Operazione, una volta dato, è irrevocabile.
L’ordine di esecuzione di un’Operazione è ricevuto dalla Banca nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l’Operazione è stata effettuata. L’importo dell’Operazione è accreditato all’intermediario dell’Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.
Se l’Esercente accetta tutti i circuiti di pagamento riportati sulla Carta, il Cliente/Titolare può scegliere il circuito di pagamento su cui effettuare l’Operazione. Tale scelta viene effettuata prima che Cliente/Titolare presti il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione.
A tal fine il Cliente/Titolare deve indicare all’Esercente il circuito su cui effettuare l’Operazione o, in caso di apparecchiatura POS non presidiata dall’Esercente, deve seguire le indicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS. Se l’apparecchiatura POS non è abilitata all’operatività contactless sul circuito di pagamento scelto dal Cliente/Titolare, quest’ultimo può comunque effettuare l’Operazione su tale circuito di pagamento. A tal fine, tuttavia, l’Operazione non può essere effettuata avvicinando la Carta all’apparecchiatura POS, ma è necessario inserire la Carta nell’apparecchiatura POS medesima e indicare all’Esercente il circuito di pagamento su cui effettuare l’Operazione o, in caso di apparecchiatura POS non presidiata dall’Esercente, seguire le indicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS.
In ogni caso il Cliente indica nel presente contratto un circuito di pagamento preferenziale; questo circuito è utilizzato per le Operazioni contactless tramite POS fisici abilitati quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) l’Esercente accetta tutti i circuiti di pagamento riportati sulla Carta,
b) l’Intestatario al momento dell’Operazione non effettua alcuna scelta relativamente al circuito di pagamento ai sensi del comma precedente,
c) l’Esercente non ha impostato sull’apparecchiatura POS un proprio circuito preferenziale oppure ha impostato un circuito preferenziale coincidente con quello scelto dal Cliente o, se diverso, dall’Intestatario. Resta fermo che, nel caso in cui l’Esercente abbia impostato sull’apparecchiatura POS un proprio circuito preferenziale, prima di dare il consenso all’Operazione l’Intestatario può indicare allo stesso Esercente il circuito su cui effettuare l’Operazione, come sopra previsto. Successivamente, il Cliente o, se diverso l’Intestatario, può chiedere di modificare il circuito di pagamento preferenziale scelto ai sensi del comma precedente, rivolgendosi alla Filiale o tramite il Servizio a Distanza della Banca, cui la Carta sia eventualmente collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo. La modifica del circuito comporta la sostituzione della Carta con
riemissione della stessa e l’applicazione del costo di riemissione indicato nel presente contratto. Fermo quanto previsto al precedente comma, se intende sapere su quale circuito di pagamento sarà effettuata l’Operazione, prima di prestare il consenso all’esecuzione della stessa, il Cliente/Titolare può chiedere all’Esercente o, se l’importo dell’Operazione è superiore a 50 euro e l’apparecchiatura POS è abilitata a tale funzione, visualizzare tale circuito sull’apparecchiatura POS. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro direttamente dal circuito internazionale, al cambio dallo stesso praticato.
Paragrafo D
Art. 72 - Servizio di pagamento Fastpay.
I servizi di pagamento Fastpay consentono al Cliente/Titolare della Carta di effettuare presso apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali e di pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Società od Enti convenzionati dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, autorizzando irrevocabilmente l’addebito dei relativi importi sul Conto. Il Cliente/Titolare prende atto che la Banca è parimenti in tal modo autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti gli importi pagati sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente su dette apparecchiature elettroniche. La Carta può essere utilizzata per un solo veicolo, non essendo pertanto consentito a convalidare il transito di un altro veicolo anche se al seguito del primo. Il Cliente/Titolare è tenuto ad utilizzare i servizi Fastpay secondo le modalità e fino al limite di importo per ogni transazione inerente i servizi Fastpay indicati dalle Società od Enti convenzionati. Il Cliente/Titolare prende atto che per l’utilizzo dei servizi Fastpay non è prevista la digitazione del PIN.
I servizi Fastpay funzionano, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e Società od Enti convenzionati in ordine alle transazioni effettuate utilizzando i servizi Fastpay.
La contabilizzazione in Conto dell’importo dei pagamenti effettuati dal Cliente/Titolare avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese precedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti.
Paragrafo E
Art. 73 - Servizi di Versamento e di Pagamento tramite ATM abilitati della Banca - Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati – Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile - Servizio Pagamenti sicuri internet
- Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti - Richiesta di rimborso - Servizio Bancomat Pay® - Servizio di Cash back - Servizio di ricezione denaro
Servizi di Versamento
a) Versamento contanti
Il servizio consente al Cliente/Titolare di versare in Conto banconote in euro mediante gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo. All’esito dell’operazione la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura costituisce ricevuta del versamento, salvo buon fine, per l’importo indicato.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’apparecchiatura trattiene le eventuali banconote sospette di falsità, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare. Se a seguito delle verifiche le banconote risultano autentiche il relativo importo è accreditato in Conto.
Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate, le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un ulteriore verifica da parte della Banca. Il Cliente/Titolare autorizza la Banca a riaddebitare l’importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. La Banca darà notizia dell’avvenuto addebito delle banconote versate non autentiche trasmettendo all’indirizzo del Cliente/Titolare la relativa nota contabile.
b) Versamento assegni
Il servizio consente al Cliente/Titolare di far pervenire alla Banca, attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo, assegni bancari e circolari tratti ed emessi da banche italiane, nonché assegni postali (inclusi i vaglia) che saranno accreditati salvo buon fine sul Conto secondo le norme contrattuali che regolano il presente contratto.
Avuto riguardo alle caratteristiche del servizio ed alle modalità di svolgimento dello stesso, le parti convengono che i titoli si considerano versati in conto all’atto dell’accreditamento in Conto da parte della Banca.
Dalla data di accreditamento operato dalla Banca decorre la valuta, applicata nella misura prevista per le corrispondenti operazioni effettuate in Conto. In caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il Cliente/Titolare deve darne comunicazione scritta alla Banca non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui i titoli sono stati introdotti nello sportello automatico.
Il Cliente/Xxxxxxxx prende atto e accetta che:
– la Banca provvederà all’apertura dell’apparecchiatura nei quali affluiscono i titoli ed alla verifica di questi ultimi entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello dell’introduzione dei titoli nell’apparecchiatura, salvi i casi di forza maggiore e caso fortuito;
– qualora la Banca riscontrasse irregolarità di qualsiasi genere degli assegni presentati o differenze tra l’importo riportato sul titolo e quello indicato all’atto del versamento, ne darà pronta comunicazione scritta al Cliente/Titolare e procederà alla registrazione dell’operazione limitatamente all’importo accertato. Gli assegni irregolari saranno prontamente restituiti per raccomandata al Cliente/Titolare. Sono a carico del Cliente/Titolare le spese postali e i rischi connessi alla spedizione e alla eventuale scadenza dei termini di presentazione.
In relazione al mandato all’incasso conferito alla Banca con riferimento agli assegni versati si applica, in quanto non derogato dalle presenti disposizioni, quanto previsto alla precedente Parte Seconda. Xxxxx quanto sopra, si precisa comunque che il Cliente/Titolare assume a proprio carico:
– la verifica della regolarità degli assegni, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul Cliente/Titolare di tutte le eventuali spese ed oneri conseguenti ad irregolarità, nonché delle pene pecuniarie eventualmente pagate, anche addebitando il Conto;
– la verifica dell’insussistenza di indicazioni erronee, imprecise, insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, luogo di pagamento, di nominativi, ovvero di clausole od istruzioni contraddittorie.
Nell’esecuzione del mandato all’incasso si precisa che non possono essere addebitati alla Banca, sempre che esulino dalla sfera di pertinenza o di imputabilità della stessa, i seguenti eventi:
– sciopero, anche del proprio personale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali;
– impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi.
La Banca assume l’incarico inerente il mandato all’incasso dei titoli senza assicurare la presentazione per il pagamento od il protesto in tempo utile in caso di presentazione di assegni nell’imminenza del termine di scadenza, se non sussistono i tempi tecnici ordinariamente necessari per detta incombenza.
c) Disposizioni comuni al servizio di Versamento contanti ed assegni in euro
Le modalità di utilizzo dei servizi sopra indicati, inclusi gli eventuali limiti di funzionamento dell’apparecchiatura (ad es. quantitativo massimo di banconote o assegni che è possibile immettere), sono indicati sull’apparecchiatura stessa.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di accredito sul Conto di esecuzione dell’operazione.
Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell’apparecchiatura riscontrata in occasione dell’utilizzo del servizio e, purché in tempo utile, è altresì tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio.
In sede di apertura delle apparecchiature, viene redatto verbale dei valori rinvenuti nelle stesse, sottoscritto da dipendenti o incaricati della Banca.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT®.
Servizi di Pagamento
Mod. 262010 - 01.2023
a) Bonifici
Il servizio consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – di disporre il trasferimento dei fondi.
Avuto riguardo alle modalità elettroniche di esecuzione del servizio il Cliente/Titolare assume a proprio carico la verifica dell’insussistenza di indicazioni erronee, imprecise o contraddittorie.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di addebito sul Conto.
Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell’apparecchiatura riscontrate in occasione dell’utilizzo del servizio e, purché in tempo utile, è altresì tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
b) Domiciliazione delle utenze e altri pagamenti
La Carta consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – di autorizzare in via permanente o di revocare l’addebito sul Conto di riferimento degli importi relativi ad utenze fatturategli dagli Enti convenzionati sulle apparecchiature abilitate.
Il Cliente/Titolare prende atto che la Banca assume l’incarico dell’estinzione di detti documenti a condizione che, al momento del pagamento, il Conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario la Banca non provvederà al pagamento, che dovrà essere effettuato all’Ente creditore direttamente a cura del debitore.
Se intende eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, il Cliente/Titolare dovrà darne immediato avviso in tal senso alla Banca, entro la data di scadenza.
La Carta consente altresì al Cliente/Titolare di impartire alla Banca, – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – ordini continuativi di pagamento a favore degli Enti convenzionati, con addebito sul Conto, per importi e con frequenza minima predeterminati dal Cliente/Titolare medesimo all’atto dell’impostazione dell’ordine continuativo. I pagamenti saranno effettuati nei limiti giornalieri e mensili di cui all’art. 60.
La revoca o modifica dell’ordine continuativo potrà essere effettuata dal Cliente/Titolare, con effetto immediato nei confronti della Banca, seguendo la procedura descritta sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
c) Pagamento “Self-Service” su apparecchiature automatiche
I servizi di pagamento Self-Service consentono – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – al Cliente/Titolare della carta abilitata al servizio PagoBANCOMAT® di effettuare pagamenti a favore di Enti e soggetti convenzionati, quali indicati sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile e secondo le modalità e negli orari ivi specificati, effettuando l’operazione di pagamento su apparecchiature automatiche all’uopo abilitate, con addebito dei corrispondenti importi sul Conto.
Il Cliente/Titolare potrà effettuare tali operazioni di pagamento nei limiti giornalieri e mensili di cui all’art. 60.
Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni di pagamento darà luogo a specifica causale di addebito sul Conto.
Se è previsto il rilascio da parte dell’apparecchiatura di una comunicazione scritta, la stessa riporterà indicazioni relative al pagamento effettuato.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
d) Atri servizi disponibili
Mediante la Carta possono essere effettuati altri tipi di Operazioni di pagamento a debito del Conto presso gli sportelli automatici abilitati. Le Operazioni tempo per tempo effettuabili sono indicate nel Foglio Informativo.
Per le Operazioni effettuate presso gli sportelli automatici della Banca e delle Banche del Gruppo, per “data di ricezione” dell’ordine si intende:
a) lo stesso giorno in cui viene impartito l’ordine di pagamento presso l’apparecchiatura automatica se l’ordine è impartito entro le ore 17.30 dei giorni lavorativi;
b) oppure il giorno lavorativo successivo, se l’ordine è impartito dopo le ore 17.30 o in un giorno non lavorativo;
c) oppure il giorno lavorativo successivo indicato nell’ordine.
La Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario di cui ai punti a) e b) come ricevuti nello stesso giorno lavorativo di presentazione.
Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati
Il servizio di prelievo consente di prelevare contante presso i Punti Operativi Convenzionati. Tale operazione richiede l’uso congiunto della Carta e del PIN sull’apparecchiatura POS. Per l’esecuzione dell’operazione, i Punti Operativi Convenzionati richiedono la tessera sanitaria nazionale del Cliente/Titolare per la lettura elettronica del codice fiscale.
Il Cliente/Titolare può effettuare con la Carta operazioni di prelievo entro il limite giornaliero indicato nel Foglio Informativo. Se il Cliente/Titolare è titolare di più carte, il totale dei prelievi giornalieri è consentito sempre entro lo stesso limite anche se i prelievi sono effettuati con carte diverse. Al termine dell’operazione, il Punto Operativo Convenzionato consegna al Cliente/Titolare il contante e lo scontrino; il Cliente/Titolare verifica la corrispondenza tra l’importo ricevuto e quello indicato sullo scontrino.
Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile
Il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile (“Servizio”) consente al Cliente/Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.
Il Servizio è disponibile per Operazioni sui circuiti di pagamento Mastercard o Visa; l’eventuale attivazione del Servizio su altri circuiti sarà resa nota dalla Banca sul proprio sito internet.
Per l’utilizzo del Servizio, il Cliente/Titolare deve:
– aver attivato il Servizio a Distanza della Banca;
– disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella Guida ai Servizi e installare sul Dispositivo mobile - se non già presenti sullo stesso - le applicazioni di pagamento indicate nella guida; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terzi convenzionati con la Banca stessa; e
– attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono indicate nella Guida ai Servizi.
Il Cliente/Titolare presta il proprio consenso alle Operazioni di pagamento effettuate con il Servizio con le modalità indicate nella Guida ai Servizi; tali modalità variano in base alle caratteristiche dell’Operazione (es. a seconda che l’Operazione sia effettuata presso POS o sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti; a seconda del circuito di pagamento, del Dispositivo mobile e dell’applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell’importo dell’Operazione) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:
– l’uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e
– l’inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dal Cliente/Titolare nella fase di configurazione del Servizio.
In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:
– in luogo dell’inserimento delle credenziali sul Dispositivo mobile, al Cliente/Titolare può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul POS;
– se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, l’Esercente può chiedere al Cliente/Titolare di firmare anche la memoria di spesa stampata dal POS;
– possono essere effettuate senza inserimento delle credenziali, digitazione del PIN e se l’Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l’importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell’ultimo inserimento delle credenziali, dell’ultima digitazione del PIN o dell’ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro.
Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.
Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione create dal Cliente/Titolare nella configurazione del Servizio si applicano l’obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti per la Carta e il PIN all’art. 63; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella Guida ai Servizi.
La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 68 e 37 del contratto.
Servizio Pagamenti sicuri internet
Il Servizio Pagamenti sicuri internet consente di fare Operazioni presso Esercenti su internet con le modalità indicate in questo articolo. Il Servizio è disponibile sui circuiti di pagamento Mastercard o Visa; l’eventuale attivazione del Servizio su altri circuiti sarà resa nota dalla Banca sul sito internet.
Il Cliente/Titolare può richiedere, tramite il Servizio a Distanza della Banca, una o più carte virtuali. Le modalità per fare la richiesta e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella Guida ai Servizi.
Le Operazioni di pagamento presso Esercenti su internet:
– possono essere effettuate digitando i dati della carta virtuale o della Carta e i Codici di accesso del Servizio a Distanza della Banca come indicato nella Guida ai Servizi; questa modalità è utilizzabile sui siti degli Esercenti certificati dal circuito di pagamento indicato sulla Carta come conformi ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa applicabile;
– possono essere effettuate digitando soltanto i dati della carta virtuale o della Carta nei casi indicati nel Foglio Informativo.
Ai dati della carta virtuale si applicano l’obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti all’art. 63. Ai Codici di accesso del Servizio a Distanza della Banca si applicano l’obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto per il Servizio a Distanza. La sospensione e il recesso dal Servizio Pagamenti sicuri internet da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 68 e 37 del contratto.
Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti – Richiesta di rimborso
Il Cliente/Titolare può prestare il consenso all’esecuzione di una serie di Operazioni di pagamento ricorrenti sui circuiti Visa o Mastercard. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all’articolo 71, comma 4, punti a), b), c), d), e) e g).
Le Operazioni sono disposte dall’Esercente sulla base del consenso rilasciato dal Cliente/Titolare ai sensi del precedente comma 1.
L’Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all’Esercente stesso; di tali importi l’Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Cliente/Titolare, fermo restando comunque l’obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
Se il Cliente/Xxxxxxxx intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all’Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l’esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell’esito della richiesta di revoca presentata all’Esercente.
In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, il Cliente/Titolare deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all’Esercente con la massima sollecitudine.
Entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali ha prestato il consenso, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
– nel consenso all’Operazione non era indicato l’importo della stessa;
– l’importo dell’Operazione supera quello che il Cliente/Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.
La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l’importo dell’Operazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in assenza di tale prova, la Banca non è tenuta al rimborso.
La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
– il Cliente/Xxxxxxxx ha rilasciato il consenso all’esecuzione dell’Operazione direttamente alla Banca;
– le informazioni sull’Operazione sono state messe a disposizione del Cliente/Titolare almeno quattro settimane prima dell’addebito dell’Operazione.
SERVIZIO BANCOMAT Pay®
Il Servizio è di titolarità di BANCOMAT S.p.A. ed è erogato dalla Banca in forza di un apposito accordo.
Il Servizio BANCOMAT Pay (nel presente paragrafo definito, per brevità, il “Servizio”) consente al Cliente/Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per disporre le seguenti Operazioni in euro in Italia e all’estero:
– invii di denaro (tramite bonifico) a favore di privati o associazioni senza scopo di lucro abilitati al Servizio;
– pagamenti, anche su internet, in favore di Esercenti abilitati al Servizio;
– pagamenti, anche su internet, in favore di enti pubblici abilitati al Servizio. I Paesi in cui il Servizio è utilizzabile sono indicati nel Foglio Informativo.
Il Servizio consente inoltre di ricevere sul Conto invii di denaro (tramite bonifico) in euro disposti da soggetti abilitati al Servizio. La Carta BANCOMAT Pay® è diversa dalla Carta. Il numero e la data di scadenza della Carta BANCOMAT Pay® sono diversi da quelli della Carta. Questi dati non sono comunicati al Cliente/Titolare perché non sono necessari per effettuare le Operazioni.
La Carta BANCOMAT Pay® in scadenza viene rinnovata a iniziativa della Banca. Per l’utilizzo del Servizio, il Cliente/Titolare deve:
• essere intestatario o cointestatario con firma disgiunta di un conto corrente collegato in modalità dispositiva al Servizio a Distanza della Banca (nel presente paragrafo definito, per brevità, “Conto”);
• avere attivato il Servizio a Distanza della Banca;
• disporre di un Dispositivo mobile con i requisiti tecnici indicati nella Guida ai Servizi e installare sul Dispositivo mobile l’applicazione software indicata nella Guida ai Servizi (di seguito “App”);
• essere il legittimo utilizzatore del numero di cellulare indicato per l’utilizzo del Servizio.
Le modalità di configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di disattivazione, blocco e sblocco del Servizio sono indicate nella Guida ai Servizi.
Al Servizio possono essere collegati un solo numero di cellulare e un solo Conto per volta. Il Cliente/Titolare può tuttavia modificare il numero di cellulare o il Conto in ogni momento con le modalità indicate nella Guida ai Servizi.
Il Servizio è utilizzabile con le modalità indicate nella Guida ai Servizi.
La Banca esegue le Operazioni di invio denaro a favore di privati o associazioni senza scopo di lucro, addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto
• se il beneficiario è già abilitato al Servizio, la Banca esegue l’Operazione immediatamente;
• se il beneficiario non è ancora abilitato al Servizio, la Banca esegue l’Operazione dopo aver ricevuto da BANCOMAT S.p.A. conferma che il beneficiario è stato abilitato al Servizio. Fino a tale momento, il Cliente/Titolare può revocare il consenso all’esecuzione dell’Operazione tramite l’App con le modalità indicate nella Guida ai Servizi.
Se la conferma di BANCOMAT S.p.A. non arriva entro il termine indicato nella predetta Guida, la Banca non esegue l’Operazione.
La Banca esegue le Operazioni di pagamento a favore di Esercenti o enti pubblici immediatamente, addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto.
La Banca esegue le Operazioni di invio di denaro a favore del Cliente/Titolare accreditando il relativo importo sul Conto subito dopo aver ricevuto conferma dell’Operazione da BANCOMAT S.p.A..
La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente/Titolare delle informazioni relative all’Operazione tramite l’App e il Servizio a Distanza.
Al Servizio si applica l’obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti per la Carta e il PIN all’art. 63 del presente contratto.
La sospensione del Servizio da parte della Banca è disciplinata secondo quanto previsto dall’articolo
68 del presente contratto. La sospensione del Servizio non comporta l’automatica sospensione della Carta.
Ai fini dell’erogazione del Servizio la Banca deve comunicare alcuni dati del Cliente/Titolare a BANCOMAT S.p.A.; maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali dell’Intestatario da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella Guida ai Servizi.
Mod. 262010 - 01.2023
I rapporti contrattuali tra l’Intestatario e i beneficiari delle Operazioni di pagamento sono distinti e autonomi rispetto a questo contratto. Pertanto, le eventuali controversie con i beneficiari delle Operazioni non escludono né sospendono l’obbligo dell’Intestatario di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base a questo contratto.
Servizio Cash back
Il Servizio Cash back consente al Cliente/Titolare di chiedere a un Esercente abilitato in Italia o, se la Carta opera sul circuito MasterCard, anche all’estero, di fornirgli contante nel contesto di una Operazione di pagamento con la Carta di importo superiore ad 1 euro effettuata tramite un POS fisico nei confronti dell’Esercente stesso. Tale richiesta deve essere fatta prima che il Cliente/Titolare presti il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione di pagamento. Il Cliente/Titolare non può richiedere contante tramite il Servizio Cash back se l’Operazione di pagamento è effettuata presso un Esercente appartenente alle categorie merceologiche indicate nel Foglio Informativo.
Il Cliente/Titolare presta il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione di pagamento, comprensiva dell’importo del contante richiesto, con Autenticazione forte mediante:
– inserimento della Carta nelle apparecchiature POS e digitazione del PIN;
– avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;
– il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui al presente articolo.
Il Cliente/Titolare può effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back entro il relativo limite giornaliero indicato nel Documento di sintesi. Tale limite:
– non è modificabile dal Titolare, o, se diverso, dal Cliente;
– è modificabile dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell’art. 68 e 38 del presente contratto. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 68 e 37 del presente contratto.
Servizio di ricezione denaro
Il servizio consente di ricevere tramite la Carta, operante su circuito VISA o MasterCard, gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all’estero:
– titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo, che siano anche abilitate all’invio di denaro tramite il servizio;
– esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo, che siano abilitati all’invio di denaro tramite il servizio.
Il Cliente/Titolare, per poter ricevere il denaro tramite il servizio, deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta e il proprio nome e cognome.
L'importo dell'Operazione viene accreditato sul Conto dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell’Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l’Operazione è eseguita. Gli importi ricevuti tramite il servizio sono di pertinenza del Cliente titolare del Conto, anche nel caso in cui il Titolare sia diverso dal Cliente.
La Banca respinge l’Operazione e non accredita il relativo importo sul Conto nei seguenti casi:
– l’importo dell’Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo e non sono modificabili dal Titolare o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell’art. 68 e 38 del presente contratto;
– la Carta o il Conto sono bloccati o sospesi per qualsivoglia ragione.
La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 68 e 37 del presente contratto.
TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
Art. 74 - Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha attivato il Servizio a Distanza della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b)per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite il Servizio a Distanza a cui il Conto è collegato.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti.
Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha attivato il Servizio a Distanza della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari;
– per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
– tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite il Servizio a Distanza, se previsto dalle sue funzionalità.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
La Banca non blocca sul Conto l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il Servizio a Distanza o altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
PARTE QUARTA
Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Art. 75 - Oggetto.
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II Bis del Testo Unico della Finanza o altrimenti dematerializzati (di seguito denominati complessivamente “titoli”), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso di deposito di titoli cartacei il Depositante deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Depositante presso la Banca prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi, nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
La registrazione contabile che attribuisce al Depositante la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari - ivi compresi i diritti di cui al successivo
articolo 76 - secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all’esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel deposito prima del regolamento dell’operazione di acquisto attribuisce al Depositante unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l’applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Testo Unico della Finanza si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta. Art. 76 - Svolgimento del servizio - Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto - Richieste di comunicazioni o certificazioni per l’esercizio di ulteriori diritti - Identificazione dei Depositanti titolari di strumenti finanziari – Sollecitazione di deleghe di voto.
La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica inerenti ai titoli stessi.
Nei casi di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Depositante di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Depositante diverso da persona fisica, solo qualora quest’ultimo sia provvisto di Codice LEI di cui al successivo art. 84, ultimo comma. In mancanza di istruzioni scritte del Depositante entro l’orario di chiusura finale di sportello del Giorno Lavorativo precedente l’ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Depositante l’ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI di cui al successivo art. 84, ultimo comma, la Banca non procede alla vendita medesima. Per i titoli non immessi nel sistema di gestione accentrata, il Depositante deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l’orario di chiusura finale di sportello del quinto Giorno Lavorativo precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
Il Depositante conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Depositante, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest’ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall’emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c..
In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
La Banca fornisce al Depositante, in relazione alle azioni registrate su ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario, esclusivamente le informazioni ricevute dal depositario centrale o dal sub- depositario, secondo quanto comunicato, a norma di legge o regolamento, da emittenti italiani con azioni in Gestione Accentrata in regime di dematerializzazione o da emittenti con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea le cui azioni in Gestione Accentrata siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro dell’Unione europea, relative a:
(i) convocazione di un’assemblea dei soci;
(ii) eventi societari diversi dall’assemblea dei soci in relazione ai quali l’azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta (aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto - OPA, offerte pubbliche di scambio - OPS, offerte pubbliche di acquisto e scambio - OPAS, opzione di incasso dividendi in azioni o in denaro).
La Banca trasmette al Depositante le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) senza indugio e al più tardi entro la chiusura dello stesso Giorno Lavorativo Bancario in cui le ha ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario. Le informazioni ricevute dopo le ore 16.00 del Giorno Lavorativo Bancario sono trasmesse dalla Banca al più tardi entro le ore 10.00 del Giorno Lavorativo Bancario successivo.
Fuori dai casi sopra indicati, la Banca fornisce al Depositante in relazione agli strumenti finanziari diversi dalle azioni registrati su ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario le seguenti informazioni:
1) nel caso di emittenti italiani i cui strumenti finanziari siano nel sistema di Gestione Accentrata:
– conversione di obbligazioni in azioni;
– offerte pubbliche di acquisto (OPA), offerte pubbliche di scambio (OPS), offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS);
2) nel caso di emittenti diversi da quelli di cui al punto 1) i cui strumenti finanziari siano presso depositari centrali esteri cui aderisce la Banca, anche per il tramite di aderenti diretti, o presso sub-depositari abilitati esteri ai quali la Banca è legata da rapporto contrattuale:
– unicamente le informazioni relative alle operazioni indicate al punto 1) precedente che la Banca riceve dal depositario centrale estero o dal sub-depositario indicati in precedenza.
La comunicazione al Cliente delle informazioni di cui al precedente comma avviene secondo le modalità di seguito indicate:
– per gli emittenti azioni indicati nel comma precedente e per gli emittenti italiani strumenti finanziari diversi dalle predette azioni di cui al punto 1) di detto comma, secondo le modalità disciplinate nel paragrafo “Comunicazioni con la clientela” della sezione “Dichiarazioni e firme degli intestatari”;
– per gli emittenti indicati nel comma precedente, punto 2), successivamente alla ricezione delle informazioni e in relazione alle tempistiche segnalate dal depositario centrale estero o dal sub- depositario, tramite comunicazione nella sezione riservata del Sito Internet della Banca, se il Depositante ha sottoscritto il Contratto per il Servizio a Distanza, oppure con comunicazione al numero di telefono cellulare o all’indirizzo e-mail personale, indicati nella Richiesta o comunicati successivamente per iscritto o con qualsiasi altra modalità individuata di volta in volta dalla Banca compatibile con i tempi a disposizione.
Qualora gli eventi societari e/o le operazioni precedentemente indicati abbiano ad oggetto strumenti finanziari registrati in un deposito amministrato cointestato, la Banca effettua le comunicazioni ivi indicate, comprese quelle relative a strumenti finanziari nominativi, utilizzando gli strumenti di cui al comma precedente riferibili a uno solo degli intestatari del deposito amministrato anche se non intestatario dello strumento finanziario oggetto della comunicazione, con piena liberazione nei confronti di tutti i cointestatari.
Nei confronti del Cliente che non abbia sottoscritto il Contratto per il Servizio a Distanza e che non abbia fornito per iscritto il numero di telefono cellulare e neppure un indirizzo e-mail personale, la Banca si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile compatibilmente con i tempi a disposizione e senza assumere alcuna responsabilità qualora l’avviso non pervenga in tempo utile al Cliente medesimo.
Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.
Mod. 262010 - 01.2023
Il Depositante che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all’emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.
Tale richiesta deve essere effettuata:
– per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell’emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di unica convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
– per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell’orario di sportello
del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l’inoltro della comunicazione. La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell’assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.
Il Depositante, salvo nei casi di cui al successivo comma, può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all'invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Depositante.
Il Depositante legittimato al voto, laddove previsto nello statuto dell’emittente e nell’avviso di convocazione dell’assemblea, con la richiesta di cui al precedente comma, può trasmettere anche le istruzioni di voto, compilando apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili. La Banca, ove ricevuta dall’emittente, trasmette al Depositante conferma della ricezione delle istruzioni di voto da parte dell’emittente medesimo. La Banca non assume alcuna responsabilità circa la correttezza, la completezza o l’accuratezza delle istruzioni di voto indicate dal Depositante.
Il Depositante che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nei commi precedenti deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti medesimi.
La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Depositante. Nei casi consentiti dalla legge, il Depositante può chiedere alla Banca l’invio all’emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui sopra in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.
Il Depositante è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Depositante può chiedere, a propriespese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all’autorità competente.
Nel caso di richiesta di identificazione degli azionisti proveniente, per il tramite del depositario centrale, da (i) emittenti italiani (o dal delegato di essi) con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea e/o (ii) società italiane (o dal delegato di esse) con azioni ammesse, con il consenso dell’emittente, alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea, il cui statuto preveda l’esercizio del diritto all’identificazione dei propri azionisti, la Banca, è tenuta a comunicare (anche tramite un proprio incaricato) ai soggetti sub. (i) e/o sub. (ii) i dati identificativi del Depositante che detiene presso la Banca medesima azioni dell’emittente/società richiedente in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sul deposito amministrato di cui sia intestatario. Nei casi che precedono la Banca comunica ai soggetti sub. (i) e/o sub. (ii) i dati identificativi del Depositante senza indugio e comunque non oltre il termine indicato dall’emittente/ società richiedente.
Il Depositante titolare di una partecipazione azionaria superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, frazionata su più depositi amministrati aperti presso diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza la Banca presso cui sono depositate le azioni in misura inferiore alla citata percentuale. Il Depositante comunica tale circostanza, sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili, entro il termine di
5 (cinque) giorni dalla diffusione del comunicato stampa con cui l’emittente/società di cui al precedente comma 1 rende nota al mercato la richiesta di identificazione dei propri azionisti. La Banca non assume alcuna responsabilità nel caso di omessa o ritardata comunicazione da parte del Depositante delle suindicate informazioni. In ogni caso, la Banca non è tenuta ad accettare le informazioni trasmesse dal Depositante oltre il predetto termine.
La Banca è legittimata ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.
Nel caso di richiesta di (i) emittenti obbligazioni ammesse alla Gestione Accentrata, il cui regolamento del prestito lo preveda, (ii) società emittenti azioni di risparmio ammesse alla Gestione Accentrata, il cui statuto lo preveda, o (iii) società di gestione del risparmio, con riguardo alle quote di fondi immobiliari quotati e nei casi ove sia consentito da norme di legge, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) all’emittente/società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente, sul cui deposito amministrato sono registrati obbligazioni/azioni di risparmio/quote di fondi dell’emittente/società richiedente, che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero dei predetti strumenti finanziari registrati sui rispettivi depositi.
Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 16, 17 e 18, il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
Art. 77 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.
Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera.
Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Depositante. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.
Art. 78 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito - Vincoli.
Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.
In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 81, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.
Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.
Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Depositante dare comunicazione alla Banca dell’eventuale esistenza di una convenzione tra il Depositante e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui al successivo articolo 76. La mancata comunicazione dell’esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni. Art. 79 - Deposito cointestato e procure.
Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, oltre quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6, ciascuno degli altri cointestatari è inoltre autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, a comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto, a trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto.
Allo scopo appone sugli stessi le relative girate o conferisce alla Banca il relativo mandato anche per girarli a favore di terzi o della Banca, nonché a dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere, ad utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, nonché a costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca.
Pertanto, con la firma del presente contratto, i Depositanti si conferiscono reciproca procura.
Art. 80 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei.
La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo.
Art. 81 - Subdeposito dei titoli cartacei e strumenti finanziari gestione accentrata.
Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.
I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca.
Nell’ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca (“conto omnibus”), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nelle presenti “Norme Contrattuali”, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell’area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (“conto individuale”).
Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all’estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo. Il Depositante autorizza altresì la Banca a consentire ai sub-depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 76 da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
Se i titoli di cui al presente articolo presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli – il Depositante autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che la Banca è responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.
Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata.
PARTE QUINTA
Norme speciali relative all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari
Art. 82 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.
La presente “Parte Quinta” disciplina i servizi di investimento di “esecuzione di ordini per conto dei clienti”,“negoziazione per conto proprio” e “ricezione e trasmissione di ordini”.
Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.
Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.
Per “ricezione e trasmissione di ordini” si intende l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
Nell’ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quinta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni, purché tali ordini risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un’autorità, (iii) le restrizioni imposte da un’autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quinta, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni ordini alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall’intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.
Art. 83 - Modalità di conferimento degli ordini e mezzi di pagamento. Procura. Clausola di retroattività.
Gli ordini sono conferiti per iscritto, fatte salve altre modalità concordate tra Banca e Cliente (ad es. per l’operatività telefonica) e fatta salva comunque l’operatività a distanza di cui al contratto per il Servizio a Distanza. Il Cliente prende atto che nel caso di conferimento di ordini con modalità dematerializzate, gli stessi ordini sono documentati dai registri e dalle evidenze informatiche della Banca, messe a disposizione del Cliente.
Se vengono impartiti attraverso il Private Banker, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il Private Banker rilasciano apposita attestazione cartacea.
Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
Gli addebiti e gli accrediti derivanti dall’esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente. Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
Si ritiene utile evidenziare che gli effetti delle norme contenute nella Parte Quinta una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente. Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli l’immediata emanazione di ordini e disposizioni nell’ambito del rapporto regolato nella presente Parte Quinta.
Mod. 262010 - 01.2023
Art. 84 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni. Aggregazione degli ordini. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio. La Banca – nel rispetto della normativa di settore vigente – applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente stesso rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi di negoziazione della Banca.
La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
Nella ricezione e trasmissione e nell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di tale strategia è contenuta nell’apposita sezione delle
“Dichiarazioni e firme degli intestatari” sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata.
Quando gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un’altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.
In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca potrà, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l’ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell’ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l’ordine potrebbe non essere mostrato al mercato.
Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.
Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un’altra sede di negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti.
Se il Cliente impartisce istruzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi – limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute – a tali istruzioni: il Cliente prende atto che eventuali istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni – pregiudicare le misure previste nella Strategia.
Nel caso in cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente; sul prezzo pattuito la Banca non applica commissioni.
Se l’ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca per conto terzi, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Se è prevista l’aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.
In caso di recesso dal presente contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.
Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie) assegnato da una unità operativa locale (“LOU”) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
Art. 85 - Garanzie relative alle operazioni richieste.
L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni regolamentari in materia.
Art. 86 - Valutazione delle operazioni. Connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. Conflitto di interesse.
Fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, nello svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini, se il Cliente ha già sottoscritto il separato contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell’operazione e verifica comunque l’esperienza e la conoscenza di chi dispone l’operazione nel rispetto di quanto previsto nel citato contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, fatte salve le eventuali deroghe previste nel medesimo contratto. Il Cliente prende inoltre atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che, pertanto, è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa variazione. Se la Banca riceve dal Cliente disposizioni relative ad un’operazione che, sulla base delle informazioni acquisite, è ritenuta non adeguata/appropriata provvede ad informarlo di tale circostanza nel rispetto della normativa vigente. Tale informativa esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni non adeguate/appropriate, salvo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione ovvero nel contratto di solo collocamento e distribuzione, per quanto attiene alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente.
La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento oggetto della presente Parte Quinta, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari”.
Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi. Art. 87 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati. Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite.
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari”.
Nel caso di operatività in strumenti derivati che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite quando viene superata la soglia convenuta tra la Banca e il Cliente stesso nell’ambito di uno specifico separato contratto che disciplina detta operatività, secondo quanto ivi contenuto.
Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento). La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata, o, qualora la circostanza si sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 88 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.
Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (complessivamente “sede di negoziazione”) diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
– il rischio di non essere facilmente liquidabili;
– la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 89 - Vendite allo scoperto.
Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni emanate dalla Consob.
Art. 90 - Strumenti derivati regolamentati.
L’operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF - negoziati su una sede di negoziazione (“Derivati Regolamentati”) è
inoltrati per iscritto a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax +39 011.093.00.15
email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
email: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche le comunicazioni relative alle perdite. Il Cliente prende comunque atto che l’operatività in Derivati Regolamentati comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.
Art. 91 - Versamento margini di garanzia.
Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all’articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell’ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all’operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell’operazione stessa.
Art. 92 - Deposito degli strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari sono immessi o registrati nel deposito amministrato presso la Banca. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
Art. 93 - Conferme e termini per il reclamo.
Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate - apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 cod. civ. e comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
PARTE SESTA
Condizioni di assicurazione delle coperture della polizza collettiva n. N° 100070000084 connessa alla carta BancoCard Fideuram
Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva
N°100070000084.
PARTE I CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Base dell'Assicurazione
L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.
Art. 2 - Definizioni Generali
“Anno Assicurato”: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di Assicurazione
“Assicurazione”: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto
“Assicurato”: il titolare della Bancocard Fideuram, cliente delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/ 2005.
“BancoCard Fideuram Carta Assicurata”: la Bancocard Fideuram valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
“Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
“Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
“Polizza Collettiva”: polizza N° 100070000084 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.
“Premio”: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
“Rischio”: la possibilità che si verifichi il Sinistro.
“Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l/Assicurazione.
“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
“Terzi”: qualunque persona che non sia l’Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:
Sezione A- Garanzia “Safe On Line”
Sezione B - Garanzia “Protezione Acquisti”
Sezione C - Garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”
Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo
Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.
Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato
Per le carte emesse dall’1/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i premi di Assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.
Per tutte le carte emesse prima dell’1/02/2016 la copertura assicurativa verrà prestata da Intesa Sanpaolo Assicura a decorrere dall’1/02/2016.
La Società anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della carta
Art. 6 - Premio di Assicurazione.
Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.
Art. 7 - Circostanze del Rischio
a) ) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).
b) Aggravamento del Rischio
La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Mod. 262010 - 01.2023
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.
Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento Assicurato.
Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
Art.9 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.
I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
fax: +39 00.00000000
Indirizzo e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.Xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.
Art. 10 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente
La presente polizza è regolata dalle leggi italiane, Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.
PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE SEZIONE A - GARANZIA SAFE ON LINE
La Garanzia "Safe on Line" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Bancocard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084.
Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
“Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
“Assicurato”: il titolare della Bancocard Fideuram cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. 19s. 206/2005.
“BancoCard Fideuram Carta Asicurata”: la Bancocard Fideuram valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa San Paolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
“Beni Assicurati”: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00 ad eccezione di:
– animali, piante e fiori;
– gioielli, ivi compresi gli orologi;
– denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
– beni di consumo, cibi o bevande;
– veicoli motorizzati nuovi o usati;
– telefoni cellulari;
– biglietti di trasporto (aereo, treno, ecc.);
– dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.);
– servizi on line;
– beni acquistati per essere rivenduti;
– qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.
(*2) Paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la Garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.
“Gioiello”: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo
prezioso e/o pietre preziose.
“Sinistro”: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
“Venditore”: azienda che commercializza prodotti su internet.
“Territorio del Venditore”: la garanzia "Safe on Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all’indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi In contatto con il sito internet.
“Territorio di invio dei Beni Assicurati”: i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia NON CONFORME: il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. l'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato.
“Non Spedito”: il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata.
“Pagamento Online”: qualsiasi pagamento on line fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul Conto Corrente.
“Terzi”: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
“Anno Assicurato”: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Safe On Line".
Art. 11- Oggetto della garanzia “Safe On Line”
La garanzia "Safe On Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:
1) caso di non conformità:
a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto. Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando:
I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditoreil bene acquistato;
II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti.
III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. II Bene Assicurato deve essere inviato a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx.
2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:
– la garanzia “Safe On Line” rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.
Art. 12 - Limite di Indennizzo
Il limite di Indennizzo per Assicurato è di Euro 500,00 per richiesta di rimborso e per Anno Assicurato.
Art. 13 - Esclusioni della garanzia “Safe On Line”.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:
a) danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;
b) danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, Furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle Istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);
c) danni al prodotto verificati si durante il trasporto con qualsiasi mezzo;
d) guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
e) danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;
Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:
f) la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della Società incaricate delle spedizioni;
g) il ritardo nella Consegna;
h) i prodotti con numero Identificativo rimosso o alterato;
i) I prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi In leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
j) le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore. Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie. Art. 14 - Sinistri. Obblighi, dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro
- Non appena venga a conoscenza dell’evento, l’Assicurato dovrà notificare l'accaduto al Servizio liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx anche attraverso il modulo di denuncia di Sinistro che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente.
SEZIONE B - GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI
La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Bancocard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione: “Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva. “Assicurato”: il titolare della BancoCard Fideuram cliente di banche del Gruppo Intesa San Paolo,
in qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
“BancoCard Fideuram/Carta Asicurata”: la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
“Beni Assicurati”: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00, ad eccezione di:
– Gioielli, gemme;
– animali e piante;
– denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
– beni di consumo, cibi o bevande;
– qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
– veicoli motorizzati nuovi o usati;
– telefoni cellulari.
(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.
(*2) paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all’intero o serie di articoli.
“Gioiello”: qualsiasi oggetto abitualmente Indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.
“Furto aggravato”: Furto con Aggressione o Effrazione (con scasso).
“Aggressione”: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l’intenzione di privare l'Assicurato dei propri beni.
“Furto con scasso e/o effrazione”: è il Furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nel muro o nel soffitto dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.
“Furto semplice”: sottrazione del Bene Assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Xxxxx nei confronti dell'Assicurato.
“Terzi”: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
“Anno Assicurato”: Il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia “Protezione Acquisti”.
Art. 15 Oggetto della garanzia “Protezione Acquisti”
La garanzia "Protezione Acquisti" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite di Indennizzo, del prezzo di acquisto di un Bene Nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso.
Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del Bene Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all’interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né sulle vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'Assicurato.
Art. 16 - Periodo della garanzia “Protezione Acquisti”
Il periodo di validità della presente garanzia è 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato. Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il
giorno di acquisto o di consegna).
Art. 17 - Limite di Indennizzo della garanzia “Protezione Acquisti”
Il limite di Indennizzo per Assicurato e per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia “Protezione Acquisti”.
Art. 18 - Esclusioni della garanzia “Protezione Acquisti”
Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di Xxxxxxxxxx derivanti da:
Mod. 262010 - 01.2023
• Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
• Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il Furto semplice è escluso.
• Furto dei Beni Assicurati contenuti nei bagagli consegnati al vettore comune.
• Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.
Per le Esclusioni generali si fa riferimento alfa Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.
Art. 19 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.
Non appena venga a conoscenza dell’evento, l’Assicurato dovrà:
– verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
– inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente.
SEZIONE C - GARANZIA “SCIPPO/ AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)”
La garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente al Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione.
“Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
“Assicurato”: il titolare della BancoCard Fideuram, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
“BancoCard Fideuram/Carta Asicurata”: la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
“Aggressione”: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l’intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.
“Rapina”: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.
“Terzi”: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
“Anno Assicurato”: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”.
Art. 20 - Oggetto della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
La garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'Aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
Art. 21 - Periodo della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
Art. 22 - Limite di Indennizzo della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)” Il limite di Indennizzo per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”.
Art. 23 - Esclusioni della garanzia “Scippo/ Aggressione agIi Sportelli Automatici (ATM)”
Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:
• danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);
• prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa dalla Carta Assicurata;
• qualsiasi Rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
• qualsiasi Rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Xxxxx;
• qualsiasi Rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.
Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.
Art. 24 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.
Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:
– verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
– inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell’Assicurato.
SEZIONE D - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 25 - Esclusioni generali
La Società non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:
a) qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
b) guerra, guerra civile, Invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di regime;
c) uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
d) embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
e) disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
f) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti
g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.
SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI
Art. 26- Arbitrato. Perizia
Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa Sanpaolo Assicura possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato, può nominare il proprio perito di fiducia.
Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.
Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. II perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.
Art. 27 - Surrogazione. Citazione di Xxxxx in giudizio
Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura subentra all'Assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subentrerà nei diritti dell'Assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa. Art. 28 - Liquidazione del danno
Relativamente alla liquidazione del danno:
a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
b)In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
c) La ricevuta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.
Art. 29 - Pagamento dell’Indennizzo
Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all’Assicurato.
In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell’importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, semprechè non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell’interesse Assicurato.
Ai sensi della presente polizza per "Pratica Completa" si intende la pratica inerente il Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro e prove documentali.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell’assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al 1 Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
– per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
– per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
– per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
– soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
– agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
– società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica);
– società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
– società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
– soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
– organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
– gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
– rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Mod. 262010 - 01.2023
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.
I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.