Esecuzione degli incarichi. Qualora ricorra un giustificato motivo la Banca può rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni e agli ordini conferiti dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. La Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata, ai sensi dell'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal Cliente, da un proprio corrispondente. La limitazione di responsabilità di cui all’art. 1717 Cod. Civ. non opera nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attività Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa, Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attività Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa, Financial Services Agreement