Common use of ESTENSIONE ALLA LEGGE MERLONI Clause in Contracts

ESTENSIONE ALLA LEGGE MERLONI. Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente Polizza viene estesa alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell’11.02.1994, così come modificata dal D.L.101 del 03.04.1995, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la c.d. “Legge Merloni”); gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo Schema Tipo 2.2 - D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi), con un limite non superiore al Massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in un unica soluzione anticipata e con una Franchigia o Scoperto che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel Modulo di Polizza. Il limite di ogni singolo certificato Merloni sarà separato ed in aggiunta al Massimale indicato nel Modulo di Polizza. In deroga alle condizioni dello Schema Tipo 2.2 - D.M. 123/04, qualora per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il Premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori. Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al Certificato Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici. Le condizioni di assicurazione così come lo Schema di copertura – Schema Tipo 2.2. - devono intendersi quelli previsti dalla Legge sopracitata.

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ESTENSIONE ALLA LEGGE MERLONI. Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente Polizza viene estesa alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell’11.02.1994, così come modificata dal D.L.101 del 03.04.1995, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la c.d. “Legge Merloni”); gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo Schema Tipo 2.2 - schema D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi), con un limite non superiore al Massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in un unica soluzione anticipata e con una Franchigia o Scoperto che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel Modulo di Polizza. Il limite di ogni singolo certificato Merloni sarà separato ed in aggiunta al Massimale indicato nel Modulo di Polizza. In deroga alle condizioni dello Schema Tipo 2.2 - schema D.M. 123/04, qualora qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il Premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori. Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al Certificato Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici. Le condizioni di assicurazione così come lo Schema di copertura – Schema Tipo 2.2. - devono intendersi quelli previsti dalla Legge sopracitata.

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