Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni: a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.; b) selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’art. 86, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006; c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D.Lgs. n. 231/2001; d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’art. 6 secondo le modalità previste; e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale – sociale previsti; g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale; h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati. 2. Qualora l’esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL. 3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio. 4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa. 5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNLc.c.n.l., fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 1, del D.LgsD.lgs. n. 152/2006; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta selezione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’art. 8623, comma 3bis16, del D.LgsD.lgs. n. 163/200650/2016, nonchè in conformità a quanto previsto anche dall’articolo 26 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisireacquisizione, da parte delle imprese appaltatrici la appaltatrici, della documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D.Lgs68/1999, D.lgs. n. 231/2001;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare applicare integralmente ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo presente c.c.n.l., in conformità a quanto previsto dal presente CCNLd. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere richiesta ed accertare il accertamento del rispetto degli standard di qualità ambientale – sociale previsti;
g) garantire il garanzia del rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL.c.c.n.l..
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
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Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’artall'art. 3, comma 1, 1 del vigente CCNLc.c.n.l., stipulati dalle imprese a partire dal 18 settembre 2008, fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione l'ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all’artall'art. 212, comma 1, 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta selezione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’artdell'art. 8623, comma 3bis16, del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/2016, nonché in conformità a quanto previsto anche dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisireacquisizione, da parte delle imprese appaltatrici la appaltatrici, della documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D.Lgs68/1999, D. Lgs. n. 231/2001;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare applicare integralmente ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo presente c.c.n.l., in conformità a quanto previsto dal presente CCNLD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ivi xxx compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere lett. c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere richiesta ed accertare il accertamento del rispetto degli standard di qualità ambientale – ambientale-sociale previsti;
g) garantire il garanzia del rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNLc.c.n.l.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSAR.S.U., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
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Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’artall'art. 3, comma 1, 1 del vigente CCNLc.c.n.l., stipulati dalle imprese a partire dal 18 settembre 2008, fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione l'ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all’artall'art. 212, comma 1, 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’artdell'art. 86, comma 3bis, 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163/2006163;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge 12 marzo 1999, n. 68/1999 68 e D.LgsX.Xxx. 8 giugno 2001, n. 231/2001231;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNLc.c.n.l., ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere lett. c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale – ambientale-sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNLc.c.n.l.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU R.S.U. o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti R.S.A. delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSUR.S.U., o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti R.S.A. delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
1. I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del vigente c.c.n.l. in essere alla data del 18 settembre 2008 sono fatti salvi fino alla loro scadenza.
2. I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del vigente c.c.n.l. stipulati successivamente al 18 settembre 2008 nonché le eventuali proroghe dei contratti di cui al comma precedente sono disciplinati dalle norme del presente articolo, fatta eccezione per la disposizione di cui al comma 1, lett. d), che entrerà in vigore ed avrà piena efficacia a far data dal 1º maggio 2010, anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data.
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Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’artall'art. 3, comma 1, 1 del vigente CCNLc.c.n.l., fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione l'ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all’artall'art. 212, comma 1, 1 del D.Lgs. n. 152/2006; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta selezione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’artdell'art. 8623, comma 3bis16, del D.Lgs. n. 163/2006;50/2016, nonché in conformità a quanto previsto anche dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisireacquisizione, da parte delle imprese appaltatrici la appaltatrici, della documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e 68/1999, D.Lgs. n. 231/2001;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare applicare integralmente ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo presente c.c.n.l., in conformità a quanto previsto dal presente CCNLD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere richiesta ed accertare il accertamento del rispetto degli standard di qualità ambientale – ambientale-sociale previsti;
g) garantire il garanzia del rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNLc.c.n.l.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSAR.S.U., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSAR.S.U., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
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Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’artall'art. 3, comma 1, 1 del vigente CCNLc.c.n.l., fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione l'ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’artall'art. 212, comma 1, 1 del D.Lgs. n. 152/2006; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’artdell'art. 86, comma 3bis, 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D.Lgs. n. 231/2001;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNLc.c.n.l., ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale – ambientale-sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNLc.c.n.l.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita. Norma transitoria
1. I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del vigente c.c.n.l. in essere alla data del 18 settembre 2008 sono fatti salvi fino alla loro scadenza.
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Esternalizzazione dei servizi ambientali. 1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’artall'art. 3, comma 1, 1 del vigente CCNLc.c.n.l., stipulati dalle imprese a partire dal 18 settembre 2008, fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione l'ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all’artall'art. 212, comma 1, 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’artdell'art. 86, comma 3bis, 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163/2006163;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge 12 marzo 1999, n. 68/1999 68 e D.LgsX.Xxx. 8 giugno 2001, n. 231/2001231;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNLc.c.n.l., ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere lett. c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale – ambientale-sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL.
3c.c.n.l. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU R.S.U. o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti R.S.A. delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSUR.S.U., o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti R.S.A. delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita. I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del vigente c.c.n.l. in essere alla data del 18 settembre 2008 sono fatti salvi fino alla loro scadenza. I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del vigente c.c.n.l. stipulati successivamente al 18 settembre 2008 nonché le eventuali proroghe dei contratti di cui al comma precedente sono disciplinati dalle norme del presente articolo, fatta eccezione per la disposizione di cui al comma 1, lett. d), che entrerà in vigore ed avrà piena efficacia a far data dal 1º maggio 2010, anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data.
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