Informazioni e documentazione aziendale Clausole campione

Informazioni e documentazione aziendale. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.19 del DLgs n.626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art.4, comma 2, del DLgs n.626/94 custodito presso la struttura ai sensi dell'art.4, comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti la struttura per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Informazioni e documentazione aziendale. Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui all’art. 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché il diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.17, comma 1, e di cui all’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs. Per informazioni inerenti l’organizzazione e i luoghi di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro. Il RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione ricevute, nel rispetto del segreto industriale a termini dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
Informazioni e documentazione aziendale. 1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare e trarre copia della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. 2. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
Informazioni e documentazione aziendale. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del citato D.Lgs. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale. In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all’organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1° del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Informazioni e documentazione aziendale. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), co.1, art. 50, D.lgs. n. 81/2008. Lo stesso rappresentante ha diritto, previa formale richiesta, di ricevere copia, cartacea o informatica a discrezione del datore di lavoro, del documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17, co. 1 e 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, custodito presso l’Azienda, per finalità di consultazione esclusivamente all’interno della stessa così come previsto dall’art. 18, lett. o), D.lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge. Tutti i documenti consegnati in copia come sopra, del cui ricevimento il rappresentante attesta formalmente la disponibilità, sono consultati esclusivamente in azienda. Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) e all’art. 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
Informazioni e documentazione aziendale. Il R.L.S.S.A. ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008 nonché il diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, e di cui all'art. 26, comma 3 del citato D.Lgs.. Per informazioni inerenti l'organizzazione e i luoghi di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il R.L.S.S.A. è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione ricevute, nel rispetto del segreto industriale a termini dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008.
Informazioni e documentazione aziendale. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), co.1, art. 50, D.lgs. n. 81/2008. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17, co. 1 e 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, custodito presso l’Azienda. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
Informazioni e documentazione aziendale. 1. Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell'art. 19, del decreto legislativo n. 626/1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. 2. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
Informazioni e documentazione aziendale. Ai sensi dell’art. 00, x. 0, xxxxxxx x), x), x) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’RLS/RLST trova a disposizione nei locali dell’ente, su richiesta, copia del DVR, il/i DUVRI con tutti i relativi allegati e la documentazione equipollente, in caso di lavori inerenti il Titolo IV (PSC, POS, etc) e le informazioni relative a tutti gli infortuni, alle malattie professionali e dei mancati infortuni (laddove disponibili). Nei riguardi di quest’ultime il datore di lavoro, consentirà all’RLS/RLST di accedere ai dati relativi alle denunce di infortunio, comunicate all’INAIL. Tutti i documenti sono consultati esclusivamente all’interno dell’ente ed è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico e nel rispetto del segreto e divieti previsti dalla vigente normativa. Per informazioni inerenti all’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’ente o l’unità d’offerta per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoro. Formazione dei RLS/RLST Il RLS ha diritto anche alla formazione prevista all’art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La formazione avviene possibilmente e prioritariamente in collaborazione con l’organismo paritetico territoriale competente secondo quanto previsto all’art. 37, comma 12, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Xxxxx restando quanto già previsto dalla contrattazione collettiva, la formazione dei RLS si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve riguardare i contenuti previsti dall’art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La formazione base del RLS ha durata di 32 ore, di cui 20 ore sui contenuti indicati dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. L’obbligo di aggiornamento periodico annuale – che non può ripetere i contenuti della formazione iniziale ma dev’essere orientato alle novità normative, organizzative o tecniche intervenute – prevede 4 ore annue per gli Enti che occupano da 15 fino a 50 Lavoratori e 8 ore annue per gli Enti che occupano oltre 50 Lavoratori. La formazione iniziale del RLST avrà durata minima di 64 ore, di cui 24 ore sui contenuti indicati dall’art. 48, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 40 ore sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Per l’aggiornamento del RLST si segue quanto indicato nell’art. 48, comma 7 del D.Lgs n.81/200...
Informazioni e documentazione aziendale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni . Il datore di lavoro fornisce, su istanza del rappresentante, le informazioni e la do- cumentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge, in particolare il do- cumento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 lett. a) e 18, comma 1, lett. o). Lo stesso rappresentante ha diritto di accedere ai dati di cui all’art. 18, comma 1, lett. r). Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, é tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.