Accesso ai luoghi di lavoro Clausole campione

Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme previste dalla legge. Il Rappresentante per la sicurezza segnala entro 48 preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare ai luoghi di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato. Xxxx visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Accesso ai luoghi di lavoro. I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva. La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il RLST svolge le proprie funzioni secondo un programma di lavoro di massima predisposto dall’Ufficio dei RLST, informando preventivamente le parti sociali ed attenendosi alle eventuali disposizioni emanate dalle stesse. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro avviene con le seguenti modalità: - consulta preventivamente l’E.F.S.E. per verificare che nell’Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell’Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l’ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all’impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile, i termini sopra indicati sono ridotti alla metà, previo interessamento dell’E.F.S.E; - deve essere munito del tesserino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dall’E.F.S.E., che deve esibire prima dell’accesso al luogo di lavoro e che deve rimanere ben visibile per tutta la durata della visita e deve essere, inoltre, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita; - chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge; - della visita deve redigere apposito verbale. Copia dello stesso, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciato all’impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale. Il RLST non può chiedere l’esibizione di documentazione aziendale, oltre quella prevista dalla legge. Le visite si svolgono con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’impresa o di un delegato dell’imprenditore. L’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l’adempimento delle funzioni programmate. Le imprese ed i lavoratori possono richiedere l’intervento e la consultazione del RLST per l’esecuzione delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.L.vo n. 81/2008. Gli interventi dei RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell’ordine cronologico dell’arrivo della richiesta con precedenza per le richieste di consultazione preventiva di cui all’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008, fatti salvi i casi di riscontata urgenza ed indifferibilità. Il RLST dovrà fare un uso strettamente riservato delle informazioni ...
Accesso ai luoghi di lavoro. Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro (uffici, laboratori, palestre, ecc.) in tutte le sedi (plessi, sezione staccate, scuole coordinate, ecc.) dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL. Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico/Datore di lavoro le visite ai luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza; copia della comunicazione del R.L.S. deve essere trasmessa al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, qualora l'R.L.S. faccia parte del personale ATA. Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita dovrà essere redatto apposito verbale, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro, verbale che dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro o dal suo incaricato, dal Medico Competente, qualora sia presente, e dal R.L.S.. A cura del R.S.P.P. verrà trasmessa al Servizio Personale nota attestante il giorno, la durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento giustificativo dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S.. In relazione all'utilizzo dei permessi per l'accesso ai luoghi/sedi di lavoro, se le visite sono effettuate fuori dalla propria abituale sede di servizio, al R.L.S. non spetta il trattamento economico previsto per i dipendenti in missione, ma é però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente certificate.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro ( uffici, laboratori, palestre, aule. ) in tutte le sedi dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL. Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico le visite ai luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza; copia della comunicazione del R.L.S. deve essere trasmessa al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, qualora l'incarico venga svolto da personale ATA. Il Dirigente scolastico può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita dovrà essere redatto apposito verbale, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico; tale verbale che dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico o dal suo incaricato, dal Medico competente, qualora sia presente, e dal R.L.S..
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze nella scuola, in accordo con il gestore, con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro.