Accesso ai luoghi di lavoro Clausole campione

Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme previste dalla legge. Il Rappresentante per la sicurezza segnala entro 48 preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare ai luoghi di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato. Xxxx visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Accesso ai luoghi di lavoro. I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite, di norma, si svolgeranno congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva. La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incarica- to.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il sottoscritto Fornitore garantisce che per l’accesso ai luoghi di lavoro, il proprio personale si presenterà al referente di edificio/immobile/struttura del Committente (ove presente e di cui sia comunicato il nominativo) indicandogli: ⮚ il motivo per il quale chiede di entrare nel luogo di lavoro; ⮚ i tempi presunti di permanenza nel luogo di lavoro (edificio – struttura) per l’esecuzione dei servizi/lavori; ⮚ eventuali situazioni di rischio a persone terze dovessero derivare dallo svolgimento dei lavori. Per raggiungere il luogo/ambiente/area di lavoro il personale del sottoscritto Fornitore seguirà la sola viabilità che conduce al medesimo. Sarà altresì garantito che l’accesso ad un “luogo di lavoro confinato” verrà consentito al solo proprio personale incaricato dello svolgimento del servizio/lavoro previo: ⮚ rispetto delle procedure, ove presenti, di accesso e percorrenza interna definite e comunicate dalla Committente; ⮚ dotazione dei DPI adeguati alle caratteristiche del suddetto luogo ed ai rischi insiti nello stesso; ⮚ dotazione di un mezzo di comunicazione efficace per l’attivazione di una emergenza; ciò nel caso in cui il servizio/lavoro si svolga in ambiente confinato o in assenza di un presidio; ⮚ compilazione dell’Allegato B “DICHIARAZIONE IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE - D. P.R 177/2011. D. Lgs.81/08, art. 26 com. 1, lett. a, punto 2” in tutti i casi in cui l’attività debba svolgersi presso ambienti confinati e/o a sospetto inquinamento; Laddove il servizio/lavoro da eseguire e la particolarità del luogo confinato e/o non presidiato abbiano a comportare rischi rilevanti, il sottoscritto Fornitore garantisce, a propria cura e spesa, la contemporanea presenza di almeno due persone, sempre dotati di adeguati DPI e con un mezzo/strumento di comunicazione. Per tutti gli interventi da realizzarsi in luogo con presenza di pubblico e/o di persone terze il sottoscritto Fornitore procederà accertandosi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra persone estranee ed aree interessate dalle lavorazioni, assicurando nel contempo che detta condizione non venga meno nel corso dello svolgimento dei proprio operato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro ( uffici, laboratori, palestre, ecc. ) in tutte le sedi (plessi, sezioni staccate, scuole coordinate, ecc. ) dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL. Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico/Datore di lavoro le visite ai luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza; copia della comunicazione del R.L.S. deve essere trasmessa al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Dirigente scolastico può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita dovrà essere redatto apposito verbale. A cura del R.S.P.P. verrà trasmessa al Servizio Personale nota attestante il giorno, la durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento giustificativo dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S..
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze nella scuola, in accordo con il gestore, con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro.
Accesso ai luoghi di lavoro. La visita deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro con 12 ore lavorative di preavviso, salvo urgenze ed emergenze come definite dalla legge, e deve avvenire congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. La richiesta deve essere compatibile con le esigenze aziendali anche legate all’orario di lavoro o ai periodi festivi.