Accesso ai luoghi di lavoro Clausole campione

Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme previste dalla legge. Il Rappresentante per la sicurezza segnala entro 48 preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare ai luoghi di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato. Xxxx visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite, di norma, si svolgeranno congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva. La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala al datore di lavoro almeno 24 ore prima le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, salvo i casi di grave ed immediato rischio per l’igiene e la sicurezza il cui verificarsi giustifica la riduzione dei termini di preavviso. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Accesso ai luoghi di lavoro. I RLS esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando, qualora lo ritengano opportuno, al Servizio Prevenzione e Protezione le visite che intendono effettuare presso le strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati. Attività programmata, o programmabile: i RLS comunicano formalmente al Servizio Prevenzione e Protezione e per conoscenza al Responsabile di struttura, con almeno 48 ore di anticipo, l’intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al RSPP o suo delegato. Attività non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, RLS e RSPP o suo delegato, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione il “verbale di constatazione irripetibile” che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure partecipanti al sopralluogo. Attività con richiesta di accesso a documentazione: qualora l’attività dei RLS richieda l’accesso a documenti dell’Ateneo, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai RLS, il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 gg. I RLS hanno la facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni legislative previste all’art. 50 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La richiesta dei permessi retribuiti di cui alla parte prima del presente accordo dovrà essere inoltrata all’Amministrazione ed al SPP (servizio di prevenzione e protezione) con 48 ore di preavviso; le figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione aziendale potranno concordare, ai fini dell’attuazione del processo interno di miglioramento continuo, attività congiunta con l’RLS/RLST; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. In presenza di RLST: il RLST predispone un piano di lavoro e di attività periodiche che sarà trasmesso all’ente almeno trenta giorni prima della sua attuazione nelle ipotesi di accesso in azienda in caso di urgenza, il RLST dovrà comunicare l’iniziativa per iscritto all’organismo paritetico territoriale con 24 ore di preavviso, laddove possibile tutti gli accessi in azienda sono effettuati nel rispetto delle esigenze di servizio con le li- mitazioni previste dalla legge e congiuntamente di norma al responsabile del servizio di protezione e prevenzione, ovvero da altro soggetto indicato dall’ente.
Accesso ai luoghi di lavoro. La visita deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro con 12 ore lavorative di preavviso, salvo urgenze ed emergenze come definite dalla legge, e deve avvenire congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato. La richiesta deve essere compatibile con le esigenze aziendali anche legate all’orario di lavoro o ai periodi festivi.