Viaggio di un familiare Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stra- dale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consen- tire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricove- rato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di riserva di cui al comma 2. 2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie. 3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa. 4. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. 5. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato. 6. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.26 aprile1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».
Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. 4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito dell’ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60. dall’entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento anche in deroga, per il primo anno, alla data di scadenza prevista 5. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 846, della L. 160/2019. -zone interne alla delimitazione di centro abitato -zone esterne alla delimitazione di centro abitato 1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 Zone/ categorie. 2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. 4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.