CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per i lavori di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal D.Lgs. 50/16 di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dall’accettazione della conclusione dell'Accordo Quadro, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione. All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 11 del Capitolato.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per i lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice degli Appalti il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione à rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 225 del D.P.R n. 207/10.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali. Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Alla conclusione di ogni contratto discendente dall’Accordo Quadro, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall’accettazione dell’ultimo lavoro ordinato ed eseguito nell’ambito del contratto stesso, l’Amministrazione rilascerà il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro sarà emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro. Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro in conseguenza del presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal Titolo X, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Commissario Delegato. Il silenzio del Commissario Delegato protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario Delegato prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione del certificato, l’opera sarà presa in consegna dal Commissario Delegato. Resta nella facoltà del Commissario Delegato richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.