CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per i lavori di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal D.Lgs. 50/16 di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 225 del D.P.R n. 207/10.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dall’accettazione della conclusione dell'Accordo Quadro, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione. All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 6 del Capitolato.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per i lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice degli Appalti il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione à rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro sarà emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro. Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro in conseguenza del presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali. Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ll certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione se: - la stazione appaltante si avvale di tale facoltà per lavori di importo ≤ 1 milione di euro; - per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000, di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del codice, purchè non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: - opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione; - opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; - lavori di miglioramento o adeguamento sismico; - opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice; - opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi: