Disposizioni finali e transitorie Clausole campione

Disposizioni finali e transitorie. 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2 Per quanto non disposto dal presente regolamento, o in contrasto con il medesimo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari superiori vigenti. 3 Risultano abrogati i precedenti Regolamenti per la disciplina della pubblicità e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 12.05.2016 e con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 30.03.2007. 4 Per le occupazioni suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. 5 E’ compito del Settore competente che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione e del Concessionario alla riscossione, se esistente, la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del canone di legge come aggiornato e quantificato dal presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60 dall’approvazione del presente Regolamento. Dall’entrata in vigore del Regolamento potrà essere richiesta al titolare della concessione e/o autorizzazione documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia, se del caso, il titolo integrato e comunica il canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento. L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto a titolo di canone sulla base delle tariffe approvate dal presente regolamento e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.
Disposizioni finali e transitorie. PARTE VI
Disposizioni finali e transitorie art.19 abrogazioni 1. E’ abrogato il Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 255.
Disposizioni finali e transitorie. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo attuativo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.
Disposizioni finali e transitorie. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, ed in particolare alla legislazione in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile e quelle che eventualmente interverranno a modifica e integrazione delle normative richiamate.
Disposizioni finali e transitorie. 49 Allegato B - Schede impiego risorse umane 51 Allegato C - Schema di sintesi per motivazione analitica ex art. 192 del D.lgs. 50/2016 51 Allegato D - Tempistiche di rilascio delle autorizzazioni di Roma Capitale 51 Allegato E - Tariffe vigenti di cui alla deliberazione di A.C. n. 102/2017 51 Allegato F - Iter procedimentale relativo agli interventi inseriti nel Piano Pluriennale degli Investimenti di Roma Capitale 51 Premesso che: ­ il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 231 del 25 settembre 1997, ha approvato il conferimento della gestione dei servizi funebri e cimiteriali all’Azienda Speciale A.M.A. S.p.A.; ­ il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell’Azienda Speciale in Società per Azioni AMA S.p.A., ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, detenendone Roma Capitale, allora come oggi, l’intero capitale sociale, approvandone contestualmente lo Statuto e confermando, in capo alla società medesima l’affidamento di tutti i servizi in precedenza gestiti dall’Azienda Speciale per anni quindici a far data dalla trasformazione della società in S.p.A.; ­ ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è effettuata con provvedimento motivato, dall'Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire; ­ lo Statuto di AMA S.p.A., all'art. 4 individua, quale oggetto sociale della società, "lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto di Roma Capitale "; ­ con deliberazione n. 53 del 25/26 settembre 2015, l’Assemblea Capitolina ha disposto l’affidamento “in house” ad AMA S.p.A. della gestione dei servizi cimiteriali della città di Roma, (secondo le motivazioni di cui alla relazione ex art. 34, c.20 D.L. 179/2012, allegata alla succitata delibera n.53/2015, relativamente alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la forma di affidamento prescelta), per la durata di anni nove, a far data dal 28 settembre 2015 e fino al 27 settembre 2024, nei limiti autorizzativi dei Bilanci vigenti, prevedendo, altresì, l’approvazione con successivo atto de...
Disposizioni finali e transitorie. Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si applicano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti del Terzo Settore nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS previsto dal Codice del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione e piena operatività del Registro medesimo, si intende, pertanto, soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (come il Registro Regionale). Gli eventuali rapporti con la stampa e le reti televisive dovranno essere comunicati all’Azienda e concordati con la Direzione Generale. Il presente Regolamento annulla e sostituisce la Delibera n.569 del 12 novembre 2013 (Adozione del Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Organizzazioni di volontariato e l’Azienda) e la delibera n. 359 del 31/07/2017 (Regolamento autorizzazioni a manifestazioni/eventi di beneficenza di raccolta fondi a favore dell’AORN) e ogni precedente disposizione aziendale in tema di volontariato, di eventi e/o manifestazioni di beneficenza, di utilizzo del logo. Restano validi, sino alla scadenza prevista, i progetti ed attività già autorizzate. Gli eventuali rinnovi dovranno avvenire seconde le modalità indicate dal presente Regolamento.
Disposizioni finali e transitorie. 8.1 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in attuazione dello Statuto ed entra in vigore alla data indicata nel decreto di emanazione. 8.2 Il presente regolamento integra e per quanto di ragione modifica le disposizioni di cui al “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti del Politecnico”emanato con D.R. n.1014 del 24 novembre 1998, come modificato dal D.R. n. 4 del 5 gennaio 1999. 8.3 Il presente regolamento, non appena entrato in vigore, viene comunicato dal Politecnico agli Enti Partecipati e agli Enti sovventori. 8.4 Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore il Politecnico compie quanto in suo potere per adeguare in base al presente regolamento le convenzioni in corso con gli enti partecipati ovvero con gli Enti sovventori. Eventuali trattamenti di miglior favore in corso con il personale di ricerca che abbiano durata superiore a detto termine potranno essere conservati sino alla scadenza originariamente prevista, senza possibilità di rinnovo o proroga.
Disposizioni finali e transitorie. 1- Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di contabilità, D.I. 28/8/2018, n. 129 e delle Circolari citate in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto. 2- Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto. 3- Il presente Regolamento è inviato all’USR competente in base a quanto disposto dal D.I. 129/2018, art. 29 c 3.del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.
Disposizioni finali e transitorie. Modalità di comunicazione degli atti