Facoltà di ulteriori verifiche. Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l’Appaltatore è tenuto a consentire ad ENEL, ulteriori verifiche a campione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali. Oltre alle verifiche di cui sopra, ENEL si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli relativi agli adempimenti di Legge e di Contratto (ivi compresa la normativa sull’orario di lavoro). Tali verifiche potranno essere svolte da personale autorizzato da ENEL che potrà accedere in ogni momento ai cantieri e ai luoghi in cui si svolgono i lavori o richiedere all’Impresa appaltatrice di esibire idonea documentazione. A titolo esemplificativo, potrà essere effettuata la verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, o potrà essere richiesta copia del libro unico del lavoro completo nella parte anagrafica, retributiva/contributiva e presenze mensili, del cartellino orologio (o rapporto settimanale di presenza) firmato dal dipendente, ovvero strumento equipollente di rilevazione delle presenze, DURC, copia della ricevuta di avvenuta trasmissione del modello Uniemens contenente il numero progressivo di trasmissione, il nome del file, i dati del contenuto della trasmissione comprensiva del dettaglio del DM10 generato dalla procedura telematica INPS, nonché copia (qualora non sia stata già acquisita) della preventiva comunicazione obbligatoria telematica di assunzione ovvero copia della denuncia inviata all’INPS/INAIL e alle casse edili e copia dei modelli F24 quietanzati, ecc. Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte di ENEL non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.
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