Ed. 8.2, valida dal 18/05/2022
SOMMARIO
1 AMBITO DI APPLICAZIONE 2
2 DEFINIZIONI 2
3 LINGUA 3
4 SOTTOSCRIZIONE 3
5 INTERPRETAZIONE E GERARCHIA 3
6 COMUNICAZIONI 4
7 CONDIZIONI ECONOMICHE 4
8 IMPOSTE E TASSE 7
9 ESECUZIONE 8
10 SUBAPPALTO 15
11 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI DIRITTI E CREDITI 17
12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 17
13 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 18
14 GARANZIE DELL'APPALTATORE 19
15 PENALI 20
16 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
17 FORZA MAGGIORE 22
18 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO 22
19 GARANZIA ECONOMICA 25
20 ASSICURAZIONE 26
21 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 27
22 RISERVATEZZA 29
23 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 31
24 SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT. 33
25 VALUE ENGINEERING E GAIN SHARING 33
26 GOVERNANCE 33
27 INDICATORE CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPI) 34
28 GLOBAL COMPACT 34
29 CLAUSOLE ETICHE 35
30 LEGGE APPLICABILE 37
31 FORO COMPETENTE 37
ALLEGATO FATTURAZIONE 38
ALLEGATI “RESPONSABILITA’ SOLIDALE” 43
ALLEGATI GDPR (DA ALLEGATO 1 AD ALLEGATO 4) 47
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 54
DICHIARAZIONI EX PARTE SPECIALE “D” “REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” 56
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito definite “Condizioni Generali Italia” o “CG”) disciplinano la relazione contrattuale tra una o più società italiane del Gruppo ENEL (di seguito anche "ENEL") e i rispettivi Appaltatori (di seguito collettivamente definiti le "Parti") con riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature, opere e servizi, in conformità all’ordine di prevalenza indicato all’art. 5 delle CG previsto per i documenti che, unitamente alle presenti CG, compongono il Contratto.
ENEL persegue un modello di business sostenibile e pone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, insieme all’innovazione, al centro della propria cultura aziendale, implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. ENEL persegue il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), dal 2004 è membro “Participant” del Global Compact delle Nazioni Unite e, nel 2020, è stata riconfermata tra le sue LEAD company, grazie all’adesione ai 10 principi fondanti relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.
ENEL è impegnata a far crescere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i rapporti contrattuali con i fornitori.
L’Appaltatore dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile di ENEL, disponibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xx- nostro-impegno/sdg-onu, e di condividerne le finalità.
Qualsiasi deroga e/o modifica delle presenti CG o di altri documenti che compongono il Contratto, deve essere approvata per iscritto. Tali modifiche e/o deroghe avranno efficacia e si applicheranno al solo Contratto per cui la deroga e/o modifica è stata concordata, e non anche ad altri contratti già in essere o futuri tra le medesime Parti.
Al presente documento si applicano, tra le altre, le definizioni seguenti:
• Controllata: qualsiasi entità giuridica che, direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il comune Controllo di un’altra entità giuridica: tale entità giuridica sarà considerata una Controllata fintanto che il Controllo esista. Per “Controllo” si intende, in relazione a qualsiasi entità giuridica, il potere, diretto o indiretto, di determinare gli orientamenti gestionali e/o le politiche di tale entità giuridica, (i) attraverso il possesso di azioni con diritto di voto che consentano di eleggere o nominare, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo decisionale, (ii) per contratto o (iii) in altro modo.
• Termine di Completamento: periodo entro il quale l'Appaltatore si impegna a completare l'Oggetto del Contratto.
• Durata: periodo di validità del Contratto previsto in Lettera d’Ordine.
• Gruppo ENEL: indica Enel S.p.A. e società controllate e collegate da essa, in conformità a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile (di seguito “cc”).
• Data di Esecuzione: data in cui il Contratto diviene efficace a tutti gli effetti, ove non diversamente previsto nel Contratto, corrisponde alla data della sottoscrizione.
• Accettazione Definitiva: accettazione da parte di ENEL del completamento dell'Oggetto del Contratto, che avviene dopo che siano stati rimediati eventuali vizi o carenze riscontrati durante le operazioni commerciali.
• Data di Accettazione Definitiva: data in cui il Periodo di Garanzia termina con l'Accettazione Definitiva.
• Collaudo: verifica sperimentale di materiali, attrezzature, lavori e servizi, diretta ad accertare se essi siano idonei all’uso cui sono destinati, se corrispondano alle norme di legge e ai requisiti previsti nelle Specifiche Tecniche.
• Legge: tutte le leggi, gli statuti, le ordinanze, i codici, le norme, gli ordini, i decreti, i regolamenti, le ingiunzioni, i permessi, le licenze, le autorizzazioni di qualsiasi autorità governativa legalmente costituita, come xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx Xxxxxx.
• Accettazione Provvisoria: accettazione condizionata da parte di ENEL della consegna dell'Oggetto del Contratto, che dovrà essere verificata o confermata a condizioni operative entro un periodo concordato. Tale accettazione deriva verificarsi dell'ultima delle seguenti condizioni: (a) completamento dell'Oggetto del Contratto, (b) non esistono difetti, (c) tutti i difetti sono stati rimossi;
(d) le attività previste dall'Oggetto del Contratto hanno superato il Collaudo con esito positivo, e (e) l'Appaltatore ha consegnato a ENEL tutti i documenti richiesti.
• Data di Accettazione Provvisoria: data in cui inizia il Periodo di Garanzia sulla base dell'Accettazione Provvisoria.
• Oggetto del Contratto: materiali, attrezzature, lavori e servizi definiti nel Contratto e / o nelle Specifiche Tecniche, che ENEL acquisirà dall'Appaltatore ai sensi del Contratto.
• Subappaltatore: Persona - inclusi i suoi dipendenti e rappresentanti - che ha un contratto diretto con l'Appaltatore per l'esecuzione di parte dell’Oggetto del Contratto relativa alla fornitura di lavori e servizi.
• Subfornitore: Persona - inclusi i suoi dipendenti e rappresentanti - che fornisce all'Appaltatore, direttamente o indirettamente, materiali e / o attrezzature (incluse parti di essi) necessari per l'esecuzione dell’Oggetto del Contratto.
• Appaltatore: indica una persona fisica o giuridica (o un gruppo di esse) che sottoscrive un Contratto relativo all’esecuzione di opere, servizi e/o forniture.
• Firma Elettronica: sistema di firma digitale che consente di verificare l'identità dei firmatari al pari di una firma certificata apposta a mano, di certificare le comunicazioni inviate da un determinato firmatario e di accertare la fonte e l'integrità di un singolo o di una serie di documenti elettronici.
• Garanzia Economica: una garanzia economica a prima richiesta che l'Appaltatore è tenuto a prestare a ENEL ai fini del regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del pagamento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento del Contratto per l’importo e il periodo stabiliti nell’art. 19 delle CG.
• Documento di Accettazione Definitiva: documento (per es. un rapporto) che conferma la ricezione e l'accettazione definitiva dei materiali, delle attrezzature, delle opere o dei servizi acquistati e indica la scadenza del Periodo di Garanzia.
• Portale Globale degli Acquisti di ENEL: portale ENEL a cui gli Appaltatori possono accedere per operare online con ENEL.
• Documento di Accettazione Provvisoria: documento (per es. un rapporto) che attesta:
1) l'esito positivo dell'ispezione e del Collaudo di materiali o attrezzature ricevuti da ENEL; questo documento riporta le modifiche o le correzioni di carenze eventualmente riscontrate durante l'ispezione o il Collaudo, o
2) l'esito positivo della verifica dell'andamento dei lavori, l'esatta esecuzione o le migliorie apportate al servizio e la conformità a standard tecnici e clausole contrattuali riguardanti le varie fasi delle attività specificate nel Contratto.
• Imposte: indica imposte, dazi e altri oneri in generale, stabiliti e applicati dall'autorità di competenza/dalla legislazione locale a un singolo Contratto in conformità alla normativa vigente.
• Contratto: l’insieme dei documenti contrattuali specificati di seguito che disciplinano gli obblighi delle Parti e l'acquisto di materiali o attrezzature e/o l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio.
1. Lettera d’Ordine: è il documento che contiene il nome e i dati identificativi delle Parti, specifica l'ambito di applicazione e la durata del Contratto, espone le condizioni economiche, amministrative e normative, elenca e rimanda a tutti i documenti contrattuali che formano il Contratto.
2. Condizioni Particolari: documento che definisce le condizioni specifiche applicabili a un particolare Contratto.
3. Documenti tecnico-economici:
- Specifica Tecnica: documento che illustra i requisiti tecnici di cui al Contratto.
- Corrispettivo o Listino Xxxxxx: documento che indica il corrispettivo economico da versare per i servizi resi dall'Appaltatore, che possono essere raggruppati per categoria.
- Eventuali documenti aggiuntivi: altri documenti relativi a uno specifico Contratto (per es. descrizione delle opere e degli interventi, grafici e stampe di progetto descrittive, tempi e scadenze ecc.).
4. Condizioni HSE e Condizioni HSE Essenziali (di seguito anche “HSE Terms”): documenti che disciplinano gli obblighi delle Parti con riferimento agli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con attinenza all'oggetto contrattuale. Gli HSE Terms sono consultabili nel Portale Globale degli Acquisti di ENEL.
5. Condizioni Generali Italia: si fa riferimento al presente documento.
• Periodo di Garanzia: periodo di tempo durante il quale l'Appaltatore è tenuto a garantire il corretto funzionamento dei prodotti/delle opere, o durante il quale i prodotti/le opere devono essere privi di difetti e idonei all'uso preposto.
La lingua delle CG Italia è l’italiano.
Il Contratto è concluso con la sottoscrizione, anche tramite Firma Elettronica, di tutte le Parti. Le Parti escludono sia il rinnovo automatico che la tacita proroga del Contratto.
La lista dei seguenti documenti contrattuali, unitamente considerata, compone il Contratto tra le Parti:
1. Lettera d’Ordine;
2. Condizioni Particolari (se presenti);
3. Documenti tecnico-economici (Specifica Tecnica, Elenco Corrispettivi o Listino Prezzi, eventuali documenti aggiuntivi);
4. HSE Terms;
5. Condizioni Generali Italia.
La prevalenza dei documenti contrattuali è determinata dall’ordine in base al quale i medesimi sono elencati nell’art. 5.1 delle CG, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei documenti che compongono il Contratto, la priorità interpretativa ed applicativa segue l’ordine previsto per gli stessi, fatte salve le norme di cui agli artt. 1362 e ss cc.
In caso di diversa previsione contrattuale sull’ordine dei documenti, si applica l’art. 1.3 delle GC.
La rinuncia a un diritto o una facoltà di cui al Contratto ad opera di una delle Parti, non determina la rinuncia a diritti o facoltà future, anche ove fossero della stessa natura dei precedenti, se non approvata per iscritto in conformità all’art. 1.3 delle CG.
Fatte salve le norme di cui agli art. 1418 e ss del cc, la nullità di una o più clausole non importa la nullità del Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola nulla con un'altra che risponda il più possibile all'intento originario delle Parti.
Il Contratto è altresì disciplinato dalla Legge. Per i contratti che ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il “Codice Appalti”), al Contratto si applicano anche le previsioni stabilite dal Codice Appalti, ancorché non espressamente richiamate.
Le disposizioni di cui alle presenti CG devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia in contrasto con Xxxxx sopravvenute.
Le Parti comunicano in forma scritta e secondo le modalità previste nella Lettera d’Ordine (di seguito anche “Comunicazione”). Le Parti si impegnano a rettificare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti, fermo restando che in assenza di tale rettifica saranno considerate efficaci le comunicazioni inviate ai recapiti originariamente indicati nel Contratto.
È ammesso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, purché consentano a tutte le Parti di tenere traccia dello scambio di corrispondenza.
L'Appaltatore si impegna ad attenersi e a dare tempestivamente efficacia a tutte le Comunicazioni ricevute da ENEL, senza ulteriori formalità.
Il prezzo contrattuale è il corrispettivo stabilito per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel Contratto e tiene conto del valore totale dello stesso (di seguito definito “Prezzo”). Nel Prezzo sono inclusi tutti i prezzi necessari per l’esecuzione a regola d’arte di tutte le prestazioni oggetto del Contratto ivi incluso quanto necessario per l'acquisto di materiali e/o attrezzature, e/o forniture e servizi resi dall’Appaltatore, fatto salvo quanto espressamente escluso e le tasse previste dalla Legge. Il Prezzo è fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto, in deroga all’art. 1664 cc, e in conformità a quanto previsto dall’art. 7.2 delle CG. Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l’art. 1664, comma 2, cc.
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore riconosce:
• di essere stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi;
• che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.
I prezzi relativi a opere, lavori e interventi necessari per la corretta esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del Contratto, sono contenuti nell’elenco compensi o nell’elenco dei prezzi.
Qualora l’Appaltatore, di sua iniziativa e senza approvazione scritta di ENEL, esegua prestazioni/opere/lavori/interventi eccedenti in quantità e qualità quelli commissionati ovvero impieghi materiali ed apparecchiature di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti, non avrà diritto a compensi maggiori ma esclusivamente al pagamento dei compensi relativi a quanto commissionato.
Ciascuna delle Parti può richiedere la revisione dei Prezzi contrattuali solo se (i) previsto nel Contratto e (ii) decorso il primo anno dall’inizio delle attività, compresa ogni sospensione eventualmente disposta da ENEL ed esclusa qualunque causa di ritardo imputabile all’Appaltatore.
La revisione del Prezzo si calcola secondo quanto indicato nel Contratto; se calcolata dall’Appaltatore, ENEL ha diritto ad effettuarne la verifica.
L’accordo relativo alla revisione del Prezzo costituisce per le Parti il riconoscimento integrale di tutti i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione alle variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi.
L’importo derivante dalla revisione dei prezzi non concorre né alla formazione né al raggiungimento dell’importo del Contratto.
Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, la revisione periodica dei prezzi dovrà essere in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Per gli appalti di servizi e/o di lavori, l’Appaltatore prima dell’emissione di ogni fattura deve richiedere ed ottenere il benestare alla fatturazione all’Unità ENEL che gestisce il Contratto. ENEL rilascia il benestare dopo l’esito positivo dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali e delle verifiche previste dalla Legge o dal Contratto. ENEL paga ogni fattura a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che la fattura pervenga ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento).
Per gli appalti di forniture, il pagamento delle fatture avviene a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla Legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento).
In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa:
• il numero d’ordine di acquisto;
• l’indicazione dell’Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura (CUA: Codice Unità Acquirente).
Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla fatturazione, numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli dell’Allegato 1 per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di acquisto o Codice unità Enel).
Quando il Contratto è parte di progetti o programmi ad investimento pubblico, ENEL fornisce all’Appaltatore il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), ove disponibile. L’Appaltatore ha l’obbligo di inserire tali codici nella fattura. Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’Allegato 1 delle Condizioni Generali, ENEL non procederà al pagamento della stessa.
Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come di seguito indicato:
a) Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
b) Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti a) e b) si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.
Qualora l’Appaltatore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
Enel può trattenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, ove dal DURC dell’Appaltatore o del Subappaltatore emergessero inadempienze contributive relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, Enel trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Enel del certificato di Collaudo o di verifica di conformità, previa verifica di assenza di inadempienze contributive come risultanti dal DURC.
Enel può erogare l’anticipazione sul Prezzo contrattuale in conformità a quanto previsto dalla normativa pubblicistica applicabile o a quanto disciplinato nel Contratto. L’anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia di cui all’art. 19 delle presenti CG.
L’Appaltatore si impegna ad emettere le fatture, solo se complete di tutte le informazioni richieste dal Contratto e dalla Legge, e quando le attività in esse specificate sono state regolarmente eseguite e per le quali abbia ricevuto il benestare di ENEL.
La fatturazione deve avvenire come segue:
A. Usando il Portale Globale degli Acquisti ENEL:
Dopo aver ricevuto l'autorizzazione a fatturare da ENEL, e in conformità alle disposizioni contrattuali, l'Appaltatore invierà la fattura contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente usando un sistema elettronico (per es. XXX) che garantisca l'autenticità e l'integrità delle informazioni contenute in fattura.
In conformità alla legge sulla fatturazione elettronica, l'Appaltatore potrà inviare a ENEL le fatture emesse in formato elettronico. Questo metodo garantisce l'integrità dei dati e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente.
B. Senza usare Sistemi elettronici:
Nel caso in cui non si disponga di un sistema elettronico e/o la legislazione vigente non ammetta la fatturazione elettronica e la presentazione di fatture in formato digitale, in conformità alle condizioni contrattuali e dopo aver ricevuto da ENEL la necessaria autorizzazione a fatturare (la fattura deve indicare le quantità fornite e/o i servizi resi nell'importo corrispondente a quello fatturato), l'Appaltatore emetterà la relativa fattura e invierà l'originale all'indirizzo di fatturazione specificato nel Contratto.
ENEL ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo Iva (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972). Con tale regime viene istituito un unico ed autonomo soggetto passivo Iva con un'unica Partita Iva per tutte le Società aderenti. La costituzione del Gruppo IVA ENEL ha effetto dal 1° gennaio 2021. L’elenco delle Società ENEL appartenenti al Gruppo Iva a cui è associata l’unica partita IVA di gruppo è disponibile sul portale Web del Global Procurement di ENEL al seguente link “xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx”. L’adesione da parte delle società italiane ENEL al Gruppo Iva ENEL
comporta la non applicazione del Regime Iva Split Payment dal 1° gennaio 2021. In aggiunta alla partita IVA di Gruppo, unica per tutte le Società ENEL aderenti, assume carattere obbligatorio l’indicazione in fattura del codice fiscale della Società ENEL committente.
Ad eccezione della Lettera “B” dell’art. 7.6.2 delle CG, i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto.
In particolare, in deroga a quanto previsto all’art. 7.6.2 lettera “B” delle CG”, la trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di ENEL (Portale degli Acquisti attraverso il quale ENEL svolge l’attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L’utilizzo del Portale ENEL per l’invio delle fatture rende digitale il processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di ENEL con certezza dei termini di pagamento.
Si precisa che, in base alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 aprile 2018, si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI).
ENEL, quindi, svolge a titolo gratuito il ruolo di intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri Appaltatori (quindi documenti e informazioni che è già titolato a ricevere in qualità di committente) e non quelle emesse dai fornitori a soggetti diversi da Enel.
ENEL si impegna ad inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dall’Appaltatore, distinguendo tale attività dal ruolo di verifica delle prestazioni o forniture ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l’impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l’automatico riconoscimento del credito che è soggetto alle verifiche da parte di ENEL quale committente.
ENEL non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in nome e per conto dell’Appaltatore di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR IVA, oppure l’intermediario individuato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresenta l’unico che può essere delegato alla consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate).
Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 ed andranno trasmesse tramite il SdI (Sistema di Interscambio) ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’Allegato 1 sono riportati i dettagli tecnici necessari per la corretta gestione della fatturazione elettronica per Enel. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa.
Gli Appaltatori non residenti potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.
Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita IVA, ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 7.11 delle CG “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
Fatta salva la normativa vigente in materia di appalti pubblici, resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al Subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al Subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nel successivo art. 7.11 delle CG “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
È esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento.
L'Appaltatore si impegna a comunicare a ENEL i dati generali bancari e fiscali necessari nonché a comunicare tempestivamente a ENEL eventuali variazioni dei dati generali bancari e fiscali (per es. numero di Partita IVA, indirizzo, nome della società ecc.) e della proprietà/dell'assetto proprietario, salva la sospensione dei pagamenti di fatture contenenti dati non aggiornati.
Il pagamento dell'importo o degli importi fatturati non comporta il riconoscimento da parte di ENEL del fatto che il Contratto sia stato opportunamente eseguito dall'Appaltatore o che ENEL abbia rinunciato ai propri diritti o pretese nei confronti dell'Appaltatore; ogni pagamento viene eseguito senza alcun pregiudizio a diritti o pretese futuri.
ENEL può trattenere o sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore, anche se esigibili, nel caso:
• Previsto dall’art. 19.1.2 delle CG;
• L’Appaltatore ometta di informare ENEL quando si verificano le circostanze indicate all’art. 16.3 delle CG per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore.
Le Parti possono concordare di differire i termini di pagamento. I nuovi termini e condizioni di pagamento concordati avranno la
priorità.
ENEL verserà all'Appaltatore un onere di dilazione calcolato in base al tasso di riferimento del mercato (per es. Libor USA,
Euribor) registrato il giorno dell'emissione della fattura differita, più uno spread per i giorni compresi tra la data di scadenza inizialmente indicata nelle Condizioni Generali e la data differita concordata.
Gli oneri di dilazione, determinati nel modo sopra descritto, saranno pagati da ENEL nella stessa data e in aggiunta all'importo dovuto in conformità alla fattura differita. Resta inteso che, qualora il pagamento sia ritardato anche rispetto alla data di scadenza differita concordata, ENEL pagherà gli interessi di mora come indicato all’art. 7.4.1. delle CG.
ENEL, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ha la facoltà di richiedere modifiche rispetto alle prestazioni pattuite. Le nuove prestazioni dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità stabilite, a regola d’arte e comunque nel rispetto del Contratto e della Legge, ivi comprese quelle in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Dette prestazioni saranno compensate tenendo conto dei prezzi indicati nel Contratto. In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi alle suddette prestazioni, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per prestazioni analoghe o, qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali, ecc.
Le Parti devono concordare per iscritto i nuovi prezzi. In caso di mancato accordo tra le Parti, l'Appaltatore darà corso all'esecuzione delle nuove prestazioni sulla base dei nuovi prezzi fissati da Enel e l’Appaltatore potrà formulare riserve in conformità all’art. 9.7 delle CG.
L’Appaltatore si impegna a produrre i necessari documenti tecnici ed economici, redatti analogamente a quelli presentati in sede di procedura per l’affidamento della prestazione oggetto del Contratto, al fine di consentire ad ENEL l’individuazione della consistenza delle nuove/diverse prestazioni e dei relativi costi.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i Subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art. 3 - al Contratto.
Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alle unità amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Analogamente e con le medesime modalità, il Subappaltatore o il subcontraente tramite l’Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.
L’Appaltatore, il Subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri Subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136.
Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cc.
Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara), il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), ENEL comunicherà detto codice all’Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna fattura ai sensi dell’art. 7.2.5 delle CG.
Le Parti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi, a gestire tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento delle imposte, incluse le ritenute e altri obblighi di legge applicabili all'Appaltatore, in conformità alle procedure previste dalla Legge. Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Se, per mancata diligenza o per qualsiasi altra causa imputabile all'Appaltatore, ENEL perde il diritto a un beneficio fiscale, può detrarne l'importo equivalente dalla somma dovuta all'Appaltatore.
1 La clausola si applica esclusivamente ai contratti affidati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Nel caso in cui tra il Paese di residenza dell'Appaltatore e l’Italia sia stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, e qualora l'Appaltatore richieda l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, quest'ultimo dovrà presentare a ENEL il proprio certificato valido di residenza fiscale (o qualunque altro certificato/dichiarazione necessari ai fini dell'applicazione della disposizione contro la doppia imposizione). Per consentire la classificazione del tipo di reddito soggetto alla convenzione contro la doppia imposizione, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'interpretazione in Italia.
Se ENEL deve operare trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, ENEL rilascerà un certificato attestante le trattenute operate e, più in particolare, gli importi versati e quelli trattenuti.
Se i materiali o le attrezzature provengono dall'estero, le imposte saranno versate come segue:
a) L'Appaltatore pagherà tutte le imposte e gli oneri applicabili nei Paesi da cui provengono le merci e quelle applicabili nei Paesi attraverso i quali tali merci hanno transitato fino alla consegna finale, più tutte le imposte dovute nel Paese di destinazione in ragione dei benefici economici ottenuti dalla loro vendita.
b) L'Appaltatore pagherà inoltre tutte le spese e le imposte sulle importazioni o equivalenti nel Paese di destinazione, oltre ad altre tasse doganali ufficiali sui materiali e/o le attrezzature importati, salvo diversamente concordato con ENEL.
L’imposta di registro, l’imposta di bollo nonché tutti i diritti ed ulteriori oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nell’UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo, gli Appaltatori non aventi sede in uno degli Stati Membri dellUnione Europea sono tenuti ad eleggere, al fine di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno un (1) mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse.
I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.
Ove previsto nel Contratto, gli Appaltatori non residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea sono tenuti ad individuare, ai fini della gestione delle attività post vendita, un proprio Rappresentante Tecnico domiciliato nel territorio della Comunità stessa. Ove previsto, il nominativo del rappresentante tecnico deve essere comunicato a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno un (1) mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata della garanzia del prodotto fornito.
In caso di ritardo nella comunicazione ad ENEL del rappresentante fiscale o del rappresentante tecnico, rispetto alle scadenze sopra precisate, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cc.
La Lettera d’Ordine stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dall’Unità di Enel che gestisce il Contratto ai fini dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
ENEL si impegna a fornire, su richiesta dell'Appaltatore, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto. Qualora risultassero insufficienti o incomplete, l'Appaltatore si impegna a segnalare per tempo eventuali informazioni mancanti affinché ENEL possa prontamente integrare.
L'Appaltatore designa, prima dell’inizio delle attività, uno o più rappresentanti, che resteranno in carica per l'intera durata del Contratto. I rappresentanti nominati dall’Appaltatore sono responsabili della conduzione tecnica e amministrativa delle attività oggetto del Contratto. I rappresentati dell’Appaltatore devono essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei necessari requisiti di Xxxxx, essere muniti delle apposite deleghe, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed essere autorizzati a discutere di aspetti tecnici ed economici, e relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, agli obblighi sociali e al rispetto per l'ambiente, salvo obbligo dell’Appaltatore all’immediata sostituzione degli stessi, senza oneri a carico di ENEL.
Durante l'esecuzione del Contratto, ENEL si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del suddetto rappresentante (o rappresentanti) per giusta causa. In tal caso, entro dieci (10) giorni lavorativi, l'Appaltatore si impegna a nominare un nuovo rappresentante in possesso dei requisiti sopra indicati.
ENEL ha il diritto di verificare l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e la puntuale e regolare esecuzione delle attività contrattuali da parte dell'Appaltatore, in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto stesso.
Qualora, in base all'esisto di tali verifiche e ispezioni, ENEL contesti la regolare esecuzione del Contratto, anche soltanto a causa di errori o imprecisioni, l'Appaltatore si impegna a rimediare a proprie spese alle carenze riscontrate nel rispetto delle originarie scadenze contrattuali.
In applicazione dell’art. 9.1.5 delle presenti GC, il personale di ENEL e/o di terze parti autorizzate da ENEL potrà accedere fisicamente o da remoto agli impianti o ai magazzini dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore per verificare la produzione e le fasi di Collaudo, per conoscere i cicli di produzione e per controllare l'esecuzione di opere o servizi e i materiali impiegati dall'Appaltatore. L’Appaltatore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte da ENEL o da terze parti autorizzate e, previa richiesta, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.
Durante gli accessi in presenza o da remoto, il personale di ENEL e/o di terzi all’uopo autorizzati dovrà attenersi alle regole di accesso e alle limitazioni stabilite dall’Appaltatore in materia di proprietà intellettuale e/o con riferimento alle informazioni riservate, se espressamente classificate come tali nel Contratto, purché le stesse non impediscano o rendano eccessivamente difficoltoso l’esaustivo svolgimento delle ispezioni/verifiche/controlli da parte di ENEL.
In caso di verifica con accesso da remoto, l’Appaltatore e i suoi Subappaltatori renderanno disponibile un sistema di connessione (es. Videoconferenza, smart glasses, webcam, ecc.) che consenta lo streaming video di ispezioni / test, revisione della documentazione e interazione tra partecipanti locali e remoti. Resta inteso che tali accessi e osservazioni non costituiranno in alcun modo un'interferenza e/o limitazione dell'autonomia dell'Appaltatore o del Subappaltatore nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
Ai sensi dell’art. 1665 cc, ENEL potrà condurre Xxxxxxxx o ispezioni o verifiche, anche per singole partite, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Contratto, qualora lo ritenga necessario. Se tali controlli hanno esito positivo, i costi supplementari saranno sostenuti da ENEL; in caso di esito negativo, i costi supplementari saranno a carico dell'Appaltatore.
Anche nel caso in cui Enel non abbia eseguito ovvero abbia approvato le ispezioni e Collaudi, ove previsti dal Contratto, l’Appaltatore è in ogni caso tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera in deroga a quanto previsto all’art. 1667 cc.
Se gli esiti delle ispezioni, dei Collaudi e dei controlli evidenziano violazioni delle disposizioni contrattuali, ENEL ha diritto a chiedere la sostituzione o il ripristino delle attrezzature o delle opere, ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Se ENEL richiede la sostituzione di materiali difettosi, questi devono essere identificati e l'Appaltatore non può usarli in qualsiasi modo, ai fini dell’esecuzione del Contratto, se non autorizzato da ENEL.
L’Appaltatore non può invocare la tempistica e modalità delle ispezioni, Collaudi e controlli come una giustificazione o un motivo per posticipare la data di consegna indicata nel Contratto, fatto salvo il caso in cui ENEL sia l’unica responsabile del ritardo nell’esecuzione di tali ispezioni, collaudi e controlli, e tale ritardo non trovi giustificazione nelle previsioni contrattuali.
Fermo restando il diritto di ENEL di procedere a ispezioni, salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a eseguire a proprie spese tutti i Collaudi e le ispezioni concordati previsti dalla Legge. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a ENEL (i) la data in cui saranno condotti tali controlli con un preavviso minimo di quindici (15) giorni nonché (ii) gli esiti dei test e dei controlli eseguiti e registrati negli appositi verbali o certificati, anche se sono stati eseguiti in presenza di ispettori o rappresentanti di ENEL.
Ove previsto dal Contratto, l’Appaltatore si impegna a fornire ad ENEL prima dell'inizio della produzione, i certificati di tipo dei componenti (Type Certificates) conformi alle specifiche tecniche, ovvero, se non disponibili, un programma dettagliato delle attività finalizzate all'ottenimento degli stessi. In ogni caso i certificati di tipo dei componenti devono essere forniti entro e non oltre la consegna dei componenti. ENEL si riserva il diritto di partecipare a qualsiasi fase del processo di certificazione.
L'Appaltatore prima di avviare le fasi di produzione, costruzione o assemblaggio, o spedire materiali si impegna ad aver completato con successo le ispezioni e i Collaudi, ove previsti, e aver ottenuto l'autorizzazione scritta da ENEL, ovvero decorsi dieci
(10) giorni dalla notifica senza riscontro, dell’esito positivo delle ispezioni e Collaudi.
Le consegne, anche parziali, devono avvenire entro i termini indicati nel Contratto. Se non indicati, devono avvenire entro il Termine di Completamento che decorre dalla Data di Esecuzione. In nessun caso, incluso il caso di controversie tra le Parti, l'Appaltatore potrà derogare i termini indicati nel Contratto, fatto salvo quanto di seguito indicato.
ENEL ha diritto, previa comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, di posticipare i termini contrattuali di consegna ovvero il Termine di Completamento. In caso di fornitura, se non diversamente previsto nel Contratto, l’Appaltatore può fatturare la fornitura previa registrazione dei materiali in conto deposito, tramite invio di un’apposita comunicazione.
L'Appaltatore ha diritto ad anticipare i termini contrattuali di consegna, ovvero il Termine di Completamento previo esplicito consenso di ENEL, a cui non corrisponde un anticipo del pagamento del Prezzo, integrale o parziale, da parte di ENEL.
L'Appaltatore comunica tempestivamente ad ENEL la data effettiva di consegna, totale o parziale, dell’Oggetto del Contratto e contestualmente richiede l'indicazione della Data di Accettazione Provvisoria, ovvero comunica eventuali circostanze che abbiano causato o possano causare un ritardo rispetto agli stessi, indicando la nuova data di consegna prevista, da confermarsi successivamente con specifica comunicazione ad ENEL. L'Appaltatore si impegna a rimediare a proprie spese e carico ad eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali, anche se giustificati.
ENEL indica all'Appaltatore la Data di Accettazione Provvisoria entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 9.4.4. delle CG. Alla Data di Accettazione Provvisoria ENEL incontrerà il Rappresentante dell'Appaltatore per espletare le attività di cui all’art. 9.5delle CG di seguito indicata (“Riunione di Accettazione Provvisoria”).
Solo alla scadenza del Periodo di Garanzia, l'Appaltatore ha diritto a richiedere l'Accettazione Finale. ENEL indica all'Appaltatore la Data di Accettazione Finale entro trenta (30) giorni dalla predetta richiesta. Alla Data di Accettazione Finale ENEL e i Rappresentanti dell'Appaltatore si riuniscono per procedere formalizzare l’Accettazione Finale (“Riunione di Accettazione Finale”).
Ed. 8.2, valida dal 18/05/2022
Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto, la Consegna e l’Accettazione di materiali e attrezzature sono gestite in conformità agli Incoterms.
I materiali e le attrezzature dovranno essere consegnati nel luogo previsto nel Contratto. L’Appaltatore è responsabile del trasporto fino a destinazione, incluse eventuali attività di sdoganamento, e lo scarico, salvo quanto diversamente disposto nel Contratto, in conformità a quanto previsto all’art. 20 delle CG. L'Appaltatore ove necessario, si impegna ad ottenere dalle autorità competenti i necessari permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni, anche doganali, o la scorta della polizia per il trasporto dei materiali e a sostenere tutti i costi connessi e correlati (es. per deviazione del traffico, rinforzo di ponti, segnaletica ecc.).
La sottoscrizione di ricevute, documenti di spedizione o di invio non comportano l'accettazione delle quantità o della qualità dei materiali ricevuti.
In caso di posticipo, o ritardo nelle attività di trasporto e scarico, l'Appaltatore si impegna a farsi carico di tutti i costi di stoccaggio e assicurazione conseguenti fino al numero massimo di giorni stabiliti nel Contratto, decorsi i quali le Parti concordano le modalità di indennizzo all’Appaltatore degli ulteriori costi incorsi.
Tutti i materiali e le attrezzature saranno opportunamente contrassegnati, accompagnati da informazioni adeguate ed etichettati per agevolarne l'accettazione una volta giunti a destinazione, e corredati da una bolla di consegna contenente le informazioni specificate nel Contratto.
Dopo aver ricevuto i materiali o le attrezzature, ENEL rilascia il Documento di Accettazione Provvisoria ovvero, in mancanza di Collaudi e/o controlli finali, ENEL approva la bolla di consegna specificata all’art. 9.5.5. delle CG.
In caso di violazione dei suddetti obblighi ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc.
Durante la Riunione di Accettazione Provvisoria, ENEL redige il Documento di Accettazione Provvisoria ove riporta le informazioni relativa alla consegna, potendosi riservare la facoltà di effettuare specifici test per valutare quanto consegnato.
In caso di assenza dei Rappresentanti dell'Appaltatore, il Documento di Accettazione Provvisoria si intende comunque accettato.
Gli eventuali test specifici di cui all’art. 9.6.1. delle CG possono essere svolti o nella stessa data della Riunione di Accettazione Provvisoria o successivamente; in quest'ultimo caso ENEL convocherà una nuova Riunione di Accettazione Provvisoria. Una volta completati, i risultati di tali test saranno inclusi nel Documento di Accettazione Provvisoria sottoscritto da entrambe le Parti.
Se i test specifici di cui all’art. 9.6.1. delle CG non hanno esito positivo, ENEL può risolvere il Contratto ovvero evidenziare nel Documento di Accettazione Provvisoria i difetti riscontrati e intimare l’Appaltatore di porvi rimedio entro un termine perentorio, decorso il quale verranno ripetuti i test specifici. In caso di esito positivo di tali ultimi test, ENEL rilascia il Documento di Accettazione Provvisoria; in caso di esito negativo degli ulteriori test, ENEL riporta nel Documento di Accettazione Provvisoria i difetti individuati ed ENEL potrà decidere se risolvere il Contratto o concedere all'Appaltatore un nuovo termine per porre rimedio ai difetti.
I termini suddetti, concessi all'Appaltatore per rimediare ai difetti riscontrati, non saranno considerati come una proroga della durata del Contratto e, pertanto, l'Appaltatore dovrà farsi carico di eventuali penali e/o risarcimenti per i danni subiti.
In occasione della Accettazione Finale, ENEL verifica lo stato delle opere e/o dei servizi in presenza dell'Appaltatore, anche attraverso i necessari Xxxxxxxx, e in caso di esito positivo emette il Documento di Accettazione Definitiva firmato da entrambe le Parti e che certifica il completo adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In caso di assenza dei Rappresentanti dell'Appaltatore, il Documento di Accettazione Definitiva si intende comunque accettato.
Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, il Contratto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi, alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
Fermo restando quanto stabilito agli artt. 1.2 e 7.10 delle CG, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche richieste da ENEL alle medesime condizioni, fino al raggiungimento delle percentuali stabilite nel Contratto.
ENEL richiede all’Appaltatore l’esecuzione delle prestazioni oggetto di modifica, con le modalità indicate all’art. 6 delle CG.
Prima del superamento delle percentuali indicate nel Contratto, l’Appaltatore ha diritto a richiedere nuove condizioni contrattuali da applicarsi limitatamente alla parte di prestazione che eccede la percentuale stabilita nel Contratto.
In mancanza di accordo tra le Parti sulle nuove condizioni per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali eccedenti le percentuali di tolleranza stabilite nel Contratto, l'esecuzione del Contratto si intende completata al raggiungimento di tali percentuali.
In mancanza di richiesta espressa da parte dell’Appaltatore di cui all’art. 9.7.4. delle CG, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni eccedenti le percentuali indicate nel Contratto alle condizioni originariamente pattuite.
Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione dei lavori fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, Enel ha la facoltà di imporne l’esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
Le variazioni del progetto esecutivo relative ad attività compensate a forfait, espressamente ed esclusivamente richieste da ENEL, danno luogo all'adeguamento del corrispondente prezzo a forfait, da concordarsi di volta in volta conformemente a quanto stabilito all’art. 7.10. delle CG e in analogia con i prezzi fissati nel Contratto.
Durante l'esecuzione dell'appalto ENEL può richiedere all'Appaltatore, con congruo preavviso, anche l'esecuzione di prestazioni di modesta entità inerenti all’appalto (“Prestazioni a Consuntivo”), che saranno remunerate a consuntivo e in base ai prezzi definiti nel Contratto.
Le piccole forniture di materiali, necessarie esclusivamente per le Prestazioni a Consuntivo, saranno remunerate sulla base dei prezzi di mercato previsti alla data della fornitura, verificati da ENEL e documentati da fattura dell’Appaltatore, applicando ad essi la maggiorazione prevista nel Contratto, comprendente in modo forfettario il compenso per spese generali.
Per le Prestazioni a Consuntivo, l'Appaltatore si impegna a mettere tempestivamente a disposizione di ENEL la propria organizzazione e a provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutto quanto occorra per eseguire correttamente dette Prestazioni. Quest’ultime devono essere elencate in apposite liste giornaliere dove verranno indicate dettagliatamente: il lavoro eseguito; le qualifiche; le quantità dei materiali forniti e il tempo di effettivo impiego della mano d’opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera.
L'esecuzione delle Prestazioni a Consuntivo non dà diritto allo spostamento dei termini contrattuali, né a compensi speciali per insufficienza di personale o per mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze.
L’importo del Prezzo per le Prestazioni a Consuntivo non può superare l’importo complessivo previsto nel Contratto.
ENEL acquisisce la piena proprietà dei materiali, imballati in conformità a quanto disposto nel Contratto, scaricati sotto la responsabilità e a spese dell'Appaltatore, al momento del ritiro degli stessi presso la sede e alle condizioni concordate ed in conformità a quanto previsto all’art. 9.4.1. delle CG.
ENEL entra in possesso dei materiali e delle attrezzature, o di parte di essi, non appena questi si integrino nelle opere o siano collocati in un'installazione di proprietà di ENEL e l’Appaltatore ne autorizzi l’utilizzo. ENEL ha dunque diritto ad utilizzare i materiali e le attrezzature nei propri processi di sviluppo, nonché i risultati di quest’ultimi. In ogni caso l'Appaltatore proprietario, fino al momento del trasferimento della proprietà ad ENEL, si impegna a munirsi di un'assicurazione adeguata che copra i rischi connessi all’uso dei materiali e delle attrezzature in possesso di ENEL.
ENEL ha diritto di rifiutare o limitare il possesso dei materiali e/o delle attrezzature, per giustificati motivi.
Sottoscritto il Documento di Accettazione Provvisoria previsto all’art. 9.5. delle CG, ENEL acquisisce la proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Contratto.
Fatti salvi i diritti dello Stato o di terze parti, ENEL acquisisce altresì la proprietà delle scoperte e delle sostanze minerali utilizzabili rinvenute durante gli scavi e le demolizioni eseguiti sui terreni di titolarità di ENEL. L'Appaltatore ha diritto ad un compenso per le attività e/o i costi supplementari che possano derivarne e, se necessario, ad una proroga dei termini contrattuali.
ENEL, anche prima dei termini di cui all’art. 9.11.1. e 9.11.2, ha diritto di chiedere in qualunque momento all'Appaltatore, e quest’ultimo si impegna ad accettare salvo in caso di giustificato motivo, il trasferimento della proprietà di opere, installazioni, materiali e attrezzature presenti sul sito. In tal caso l'Appaltatore potrà continuare a eseguire i lavori e continuerà a rispondere dei rischi di impianto fino all'emissione del Documento di Accettazione Definitiva.
Fino al perfezionamento del trasferimento della proprietà ad ENEL, l'Appaltatore si impegna a disporre di un'assicurazione che preveda una copertura adeguata, anche qualora i materiali e ogni altro risultato delle opere contrattuali sia nel possesso di ENEL.
Durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che la qualità delle merci, dei servizi e delle opere sia pienamente in linea con lo scopo stabilito dalle Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, nonché la conformità ai requisiti qualitativi indicati nella documentazione tecnica parte del Contratto, e il rispetto di standard di controllo della qualità commercialmente accettabili nelle fasi di produzione di merci o prestazioni d'opera o servizi, inclusi gli standard di produzione previsti dalle autorità pubbliche locali e secondo le buone prassi di produzione.
ENEL può affidare all’Appaltatore l’esecuzione di prestazioni che richiedano l’utilizzo di materiali, strumenti di rilevazione e/o misura ed apparecchiature forniti, in tutto o in parte, da ENEL stessa, a seconda di quanto previsto nel Contratto.
I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature di proprietà di ENEL affidati a qualunque titolo e per qualunque scopo all’Appaltatore, saranno consegnati nei tempi e con le modalità stabiliti da ENEL nel Contratto, e l’Appaltatore si impegna a restituirli ad ENEL entro i termini stabiliti nel Contratto.
L’Appaltatore si impegna a controllare, nei modi e nei termini prescritti nei documenti contrattuali, che le quantità, le consistenze e lo stato dei materiali ed apparecchiature siano corrispondenti a quanto descritto nei suddetti documenti.
Qualora ENEL affidi propri materiali ed apparecchiature all’Appaltatore necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ENEL stessa ne può stabilire le relative condizioni e modalità (per es.: comodato d’uso). Nei casi in cui l’affidamento non avvenga a titolo gratuito, ENEL stabilisce i canoni e le modalità di pagamento.
I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature forniti e/o comunque utilizzati dall’Appaltatore devono essere idonei all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esenti da ogni difetto, devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti e ne deve essere dimostrata, a richiesta, la provenienza.
ENEL si riserva il diritto di effettuare controlli e di rifiutare con una Comunicazione specifica, i materiali e le apparecchiature utilizzati dall’Appaltatore che risultino inidonei ai fini dell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei materiali e delle apparecchiature rifiutati entro il termine stabilito da ENEL nella comunicazione di Accettazione Provvisoria . In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte di ENEL dà diritto all’Appaltatore di ottenere una sospensione o proroga dei termini previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
L’Appaltatore, per tutti i materiali e le apparecchiature:
- proprie;
- forniti da ENEL, a decorrere dalla data in cui li abbia ricevuti;
- preesistenti e smontati, destinati ad essere restituiti a ENEL o riutilizzati nel corso dell’esecuzione dei servizi;
si impegna a provvedere, a propria cura e spese, fino alla messa in opera – o fino alla restituzione a ENEL con le modalità, tempi e presso i siti da questa indicati – a:
• compiere tutte le operazioni di carico e scarico, trasporto, spostamento e posizionamento in cantiere e successivamente a piè d’opera;
• custodirli in depositi ed immagazzinare in siti idonei e ben mantenuti in modo da assicurare la loro perfetta identificazione e conservazione.
Materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL, a qualunque titolo affidati all’Appaltatore, devono essere restituiti ad ENEL entro i termini stabiliti nel Contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore eventuali spese per la riparazione di materiali ed apparecchiature danneggiati nel corso di operazioni dallo stesso eseguite. Eventuali apparecchiature e materiali che risultino mancanti o non riparabili sono addebitati all’Appaltatore ai prezzi di mercato, eventualmente maggiorati nella percentuale stabilita nel Contratto.
ENEL ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni contrattuali e di tutte le ulteriori prescrizioni impartite da ENEL nel corso di esecuzione dello stesso.
L’Appaltatore ha diritto a presentare contestazioni alle determinazioni di ENEL emerse durante i controlli e le verifiche ex art. 9.13.1, tramite Comunicazioni ex art. 6 delle CG ed entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse. In mancanza di tale contestazione, le determinazioni di ENEL si intendono integralmente accettate e l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve. Sulle contestazioni presentate dall’Appaltatore, ENEL dovrà comunicare le proprie ulteriori determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
ENEL si riserva il diritto di richiedere, e l’Appaltatore acconsente, constatazioni in contraddittorio circa situazioni o fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto. Le Parti, all’esito della constatazione in contraddittorio, sottoscrivono il relativo verbale di constatazione.
L’Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.
Tutte le riserve che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del documento di contabilità (registro di contabilità o verbale), esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.
In detto documento di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate.
Nel caso in cui abbia presentato le sue osservazioni, l'Appaltatore deve, a pena di decadenza, iscrivere le eventuali relative riserve in calce all'aggiornamento del documento di contabilità relativo al periodo durante il quale ENEL gli ha fatto conoscere le sue definitive decisioni.
L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare le riserve comunicando a ENEL, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del documento di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.
Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che a tali fatti si riferiscono.
All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del documento di contabilità, l'Appaltatore deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dell’esecuzione dell’appalto e non ancora risolte, ma che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti all’ultimo aggiornamento.
Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del documento di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, tutte le precedenti situazioni relative alle prestazioni contrattuali, si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle relative riserve. Parimenti, se non iscrive riserve relative all'ultima situazione provvisoria, anche questa si intende definitivamente accettata.
Salvo i casi in cui ENEL ritenga di anticiparne l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore entro dodici mesi dalla sottoscrizione di detto verbale.
L’avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.
Le Parti accettano che, ove nel corso dell’esecuzione del Contratto insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause idriche o geologiche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore darà immediata e dettagliata comunicazione delle sopravvenute difficoltà ad ENEL per consentirne l'accertamento.
In deroga al secondo comma dell'art. 1664 cc, le Parti accettano che, ove accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'Appaltatore, salvo offerta di compenso da parte di ENEL, non ha diritto ad ottenere alcun compenso, ma potrà esercitare il diritto di recesso in conformità all’ art. 16.2.3 delle CG
In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati da ENEL. Detti compensi, che non vanno mai considerati agli effetti delle disposizioni di cui al precedente art.
9.7 “Modifiche dei termini contrattuali”, sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare riserve ai sensi dell’art. 9.15 “Riserve”.
Quando l’esecuzione del Contratto deve avvenire presso siti nella disponibilità giuridica di ENEL, salvo diverso accordo, l’Appaltatore avrà a disposizione le sole aree o locali presso i quali si dovranno eseguire le attività oggetto del Contratto.
Quando il Contratto prevede la presenza presso sedi di ENEL di lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, l'Appaltatore deve effettuare, prima dell’inizio delle attività, un sopralluogo tecnico presso le sedi nelle quali debbano operare detti lavoratori.
L’Appaltatore riceve da ENEL la documentazione concernente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione riferite a tali sedi e collabora con ENEL per mettere in atto quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.
ENEL si riserva di dettare ulteriori disposizioni alle quali l’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono obbligati ad adempiere.
In seguito al sopralluogo previsto dall’art 9.17.2 delle CG e a conferma della conoscenza delle condizioni ambientali dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di:
• Essere pienamente edotto delle prestazioni oggetto del Contratto, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario, e di averne tenuto debito conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi;
• Conoscere l’ubicazione degli accessi e delle caratteristiche della zona interessata da opere, lavori e interventi e delle condizioni ambientali tutte, con particolare riguardo ai relativi rischi specifici ed alle corrispondenti misure di sicurezza, avendo avuto da ENEL tutte le informazioni in merito;
• Conoscere i luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti opere, lavori e interventi nonché delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e delle condizioni dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere, inoltre, considerato i vincoli a lui derivanti dall’eventuale svolgimento contemporaneo di altri lavori per conto di ENEL, nonché ogni eventuale ulteriore onere.
L’Appaltatore accetta di non avere diritto a compensi di sorta per oneri che possano derivare, anche all’interno dei cantieri e delle aree di lavoro, dall’uso e dall’esercizio normale di beni, installazioni e servizi, di ENEL o di terzi, nonché da servitù a favore di ENEL o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d’acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti, reti e apparecchiature in costruzione e/o esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
• produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, ivi compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere;
• trasporto e distribuzione in pressione di gas (metano, GPL o d’altro tipo), anche liquefatto;
• trasporto e distribuzione di acqua in pressione e/o a pelo libero;
• telecomunicazione e trasmissione dati xxx xxxx x/x xxxxx xxxxxx;
• di qualsiasi altro tipo;
anche nei casi in cui la presenza di essi dovesse essere accertata in corso d’opera.
A partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla Accettazione Provvisoria da parte di ENEL, fatto salvo quanto previsto all’art. 9.9, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire i cantieri, i mezzi, materiali e le opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori, sollevando ENEL da ogni responsabilità in merito, anche per eventuali danni a terzi.
L'Appaltatore, qualora reputi opportuno effettuare la custodia dei cantieri, dei depositi e delle aree di lavoro mediante servizio di guardiania, è tenuto all'osservanza delle norme previste dalla Legge.
L’Appaltatore deve mantenere la disciplina, la pulizia ed il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a far osservare dal personale proprio, di eventuali imprese esecutrici, di subappaltatori tutte le norme di Xxxxx e le disposizioni di ENEL, adottando ogni provvedimento necessario. L’accesso ai cantieri ed alle aree di lavoro deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori; su motivata richiesta dell’Appaltatore, eventuali eccezioni devono essere preventivamente approvate da ENEL con espressa dichiarazione sottoscritta e l’Appaltatore deve attenersi alle disposizioni impartitegli al riguardo. Al termine dei lavori, tutte le aree utilizzate – compresi gli accessi – devono essere lasciate sgombre e ben sistemate dall’Appaltatore.
In tutti i casi l’Appaltatore è comunque responsabile verso ENEL e verso i terzi dell’operato del personale addetto ai lavori.
Nella disposizione dei cantieri, l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.
La collocazione dei cantieri deve essere preventivamente approvata da ENEL, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per ENEL stessa.
Qualora, nel corso dell’esecuzione delle attività, ENEL richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisionali dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto al rimborso degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.
L’Appaltatore accetta di farsi carico di tutte le incombenze e gli oneri per la realizzazione degli accessi ai cantieri e alle aree di lavoro nonché la progettazione, installazione, costruzione, adeguamento e manutenzione in perfetta efficienza di idonei impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento di opere, lavori ed interventi.
ENEL o terzi da essa autorizzati hanno diritto ad utilizzare gratuitamente gli accessi, ancorché costruiti e/o sistemati a spese dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario per assicurare e mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade e delle aree sia pubbliche che di proprietà privata utilizzate per l’esecuzione di opere, lavori e interventi, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni delle Autorità competenti o dei proprietari, con particolare riguardo alle limitazioni di carico, alla conservazione ed all’efficienza delle stesse strade o aree interessate, sostenendo i relativi oneri.
L’Appaltatore accetta di non avere diritto a compensi di sorta se, nel corso dell’esecuzione di opere, lavori e interventi, deve modificare o sostituire, qualitativamente e/o quantitativamente, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle proprie previsioni iniziali.
L’Appaltatore nonché gli eventuali Subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da ENEL, approvvigionati a propria cura e spese.
L'Appaltatore si impegna a provvedere al trasporto nell'ambito del cantiere, compresi tutti i carichi e scarichi, al deposito e all'immagazzinamento nei cantieri stessi, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da ENEL. L'Appaltatore è di conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione dei materiali e delle attrezzature, separati nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari ed opportuni nel corso dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da ENEL. L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito da ENEL, nonché del deperimento e del calo qualora questi siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa.
L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da ENEL da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da ENEL stessa.
Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e la Data di Accettazione Provvisoria, l'Appaltatore si impegna a dare corso alla progressiva chiusura del cantiere, secondo un programma concordato con ENEL, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.
ENEL ha diritto di richiedere, con le modalità di cui all’art. 6 delle CG e in qualsiasi momento, all'Appaltatore di anticipare la consegna, in tutto o in parte, dell’oggetto del Contratto.
ENEL, nella richiesta di anticipo, potrà riconoscere all'Appaltatore un bonus economico (“Bonus”) in favore dell’Appaltatore che gli verrà erogato se verranno rispettati la nuova Data di Consegna / Termine di Completamento e tutti gli obblighi legali e contrattuali, tra gli altri in materia di lavoro, salute e la sicurezza. In nessun caso il Bonus sarà riconosciuto all'Appaltatore se ENEL ha applicato penali ai sensi del Contratto.
L'Appaltatore comunicherà per iscritto l'eventuale accettazione del nuovo termine richiesto da ENEL.
L’Appaltatore deve compilare documento di contabilità (registro contabile o verbale) relativi all'Oggetto del Contratto in conformità con i principi e le pratiche contabili generalmente accettati. Inoltre, l'Appaltatore dovrà mantenere un sistema di controlli contabili interni appropriato al suo operato. Durante il normale orario lavorativo e con un preavviso di quarantotto (48) ore, l'Appaltatore concederà ad ENEL l'accesso a registri contabili, istruzioni, disegni, ricevute, subappalti, ordini di acquisto, buoni e qualsiasi altro dato relativo all'Appaltatore nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.
L'Appaltatore si impegna a conservare i registri, inclusi libri e conti, rilevanti per l'Oggetto del Contratto per un periodo di cinque
(5) anni dopo l'Accettazione Definitiva qualora ENEL li richieda per il suo utilizzo.
ENEL deve autorizzare il subappalto.
Il Subappalto è ammesso entro il limite massimo stabilito nel Contratto; in difetto di detta indicazione, le attività oggetto del Contratto potranno essere subappaltate entro il limite del 49%. Nei contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, il subappalto è specificamente disciplinato dal Codice Appalti. L’Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in Subappalto, solo dopo essere stato autorizzato da ENEL che avrà verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità morale, di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, richiesti per l’esecuzione del Contratto, e dei parametri sulla sicurezza. Ove previsto dal Contratto, l’autorizzazione al subappalto, a discrezione di Enel, sarà anche vincolata alla verifica preventiva dei requisiti in materia di salvaguardia ambientale. Qualora subiscano variazioni l'oggetto del contratto di subappalto, l'importo dello stesso nonché requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività subappaltata, l’Appaltatore dovrà acquisire un’autorizzazione integrativa da parte del gestore del Contratto.
Il lavoro autonomo non costituisce subappalto, tuttavia, il titolare del contratto dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativi e economico finanziari.
L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente ad ENEL l'elenco dei potenziali Subappaltatori e la pianificazione della loro attivazione; tale elenco e la relativa pianificazione di attivazione potranno essere periodicamente aggiornati. L'Appaltatore non può stipulare alcun subappalto con nessun Subappaltatore non incluso in tale elenco e non autorizzato. ENEL dovrà ricevere la richiesta di autorizzazione almeno venti (20) giorni solari prima dell’inizio delle attività da subappaltare. La richiesta di autorizzazione deve contenere: (i) i dati societari del Subappaltatore, (ii) data di inizio / fine della prestazione da subappaltare e (iii) parte dell'Oggetto del Contratto da subappaltare (tipo, volume, paesi). L'Appaltatore ai fine della predetta autorizzazione, si impegna a garantire che ogni Subappaltatore sia registrato sul Portale ENEL, prima dell’autorizzazione.
Il subappalto è disciplinato come segue:
• durante la fase di offerta, i concorrenti devono indicare, anche in caso di variazioni, le opere/parti di opere, i servizi, le forniture o parti di servizi e forniture da subappaltare;
• il contratto di subappalto viene presentato a ENEL prima della data di efficacia e contestualmente alla certificazione attestante la conformità del Subappaltatore a tutti i requisiti necessari all'esecuzione delle attività subappaltate nonché una dichiarazione che attesti la conformità agli obblighi generali previsti dalla Legge;
• è ammesso un solo livello di subappalto, pertanto le attività subappaltate non possono essere eseguite a livelli di subappalto successivi.
L'Appaltatore si obbliga a pagare i costi per la sicurezza2 associati alle attività affidate in subappalto3 al Subappaltatore, senza alcuna riduzione. ENEL verifica l'effettiva applicazione di queste disposizioni tramite un proprio responsabile per la gestione e la supervisione dell'Appaltatore.
L'Appaltatore agisce in conformità alle norme salariali contenute nei “contratti collettivi di lavoro” e risponde in solido con i Subappaltatori per la conformità a tali leggi e norme e, a titolo indicativo e non esaustivo, a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, salari, contribuzione e assicurazione verso i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività subappaltate.
L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
In relazione al Subappalto, l’Appaltatore deve altresì produrre:
A) Per i contratti regolati dalla D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
⮚ copia autenticata del contratto di Subappalto sottoscritto dalle parti;
⮚ dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 cc, con l’impresa subappaltatrice, nonché analoga dichiarazione effettuata da ciascuna impresa partecipante nel caso di
R.T.I. o Consorzio;
⮚ dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore (Es c.d. DGUE) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici nonché dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art. 83 e 84 del Codice Appalti.
⮚ dichiarazione/i rilasciata/e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i qualora la/e stessa/e abbia/no forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
⮚ il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del Subappaltatore per attività attinenti quelle oggetto del Subappalto; per i subappaltatori esteri si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia;
2 Costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre i rischi la salute e la sicurezza causati da diverse attività che interferiscono tra loro.
3 Se previsto dalla legislazione nazionale.
⮚ autocertificazione del subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti specificando:
• Codice Impresa e Sede INAIL;
• Matricola Impresa e Sede INPS;
• Matricola Impresa, Sede e, eventualmente, Tipo Cassa Edile;
• Contratto Collettivo Nazionale applicato;
⮚ Autocertificazione del subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza o tutela del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
⮚ Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate.
Evidenza della corretta registrazione sul Portale Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto.
B) Per i contratti non regolati dalla D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
⮚ Evidenza della corretta registrazione sul Portale Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto,
⮚ autocertificazione del Subappaltatore attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente,
⮚ DURC,
⮚ Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti,
⮚ Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate,
⮚ Ogni altra documentazione richiesta nel Contratto.
L’Appaltatore dovrà conservare tutta la suddetta documentazione nonché ogni altra documentazione attinente il subappaltatore per tutta la durata del Contratto e per almeno 6 mesi dopo la scadenza del Contratto, al fine di consentire a ENEL di effettuare verifiche in conformità con quanto previsto all’art. 1667 cc. In ogni caso il contratto di subappalto dovrà essere depositato, in copia autentica, presso l'Unità ENEL che gestisce il contratto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Unità Enel che gestisce il contratto per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del Contratto, le attività affidate almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
L’Appaltatore applica per le attività affidate in Subappalto, gli stessi prezzi del Contratto con un ribasso non superiore al 20% (venti percento), ad eccezione dei relativi oneri della sicurezza che devono essere corrisposti senza alcun ribasso. Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a trasfondere nei propri contratti di subappalto l’obbligo, per i Subappaltatori, di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto per l’Appaltatore e a riconoscere ai lavoratori del subappaltatore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. L’Appaltatore si impegna specificamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei Subappaltatori. L’Appaltatore accetta, altresì, di consentire ad ENEL di verificare l’adempimento degli obblighi di cui sopra e di conseguenza si obbliga a consegnare, a richiesta di ENEL, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’assolvimento da parte del Subappaltatore dei predetti obblighi nonché a comunicare a ENEL tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del Subappaltatore.
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 7 delle CG, l’Appaltatore autorizzato ad affidare attività in Subappalto dovrà corrispondere al Subappaltatore l'importo delle attività da quest'ultimo eseguite, provvedendo a trasmettere all'Unità ENEL che gestisce il contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore.
ENEL sospende il pagamento delle fatture dell’Appaltatore relative agli stati di avanzamento contabili, per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento agli obblighi di cui all’art. 10.12. della CG, senza alcun diritto dell’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni, la maturazione di interessi o altro.
Qualora ENEL, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla Legge e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, ENEL diffiderà l’Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.
L’Appaltatore sostituisce tempestivamente il Subappaltatore per il quale sussistano accertati motivi di esclusione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di revoca dell'autorizzazione, l’Appaltatore risolve immediatamente il contratto di subappalto e prosegue direttamente le attività subappaltate senza alcun onere aggiuntivo per ENEL e fatto salvo il diritto di ENEL al risarcimento di danni.
Nei contratti con i Subappaltatori e gli Appaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto inclusa la specifica indicazione dei costi della sicurezza, che vanno corrisposti integralmente e non devono essere soggetti a ribasso.
ENEL si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento degli obblighi previsti all’art. 10 delle CG, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. cv..
La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, previo consenso di ENEL (di seguito Cessionario).
La notifica ad ENEL dell’avvenuta cessione del credito derivante dal Contratto, da parte dell’Appaltatore cedente e/o dal Cessionario munita delle nuove coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti, deve essere sottoscritta esclusivamente digitalmente ed inviata a mezzo PEC all’indirizzo della società ENEL interessata, non oltre 30 giorni prima del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto. Nel caso di notifica da parte del Cessionario, questa dovrà inoltre contenere in allegato l’atto di cessione riportante l’accettazione dell’Appaltatore cedente sottoscritta esclusivamente tramite firma digitale.
Ai sensi del Contratto, per cessione di crediti si intende la cessione di tutti i crediti derivanti dal Contratto in favore di un unico Cessionario. Qualora l’Appaltatore intenda cedere i singoli crediti, derivanti dal Contratto, a più Cessionari dovrà comunicarlo preventivamente, secondo quanto previsto all’art. 11.2 delle CG.
ENEL potrà rifiutare il pagamento della fattura ceduta se il Cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al punto 11.1. delle CG e/o le comunicazioni previste agli artt. 11.2 e 11.3 delle CG, non siano avvenute correttamente. Resta salva la facoltà per ENEL, in qualità di debitore ceduto, di opporre al Cessionario tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al cedente.
È vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del Contratto.
L'Appaltatore si impegna a comunicare ad ENEL l'avvio delle procedure di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, aumento o riduzione del capitale o, comunque, di altre operazioni straordinarie, ivi compresa la cessione e / o l'acquisto di partecipazioni di maggioranza e / o di rami d'azienda, nonché modifiche significative nei propri organi di governo. L’avente causa dell’Appaltatore potrà subentrare nel Contratto, se Enel avrà ricevuto la Comunicazione relativa all’operazione societaria entro 5 giorni dal suo completamento, e l’avente causa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, di quelli di natura-tecnico organizzativa ed economico-finanziaria adeguati all’esecuzione del Contratto.
Fatte salve le previsioni di Legge, Enel può cedere il Contratto e/o i diritti e/o i crediti derivanti dal Contratto a qualsiasi terzo, e si impegna a comunicare l’avvenuta cessione all’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga per la durata del Contratto, ad adempiere agli obblighi assunti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna a garantire a ENEL che tutte le attività vengano svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività.
L’Appaltatore, in relazione alla natura dell’appalto, si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela ambientale, dagli HSE Terms nonché alle prescrizioni impartite dall’Unità che gestisce il Contratto.
L'Appaltatore si impegna a collaborare con ENEL e le altre terze parti designate da ENEL e a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per programmare, coordinare ed eseguire l‘Oggetto del Contratto in modo da non ritardare o influenzare negativamente la sua esecuzione e il suo completamento.
L'Appaltatore è pienamente responsabile per tutto quanto occorre alla esecuzione del Contratto, incluse:
o La esecuzione di ispezioni, Collaudi e controlli previsti dal Contratto e/o dalle norme applicabili al Contratto, e per tutti i costi che ne derivano anche in conformità a quanto previsto all’art. 9.2 delle CG;
o L’organizzazione del personale assunto dall’Appaltatore per l'esecuzione del Contratto, a condizione che le responsabilità dell'Appaltatore siano sempre chiaramente individuate e distinte da quelle di ENEL;
o La nomina di una persona all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore che agisca in qualità di referente nei confronti di ENEL durante l'esecuzione del Contratto in conformità all’art. 9.1.3. delle CG;
o Il reperimento della forza lavoro necessaria a eseguire il Contratto e la copertura di tutti i relativi costi.
In caso di Appaltatori esteri, e prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore si impegna a garantire che le "persone che rivestono ruoli chiave" (inclusi il caposquadra, il supervisore, il responsabile di cantiere ecc.) siano in grado di comprendere e comunicare nella lingua stabilita nel Contratto (oralmente e per iscritto).
L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
• eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi;
• dare immediata Comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire con l’esecuzione del Contratto come previsto dall’art. 9.4.4 delle CG;
• adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi
quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio Subappaltatori);
• curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, l’Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
• comunicare immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, il verificarsi di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL;
• mantenere veritiere e/o comunicare immediatamente ad ENEL ogni variazione intervenuta rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni rese per l’iscrizione al sistema di qualificazione di ENEL e ai fini dell’affidamento del Contratto. Inoltre, l’Appaltatore accetta che ENEL possa verificare in qualsiasi momento la veridicità e la attualità delle dichiarazioni rese, e si impegna a produrre su richiesta di ENEL ulteriore documentazione; diversamente ENEL, potrà adottare provvedimenti di diniego/sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione di ENEL, nonché risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione dei reati di tipo mafioso, nonché di tutti gli eventuali vigenti protocolli di legalità stipulati da ENEL.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subappalto analoghe clausole a carico dei Subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei protocolli di legalità può comportare la risoluzione del contratto di Subappalto.
In particolare, l’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori, si impegnano a:
a) denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia, qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'assegnazione di subappalti a determinate imprese, fenomeni di
c.d. “caporalato”, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) nei loro confronti o dei loro familiari nonché nei confronti dei propri fiduciari e/o rappresentanti, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari;
b) segnalare alla Prefettura competente le denunce sporte di cui al punto a) ed assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti;
c) rispettare tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e ad ottemperare agli obblighi contrattuali, assicurativi, fiscali e previdenziali in favore dei lavoratori;
d) non utilizzare personale che abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per i delitti di associazione per delinquere anche di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio, usura, ricettazione, impiego di beni provenienti da delitti;
e) non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare illegittimamente e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente ordine rispetto agli obblighi in esso assunti né compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
f) dichiarare e garantire che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dello stesso, di non aver corrisposto o di dover corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione
o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell’ordine stesso;
g) accettare la possibilità di risoluzione del Contratto nei casi di violazione degli impegni assunti ai precedenti punti; nonché nei casi di falsa, mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le proprie società e/o eventuali Subappaltatori;
h) accettare la risoluzione da parte di ENEL, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto di appalto e/o da parte dell’Appaltatore del contratto di subappalto, qualora a seguito di verifiche della Prefettura emergano informazioni interdittive di cui alla legislazione vigente, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella propria società o eventuali imprese subappaltatrici;
i) pagare una penale a titolo di liquidazione del danno – e salvo, comunque, il maggior danno – in caso di informazioni antimafia interdittive a cui abbia fatto seguito la risoluzione del Contratto da parte di ENEL (o della ditta appaltatrice, nell’ipotesi di xxxxxxxxxx);
l) in caso di risoluzione del Contratto per le ragioni di cui ai punti precedenti, rinunciare espressamente, ora per allora, anche per conto dei Subappaltatori, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo, rimborso spese e mancato guadagno.
L’Appaltatore si obbliga ad agire in conformità alla Legge e al Contratto ed è responsabile per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e fiscali e degli obblighi contrattuali nei confronti dei Subappaltatori.
Quando l'Appaltatore è costituito da un gruppo di due o più entità, ciascuna di esse risponde in solido di tutti gli obblighi contrattuali e di Legge.
L'Appaltatore è tenuto a evitare situazioni che possano generare conflitto di interessi e, pertanto, dovrà adottare tutte le misure volte a individuarle e prevenirle, e ha l'obbligo di riferire immediatamente a ENEL eventuali comportamenti che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi.
L'Appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne ENEL da eventuali responsabilità e pregiudizi derivanti da contestazioni o azioni giudiziarie di qualunque tipo direttamente riconducibili al Contratto, causati da atti o omissioni dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori.
La suddetta manleva include eventuali importi che ENEL debba eventualmente pagare per costi e spese di qualunque natura in ragione di azioni legali o ordini di comparizione, in tutti i casi fermo restando il proprio diritto di difendersi. Il mancato rispetto di quanto disposto in questo articolo da parte dell'Appaltatore è considerato un inadempimento grave e legittima ENEL alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 cc.
L'Appaltatore s'impegna a garantire:
a) l'idoneità, la proprietà esclusiva e/o la legittima disponibilità, priva di gravami, di tutti i materiali e/o le attrezzature;
b) che tutti i materiali e le attrezzature:
• sono conformi ai requisiti di Xxxxx, alle Specifiche Tecniche e alle disposizioni contrattuali;
• sono privi di difetti visibili o occulti;
• sono idonei all'uso preposto, specificato nel Contratto;
• sono del livello qualitativo richiesto;
• sono nuovi o, nei limiti espressamente previsti dal Contratto, rigenerati;
c) che i servizi e le opere sono conformi a tutti i requisiti legali e contrattuali e alle Specifiche Tecniche, sono realizzati con competenza e diligenza, e sono comunque idonei all'uso preposto.
Salvo diversa indicazione nel Contratto, il Periodo di Garanzia dura due (2) anni dalla Data di Accettazione Provvisoria. Se, durante l’esecuzione del Contratto e il Periodo di Garanzia, le prestazioni oggetto del Contratto risultano non eseguite a regola d’arte o comunque non conformi al Contratto, l'Appaltatore è obbligato a porvi rimedio, senza compenso aggiuntivo da parte di ENEL.
Al termine del Periodo di Garanzia, l'Appaltatore si impegna a cedere ad ENEL le garanzie del produttore sui materiali e le attrezzature, anche qualora tale cessione dovesse risultare difficoltosa.
La garanzia dell’Appaltatore, durante il Periodo di Garanzia, non copre difetti o guasti causati da (i) uso improprio o scorretto da parte di ENEL, salvo qualora l'uso improprio o scorretto sia causato dall'applicazione di contenuti fuorvianti o imprecisi di manuali o istruzioni forniti dall'Appaltatore; (ii) normale usura, inclusa quella dovuta all'ambiente, al funzionamento o all'uso o (iii) modifica dell'attrezzatura non conforme al Contratto o alle istruzioni o raccomandazioni dell'Appaltatore.
La garanzia dell’Appaltatore, durante il Periodo di Garanzia, copre difetti di progettazione, costruzione, funzionamento e difetti occulti o di qualunque altra natura specificata nel Contratto, rispetto ai quali l'Appaltatore s'impegna, a proprio esclusivo carico e senza alcun onere e costo per ENEL, a:
a) sostituire (o, nei limiti consentiti dal Contratto, riparare) appena possibile al fine di minimizzare eventuali impatti sulle attività di Enel e, in ogni caso, entro i termini specificati nel Contratto (o, in assenza di tale specificazione, entro il termine originariamente previsto per la consegna dei materiali e delle attrezzature o per l’esecuzione dei servizi o opere risultati difettosi), tutti i materiali, le attrezzature, i servizi e le opere non conformi alle disposizioni o ai requisiti contrattuali, inadeguati o di scarsa qualità. L’Appaltatore deve ottenere l’approvazione di Enel, che non può essere irragionevolmente ritardata o negata, prima di intraprendere qualsiasi azione di riparazione. Ove la possibilità di riparare è stabilita dal Contratto e il bene non è riparabile, secondo la ragionevole opinione dell’Appaltatore, i materiali e le attrezzature difettosi resteranno in giacenza – a discrezione di Enel – presso le strutture di ENEL fino alla loro sostituzione, fermo restando il diritto di ENEL di usare i materiali rigettati fino a quando non vengano sostituiti;
b) sostituire tutti i materiali e le attrezzature forniti qualora emerga un difetto di serie, motivando la soluzione adottata per evitare che tali difetti si ripresentino nei materiali o nelle attrezzature della restante fornitura. Si ha un difetto di serie quando la percentuale di attrezzature e materiali contrattuali difettosi supera quella specificata nel Contratto o, se non è specificata, se è complessivamente superiore al 10% della quantità totale degli stessi materiali o attrezzature oggetto di fornitura ai sensi del Contratto;
c) restituire le attrezzature/i siti messi a disposizione da ENEL nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
d) manlevare ENEL da eventuali richieste avanzate da terze parti, in relazione a materiali, attrezzature, servizi e opere difettosi.
Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, ai fini dell’esecuzione del Contratto, ENEL potrà adottare misure idonee, autonomamente o ricorrendo all'aiuto di terzi, a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, dunque, a risarcire ENEL per eventuali perdite o danni subiti, secondo quanto disposto nel Contratto. In particolare, nel caso in cui l'Appaltatore non metta in atto le azioni richieste, incluse quelle correttive, entro i predetti tempi, ENEL potrà applicare penali per il ritardo, secondo quanto previsto all’art. 15 delle CG.
ENEL può decidere in qualunque momento, purché lo comunichi all'Appaltatore, di procedere alla correzione, all'adeguamento, all'esecuzione ripetuta, alla costruzione o all'assemblaggio di elementi risultati difettosi. ENEL può richiedere, per giustificati motivi, adeguamenti, correzioni, riparazioni o sostituzioni temporanee, e tutti i costi correlati saranno a carico dell'Appaltatore, in attesa che arrivino le nuove parti o siano eseguiti nuovi interventi di costruzione o assemblaggio, a seconda dei casi.
Il Periodo di Garanzia viene sospeso nella data in cui la decisione di ENEL di cui al art 14.7 viene validamente comunicata all'Appaltatore ed esteso di conseguenza fino al completamento di tutti gli interventi di riparazione, sostituzione o nuovo montaggio, o fino all'ultimazione delle opere eseguibili in garanzia.
Anche i ricambi sono soggetti alla garanzia sopra descritta nei medesimi termini e condizioni di cui alla presente clausola.
Decorso il Periodo di Garanzia, anche in caso di rimedio a eventuali anomalie, difetti o carenze riscontrati, ove previsto, le Parti formalizzeranno il Documento di Accettazione Definitiva secondo quanto previsto dall’art. 9.5.6 delle CG e l’Appaltatore presterà le eventuali Garanzie Economiche previste dal Contratto.
La scadenza del Periodo di Garanzia o l'Accettazione Definitiva dei materiali e/o delle opere contrattuali non esonera l'Appaltatore da responsabilità per difetti visibili o occulti, né da ogni altra responsabilità contrattuale o prevista dalla Legge.
Fermo restando quanto disposto all’art. 16.3 delle CG, in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini e/o delle scadenze del Contratto da parte dell'Appaltatore, ENEL può applicare una penale in conformità a quanto indicato nel Contratto. Le suddette penali non escludono né limitano il diritto di ENEL al risarcimento per danni ulteriori.
Se l'importo complessivo delle penali applicate supera il 10% dell’importo contrattuale, ENEL ha diritto di risolvere il Contratto. L'applicazione delle penali non limita la responsabilità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 13 delle CG e comunque del Contratto. Le penali saranno riscosse secondo le modalità ed entro i termini previsti dal Contratto e dalla Legge.
La mancata applicazione di una o più penali non implica la rinuncia da parte di ENEL all'applicazione di penali analoghe, o di penali a cui dovesse avere successivamente diritto per la stessa causa.
ENEL ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte, tramite invio di una Comunicazione all'Appaltatore ove verrà specificata la causa della sospensione e la durata della stessa, salva possibilità di proroga in caso di persistenza dell’evento impeditivo della continuazione del Contratto.
Qualora la causa della sospensione sia imputabile ad inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a risarcire ENEL di tutti i costi e le spese sostenute a causa della sospensione.
In conformità con le disposizioni degli HSE Terms, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro dell'Appaltatore potrà determinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto e il ripristino delle corrette condizioni di salute, sicurezza e ambiente.
La sospensione inizia e cessa alle date indicate nella Comunicazione di cui all’art. 16.1.1. delle CG; a partire dalla data di sospensione, e fino alla ripresa delle attività, l'Appaltatore dovrà cessare le attività, stoccare e conservare i materiali, le attrezzature e le opere, fermi restando tutti gli obblighi che derivano dalla Legge e/o previsti dal Contratto.
L'Appaltatore ha diritto al pagamento per le attività/i progetti ultimati prima della sospensione. Le Parti potranno accordarsi per il pagamento delle attività/ progetti/lavorazioni che, al momento della Comunicazione di sospensione, risultano essere in fase avanzata.
Ad eccezione degli eventi di cui agli artt. 16.1.2 e 17 delle CG, Enel si impegna a rifondere tutti i costi, debitamente documentati, sostenuti dall'Appaltatore come effetto della sospensione (inclusi i costi di stoccaggio). Se la sospensione si estende per più di centottanta (180) giorni, l'Appaltatore, con Comunicazione contenente un preavviso di trenta (30) giorni, ha diritto di recedere dal Contratto. In questo caso, gli effetti dell’art. 16.3.2 si applicheranno a vantaggio dell'Appaltatore.
ENEL può recedere dal Contratto in qualunque momento anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, tramite Comunicazione all’Appaltatore, con la quale indica anche quali attività dovranno essere completate e quali interrotte. ENEL si impegna a pagare il Prezzo per tutte le attività regolarmente svolte prima della data di recesso, salvo esito positivo dei controlli, Xxxxxxxx e ispezioni, ove previsti dal Contratto. Enel si impegna a tenere indenne l’Appaltatore delle spese sostenute in misura pari all'importo minore tra (i) l'importo corrispondente alle spese sostenute e documentate dall'Appaltatore in relazione a tali attività, per ordini divenuti irrevocabili, e (ii) l'importo corrispondente all'effettivo danno economico subito dall'Appaltatore.
L'Appaltatore ha facoltà di recedere dal Contratto in conformità alla Legge
L’Appaltatore può, inoltre, notificare ad Enel istanza di recesso dal Contratto quando si verifichino le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto stesso con i limiti e secondo le modalità ivi stabilite.
Nel caso in cui Enel accolga l’istanza di recesso, comunica all’Appaltatore quali opere, strutture e parti di esse devono essere consegnate, completate e quali interrotte anche al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da ENEL stessa.
Tutte le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Salvo diverso accordo, tutti i materiali già approvvigionati dall'Appaltatore sono conteggiati al prezzo di costo.
L'Appaltatore può notificare ad ENEL la volontà di recedere dal Contratto per “difficoltà di esecuzione”, derivante da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle Parti, che rendano notevolmente più onerosa la sua prestazione.
L’istanza deve essere inviata tramite PEC o lettera raccomandata A/R entro trenta (30) giorni dal verificarsi della causa stessa. ENEL si riserva di accertare le suddette cause e nel caso in cui accolga l’istanza di recesso ENEL comunica all’Appaltatore quali opere, strutture e parti di esse devono essere consegnate, completate e quali interrotte anche al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da ENEL stessa.
In tale caso di recesso l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito fino al momento del recesso.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di regolazione dell’insolvenza, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 14/2019.
Fatte salve le norme relative ai contratti di appalto per le opere pubbliche, ove tuttavia il curatore o il commissario dichiarino, entro il termine stabilito nello stesso art. 186, di voler subentrare nel rapporto, ENEL ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di subentro.
ENEL, con apposita comunicazione, fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.
La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ENEL, ha inizio con un verbale di constatazione redatto in contraddittorio, relativo allo stato di avanzamento delle opere eseguite nonché della consistenza dei cantieri.
Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, ENEL ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori, secondo quanto previsto dal
Contratto.
Le opere anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate sulla base dei prezzi contrattuali, secondo quanto
previsto dal Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori.
Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o il commissario. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.
ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dalla Legge e/o dal Contratto, nonché quando:
a) il decesso dell'Appaltatore, nel caso di persona fisica, o un cambiamento della capacità dell’Appaltatore sia tale da impedire o modificare in modo rilevante l'esecuzione del Contratto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario dell’Appaltatore hanno un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto o comportano il mancato rispetto degli obblighi assunti o determinano una violazione degli artt. 28 e 29 CG;
c) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria dell’Appaltatore o altro impedimento di qualsiasi natura influisce sulla regolare esecuzione del Contratto;
d) l’Appaltatore interrompe, sospende o rifiuta ingiustificatamente l'esecuzione di una o più attività oggetto del Contratto, ovvero la ripresa dell’esecuzione del Contratto nel caso di sospensione prevista all’art. 16.1delle CG;
e) l'Appaltatore non ottiene per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari e/o strumentali all’esecuzione del Contratto, e/o non li mantiene per tutta la durata del Contratto;
f) l'Appaltatore non è in condizione di rimediare a violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o alla ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'Appaltatore e/o i Subappaltatori e/o terze parti nominate dall'Appaltatore non sono in condizioni di eseguire le attività contrattuali, hanno commesso irregolarità, accertate da ENEL nel corso dell’esecuzione del Contratto, o hanno violato obblighi previsti dalla Legge;
h) l’Appaltatore non adempie agli obblighi di Legge e contrattuali in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e trattamento dei dati personali;
i) ENEL, nel corso dell’esecuzione del Contratto, accerta omissioni o imprecisioni nelle informazioni e/o dichiarazioni rese dall'Appaltatore di natura legale, economica, finanziaria e tecnica ai fini dell’iscrizione al sistema di qualificazione di ENEL e ai fini dell’affidamento del Contratto;
j) l’Appaltatore perde uno dei requisiti per l'omologazione (ove previsti);
k) l’Appaltatore pone in essere azioni, omissioni, comportamenti o situazioni tali da compromettere la reputazione e/o l’immagine di ENEL e/o la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità nonché nell'affidabilità dell’Appaltatore rispetto alla sua capacità di eseguire il Contratto.
Nei casi sopra descritti, ENEL può a sua scelta chiedere, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, l’adempimento entro un termine o la risoluzione del Contratto a decorrere dalla data indicata nella specifica Comunicazione.
ENEL, in ogni caso, si riserva il diritto di acquisire al Prezzo indicato nel Contratto, i materiali, completi o parziali, che l'Appaltatore abbia già fornito o consegnato.
In caso di inadempimento dell'Appaltatore, salvo il diritto di ENEL di applicare penali e richiedere il risarcimento dei danni ulteriori, ENEL potrà escutere la garanzia di cui all’art. 19 delle CG o sospendere i pagamenti dovuti all’Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall’art. 1460 cc.
In caso di risoluzione del Contratto, ENEL invia una Comunicazione all'Appaltatore ove indica la data in cui saranno consegnate le opere ed ENEL rientrerà in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello
stato in cui si trovano, mentre ENEL ha il diritto di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore. In caso ENEL non rilevi o rilevi solo parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali, l’Appaltatore è obbligato a rimuovere quanto non rilevato a sue spese.
Le Parti, in contraddittorio, procedono alla redazione di un verbale di constatazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione nonché della consistenza dei cantieri al momento della consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ENEL.
Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori secondo quanto previsto dal Contratto.
Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato in accordo tra le Parti. In caso di disaccordo, ENEL decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.
L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che ENEL non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da ENEL, con un anticipo di 30 giorni.
Qualsiasi somma percepita da ENEL in caso di risoluzione contrattuale, non implica la rinuncia al diritto al risarcimento di ulteriori danni.
Un "Evento di Forza Maggiore", salvo diversa disposizione di Xxxxx, indica qualsiasi atto o evento, fuori dal ragionevole controllo delle Parti e non il risultato di colpa o negligenza della Parte interessata, che impedisce alla Parte interessata l'adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal Contratto e che tale Parte non è in grado di prevedere, prevenire, evitare o superare con ogni sforzo ragionevole. L'onere di provare un Evento di Forza Maggiore è a carico della Parte che rivendica il verificarsi dello stesso.
L'Appaltatore non può invocare la forza maggiore nei casi seguenti:
a) condizioni meteorologiche o fenomeni che un Appaltatore che abbia esperienza nella gestione di impianti possa ragionevolmente prevedere e le cui conseguenze dannose avrebbero potuto essere evitate, in tutto o in parte, dall'Appaltatore;
b) ritardi o incapacità di reperire materiali o risorse umane che si sono verificati sebbene fossero ragionevolmente prevedibili, o che avrebbero potuto essere evitati o corretti in anticipo;
c) scioperi o vertenze sindacali nei confronti dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori, salvo in caso di sciopero nazionale o di scioperi dell'intero settore;
d) ritardi o violazioni contrattuali da parte di un Subappaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un Evento di Forza Maggiore;
e) lo stato del cantiere in cui vengono svolte le attività contrattuali, che è noto e approvato dall'Appaltatore;
f) difficoltà tecniche, economiche o finanziarie dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori.
Nessuna delle Parti sarà responsabile per la violazione dei propri obblighi se la prestazione è ritardata o non può essere eseguita a causa di un Evento di Forza Maggiore. La Parte che ritiene di essere interessata da un Evento di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra Parte per iscritto il prima possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di cinque (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Parte è venuta a conoscenza dell’Evento. Nella suddetta notifica dovrà:
1. specificare le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;
2. indicare la durata stimata dell’Evento;
3. descrivere gli obblighi contrattuali il cui adempimento è impedito, in tutto o in parte, dall’Evento di Forza Maggiore e le misure che sono state adottate per ridurre, ove possibile, gli effetti negativi di tale Evento sull'esecuzione del Contratto;
4. allegare i documenti che dimostrano che i fatti invocati possano essere considerati un Evento di Forza Maggiore.
La Controparte risponderà per iscritto accettando o respingendo la causa e dandone adeguata motivazione, entro dieci (10) giorni solari dalla ricezione della suddetta notifica. La mancata risposta della Parte destinataria della notifica sarà interpretata come accettazione della causa invocata.
In caso di forza maggiore l'adempimento dei suddetti obblighi sarà sospeso per tutto il periodo in cui perdura l'Evento di Forza Maggiore, senza che le Parti possano chiedere alcun indennizzo. Gli obblighi contrattuali non interessati dall'Evento di Forza Maggiore continueranno a essere assolti in conformità ai termini e alle condizioni contrattuali in essere prima che si verificasse tale Evento.
Se per un Evento di Forza Maggiore l'esecuzione del Contratto subisce effetti rilevanti e viene sospesa per oltre centottanta (180) giorni solari, o se si prova che non è più possibile eseguire il Contratto, ciascuna delle Parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto, con un preavviso di cinque (5) giorni all’altra Parte, senza conseguenze risarcitorie tra le Parti.
L’Appaltatore si impegna nei confronti dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle attività oggetto del Contratto, a:
4 Le clausole di cui al presente articolo si applicano ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con posa in opera.
1. applicare condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori;
2. rispettare le norme in materia retributiva – comprese le quote del TFR - e garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore;
3. assicurare e verificare il rispetto dell’obbligo dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi della Legge. L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 1381 cc, a far rispettare tale obbligo anche ai lavoratori autonomi e dipendenti dei Subappaltatori;
4. applicare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alle rispettive discipline vigenti in materia;
5. assicurare condizioni economiche equivalenti per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni comparativamente più rappresentative5.
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali con riferimento a tutti i lavoratori impegnati nell’appalto (inclusi eventuali lavoratori parasubordinati ed eventuali lavoratori in distacco da impresa diversa da quella appaltatrice o subappaltatrice, nonché eventuali lavoratori in somministrazione), l’Appaltatore dovrà fornire la documentazione prevista nei successivi punti accedendo al Sistema Controlli Responsabilità Solidale (di seguito anche “SCS”) al seguente indirizzo (ulteriori dettagli sono riportati nell’Allegato n°5 “Allegato Tecnico” ):
xxxxx://xxx.XXXX.xxxxxx.xx/XXXXxx
In caso di Subappalto e subcontratto, l’Appaltatore dovrà fornire la medesima documentazione riferita al personale del Subappaltatore o del subcontraente.
ENEL si riserva:
- con apposita comunicazione e con preavviso di almeno 30 giorni di modificare l’elenco dei documenti di seguito indicati e/o di variare le modalità con cui le informazioni/documentazione richieste dovranno essere fornite;
- di effettuare tutte le verifiche di cui ai successivi punti 18.2.3.1e 18.1.3.2. In caso di esito negativo delle suddette verifiche ENEL si riserva il diritto di sospendere i pagamenti dovuti all’Appaltatore nonché di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cc, nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
• Se il Contratto prevede data inizio validità entro giorno 15 del mese i documenti dovranno essere forniti dal giorno 1 al giorno 20 del mese successivo.
• Se il Contratto prevede data inizio validità tra il giorno 16 ed il giorno 31 del mese, i documenti dovranno essere forniti dal giorno 1 al giorno 20 del secondo mese successivo.
A tal riguardo l’Appaltatore sarà tenuto a:
a) valorizzare la tabella allegato n°2 “Lista Risorse Appalto”, mediante l’inserimento dei dati richiesti per tutte le risorse impegnate nell’appalto durante il mese solare precedente a quello della richiesta di controllo.
La tabella dovrà essere compilata inserendo i dati del personale di tutte le imprese (appaltatrici, subappaltatrici, distaccanti, somministratrici) che abbiano a qualunque titolo impegnato forza lavoro nelle attività contrattuali6;
b) compilare e caricare sul sistema SRS, per ognuna delle aziende per le quali sono state dichiarate risorse all’interno della tabella di cui al punto precedente, una “Autocertificazione di regolare assunzione” redatta secondo lo schema presente negli allegati
n. 3
c) compilare e caricare sul sistema SRS, per ognuna delle aziende per le quali sono state dichiarate risorse una “Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva” redatta secondo lo schema presente negli allegati n 4
Per ogni Contratto attivo i controlli successivi saranno eseguiti al termine di ogni mese.
Entro il giorno 20 di ogni mese, l’Appaltatore sarà tenuto a verificare il contenuto della tabella “Lista Risorse Appalto” compilata in occasione del controllo mensile precedente.
a) Se non ci sono state variazione rispetto alla tabella del mese precedente l’Appaltatore dovrà fornire solo “Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva”
5 La clausola si applica ai contratti d’appalto di servizi, quali ad esempio pulizie, mense, in cui l’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra ad un’altra impresa con riassunzione del personale precedentemente impiegato dalla impresa uscente.
6 In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia, ad es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.
b) Se ci sono state variazioni rispetto alla tabella del mese precedente l’Appaltatore dovrà aggiornare la “Lista Risorse Appalto”. Nel caso in cui tali variazioni implicano l’impiego di nuove risorse, l’Appaltatore dovrà fornire “Autocertificazione di regolare assunzione”.
La sola compilazione della tabella senza le relative autocertificazioni non costituisce adempimento agli obblighi del presente articolo.
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l’Appaltatore è tenuto a consentire ad ENEL, ulteriori verifiche a campione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali.
Oltre alle verifiche di cui sopra, ENEL si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli relativi agli adempimenti di Legge e di Contratto (ivi compresa la normativa sull’orario di lavoro). Tali verifiche potranno essere svolte da personale autorizzato da ENEL che potrà accedere in ogni momento ai cantieri e ai luoghi in cui si svolgono i lavori o richiedere all’Impresa appaltatrice di esibire idonea documentazione.
A titolo esemplificativo, potrà essere effettuata la verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, o potrà essere richiesta copia del libro unico del lavoro completo nella parte anagrafica, retributiva/contributiva e presenze mensili, del cartellino orologio (o rapporto settimanale di presenza) firmato dal dipendente, ovvero strumento equipollente di rilevazione delle presenze, DURC, copia della ricevuta di avvenuta trasmissione del modello Uniemens contenente il numero progressivo di trasmissione, il nome del file, i dati del contenuto della trasmissione comprensiva del dettaglio del DM10 generato dalla procedura telematica INPS, nonché copia (qualora non sia stata già acquisita) della preventiva comunicazione obbligatoria telematica di assunzione ovvero copia della denuncia inviata all’INPS/INAIL e alle casse edili e copia dei modelli F24 quietanzati, ecc.
Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte di ENEL non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.
18.1.4.5.1 L’Appaltatore si impegna a trasferire nei contratti con i Subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti punti. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. L’Appaltatore si obbliga a consegnare, a richiesta di ENEL e fermo restando quanto già previsto al precedente punto 18.1.3., tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del trattamento dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice nonché a comunicare a ENEL tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore.
18.1.4.5.2 L’Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevata ENEL da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell’impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.
Fermo restando quanto previsto dalla clausola sul trattamento dei dati personali all’art.23 “Trattamento dati personali” e ad integrazione della stessa, ENEL informa l’Appaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese appaltatrici ed eventualmente subappaltatrici (ivi compreso il controllo degli accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e con la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future. Sarà cura dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice provvedere ad informare gli interessati ed ottenere, ove dovuti e/o richiesti dalla società del Gruppo ENEL Committente, i consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra.
In caso di eventuale Subappalto l’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i Subappaltatori gli obblighi di cui al presente punto. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori.
Per i Contratti che ricadono nell’ambito di applicazione del Codice Appalti, per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, Enel assegna un termine all’Appaltatore per l’adempimento. Accertato il ritardo nell’adempimento o nel caso in cui l’Appaltatore non abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta di adempimento, Enel effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l'esecuzione e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L’articolo 17-bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 prevede i seguenti presupposti:
a) l’affidamento all’Appaltatore del compimento di un’opera o più opere o di uno più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
b) l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
c) contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:
i. prevalente utilizzo di manodopera;
ii. prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
iii. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore, è tenuto a comunicare ad Enel, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, inviando al gestore del Contratto all’indirizzo email indicato nel Contratto apposita certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (“DURF”), in corso di validità, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute fiscali:
a) di essere in attività da almeno tre anni, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, con l’eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
In assenza del DURF (o anche in caso di DURF non valido) ed al fine di consentire ad Enel il riscontro degli importi versati con le ritenute operate, l’Appaltatore è tenuto a consegnare a Enel - nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali - entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241- la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali.
La documentazione da consegnare che deve riguardare i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto, è la seguente:
a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente e delle relative addizionali locali all’IRPEF compilate secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 109/2019 e ss.mm.ii.;
b) elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi oggetto dell’appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione oggetto dell’appalto. In caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello della “busta paga” occorre far riferimento al secondo mese precedente.
Tutta la documentazione prevista nei successivi punti dovrà essere inviata a ENEL al gestore del contratto, all’indirizzo email indicato nel Contratto.
In caso di subappalto e subcontratto l’Appaltatore dovrà fornire nei termini previsti dall’art.17 bis del D.Lgs 9 luglio 1997
n.241 al gestore del Contratto anche la medesima certificazione/documentazione di cui ai punti precedenti del Subappaltatore riferita alle opere o servizi o parti di essi oggetto della prestazione subappaltata per consentire ad Enel di effettuare i controlli ove dovuti ai sensi del medesimo art.17 bis del D. Lgs 9 luglio 1997, n.241 sulle ritenute fiscali effettuate dal subappaltatore. In tale caso, le deleghe di pagamento del subappaltatore dovranno contenere l’indicazione del codice fiscale di Enel, al fine di consentire ad Enel le verifiche sulle ritenute operate al personale impiegato nel presente Contratto. Resta inteso che ai fini della determinazione della soglia annua pari a Euro 200.000 prevista dall’art. 17 bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 occorre far riferimento ai rapporti tra Enel e appaltatore, non rilevando gli importi degli eventuali subappalti.
Ai fini del calcolo della soglia annua pari a 200.000 Euro prevista dall’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione ad Enel di ogni evento successorio (cessione o affitto di ramo d’azienda) anche relativo ad operazioni societarie straordinarie che possano incidere sulla predetta soglia e a dare altresì comunicazione di ogni ulteriore circostanza che possa incidere ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso in cui l’Appaltatore o il Subappaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere ad Enel la certificazione ovvero le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, di cui ai punti precedenti, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Enel - ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi - sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. In tali casi, è preclusa all'Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
L'Appaltatore garantirà l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e il pagamento dei danni causati dalla violazione del Contratto anche attraverso l’emissione di garanzie. ENEL può, quindi, richiedere l'emissione di Garanzia di Adempimento, Garanzia di Pagamento Anticipato (se applicabile) e Warranty Guarantee (Garanzia sul periodo di garanzia tecnica) in proprio favore, che possono essere rilasciate in forma di deposito cauzionale o sotto forma di garanzia emessa da un istituto finanziario approvato da ENEL.
La Garanzia Economica deve essere sottoscritta, ove possibile, con firma digitale (in formato p7m) ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole tecniche e conforme alle norme ISO 19.005-1(PDF/A), utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto e, in ogni caso, deve essere:
a) incondizionata e irrevocabile;
b) pagabile a prima richiesta.
L'istituto finanziario che emette la garanzia deve essere una banca, una compagnia di assicurazioni o un intermediario finanziario autorizzato preferibilmente italiano o filiali italiane di istituti esteri. È pertanto, facoltà di ENEL non accettare fideiussioni di soggetti emittenti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia. In caso di deterioramento del merito creditizio dell'emittente, l'Appaltatore dovrà fornire entro sessanta (60) giorni, dalla Comunicazione di ENEL, una garanzia sostitutiva alle medesime condizioni di quella originariamente presentata. Diversamente ENEL potrà trattenere e sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore.
Il rilascio di garanzie da parte dell’Appaltatore non limita l’obbligo di risarcimento dell’Appaltatore verso ENEL all'importo o al periodo di validità delle stesse.
Se per il periodo di vigenza del Contratto, il Prezzo e la Durata aumentano per effetto di una modifica, ENEL può richiedere all'Appaltatore di integrare le garanzie proporzionalmente. In caso di mancata integrazione, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc ovvero sospendere i pagamenti dovuti fino all'integrazione.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della Comunicazione, salvo il diritto di ENEL di risolvere il Contratto ai sensi dell’art.1456 cc, sospendere i pagamenti o applicare le ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente, ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza della percentuale dovuta.
Se previsto dal Contratto e salvo diversa percentuale ivi definita, l'Appaltatore si impegna a consegnare ad ENEL una garanzia del valore pari al 10% del Prezzo, a garanzia dell'esatto, puntuale e regolare adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull’Appaltatore, compreso l'obbligo di pagare qualsiasi importo dovuto a ENEL, quali le Penali, nonché gli obblighi derivanti dalla garanzia tecnica dell'Appaltatore sino alla sostituzione con la Warranty Guarantee (“Garanzia di Adempimento”).
L'Appaltatore dovrà rendere disponibile la Garanzia di Adempimento prima della sottoscrizione del Contratto e comunque non oltre la Data di Esecuzione.
Salvo inadempimenti dell’Appaltatore, ENEL si impegna a restituire la Garanzia di Adempimento, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di consegna della Warranty Guarantee.
In caso di pagamento anticipato da parte di ENEL all'Appaltatore, questi si impegna a consegnare ad ENEL non oltre la data del pagamento stesso, una garanzia del valore pari al 100% del pagamento anticipato (“Garanzia di Pagamento Anticipato”), che gli sarà restituita una volta terminate le attività oggetto del pagamento anticipato.
Se previsto dal Contratto e salvo diversa percentuale ivi definita, l'Appaltatore si impegna a consegnare ad ENEL una garanzia del valore pari al 5% del Prezzo, a garanzia delle obbligazioni dell'Appaltatore durante il Periodo di Garanzia ("Warranty Guarantee").
L'Appaltatore renderà disponibile la Warranty Guarantee alla Accettazione Provvisoria.
ENEL si impegna a restituire all’Appaltatore la Warranty Guarantee entro un (1) mese dalla fine del Periodo di Garanzia.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti di ENEL di lesioni o danni a persone o a beni che si verificano durante l’esecuzione del Contratto, anche da parte di subcontraenti e terze parti, e s'impegna a sottoscrivere a proprie spese un'idonea assicurazione con imprese di assicurazioni finanziariamente solide e di buona reputazione, per l'intera durata del Contratto, per coprire:
a) perdite o danni a materiali o ad attrezzature necessari per l’esecuzione del Contratto durante le fasi di lavorazione, carico e trasporto, fino al momento e al luogo di consegna a ENEL, compresi quelli forniti da ENEL dal momento in cui vengono messi a disposizione dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori fino al momento della restituzione a ENEL.
b) la responsabilità civile per perdite e danni causati dall’Appaltatore o dai suoi Subappaltatori al personale o a beni di ENEL e/o di terze parti durante l’esecuzione del Contratto. In nessun caso ENEL sarà responsabile per eventi dovuti a cause attribuibili all'Appaltatore.
L'Appaltatore s'impegna a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile con massimali adeguati al rischio, per la copertura di richieste di risarcimento a cose e a persone e/o per danni finanziari subiti da ENEL o da terze parti a causa di difetti o malfunzionamenti di materiali o attrezzature attribuibili all'Appaltatore. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile per eventuali danni ambientali o per l'imminente possibilità che si verifichino e per i relativi costi di prevenzione, riduzione e riparazione, in conformità alle disposizioni della legislazione vigente.
Nella polizza di responsabilità civile ENEL deve essere considerata soggetto terzo rispetto all’Assicurato e dovrà includere l’eventuale rivalsa fatta dall’INAIL per lesioni o infortuni al personale dell’Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente articolo, dovrà richiedere all’istituto assicurativo una espressa estensione della polizza stessa allo specifico Contratto in essere con ENEL.
I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia relativo alle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
Le polizze assicurative devono prevedere la rinunzia dell’assicuratore:
- al diritto di rivalsa nei confronti di ENEL;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di ENEL.
Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 20.1, si precisa che la polizza assicurativa dell’Appaltatore non limita gli obblighi e la responsabilità dello stesso rispetto al Contratto. Pertanto, qualsiasi importo relativo a danno/infortunio non assicurato e non coperto dalla suddetta polizza (compresi gli importi in franchigia/scoperto) deve essere sostenuto dall’Appaltatore.
Se il Contratto prevede lo stoccaggio di materiali presso le sedi di ENEL, quest'ultima potrà richiedere, e l'Appaltatore avrà l'obbligo di sottoscrivere, un'assicurazione contro il furto e altri danni che potrebbero essere causati al materiale in giacenza per l'intera durata del Contratto.
Le suddette polizze devono contenere una disposizione che obblighi l'impresa di assicurazioni a eseguire i pagamenti direttamente a ENEL. I massimali della polizza di assicurazione coprono il danno a condizione che la richiesta di risarcimento sia pervenuta entro il periodo di esecuzione del Contratto e/o dopo il periodo di garanzia.
Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze di assicurazione a cui si fa riferimento in questo articolo rappresentano una condizione essenziale per ENEL e pertanto, qualora l'Appaltatore non fosse in grado di dimostrare in qualunque momento di disporre di una copertura assicurativa, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi l'obbligo al pagamento del risarcimento dei danni subiti da ENEL.
Se ENEL ritiene che la copertura assicurativa dell'Appaltatore non sia sufficiente a coprire il rischio, sia per quanto riguarda la consegna di materiali o attrezzature sia per il completamento di opere o servizi di cui al contratto, l'Appaltatore accetta di esaminare e modificare tale copertura in conformità ai requisiti del Contratto.
Analogamente l'Appaltatore s'impegna a sottoscrivere, a proprie spese e con imprese di assicurazioni finanziariamente solide di buona reputazione, ogni altra assicurazione obbligatoria prevista dalle leggi applicabili per l'intera durata del Contratto.
L’Appaltatore dovrà inviare, nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, i certificati assicurativi attestanti sia l’esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, che il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.
I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi della polizza: compagnia assicuratrice, attività dell’assicurato, riferimento al Contratto ENEL, periodo di efficacia, regolare avvenuto pagamenti dei relativi premi assicurativi, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia, oltre alle eventuali estensioni più sopra specificamente indicate. L’Appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale, dovrà altresì produrre idonea documentazione (certificati assicurativi come sopra definiti) comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti sia la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive che l’avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi conformemente a quanto indicato al presente articolo, nel termine massimo di 30 giorni da ciascuna scadenza.
Qualora a seguito di modifiche contrattuali, le prestazioni oggetto del Contratto subiscano variazioni sia in termini di attività che di durata l’Appaltatore si impegna fin d’ora ad adeguare la polizza assicurativa alle effettive attività e durata contrattuali da eseguirsi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e a fornire ad ENEL la documentazione comprovante l’avvenuto adeguamento.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi previsti dal presente articolo.
In conformità all’art. 5 del DPR 137/12, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a ENEL dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da ENEL stessa.
Il professionista deve rendere noto a ENEL, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative (che dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l’attività dell’assicurato, il riferimento al Contratto ENEL, il periodo di efficacia, il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia).
La polizza professionale dovrà avere una durata almeno pari alla durata dell’incarico. A tal fine, il professionista dovrà, altresì, produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.
Quando in relazione all'opera che ENEL intende realizzare, sia prevista la presenza, anche in tempi successivi, di più imprese appaltatrici nell'ambito di un medesimo cantiere, ENEL stessa può provvedere, anche per conto dei vari Appaltatori, alla copertura assicurativa dei danni all’opera da realizzare che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dell’opera stessa. Pertanto, allo scopo, ENEL potrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una apposita polizza "all risks" e gli oneri del premio potranno essere posti a carico di ciascun Appaltatore per la parte o quota di sua competenza, secondo quanto precisato nel Contratto
L'Appaltatore dichiara e garantisce che nello svolgimento delle proprie attività al fine di eseguire il Contratto e di progettare, fabbricare, vendere, distribuire o commercializzare prodotti o servizi forniti a ENEL non ha violato, non viola e non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi, quali diritti relativi a marchi, invenzioni brevettabili, opere tutelabili da diritto d'autore, modelli di utilità, disegni industriali e segreti commerciali.
Nel caso in cui per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto l'Appaltatore necessiti di utilizzare alcuni beni protetti da diritti di proprietà intellettuale che ricadono nelle licenze di terzi, ENEL si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna della relativa documentazione. Su richiesta di ENEL, l'Appaltatore fornirà ogni ulteriore informazione, chiarimento, spiegazione, conferma,
7 La presente xxxxxxxx si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una «professione regolamentata», come definita dal DPR 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
corrispondenza, manuale e altro documento o dato rispetto a qualsiasi bene protetto da diritti di proprietà intellettuale utilizzato per l'esecuzione del Contratto.
Le Parti concordano che, con riferimento ai prodotti, ai campioni e alle specifiche tecniche che ENEL mette a disposizione dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore: (i) non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, a esclusione di operazioni di reverse engineering (o, in ogni caso, fatte salve operazioni necessarie a estrarre i codici sorgente) – del tutto o in parte – tali prodotti, campioni o specifiche tecniche di ENEL, (ii) non potrà realizzare opere, oggetti, articoli, prodotti, campioni o specifiche tecniche derivati; (iii) non utilizzerà tali prodotti, campioni, specifiche tecniche o informazioni sulla proprietà intellettuale di ENEL per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, (iv) assicurerà che i suddetti divieti siano rispettati anche dalle altre persone coinvolte o che eventualmente potrebbero essere coinvolte nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, (v) non li divulgherà e farà sì che i suoi dipendenti non li divulghino a terzi senza il previo consenso scritto di ENEL e li manterrà riservati ai sensi della seguente clausola 22.
L'Appaltatore è tenuto a ottenere le concessioni, i permessi e le autorizzazioni necessari dai titolari di brevetti, modelli e relativi marchi commerciali, nonché i diritti di proprietà intellettuale. L'Appaltatore è responsabile per il pagamento di diritti d'autore o oneri dovuti su tali basi.
L'Appaltatore dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi, licenze, permessi, restrizioni, requisiti, brevetti, certificati, obblighi dell'Appaltatore o altre circostanze che impediscano o possano impedire a ENEL di utilizzare o comunque godere della proprietà intellettuale collegata all'esecuzione del presente Contratto nonché prodotto, servizio, fornitura, licenza, documento, oggetto, elemento in cui è incorporata o in cui è inclusa.
Qualora, in seguito a una controversia proposta dai proprietari o i concessionari dei diritti a cui si fa riferimento in questo articolo, ENEL è obbligata a modificare, del tutto o in parte, i materiali che costituiscono l'oggetto contrattuale, ciò dovrà avvenire il prima possibile a spese dell'Appaltatore, senza che questo comporti un peggioramento della qualità della fornitura, delle caratteristiche operative o delle garanzie. Qualora si verifichi quanto sopra, sarà eseguito un nuovo processo per l'approvazione di prototipi, ove ciò sia previsto in ragione della tipologia della fornitura in oggetto e prima che i materiali siano consegnati. L'Appaltatore dovrà indennizzare ENEL per qualsiasi altro costo associato, inclusi ma non limitati a costi di trasporto, costi per prove, certificazioni, sdoganamento, ricezione di eventuali permessi/autorizzazioni o documenti, approvvigionamento di eventuali materiali/articoli sostitutivi o aggiuntivi e altri costi e spese.
Tutti gli importi devono essere corrisposti a ENEL entro trenta (30) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di ENEL.
Qualora una terza parte intraprenda un'azione legale nei confronti di ENEL a causa della violazione degli obblighi di cui al precedente punto da parte dell'Appaltatore, su richiesta di ENEL quest'ultimo dovrà fornire una copertura (secondo quanto specificato nell'articolo "GARANZIA ECONOMICA") sul valore delle richieste di risarcimento, entro dieci (10) giorni solari. L'Appaltatore s'impegna a tenere ENEL indenne da ogni eventuale responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e a fare tutto ciò che è necessario per manlevare ENEL da richieste di risarcimento o azioni legali nei suoi confronti, nonché a risarcire ENEL per tutte le perdite e i danni, diretti o indiretti, derivanti da richieste di risarcimento o ordini di comparizione.
Eventuali richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate nei confronti dell'Appaltatore da terze parti in merito a diritti di proprietà intellettuale saranno immediatamente riferite a ENEL.
ENEL resta proprietaria di tutti i documenti, disegni, progetti, programmi informatici, e delle relative copie, che abbia fornito all'Appaltatore per consentire l'esecuzione dei servizi contrattuali, nonché dei diritti sulle invenzioni, brevetti, opere tutelate da diritti d’autore, modelli di utilità e ogni altro diritto di proprietà intellettuale che è o sarà necessario per l'esecuzione dei servizi contrattuali sulla base della documentazione che ENEL ha messo a disposizione dell'Appaltatore. L'Appaltatore ne farà uso esclusivamente per poter procedere all'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, in ogni caso adottando opportune precauzioni con riferimento al trattamento, all'uso e al trasferimento di dati volte a garantirne la sicurezza e la non divulgazione, in conformità all'articolo "RISERVATEZZA" seguente.
I diritti di proprietà intellettuale, la tecnologia e le metodologie risultanti dalle opere o dai servizi svolti dall'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto nonché la documentazione prodotta sono di proprietà di ENEL, senza che questo dia all'Appaltatore il diritto di aumentare il prezzo indicato nel Contratto per le suddette opere o servizi.
I disegni, i documenti, i progetti, i programmi informatici e le relative copie, e in generale i risultati e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale generati dall'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto (i “DPI acquisiti”) restano esclusiva proprietà di ENEL, che diventerà automaticamente anche il titolare dei rispettivi lavori in corso di volta in volta creati nel corso dell'esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte prende atto e accetta che i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di ciascuna Parte restano esclusivamente di proprietà di tale Parte, e che la Controparte non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti; tali Diritti di proprietà intellettuale preesistenti comprendono tutti i diritti di proprietà intellettuale presenti e futuri, inclusi, a titolo non esaustivo, domande di brevetto, brevetti in fase di approvazione, diritti di database, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e industriali e qualunque domanda presentata a tale riguardo in tutto il mondo, progetti e modelli di software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto o successivamente acquisiti nell'ambito di progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del presente Contratto. Prima di firmare il Contratto, ciascuna Parte deve specificare in un allegato al Contratto i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di tale Parte che sono rilevanti per l'esecuzione del Contratto. Pertanto, se l'Appaltatore userà i DPI preesistenti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, i DPI acquisiti appartenenti a ENEL saranno limitati alle aggiunte (le “Aggiunte”), ovvero le parti aggiuntive (generate dall'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sulla base dei propri DPI preesistenti) che non includono né contengono in alcun modo i DPI preesistenti. Le Parti si accorderanno per iscritto in merito all'elenco degli elementi che costituiscono tali Aggiunte, preventivamente e/o entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza o dalla risoluzione del Contratto.
I metodi di marketing e le modalità con cui la tecnologia coperta dal Contratto viene distribuita a terze parti, oltre ai benefici che ne derivano, sono disciplinati dal Contratto.
In caso di violazione degli obblighi riguardanti la proprietà intellettuale a cui si fa riferimento nel presente articolo da parte dell'Appaltatore, ENEL ha il diritto di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi il suo diritto di intentare azioni legali e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
È severamente vietato l'uso dei marchi, loghi e/o segni distintivi di ENEL, nonché lo sfruttamento commerciale del fatto di fornire servizi a ENEL, senza la preventiva e scritta autorizzazione di ENEL.
Il termine "riservato" si riferisce, a documenti, dati e informazioni economico-finanziari che riguardano strategie aziendali, informazioni su prodotti e/o processi produttivi (progettazione, studio e sviluppo), mezzi e costi di produzione, informazioni commerciali, strategie di sviluppo e gestione della clientela, dati di ogni genere su clienti, fornitori e loro profilo tecnico o commerciale, documentazione relativa a offerte tecniche ed economiche in gare pubbliche e private, dati su prove e/o funzionamento di impianti, attrezzature, macchine e prodotti, analisi commerciali, ricerche di mercato, piani commerciali e di marketing, altri dati statistici rilevanti per l'attività, procedure organizzative interne, idee di pubblicità e nuovi marchi non ancora utilizzati nel mercato, prezzi, caratteristiche, concetti, prototipi e layout di nuovi prodotti o servizi non ancora lanciati sul mercato, ecc. Si applica anche ai documenti tecnici, dati e informazioni, riferite ad esempio, ma non limitate a invenzioni brevettabili, brevetti, domande di brevetto, licenze, codice sorgente di qualsiasi tipo di software, suoi principi e relativi algoritmi; scoperte, algoritmi e formule; nuovi processi e metodi di produzione; nuove metodologie per il Collaudo di impianti, attrezzature, macchine e prodotti, risultati delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&D). Inoltre, si applica a qualsiasi altra informazione
(i) espressamente qualificata come "riservata", "strettamente riservata", "segreta" (o in qualsiasi altro modo analogo) dalla Parte divulgante o
(ii) che la Parte ricevente sapeva o avrebbe dovuto sapere essere riservata per la sua natura o per il trattamento effettuato dalla Parte divulgante, considerato che dette informazioni non sono pubblicamente note, non sono facilmente accessibili da parte di terzi e sono soggette a misure idonee a preservarne la natura non pubblica.
Le Informazioni Riservate comprendono tutte le informazioni relative a una Parte, messe a disposizione dell'altra Parte, prima o durante l'esecuzione del Contratto, sia dagli amministratori, dirigenti o dipendenti della Parte divulgante, sia dai Subappaltatori o Controllate di detta Parte e dai suoi corrispondenti amministratori, dirigenti, dipendenti o subappaltatori (di seguito, "Rappresentanti della Parte divulgante"). Le Informazioni Riservate includono anche tutte le informazioni riguardanti i Rappresentanti della Parte divulgante.
Non saranno considerate riservate:
• informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto;
• informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da terze parti non soggette a (o in violazione di) un accordo di riservatezza per legge o contratto;
• dopo che la comunicazione alla Parte destinataria, senza alcuna responsabilità di quest'ultima, è divenuta generalmente nota o facilmente accessibile alle persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione.
Tutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o durante l'esecuzione del Contratto, al pari di ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o da ciascuna delle Parti con un terzo, e/o nell'ambito di trattative precontrattuali, e tutti i documenti, le informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di eseguire il Contratto e saranno trattati come riservati, secondo quanto previsto dalla presente clausola.
In particolare, le Informazioni Riservate non possono essere divulgate a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta ed esplicita della Parte divulgante. Inoltre, senza previa autorizzazione scritta ed esplicita della Parte divulgante, l'altra Parte non può utilizzare la copia, la riproduzione, la traduzione, la modifica, l'adattamento, lo sviluppo, lo smantellamento o la separazione delle Informazioni riservate fornite, eseguire operazioni di reverse engineering o qualsiasi operazione destinata ad estrarre i codici sorgente - in tutto o in parte - di dette Informazioni Riservate.
Nonostante quanto sopra, la Parte ricevente può divulgare le Informazioni riservate per soddisfare una richiesta legale da parte di un tribunale competente o di un ente governativo, o di un'autorità garante della concorrenza, avente giurisdizione su di essa, a condizione tuttavia che in tali circostanze detta Parte informi l'altra Parte (quando legalmente possibile) prima di divulgare dette Informazioni riservate in modo che l'altra Parte abbia l'opportunità di difendersi, limitare o proteggersi da tale divulgazione; e, a condizione inoltre che (i) venga divulgata solo quella parte delle Informazioni riservate che è legalmente richiesta per essere divulgata e (ii) vengano messi in atto sforzi ragionevoli per ottenere un trattamento riservato per qualsiasi Informazione riservata così divulgata.
Ciascuna delle Parti:
• dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto;
• è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
• sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza e di non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto.
La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, al fine di garantire la protezione di tali dati da accesso, riproduzione, comunicazione o uso. Dopo la scadenza del Contratto, la Parte che riceve le Informazioni Riservate dovrà restituire tutti i dati, i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o di cui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, nonché distruggere tutte le copie e i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che ha fornito le informazioni riservate. A tal proposito, la Parte ricevente confermerà all'altra Parte la distruzione di tali dati entro un termine massimo di quindici (15) giorni dalla richiesta e dichiarerà per iscritto di non trattenere documenti o altri oggetti contenenti (o relativi a) Informazioni riservate.
Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque (5) anni dalla scadenza, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o nei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Fermo quanto precede, nel caso di Informazioni Riservate qualificate come “strettamente riservate” da ENEL, gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dalla presente clausola 22 (RISERVATEZZA) resteranno validi
alla risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo salvo diversa disposizione dalla Parte divulgante e sono valide fino a quando la Parte ricevente non è in grado di dimostrare che dette informazioni "strettamente riservate" sono divenute generalmente note o facilmente accessibili a persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione per qualsiasi tipo di cause diverse dalla comunicazione della Parte ricevente.
Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto o qualsiasi questione o informazione attinente.
Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione degli obblighi di riservatezza e non utilizzo, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza e non utilizzo, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto.
In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le informazioni riservate lo richieda e ciò non pregiudica l'esecuzione del Contratto da parte dell'altra Parte, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le informazioni riservate entro quindici (15) giorni dalla richiesta e dichiara per iscritto di non trattenere alcun documento o altro oggetto contenente (o relativo a) Informazioni Riservate.
Ciascuna Parte prende atto e accetta che le informazioni riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela. Nulla di quanto è disposto nel presente Xxxxxxxxx sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a brevetti, copyright, invenzioni, segreti commerciali, marchi, scoperte o migliorie realizzati, altre risorse protette da diritti di proprietà intellettuale ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che nell'esecuzione del Contratto non viola alcun diritto di segreto commerciale di terzi.
L’Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti nell’Allegato [10]. Si obbliga, altresì, a consegnare ad ENEL le dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, debitamente sottoscritte.
L'Appaltatore può accedere ai sistemi informatici di ENEL solo se autorizzato da ENEL. L'Appaltatore è responsabile delle attività svolte sui sistemi ENEL utilizzando la propria identità digitale, da salvaguardare in ogni momento. Nello svolgimento di tali attività, l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti regole di condotta:
a) non rivelare né fornire a nessuno le credenziali di autenticazione;
b) non inserire password in messaggi di posta elettronica o altre forme di comunicazione elettronica, né rivelarle telefonicamente a nessuno;
c) non memorizzare mai le password per accedere alle applicazioni di ENEL tramite browser attraverso la funzionalità "ricorda password";
d) controllare che nessuno stia guardando quando l'Appaltatore digita le credenziali per accedere a dispositivi o sistemi IT, al fine di prevenire il furto delle credenziali dell'Appaltatore;
e) non utilizzare mai la stessa password per l'autenticazione a sistemi diversi;
f) l'accesso ai sistemi informativi deve essere limitato a software / strumenti forniti specificamente per lo svolgimento delle attività necessarie; è vietato l'utilizzo dei servizi di rete o delle connessioni per scopi non riferibili alle attività che verranno svolte;
g) qualsiasi transazione sviluppata attraverso i sistemi informatici di ENEL non viola la Legge;
h) la postazione di lavoro utilizzata (permanente o temporanea) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e dovrà avere installato il necessario antivirus. Saranno prese tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, software dannosi o qualunque software illecito che possa causare interruzioni del servizio o perdita di dati;
i) tutti gli account di posta elettronica, l'archiviazione di file o le piattaforme di comunicazione (inclusi i social network) devono essere esplicitamente forniti o autorizzati da ENEL;
j) i dati sensibili devono essere conservati, trasmessi o cancellati mediante apposito software di codifica;
k) è vietato modificare la configurazione del sistema per evitare controlli di sicurezza;
l) al fine di impedire la divulgazione di informazioni a persone non autorizzate, deve essere prestata attenzione a documenti stampati, dischi rigidi rimovibili, archivi rimovibili e schermi video.
Se, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, l'esecuzione del Contratto richiede o implica che l’Appaltatore ottenga l'accesso e / o utilizzi qualsiasi applicazione disponibile nei sistemi di Enel e / o nell'infrastruttura IT di Enel ("Sistema Enel"), la presente clausola sarà applicabile all’Appaltatore. Su richiesta di Enel, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, l’Appaltatore deve accettare ed implementare il sistema di autenticazione a due fattori della Società / ENEL (il "Multifactor Authentication System"), quale requisito obbligatorio per l'accesso e / o l'utilizzo di qualsiasi Sistema Enel. L’Appaltatore, affinché possa utilizzare ed implementare il "Multifactor Authentication System", si impegna a che (i) siano disponibili uno smartphone e una carta SIM funzionante (uso personale o promiscuo); (ii) ogni smartphone utilizzato ai fini del "Multifactor Authentication System" deve essere associato esclusivamente all'identità personale del dipendente, agente, Subappaltatore, rappresentante o altro personale dell’Appaltatore che ha accesso e / o che utilizzerà i Sistemi Enel per conto dell’Appaltatore; e (iii) l’Appaltatore deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra a proprio rischio, costo e spese. Enel non assume alcun onere (economico o di altra natura) per la fornitura dello smartphone e non sarà responsabile
nei confronti dell’Appaltatore o di terzi per eventuali danni, reclami o perdite, diretti o indiretti, derivanti o correlati al guasto e / o al malfunzionamento o all'uso illegale di qualsiasi smartphone utilizzato per il "Multifactor Authentication System" da parte di dipendenti, agenti, subappaltatori, rappresentanti o altro personale dell’Appaltatore.
Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto riguarda i dati personali acquisiti dal Titolare, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto, si precisa
che:
− Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente8 in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, “ENEL”);
− L’interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto (di seguito Interessato);
− I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di ENEL
S.p.A. o a quest’ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
− I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità connesse all’esecuzione del contratto e, in ogni caso, saranno cancellati decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del contratto;
− L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR (diritto di accedere ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;
− L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx; Tel. (x00) 00.000000, email: xxxxxxxxxx@xxxx.xx;
− I Titolari del trattamento, ove previsto per legge, hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web di ciascun Titolare, o su richiesta.
Nel caso in cui, nell’esecuzione del Contratto, il personale dell’Appaltatore e/o dei Sub-appaltatori che interviene sui sistemi e/o sui dati personali di ENEL dovesse svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di “Amministratore di Sistema”, inteso quale professionista responsabile della gestione e manutenzione di un sistema o componente di sistema IT9, l’Appaltatore si obbliga e garantisce che eventuali Sub-appaltatori si obblighino a:
− nominare tali soggetti formalmente;
− fornire agli Amministratori di Sistema apposite istruzioni per lo svolgimento delle mansioni assegnate e svolgere attività di formazione adeguate con riferimento anche alla protezione dei dati personali;
− mettere a disposizione, su richiesta di ENEL, l’elenco degli Amministratori di Sistema nominati dall’Appaltatore ed eventualmente dai Sub-Appaltatori;
− nel caso in cui intervenga su sistemi propri e archivi elettronici, adottare mezzi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) dei suoi Amministratori di Sistema e darne, su richiesta, copia ad ENEL.
Nei casi in cui l’Appaltatore debba trattare dati personali per conto di ENEL, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, ENEL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Appaltatore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento. L’impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a trasmettere alle imprese mandanti e alle imprese esecutrici le lettere di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, che dovranno pervenire ad ENEL, compilate e sottoscritte per accettazione da parte delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici. L’impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a portare a conoscenza delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici gli obblighi del presente Articolo.
L’Appaltatore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da ENEL che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni. Resta espressamente inteso
8 Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato
9 Ai fini del presente Contratto sono considerati “Amministratori di Sistema”, in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti profili: amministratore di sistema operativo come Unix, Linux e Windows, amministratori di database, amministratori di rete, responsabile di backup/recovery, amministratori di sistema complesso come i sistemi ERP)
che, qualora l’Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente, ENEL avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto ex art. 1456 c.c.
Premesso che l’Appaltatore, in relazione all’esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:
a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di ENEL, dove il committente specificherà le categorie di dati e di interessati (Allegato 1 GDPR);
b) dovrà dichiarare di aver nominato persone autorizzate al trattamento dei dati personali (“Persone Autorizzate”) i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui ENEL è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
c) invierà ad ENEL l’autodichiarazione dell’avvenuta nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali (Allegato GDPR 2). Inoltre, fornirà l’elenco delle Persone Autorizzate che dovranno esser abilitate ad operare direttamente o indirettamente sui sistemi di ENEL. Sarà cura dell’Appaltatore informare il Titolare dell’interruzione del rapporto di lavoro o dell’incarico in essere entro e non oltre cinque giorni dall’evento, al fine di consentire al Titolare di disporre la revoca immediata delle abilitazioni informatiche dalla stessa rilasciate;
d) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonea ad evitare trattamenti dei dati non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all’esecuzione del Contratto; dovrà periodicamente verificare l’idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
e) dovrà, inoltre, mettere in atto ogni altra misura di sicurezza che ENEL ritenga necessario adottare per prevenire la violazione di dati personali;
f) fornirà ogni informazione necessaria affinché ENEL dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
g) dovrà dare il necessario supporto ad ENEL nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
h) alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell’esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: (i) obblighi di legge; (ii) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
i) ENEL si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta all’Appaltatore;
j) ENEL si riserva il diritto di effettuare audit e ispezioni, anche attraverso un soggetto terzo da essa incaricato;
k) dovrà comunicare tempestivamente a ENEL ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall’avvenuta conoscenza dell’evento e comunque senza ingiustificato ritardo;
l) fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 5 GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di ENEL e fornirne copia su espressa richiesta di ENEL.
Le parti si impegnano a trasferire i dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte di ENEL. Qualora all’esito di tale valutazione, ENEL lo ritenesse opportuno, l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione del Contratto. E’ fatto altresì assoluto divieto di effettuare massivamente, anche attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, download (scarichi), copie, visualizzazioni e/o screenshot, foto, video di dati personali, anche mediante l’eventuale utilizzo di “RPA – Robotic Process Automation” (o “automi”), a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto o non siano preventivamente autorizzati da ENEL.
Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL.
A norma dell’art. 28 comma 4 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dall’inadempimento o dall’errato adempimento degli obblighi previsti dalla presente clausola, anche per conto dei suoi eventuali Sub Responsabili.
In caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento dell’Appaltatore o di uno dei suoi Sub- Responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento che sarà proporzionato al danno subito.
La predetta nomina a Responsabile del trattamento sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 23.3.3.1. lett i.
Qualora, per specifiche attività di trattamento, l’Appaltatore intenda avvalersi per l’esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere dall’Appaltatore stesso nominati sub-responsabili (di seguito “Sub- responsabile” o “Sub-responsabili”). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che la presente clausola impone all’Appaltatore.
Prima dell’inizio delle attività oggetto del Contratto e comunque entro l’inizio delle attività di trattamento, il Sub-Responsabile provvederà, tramite l’Appaltatore, ad inviare ad ENEL l’elenco nominativo dei propri dipendenti nominati “Persone Autorizzate” al trattamento che tratteranno i dati di cui Enel è Titolare, con l’autodichiarazione dell’avvenuta nomina (Allegato 2 GDPR).
All’atto della sottoscrizione del Contratto s’intendono autorizzati i Sub-responsabili comunicati dall’Appaltatore (Allegato GDPR 3). Nel caso in cui l’Appaltatore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda modificare tale lista dovrà chiedere, prima dell’affidamento dell’incarico a nuovi Sub-responsabili, un’autorizzazione ad ENEL come da standard allegato (Allegato GDPR 4).
L’Appaltatore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell’Unione Europea ovvero, fuori dall’Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento. Qualora all’esito di tale valutazione, l’Appaltatore lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto (Allegato GDPR 3).
L’Appaltatore garantisce che la predetta nomina sarà revocata alla scadenza del rapporto contrattuale tra ENEL e l’Appaltatore o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art.
23.3.3.1. lett i.
24 SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT.
ENEL si riserva il diritto di monitorare e valutare le prestazioni degli Appaltatori attraverso un processo di gestione delle prestazioni dei fornitori dedicato (“SPM”). I principali aspetti di performance valutati sono:
a) qualità delle attività;
b) rispetto del programma;
c) rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente;
d) rispetto dei diritti umani;
e) collaborazione e soluzioni innovative proposte durante l'esecuzione del Contratto.
Sulla base della suddetta valutazione, ENEL assegnerà un punteggio all'Appaltatore, che, se positivo, gli consentirà di accedere a iniziative dedicate allo sviluppo dei fornitori, previste dal Gruppo ENEL e disciplinate dal Regolamento di azioni di incentivazione del Supplier Performance Management disponibile al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- performance. In caso di applicazione da parte di ENEL dei rimedi previsti dal Contratto per inadempimenti contrattuali, ENEL assegnerà all’Appaltatore un punteggio negativo.
L’Appaltatore e ENEL potranno individuare nuove opportunità di miglioramento delle attività oggetto del Contratto e/o possibili opportunità di ottimizzazione e miglioramento economico dell’oggetto del Contratto, c.d. “Value Engineering”.
“Value Engineering” rappresenta il risultato dell'applicazione sistematica di tecniche riconosciute per identificare funzioni, prodotti, servizi, progetti, tecniche alternative o miglioramenti delle prestazioni che hanno l'effetto di mantenere o migliorare la qualità e / o il valore del lavoro o la vita complessiva del progetto riducendo il prezzo senza sacrificare la sicurezza, la qualità e la conformità ambientale dell'oggetto del Contratto. Value Engineering è, quindi, il risultato di tali pratiche o progetti che sono o meno una deviazione dalle Specifiche Tecniche, e che potrebbero determinare una modifica al Contratto. Value Engineering non è invece l'ottimizzazione del processo di progettazione che ENEL e l'Appaltatore eseguono normalmente durante l’esecuzione del Contratto.
Il valore economico del Value Engineering, quando approvato da ENEL, è denominato "Gain Sharing".
Le proposte di Value Engineering dell'Appaltatore devono essere riviste e approvate da ENEL, e devono includere:
a) modifiche proposte all'Oggetto del Contratto (descrizione dettagliata, attribuzione di responsabilità tra le parti, ecc.);
b) i risparmi e / o miglioramenti previsti nell'Oggetto del Contratto (finanziari o di altro tipo) che saranno raggiunti da una delle Parti;
c) i costi stimati che devono essere sostenuti da una delle Parti;
d) proposta di distribuzione tra le parti del Gain Sharing;
e) ogni altro impatto sulle disposizioni del Contratto.
ENEL si impegna a compiere sforzi commercialmente e tecnicamente ragionevoli per esaminare, dare riscontro ed eventualmente approvare, tali proposte di Value Engineering entro quindici (15) giorni dal ricevimento delle stesse.
In caso di approvazione, l’Appaltatore si impegna ad elaborare tempestivamente un piano di implementazione della proposta approvata, che, se condiviso verrà presentata da ENEL all’Appaltatore, in conformità con l’art. 7.10. delle CG.
Fatte salve le previsioni dell’art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. in materia di collegio consultivo tecnico, ove previsto dal Contratto, le Parti possono costituire un comitato (il cosiddetto "Gruppo di revisione") incaricato di supervisionare l'esecuzione dell'oggetto contrattuale. Il Gruppo di revisione è composto da uno stesso numero di rappresentanti di entrambe le Parti. Ciascuna Parte potrà periodicamente cambiare i propri rappresentanti del Gruppo di revisione, a sua sola discrezione, dandone comunicazione alla Controparte.
È possibile che altri rappresentanti di entrambe le Parti dotati di competenze tecniche, esperienza e conoscenze idonee o consulenti esterni siano di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Gruppo di revisione, previo mutuo accordo tra le Parti, fermo restando l'obbligo di tutte le parti terze di sottoscrivere e rispettare gli obblighi di riservatezza.
Il Gruppo di revisione è presieduto da un rappresentante di ENEL.
Tutte le decisioni del Gruppo di revisione devono restare anonime. Se, nonostante gli sforzi compiuti in buona fede, il Gruppo di revisione non riesce a trovare un accordo, la questione dovrà essere sottoposta ai rappresentanti di ENEL e dell'Appaltatore espressamente nominati nel Contratto, che si incontreranno in tempi brevi e negozieranno in buona fede per risolvere la questione.
Le responsabilità del Gruppo di revisione includono quanto segue:
a) incoraggiare e agevolare la collaborazione e la comunicazione continua tra le Parti;
b) supervisionare e coordinare il trasferimento di informazioni;
c) valutare periodicamente l'esecuzione del Contratto;
d) discutere in buona fede di tutti i possibili miglioramenti che possono essere introdotti durante la fase di esecuzione.
Salvo diversamente disposto nel Contratto, il Gruppo di revisione si incontra almeno una volta all'anno presso la sede di ENEL o altra sede concordata dalle Parti. In alternativa, il Gruppo di revisione può incontrarsi tramite teleconferenza, videoconferenza o altro sistema di comunicazione analogo.
Il Presidente del Gruppo di revisione dovrà inviare l'ordine del giorno delle riunioni con ragionevole anticipo e redigere il relativo verbale.
I costi relativi alla partecipazione alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte.
L'Appaltatore è tenuto a eseguire il Contratto in conformità ai livelli di servizio specificati (KPI) nel Contratto e definiti in base alle caratteristiche o alle condizioni oggettivamente rilevabili nell’esecuzione della prestazione.
Le Parti monitorano e verificano il raggiungimento di tali livelli di servizio secondo le modalità ed entro i termini indicati nel precedente articolo "GOVERNANCE".
28 GLOBAL COMPACT.
Ciascuna delle Parti riconosce il contenuto dei cosiddetti "Dieci Principi" del Global Compact delle Nazioni Unite e dichiara di gestire le proprie attività e operazioni commerciali al fine di far fronte a tali responsabilità fondamentali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.
In particolare, l'Appaltatore s'impegna ad aderire e ad agire in piena conformità ai principi del Global Compact e della legge, garantendo che tutte le attività svolte dal suo personale, da quello dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, terze parti dell’Appaltatore e di tutta la sua catena di fornitura, siano in linea con i seguenti principi del Global Compact:
a) DIRITTI UMANI.
Uno: Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.
Due: Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici in abusi dei diritti umani.
b) WORK.
Tre: Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
Quattro: Alle imprese è richiesto di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio. Cinque: Alle imprese è richiesta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
Sei: Alle imprese è richiesta l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
c) AMBIENTE.
Sette: Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.
Xxxx: Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.
Nove: Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
d) CORRUZIONE.
Dieci: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.
L'Appaltatore s'impegna a informare ENEL, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, in merito a situazioni riferite anche ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti impiegate dall'Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura, che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere a tali principi, nonché ai piani attuati per porvi rimedio.
Per tutta la Durata del Contratto, l'Appaltatore si impegna a consentire ad ENEL di verificare il grado di conformità ai requisiti del presente articolo attraverso ispezioni, verifiche e/o richieste di documentazione. In tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di concedere a ENEL l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché adoperarsi al massimo per far sì che i propri Subappaltatori, Subfornitori, terze parti impiegate dall'Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura facciano lo stesso.
ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, nei casi in cui sia motivatamente e sufficientemente certa che l'Appaltatore, i Subappaltatori, Subfornitori, le Terze Parti impiegate dall'Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura abbiano violato uno qualsiasi dei suddetti principi e l'Appaltatore manleverà e terrà indenne Enel da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.
Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 e nella Policy sui Diritti Umani.
L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nei documenti sopra citati e dichiara di impegnarsi a riferirsi e fare in modo che i propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti dell’Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano a principi equivalenti, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a quelli adottati da Enel come da 29.1.1.
L’Appaltatore dovrà rispettare i principi di cui alle Convenzioni ILO e gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico-sanitarie; l’Appaltatore garantisce inoltre che tutti i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi impiegati dall’Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura rispettino i medesimi principi e obblighi.
L'Appaltatore, inoltre, dovrà rispettare, e farà rispettare ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti dell’Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura, le vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del Contratto. Resta inteso che in caso di conflitto tra la Legge e le Convenzioni ILO, prevarranno le norme più restrittive.
Ciascuna delle Parti si impegna a prevenire ogni forma di corruzione. Pertanto, ENEL vieta e l'Appaltatore si impegna a non avvalersi di alcun tipo di promessa, offerta o richiesta di pagamento illegittimo, in denaro o altre utilità, al fine di favorire i propri rapporti con i propri interlocutori, e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti, direttori e funzionari, nonché a garantire che i Subappaltatori, Subfornitori, le Terze Parti dell’Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura facciano altrettanto.
ENEL si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività di controllo e monitoraggio attraverso ispezioni, audit e/o richieste di documentazione finalizzata a verificare l'adempimento dei suddetti obblighi, sia da parte dell'Appaltatore, sia da parte dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, Terze parti dell’Appaltatore e tutta la sua catena di fornitura. In tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di concedere a ENEL l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché di impegnarsi al massimo per far fare altrettanto ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti dell’Appaltatore e a tutta la sua catena di fornitura.
In caso di violazione di uno di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Appaltatore.
Durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di ENEL, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.
Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto- l’Appaltatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dall’Appaltatore.
Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore10 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
In ENEL, nessun lavoro può essere svolto a scapito della Salute e Sicurezza e/o dell'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione del lavoro e il ripristino delle condizioni di Salute, Sicurezza e/o ambientali.
ENEL è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nella “Dichiarazione di Impegno per la Salute e Sicurezza”, “Politica Stop Work” e “Politica Ambiente” che si possono trovare ai seguenti indirizzi:
10 La Persona Giuridica.
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx , nella sessione “altri documenti utili” e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxx and xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx .
L'Appaltatore prende atto dell'impegno di ENEL nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili, nonché garantisce che tutti i suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura rispettino i medesimi principi e disposizioni.
a) L’Appaltatore11 dichiara:
• 12 di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
• di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
• di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale dell’Appaltatore, ai sensi del secondo e terzo punto della presente lettera a) - ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con l’Appaltatore.
b) L'Appaltatore si impegna ad informare prontamente ENEL ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:
1) nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al priamo punto della precedente lettera a);
2) nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al secondo punto della precedente lettera a).
ENEL potrà tenere conto delle informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale dell'Appaltatore.
Con riferimento ai reati contemplati agli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, rilevanti ai fini del Modello organizzativo di Enel, l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere e rilasciare ad Enel la dichiarazione di cui all’Allegato [11].
Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che alla Data di Esecuzione né essa né, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, alcuno dei suoi direttori, membri degli organi direttivi, azionisti che detengono almeno una partecipazione del 5% nella società della Parte o in qualsiasi società che la Parte possiede per almeno il 50% o controlla in altro modo, o che è sotto il comune controllo della medesima società controllante, è (i) soggetto a Sanzioni, o (ii) impegnato in qualsiasi attività o è stato precedentemente impegnato in qualsiasi attività che potrebbe creare esposizione a Sanzioni. Con "Sanzioni" si intendono tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordinanze esecutive, misure restrittive o altre norme emanati o notificati pubblicamente da: (i) le Nazioni Unite; (ii) l'Unione Europea; (iii) il governo degli Stati Uniti, compresi gli atti di competenza dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) il Ministero del Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito.
Ciascuna Parte deve pienamente rispettare tutti i requisiti legali riguardanti le Sanzioni in relazione all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte si impegna a mantenere in vigore e ad applicare politiche e procedure volte a prevenire l'applicazione di qualsiasi Sanzione e a comunicare tempestivamente per iscritto all'altra Parte l'avvio di qualsiasi procedimento che possa condurre all'irrogazione di una Sanzione e, in ogni caso, l'applicazione di qualsiasi Sanzione intervenuta nel corso della Durata del Contratto.
L'Appaltatore dichiara inoltre che, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la propria catena di fornitura non sono soggetti ad alcuna Sanzione, e si impegna a comunicare ad Enel tempestivamente per iscritto, ai sensi della clausola 6 “COMUNICAZIONI” delle presenti Condizioni Generali, qualsiasi circostanza di cui è a conoscenza, concernente l'applicazione di eventuali Sanzioni nel corso della Durata del Contratto nei confronti dei propri Subappaltatori e/o Subfornitori.
Enel può risolvere il Contratto, con un preavviso scritto di sette (7) giorni, nel caso in cui l'Appaltatore o uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi impiegati dall'Appaltatore e operatori appartenenti all'intera catena di fornitura dell’Appaltatore siano
11 Il Legale rappresentante della Società per se stesso e per (a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, per la Società ove domicilia la carica e, ove esistente, per le Società controllante e (e) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (f) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (g) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (h) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società Controllante.
12 Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota 6.
soggetti a una Sanzione durante l’esecuzione del Contratto, o se l'Appaltatore fornisce dichiarazioni infedeli ai sensi della presente clausola. Solo in quest'ultimo caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare Enel da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.
Nelle predette ipotesi di risoluzione, le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni connessi o derivanti dalle Sanzioni, entro il termine di preavviso. In mancanza di tale accordo, entro sette (7) giorni dalla comunicazione di risoluzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge o dal Contratto.
Se non stabilito diversamente nel Contratto, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
Eventuali controversie tra le Parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto sono soggette alla competenza dei tribunali di Roma, salvo che sia diversamente disposto nel Contratto.
ALLEGATO 1 - OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Al fine di evitare l'impossibilità da parte delle Società del Gruppo Enel stabilite in Italia di processare fatture inviate attraverso canali non previsti dalla nuova normativa, tutti i fornitori sono invitati a verificare, prima di emettere la fattura, se rientrano nell’obbligo sopra citato.
Di seguito si evidenziano alcuni campi chiave della compilazione fattura elettronica (tracciato XML) per ridurre al minimo le difficoltà di processamento delle stesse nei sistemi gestionali Enel, in modo da garantire nei termini contrattuali il pagamento.
Dati di trasmissione
Notifica di Mancata Consegna
Ordine d’acquisto
Bollo
Esigibilità IVA
CIG/CUP
DDT
Dati di Ricezione
Allegati
Le indicazioni fornite potranno essere oggetto di integrazione/modifiche a seguito di aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o per integrare informazioni o dati che si rendano necessari, ad Enel, nel processo di registrazione delle fatture.
L’invio di fatture o note di variazione alle Società Enel deve avvenire utilizzando il Formato di Trasmissione – riferimento tracciato XML [1.1.3] - previsto per la fatturazione tra privati o B2B (FPR12) che prevede un Codice Destinatario [1.1.4] di 7 caratteri “0000000”
Esempio di compilazione corretta
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
Le Società Enel non forniscono PEC e codici destinatari. Le Società Enel si sono avvalse del servizio di preregistrazione attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per il recapito delle fatture elettroniche è sufficiente riportare correttamente il Codice Destinatario 0000000, il codice fiscale della Società Enel committente dell’acquisto, nonché la partita iva di Gruppo.
Il SdI provvederà ad inoltrare il documento all’indirizzo telematico comunicato con il “servizio di registrazione” a discapito dell’indirizzo, se diverso, segnalato o meno nella fattura elettronica.
Pertanto è obbligatorio riportare correttamente il numero della partita Iva di Gruppo, il codice fiscale della singola Società Enel committente dell’acquisto e il codice destinatario.
E’ importante indicare correttamente il numero della partita Iva di Gruppo nella corretta posizione del tracciato XML [1.4.1.1] Esempio corretto riferito ad una delle Società del Gruppo Enel (Società Enel Sole S.r.l)
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> (15844561009) </IdCodice>
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione della partita Iva di Gruppo.
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> </IdCodice>
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione del codice fiscale (campo obbligatorio) <CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> (15844561009)</IdCodice>
<CodiceFiscale> </CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – Inversione del dato. Codice fiscale inserito nella posizione della partita Iva di Gruppo
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> 02322600541</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale> (15844561009) =</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Notifica di mancata consegna
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare alle Società del Gruppo Enel, tramite casella di posta elettronica, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Preghiamo i fornitori di agire celermente a produrre la comunicazione riportando copia della notifica della mancata consegna e copia informatica o analogica della fattura elettronica, al fine di consentirci l’elaborazione della fattura nei termini previsti per il pagamento.
L’identificativo dell’ordine, se fornito dalle Società Enel, così come contrattualmente previsto, deve essere inserito nella fattura e trova la sua collocazione nei DatiOrdineAcquisto [2.1.2] alla sezione IdDocumento [2.1.2.2].
Qualora fosse immesso in altri campi, ad esempio “DatiContratto o altro campo descrittivo”, l’elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi.
L’identificativo dell’ordine di acquisto delle Società Enel ha sempre lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici. Si chiede pertanto di porre attenzione alla corretta valorizzazione dell’apposito blocco:
Esempio corretto di valorizzazione: l’ordine è stato inserito nel blocco corretto
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
Esempio errato di valorizzazione: l’ordine di acquisto è stato inserito nel blocco contratto
<DatiContratto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>10</NumItem>
</DatiContratto>
Esempio corretto di valorizzazione: l’ordine di acquisto e il contratto sono state inseriti nelle posizioni corrette
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
<DatiContratto>
<IdDocumento>8400126611</IdDocumento>
</DatiContratto>
Bollo
Nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, vanno valorizzati i dati dell’apposito blocco DatiBollo [2.1.1.6]:
[2.1.1.6.1] BolloVirtuale SI
[2.1.1.6.2] ImportoBollo 2.00 (facoltativo)
Si ricorda che per le fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va applicata.
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
Se il fornitore valorizza l’apposito campo sopracitato senza, contestualmente, inserire una linea di dettaglio per l’importo del bollo di 2 euro, l’importo del bollo verrà considerato a carico del fornitore.
Viceversa, sarà considerato a carico del committente qualora il fornitore inserisca la relativa riga di dettaglio facendo confluire l’imposta nel totale fattura.
Di seguito un esempio corretto nella posizione della riga:
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Bollo</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>2.00</PrezzoUnitario>\
<PrezzoTotale>2.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
Esigibilità IVA
Per effetto dell’adesione al Gruppo Iva, in linea generale, le Società italiane del Gruppo Enel rientrano nel meccanismo dell’iva ordinaria. E’ opportuno comunque prendere visione nel portale We Buy (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx) dell’elenco delle Società Enel facenti parte del Gruppo Enel .
Per tale motivo possono essere accettate solo fatture elettroniche emesse in regime di iva ordinaria e qualsiasi altro regime di esigibilità IVA non verrà accettato comportando il rifiuto della fattura e il mancato pagamento..
Criteri di valorizzazione esigibilità IVA [2.2.2.7]
Indicare la lettera I (Iva ordinaria) S
Esempio corretto di riepilogo
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaIVA> I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
Esempio errato di riepilogo
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaIVA> I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
CIG/CUP
I codici CIG/CUP, se presenti contrattualmente devono essere riportati in:
I codici CIG/CUP, se presenti contrattualmente devono essere riportati in: DatiContratto [2.1.3] rispettivamente alla sezione CodiceCUP [2.1.3.6] e/o CodiceCIG [2.1.3.7]
In alternativa gli stessi codici possono essere riportati in: Dati Ordine d’acquisto [2.1.2] rispettivamente alla sezione CodiceCUP [2.1.2.6] e/o CodiceCIG [2.1.2.7].
Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità sopra riportate, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa; pertanto la fattura priva del CUP / CIG dovrà essere stornata con nota di credito e riemessa nuovamente completa di tali dati.
Infine se fossero immessi in altri campi presenti in fattura, l’elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi. - L’identificativo CIG, per le Società Enel, ha lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici mentre il CUP ha lunghezza pari a 15 caratteri alfanumerici.
Nel caso di forniture di beni certificate mediante documento di trasporto, è necessario indicare in fattura l’estremo del DDT nonché la data del documento di Trasporto. In particolare gli estremi devono essere riportati obbligatoriamente in:
DatiDDT [2.1.8] rispettivamente nella sezione NumeroDDT [2.1.8.1] e DataDDT [2.1.8.2].
L’elemento [2.1.8.3] RiferimentoNumeroLinea deve essere valorizzato solo se la fattura è riferita a più documenti di trasporto da indicarsi nelle rispettive linee di dettaglio a cui il DDT si riferisce.
Esempio di valorizzazione del dato riferito all’intera fattura e quindi a tutte le righe di dettaglio:
<DatiDDT>
<NumeroDDT>999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
Si raccomanda di non anteporre altri dati in aggiunta al numero DDT Esempio di valorizzazione errata
<DatiDDT>
<NumeroDDT>documento 999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
Nel caso di fatture riferite a servizi e/o lavori, deve essere sempre presente l’identificativo del benestare al pagamento comprovante l’autorizzazione ad un determinato SAL o ultimazione servizio. Il codice è numerico ed ha lunghezza 10 caratteri. Il dato trova la sua collocazione all’interno del tracciato XML nel blocco DatiRicezione:
<DatiRicezione> [2.1.5] con dettaglio posizionamento [2.1.5.2]
Esempio di valorizzazione corretta del dato “Datiricezione”
<DatiRicezione>
<IdDocumento>1000002142</IdDocumento>
</DatiRicezione>
Allegati
Si tratta della possibilità, messa a disposizione nel tracciato (da 2.5.1 a 2.5.5) di allegare dei file in formato PDF o altro formato previsto al documento XML al fine di agevolare la registrazione della fattura. Esempi di allegati pdf possono essere una copia della fattura in formato “analogico”, i documenti di trasporto, ecc.
Attenzione: se l’allegato contiene uno o più dati già presenti nel tracciato XML, i primi non possono essere in alcun modo sostitutivi, qualora diversi, dei secondi che restano quelli ufficialmente validi.
Ed. 8.2, valida dal 18/05/2022
Allegato n°2 Lista Risorse Appalto
Legenda |
1 - Campi obbligatori sia in caso di datore di lavoro italiano che estero |
2 - Campi obbligatori unicamente in caso di datore di lavoro italiano |
In caso di datore di lavoro estero, per ogni risorsa sarà necessario specificare almeno uno dei due campi: Importo Retribuzione Mensile Lorda o Importi Contributivi Previdenziali |
Cognome1 |
Nome1 |
Codice Fiscale Lavorat ore1 |
Percentual e di tempo dedicato all'appalto1 |
Datore di Lavoro Estero? 1 |
Codice Fiscale Datore di Lavoro1 |
Tipologia di contratto di lavoro2 |
Inquadr amento e qualifica 2 |
CCNL2 |
Data di assunzione 2 |
Matricola Aziendale INPS o eventuali altre casse previdenziali 2 |
Posizione assicurativ a territoriale (P.A.T) INAIL2 |
Importo Retribuzion e Mensile Lorda1 |
Importi Contributivi Previdenziali 1 |
Importo contributivi assicurativi dovuti2 |
Accantoname nto TFR2 |
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ALLEGATO N° 3 (“AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA”)
Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà autocertificazione regolarità contributiva e retributiva (Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il ,
C.F. , legale rappresentante del/la , con sede in in qualità di appaltatore/subappaltatore del contratto 1 n° , stipulato con , in data ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 2.
• La regolare erogazione delle retribuzioni nel rispetto delle obbligazioni contrattuali previste dal CCNL di riferimento sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori;
• la regolare applicazione delle procedure relative all'accertamento ed al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
• Il regolare accantonamento del TFR (anche se eventualmente devoluto su indicazione del lavoratore a fondi di previdenza complementare), dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del contratto di cui sopra relativamente al periodo di3 .
Data e luogo:
Firma Appaltatore/subappaltatore
Trattamento dati personali
Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti verranno trattati da Enel/Appaltatore in base alle previsioni del Contratto di Appalto/subappalto e per le finalità in esse indicate. Ai sensi della predetta normativa, Xxxx ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel/Appaltatore la correzione, l’integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o in blocco.
1 Inserire protocollo identificativo dell'appalto.
2 Art. 76, commi 1 e 2, DPR 28 dicembre 2000, n. 445: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
3 Inserire periodo (mese/anno) relativamente al quale la presente autodichiarazione è prodotta
ALLEGATO N°4 “AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARE ASSUNZIONE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ ASSUNZIONE RISORSE IMPIEGATE SULL’XXXXXXX (Xxxx. 0 x 00
X.X.X. 00 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a , nato/a , il , C.F. , legale rappresentante del/la ,con sede in in qualità di appaltatore/subappaltatore del contratto1
n° , stipulato con , in data , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 2.
La regolare assunzione dei dipendenti attualmente impiegati nell’appalto, così come dichiarati nel nostro data entry nel Sistema Responsabilità Solidale Enel relativo al mese di3.
Data e Luogo
Firma Appaltatore/subappaltatore
Trattamento dati personali
Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti verranno trattati da Enel/Appaltatore in base alle previsioni del Contratto di Appalto/subappalto e per le finalità in esse indicate. Ai sensi della predetta normativa, Xxxx ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel/Appaltatore la correzione, l’integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o in blocco.
1 Inserire protocollo identificativo dell'appalto
2 Art. 76, commi 1 e 2, DPR 28 dicembre 2000, n. 445: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3 Inserire periodo (mese) relativamente al quale la presente autodichiarazione è prodo
Ed. 8.2, valida dal 18/05/2022
ALLEGATO N°5 TECNICO
1 Allegato tecnico
1. COLLEGAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA SOLIDALE.
La fornitura dei documenti relativi alla Responsabilità Solidale avviene grazie all’utilizzo di una piattaforma informatica su Internet denominata SRS (Sistema di Responsabilità Solidale).
Tale piattaforma informatica è il punto di interazione tra l’Appaltatore terzo e l’unità ENEL che si occupa dei controlli relativi alla Responsabilità Solidale; permette quindi all’Appaltatore il caricamento dei documenti che deve fornire ad ENEL e ricevere le informazioni di ritorno in merito alle fasi del controllo.
Per l’accesso al sistema è necessario effettuare la registrazione sul Portale ed essere abilitati all’utilizzo della applicazione, come meglio di seguito specificato.
Le credenziali di accesso al sistema SRS saranno comunicate da ENEL, mentre le istruzioni di registrazione al sistema SRS tramite il portale web ( xxxxx://xxx.XXXX.xxxxxx.xx/XXXXXX ) sono riportate in uno specifico documento (“Manuale utente SRS Appaltatore”), scaricabile dal portale stesso all’atto della prima connessione al sistema. Ad integrazione del manuale sarà disponibile, sempre sul portale, una “Guida per l’Appaltatore”, orientata sugli aspetti più di sostanza ed operativi.
ENEL ha messo a disposizione la casella e-mail xxx@xxxx.xxx a cui scrivere per eventuali problemi nell’accesso o nell’utilizzo della funzionalità.
Per un corretto utilizzo dell’applicazione L’Appaltatore dovrà dotarsi di una postazione di lavoro in grado di utilizzare un sistema operativo Windows 7 o superiore, oppure sistemi operativi alternativi ed equivalenti in termini di prestazioni (MacOS, Linux ecc.)
Si suggerisce l’utilizzo di un browser (Chrome o Firefox) sufficientemente aggiornato e di una connessione ad internet veloce.
Le dotazioni informatiche, prima del rilascio dell’autorizzazione ad operare sul sistema SRS, potranno essere oggetto di verifica ispettiva da parte di personale qualificato ENEL.
L’acquisizione delle attrezzature per postazioni informatiche sono a totale cura e spese dell’Appaltatore.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri per la configurazione dei dispositivi stessi ed inoltre i canoni del servizio ADSL per accesso via web all’applicazione SRS. Qualora, per il corretto funzionamento dei dispositivi informatici, sia necessario l’intervento da parte di ENEL (ad es., per la installazione di software o patch), l’Appaltatore sarà tenuto a collaborare con ENEL per l’esecuzione delle dovute operazioni di configurazione/installazione.
Gli oneri per l’acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di ENEL
Ed. 8.2, valida dal 18/05/2022
Allegato 1 GDPR
Descrizione del Trattamento dei dati personali
Con riferimento all’art. [inserire riferimento all’art. del Contratto] delle Condizioni Generali di Contratto [selezionare il riferimento] alla lettera d’ordine n. [inserire riferimento al numero della lettera d’ordine] ed in particolare alla nomina della società [inserire nome della società che viene nominata Responsabile] quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.
A. Categorie di Dati |
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- Dati Biografici1 | □ |
- Categorie Particolari di Dati Personali2 | □ |
- Dati Giudiziari | □ |
- Dati economici e finanziari Personali3 | □ |
- Dati relativi a Contratti con i Clienti4 | □ |
- Dati di contatto e/o di accesso5 | □ |
- Dati di profilazione | □ |
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento6 | □ |
- Dati di geolocalizzazione | □ |
- Dati statistici | □ |
- Categorie di dati personali (testo libero) □
B. Categorie di Interessati
- Business Partner □
- Fornitori □
- Clienti, Prospect □
- Soggetto Esterno □
- Minori □
- Dipendenti Enel □
- Membri del Vertice Enel □
- Azionisti □
- Membri del Vertice società esterne □
- Categorie di interessati (testo libero) □
1 Ad esempio: nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro... 2 Ad esempio: opinioni politiche, religione, origine razziale, salute, orientamento sessuale, altro 3 Ad esempio: numero di conto corrente, carta di credito, altro…
4 Ad esempio: XXX- XXX-
0 Ad esempio: indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso mobile
6 Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…
Allegato 2 GDPR
AUTODICHIARAZIONE
di Avventura Nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.
29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Spett.le ENEL
Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome)…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….(……….) il……………………………. (prov.)……………………
residente a …………………………. (…….) in via n.
…………………………………………………………
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società………………………………………………………….
con sede legale in ………………………(……) in via n.
……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………………
relativamente al Contratto n. ………….
in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di avere provveduto a nominare i dipendenti/collaboratori di cui si avvale in relazione alle attività di cui al citato contratto quali “Persone Autorizzate” al trattamento dei dati personali” art. 29 del GDPR e che tale nomina includa le prescrizioni minime riportate in calce alla presente dichiarazione;
b) che i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre, per svolgere le attività di cui al citato contratto, abbiano provveduto a loro volta a nominare i propri dipendenti e collaboratori “Persone Autorizzate” al trattamento dei dati personali” art. 29 del GDPR;
c) che copia delle nomine è disponibile presso di sé e a disposizione di Codesta società.
L’elenco delle Persone Autorizzate che dovranno esser abilitate ad operare direttamente o indirettamente sui sistemi di Enel;
SI IMPEGNA
ad aggiornare la documentazione inviata, prima dell’inizio delle attività nel caso di nuovi dipendenti/collaboratori, entro cinque giorni lavorativi dalla data di cessazione nel caso di dipendenti/collaboratori cessati.
Data ...........................
Firma ...........................
Allegato 2 GDPR
Vengono di seguito fornite informazioni ed istruzioni minime volte all’assolvimento dei compiti relativi alle operazioni di trattamento di dati personali da parte delle Persone Autorizzate
In particolare, si precisa che:
- Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- I dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità connesse all’attività svolta, esclusivamente negli orari di lavoro e comunque non oltre il tempo necessario;
- Fatto salvo quanto sopra, nell’eccezionale ipotesi di trattamento dei dati personali svolto fuori dall’orario di lavoro, la Persona Autorizzata deve accertarsi di aver chiuso la sessione di lavoro (“log-off”) in modo che siano richieste le credenziali di accesso al successivo utilizzo;
- È necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
- È necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- La eventuale fase di raccolta del consenso deve essere preceduta da apposita informativa e dal rilascio del consenso degli interessati, che deve essere libero, specifico e in forma scritta o comunque appositamente documentata;
- In caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro è necessario assicurarsi che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati, effettuando apposito log-off;
- Le proprie credenziali di autenticazione dovranno essere riservate e in quanto tali utilizzate unicamente dalla Persona Autorizzata;
- In ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza.
In particolare, le Persone Autorizzate sono tenute a:
a) accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati e non oltre il tempo necessario;
b) non lasciare incustoditi o esposti alla visione di soggetti comunque estranei al trattamento i documenti aziendali, con particolare riferimento a quelli contenenti dati sensibili e giudiziari, curare la necessaria riservatezza dei dati in questione, mettendo in atto - anche sulla base delle disposizioni impartite dalla Società- le cautele idonee ad evitare che altri, non autorizzati, possano accedere ai suddetti dati;
c) non diffondere, comunicare i dati di cui è venuto in possesso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali e mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dell’incarico anche quando sia venuto meno l’incarico stesso;
d) non scaricare massivamente i dati personali se non previa comunicazione e autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento;
e) in ogni caso, custodire con cura e diligenza appropriata la documentazione cartacea affidata nello svolgimento dell’attività lavorativa, contenente dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale, in armadi o cassetti muniti di serratura e osservare la procedura prevista (indicazione nell’apposito registro del proprio nominativo, orario e data di accesso, prelievo/restituzione del documento) per l’accesso agli archivi che conservano i dati sopra menzionati;
f) adottare ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal Titolare o dal Responsabile in materia di misure tecniche organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (ai sensi dell’art. 32 del GDPR);
g) in particolare, per il trattamento dati da effettuare con strumenti elettronici o comunque automatizzati, attenersi alle eventuali specifiche autorizzazioni/abilitazioni ed alle modalità e strumenti di conservazione forniti dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati;
h) informare il Responsabile in caso di incidenti che coinvolgano i dati personali oggetto del trattamento, in particolare se sensibili e/o giudiziari.
Allegato 3 GDPR
Elenco nominativo dei Sub-responsabili
SOCIETA’ | PRODOTTI O SERVIZI | CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI | PAESE E INDIRIZZO | GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI |
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AUTODICHIARAZIONE
(da compilare solo nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)
Spett.le ENEL
Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome)…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….(……….) il……………………………. (prov.)……………………
residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …………………………………………………………
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società………………………………………………………….
con sede legale in ………………………(……) in via ……………………………… n. ……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………………
relativamente al Contratto n. ………….
in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• Per i contratti stipulati a partire dal 27 settembre 2021:
d) di aver provveduto ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment (“DTIA”) in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di aver adottato, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
e) di aver debitamente sottoscritto le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
f) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
g) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.
• Per i contratti stipulati prima del 27 settembre 2021:
a) di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari, entro la data del 27 dicembre 2022;
b) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto, entro la data del 27 dicembre 2022;
c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.
Data ...........................
Firma ...........................
Allegato GDPR 4
con Partita IVA
RIF. CONTRATTO N.
Oggetto:
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOMINA DEL SUB-RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO “ GDPR”)
La Società [inserire nome società nominata Responsabile e Partita IVA], in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nominato da [inserire nome società Titolare], Titolare del trattamento
Premesso che
- per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all’esecuzione del Contrato citato è necessario avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione;
- a tali fini è stata individuata la Società [inserire nome società nominata Sub Responsabile e Partita IVA]
- ai sensi dell’articolo 28 del GDPR tale società deve essere nominata sub-responsabile del trattamento
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Società [inserire nome società nominata Responsabile e Partita IVA ] chiede a [inserire nome società Titolare], in qualità di Titolare del trattamento, l’autorizzazione a nominare la Società [inserire nome società nominata Sub Responsabile e Partita IVA] Sub-responsabile del trattamento utilizzando a tali fini il modello predisposto dalla stessa ed allegato.
[Data ] ,
Il Responsabile del Trattamento Dati
Per accettazione
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
CONTRATTO N° ……………………………………………………………. DEL ……………………….………………
OGGETTO: ………………………………………………………………………………………..…………………………
Il sottoscritto:
(nome cognome del dichiarante)
Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)
(da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)
Titolare
della
(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)
Legale Rappresentante
DICHIARA:
⮚ che l'elenco di tutti coloro che in relazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere ai locali ENEL e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo ENEL è così composto:
1) Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)
2) Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)
⮚ che ciascuna delle persone sopra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza individuale allegata alla presente dichiarazione;
⮚ che il referente a cui è affidata la responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di cui sopra, è il Sig. email Tel. Fax
Allegate n. clausole di riservatezza individuale Data
Il Dichiarante
………………………………………………………………… (Timbro e Firma)
ALLEGATO 10
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE
CONTRATTO N° …………………………………………..………..….DEL………………………………………………………….……………
OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………….….….
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. Il Sottoscritto ………………………........................................................................................……………………….
nato a ………….......................................………......................... ( ....... ), il …………………………..……….…….
da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad un'Impresa
dipendente
della Società ……...........................................................................................
consulente
in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:
− non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi e tutte le informazioni riservate, come definite nelle Condizioni Generali e nel Contratto, eventualmente resi disponibili da ENEL per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
− prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate nell’art. 22.16 delle Condizioni Generali, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da ENEL custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.
Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo previsto dall’art. 22 delle Condizioni Generali o, se diverso, per il periodo stabilito nel Contratto, anche in caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con ENEL.
Per accettazione
Firma
Data: ………………………
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Giuridica/Persona Fisica)
La Società ..................... in persona del suo rappresentante legale [in caso di persona giuridica]
/ Il sottoscritto [in caso di persona fisica]7 consapevole che una dichiarazione
mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
DICHIARA:
di essere stata o stato / non essere stata o stato8 indagata/o negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati agli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, rilevanti ai fini del Modello organizzativo della Società.
La sottoscritta Società/Il sottoscritto9 si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
7 Barrare la voce che non interessa. 8 Barrare la voce che non interessa. 9 Barrare la voce che non interessa.